CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 10.55.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.
C.183-A Gallinella.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione.

  Alberto STEFANI, presidente, informa che l'Assemblea ha trasmesso nel pomeriggio di ieri l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione, riferito alla proposta di legge C. 183 – A Gallinella, recante «Norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta», non compreso nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, fascicolo sul quale il Comitato ha espresso il suo parere nella seduta di ieri.
  Invita pertanto il relatore, D'Ambrosio, a formulare la sua proposta di parere sull'articolo aggiuntivo trasmesso.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), relatore, rileva come l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione non presenti profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Emendamenti C. 893-A Orlando.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento Bartolozzi 1.61.

  Alberto STEFANI, presidente, informa che l'Assemblea ha trasmesso nella serata di ieri il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge C. 893 – A Orlando, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», in cui è stato inserito, oltre agli emendamenti già compresi nel fascicolo n. 1, sui quali il Comitato ha già espresso il suo parere nella seduta di ieri, l'emendamento Bartolozzi 1.61.
  Invita pertanto la relatrice, Elisa Tripodi, a formulare la sua proposta di parere sull'emendamento trasmesso.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come l'emendamento Bartolozzi 1.61 non presenti profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Cristian INVERNIZZI (Lega), relatore, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni VIII e IX, il disegno di legge C. 1209, di conversione in legge del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
  Il disegno di legge di conversione, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e IX, converte il decreto-legge n. 109 del 2018, recante una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento dispone, inoltre, interventi riferiti ai comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) e per i territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016 e 2017 e reca, infine, ulteriori misure emergenziali riguardanti l'istituzione di una cabina di regia denominata «Strategia Italia» per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti infrastrutturali e degli interventi connessi ai fattori di rischio per il territorio e disposizioni urgenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione, messa in sicurezza degli edifici scolastici, sostegno ai soggetti beneficiari di mutui agevolati e trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.
  Passando ad esaminare, in sintesi, il contenuto del provvedimento, il Capo I reca disposizioni in materia di interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova.
  L'articolo 1 – in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 – prevede, al comma 1, la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
  I commi 2 e 5 disciplinano le modalità e i termini per l'emanazione del decreto di nomina e la durata della stessa, mentre il compenso, i poteri derogatori attribuiti al Commissario sono indicati nei commi 2, 3 e 4. Gli stessi commi 2, 3 e 4 indicano gli organi e i soggetti di supporto al Commissario.
  Il comma 6 reca disposizioni specifiche, che riguardanti i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A. e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara. In particolare si dispone che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento «tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario,». Si stabilisce, inoltre, che, entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, il concessionario versi sulla contabilità speciale le somme necessarie al predetto ripristino e alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità.
  Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire il rapporto tra la parte della norma che si riferisce al concessionario del tratto autostradale quale «responsabile dell'evento» e la previsione del medesimo comma 6, secondo la quale rimane «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento» anche alla luce dell'articolo 24 della Costituzione relativo alla tutela in giudizio dei propri diritti.Pag. 59
  Il comma 8 prevede l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.
  L'articolo 2 autorizza la regione Liguria, la città metropolitana di Genova e il comune di Genova ad assumere a tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 250 unità di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. Il comma 1 dispone, per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni, l'esenzione da IRPEF, IRES, IRAP, TASI e IMU.
  Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi.
  Il comma 3 reca l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.
  Con il comma 4 si dispone l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.
  Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.
  L'articolo 4 riconosce benefìci a imprese e professionisti aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017. I benefìci consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefìci opera comunque nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l'anno 2018.
  L'articolo 5 introduce alcune norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto; in particolare si prevedono: il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, un sostegno diretto all'efficientamento del trasporto pubblico, risorse speciali per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale, una misura agevolativa per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi ferroviari regionali in Liguria e un sostegno all'autotrasporto per l'anno 2018.
  L'articolo 6 prevede la realizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per il porto di Genova al fine di garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto.
  L'articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova» (ZES) prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.
  L'articolo 8 istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, elencando le relative agevolazioni.
  L'articolo 9 incrementa la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.
  L'articolo 10 affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per tali giudizi. Pag. 60
  L'articolo 11 al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 10 nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento.
  Le disposizioni contenute nel Capo II del decreto-legge attengono al tema della sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 12 istituisce a decorrere dal 1o gennaio 2019 l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salva la possibilità di prevederne articolazioni territoriali. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Sono enumerate le nuove competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e al fine di garantire l'efficacia dell'attività dell'Agenzia sono previste specifiche sanzioni amministrative.
  L'articolo 13 disciplina l'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e viene istituito il codice identificativo dell'opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sono disciplinate altresì le modalità per lo scambio di informazioni tra le diverse banche dati dell'amministrazione pubblica, per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici, e per la consultazione della banca dati AINOP.
  L'articolo 14, ai commi da 1 a 3 e 5, disciplina la realizzazione e la gestione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico di specifiche infrastrutture stradali e autostradali.
  Il comma 4 prevede invece l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili.
  L'articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 2019, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale.
  L'articolo 16 amplia, al comma 1, le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali. Mentre il comma 2 incrementa le risorse a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., incrementando di 192 milioni di euro le risorse a disposizione nel biennio 2018-2019. Tale anticipazione di risorse è finalizzata a consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
  Il Capo III, composto dagli articoli da 17 a 36, detta un'articolata disciplina per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, che ripropone, in gran parte, disposizioni analoghe a quelle dettate dai provvedimenti emanati in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
  L'articolo 17 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario.
  L'articolo 18 individua le funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, e disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni medesime.
  L'articolo 19 prevede l'istituzione di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse finanziarie finora stanziate per la ricostruzione (dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018) che vengono incrementate di 60 milioni di euro, nonché quelle a Pag. 61qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.
  L'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, nonché di provvedere all'erogazione dei contributi fino alla copertura del 100 per cento delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Sono altresì individuate le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con tali contributi.
  L'articolo 21 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento.
  L'articolo 22 individua le finalità per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  L'articolo 23 prevede una procedura specifica per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.
  L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi relativi ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia.
  L'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche tramite il ricorso ad apposite conferenze dei servizi.
  L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto; piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili; un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia.
  Sono dettate norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendo l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.
  L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
  L'articolo 28 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati.
  L'articolo 29 istituisce, per il sisma di Ischia, al fine di tutelare la trasparenza nella ricostruzione, una specifica Anagrafe delle imprese, sul modello di quanto fatto per il sisma del Centro Italia.
  L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria.
  L'articolo 31 mette a disposizione del Commissario straordinario una struttura di personale.
  L'articolo 32 estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 ai comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia.
  L'articolo 33 prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell'isola di Ischia e Pag. 62interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 34 sospende, nei medesimi comuni i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, mentre l'articolo 35 sospende i termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori.
  L'articolo 36 concede contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni dell'Isola di Ischia.
  Il Capo IV (composto dagli articoli da 37 a 39) reca ulteriori misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017.
  L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016.
  L'articolo 38 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell'attuale Commissario straordinario del Governo.
  L'articolo 39 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme destinate esclusivamente alla ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
  Il Capo V (composto dagli articoli da 40 a 46) contiene alcune disposizioni in merito a ulteriori interventi emergenziali.
  L'articolo 40 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio, di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell'economia, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, per la verifica dei piani e programmi di investimento infrastrutturale.
  L'articolo 41 stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuino a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale.
  L'articolo 42 dispone che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell'istruzione siano attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.
  L'articolo 43 stabilisce per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.
  L'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
  L'articolo 45 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.
  L'articolo 46 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite con riferimento alle disposizioni in materia di trasporti entrano in considerazione le seguenti materie: gli articoli 6, 7 e 9 del decreto-legge fanno in massima parte riferimento alla materia porti e aeroporti civili, che l'articolo 117, Pag. 63terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Con riferimento a tale materia la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie pure attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni.
  Con riferimento all'articolo 5 entra in considerazione in via principale l'ambito del trasporto pubblico locale che è invece riconosciuta dalla Corte costituzionale come di competenza residuale delle regioni (sentenza n. 222 del 2005). In proposito segnala peraltro come la sentenza n. 273 del 2013 abbia riconosciuto la legittimità dell'intervento statale per il finanziamento del settore.
  Con riferimento agli altri poteri conferiti all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 16 richiama la sentenza n. 41 del 2013 della Corte costituzionale, che si è soffermata sul rapporto tra la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale e i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti. In proposito, la Corte ha affermato che «le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti, se intese correttamente alla luce della ratio che ne ha ispirato l'istituzione, non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano».
  Le disposizioni in materia di interventi urgenti per la ricostruzione del viadotto Polcevera disciplinano una pluralità di profili per i quali viene, in particolare, in rilievo la materia tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che – disciplinando le procedure di demolizione, progettazione e affidamento dei lavori di ricostruzione dell'infrastruttura e del connesso sistema viario in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (e fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE) – prevedono il ricorso a procedure negoziate di tipo non concorrenziale. A tale riguardo, ricorda che la costante giurisprudenza costituzionale definisce la materia tutela della concorrenza quale «materia trasversale», con la conseguente possibilità che l'esercizio di tale competenza esclusiva da parte dello Stato intersechi legittimamente qualsivoglia titolo di potestà regionale (sentenza n. 41 del 2013).
  Per le disposizioni del provvedimento concernenti gli interventi e la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, vengono, poi, in rilievo le materie protezione civile e governo del territorio, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. In proposito, considera utile ricordare che per i profili concernenti l'edilizia nelle zone sismiche la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le norme sismiche dettano «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» (sentenze n. 254 del 2010 e n. 201 del 2012) che trascende l'ambito della disciplina del territorio per far capo alla materia della protezione civile, in cui allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali (sentenze n. 64 del 2013, n. 101 del 2013, n. 300 del 2013 e n. 282 del 2016).
  Ulteriori disposizioni del provvedimento incidono, poi, sulle seguenti materie:
   governo del territorio e protezione civile, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, con riferimento alle disposizioni che affidano al Commissario delegato per l'emergenza nella città di Genova la facoltà di autorizzare le stazioni appaltanti, per le infrastrutture viarie da lui individuate quali itinerari di viabilità alternativa, a operare varianti in corso di esecuzione (articolo 5, comma 5) e stabiliscono che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia Pag. 64scolastica siano attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi (articolo 42); a tale ultimo riguardo, segnala che, come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2018, quando un finanziamento interessi materie di competenza concorrente (come nel caso dell'edilizia scolastica, non menzionata come materia a sé dall'articolo 117 della Costituzione) è necessario assicurare il più ampio coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, da realizzare mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, con riferimento alle disposizioni che stabiliscono procedure semplificate per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree, anche private, occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione del viadotto Polcevera e che derogano alle norme del codice civile in materia di maggioranze assembleari per le deliberazioni condominiali;
   coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, in relazione alle disposizioni (articoli 13 e 14) in materia di istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e di monitoraggio dinamico delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità;
   tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, in relazione alle disposizioni sugli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali.

  In questo quadro, appare opportuno valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali con riferimento alle seguenti disposizioni:
   l'articolo 25, che prevede che i comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono – presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 e del decreto-legge n. 269 del 2003 – relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche attraverso il ricorso a Conferenze di servizi; al riguardo, la Corte costituzionale ha infatti affermato l'esigenza di riconoscere in materia al «legislatore regionale un ruolo rilevante [...] di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo» (sentenza n. 196 del 2004 e, analogamente, sentenza n. 233 del 2015);
   l'articolo 42, che stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono attribuite agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi; al riguardo, la Corte costituzionale ha infatti affermato che nella disciplina dell'edilizia scolastica «si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze n. 62 del 2013, 284 del 2016 e 71 del 2018).

  Stefano CECCANTI (PD) esprime forti perplessità, sia di merito sia di legittimità, per quel che concerne il requisito dell'omogeneità di contenuto, relativamente all'articolo 25 del decreto – legge, il quale prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Pag. 65
  Nel far notare come tale articolo preveda altresì il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ritiene che, al di là dei requisiti di necessità ed urgenza, non si possa ignorare che in tal caso si sia in presenza di un contenuto eterogeneo, tenuto conto dell'oggetto del provvedimento in esame.

  Alberto STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e del documento in oggetto, rinviato nella giornata del 16 ottobre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Vinci, ha illustrato il contenuto del disegno di legge C. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).
  Informa quindi che non sono pervenuti emendamenti sugli ambiti di competenza della I Commissione del disegno di legge C. 1201; rammenta al riguardo che gli emendamenti al disegno di legge possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva.
  Nel ricordare che entrambe tali proposte sono disponibili su GeoCom e sono state inviate via email a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna, ne raccomanda l'approvazione.
  Quanto al disegno di legge di delegazione C. 1201, pur rilevando come il provvedimento non faccia riferimento ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della I Commissione, ritiene opportuno far notare come non sia stata ancora recepita la direttiva 2013/59/Euratom, alla quale fa riferimento l'articolo 19 del disegno di legge, che detta specifici principi e criteri direttivi in materia. Ricorda che tale direttiva stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Nel rilevare che il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 6 febbraio 2018, auspica che il Governo, esercitando la delega, possa dare quanto prima attuazione a tale normativa europea.

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione sul disegno di legge C. 1201, dichiara invece il voto favorevole sulla proposta di parere sulla Relazione consuntiva.

Pag. 66

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge C. 1210 (vedi allegato 1) e la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (vedi allegato 2).
  Nomina inoltre il deputato Vinci quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 1210, per le parti di competenza della I Commissione.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 ottobre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo, pertanto, l'attivazione.

5-00737 Sisto e Zanella: Sulle misure intraprese per il ripristino del presidio di polizia ferroviaria nella stazione di Milano Rogoredo.

  Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come, nella periferia sud-est di Milano, ai confini con le campagne di San Donato e Poasco, un terreno comunale di 65 ettari, tristemente noto come «Boschetto della droga» di Rogoredo, sia divenuto una dimora di trafficanti, spacciatori e tossici, dove almeno 1.000 persone al giorno comprano e consumano droga, costituendo la prima piazza di spaccio italiana, tra le più grandi europee, un vero e proprio porto franco della droga, che sfrutta i canali dell'alta velocità per il transito diabolicamente efficiente di persone e merci.
  Al riguardo rileva come da tempo, Forza Italia, sia sul territorio sia a livello nazionale, conduca una battaglia per sanare il degrado dell'area, anche tramite una efficace e continuativa presenza delle forze dell'ordine. Osserva che attualmente la polizia locale effettua un servizio diurno, a turni, con una pattuglia che ruota attorno ai soli giardini pubblici di via Rogoredo e che di notte il quartiere è scoperto, ma soprattutto è assente un presidio costante della Polfer nella stazione ad alta velocità di Rogoredo, che fungerebbe da forte deterrente a quella che è diventata de facto la prima centrale di spaccio. Ricorda infatti che da anni detto presidio è stato eliminato, e, nonostante numerose e reiterate istanze, non è mai stato ripristinato.
  In tale contesto ha accolto con entusiasmo, sulla base delle più recenti linee espresse dal Governo, l'impegno a congelare il progetto del precedente Esecutivo di chiudere uffici di polizia e, anzi, a potenziare numerosi reparti d'eccellenza, come la polizia postale, la polizia stradale, la Polfer, in un piano di complessivo rafforzamento di personale e di dotazioni delle forze dell'ordine.
  Se, come auspica, quanto riportato corrispondesse al vero, trattandosi di uno dei punti fondamentali del programma di Centro-destra, sulla base del quale le forze politiche in esso rappresentate si sono presentati agli elettori, ritiene che la situazione evidenziata nell'interrogazione verrebbe tempestivamente affrontata e risolta.Pag. 67
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per ripristinare, in via indifferibile e urgente, il presidio della Polfer all'interno della stazione di Rogoredo, quale primo passo per contrastare la spirale del degrado, ormai intollerabile per i cittadini, e che desta gravissimo allarme sia sul territorio, che a livello nazionale.

  Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Federica ZANELLA (FI) replicando, manifesta grande soddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione riservata al tema posto nell'interrogazione in oggetto. Ciò a suo avviso dimostra che vi è la disponibilità dell'Esecutivo ad affrontare sia il tema generale della sicurezza sull'intero territorio nazionale, sia quello, più specifico, dell'area di Rogoredo. Rileva quindi come la situazione di degrado dell'area territoriale di Rogoredo è peggiorata negli ultimi anni, sotto le amministrazioni di Pisapia e Sala, che, a suo avviso, l'hanno sottovalutata, con gravi responsabilità a loro carico.
  Condivide pertanto in pieno la linea del Ministero dell'interno sul tema della sicurezza, che ritiene incarni fedelmente il programma con il quale le forze politiche di centrodestra si sono presentati alle elezioni. Fa dunque notare come la sinergia tra tali schieramenti non possa che portare benefici ai cittadini, a favore dei quali, a suo avviso, devono mirare gli sforzi di tali forze politiche.

5-00738 Migliore e Pizzetti: Misure di sicurezza straordinarie sulla tratta ferroviaria Milano-Cremona-Mantova.

  Luciano PIZZETTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luciano PIZZETTI (PD), replicando, esprime il proprio apprezzamento per l'opera svolta e l'impegno profuso dalle forze dell'ordine, ma giudica la risposta all'interrogazione parziale ed evasiva. In particolare, a fronte degli episodi verificatisi sulla tratta Milano-Cremona-Mantova, di cui hanno dato conto anche i mezzi di informazione a livello nazionale, ritiene che gli impegni assunti, ivi compreso l'aumento del personale della Polizia ferroviaria, siano generici e inidonei a garantire la sicurezza della predetta tratta.

5-00739 Macina ed altri: Sul rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per l'apertura di sale da gioco nella regione Puglia.

  Francesco SILVESTRI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osservando che la legge dalla regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, in tema di «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico», ha emanato norme efficaci contro la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo, quadro clinico così definito dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 96 del 2018.
  Rileva tuttavia come il 27 settembre 2018, nel corso dei lavori della commissione sanità del consiglio regionale della Puglia, varie componenti dell'assemblea hanno manifestato l'intento di evitare l'entrata in vigore dall'articolo 7 della richiamata legge regionale, il quale stabilisce il diniego di esercizio di sale da gioco e scommesse, nonché dell'installazione di apparecchi da gioco in un raggio inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili (quali istituti scolastici, centri giovanili, tra gli altri), nonché la cessazione di tutte le attività di esercizio dei giochi, già autorizzate, in caso di non adeguamento, entro cinque anni, alla norma de qua. A tal fine è stata annunciata, con ampia convergenza, una proposta di legge che prevede Pag. 68la moratoria dell'entrata in vigore del predetto articolo, prorogandone i termini «alla data di emanazione del Testo Unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, previa delibera di recepimento adottata dalla Giunta regionale».
  In tal contesto l'interrogazione chiede al Governo quali direttive intenda emanare, nei confronti dei prefetti e dei questori, al fine di fronteggiare i rischi di un eventuale «doppio messaggio normativo» nella regione Puglia, in caso di emanazione della moratoria appena richiamata, nonché quali direttive e circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza ritenga di promuovere al fine di rendere più efficaci i controlli amministrativi in materia e, più in generale, quale disciplina intenda promuovere rispetto al rilascio o al diniego delle autorizzazioni richieste.

  Il sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Evidenzia inoltre la necessità di introdurre una disciplina unitaria di settore, al fine di scongiurare il rischio che su tale tematica si determino, nei diversi territori, inerzie, che ritardino l'attuazione della normativa sul contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

  Francesco SILVESTRI (M5S) replicando, considera soddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda che sul tema del contrasto alla ludopatia il suo gruppo presta da tempo grande attenzione, come dimostrato anche in sede di esame del decreto – legge «dignità». Fa quindi notare come il disturbo del gioco d'azzardo patologico sia particolarmente diffuso in Puglia, richiamando i casi di Bari, Brinsisi, Foggia e Lecce, territori nei quali si registrano dati preoccupanti in relazione alle somme spese in tale settore. Evidenzia, inoltre, che in tale campo e in quei territori si registrano pericolose correlazioni con le attività delle cosche mafiose, come evidenziato anche dalla Commissione parlamentare antimafia.
  Auspica, in conclusione, che il Governo fornisca alle questure e ai prefetti le direttive necessarie affinché sia svolto un controllo amministrativo efficace in ordine al rilascio delle autorizzazioni in questione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, evidenzia, in merito alla tematica affrontata dall'interrogazione, la necessità di una disciplina generale a livello nazionale, che assicuri il rispetto della normativa e dei previsti vincoli in modo più omogeneo in ambito locale.

5-00740 Donzelli e Prisco: Sull'assegnazione della sede agli ispettori di Polizia vincitori del concorso interno del 24 settembre 2013.

  Giovanni DONZELLI (FdI) illustra la sua interrogazione, ricordando come, con decreto n. 333-B/12P.1.13 del 24 settembre 2013, era stato indetto il concorso a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Rammenta quindi che in data 8 giugno 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso, in base alla quale 1.874 unità venivano ammessi a frequentare il corso di formazione semestrale. Evidenzia inoltre come l'articolo 11, comma 12, del bando di concorso prevedeva, ai fini dell'assegnazione delle sedi di servizio, la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indicassero come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso.
  Dopo aver rilevato come siano stati presentati numerosi ricorsi al TAR sull'assegnazione delle sedi di servizio, tutti accolti e passati in giudicato, fa notare che alcuni soggetti, a fronte delle rassicurazioni del Capo della Polizia, il quale aveva assicurato che la questione sarebbe stata risolta entro il 2018, hanno preferito non fare ricorso e attendere le conseguenti determinazioni degli organismi competenti, che tuttavia tardano ad arrivare. Pag. 69
  Evidenzia quindi come la previsione del citato articolo 11 del bando di concorso debba essere intesa come riconoscimento di un titolo di precedenza a parità di posizione in graduatoria, ma non certo come precedenza assoluta, anche in spregio alla posizione in graduatoria. Ritiene pertanto inammissibile penalizzare alcuni candidati, che, oltre ad aver prevalso in graduatoria, hanno anche scelto di rispettare le regole, rinunciando a presentare ricorso e ora rischiano di vedersi penalizzati rispetto ad altri colleghi.

  Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Giovanni DONZELLI (FdI), nel replicare, dopo aver fatto presente che il suo gruppo monitorerà la situazione evidenziata dall'interrogazione, manifesta una certa preoccupazione, tenuto conto che da diversi mesi gli organismi competenti assicurano circa il positivo esito delle procedure, che avrebbero dovuto concludersi entro il 2018, senza che ciò si sia ancora tradotto in atti concreti. Paventa in merito che alcune questure, soprattutto quelle di maggior rilievo, abbiano l'interesse a ritardare i tempi, trattenendo il personale nella propria sede.
  Dopo aver fatto presente, peraltro, che talune istanze di trasferimento di sede sono state valutate negativamente dall'amministrazione, diversamente da quanto dichiarato nella sua risposta dal rappresentante del Governo, auspica che la questione del trasferimento presso le sedi di provenienza di tutti i cosiddetti «perdenti sede» venga risolta quanto prima.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni e C.460 Morani.

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