CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2018
72.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

  La seduta comincia alle 8.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore sulla Legge di delegazione europea 2018, osservando che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame Pag. 110parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due citati strumenti. In particolare, sottolinea che l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge all'esame, segnala che è stato altresì presentato al Senato il disegno di legge europea 2018 (S. 822), di cui l'altro ramo del Parlamento dovrebbe iniziare l'esame. Osserva che si conferma quindi la scelta procedurale, già adottata a partire dal 2014, di sottoporre le leggi europee ad un esame in via separata, ma pressoché contestuale da parte delle due Camere.
  Segnala inoltre che nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria», disciplinata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, la XIV Commissione esamina il disegno di legge C. 1201 in sede referente, mentre tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi sul testo, per le parti di competenza, in sede consultiva.
  Ricorda che il disegno di legge in esame consta di 22 articoli ed è corredato da un allegato A contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo e che conferisce la delega al Governo per il recepimento di 22 direttive europee.
  Rimarca, più precisamente, che l'articolo 1 reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, inserite nell'allegato A del disegno di legge e che per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Evidenzia che il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari mentre il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Segnala che alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Osserva che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, aggiunge, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, specifica che esso contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il Pag. 111diritto penale (c.d. direttiva PIF - protezione interessi finanziari)»: il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.
  Segnala che l'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (c.d. EPPO, European Public Prosecutor's Office). Aggiunge che gli obblighi di adeguamento previsti da questa disposizione riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.
  Evidenzia che l'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono quindi individuati specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
  Segnala che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. L'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Rammenta che l'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva DRM – Dispute Resolution Mechanism), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.
  Per quanto riguarda l'articolo 8 segnala che esso conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. La revisione della normativa persegue l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.
  Ricorda che l'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Segnala che secondo i dati forniti dal Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.
  Illustra quindi l'articolo 10 che delega il Governo all'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e del regolamento (UE) n. 2017/625 che modifica la normativa in maniera di controlli ufficiali, relativamente alla sanità delle piante, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena Pag. 112agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Sottolinea che la delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti.
  Osserva che l'articolo 11 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Segnala quindi che l'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 e l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Ricorda che la direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS e si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Lo stesso articolo definisce le modalità di emanazione dei decreti delegati e stabilisce principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.
  Rammenta che l'articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti «RAEE» (2012/19/UE). L'articolo contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, per l'esercizio della delega prevista.
  Sottolinea che l'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, mentre il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.
  Illustrando l'articolo 15 segnala che esso detta una serie di princìpi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati. Le citate direttive operano una profonda riscrittura della direttiva rifiuti 2008/98/CE e della direttiva imballaggi 94/62/CE, recepite nell'ordinamento nazionale dalle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente). Il recepimento delle direttive comporterà pertanto una completa revisione della citata parte IV del Codice dell'ambiente.
  Evidenzia che l'articolo 16 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri mentre l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di Pag. 113comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.
  Segnala inoltre che l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro (cioè traghetti a caricamento orizzontale o rotabile) da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).
  Osserva che l'articolo 19 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione). Ricorda che la direttiva in oggetto ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Segnala che in materia è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2013/59 Euratom nel termine (scaduto lo scorso 6 febbraio 2018).
  Sottolinea che l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
  Rammenta che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Osserva che la direttiva si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
  Infine illustra l'articolo 22 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Ricorda che l'adeguamento fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; che, in secondo luogo, fa riferimento all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza e, infine, in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.
  Conclude esprimendo l'auspicio di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento (come anche della legge europea, una volta che sarà trasmessa alla Camera), per garantire quanto prima l'adeguamento Pag. 114dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive.

  Andrea CRIPPA (Lega), relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.
  Osserva che si tratta del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  Evidenzia, in particolare, che la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  Segnala che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  A questo scopo, sottolinea che il documento deve indicare: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
  Procedendo ad una sintetica illustrazione dei contenuti della Relazione consuntiva per l'anno 2017 sottoposta all'esame della Commissione, ricorda che il documento è articolato in quattro parti.
  La parte prima, evidenzia, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.
  Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE.
  Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione interna Pag. 115dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. Segnala che il tema della Brexit è affrontato con riguardo all'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e che vengono ricordati: la ripresa del negoziato per la riforma della legge elettorale europea e il contributo attivo al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, valorizzando l'esercizio del «Dialogo annuale» avviato nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE nel 2014 e ribadita la necessità di una più stretta integrazione dei valori fondamentali dell'Unione nell'attuazione di tutte le politiche dell'Unione europea.
  Segnala che nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.
  Ricorda che nella parte seconda la Relazione in esame illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Segnala che si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Osserva che la parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.
  Sottolinea, infine, che la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Segnala, come di particolare interesse, i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 7.046 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Dipartimento per le Politiche europee, 107 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 285 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse 71 relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti.
  Segnala, da ultimo, che la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (allegato V), dettagliate informazioni riguardanti i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (allegato I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV).
  Al fine di dare conto dell'impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente della formazione del diritto dell'Unione europea, rinvia, più dettagliatamente, i colleghi al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici in cui sono presentati, in forma tabellare, i documenti approvati nel 2017 dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.
  Rileva, in particolare, che sono disponibili: una sintesi del documento finale approvato, la posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell'esame dell'atto presso le Istituzioni dell'Unione, Pag. 116nonché l'esito dell'esame delle Istituzioni europee. Sottolinea, da ultimo, con riferimento ai Consigli europei svolti nel 2017, che sono presentati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera dei deputati, nell'ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, in cui sono evidenziati i relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO rinviando alle relazioni presentate e agli spunti di riflessioni che se ne possono vantaggiosamente trarre, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il sistema riguardante l'esame parlamentare degli atti che giungono dall'Unione europea sia piuttosto confusionario e mal coordinato. Approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere se quest'ultimo ha in corso iniziative volte a mettere ordine in questo quadro, che soprattutto per quanto riguarda la fase ascendente è molto confuso, anche al fine di rendere i lavori parlamentari maggiormente incisivi ed efficaci e, inoltre, se ha intenzione di rafforzare la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles il cui impegno dovrebbe agevolare anche i flussi di attività da e verso il Parlamento.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO condivide il senso del ragionamento svolto e sottolinea che un quadro di maggior chiarezza ed efficienza richiede un potenziamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles. In tal senso si augura che l'attuale congiuntura non comporti l'adozione di provvedimenti di risparmio di spesa che si traducano in tagli orizzontali per i ministeri, sottolineando che queste problematiche sono comuni a tutte le strutture della pubblica amministrazione.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea che la legge di delegazione rappresenta di fatto l'atto più rilevante che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare e che costituisce la sede per tirare una sorta bilancio dell'attività svolta dal Governo relativa all'appartenenza all'Unione europea. Per tale motivo si unisce all'appello di rendere più qualificata la presenza del complesso istituzionale italiano ai lavori dell'Unione europea, e ritiene che ciò comporti anche un rafforzamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles ed un maggiore coordinamento nelle diverse attività che coinvolgono il Parlamento al fine di meglio tutelare gli interessi del Paese.
  Conclude sollecitando il Governo a prestare maggiore attenzione, in futuro, a queste istanze.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO ricorda che il senso del suo precedente rinvio alle relazioni svolte intendeva sottolineare la complessità delle questioni sollevate. Osserva tuttavia che le problematiche sui singoli argomenti devono essere affrontate nelle Commissioni competenti sul merito mentre rileva, in via generale, che l'attuale sistema di specifiche procedure rappresenta l'evoluzione di procedure proprie del diritto delle organizzazioni internazionali che sono state adattate all'Unione europea.
  Per sottolineare, comunque, il livello di complessità del sistema, e come fare valutazioni possa essere a volte insoddisfacente, ricorda il caso del numero delle procedure di infrazione al diritto comunitario che sembrerebbe sfavorevole all'Italia: in realtà, rimarca, il nostro Paese ha un alto numero di procedure di infrazione perché è virtuoso nell'attività di recepimento. Essendo elevato il numero di atti dell'Unione europea recepiti nell'ordinamento italiano, aumenta la probabilità che singole disposizioni possano essere in contrasto con le molte norme tecniche recate dalla normativa europea. In tal senso sottolinea che molte procedure di infrazione riguardano il recepimento di standard e norme tecniche specifiche, peraltro oggetto di particolare interesse da parte di combattivi gruppi di interessi economici il Pag. 117più delle volte radicati in Stati membri ben coesi tra di loro. Ricorda, infine, che il sistema dell'Unione europea prevede decisioni a maggioranza e quindi il coagulo degli interessi che le rendono possibili.

  Marina BERLINGHIERI (PD) ricordando che le disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea sono stabilite dalla legge n. 234 del 2012, sottolinea che Governo, Parlamento e, per quanto riguarda più strettamente il tema, le Commissioni specializzate nelle politiche dell'Unione europea, trovano in essa le funzioni proprie. Sottolinea quindi che il provvedimento all'esame, la legge di delegazione, concerne il recepimento di norme unionali: ogni altra questione va semmai affrontata in sede di fase ascendente.
  Ritiene utile ricordare che quando è iniziato l'attuale percorso sotto la regolamentazione della legge 234 del 2012, l'Italia era coinvolta da oltre 230 procedure di infrazione mentre al presente se ne registrano, circa, solo sessanta. Osserva, quindi, che molto è stato fatto.
  Quanto agli spazi a disposizione nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, osserva che il nostro Paese è Stato membro fondatore, ed è in grado, se vi è chiarezza e determinazione politica, di prenderseli, soprattutto nella fase ascendente della normazione comunitaria.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO condivide il senso dell'intervento appena svolto e concorda con le sue considerazioni generali.

  Sergio BATTELLI (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannunciando voto favorevole, segnala che il testo è stato, a suo avviso, migliorato dalla Commissione competente sul merito – specificamente con modifiche all'articolo 3 – sottolineando che, comunque, il provvedimento si muove nell'alveo di quanto previsto nel «Libro bianco» sulla sicurezza alimentare del 2000 e nel suo contesto.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime una valutazione positiva annunciando voto favorevole, anche in considerazione di quanto stabilito nell'articolo 7 che prevede che le disposizioni della proposta di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 1).

Pag. 118

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

  Sergio BATTELLI (M5S), presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Flavio DI MURO (Lega) esprime soddisfazione per la proposta di parere formulata dal relatore sulla quale, anche a nome del gruppo Lega, preannuncia voto favorevole.
  Ricorda che in qualità di relatore di questo stesso provvedimento presso la IX Commissione, competente nel merito congiuntamente alla VIII Commissione ambiente, ha avuto modo di seguire l'evoluzione dei lavori e di contribuire a consolidare alcune misure che sono state anche auspicate da colleghi della XIV Commissione.
  Ritiene, quindi, di fare cosa utile ragguagliando i colleghi sullo stato dei lavori presso le Commissioni di merito, segnalando, in specie, che sono stati individuati per gli interventi due canali di finanziamento: uno pubblico, attraverso stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze; l'altro privato, a carico della società concessionaria, cioè Autostrade S.p.A.
  Sottolinea che i finanziamenti riguardano non solo gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, ma anche gli aiuti ai privati e alle aziende: a tale proposito, anche all'esito delle interlocuzioni che il Governo sta avendo con i competenti organi dell'Unione europea, auspica che il regolamento cosiddetto de minimis possa essere applicato anche alle imprese senza miopia.
  Segnala, peraltro, che è intenzione del Governo considerare gli eventuali finanziamenti erogati ai privati per il mancato pagamento da parte di Autostrade S.p.A. – che sarà comunque chiamata a risponderne all'Erario – come denaro estraneo al perimetro della spesa pubblica: ma su ciò, sottolinea, è in corso un confronto con la Commissione europea.
  Rimarca che molto dipenderà da come verrà considerata l'applicazione del regolamento de minimis. A questo proposito ricorda che esso va in scadenza nel 2020 e spera che si colga l'occasione per una sua radicale revisione, considerato che, a suo avviso, il mutato clima politico potrebbe consentirlo. Aggiunge, sull'argomento, che con l'attuale regolamento alcuni casi presenti a Genova, in specie di aziende che avevano vinto bandi di gara precedentemente al crollo del ponte per lavori che non è più possibile svolgere, potrebbero vedersi limitare il ristoro alla soglia di 50 mila euro.
  Infine, per quanto riguarda le Zone economiche speciali ricorda che con le attuali regole esse possono essere disposte solo nelle regioni meno sviluppate, in base a criteri che tengono conto del PIL. Ritiene, invece, che un criterio più corretto sarebbe quello di valutare se un porto – già ben avviato – abbia subito effetti recessivi a seguito di specifici eventi e, quindi, qualificarli come soggetti aventi diritto ad un regime speciale.

  Cristina ROSSELLO (FI) osserva che quanto proposto dal gruppo Forza Italia, che è stata fin dall'inizio dei lavori orientata a suggerire soluzioni tecniche sulle problematiche che si sono palesate nel corso dell'attività, dimostri che anche la XIV Commissione ha la possibilità di influire in modo significativo sui contenuti di un provvedimento al di là degli stretti confini di competenza che sono stati spesso ricordati. Il caso concreto, sottolinea, è rappresentato da quanto si sta definendo in materia di Zone economiche speciali e applicazione del regolamento de minimis al provvedimento all'esame.Pag. 119
  Ringrazia i colleghi, e specialmente il presidente e relatore Battelli e il capogruppo della Lega, per la disponibilità dimostrata e ribadisce che le differenti caratteristiche culturali e politiche delle diverse forze di opposizione non impediscono di concorrere a contribuire al miglioramento del lavoro che tutti svolgono nell'interesse del Paese.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che il lavoro svolto ed il parere che sarà approvato non devono essere considerati come l'inizio di una battaglia contro l'Unione europea. Rimarca che l'Italia è Paese membro dell'Unione europea, che ci sono gli spazi di agibilità politica per intervenire e salvaguardare gli interessi nazionali e che ci si può confrontare positivamente.
  Auspica che si possano trovare modalità per essere, sempre e, maggiormente incisivi sulle politiche unionali, ma escludendo ogni possibile sospetto che ci si consideri in una condizione di guerra, e per lavorare insieme al meglio.

  Marina BERLINGHIERI (PD) per quanto riguarda la tematica delle diversità culturali delle parti politiche nonché dell'invito a cercare soluzioni condivise, sottolinea che, almeno nella sua pluriennale esperienza, sempre questa Commissione ha cercato di convergere verso soluzioni. Esse piuttosto che necessariamente tecniche dovrebbero essere politiche, perché il mandato elettorale, crede, è indirizzato a questo.
  Non ritiene che vi siano compagini politiche che pregiudizialmente si applichino a giocare un ruolo esclusivamente di parte. Invita, quindi, a considerare che tutte le parti politiche rappresentate sono connotate dalla buona volontà di affrontare e risolvere i problemi del Paese e dei cittadini, pur se, come è inevitabile e giusto, partendo da visioni e posizioni culturali e politiche diverse. In tal senso, conclude, il clima di collaborazione di cui si è precedentemente sottolineato il valore, non rappresenta una novità nei lavori della XIV Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 47.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 23 ottobre, segnala che il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni non è ancora pervenuto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, osserva che la direttiva, abroga la precedente disciplina in materia (direttiva 2003/41/UE, già recepita nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo n. 28 del 2007) ed è volta alla creazione di un quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa, pur lasciando ai vari Stati membri la competenza per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici complementari.
  Evidenzia, in particolare, che essa rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio, rimuove alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione (oggetto di discipline differenti nei vari Paesi), e consolida la trasparenza e l'informazione Pag. 120agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP.
  Ricorda che il provvedimento in esame è adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che non prevede, per l'esercizio della delega, criteri aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge (articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012). Ricorda altresì che il termine per il recepimento è fissato al 13 gennaio 2019.
  Procedendo all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, che si compone di 4 articoli, segnala che l'articolo 1 – apportando numerose modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 che disciplina la materia della previdenza complementare – reca le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e di attività di vigilanza sulle stesse da parte della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).
  Per quanto concerne la governance e la gestione del rischio, segnala che vengono innanzitutto modificati i requisiti generali in materia di sistema di governo dei fondi pensione (comma 5). Si specifica, in particolare, che il sistema è improntato ai principi di trasparenza e adeguatezza della struttura organizzativa e al principio di proporzionalità delle attività del fondo pensione e che nelle decisioni relative agli investimenti il sistema deve tener conto dei fattori ambientali, sociali e di Governo societario.
  Osserva che nell'ambito del sistema di governance di cui devono dotarsi, i suddetti fondi pensione stabiliscono politiche scritte, che sono oggetto di riesame almeno triennale e che essi si dotano di un sistema di controllo interno e adottano misure appropriate per garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività. I fondi sono amministrati effettivamente da almeno due persone, salvo i casi in cui la COVIP autorizzi una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo. Si procede inoltre ad una specificazione delle funzioni di alcuni organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, quali il direttore generale ed il responsabile, che consente una più chiara ripartizione delle responsabilità e delle competenze (comma 6). Si attribuisce inoltre all'organo di amministrazione di un fondo pensione la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale ed europea direttamente applicabili.
  In materia di funzioni, ricorda che viene esplicitato il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate (comma 1, lettera a)) e sottolinea che vengono elencate le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione, devono dotarsi (comma 7): gestione dei rischi; revisione interna; funzione attuariale; valutazione interna del rischio. Aggiunge che è riconosciuta ai fondi pensione la facoltà, nel rispetto di determinati criteri, di esternalizzare le proprie funzioni (comprese quelle fondamentali), permanendo la responsabilità finale in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione. Segnala che si dispone che i fondi pensione si dotino, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, di una politica di remunerazione con riferimento a tutto il personale che gestisce il fondo e si prevede, infine, che i fondi aperti costituiti nella forma di patrimoni separati adempiano, in modo proporzionale alla loro natura e dimensione, ai nuovi obblighi dei fondi pensione e si dotino di un sistema di governo in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.
  Osserva che sotto il profilo della gestione finanziaria ed investimenti, nell'ambito del regime di prestazioni e modelli gestionali dei fondi, viene ampliato il novero dei soggetti a cui può essere conferita la gestione delle risorse, comprendendovi anche gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) Pag. 121alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri (comma 8) e che viene inoltre rafforzato il ruolo del depositario, ossia del soggetto presso cui devono essere depositati liquidità e strumenti finanziari dei fondi – incarico che può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche dell'Unione europea e di banche di paesi terzi, SIM e succursali italiane di imprese di investimento dell'Unione europea e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, attraverso una specificazione delle sue funzioni. Segnala che si dispone, inoltre, l'obbligo per gli organi del depositario di riferire alla COVIP circa le irregolarità riscontrate nonché la responsabilità del depositario nei confronti del fondo e dei beneficiari ed aderenti per le perdite derivanti dall'inadempimento dei suoi obblighi (comma 9). Sottolinea che i fondi pensione che coprono rischi biometrici che, non disponendo di mezzi patrimoniali adeguati per l'erogazione diretta delle rendite, procedono alla rimodulazione dei regimi di contribuzione e delle prestazioni, debbano comunque considerare l'obiettivo di un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni (comma 10).
  Rileva che in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche, si dispone, in particolare (comma 14) che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche; che i potenziali aderenti siano informati su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione; che a ciascun aderente vengano trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche; che ai beneficiari siano fornite informazioni periodiche sulle opzioni esercitabili per l'erogazione delle rendite, rafforzandosi inoltre l'obbligo di pubblicità relativo all'informativa che i fondi pensione devono fornire agli iscritti circa le scelte di investimento (comma 8).
  Segnala, infine, l'introduzione dell'obbligo per i fondi pensione di redigere e rendere pubblici i propri bilanci e, per i fondi aperti e le forme pensionistiche complementari individuali, i propri rendiconti, ai quali viene attribuita valenza di comunicazione sociale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice civile in caso di comunicazioni false (comma 21).
  Rileva, nell'ambito della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, che si dispone, in particolare, che la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) esercita una vigilanza prudenziale, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare (comma 22), tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell'attività del fondo pensione. Aggiunge che la COVIP predispone schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso i suddetti schemi, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche in esame, nonché relativamente ai documenti sulla politica di remunerazione e sulla valutazione interna dei rischi (comma 23). Segnala che essa può utilizzare i dati, le notizie e le informazioni acquisiti esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per la pubblicazione di indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, nonché per difendersi in giudizio. Sottolinea che la COVIP collabora con le banche centrali del sistema europeo (compresa la BCE), con le altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e con le autorità amministrative o giudiziarie che intervengono in procedimenti di liquidazione o concorsuali (in Italia o all'estero) relativi alle forme pensionistiche complementari e che viene inoltre rafforzato il segreto d'ufficio (comma 19).Pag. 122
  Ricorda che in materia di trasferimento transfrontaliero (comma 16) ai fondi costituiti come associazioni o come soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti, che hanno personalità giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, viene riconosciuta la facoltà di trasferire o di ricevere (previa autorizzazione della COVIP) tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell'Unione europea, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/2341. Sottolinea che nel caso di trasferimento verso un fondo estero, oltre alla previa approvazione della COVIP, è necessaria la preventiva approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice. Osserva che per garantire l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane e in Italia l'operatività di quelle comunitarie, si dispone la necessità di uno scambio di informazioni tra i fondi, la COVIP e l'Autorità competente dello Stato membro (comma 17).
  Per quanto concerne l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, segnala in particolare la riformulazione della norma che attribuisce alla COVIP la facoltà di individuare le disposizioni che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti, ad eccezione di delle norme indicate al comma 20.
  Sottolinea che l'impianto sanzionatorio viene aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2016/2341, includendo anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali tra i potenziali destinatari delle sanzioni ed introducendo sanzioni pecuniarie per le violazioni delle nuove disposizioni inserite nel testo del decreto legislativo n. 252 del 2005 (comma 25). A tale proposito, ricorda che la figura del direttore generale è inserita tra i soggetti punibili per false informazioni (comma 24).
  Osserva che viene inoltre definita nel dettaglio la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente (comma 26).
  Conclude ricordando sinteticamente che lo schema di decreto in esame reca ulteriori disposizioni. Segnala in particolare, l'articolo 2 che integra la definizione di attività riassicurativa, intendendosi per tale anche la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, che l'articolo 3 reca la disciplina transitoria e, infine, che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad approfondimenti istruttori attraverso attività conoscitive, considerato che ad essere protagonisti della materia di cui al provvedimento in oggetto non sono solo gli enti pensionistici ma anche i giovani e il loro futuro previdenziale.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricordato che la competenza sul merito è di un'altra Commissione, avverte che avrà cura di verificare, e in caso positivo di comunicarlo ai colleghi ai fini di una loro eventuale partecipazione, se attività conoscitive sono previste presso la XI Commissione Lavoro.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, condivide quanto ricordato dal presidente ribadendo che il presente esame viene svolto per gli aspetti relativi alla normativa dell'Unione europea e cioè entro i profili di competenza propri della XIV Commissione, escludendo quindi ogni analisi nel merito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 123

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Atto n. 49.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 6 novembre, segnala che il prescritto parere della Conferenza Unificata non è ancora pervenuto.

  Leonardo Salvatore PENNA (M5S), relatore, ricorda che la direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, a decorrere dal 18 aprile 2019, ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica (ad eccezione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza). Tuttavia, il termine per l'applicazione delle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche è differito al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
  Osserva che lo schema di decreto in esame recepisce, pertanto, le regole tecniche dello standard europeo previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione e le integra con la disciplina tecnica nazionale.
  Aggiunge, inoltre, che secondo quanto già previsto dalla direttiva, si stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo non potranno costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA.
  Sottolinea, infine, che si prevede che le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva che la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici si applica alle fatture elettroniche, ovvero alle fatture che sono state emesse, trasmesse e ricevute in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/UE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, e della direttiva 2014/25/UE sui settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
  Sottolinea che la direttiva non si applica invece alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti di cui alla direttiva 2009/81/UE, relativa ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.
  Segnala che essa prevede che la Commissione chieda al competente organismo europeo di normazione – il CEN, Comitato europeo di normazione – di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica (norma europea sulla fatturazione) e che tali standard devono soddisfare i requisiti di neutralità tecnologica, di compatibilità con norme europee in materia di protezione dei dati e di coerenza con il sistema comune per l'IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/UE.
  Aggiunge, inoltre, che i formati dovranno essere di facile applicazione dal punto di vista tecnico e dovranno tenere conto delle esigenze delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici.
  Osserva che la direttiva specifica gli elementi essenziali di una fattura elettronica, con riferimento all'identificazione della fattura medesima e del relativo processo di fatturazione, al periodo di fatturazione, alle informazioni che essa deve necessariamente contenere e ad altri elementi Pag. 124essenziali, e dispone in merito alle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche, prevedendo che, entro 18 mesi dalla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri adottino, pubblichino e applichino le disposizioni necessarie per conformarsi ai prescritti obblighi di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.
  Ricorda che il termine per recepimento della direttiva è fissato al 27 novembre 2018 e che l'articolo 11, paragrafo 2, prevede altresì un termine per il differimento, stabilendo che gli Stati membri possono rinviare l'ottemperanza degli obblighi di ricezione ed elaborazione della fattura elettronica fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione della norma.
  Per quanto concerne la delega al recepimento della direttiva, ricorda che essa è stata conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi fissati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  Procedendo ad una sintetica illustrazione dei contenuti dello schema di decreto in esame, che si compone di 6 articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto in materia di fatturazione elettronica si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, alle amministrazioni pubbliche ovvero agli enti e i soggetti indicati come tali a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mentre il comma 2 dispone che le norme del decreto non si applicano, invece, alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza) qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza.
  Sottolinea che l'articolo 2 prevede che al decreto in esame si applicano le definizioni previste nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), in particolare relativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, alle autorità governative centrali, alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, agli organismi di diritto pubblico e agli enti aggiudicatari.
  Segnala che l'articolo 3, comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per i soggetti richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici – si tratta, in particolare, dello standard previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione – mentre il comma 2 dispone, inoltre, che le fatture richiamate al comma 1 devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017. Rileva che il comma 3 stabilisce che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture in esame integrano la disciplina tecnica nazionale prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, con modalità applicative che verranno individuate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il comma 4 dispone che ai fini della ricezione delle fatture elettroniche si applicano le disposizioni del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
  Osserva che l'articolo 4 differisce al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali) l'obbligo previsto all'articolo 3, comma 1. Pag. 125
  Segnala che l'articolo 5, recependo l'articolo 9 e il considerando 37 della direttiva, pone una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo in esame non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata (articolo 113 del TFUE).
  Rileva, infine, che l'articolo 6 prevede che le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza), pertanto le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che quanto stabilito in materia di fatturazione elettronica rappresenti un grave onere a carico delle imprese in assenza di effettivi benefici per queste ultime. Sarebbe tentato di definirla una «stupidaggine» se non vi fossero connessi così pesanti conseguenze a carico degli imprenditori che, peraltro, sono chiamati dalla pubblica amministrazione a perdere tempo ed energie – di cui dubita la burocrazia abbia contezza – quando quest'ultima paga i debiti nei confronti di chi è tenuto a fatturare elettronicamente con notevolissimo ritardo.
  Si chiede se da parte di questa Commissione non sarebbe meglio, con uno scatto di orgoglio, mandare un segnale di decisa stigmatizzazione e votare un parere contrario.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che la fatturazione elettronica non comporta di per sé che i pagamenti della pubblica amministrazione avvengano in ritardo. Ritiene, inoltre, che procedere verso una completa digitalizzazione aiuti le aziende ad essere competitive – ed è di fatto necessaria ormai per non far uscire dal mercato le imprese – e lo Stato a combattere l'evasione fiscale che danneggia tutti i cittadini.
  Chiede quindi al relatore di approfondire e fornire chiarimenti su tre specifici aspetti del provvedimento collegati alla direttiva in titolo: come esso interpreti la richiesta che i formati di fatturazione elettronica siano di facile applicazione tecnica; in che modo viene rispettata l'indicazione che lo standard realizzi la neutralità tecnologica e, infine, chiede chiarimenti circa i costi che potrebbero essere a carico delle imprese e dei privati, considerato che il provvedimento in oggetto si premura di escludere solo gli oneri sulla finanza pubblica derivanti dalla realizzazione delle misure ivi previste.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

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