CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2018
72.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente un chiarimento sul ruolo dei presidenti delle Commissioni, con particolare riferimento alla posizione di terzietà e di garanzia che essi dovrebbero assumere e che dovrebbe riguardare anche il personale, da loro nominato, addetto alle rispettive segreterie.

  Filippo GALLINELLA, presidente, invita la deputata Gadda a precisare a quale specifico episodio si riferisca. Ritiene, in linea generale, che la posizione di terzietà e garanzia cui la medesima ha fatto riferimento debba essere assunta anche dai membri delle segreterie dei presidenti delle Commissioni, ma osserva nel contempo come il presidente possa essere ritenuto responsabile della condotta dei propri collaboratori entro limiti ragionevoli.

  Maria Chiara GADDA (PD), dopo aver stigmatizzato quanto accaduto nella seduta dell'Assemblea durante la commemorazione del professor Carlo Dell'Aringa, ritenendo che essa si sia svolta in un clima non consono e non rispettoso, anche in Pag. 103considerazione della presenza in tribuna dei familiari del professor Dell'Aringa, invita il presidente a vigilare sulla condotta dei propri collaboratori, con particolare riferimento all'uso dei social network, ritenendo inammissibile che i predetti collaboratori formulino commenti sui provvedimenti in corso di esame o dileggino i deputati.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con osservazione, la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole con condizioni, mentre la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.
  La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente per l'Aula.
  Avverte quindi che la relatrice ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (vedi allegato).

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, riferisce di aver predisposto tre proposte emendative volte a recepire i rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva (vedi allegato).
  Segnala che la proposta emendativa 2.50, al fine di recepire un'osservazione della XIV Commissione con la quale si è richiesto per i prodotti agricoli o alimentari a chilometro zero o utile, di prevedere criteri identificativi dei prodotti che siano in linea con il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, evitando di accordare preferenza alla mera origine territoriale dei prodotti, espunge, all'articolo 2, comma 1, lettera a), il riferimento alla provenienza dei prodotti a chilometro zero o utile dalla stessa regione del luogo di vendita.
  La proposta emendativa 4.50, al fine di recepire un'osservazione della I Commissione con la quale si richiede che sia assicurato il coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del logo, prevede, al comma 1 dell'articolo 4, che il decreto ministeriale istitutivo del logo sia emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  La proposta emendativa 5.50 recepisce una condizione puntuale della X Commissione con la quale si è richiesto, in ragione del rispetto del principio di libera concorrenza, di prevedere, all'articolo 5, che l'utilizzo dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta debba rappresentare criterio di premialità piuttosto che titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto.
  Fa presente di non aver ritenuto di recepire la condizione formulata dalla X Commissione all'articolo 3, con la quale si chiede di limitarne la portata applicativa ai soli mercati agricoli, in quanto la valutazione di merito operata da tale Commissione non appare pienamente coerente con l'impianto complessivo del provvedimento in esame. Si riserva in ogni caso di valutare attentamente la questione ai fini dell'esame della proposta di legge in Assemblea.
  Fa altresì presente di non aver ritenuto di recepire l'osservazione formulata dalla XIV Commissione, con la quale si richiede, per i prodotti agricoli o alimentari provenienti da filiera corta, di tenere in adeguato conto la definizione presente nella disciplina europea, specificamente nel regolamento europeo n. 1305/2013 sul sostegno Pag. 104allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto il richiamato regolamento, che reca la definizione di filiera corta, assegna nel contempo agli Stati membri la possibilità, nel rispetto della definizione generale ivi contenuta, di intervenire con disposizioni più restrittive. Rileva che tale previsione viene rispettata nel caso di specie, in quanto la definizione proposta di filiera corta è più stringente di quella europea.
  Raccomanda conclusivamente l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.50, 4.50 e 5.50.

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.50, 4.50 e 5.50 della relatrice.

  Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento 2.50 della relatrice, rileva come esso sia incoerente con la ratio del provvedimento, in quanto, eliminando il riferimento all'origine territoriale dei prodotti, si pone in contraddizione con le finalità enunciate dall'articolo 1, e chiede alla relatrice chiarimenti al riguardo.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, rinvia alle considerazioni precedentemente svolte.

  Maria Chiara GADDA (PD) ritiene insoddisfacenti le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo che il ruolo di quest'ultima non possa limitarsi a una mera lettura del testo degli emendamenti e delle motivazioni formali degli stessi. Rileva peraltro come il testo degli emendamenti sia stato distribuito in tempi tali da non consentire di approfondirne adeguatamente il contenuto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, osserva come gli emendamenti siano stati presentati e distribuiti non appena completata l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Susanna CENNI (PD) ritiene che l'emendamento della relatrice 2.50 rischi di vanificare il contenuto del provvedimento e gli interventi normativi da esso previsti, con particolare riferimento all'istituzione del logo «chilometro zero o utile».

  Camillo D'ALESSANDRO (PD) invita la relatrice e la maggioranza a una riflessione, in quanto l'emendamento 2.50 della relatrice rischia di vanificare l'impianto della legge. Ritiene che la relatrice non possa sottrarsi alle richieste di approfondimento che sono state avanzate e osserva che qualora tale atteggiamento di chiusura dovesse permanere non vi sarebbero le condizioni per mantenere da parte sua la condotta propositiva fin qui seguita.

  Federico FORNARO (LeU) esprime stupore per la presentazione da parte della relatrice dell'emendamento 2.50, che a suo avviso stravolge l'impianto del provvedimento. Non comprende come il riferimento alla provenienza dei prodotti dalla stessa regione possa ledere il principio di libera circolazione. Rivolgendosi in particolare al gruppo della Lega, sottolinea come approvando l'emendamento in esame si riconoscerebbe all'ordinamento dell'Unione europea una rilevanza abnorme, rendendo inutile l'adozione di provvedimenti legislativi a livello nazionale. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 2.50 della relatrice al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 2.50, riservandosi di approfondire le questioni poste nel prosieguo dell’iter.

  La Commissione approva l'emendamento 4.50 della relatrice (vedi allegato).

  Federico FORNARO (LeU), intervenendo sull'emendamento 5.50 della relatrice, chiede chiarimenti sulla sua portata normativa, ritenendo che l'introduzione del criterio di premialità in luogo del titolo preferenziale configuri una modifica di Pag. 105notevole rilevo. Chiede, in particolare, se sia stato approfondito l'impatto di tale modifica sulle finalità del provvedimento, in particolare sull'efficacia, che a suo avviso rischia di essere indebolita, delle norme per la promozione dei prodotti a chilometro zero di cui all'articolo 5.

  Raffaele NEVI (FI) ritiene che la previsione del criterio di premialità in luogo del titolo preferenziale sia pienamente coerente con le finalità del provvedimento e anzi assicuri maggiore efficacia alle norme in esso contenute. Dichiara, pertanto, il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento 5.50 della relatrice.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda come l'emendamento 5.50 della relatrice sia volto a recepire una condizione formulata dalla X Commissione motivata in ragione del rispetto del principio di libera concorrenza.

  La Commissione approva l'emendamento 5.50 della relatrice (vedi allegato).
  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice Cimino di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Filippo GALLINELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.
C. 712 Molinari e altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, in relazione alla proposta di legge all'esame, l'Assemblea della Camera ha disposto, lo scorso 2 ottobre, la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento. A ciò consegue che il termine previsto dall'articolo 81, comma 1, per la conclusione dell'esame in sede referente è ridotto alla metà.

  Marzio LIUNI (Lega), senza ripetere le considerazioni, di sistema, svolte in occasione del dibattito in Aula, lo scorso 2 ottobre, si limita a illustrare i contenuti del provvedimento, il contesto normativo nel quale si colloca, e ad esplicitare le motivazioni che ne sono alla base.
  La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, è volta ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).
  Il comma che si intende aggiungere prevede che le disposizioni dell'articolo 4 del Testo Unico non si applichino alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere.
  In proposito, ricorda che le disposizioni recate dall'articolo 4 prevedono il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
  Il comma 9 del medesimo articolo prevede inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, possa essere disposta l'esclusione totale o parziale dal divieto di cui all'articolo 4, con riferimento a singole società purché motivata in relazione alla misura e alla qualità della Pag. 106partecipazione pubblica, agli interessi pubblici connessi e al tipo di attività svolta.
  In forza di ciò, il sindaco del comune di Brescia, in qualità di organo di vertice dell'amministrazione partecipante ha avanzato la richiesta di esclusione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Testo unico alla società centrale del Latte di Brescia Spa. Tale richiesta è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017.
  Nell'ambito del procedimento esitato con l'adozione del DPCM, è stato chiarito, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli teleologici richiesti dalla legge per consentire l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 4, che il Comune di Brescia detiene una percentuale maggioritaria del capitale sociale della Centrale del latte di Brescia e che la società risulta in crescita, presenta una buona struttura patrimoniale e finanziaria, confermata anche dalla fusione per incorporazione con la Biologica S.r.l. Quanto, invece, alla funzionalità dell'attività sociale rispetto alle finalità istituzionali del Comune, il DPCM evidenzia che il mantenimento della partecipazione è funzionale all'esercizio dei controlli qualitativi, estesi a tutte le attività dell'azienda, a ogni prodotto e fase della lavorazione. Viene, inoltre, riconosciuto il ruolo di presidio in ambito sanitario e di controllo degli alimenti svolto dalla centrale del Latte di Brescia, funzionale dunque al perseguimento delle finalità istituzionali della stessa amministrazione pubblica.
  Questo è dunque il fondamento dell'iniziativa legislativa all'esame che, muovendo dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, intende restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia, venuta meno a seguito dell'approvazione del Testo unico sulle società partecipate. Ciò in virtù del riconoscimento del ruolo di garanzia svolto dalle centrali del latte a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente, che certamente è funzionale al perseguimento delle finalità pubbliche svolte dall'ente amministrativo.
  Prima di concludere, fa presente che ad oggi risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali), in aggiunta alla centrale del latte di Brescia, le seguenti centrali del latte: centrale del latte di Alessandria e Asti; Centrale del latte di Roma; Centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del late di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno).
  Risultano altresì effettuare la propria attività nel settore lattiero caseario, anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.
  Rinviando conclusivamente all'Ufficio di Presidenza le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, si limita in questa sede a rappresentare l'esigenza di un celere esame della proposta di legge in Commissione, anche alla luce della delibera dell'Assemblea dello scorso 2 ottobre.

  Maria Chiara GADDA (PD) richiamando anch'ella considerazioni già svolte nel corso del dibattito in Assemblea lo scorso 2 ottobre, non comprende le ragioni per quali sia stata deliberata la procedura d'urgenza con riferimento alla proposta di legge in oggetto, considerato che il suo ambito di applicazione riguarda solamente tre centrali del latte. Né d'altro lato ritiene condivisibile prevedere in via generale che le società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare siano escluse dall'applicazione del Testo Unico sulle società partecipate in assenza dei presupposti, quali la loro solidità patrimoniale e l'assenza di una situazione debitoria, che il comma 9 dell'articolo 4 del richiamato Testo unico richiede, con riferimento a singole società, ai fini dell'esclusione totale o parziale dal divieto.
  La disciplina contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate è infatti volta ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel rispetto dell'interesse generale Pag. 107e proprio in virtù della possibilità concessa dal comma 9 dell'articolo 4, la centrale del latte di Brescia ha adottato, una procedura che altri comuni, come, ad esempio, il comune di Roma, non hanno inteso utilizzare. La situazione in cui versa la Centrale del latte di Roma non è infatti assolutamente paragonabile a quella della Centrale del latte di Brescia. La Centrale del latte di Roma è infatti una società in perdita e nella relazione dei revisori dei conti del comune di Roma si cita testualmente, quando si parla della Centrale del latte di Roma, l'immobilismo riguardo alla definizione della cessione della partecipazione in Centrale del latte di Roma da parte del Comune.
  Quindi, condividendo le considerazioni del relatore in merito alla rilevanza del settore lattiero caseario, ritiene assolutamente sbagliato l'intervento normativo in oggetto, che, se applicato anche rispetto a società in passivo rischia di produrre l'effetto per cui risorse pubbliche saranno distratte dalla loro naturale destinazione e, cioè, dal perseguimento di finalità di carattere generale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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