ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.
Atto n. 42.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.
Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto martedì 9 ottobre, ma, d'intesa con il relatore, si è ritenuto opportuno – prima di concludere l'esame del provvedimento – acquisire la documentazione risultante da un breve ciclo di audizioni in corso sull'Atto presso la Commissione Finanze del Senato, con cui si sono concordate le modalità di condivisione dell'istruttoria.
Sono sinora stati ascoltati rappresentanti di Assonime (4 ottobre) e rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (10 ottobre). Il ciclo di audizioni dovrebbe concludersi nella giornata di martedì 16 ottobre con l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). Si tratta dei soggetti che hanno Pag. 78partecipato al tavolo tecnico per la redazione dell'Atto istituito presso il MEF.
Ritiene che si possa concludere l'esame dell'Atto nel corso della prossima settimana – una volta acquisita la memoria che sarà depositata dall'Ordine dei commercialisti –, ove il rappresentante del Governo confermi la disponibilità ad attendere, qualche altro giorno, l'espressione del parere parlamentare, prima dell'adozione del decreto legislativo.
Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara la disponibilità da parte del Governo ad attendere il parere della Commissione.
Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Paolo GIULIODORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti – del decreto-legge n. 109 del 2018 recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Preannuncia che si limiterà in questa sede a richiamare le norme di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dossier predisposto dai servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento.
Il provvedimento è innanzitutto volto a disporre interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, cui è dedicato il Capo I (articoli da 1 a 11), a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso il 14 agosto 2018.
In tale ambito, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 detta misure in materia fiscale, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.
Con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni è disposta l'esenzione Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1).
Per tali immobili è prevista l'esenzione Irpef ed Ires dal periodo d'imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell'imponibile dei relativi redditi ed è prevista l'esenzione Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.
Si affida a un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI.
Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi, a specifiche condizioni. Pag. 79
In primo luogo l'agevolazione opera per i soggetti privati che siano proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento. I danni devono essere verificati con perizia asseverata.
La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche, (in sostanza, in un'esenzione fiscale) dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 3 reca l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.
Con il comma 4 si dispone, dal 14 agosto 2018, l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo. Sono fatti salvi gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.
Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo.
Il comma 6, con riferimento agli oneri recati dall'articolo in esame, rinvia alle norme di copertura finanziaria generale del provvedimento come disciplinate dall'articolo 45.
Nel medesimo Capo I rileva ai fini delle nostre competenze anche l'articolo 8, che istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU – Zone Franche Urbane (legge n. 296 del 2006) (comma 1).
Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.
Nello specifico le agevolazioni previste al comma 2 sono: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento Pag. 80dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.
Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per l'anno 2018, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 45.
Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 7, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi in commento si applica, in quanto compatibile, il decreto 10 aprile 2013, che definisce nel dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali relative alle zone franche urbane.
L'articolo 9, che pure investe le competenze della Commissione Finanze, dispone che la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, venga stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.
Si tratta pertanto di un innalzamento dall'1 per cento al 3 per cento della quota del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.
La finalità dichiarata nella disposizione è quella di contenere gli effetti negativi che l'evento – che non viene espressamente menzionato nel testo della disposizione – ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali.
Il Capo II del provvedimento (articoli da 12 a 16) reca disposizioni in materia di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il Capo III (articoli da 17 a 36) è dedicato agli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme. Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. In tale ambito sono di interesse della Commissione Finanze le misure di proroga e sospensione dei termini di cui agli articoli 32 e 35.
In particolare, l'articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai Pag. 81privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali.
Il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all'anno di imposta 2019 l'esenzione – attualmente in vigore fino al 2018 – dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (sisma di Ischia). L'esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI – attualmente in vigore fino al 2018 – viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020.
Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalle proroghe disposte dal comma precedente. Il rimborso deve comunque contenersi entro il limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Con il comma 3 dell'articolo in esame si autorizza il Commissario straordinario a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018, da erogare nel 2019, e fino a un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori oneri sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Le risorse sono tratte dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17.
Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall'articolo 1, comma 733 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Gli oneri derivanti da tale comma sono quantificati dalla relazione tecnica in 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.
Il comma 6 reca modifiche all'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018 finalizzate ad ampliare le facoltà di assunzione di personale dei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività di ricostruzione.
Il comma 7 individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dall'intero articolo nelle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.
L'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti: dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS; dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Pag. 82
Per i profili di copertura delle disposizioni in esame, si fa rinvio all'articolo 45 del decreto in esame, ai sensi del quale si provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti da una serie di disposizioni, fra cui quella oggetto della presente scheda di lettura.
Il capo IV (articoli da 37 a 39) reca infine Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 e il Capo V (articoli da 40 a 46) ulteriori interventi emergenziali.
Merita in tale Capo di essere segnalato, in quanto di interesse della Commissione, l'articolo 43, che prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.
In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati possono beneficiare: della sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018; di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.
I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a euro 30 milioni per il 2018 e a euro 10 milioni per il 2019; ad essi si provvede ai sensi dell'articolo 45, alla cui scheda si rinvia.
Il comma 2 autorizza Invitalia, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.
Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.