SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 9.35.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, osserva che la proposta di legge in titolo, non corredata di relazione tecnica, riproduce, con modificazioni, l'A.C. 3113 che, nella XVII legislatura, è stato approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Passa quindi all'esame delle norme della proposta di legge che presentano profili finanziari, anche alla luce della relazione tecnica, della documentazione e dei chiarimenti del Governo già pervenuti, nella XVII legislatura, sul testo dell'A.C. 3113.Pag. 68
Con riferimento agli articoli 1 e 9, comma 1, primo periodo, recanti modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati e relativa disposizione finanziaria, rileva che nella XVII legislatura, al fine di escludere oneri derivanti dalla sostituzione totale e immediata delle cabine elettorali, la Commissione di merito ha riformulato il testo del comma 1, lettera d), che, originariamente, dettava le caratteristiche tecniche delle nuove cabine senza fare rinvio a decreti ministeriali. Osserva che la nuova formulazione, conforme a quella riportata anche nella proposta di legge in esame, stabilisce che le nuove cabine siano adottate in caso di necessità di sostituzione delle vecchie cabine, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rileva, inoltre, che la nuova formulazione demanda ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione, stabilendo altresì che la cabina debba garantire la segretezza delle operazioni di voto, riparando il solo busto dell'elettore. In proposito, ritiene che andrebbe confermato quanto dichiarato dal Governo nella precedente legislatura, ovvero sia che all'attuazione delle disposizioni in materia di cabine elettorali sia possibile provvedere senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto attiene agli oneri per la sostituzione delle urne, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che l'autorizzazione di spesa risulti tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame.
Per quanto concerne le verifiche di ufficio – da svolgere al fine di accertare che coloro che sono incaricati di svolgere funzioni nei seggi elettorali non siano stati oggetto di particolari sentenze di condanna – ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili.
In merito all'articolo 3, recante modifiche al testo unico sulla composizione e sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali, per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dall'adeguamento delle cabine per l'espressione del voto e dalle verifiche di ufficio sui requisiti di onorabilità degli incaricati di funzioni nei seggi elettorali rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1.
In merito agli articoli 4 e 9, comma 1, secondo periodo, concernenti sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e formazione obbligatoria degli scrutatori e relativa disposizione finanziaria, nel prendere atto di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato nella lettera di accompagnamento della relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura, considera necessario che siano forniti dati ed elementi volti a confermare la possibilità di svolgere le attività necessarie per il sorteggio degli scrutatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'onere di 60.000 euro per l'anno della formazione on line, pur considerando che il medesimo è formulato come limite massimo di spesa ed è determinato in misura identica a quanto indicato nel testo presentato nella precedente legislatura, reputa tuttavia opportuna una conferma riguardo alla congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità previste.
In merito all'articolo 5, recante determinazione del numero minimo di elettori iscritti in una lista di sezione, ritiene opportuna una conferma circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, come risultante dall'esame parlamentare nella XVII legislatura.
In merito all'articolo 7, recante espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum e delle elezioni europee, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le attività amministrative necessarie per l'espressione del voto referendario al di fuori del comune di residenza possano Pag. 69essere svolte dalle amministrazioni interessate senza maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di cui al comma 6 e come risultante dall'esame parlamentare svolto nella XVII legislatura.
In merito all'articolo 8, relativo al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali, reputa necessaria una conferma circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, come risultante dall'esame parlamentare nella XVII legislatura.
In merito ai profili di copertura, fa infine presente che l'articolo 9, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalla fornitura di urne per la votazione in materiale semitrasparente, pari ad euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché dalla formazione on line degli scrutatori, pari ad euro 60.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2018-2020. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva che l'articolo 1 apporta modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento ad aspetti specifici del procedimento elettorale, in particolare con riferimento alla dotazione dell'arredamento per l'espressione del voto, alla nomina dei presidenti di seggio, alla individuazione degli scrutatori e ai requisiti soggettivi e di moralità che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione.
Osserva altresì che al comma 1, lettera a), del citato articolo 1 si introduce la principale novità sul cosiddetto «arredo elettorale» prevedendo che le urne siano di «materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle stesse». Al riguardo, conferma che il costo per l'acquisto di siffatte urne è stato quantificato in euro 738.744 – costo risultante dalla moltiplicazione del numero di 61.562 seggi per il costo medio di un'urna in polipropilene pari ad euro 12, comprensivo di costi di imballaggio, trasporto ed IVA – e che pertanto la relativa autorizzazione di spesa risulta tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame.
Conferma altresì che la sostituzione delle cabine disciplinata dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo 1 sarà graduale e vi si provvederà anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Chiarisce inoltre che all'articolo 3 vengono introdotte modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con particolare riferimento al procedimento di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei requisiti soggettivi e morali che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione, stabilendosi altresì che al fine di accertare il possesso di questi requisiti siano effettuate verifiche d'ufficio.
In proposito, osserva che tali disposizioni presentano carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale tipologia di attività è già svolta dagli Uffici elettorali comunali;
Rileva che al comma 1, lettera c), n. 1), del medesimo articolo 3 viene poi riproposta la disposizione sul nuovo modello di cabina elettorale, per cui vale quanto detto con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Segnala che l'articolo 4, che apporta modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo Pag. 70degli scrutatori e delle relative modalità di nomina, presenta carattere ordinamentale e che alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Evidenzia inoltre che al comma 1, lettera b), del citato articolo 4, la spesa autorizzata, pari a 60.000 euro per il 2019, per la formazione on line dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, appare congrua giacché il progetto di e-learning per i componenti di seggio potrebbe essere sviluppato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno con un limitato apporto di esperti esterni in comunicazione.
Chiarisce che l'articolo 5, che dispone, mediante novella all'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'innalzamento del numero minimo di elettori che di norma sono iscritti in una sezione elettorale, portandolo dagli attuali 500 a 700, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, viceversa, la possibilità di aumentare il numero minimo di iscritti per ogni sezione elettorale, comportando una contestuale riduzione del numero di sezioni elettorali, potrà produrrà risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 7, che consentono a coloro che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di appartenenza, di chiedere l'ammissione al voto referendario nel comune in cui dimorano temporaneamente, presentano carattere ordinamentale e dalla loro attuazione, come precisato al comma 6 dello stesso articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le attività amministrative necessarie saranno assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, con riferimento all'articolo 8, che introduce nell'ordinamento elettorale la possibilità per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti e calamità naturali di votare, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, nel comune presso cui prestano la propria opera, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, chiarisce che tale disposizione ha carattere ordinamentale e che la sua attuazione potrà essere assicurata dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 543-A, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'articolo 1 apporta modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento ad aspetti specifici del procedimento elettorale, Pag. 71in particolare con riferimento alla dotazione dell'arredamento per l'espressione del voto, alla nomina dei presidenti di seggio, alla individuazione degli scrutatori e ai requisiti soggettivi e di moralità che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione;
al comma 1, lettera a), si introduce la principale novità sul c.d. «arredo elettorale» prevedendo che le urne siano di «materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle stesse»;
al riguardo si conferma che il costo per l'acquisto di siffatte urne è stato quantificato in euro 738.744 (costo risultante dalla moltiplicazione del numero di 61.562 seggi per il costo medio di un'urna in polipropilene pari ad euro 12, comprensivo di costi di imballaggio, trasporto ed IVA) e pertanto la relativa autorizzazione di spesa risulta tuttora congrua rispetto alle esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in esame;
si conferma che la sostituzione delle cabine disciplinata dal comma 1, lettera d), sarà graduale e vi si provvederà anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 3 vengono introdotte modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con particolare riferimento al procedimento di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei requisiti soggettivi e morali che devono essere posseduti dai predetti componenti degli uffici elettorali di sezione;
al fine di accertare il possesso di questi requisiti si stabilisce che siano effettuate verifiche d'ufficio;
tali disposizioni presentano carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale tipologia di attività è già svolta dagli Uffici elettorali comunali;
al comma 1, lettera c), n. 1), viene, poi, riproposta la disposizione sul nuovo modello di cabina elettorale, per cui vale quanto detto con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera d);
l'articolo 4, che apporta modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori e delle relative modalità di nomina presenta carattere ordinamentale, e alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
al comma 1, lettera b), la spesa autorizzata, pari a 60.000 euro per il 2019, per la formazione «on line» dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, appare congrua giacché il progetto di e-learning per i componenti di seggio potrebbe essere sviluppato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno con un limitato apporto di esperti esterni in comunicazione;
l'articolo 5, che dispone, mediante novella all'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, l'innalzamento del numero minimo di elettori che di norma sono iscritti in una sezione elettorale, portandolo dagli attuali 500 a 700, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
viceversa, la possibilità di aumentare il numero minimo di iscritti per ogni sezione elettorale, comportando una contestuale riduzione del numero di sezioni elettorali, potrà produrrà risparmi di spesa allo stato non quantificabili;Pag. 72
le disposizioni di cui all'articolo 7, che consentono a coloro che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di appartenenza, di chiedere l'ammissione al voto referendario nel comune in cui dimorano temporaneamente, presentano carattere ordinamentale e dalla loro attuazione, come precisato al comma 6 dello stesso articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le attività amministrative necessarie saranno assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 8, che introduce nell'ordinamento elettorale la possibilità per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti e calamità naturali di votare, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, nel comune presso cui prestano la propria opera, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, ha carattere ordinamentale e la sua attuazione potrà essere assicurata dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
Fusacchia 6.101, che, sostituendo l'articolo 6, è volta a imporre un obbligo di pubblicità e trasparenza relativamente alle assunzioni di personale dipendente da parte di aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o regionale, nei sei mesi antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Fusacchia 7.100 e 7.102, che sono volte a estendere, rispettivamente alle elezioni politiche e alle elezioni politiche nella circoscrizione Estero, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum e delle elezioni europee. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 7;
Macina 8.100, che, sostituendo l'articolo 8, consente l'esercizio del voto presso il comune nel quale operano ai volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco e a coloro che sono impegnati, per motivi di lavoro, presso piattaforme marine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 8.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Pag. 73Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario sugli emendamenti Fusacchia 6.101, 7.100 e 7.102 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sull'emendamento Macina 8.100, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria dallo stesso recata, nonché sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.101, 7.100 e 7.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 9.45.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 9.45.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.
Atto n. 42.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2018.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 3 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, con riferimento all'articolo 1, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi, in merito agli effetti in termini di gettito IRES conseguenti alla modifica del calcolo del ROL (risultato operativo lordo), evidenzia come la stima abbia ricalcolato, per ogni singolo contribuente, un ROL fiscale in base alle variazioni indicate nel quadro RF, integrando a sistema statisticamente tutti i comportamenti e mediando il possibile margine di flessibilità esistente nella deducibilità dei costi o limiti nelle voci di ricavo.
Evidenzia inoltre come i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultino molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente.
Per quanto attiene al possibile incremento di DTA (imposte anticipate, ossia deferred tax assets) convertibili in credito d'imposta da utilizzare in compensazione, chiarisce che la modifica delle voci fiscali riferibili agli interessi passivi non genera DTA convertibili in tale credito d'imposta, non rientrando tra le fattispecie di cui al decreto-legge n. 225 del 2010.
Con riferimento agli articoli 2 e 3, segnala che è stato ipotizzato che il nuovo criterio di determinazione delle plusvalenze, che prevede il passaggio dalla valutazione con il criterio del valore normale Pag. 74a quello basato sul valore di mercato, comporti mediamente un aumento delle plusvalenze del 20 per cento; per i soggetti IRES è stata considerata l'aliquota standard del 17,5 per cento, mentre per i soggetti IRPEF è stata considerata l'aliquota standard del 26 per cento.
Con riferimento all'articolo 4 – in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (note come CFC o controlled foreign companies) – in base alle informazioni presenti nel quadro FC delle dichiarazioni dei redditi società di capitali, conferma l'impossibilità di definire la platea dei soggetti ai quali sarà applicata la nuova disciplina e, di conseguenza, di ottenere indicazioni quantitative per la misurazione dei possibili effetti indotti dalla nuova normativa.
Osserva tuttavia che, al netto dell'impossibilità di determinare la platea dei soggetti incisi dalla nuova disciplina, che avrà ovviamente effetti di natura finanziaria, l'unica affermazione possibile, in quanto basata su un dato oggettivo, è che la riduzione del limite dei passive income dal 50 per cento al 33,3 per cento comporterà certamente effetti di gettito positivi, ancorché non quantificabili.
Evidenzia quindi che l'articolo 5 interviene sull'attuale disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società estere solo in maniera marginale, operando su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione; segnala inoltre che tale aspetto, che conferisce maggiore certezza alla disciplina, potrebbe favorire anche l'emersione di nuova base imponibile.
In merito agli articoli da 6 a 11 – recanti disposizioni in materia di disallineamenti da «ibridi» – conferma la previsione contenuta nella relazione tecnica per cui, considerata la natura antielusiva delle disposizioni, eventuali effetti finanziari sarebbero tutto al più positivi; sottolinea inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, come la previsione di non onerosità sia rafforzata dalla fattispecie per cui, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari di segno opposto si compenserebbero tra loro e risulterebbero, pertanto, neutralizzati.
In merito all'articolo 12 – che ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle holding finanziarie e non finanziarie – conferma, come indicato nella relazione tecnica, che la nuova definizione dovrebbe interessare un numero esiguo di soggetti, peraltro non attualmente individuabili nel numero e di conseguenza nei dati fiscali, e pertanto, considerando gli impatti di segno sia positivo che negativo conseguenti a tale nuova definizione, ne ribadisce la neutralità ai fini del gettito.
Con riguardo all'articolo 15, recante la copertura finanziaria del provvedimento, assicura la sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020 allocate presso il Fondo per il recepimento della normativa europea.
Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere.
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (Atto n. 42),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
all'articolo 1 – che disciplina la deducibilità degli interessi passivi – in merito agli effetti in termini di gettito IRES conseguenti alla modifica del calcolo del ROL (risultato operativo lordo), si evidenzia come la stima abbia ricalcolato, per Pag. 75ogni singolo contribuente, un ROL fiscale in base alle variazioni indicate nel quadro RF, integrando a sistema statisticamente tutti i comportamenti e mediando il possibile margine di flessibilità esistente nella deducibilità dei costi o limiti nelle voci di ricavo;
si evidenzia inoltre come i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultino molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;
per quanto attiene al possibile incremento di DTA (imposte anticipate, ossia deferred tax assets) convertibili in credito d'imposta da utilizzare in compensazione, si evidenzia che la modifica delle voci fiscali riferibili agli interessi passivi non genera DTA convertibili in tale credito d'imposta, non rientrando tra le fattispecie di cui al decreto-legge n. 225 del 2010;
con riferimento agli articoli 2 e 3, si è ipotizzato che il nuovo criterio di determinazione delle plusvalenze, che prevede il passaggio dalla valutazione con il criterio del valore normale a quello basato sul valore di mercato, comporti mediamente un aumento delle plusvalenze del 20 per cento; per i soggetti IRES è stata considerata l'aliquota standard del 17,5 per cento, mentre per i soggetti IRPEF è stata considerata l'aliquota standard del 26 per cento;
con riferimento all'articolo 4 – in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (note come CFC o controlled foreign companies) – in base alle informazioni presenti nel quadro FC delle dichiarazioni dei redditi società di capitali, si conferma l'impossibilità di definire la platea dei soggetti ai quali sarà applicata la nuova disciplina e, di conseguenza, di ottenere indicazioni quantitative per la misurazione dei possibili effetti indotti dalla nuova normativa;
tuttavia, al netto dell'impossibilità di determinare la platea dei soggetti incisi dalla nuova disciplina, che avrà ovviamente effetti di natura finanziaria, l'unica affermazione possibile, in quanto basata su un dato oggettivo, è che la riduzione del limite dei passive income dal 50 per cento al 33,3 per cento comporterà certamente effetti di gettito positivi, ancorché non quantificabili;
l'articolo 5 interviene sull'attuale disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società estere solo in maniera marginale, operando su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione; tale aspetto, che conferisce maggiore certezza alla disciplina, potrebbe favorire anche l'emersione di nuova base imponibile;
in merito agli articoli da 6 a 11 – recanti disposizioni in materia di disallineamenti da «ibridi» – si conferma la previsione contenuta nella relazione tecnica per cui, considerata la natura antielusiva delle disposizioni, eventuali effetti finanziari sarebbero tutto al più positivi; inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, la previsione di non onerosità è rafforzata dalla fattispecie per cui, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari di segno opposto si compenserebbero tra loro e risulterebbero, pertanto, neutralizzati;
all'articolo 12 – che ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle holding finanziarie e non finanziarie – come indicato nella relazione tecnica, la nuova definizione dovrebbe interessare un numero esiguo di soggetti peraltro non attualmente individuabili nel numero e di conseguenza nei dati fiscali, considerando gli impatti di segno sia positivo che negativo conseguenti a tale nuova definizione, si ribadisce la neutralità ai fini del gettito;
con riguardo all'articolo 15, recante la copertura finanziaria del provvedimento, si conferma la sussistenza delle Pag. 76necessarie disponibilità per l'anno 2020 allocate presso il Fondo per il recepimento della normativa europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.