SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.
Nota aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ricorda che il documento in esame (NADEF 2018) aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2019-2021 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2018). Esso reca inoltre quattro allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato I, Volume 1o e Volume 2o); il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato II); il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III); la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato IV).
Per quanto concerne i disegni di legge collegati, segnala che la Nota di aggiornamento 2018 dichiara collegati alla decisione di bilancio alcuni disegni di legge aventi ad oggetto: misure a favore delle start up innovative (c.d. Fondo venture capital per start up innovative); misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del sistema bancario (c.d. Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati); l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego; l'introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti (c.d. IRES verde); misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli enti locali; interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo; delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali; delega di riordino del settore Pag. 210dei giochi; disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive; disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori; disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippica; disposizioni per la riforma del Codice del Lavoro; riduzione della pressione tributaria e amministrativa su piccole e medie imprese; revisione del sistema pensionistico con la cd. «quota 100».
Osserva che con riferimento al quadro macroeconomico, la Nota in esame presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo, rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di rallentamento dell'economia italiana emersi nella prima parte del 2018, in corrispondenza di un indebolimento della spesa per consumi delle famiglie e il forte calo delle esportazioni di beni e servizi. Vengono presentati due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.
Sottolinea che le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente incluse le clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2019, 2020 e 2021, nonché il peggioramento del contesto macroeconomico di riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime per l'intero arco temporale di riferimento. La Nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL all'1,2 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 per cento nel biennio 2020-2021.
Ricorda che lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2019 con cui si procederà alla disattivazione delle clausole di salvaguardia relativamente all'anno 2019. Le due previsioni, che coincidono per l'anno in corso, si differenziano negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento nel 2019, all'1,6 per cento nel 2020 e all'1,4 per cento nel 2021. Rispetto allo scenario tendenziale, si profila quindi un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,6 punti percentuali nel 2019, di 0,5 punti percentuali nel 2020 e di 0,3 punti nel 2021.
Osserva che la Nota di aggiornamento 2018 presenta la revisione del quadro di finanza pubblica per il periodo 2018-2021, basata sulla legislazione vigente, che indica un rialzo della stima annua di indebitamento netto per tutti gli esercizi considerati. In particolare, per l'esercizio in corso, la previsione di indebitamento netto in rapporto al PIL, sia pure in calo sul precedente anno, registra un peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, attestandosi all'1,8 per cento, in raffronto all'1,6 precedentemente stimato. La revisione delle stime comporta un peggioramento dei valori attesi del saldo anche per gli esercizi 2019-2021: dallo 0,8 all'1,2 per cento per il 2019; da una previsione di pareggio a un disavanzo dello 0,7 per cento per il 2020; da un avanzo dello 0,2 per cento ad un disavanzo dello 0,5 per cento per il 2021. Alla revisione del saldo di indebitamento netto, rispetto al precedente quadro tendenziale, contribuiscono sia l'andamento dell'avanzo primario sia la spesa per interessi. Segnala che complessivamente, nelle nuove previsioni, l'avanzo primario in rapporto al PIL conserva un profilo di crescita, ma meno accentuato rispetto al DEF, attestandosi all'1,8 per cento nel 2018 (1,9 per cento nel DEF), al 2,4 per cento nel 2019 (anziché 2,7 per cento), al 3,0 per cento nel 2020 e al 3,3 per cento nel 2021 (con una riduzione annua di 0,4 per cento in entrambi gli esercizi rispetto alla precedente previsione). Evidenzia che l'indebitamento netto strutturale (calcolato al netto delle misure una tantum e depurato della componente ciclica del saldo) assume nel periodo previsionale i seguenti valori: 1,1 per cento nel 2018; 0,4 per cento nel 2019; 0,1 per cento nel 2020 e, infine, 0,2 per cento nel 2021. Sottolinea Pag. 211che rispetto alle stime del DEF, la revisione indica un peggioramento del saldo strutturale per ciascuno degli esercizi, con la sola eccezione del 2019. Osserva che sul fronte delle entrate, le nuove previsioni per il periodo 2018-2021 evidenziano, in rapporto al PIL, una contrazione rispetto al DEF di 0,2 punti percentuali nel 2018 (da 46,4 per cento a 46,2 per cento), che si proietta, con lievi scostamenti, anche nelle annualità successive. Tali rettifiche si riflettono anche nelle previsioni aggiornate riguardanti la componente delle entrate tributarie. La pressione fiscale a legislazione vigente è prevista al 41,9 per cento del PIL (42,2 per cento nel DEF) nel 2018, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Sono poi previsti incrementi annui nel biennio 2019-2020 e una successiva riduzione; per effetto di tale andamento il rapporto si attesta al 42,1 per cento nel 2021. Al netto delle misure riguardanti il beneficio degli 80 euro, la pressione fiscale varia dal 41,3 per cento del 2018 al 41,6 per cento nel 2021. Rimarca che per il periodo 2018-2021 nel quadro aggiornato si registra un incremento della spesa corrente primaria rispetto alle stime del DEF. In particolare, nel 2019 la previsione sale al 40,7 per cento (rispetto al 40,5 per cento del DEF) e si attesta al 39,7 per cento a fine periodo (rispetto al precedente valore di 39,5 per cento). Segnala che per quanto riguarda la spesa in conto capitale, si registra per l'anno 2018 una revisione della stima in diminuzione per circa 1,7 miliardi rispetto alle previsioni del DEF. Anche l'incidenza rispetto al PIL passa dal 3,3 per cento (DEF) al 3,2 per cento. La riduzione più consistente, di circa 2,3 miliardi di euro, interessa il 2019, mentre la correzione è pari a circa 1 miliardo l'anno nel biennio successivo. La revisione del quadro previsionale, confermando il trend già previsto dal DEF, indica una riduzione costante dell'incidenza della spesa di parte capitale sul PIL nel periodo considerato, con valori che passano dal 3,2 per cento del 2018 al 2,9 per cento nel 2021. Quanto alla spesa per interessi, sottolinea che le nuove previsioni a legislazione vigente (2018-2021) espongono valori superiori a quelli del DEF 2018: in particolare, la correzione dell'incidenza della spesa rispetto al PIL è di circa 0,1 per cento nel 2018, 0,2 per cento annuo negli anni 2019 e 2020 e 0,3 per cento nel 2021. La NADEF precisa che la spesa per interessi dal 2019 tornerà a crescere in termini nominali a causa di una graduale ripresa dei tassi di interesse. Il quadro programmatico riporta valori della spesa per interessi in percentuale del PIL di poco superiori rispetto a quelli del quadro tendenziale per il periodo di previsione 2019-2021. In particolare, in termini programmatici, la spesa si colloca sul 3,7 per cento del PIL nel 2019, 3,8 per cento nel 2020 e si attesta sul valore di 3,9 punti percentuali di PIL nel 2021. Si registra, pertanto, uno scostamento in aumento rispetto al quadro tendenziale pari a circa uno 0,1 per cento annuo per il periodo 2019-2021.
Segnala che in concomitanza con la Nota di aggiornamento 2018, è stata altresì presentata la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (OMT o MTO, Medium Term Objective) (Doc. LVII, n. 1-bis – Annesso). Sottolinea che per l'Italia, l'OMT è il pareggio di bilancio e che l'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) prevede che «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico (comma 1). Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (comma 2)».
Segnala che nella richiamata Relazione al Parlamento, il Governo rileva come la politica di bilancio, «pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, prevede un diverso percorso di aggiustamento del saldo strutturale rispetto a quanto previsto nel documento programmatico dello scorso settembre». In particolare, sulla base di un approccio che «combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita», il Governo prevede un indebitamento netto nominale Pag. 212del 2,4 per cento del PIL nel 2019, del 2,1 per cento nel 2020 e dell'1,8 per cento nel 2021, con un incremento dell'indebitamento netto strutturale dello 0,8 per cento nel 2019 (1,7 per cento, a fronte dello 0,9 per cento nel 2018) e una variazione nulla negli anni 2020 e 2021. In questo quadro il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di Medio Termine (pareggio strutturale di bilancio), il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi al 2021, quando la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi.
Sottolinea che il Governo italiano ritiene che una stance di politica fiscale restrittiva, e quindi più vicina agli attuali parametri europei, priverebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo, nonché la sostenibilità sociale. Tale orientamento è supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale e dell’output gap.
Per quanto concerne i dati relativi al rapporto debito pubblico/PIL, segnala che la Nota di aggiornamento 2018 evidenzia che il rapporto debito pubblico/PIL, dopo una crescita sostanziale negli anni 2007-2014 (da un valore di poco inferiore al 100 per cento al 131,8 per cento) comincia a ridursi a partire dal 2015 (131,6 per cento), per passare al 131,4 per cento nel 2016 e al 131,2 per cento nel 2017. La riduzione del rapporto è riconducibile all'aumento del PIL, che ha più che compensato l'aumento dello stock di debito. Sottolinea che nella Nota si prevede per l'anno in corso un'ulteriore riduzione al 130,9 per cento, nuovamente determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5 per cento) superiore alla crescita dello stock di debito (2,3 per cento). La riduzione, osserva, appare ancora più marcata nel percorso programmatico fissato per il triennio 2019-2021, nonostante il livello dello stock di debito presenti un andamento crescente di anno in anno. Evidenzia, quindi, che nel 2019 il Governo intende ridurre il debito pubblico al 130 per cento, principalmente grazie a un aumento del PIL nominale del 3,1 per cento, a fronte di un aumento del debito di oltre 54 miliardi di euro. Nel 2020 si prevede un'ulteriore riduzione al 128,1 per cento grazie a un aumento del PIL nominale del 3,5 per cento e alla riduzione del fabbisogno del settore pubblico (-0,4 per cento del PIL). Lo stock di debito è previsto in crescita per quasi 50 miliardi di euro. Nel 2021, a fronte di un aumento dello stock di debito previsto pari a circa 50 miliardi di euro, il rapporto debito/PIL è programmato in discesa al 126,7 per cento, grazie a una crescita del PIL nominale del 3,1 per cento e a un calo del fabbisogno del settore pubblico stimato pari a 0,2 per cento del PIL.
Segnala che nella Nota di aggiornamento, il Governo dichiara di condividere l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL, pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia attraverso la riduzione del denominatore risultante da una accelerazione della crescita economica favorita dalla manutenzione del territorio e delle infrastrutture e dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche in capitale umano e innovazione, mentre un'azione sul numeratore del rapporto attraverso una restrizione di bilancio potrebbe, invece, mettere a rischio la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commercio internazionale, di elevato tasso di disoccupazione – soprattutto giovanile – e di ridotti investimenti.
Conclude, ricordando che il 13 luglio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri, chiudendo il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2017. Per quanto concerne le raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione europea all'Italia nel 2018, esse riguardano: gli aggiustamenti di bilancio e Pag. 213la fiscalità (I); la pubblica amministrazione, la concorrenza, il contrasto alla corruzione e la giustizia (II); i crediti deteriorati e il settore bancario (III); il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV). Evidenzia quindi che nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, come dichiarato, il Governo «anticipa le linee del proprio programma e degli orientamenti di riforma», rinviando al prossimo DEF (aprile 2019) una trattazione più ampia e approfondita: il programma di riforma copre tutte le macro-aree delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, «caratterizzandosi per una maggiore ampiezza e differendo su alcuni punti nel merito o nelle priorità».
Guido Germano PETTARIN (FI) osservato che l'esame del provvedimento in oggetto può essere condotto solo entro gli specifici ambiti di competenza della Commissione ricorda, peraltro, che si è in attesa delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e degli sviluppi del giudizio che i mercati stanno evidenziando in queste ore.
È dell'avviso che la Nota di aggiornamento al DEF contenga taluni positivi aspetti ma, sottolinea, il punto essenziale è capire se vi siano o meno le risorse finanziarie ed economiche per la loro attuazione.
Apprezza la precisione con la quale il relatore ha descritto e analizzato il provvedimento all'esame. Ritiene peraltro che vi siano almeno due tematiche che il relatore potrebbe approfondire e che riguardano l'incidenza dei maggiori oneri sulle spese correnti e se le disposizioni all'esame siano distoniche e possano incidere sulle regole e i princìpi della libera concorrenza il cui rispetto, ricorda, è tra i princìpi fondamentali dell'Unione europea.
Piero DE LUCA (PD) sottolineando che lo stesso relatore ha voluto richiamare l'articolo 81 della Costituzione – peraltro approvato da un Parlamento che vedeva la Lega al Governo –, che consente il ricorso all'indebitamento pubblico solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, osserva che le predette condizioni non sembrano sussistere. Si chiede in tal senso quale sia la base normativa che dà legittimità alle azioni proposte con la Nota di aggiornamento al DEF che, rimarca, sembra contenere solo spese destinate ai consumi, come ad esempio quelle pensionistiche, e non agli investimenti, ad esempio infrastrutturali, come da tempo richiesto dall'Unione europea.
Segnala che il problema non sono i vincoli europei giacché l'Unione europea si limita a far notare che il Governo italiano sta superando certi limiti che sono previsti dalla normativa.
Marco MAGGIONI (Lega), relatore, facendo riferimento alle richieste di chiarimento del collega Pettarin, per quanto riguarda l'incidenza sulla parte spese correnti, ricorda brevemente che le cause del calo del PIL sono essenzialmente legate alla riduzione della domanda interna e dei volumi di export: sottolinea che quest'ultimo è un dato esogeno la cui riduzione si potrebbe contrastare con i tradizionali strumenti di politica monetaria che però sono ora a disposizione della Banca centrale europea e non dei singoli Stati dell'area dell'euro. In tal senso, ritiene che si possa agire solo sul versante della domanda interna, cosa che viene prefigurata nel provvedimento all'esame per essere, in seguito, realizzata attraverso i dichiarati progetti di legge collegati sul reddito di cittadinanza, sulle pensioni e sulla c.d. flat tax.
Per quanto riguarda la seconda tematica sollevata, le possibili negative ricadute sulla libertà di concorrenza, non ritiene che nella Nota di variazione al DEF vi siano profili contrastanti con essa.
Conclude ricordando al collega De Luca che il disavanzo previsto nel provvedimento all'esame è legittimo nella stessa misura in cui lo sono stati quelli relativi al 2016 e al 2017 adottati dai Governi precedenti. Sottolinea, peraltro, che l'indebitamento è consentito durante i cicli negativi e che in questo momento si è in presenza di un tendenziale trend negativo dell'economia: è in questo quadro che si Pag. 214assumono misure a sostegno della domanda e quindi l'articolo 81 della Costituzione è rispettato.
Sergio BATTELLI (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Sergio BATTELLI (M5S), presidente e relatore, ricordato che il decreto-legge n. 109/2018 introduce misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova (noto come ponte Morandi), avvenuto il 14 agosto 2018, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, sottolinea che esso mira a ripristinare normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando interventi di natura fiscale, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente.
Segnala che il provvedimento reca inoltre ulteriori misure urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che prevede altresì ulteriori misure urgenti per garantire continuità ed efficacia alle attività connesse alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017.
Rimarca, infine, che il decreto-legge affronta ulteriori situazioni di criticità, con specifiche disposizioni riguardanti: la gestione dei fanghi di depurazione; il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili; delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà.
Illustra brevemente i contenuti del decreto-legge n. 109 del 2018 che si compone di 46 articoli, ripartiti in quattro distinti Capi. Ricorda, quindi, che il Capo I (artt. da 1 a 11) reca gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, che il Capo II (articoli da 12 a 16) interviene sulla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, che il Capo III (articoli da 17 a 36) reca interventi destinati ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, che il Capo IV reca le misure urgenti per gli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (articoli da 37 a 39), che ulteriori interventi emergenziali sono disposti agli articoli da 40 a 44 del Capo V, mentre i successivi articoli 45 e 46 recano, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della disciplina in esame.
Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, richiama, in particolare, talune disposizioni del decreto.
Con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova, ricorda che l'articolo 1, comma 5 – con riferimento ai poteri derogatori attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione – fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, mentre il comma 7 disciplina l'affidamento, da parte del Commissario straordinario, delle opere per il ripristino Pag. 215del sistema viario, disponendo che avvenga nel rispetto dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 50 del 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) che consente agli Stati membri l'aggiudicazione di appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Sottolinea che, secondo la citata direttiva, ciò è possibile «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici».
Evidenzia che l'articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero: per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione (regolamento generale), nonché n. 1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo) e n. 717/2014 (aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura).
Osserva che l'articolo 4 prevede misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, stabilendo, al comma 3, che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Segnala che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità. Tra di esse, il comma 3 subordina le misure di sostegno per l'autotrasporto per le maggiori spese sostenute per la percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali) al rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Osserva che il comma 4, invece, differisce al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale è possibile l'affidamento dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero per procedere alla pubblicazione dell'avviso con le informazioni relative alla procedura, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, mentre, per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, il comma 5 consente di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, ma nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.
Rimarca che l'articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova», prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. A tal proposito, peraltro, ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). Le ZES possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione». L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013.
Evidenzia inoltre che l'articolo 8 istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato. Segnalando che il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono Pag. 216concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Sul piano europeo, l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, che può essere richiesta a seguito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di divieto di aiuti di Stato, i quali prevedono la possibile concessione di deroghe.
Con riguardo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia, osserva che l'articolo 26, comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare gli interventi inseriti nei piani che rivestono un'importanza essenziale; la realizzazione di tali interventi «prioritari» costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. Sottolinea che il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi dei servizi di architettura e ingegneria solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.
Ricordando che le soglie di rilevanza comunitaria sono fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, evidenzia che l'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica delle opere pubbliche e dei beni culturali, indicando, tra essi, anche la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Segnala che il comma 2 dispone inoltre che tali disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dall'articolo 50 relativo agli aiuti per calamità naturali.
Osservando che l'articolo 30, comma 6 concernente l'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e di ingegneria per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, prescrive che le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque professionisti, ricorda, infine, per quanto riguarda gli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017, che l'articolo 37 prevede, il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di verificare, tra gli altri, l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato.
Daniela TORTO (M5S) ringraziando il presidente e relatore, anche a nome di tutto il Gruppo, per la sua precisa relazione sottolinea che in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 32 punto 2 lettera c) della direttiva 2014/24/UE (la c.d. direttiva appalti) è possibile ricorrere all'affidamento diretto (o procedura negoziata senza previa pubblicazione) «per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice».
Ritenendo innegabile che ci si trovi di fronte ad eventi imprevedibili, crede altresì fondamentale rilevare il carattere di estrema urgenza delle misure da adottare per uscire dallo stato di crisi e quindi la necessità della loro attuazione.
Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che l'urgenza del provvedimento sia oggettiva e ben giustificata dalla situazione che ha colpito Genova. È dell'avviso che si dovrebbe approfondire la tematica relativa alle c.d. Zone speciali, nel senso che se è positivo che sia istituita una Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova e che nel territorio della Città metropolitana di Genova sia prevista una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, ritiene che vi siano i requisiti per istituire una vera e propria Zona economica speciale (ZES) giacché il disastro del crollo del ponte ha Pag. 217indotto una vera e propria crisi logistica con conseguenze economiche tali da poter definire quella genovese un'economia «in transizione», requisito richiesto per la creazione di una ZES.
Chiede inoltre al relatore che possano essere acquisite le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa l'esclusione di aziende dalla ricostruzione del ponte e le modalità di affidamento e di deroga alle regole concorrenziali da seguire per l'aggiudicazione dei relativi lavori.
Piero DE LUCA (PD) ritiene che il provvedimento all'esame presenti taluni aspetti preoccupanti, soprattutto in relazione alle norme che dispongono circa l'individuazione dell'impresa cui sarà affidata la ricostruzione del ponte crollato. Si chiede pertanto se sia legittimo escludere per legge una precisa impresa – in questo caso la società Autostrade – dall'appalto e se ciò non contrasti con la libertà di concorrenza e libera impresa i cui profili di competenza non sfuggono alla XIV Commissione.
Ricorda inoltre che una deroga all'articolo 32 della c.d. «direttiva appalti» è possibile, ma nel senso di procedere ad una procedura negoziata che presenta un iter semplificato rispetto alla gara d'appalto ma non è sinonimo di affidamento diretto e mantiene regole concorsuali: il provvedimento, ritiene, sembra quindi contenere ambiguità su questa tematica.
Peraltro vorrebbe conoscere il nome di chi si vedrà affidato l'incarico di ricostruire il ponte: a questo proposito ricorda che se il Governo pensa a Fincantieri fa male i suoi conti perché tale società non può essere considerata in house e quindi soggetto ad affidamento diretto. Sottolinea che un eventuale affidamento diretto non è comunque disgiunto dalla necessità che l'interesse pubblico sia tutelato adeguatamente: il servizio, in questo caso la ricostruzione, deve essere il migliore al miglior prezzo.
Quanto al requisito di urgenza, che, è dell'avviso, naturalmente è di per sé evidente considerate le condizioni di Genova, sottolinea che il Governo sembra non averlo effettivamente compreso visto che ha nominato il Commissario straordinario ben due mesi dopo l'evento.
Sergio BATTELLI (M5S), presidente e relatore, replicando alle richieste del collega Pettarin circa la possibilità di istituire una Zona economica speciale (ZES) a Genova, ricordando preliminarmente che la competenza nel merito sulla tematica è della X Commissione attività produttive, rinvia alle considerazioni già espresse nella sua relazione.
Quanto alla tematica concernente gli affidamenti diretti, ricorda quanto comunque stabilito nella direttiva sugli appalti, richiamata dalla collega Torto, e le deroghe ivi previste. Ritiene comunque, considerata altresì la condizione unica in cui si trova la città di Genova, che sia essenziale procedere celermente ed efficacemente, utilizzando qualunque strumento sia legittimamente a disposizione per raggiungere quel risultato. Replicando al collega De Luca ribadisce che il decreto-legge non contiene alcun nome di soggetto cui affidare la ricostruzione del ponte, né tanto meno quello di Fincantieri. Tuttavia considerando opportuno affrontare le tematiche riguardanti le procedure di affidamento dei lavori di ricostruzione, circa i profili emersi dal dibattito, si riserva di fornire ulteriori approfondimenti nella seduta prevista per domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.