CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 60

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 ottobre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».
Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.35.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.05.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.55.

Pag. 61

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 860).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2018.

  Barbara SALTAMARTINI presidente, avverte che, in data 28 settembre 2018, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 860 d'iniziativa del deputato Epifani recante «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché interventi per il sostegno delle microimprese operanti nel settore del commercio al dettaglio».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, già all'ordine del giorno della Commissione, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Andrea DARA (Lega), relatore, ad integrazione della sua relazione, illustra i contenuti della proposta di legge C. 860 Epifani. Osserva che la proposta di legge C. 860 Epifani è composta di quattro articoli e, analogamente alla proposta di legge C. 470 Benamati, ricalca il testo unificato approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera nella scorsa legislatura, in data 25 settembre 2014, differenziandosi solo per alcuni aggiustamenti formali e, in particolare, per l'aggiornamento degli anni a cui fanno riferimento le coperture finanziarie.
  Rimandando quindi nel dettaglio a quanto già illustrato in relazione alla proposta di legge C. 470, ricorda in sintesi che l'articolo 1 novella la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006. Pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, si prevede che nei seguenti dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva: il 1o e il 6 gennaio; il 25 aprile; la domenica di Pasqua e il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1o maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1o novembre; l'8, il 25 e il 26 dicembre. Contestualmente, con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter al medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, si dispone la facoltà per ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici sopra indicati. Sono escluse dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le specifiche attività indicate nel citato articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
  L'articolo 2 consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Per la predisposizione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, i comuni Pag. 62consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori, nonché, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la popolazione residente, anche in forma telematica. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003, si prevede che le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. È demandata alle regioni la definizione sia dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni sia dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Il comma 7 prevede che ciascuna regione possa istituire un Osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3, al comma 1, con una novella dell'articolo 50, comma 7 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, specifica e amplia i poteri che il medesimo articolo attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali. Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro le violazioni dei suddetti obblighi di chiusura degli esercizi commerciali.
  L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Ai fini del finanziamento del Fondo viene autorizzata una spesa, in parte anche permanente, destinata all'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo, i requisiti per beneficiare dei contributi in questione ed i criteri per la determinazione della loro entità. Le risorse assegnate sono ripartite tra le regioni e le province autonome ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il comma 6 definisce la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo.

  Barbara SALTAMARTINI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).