SEDE CONSULTIVA
Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.
La seduta comincia alle 13.50.
Sui lavori della Commissione.
Maria Elena BOSCHI (PD) richiama l'attenzione del presidente Borghi e dei colleghi in ordine alla circostanza, che reputa del tutto inedita e singolare, per cui la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, formalmente approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 27 settembre, non risulta al momento ancora trasmessa alle Camere, in deroga al termine all'uopo previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. Osserva altresì che, stando alle ultime agenzie di stampa, nella giornata odierna potrebbe avere luogo un nuovo vertice politico a Palazzo Chigi per ridiscutere eventualmente i contenuti della medesima Nota di aggiornamento, con possibili ripercussioni in ordine alla programmazione dei lavori parlamentari.
Tanto premesso, invita pertanto il presidente Borghi ad attivarsi, nei limiti del possibile e delle sue prerogative, affinché la Nota di aggiornamento del DEF 2018 possa essere presentata quanto prima alle Camere.
Andrea MANDELLI (FI) si associa alle valutazioni testé formulate dall'onorevole Boschi, anche al fine di prendere eventualmente in considerazione una diversa articolazione del ciclo di audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2018 già deliberato dall'Ufficio presidenza, integrato Pag. 33dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione dello scorso 26 settembre.
Claudio BORGHI, presidente, nel dichiarare che sarà sua cura dare corso alle sollecitazioni avanzate dagli onorevoli Boschi e Mandelli in ordine ai tempi di trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento del DEF 2018, avverte che ogni questione inerente alla programmazione dei lavori relativi all'esame di tale rilevante documento potrà comunque essere affrontata e discussa nell'ambito dall'Ufficio presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata di domani.
Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 791-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di azione di classe, integrando a tal fine il codice di procedura civile e provvedendo all'abrogazione delle vigenti norme recate dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. Fa preliminarmente presente che l'articolo 4 del testo in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tanto premesso, ritiene che, al fine di verificare l'effettiva neutralità del provvedimento, andrebbe acquisita una conferma in merito al fatto che – secondo quanto già evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'A.C. 1335-A della passata legislatura, che recava disposizioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nel provvedimento oggi in discussione – le attività e gli adempimenti previsti dal testo in esame possano tuttora essere realizzati con le risorse già esistenti a legislazione vigente, con particolare riferimento alle risorse finalizzate all'adeguamento dei sistemi informativi e delle attività processuali.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-bis, secondo comma, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un elenco pubblico di organizzazioni e associazioni presso il Ministero dello sviluppo economico, evidenzia la necessità di prevedere che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa sia fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco.
Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, che prevede, tra l'altro, che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate a chi rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o a chi distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio siano devolute in favore di cassa delle ammende, fa presente che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri giacché si tratta di nuove entrate per l'erario e pertanto la devoluzione delle stesse in favore di cassa delle ammende non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.
Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 791-A, recante Disposizioni in materia di azione di classe;Pag. 34
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-bis, secondo comma, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un elenco pubblico di organizzazioni e associazioni presso il Ministero dello sviluppo economico appare necessario prevedere che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa sia fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco;
l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, che prevede, tra l'altro, che le sanzioni amministrative pecuniarie applicate a chi rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o a chi distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio siano devolute in favore di cassa delle ammende, non determina nuovi o maggiori oneri giacché si tratta di nuove entrate per l'erario e pertanto la devoluzione delle stesse in favore di cassa delle ammende non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-bis, secondo comma, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco».
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.
Silvana Andreina COMAROLI (Lega) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, esprimendo serie perplessità in particolare circa la possibilità di assicurare il funzionamento del portale dei servizi telematici, istituito presso il Ministero della giustizia, in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, in considerazione anche dei nuovi compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame.
Al riguardo, preannunzia peraltro che il gruppo di Forza Italia ha presentato la proposta emendativa Zanettin 4.1, volta a prevedere uno specifico stanziamento per l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei relativi oneri.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega Prestigiacomo, evidenzia altresì che, laddove il testo dell'A.C. 1335-A, approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, demandava ad appositi decreti attuativi la disciplina concreta dell'utilizzo del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia nei procedimenti di class action, il provvedimento ora all'esame della Commissione bilancio ne definisce invece in via diretta ed immediata l'operatività ed il coinvolgimento.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA precisa che l'utilizzo nei procedimenti di class action del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia era già previsto dall'A.C. 1335-A, approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati, e che in occasione del suo esame parlamentare la relazione tecnica allora presentata e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato aveva garantito che al funzionamento dello stesso si sarebbe comunque provveduto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, rassicurazione quest'ultima che può ritenersi confermata anche in riferimento a quanto previsto dal provvedimento ora in discussione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 35 Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'emendamento Colletti 1.211 (nuova formulazione) e gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione.
Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli emendamenti Perantoni 1.210 e Colletti 1.211 (Nuova formulazione), che prevedono che il contributo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa nell'elenco pubblico delle associazioni e delle organizzazioni legittimate a proporre l'azione di classe, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia fissato in misura non superiore a quella necessaria a far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco medesimo, con ciò intendendosi che la misura stessa possa in ipotesi risultare inferiore e, come tale, non consentire di far integralmente fronte alle predette spese. Propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Perantoni 1.210 e Colletti 1.211 (Nuova formulazione), salvo che gli stessi non vengano riformulati nel senso di prevedere che i contributi siano determinati in misura tale da far comunque fronte alle citate spese.
Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
Zanettin 1.200, che è volta a regolare l'azione di classe, prevedendo l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Registro delle associazioni di classe in luogo dell'elenco pubblico all'uopo previsto dal testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, senza peraltro prevedere un contributo per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione stessa. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Varchi 1.22 e Ferri 1.215, che prevedono che l'azione di classe possa essere esperita anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle citate proposte emendative;
Ferri 1.135, che è volta a prevedere che l'azione inibitoria collettiva possa essere esperita anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con conseguente applicazione dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile, il quale prevede, tra l'altro, il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
Zanettin 4.1, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria e a sostituirla con una disposizione che quantifica in 300.000 euro per il 2018 gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – derivanti in particolare dal funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia – provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità, anche dal punto di vista temporale, della quantificazione dell'onere e alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 nonché gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di Pag. 36idonea quantificazione e copertura. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Perantoni 1.200 e Colletti 1.211 (Nuova formulazione), a condizione che gli stessi vengano riformulati in modo tale da specificare che il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa nell'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a proporre l'azione di classe, di cui al secondo comma del nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile, sia fissato «in misura tale da consentire comunque» di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco medesimo. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 nonché sugli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione.
Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula pertanto la seguente proposta di parere:
«PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1.210 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
sostituire le parole: «non superiore a quella necessaria a» con le seguenti: «tale da consentire comunque di»;
sull'emendamento 1.211 (Nuova formulazione) con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
sostituire le parole: «non superiore a quella necessaria» con le seguenti: «tale da consentire comunque di far fronte»;
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.22, 1.135, 1.200, 1.215 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente seduta dalla relatrice, precisa che in relazione alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri sono stati prudenzialmente stimati oneri pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2018 e a 120.000 euro annui a decorrere dal 2018, quale somma complessiva in termini di contributo per il Segretariato, fermo restando che i predetti importi devono comunque intendersi quali limiti di spesa.
Assicura inoltre che dagli articoli 6 e 7 del Protocollo, concernenti rispettivamente le esenzioni per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi e le limitazioni temporali, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Francesca FLATI (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 1123 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 37del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
in relazione alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri sono stati prudenzialmente stimati oneri pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2018 e a 120.000 euro annui a decorrere dal 2018, quale somma complessiva in termini di contributo per il Segretariato, fermo restando che i predetti importi devono comunque intendersi quale limite di spesa;
dagli articoli 6 e 7 del Protocollo, concernenti rispettivamente le esenzioni per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi e le limitazioni temporali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3 sopprimere il comma 2».
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Emanuele CESTARI (Lega), relatore, con riferimento al provvedimento in discussione, corredato di relazione tecnica, fa presente che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (C. 4475) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017, ma che il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.
Passando quindi all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che sull'analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura (C.4475) il Governo aveva chiarito che il meccanismo di determinazione dei contributi previsto dall'Accordo in esame – basato su quote volontarie sottoposte ad approvazione del Comitato direttivo della Commissione RAMOGE e quote ordinarie stabilite direttamente dalla Commissione – non è suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti di bilancio. Sulla base di tali presupposti, non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Rileva, altresì, che la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame fa riferimento alla legge di bilancio per il 2017, evidenziando come peraltro gli stanziamenti citati risultino identici anche nella legge di bilancio per il 2018. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame parere favorevole.
Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, attesa l'insussistenza di profili problematici Pag. 38dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.