CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543 Nesci.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata Pag. 24ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Nesci, C. 543, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione».
  Ricorda che il provvedimento in esame, presentato il 19 aprile 2018, riproduce il testo della proposta di legge C. 3113 approvata dalla Camera nella XVII legislatura. Il testo è stato poi trasmesso al Senato (A.S. 2708), che ne ha avviato l'esame in sede referente senza giungere a conclusione prima della fine della legislatura. Nel corso dell'esame in sede referente della Camera era stata acquisita la relazione tecnica dal Governo, sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al testo.
  Rileva che la proposta di legge in titolo ha un duplice oggetto. In primo luogo, essa introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza di esercitare il diritto di voto – per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.
  Ciò premesso, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala, preliminarmente, le disposizioni riguardanti i componenti l'ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale). Tra queste, alcune hanno oggetto il presidente dell'ufficio elettorale (articolo 1, comma 1, lett. b), per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del Testo unico Camera; articolo 3, comma 1, lett. a), per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del Testo unico Comuni). Rammenta che attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale). Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 Testo unico Camera) tra gli iscritti nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990). Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989).
  Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990).
  Osserva che la proposta di legge prevede che il presidente venga scelto (entro trenta giorni dalla votazione) dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai eccetera). Si elimina la scelta dei cittadini sulla base di un «giudizio di idoneità all'ufficio « del Presidente della Corte d'appello, così come si elimina la Pag. 25possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi, la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.
  Segnala che un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni (per gli scrutatori e per il segretario la proposta di legge fissa il limite a 65 anni); titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
  Fa presente che è oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale: presidente, scrutatore, segretario (articolo 1, comma 1, lett. c) per le elezioni politiche e articolo 3, comma 1, lett. b) per le elezioni comunali). Viene, in particolare, eliminata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni di età considerato che, come si è detto, la previsione è assorbita (ma solo per il presidente) dal requisito anagrafico introdotto all'articolo 1, comma 1, lett. b) (18-70 anni), mentre per gli scrutatori si applica la nuova disciplina introdotta dall'articolo 3 che pone per essi il limite di 65 anni di età. Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l'esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: «delle infrastrutture e dei trasporti». La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge – alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore). La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato «Delitti contro la pubblica amministrazione»); delitti di cui all'articolo 416-bis (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all'articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso). L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 cpp) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 c.p.p). Infine, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato (rectius: delitto) colposo. Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.
  Rammenta che la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 4). In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è in particolare ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della legge n. 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore nel comune dove è situato il seggio ed aver assolto gli obblighi scolastici. Inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In analogia, infine, con Pag. 26quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.
  Segnala, da ultimo, che l'articolo 6 della proposta di legge in esame introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur avendo la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto. A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, ad esclusione delle società quotate.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 1126 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1126 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015».
  In proposito, rammenta che la Convenzione europea di estradizione (European Convention on Extradition, Treaty n. 24), in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300/1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici e ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.
  Ricorda altresì che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (A.C. 4627) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura.
  Fa presente che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame sottolinea che l'Accordo aggiuntivo tra Italia e Bosnia ed Erzegovina rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolar modo per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. Sul punto, infatti, l'Accordo aggiuntivo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo sull'estradizione, evidenzia che lo stesso si compone di sette articoli preceduti da un breve preambolo.
  Osserva, in particolare, che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei Pag. 27cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini al fine di dare corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale alle condizioni previste dai successivi articoli 2 e 3.
  Segnala che, in base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
  Rileva che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni (comma 1) o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni (comma 2). L'estradizione non è ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanità e per i crimini di guerra (comma 3).
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, se l'estradizione è richiesta al fine di dar corso ad un procedimento penale, l'estradizione può essere subordinata alla condizione che la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale venga eseguita nel paese di origine (comma 1). Se l'estradizione è richiesta a fini esecutivi, la Parte richiesta, anziché concedere l'estradizione, può eseguire essa stessa la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale. La parte richiesta esegue in ogni caso la condanna o la misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata verso un proprio cittadino a fronte di una richiesta in tale senso dalla Parte richiedente.
  Rileva che l'articolo 5 prevede che ciascuna parte possa chiedere all'altra di eseguire la condanna ad una pena detentiva o a una misura di sicurezza privative della libertà personale pronunciata con sentenza definitiva nei confronti di un cittadino dell'altra parte per qualsiasi reato, anche fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 dell'accordo. La parte richiesta è tenuta a farlo.
  Ricorda che l'articolo 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.
  Segnala, in fine, che l'articolo 7 detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione relative ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 28

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 1127 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manfredi POTENTI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge C. 1127 recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016».
  Rammenta che le due intese sono finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
  In proposito, ricorda che nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (A.C. 4628) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura.
  Segnala che con l'Accordo tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (del 13 dicembre 1957) firmato a Skopje il 25 luglio 2016 e l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, le Parti – come si osserva nella relazione introduttiva al provvedimento – intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi, qui per l'ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo all'altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese. L'Accordo, sempre secondo la relazione introduttiva, costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni in materia, giacché la facoltà di estradizione dei propri cittadini era sinora sempre stata rifiutata dalla Repubblica di Macedonia.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo sull'estradizione, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo.
  In particolare, osserva che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.
  Fa presente che, in base all'articolo 2, l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le Pag. 29medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
  Rammenta che l'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.
  Rileva che l'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto anch'esso a Skopje il 25 luglio 2016, segnala che lo stesso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
  Rammenta che tale Accordo si compone di un breve preambolo e di sei articoli.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica (comma 2) gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
  Rileva che l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione (comma 1). La norma prevede anche (comma 2) la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio (comma 3).
  Fa presente che con l'articolo 3, comma 1 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà Pag. 30pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta (comma 2). L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  Segnala che l'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo (comma 1) che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario (comma 3).
  Rammenta, infine, che l'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni in esame, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.15.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni e C. 460 Morani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che nella precedente seduta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, sono stati auditi i rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime; il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI); e l'Associazione nazionale magistrati (ANM).
  Sono stati inoltre auditi i professori: Nicola Triggiani, Agostino De Caro, Stefano Preziosi, Giuseppe DELLA MONICA e Giorgio SPANGHER.
  Rammenta, inoltre che il ciclo di audizioni si concluderà domani con l'audizione Pag. 31di Carlo Nordio, ex Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ravvisa la necessità che la Commissione acquisisca dal Ministero della Giustizia i dati statistici relativi ai procedimenti che vengono definiti con l'ergastolo, ciò al fine di comprendere quale potrebbe essere l'incidenza sul reale corso dei procedimenti derivante dall'approvazione del provvedimento in discussione.

  Giulia SARTI, presidente, nel prendere atto della richiesta della collega Bartolozzi, sottolinea anche l'opportunità che la Commissione acquisisca ulteriori dati statistici relativi al numero dei procedimenti che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo, si trasferirebbero alla corte d'assise. Rileva, infatti, che se il fine delle proposte di legge in esame è quello di assicurare una pena certa e adeguata a chi ha commesso reati gravissimi, è opportuno valutare se la previsione del giudizio abbreviato abbia come conseguenza un aggravio dei dibattimenti con un relativo ritardo nell'emanazione delle sentenze. Ritiene che su tale questione la Commissione debba ragionare attentamente per trovare una soluzione condivisa.
  Rammenta, inoltre, che nella prossima seduta la Commissione adotterà un testo base e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 ottobre 2018.

Disposizioni in materia di azione di classe.
Esame emendamenti C. 791-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.40 e dalle 16.10 alle 16.20.