ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;
richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;
apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;
osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;
rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015», reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione;
b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015» con quello – rispondente alla lettera della legge – ai «minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale».
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;
richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;
apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;
osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;
rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015», reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,
visti i decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 e i successivi atti interpretativi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano «in altra situazione di disagio sociale» – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dei relativi atti di interpretazione; Pag. 167
b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai «soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015» con quello – rispondente alla lettera della legge – ai «minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale».