CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2018
53.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2018 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni volte a prorogare termini previsti da disposizioni di legge afferenti a numerosi settori dell'ordinamento;
   preso altresì atto favorevolmente, per quanto di competenza della XIII Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2;
   ravvisata l'opportunità di inserire nel testo ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   ricordato, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), come modificati dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, hanno stabilito che l'obbligo di presentare la documentazione e l'informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25 mila euro decorra a partire dal 1o gennaio 2019;
   ritenuto che l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, possa determinare un aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche che gli uffici delle Prefetture si troverebbero ad affrontare, non essendo ancora stata messa a punto un'adeguata piattaforma informatica comune;
   rimarcata la necessità di garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi dei premi e dei contributi ai quali hanno diritto;
   ricordato inoltre che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce l'obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, di adattare il settore agricolo al sistema Uniemens;
   osservato in proposito che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro del Lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015 volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per la tenuta del Libro unico del lavoro (interoperabilità, tenuta, aggiornamento, conservazione dei dati) e che ciò si riflette direttamente anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016 con effetto Pag. 74sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, al fine di prevedere – nelle more di una revisione complessiva del sistema – che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione – per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019;
   b) valutino altresì le Commissioni l'opportunità di prorogare al mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.