CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 agosto 2018
48.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).

  1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
    c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
   d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».

  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.
1. 1. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

  1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto Pag. 45con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1. 01. (nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi).

  1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.
1. 03. (nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 04. (nuova formulazione) I Relatori.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 1. I Relatori.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

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ALLEGATO 2

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

ORDINI DEL GIORNO

   La IX Commissione,
   premesso che:
    dopo gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto un disturbo che appare non più limitato, è da ritenersi irrinunciabile che le strutture pubbliche che organizzano corsi di preparazione al parto e di sostegno alla genitorialità, all'interno di questi percorsi formativi, sensibilizzino le famiglie sulle cause, i sintomi e la terapia legata al disturbo dell'amnesia dissociativa;
    è indifferibile la priorità che le strutture sanitarie pubbliche si organizzino per offrire un sostegno psicologico gratuito ai genitori di bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, che vogliano affrontare un percorso riabilitativo di terapia in seguito alla manifestazione diagnosticata da un esperto di uno o più episodi di amnesia dissociativa;
    in relazione alle attività illustrate in precedenza, sarebbe opportuno che la RAI dedicasse appositi spazi al disturbo dell'amnesia dissociativa e ai dispositivi sonori obbligatori nei veicoli, volti a contrastare i rischi per i bambini legati a tale disturbo, in qualità di concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in applicazione della normativa attualmente vigente che le impone di assicurare e garantire la diffusione della comunicazione sociale nel contesto audiovisivo generale,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli strumenti normativi affinché le strutture pubbliche possano organizzare le attività di supporto per i genitori illustrate in premessa e che il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo dedichi spazi congrui di comunicazione sociale alla diffusione delle informazioni relative al disturbo dell'amnesia dissociativa, alle attività offerte dalle strutture pubbliche a sostegno e all'applicazione delle nuove norme di legge.
0/651/IX/1Murelli, Gobbato, Zanotelli, Maccanti.

   La IX Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a rendere obbligatorio un dispositivo di allarme da installare sui seggiolini per evitare l'abbandono involontario e, spesso, inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;
    i numerosi episodi di un fenomeno che, sempre più spesso, torna a riempire le pagine di cronaca dei quotidiani italiani e non hanno portato a un consenso unanime di tutte le forze politiche sulla necessità di adottare con urgenza soluzioni per limitarne il rischio;
    solo negli ultimi dieci anni, questi tragici avvenimenti sono costati la vita a otto bambini, e già da tempo si discute della possibilità di utilizzare dispositivi in Pag. 47grado di «ricordare» al genitore la presenza del bambino, evitando che possa dimenticarlo in auto;
    la morte del figlio per mano inconsapevole di un genitore è un dramma che mai dovrebbe accadere e, invece, accade;
    il 17 maggio 2018, la Commissione Europea ha dichiarato l'importanza di avere tecnologie wireless a bordo veicolo per comunicazioni veicolo-veicolo (V2V) e veicolo-infrastruttura (V2I) ai fini di aumentare la sicurezza su strada e ridurre il numero di incidenti;
    anche i costruttori di veicoli stanno cominciando a proporre soluzioni per ridurre al minimo il rischio di abbandono dei bambini in auto, ma si tratta di prime iniziative che mostrano ancora forti limiti applicativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, previa verifica della compatibilità con le disposizioni europee in tema di omologazione e di ogni altra al riguardo, di estendere la previsione dell'obbligo di prevedere l'installazione dei dispositivi antiabbandono direttamente sui veicoli.
0/651/IX/2Foti, Butti, Fidanza.

   La IX Commissione,
   premesso che:
    la maggior parte degli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, con esiti nefasti, è legata al momento in cui i genitori accompagnano i bambini all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia;
    è necessario che tutti i soggetti coinvolti tengano alta l'attenzione al fine di evitare il ripetersi di episodi di tale gravità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza volta ad assicurare campagne di sensibilizzazione e informazione dei genitori e delle scuole al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli chiusi.
0/651/IX/3Fidanza.

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ALLEGATO 3

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

CORREZIONI DI FORMA

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), come sostituita dall'emendamento 1.1 dei Relatori, sostituire le parole: al regolamento (UE) n. 168/2013 con le seguenti: all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 1-quinquies.

  All'articolo 1-quinquies, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 1.04, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-bis».