TESTO AGGIORNATO AL 6 AGOSTO 2018
ALLEGATO 1
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).
EMENDAMENTI PRESENTATI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).
1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.
1. 1. I Relatori.
All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.
1. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: acustico e luminoso con la seguente: dispositivo antiabbandono.
1. 3. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con: novanta giorni.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
1. 4. Cantini, Pizzetti, Gariglio, Bruno Bossio, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sanzioni).
1. In merito alle sanzioni concernenti la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano quelle già previste dall'articolo 172 del Nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
1. 05. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1. 01. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagna informativa).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito alla installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
1. 06. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).
1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 107e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.
1. 02. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagna di informazione).
1. Al fine di rafforzare la campagna di prevenzione, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disciplina con proprio provvedimento la facoltà per nidi e scuole dell'infanzia di informare entro trenta minuti dal previsto orario d'ingresso i genitori dei bambini, o chi ne fa le veci, dell'assenza degli stessi.
1. 07. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori
All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla fine del comma con le seguenti: alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».
0.1.03.1. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.
All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e-quater) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a Pag. 43decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».
0.1.03.2. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Incentivi all'acquisto).
1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.
1. 03. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 04. I Relatori.
TIT.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 1. I Relatori.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Al titolo, dopo la parola: bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.
Tit. 3. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
ALLEGATO 2
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).
EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).
1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.
1. 1. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo Pag. 109adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1. 01. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).
1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.
1. 02. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Incentivi all'acquisto).
1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.
1. 03. I Relatori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 04. I Relatori.
TIT.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 1. I Relatori.
Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.
*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.