SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.
La seduta comincia alle 13.40.
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680 Baldelli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro MORELLI, presidente, invita il deputato Baldelli a svolgere la relazione introduttiva.
Simone BALDELLI (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il progetto di legge recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Il progetto di legge riproduce i contenuti di un emendamento (1.01. nuova formulazione) presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia, a sua prima firma, approvato all'unanimità in sede referente Pag. 120presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, durante la XVII legislatura, e inserito nel nuovo testo unificato delle proposte di legge recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (atto Camera n. 423 e abbinate), non approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.
Il progetto di legge consta di un solo articolo ed è diretto, attraverso una modifica all'articolo 12 del codice della strada, ad individuare in modo più chiaro le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sia dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi sia del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
In particolare, il progetto di legge introduce all'articolo 12 del codice della strada, che disciplina i servizi di polizia stradale, due commi, volti a recepire nell'ordinamento in maniera inequivocabile ed esplicita gli orientamenti giurisprudenziali emersi con riferimento ai limiti dei poteri degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.
In particolare, il comma 3-ter stabilisce che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
La norma proposta riprende un orientamento giurisprudenziale (maturato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5621 del 2009 e successivamente più volte confermato), secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati.
In particolare, secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2009, «il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito [...] che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione «della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi» (Corte costituzionale ordinanza n. 157 del 2001). Peraltro, l'articolo 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (articolo 12 del Codice della strada), vengono con provvedimento sindacale legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. 7.4.2005, no 7336).» Inoltre, «le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché le attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati».
Il nuovo comma 3-quater prevede che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se Pag. 121non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
Tale norma recepisce l'orientamento espresso da ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016, ponendo fine a un susseguirsi di pronunce contraddittorie sul punto delle quali la sentenza medesima nella parte motivazionale svolge un'ampia disamina.
Secondo la sentenza n. 2973, «la lettura restrittiva offerta dalle Sezioni Unite circa i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, intesa per l'appunto a limitare il potere di accertamento alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu, di riflesso porta argomenti all'individuazione di un'analoga limitazione anche per i poteri degli appartenenti al personale ispettivo. Come i primi possono rilevare le infrazioni che appaiono idonee a compromettere la funzionalità della gestione delle sole aree in concessione, così i secondi devono ritenersi abilitati al rilievo delle sole infrazioni che possano pregiudicare il funzionamento del servizio di trasporto pubblico affidato alla società di cui sono dipendenti, non apparendo diversamente giustificabile il richiamo fatto dal legislatore nel comma 133 alle corsie riservate al trasporto pubblico.
Infine conforta tale convincimento l'ulteriore considerazione per la quale, attesa la natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del codice della strada, non appare possibile ampliare in via interpretativa il novero delle attività demandabili a soggetti privati.»
Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza n. 2973 del 2016, ha dunque affermato il seguente principio di diritto: «i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.»
Tale principio di diritto è integralmente ripreso nel nuovo comma 3-quater.
Sottolinea che le amministrazioni locali utilizzano di fatto i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi ed il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone come agenti di polizia municipale, segnalando che il testo del provvedimento in esame non prevede, attualmente, alcuna disposizione sanzionatoria per gli enti locali, nell'ipotesi in cui gli ausiliari del traffico non rispettino i limiti delle funzioni loro attribuite. Ritiene al riguardo che nel corso dell'esame la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di disciplinare la previsione di specifiche sanzioni.
Ricorda che la previsione di un contributo unico di 40 euro per la presentazione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada induce i cittadini a non ricorrere anche nel caso in cui abbiano motivate ragioni.
Auspica, in conclusione, che sul provvedimento possa raggiungersi la massima convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari, rendendosi fin d'ora disponibile a qualsiasi richiesta di chiarimento i colleghi intendano formulare.
Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
Pag. 122INTERROGAZIONI
Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.
La seduta comincia alle 14.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Diego DE LORENZIS, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
5-00014 Gagnarli: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Chiara GAGNARLI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica rassicurante sia ai fini della valorizzazione del polo tecnologico di Osmannoro che in termini di prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti.
5-00055 Butti: Realizzazione della metroferrotramvia Milano-Seregno da parte di Cmc di Ravenna e problematiche relative al tracciato dell'opera.
Carlo FIDANZA (FdI) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Carlo FIDANZA (FdI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto dei chiarimenti contenuti nella risposta del Governo ma lamenta un'eccessiva lentezza dei tempi di realizzazione della metrotranvia in questione, che ha un carattere di assoluta urgenza, auspicando altresì lo stanziamento di ulteriori e adeguate risorse finanziarie da parte del CIPE per tali interventi infrastrutturali.
5-00160 Nobili: Gravi disservizi e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma.
Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Luciano NOBILI (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica articolata ma non esaustiva nel merito.
Invita pertanto il ministro per le infrastrutture ed i trasporti Toninelli a valutare con la massima attenzione la situazione di estrema pericolosità per gli utenti relativa alle condizioni del trasporto pubblico locale della città di Roma che richiede un attento monitoraggio.
Segnala altresì che anche l'ANAC ha dichiarato illegittima la proroga di affidamento in house alla società ATAC del servizio di trasporto pubblico e che la procedura di gara per l'acquisto di nuove autovetture indetta da ATAC è andata deserta.
Si tratta, a suo giudizio, di circostanze che richiedono un'attenzione specifica da parte del Governo.
Diego DE LORENZIS, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.50.
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