CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2018
38.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
Atto n. 34.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luca CARABETTA, presidente, ricorda che le Commissioni IX e X avviano oggi l'esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
  Saluta il vicepresidente, onorevole Morelli, ed i colleghi della Commissione Trasporti e ricorda che le Commissioni riunite dovranno esprimere il prescritto parere entro il 3 agosto 2018. Rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro anche al sottosegretario Crippa.

  Luca SUT (M5S), relatore per la X Commissione, ricorda che sullo schema di decreto hanno espresso il prescritto parere il Consiglio di Stato, nella seduta del 10 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali.
  Passa ad illustrare il provvedimento nelle sue linee generali, anticipando che la relatrice per la IX Commissione prenderà in esame lo specifico contenuto del provvedimento medesimo.
  Lo schema di regolamento si compone di un solo articolo con il quale si apportano modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito e disciplinato il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico Pag. 30per le vendite o le promozioni commerciali. L'aggiornamento del regolamento è stato previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, la legge annuale per la concorrenza. L'aggiornamento si prefissa lo scopo di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 130 comma 3-bis, del codice sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, che attualmente si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
  Ricorda che il citato comma 3-bis è stato introdotto, con una novella dell'articolo 130 del codice sulla protezione dei dati personali, dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. In particolare, il comma 3-bis prevede una deroga a quanto previsto in via generale dall'articolo 129 del medesimo codice. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti di servizi di comunicazione negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, precisando anche le modalità secondo le quali i contraenti possano acconsentire all'utilizzo dei dati personali per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di attività di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, è consentito invece, in deroga appunto alla disciplina appena citata, il trattamento dei dati personali, per le finalità sopra indicate, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali a disposizione del pubblico, in un registro pubblico delle opposizioni. Va precisato che il testo del comma 3-bis non si riferiva, nella sua versione originaria, all'invio di posta cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali sopra delineate per mezzo di comunicazioni telefoniche. L'estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta alla novella apportata dall'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Dato che tale disposizione di legge è successiva all'emanazione del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, il presente schema di regolamento, aggiornandone i contenuti, si prefigge il fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
  Con riguardo al registro delle opposizioni, questo è stato istituito, come già detto, presso il Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ed è operante dal 2011. Originariamente potevano essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi. Con la legge n. 5 del 2018, «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», la possibilità di iscrizione al Registro delle opposizioni è stata estesa a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici. Al fine di rendere effettiva la tutela degli utenti si è previsto che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, ed è altresì precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono tuttavia fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Pag. 31Le nuove disposizioni saranno concretamente operative dopo l'emanazione del Regolamento attuativo che dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con cui saranno apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. A tale proposito si segnala che il Consiglio di Stato nel suo parere sullo schema in esame ha auspicato «la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018». La legge vieta inoltre la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. Infine è previsto il divieto per gli operatori di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.

  Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), relatrice per la IX Commissione, passa all'esame del contenuto specifico dello schema di regolamento: esso si compone di un solo articolo con il quale si apportano una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito e disciplinato il cosiddetto Registro delle opposizioni, ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali, in attuazione di una norma del codice sulla protezione dei dati personali (l'articolo 130, comma 3-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003) al fine di rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, che si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
  L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, introduce le seguenti modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.
  La rubrica è sostituita dalla seguente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», introducendo quindi il riferimento ai dati personali che integra quello, finora esclusivo, al numero telefonico (lettera a)).
  All'articolo 1, comma 1, lettera c), che contiene la definizione di operatore, si aggiunge il riferimento alla posta cartacea, estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni in materia di registro delle opposizioni anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l'impiego del telefono. (lettera b), n. 1).
  All'articolo 1, comma 1, lettera f), che indica la struttura competente, ai fini del regolamento, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, si sostituisce il riferimento al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico con quello alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del medesimo Ministero (lettera b), n. 2).
  All'articolo 2, comma 2, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto viene sostituita la parola «riportate» con le parole «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati», facendo in modo che le disposizioni in tema di registro delle opposizioni si applichino non solo alle numerazioni Pag. 32telefoniche riportate nel registro ma anche agli indirizzi postali corrispondenti (lettera c)).
  All'articolo 3, comma 2, che prevede l'istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche: la prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti), il diritto di opposizione al trattamento previsto a seguito dell'iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede l'estensione anche alla posta cartacea delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l'iscrizione del registro, si prevede l'opposizione all'utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (lettera d)).
  All'articolo 4, che disciplina la realizzazione e il funzionamento del registro, sono introdotte, al comma 2, alcune modifiche volte a fare in modo che l'estensione alla posta cartacea avvenga attuata entro termini definiti.
  In particolare si prevede che la concreta realizzazione ed il funzionamento del registro esteso alla posta cartacea devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del «presente regolamento» (il testo si riferisce alla pubblicazione del regolamento n. 178 del 2010, che viene in questo punto modificato con l'estensione alla posta cartacea dalla lettera e, n. 1, dello schema di regolamento all'esame, ma, come previsto dal comma 3, tale riferimento va inteso come decorrente dall'entrata in vigore del decreto di cui si tratta).
  A tal fine il soggetto affidatario del contratto di servizio (ossia la fondazione Ugo Bordoni, alla quale è affidata la gestione del registro) entro 30 giorni dal termine iniziale provvede allo svolgimento e alla conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori (il riferimento alle quali è stato aggiunto dalla lettera e, numero 2 del presente schema di regolamento). Entro sessanta giorni dal predetto termine iniziale il gestore provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione sopra ricordata, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro esteso alla posta cartacea da parte degli operatori (lettera e), numero 3). Entro novanta giorni dal predetto termine iniziale il gestore provvede infine alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro esteso alla posta cartacea da parte degli abbonati (lettera e, numero 4).
  All'articolo 4, comma 3, che prevede l'istituzione del registro al compimento di tutte le fasi di cui all'articolo 4, comma 2, è poi introdotto un riferimento all'articolo 1, comma 54, della legge sulla concorrenza nonché un riferimento alla estensione alla posta cartacea (lettera e), n. 5).
  All'articolo 5, comma 1, che disciplina i soggetti obbligati all'accesso e le modalità di adesione al servizio è introdotto il riferimento all'impiego della posta cartacea così da estendere anche agli operatori che utilizzano questo metodo di comunicazione commerciale l'obbligo di presentare istanza al gestore per l'accesso al registro e la relativa disciplina (lettera f)).
  All'articolo 7, che disciplina le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni, le modifiche introdotte (alla lettera g) sono dirette a consentire ai contraenti la possibilità di iscrivere nel registro, oltre ai numeri telefonici, gli indirizzi corrispondenti, ad estendere alla posta cartacea il divieto di trattamento dei dati personali iscritti nel registro, e a precisare che l'iscrizione si riferisce esclusivamente al numero di telefono e al corrispondente indirizzo postale del contraente.
  All'articolo 8, è previsto un adeguamento dei tempi di efficacia per la consultazione del registro da parte degli operatori. Si precisa che il termine di 15 giorni permane con riferimento ai trattamenti di dati per fini di invio dì materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante Pag. 33l'impiego del telefono, mentre per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea il termine è fissato in 30 giorni (lettera h)).
  All'articolo 9, che prevede l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e che quindi si riferisce specificamente alle sole comunicazioni telefoniche, è stato introdotto un inciso che ne limita l'applicazione alle sole comunicazioni telefoniche in ragione dell'estensione del regolamento anche alle modalità di trattamento dei dati per comunicazioni commerciali con il mezzo postale (lettera i)).
  All'articolo 10 che impone che, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indichino con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni, è aggiunto, recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali, un inciso per adeguare l'obbligo di informativa anche alle comunicazioni a mezzo posta. In tal caso si prevede che tale informativa sia contenuta all'interno del materiale inviato tramite posta cartacea.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame prevede di sostituire il termine abbonato, ovunque ricorra col termine contraente, anche in tal caso recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali.
  Il comma 3 del medesimo articolo 1, infine, come anticipato, precisa che i termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Svolge infine alcune considerazione generali sulla complessa stratificazione normativa, che caratterizza la materia.
  Il regolamento in esame, come già ricordato dal collega Sut, è stato emanato in attuazione della legge annuale della concorrenza del 2017, che a sua volta richiamava l'applicazione dell'articolo 130, comma 3-bis, del codice della privacy. Tale articolo riguarda il diritto di opposizione mediante iscrizione nell'apposito registro pubblico in caso di utilizzo del telefono e della posta cartacea per l'invio di materiale con finalità commerciali, con riferimento ai dati personali inseriti in pubblici elenchi.
  La recente legge 11 gennaio 2018, n. 5, da una parte amplia il diritto di opposizione attraverso l'iscrizione nel pubblico registro, in quanto lo riconosce a prescindere dall'iscrizione in pubblici elenchi, dall'altra si riferisce al mezzo telefonico e non all'impiego di posta cartacea.
  Tale legge richiede l'approvazione di un nuovo regolamento attuativo che credo sarà destinato a superare il regolamento vigente modificato dallo schema in esame.
  Richiede pertanto al rappresentante del Governo di chiarire il rapporto tra le modifiche ora in corso di approvazione e la normativa di attuazione della legge n. 5 del 2018. Chiedo altresì se potrà in futuro determinarsi una nuova differenza di trattamento a seconda del mezzo utilizzato per l'invio di materiale con finalità commerciali (telefono o posta).
  Ricorda inoltre che è recentemente entrato in vigore il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che reca all'articolo 21 la disciplina del diritto di opposizione, attualmente previsto dall'articolo 7, comma 4, del nostro codice della privacy, che è dunque destinato ad essere abrogato.
  Richiede dunque di chiarire se la nuova normativa europea possa in qualche modo incidere sulla disciplina in esame.

  Il sottosegretario per lo sviluppo economico Davide CRIPPA desidera specificare la ratio della norma in esame, anche alla luce delle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice per la IX Commissione. Fa presente che la tempistica per l'elaborazione della normativa di attuazione della legge n. 5 del 2018 richiede circa un anno per il completamento del suo percorso. Il Governo, quindi, si è Pag. 34trovato davanti a due strade. La prima era quella di attendere il completamento dell'attuazione della nuova normativa, con il risultato però di creare un danno al consumatore. La seconda, che si è scelta, è quella di emanare lo schema di decreto in esame, anche se scarno, proprio al fine di non penalizzare i cittadini. Ovviamente il Governo lavorerà per uniformare i testi, anche alla luce della normativa europea richiamata dalla relatrice per la IX Commissione. Assicura che il Governo valuterà le osservazioni che verranno avanzate dalle Commissioni parlamentari nel corso dell'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD) osserva che lo schema di decreto non accoglie tutte le indicazioni del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Rileva, inoltre, che sono state eliminate alcune tipologie di iscrizione al registro, come quella per mezzo di fax ed è stata esclusa anche una fase transitoria, a suo avviso necessaria. Ritiene, infine, estremamente utile prevedere uno stanziamento di fondi per una campagna informativa e di sensibilizzazione. Rileva, infatti, che sono iscritti al registro solo un milione di utenti.

  Roberto ROSSO (FI) nel ripercorrere gli interventi normativi in materia di registro delle opposizioni, segnala preliminarmente come i pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali sia antecedente all'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018.
  In particolare ricorda che il primo intervento legislativo è stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito il registro delle opposizioni in materia di telemarketing; successivamente è stata approvata la citata legge n. 5 del 2018, che ha esteso la normativa anche alla telefonia mobile.
  Con lo schema di decreto in esame si apportano modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, estendendo la disciplina vigente anche all'impiego della posta cartacea.
  Al riguardo segnala che la relazione recante l'analisi tecnico-normativa, allegata allo schema di decreto in esame, fa ancora riferimento alla legge n. 5 come se il suo iter fosse ancora in corso di svolgimento e non tiene dunque conto della sua entrata in vigore.
  A tale riguardo chiede se non sia opportuno che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali si esprimano con un nuovo parere alla luce della nuova normativa.
  Evidenzia, altresì, che nel parere di competenza il Garante per la protezione dei dati personali sottolinea la necessità di campagne informative per pubblicizzare l'ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 178, rendendosi quindi necessaria la previsione di ulteriori e adeguati stanziamenti finanziari. Chiede, infine, al rappresentante del Governo di valutare se ritirare il provvedimento per coordinarlo con la più volte citata legge n. 5 del 2018.

  Mirella LIUZZI (M5S) ricorda che nella precedente legislatura è stata prima firmataria di una delle proposte di legge sull'istituzione del Registro delle opposizioni, confluita quindi nella nuova legge n. 5 del 2018 e che molte delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti sulla necessità di adeguate campagne informative e di rifinanziamenti degli interventi sono stati oggetto di specifiche segnalazioni del gruppo del M5S al Governo allora in carica.

  Luca CARABETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.