CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2018
37.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 luglio 2018.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Emendamenti testo unificato C. 336 e abb.-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Pag. 14Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1, non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, con Scambio di Note; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti.
C. 344 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 344, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015
  Per quanto riguarda il contenuto dei due Trattati, il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità.
  Con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo significativo dei rapporti italoemiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.
  Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Con l'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano nel proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Pag. 15Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»).
  Ai sensi dell'articolo 2 tale principio trova un temperamento in materia fiscale, laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi.
  L'articolo 3 riguarda i casi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi dalle discipline pattizie internazionali (ossia quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando nello Stato richiesto o in quello richiedente sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione (in tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'estradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi).
  L'articolo 4 riguarda le ipotesi di rifiuto facoltativo previsto quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino dello Stato richiesto, riconoscendo a ciascuno Stato il diritto a rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, in tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  L'articolo 6 prevede che le Autorità centrali degli Stai parte dialoghino direttamente tra loro per ogni questione attinente all'attuazione del Trattato.
  L'articolo 7 disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione della domanda di estradizione relativamente sia alla forma, sia al contenuto.
  L'articolo 8 riguarda la facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire allo Stato richiesto entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali si intende decaduta la richiesta di estradizione. Pag. 16
  L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di informare e motivare le ragioni dell'eventuale rifiuto della richiesta.
  L'articolo 10 prevede la garanzia di applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata, la quale non potrà essere in alcun modo processata, perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, oppure quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, la sua permanenza debba ritenersi assolutamente volontaria.
  L'articolo 11 prevede il divieto di riestradizione verso uno Stato terzo, salvo casi specifici.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e ne disciplina la relativa procedura.
  L'articolo 13 disciplina i casi nei quali vengano presentate più richieste di estradizione formulate dallo Stato parte del Trattato e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, stabilendo criteri precisi al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.
  L'articolo 14 disciplina la consegna della persona richiesta stabilendo, tra l'altro, che essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione.
  L'articolo 15 prevede che lo Stato richiesto possa differire la consegna della persona richiesta nel caso sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita.
  L'articolo 16 prevede una procedura semplificata di estradizione qualora la persona richiesta dichiari di acconsentirvi.
  L'articolo 17 riguarda il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di oggetti sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato).
  L'articolo 18 è relativo al transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.
  L'articolo 19, il quale dispone in materia di spese di estradizione, attribuisce allo Stato richiesto le spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e la custodia della persona richiesta, nonché le spese relative alla custodia degli oggetti sequestrati indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18.
  L'articolo 20 prevede che la Parte richiedente fornisca alla Parte richiesta informazioni sull'esito del procedimento penale o sull'esecuzione della condanna della persona estradata o sull'estradizione della persona a uno Stato terzo.
  Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano entrambe aderito.
  L'articolo 22 impegna gli Stati contraenti a rispettare il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.
  L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. Pag. 17
  L'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Si prevede inoltre che il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione. Si definiscono altresì le modalità di eventuale modifica del Trattato, di comune accordo tra le Parti.
  In merito al Trattato è intervenuto tra le Parti uno scambio di note interpretativo, con le quali si garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera d), del Trattato stesso (la quale esclude l'estradizione quando il reato per cui si procede è punibile dallo Stato richiedente con la pena di morte e non è punibile con tale pena dallo Stato richiesto) al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 149 del 2016, affermandosi che, se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, esso si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato avvia un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. In merito segnala come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale sia stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
  Il testo del Trattato si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui: l'individuazione e l'identificazione di persone o oggetti; la notificazione di atti; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari; l'assunzione di prove o di dichiarazioni provenienti da testimoni, vittime e soggetti indagati e imputati; l'esecuzione di perquisizioni e sequestri; il sequestro preventivo, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali. Pag. 18
  L'articolo 2 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale e la prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi.
  L'articolo 3 stabilisce che l'assistenza prevista dal Trattato non si applica all'arresto o alla custodia di persone ai fini di estradizione; all'esecuzione di sentenze penali, se non in base a quanto previsto dalla legislazione della Parte richiesta; al trasferimento di persone detenute e al trasferimento di procedimenti penali.
  L'articolo 4 sottolinea che il Trattato non produce effetti sugli obblighi già esistenti tra le Parti, né impedisce l'assistenza tra loro sulla base di altri accordi.
  L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate, per via diplomatica, dalle rispettive Autorità centrali, individuate da entrambe le Parti nel Ministero della Giustizia del proprio Paese.
  L'articolo 6 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e contenuto delle richieste, prevedendo in particolare che le domande possano essere trasmesse mediante «mezzi di comunicazione rapida» (quali fax e posta elettronica), a cui deve seguire, entro il termine di trenta giorni – la domanda per via ordinaria, pena la decadenza della richiesta.
  L'articolo 7 prevede la possibilità della Parte richiesta di chiedere informazioni supplementari se considera insufficienti quelle contenute nella domanda.
  L'articolo 8 disciplina i casi nei quali la domanda di assistenza deve essere rifiutata (rifiuto obbligatorio): si tratta dei reati di natura politica; dei reati di natura esclusivamente militare; se la domanda si riferisce a reati per i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva ovvero per i quali la pena sia stata espiata o sia intervenuto provvedimento di grazia; si abbiano fondati motivi per ritenere che la domanda sia finalizzata punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche; l'esecuzione della domanda comprometterebbe sovranità sicurezza, ordine pubblico o interessi essenziali della Parte richiesta.
  Sono inoltre disciplinati i casi nei quali il Paese richiesto può rifiutare la domanda o accoglierla a determinate condizioni (azioni o omissioni che non costituiscano reato preso la Parte richiesta; reato in relazione al quale sia in corso indagine o procedimento, ovvero sia intervenuta sentenza definitiva nella Parte richiesta; l'esecuzione della domanda sia contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta).
  È comunque espressamente previsto che l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.
  L'articolo 9 stabilisce precisamente le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza. In particolare i contraenti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.
  L'articolo 10 prevede, laddove richiesto, la restituzione alla Parte richiesta del materiale fornito quando non più necessario al procedimento cui si riferisce la domanda.
  L'articolo 11 stabilisce l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.
  L'articolo 12 disciplina dettagliatamente l'attività di assistenza giudiziaria relativa alla notifica di atti.
  L'articolo 13 regola le modalità relative all'assunzione di testimonianze o dichiarazioni da parte di testimoni, vittime, indagati, imputati, periti, consulenti tecnici o altre persone.
  L'articolo 14 prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, fornire assistenza in procedimenti penali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, qualora non sia possibile acquisire la testimonianza tramite videoconferenza. Pag. 19Tale attività è condizionata della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti dall'assenso al trasferimento della persona in stato di detenzione e previo accordo tra le Parti relativamente al mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente.
  Ai sensi dell'articolo 15 la Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona diversa da quelle indicate all'articolo 14 (ovvero non in stato di detenzione) a rendere testimonianza o fornire assistenza alla Parte richiedente. In tal caso la Parte richiedente dovrà adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza di tale persona.
  L'articolo 16 prevede il ricorso alla videoconferenza o altri strumenti televisivi in diretta, nonché altri strumenti di comunicazione, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, ai fini dell'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria.
  L'articolo 17 prevede che una Parte possa autorizzare, in conformità della propria legislazione, il transito nel proprio territorio, di una persona detenuta la cui presenza è richiesta dall'altra Parte. La Parte in cui ha luogo il transito dovrà adottare tutte le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione nel suo territorio.
  L'articolo 18 riconosce espressamente, a garanzia della persona che si trovino nella Parte richiedente in virtù di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15, il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere detenuta o sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua entrata nel territorio dello Stato, né essere costretta a rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.
  L'articolo 19 prevede una specifica disciplina per le attività di consegna di copie di documenti e atti alla Parte.
  L'articolo 20 disciplina le perquisizioni e i sequestri relativi a una procedura penale in corso nella Parte richiedente.
  L'articolo 21 prevede la confisca dei proventi e degli strumenti del reato.
  L'articolo 22 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese espressamente contemplate (quali spese di viaggio e soggiorno, interpretariato, perizie e indennità della persona che fornisce assistenza). Relativamente alle spese straordinarie è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 23 precisa che quanto definito dal Trattato non esonera le Parti dall'ottemperare agli obblighi che in virtù di esso sorgono da altri trattati internazionali in materia.
  L'articolo 24 dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte per via diplomatica qualora le Autorità centrali, ovvero i rispettivi Ministeri della giustizia, non riescano a trovare un accordo.
  L'articolo 25 disciplina le vicende giuridiche del Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Si prevede inoltre che il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione. Si definiscono inoltre le modalità di eventuale modifica del Trattato, di comune accordo tra le Parti.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di 4 articoli.
  In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei Pag. 20due Trattati e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, le quali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, sono demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Gennaro MIGLIORE (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, manifestando soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo, quello del rafforzamento della cooperazione tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti in materia di estradizione e in campo giudiziario, al quale si era già lavorato nella precedente Legislatura con esiti positivi.
  Ritiene si sia giunti a conclusione di un importante percorso di interlocuzione tra i due Stati, che giudica particolarmente importante, tenuto conto del fatto che si interviene su una materia delicata e che l'applicazione delle norme previste dai trattati potrebbe riguardare anche procedimenti penali relativi ad ex parlamentari italiani.

  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, giudicando positivo l'ampliamento dei rapporti internazionali di collaborazione in un delicato settore, anche in un'ottica di prevenzione e repressione dei fenomeni terroristici.
  Non comprende, peraltro, se tra le materie oggetto dei trattati in discussione, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, vi sia anche l'esecuzione della pena.

  Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 850, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017» ed il disegno di legge C. 851, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018», con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).
  Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procederà all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni Pag. 21predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
  Per quel che concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, rammenta che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere a oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere a oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
  Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
  È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
  È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati presso le Commissioni di settore emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.
  Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.
  Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.
  Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
  Segnala quindi come l'esame in sede consultiva su tali provvedimenti si concluda con l'approvazione di una relazione Pag. 22per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono altresì essere presentate relazioni di minoranza.
  Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

  Cristian INVERNIZZI (Lega), relatore, illustrando i provvedimenti in esame, rileva, per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, come tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, esponga le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto.
  Per quanto attiene ai profili di diretta competenza della Commissione Affari costituzionali, evidenzia come lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 (legge n. 232 del 2016) esponesse previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 21.049,5 milioni di euro e di cassa pari a 20.962,6 milioni di euro (i dati riportati sono al lordo del rimborso delle passività finanziarie).
  Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 27.028 milioni di euro, con una variazione in aumento del 28 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (+ 5,9 miliardi). Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 15,6 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nel 2017 a circa 27.013 milioni di euro. La quasi totalità degli stanziamenti è rivolta alle spese correnti (circa il 97 per cento).
  L'incremento della spesa – pari a circa 5,9 miliardi di euro – è ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio soprattutto per i trasferimenti agli enti locali. L'incremento ha riguardato in via principale il Programma di spesa 2.3 «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)», le cui previsioni finali ammontano a 12,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 45 per cento rispetto alle previsioni iniziali (8,8 miliardi).
  Quanto all'evoluzione della spesa finale del Ministero dell'interno (cioè la spesa complessiva al netto del rimborso delle passività finanziarie) nel triennio 2015-2017 e alla sua incidenza rispetto al totale delle spese finali iscritte a bilancio statale, rileva come l'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2017 salga al 4,4 per cento, segnando un lieve aumento rispetto all'andamento degli anni immediatamente precedenti (4,3 per cento nel 2016 e nel 2015). Quanto all'evoluzione delle spese finali del Ministero accertate in sede di rendiconto dal 2004 al 2017, si evince nel 2017 un aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 5,4 per cento rispetto all'anno 2016 (+1.392 milioni di euro). Parimenti si registra un aumento degli impegni del 5,2 per cento (pari a +1.327 milioni di euro).
  Più nel dettaglio, per ciò che concerne la gestione, il 98,9 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 26.719 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2017 sono stati pari a circa 27.270,8 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (24.681,1 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (2.589,7 milioni).
  Al riguardo la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017, evidenzia che è migliorata la capacità di spesa di competenza del Ministero Pag. 23(pari al 93,4 per cento), soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, nonché a famiglie, istituzioni private ed imprese. Il riallineamento tra capacità di spesa e capacità di impegno viene in particolare rilievo per alcuni capitoli, tra i quali il capitolo 2351 (Spese per i servizi di accoglienza dei migranti) che ha registrato pagamenti per oltre il 95,5 per cento nel 2017, a fronte del 61,1 per cento nel 2016.
  Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1o gennaio 2017 erano pari a 3.335,1 milioni, al 31 dicembre 2017 ammontano a 2.643,4 milioni. Si registra, quindi, una riduzione dei residui finali totali di 691,7 milioni, pari a circa il 21 per cento. Essi sono costituiti per 2.053,5 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 589,9 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2017 è risultata pari a 2.589,7 milioni.
  La riduzione dei residui finali è in gran parte dovuta ai minori residui propri del 2017 nei trasferimenti correnti. In relazione all'analisi della gestione delle spese, la Corte dei conti ha evidenziato come i debiti fuori bilancio siano in riduzione rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017 tali debiti ammontano a 690 milioni di euro (erano 715 milioni a fine 2016).
  I capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari), come sottolineato della Corte nella Relazione sul Rendiconto.
  Passando all'analisi per missioni e programmi, evidenzia che nel 2017 l'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sei missioni, tutte condivise con altri Ministeri: missione 2, «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio»; missione 3, «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»; missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza»; missione 8, «Soccorso civile»; missione 27, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»; missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche». Le missioni connesse alle funzioni istituzionali del Ministero sono cinque (2, 3, 7, 8 e 27) e risultano destinatarie del 99 per cento delle risorse finanziarie.
  Le missioni in tutto sono 6, una in meno rispetto al 2016, a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016. In particolare, la Missione «Fondi da ripartire» (33), con il relativo Programma «Fondi da assegnare» (33.1) non trova infatti più allocazione all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2017. Le risorse un tempo iscritte sotto di esso sono state riallocate nella Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (32.3).
  I programmi complessivamente sono 12, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio. Nell'illustrare l'andamento della spesa delle missioni del Ministero dell'interno, indicando gli stanziamenti definitivi di competenza e gli impegni, negli anni 2015-2017 (al lordo del rimborso prestiti), rileva come la Missione 2 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (che è numerata Missione 3 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF) costituisca la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del Ministero, pari al 47,7 per cento dello stanziamento definitivo, quantitativamente in aumento rispetto all'anno precedente (+ 4,2 per cento). L'aumento delle risorse è riconducibile al programma 10 che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali. Gli importi complessivamente erogati a favore degli enti locali ammontano a complessivi 12,6 miliardi, di cui 11,5 in termini di competenza. Pag. 24
  Sempre per quanto attiene ai profili di maggiore interesse della I Commissione, richiama i rilievi della Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 con riferimento alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). A fronte di stanziamenti di bilancio che per il 2017 risultano pari circa 17,2 milioni di euro per competenza, la Corte sottolinea infatti il notevole ritardo nell'attuazione e l'inadeguatezza dei risultati (a maggio 2018 solo 206 comuni hanno migrato le proprie anagrafi nel nuovo sistema).
  La seconda missione per consistenza finanziaria è la Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza (7)»: ai tre programmi intestati sono destinate risorse per circa 8 miliardi di euro, che rappresentano il 30 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero e risulta in lieve crescita rispetto al 2016 (7,9 miliardi). Inoltre all'Interno è assegnato circa il 72 per cento delle risorse complessive della Missione, condivisa con il MEF e il MIT. Rispetto alla dinamica di bilancio di tale missione, la Corte dei Conti ha sottolineato che nel 2017 è stata rivolta particolare attenzione alle attività di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e gestione dei rimpatri, che si sono esplicate sia nell'ambito della Polizia delle frontiere, sia attraverso attività finalizzate alla sicurezza aerea e marittima. Per il 2017, la somma complessiva prevista per l'Italia per la partecipazione all'operazione Triton (finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale, ora sostituita dall'operazione Themis) è stata pari a 9,3 milioni di euro, di cui 4,4, milioni al Ministero dell'interno.
  L'andamento storico degli stanziamenti per Missione evidenzia inoltre il peso crescente della Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti. Tale missione è condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (0,3 per cento) e il MEF (26 per cento): il programma intestato al Ministero dell'interno assorbe circa il 73,5 per cento dell'intera missione. Si registrano infatti stanziamenti definitivi per 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 31,2 per cento rispetto al 2016 (2,2 miliardi): le risorse salgono percentualmente dall'8,6 (2016) al 10,8 per cento del totale del Ministero. Come per gli esercizi precedenti, la Corte dei Conti sottolinea che nonostante la crescita delle risorse messe a disposizione, anche nel 2017, si sono riscontrate nuove situazioni debitorie fuori bilancio per 510,5 milioni di euro sul capitolo 2351 dedicato ai servizi di accoglienza. Nell'esercizio sono state stanziate risorse per ripianare i debiti pregressi, per 410 milioni di euro. Secondo i dati elaborati dalla Corte dei conti, la spesa in termini di impegno per la prima accoglienza risulta pari nel 2017 a 2.029 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa per i centri di seconda accoglienza (SPRAR, costituito dalla rete degli enti locali) sono stati di 369 milioni di euro per l'ospitalità di migranti ordinari e minori non accompagnati.
  La Corte sottolinea inoltre la particolare attenzione profusa nei confronti dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il relativo Fondo, trasferito dal 2015 al ministero dell'interno, è passato da una consistenza di 90 milioni di euro (2015) a 170 milioni per il 2017. Le risorse, totalmente impegnate, sono state erogate per 147,6 milioni di euro e non risultano debiti fuori bilancio.
  Risulta invece sostanzialmente confermato il peso finanziario della Missione 4 Soccorso civile (8), la cui gestione è condivisa con il MEF.
  In particolare, ai due programmi di competenza del Ministero dell'interno (pari al 43,2 per cento dell'intera Missione) sono destinati stanziamenti finali pari a 2,3 miliardi di euro, che rappresentano l'8,6 per cento delle risorse complessive del Ministero. La Corte dei conti ha rilevato che le spese di finanziamento dei due programmi, gestiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonostante le misure di razionalizzazione operate, hanno comportato Pag. 25l'insorgere di debiti fuori bilancio anche nel 2017, per 10,7 milioni di euro.
  Ancora per quanto riguarda le competenze della I Commissione, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  In tale ambito evidenza in primo luogo la Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
  A partire dal 2017 la Missione 1 si articola in due programmi: il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali ed il programma 1.3, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Per quanto concerne il primo programma, i pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel 2017 sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi, pari 1.768, 2 milioni di euro.
  In relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, oggetto del secondo programma della Missione 1, gli stanziamenti definitivi risultano pari a 795,2 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a 603,1 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
  Tra gli altri interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, richiama, in quanto di interesse della I Commissione, nell'ambito della Missione 16, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), il programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), il quale espone a consuntivo 2017 una dotazione definitiva pari a 1.038.9 milioni di euro.
  Nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), al programma: 4.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), si collocano due azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), che è dotato a consuntivo 2017 di 69,5 milioni. Rispetto ai dati del 2016 (30,9 milioni), la dotazione del Fondo è stata più che duplicata.
  Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211, le previsioni definitive per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (capitolo 5211) risultano nel 2017 pari a 0,9 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (capitolo 5210) sono previste pari a 2,31 milioni di euro, totalmente impegnati e pagati.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Nell'ambito della missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4), il capitolo 1670 è relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ed è dotato a consuntivo 2017 di 707.8 milioni di euro. Segnala inoltre, i seguenti stanziamenti: il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, che è dotato di 13,8 milioni di euro a consuntivo 2017, totalmente impegnati e pagati; il capitolo 2116, relativo alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), che a consuntivo 2017 espone una dotazione pari a 4,55 milioni di euro, totalmente Pag. 26impegnati e pagati; il capitolo 1680, relativo alle spese per l'Istituto nazionale di statistica, che reca una dotazione finale pari 182,6 milioni di euro, totalmente impegnati ma di cui 161,2 sono rimasti da pagare; il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che è dotato a consuntivo di 262,7 milioni di euro; il capitolo 1707, relativo alle spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale, che espone a consuntivo stanziamenti pari 9,7 milioni di euro, totalmente impegnati e pagati.
  Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 851, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, rileva, in linea generale, come con tale provvedimento si correggano, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.
  Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1o gennaio 2018 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2017.
  Relativamente agli stanziamenti del disegno di legge C. 851 si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, esso reca previsioni di competenza per complessivi 24.408,5 milioni di euro, di cui: 23.455,9 milioni per la parte corrente; 936,1 milioni per la parte in conto capitale e 16,5 milioni per il rimborso del debito pubblico.
  Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 26.133,1 milioni di euro, di cui: 25.108,2 milioni di parte corrente; 1.008,4 milioni in conto capitale e 16,5 milioni per il rimborso del debito pubblico.
  La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2018 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 2.127,1 milioni di euro, di cui: 1.897,3 milioni di parte corrente e 229,8 milioni in conto capitale. Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2018, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 831,4 milioni di euro delle previsioni di competenza, un aumento di 1.119,5 milioni di euro delle dotazioni di cassa e un aumento dei residui pari a 15,2 milioni.
  Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un aumento di 574,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 202,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Nella nota illustrativa alla tabella di assestamento si evidenzia come le variazioni alla competenza siano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza.
  Passando a esaminare i dati relativi alle previsioni iniziali e assestate per il 2018, con l'indicazione sia delle variazioni alle previsioni di competenza e alle Pag. 27autorizzazioni di cassa intervenute con atto amministrativo e proposte con il disegno di assestamento, sia dello scostamento tra l'entità dei residui presunti al 1o gennaio 2018 e l'entità dei residui accertati in sede di rendiconto. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute, sia di quelle proposte con il disegno di legge, le previsioni assestate per il bilancio 2018 del Ministero dell'interno risultano pari a 25.814,2 milioni di euro, di cui 24.830,2 di parte corrente, 967,5 milioni in conto capitale e 16,5 milioni di rimborso passività (per competenza, + 1,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, pari 5,8 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero). Le dotazioni di cassa assestate ammontano a 27.454,7 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 26.296,2 e 1.132,1 milioni di euro. (+ 1,3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, pari al 5 per cento).
  Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 531,5 milioni di euro. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1o gennaio a quelli risultanti dal rendiconto del 2017 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative. Le previsioni assestate 2018 risultano pertanto pari a 2.658,6 milioni di euro ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 1.919,2 milioni, 693,9 milioni e 45,5 milioni di euro.
  Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 4,1 per cento, a fronte del 3,9 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2018.
  Analizzando le previsioni iniziali e assestate per l'anno 2018, in termini di competenza, delle missioni e dei programmi del Ministero, mettendo in rilievo solo le modifiche proposte con il disegno di legge di assestamento, rileva come l'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+ 574,3 milioni) riguardi principalmente la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» che registra un aumento pari a 502,5 milioni di euro. L'aumento riguarda quasi interamente il capitolo 1086 – Fondo di parte corrente – alimentato dalle risorse finanziarie derivanti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.
  In dettaglio, per quanto riguarda la missione Ordine pubblico e sicurezza, il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 305,3 milioni di euro, propone un ulteriore aumento complessivo di circa 63 milioni di euro, relativi in prevalenza a spese per il personale (circa 8 milioni), per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (+ 29 milioni) e per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere (+16 milioni).
  Per quanto riguarda gli altri ambiti di interesse della I Commissione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) evidenzia, in primo luogo, la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri).
  Nel quadro di questa missione, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, non registra variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio.
  Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono invece oggetto del programma 1.3. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento propone un aumento delle previsioni iniziali di competenza – pari a 470 milioni di euro – di circa 40 milioni. Tale variazione riguarda: il capitolo 2127 (somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio destinate al pagamento delle spese derivanti da contenzioso) per 50 milioni di euro; il capitolo 2780 (spese da corrispondere alla presidenza del Consiglio Pag. 28relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille), per il quale è proposta una riduzione di 9,5 milioni, in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2015. Pertanto, all'esito delle variazioni già registrate e delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il 2018 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 510,9 milioni di euro.
  Per quanto riguarda invece gli altri stanziamenti di interesse della I Commissione non si registrano significative novità in dipendenza del disegno di legge di assestamento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che la presidenza definisca in futuro modalità di convocazione tali da consentire ai parlamentari di raggiungere la Commissione in tempo utile, una volta conclusi i lavori di Assemblea. Al riguardo ritiene opportuno convocare la Commissione circa 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea, come già avvenuto in passato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla richiesta del deputato Sisto, fa presente che finora nella conduzione dei lavori si è attenuto a criteri di flessibilità tali da consentire a tutti i deputati di raggiungere in tempo la Commissione dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea. Per quanto riguarda la seduta odierna, osserva di aver fatto presente al Presidente della Camera le esigenze della Commissione, delle quali ritiene si sia tenuto conto, considerato l'andamento dei lavori in Assemblea.
  Rilevando, infine, come l'immediata convocazione della Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea sia tutt'altro che inconsueta, si riserva comunque di approfondire la questione per il futuro.

  Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Sisto e, in relazione all'odierno andamento dei lavori in Assemblea, chiede di sottoporre alla Presidenza della Camera la questione della eventuale sovrapposizione dei lavori tra Camera e Senato, con riferimento all'ipotesi di riunioni di Commissioni congiunte. Auspica, in tal caso, che si possa scongiurare il rischio che sia impedito ai deputati, a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, di partecipare alle riunioni delle Commissioni congiunte presso il Senato, auspicando in tali eventualità un coordinamento tra i due rami del Parlamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, replicando al deputato Migliore, fa presente di aver posto nella giornata odierna la questione al Presidente della Camera, il quale ha assicurato modalità di svolgimento dei lavori compatibili con i lavori delle Commissioni.

  Emanuele FIANO (PD), soffermandosi su talune considerazioni svolte dal relatore con riferimento al contenuto del disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, a proposito dell'evoluzione della spesa finale del Ministero dell'interno nel triennio 2015-2017, sottolinea con soddisfazione l'aumento degli stanziamenti finali di competenza, nonché il significativo miglioramento della capacità di spesa del Ministero, ritenendo si tratti di un dato che segnala un livello di efficienza ascrivibile all'azione del precedente Governo.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA fa notare come alcuni dei dati contenuti nei provvedimenti in esame, su cui si è soffermati il deputato Fiano, testimonino in realtà una incongruità delle iniziali previsioni di spesa, con la conseguente necessità di intervenire in sede di assestamento con il relativo disegno di legge in esame. Ritiene, pertanto, che, per quanto riguarda gli elementi che emergono dal Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, non si possa parlare di un esempio virtuoso da seguire.

Pag. 29

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala come, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, la quale sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva su di essi dovrà concludersi entro la giornata di giovedì 19 luglio prossimo, atteso che il termine di presentazione degli emendamenti presso la V Commissione è fissato alle ore 12 di venerdì 20 luglio. Pertanto, qualora i gruppi ritengano di presentare tali emendamenti già presso la I Commissione, il relativo termine dovrà essere fissato alle ore 16 di domani, mercoledì 18 luglio.
  Così rimane stabilito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 30