ALLEGATO
DL 55/18 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, pertanto, piuttosto limitati;
considerato che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche nel corso dell'esame in sede referente;
osservato che l'articolo 1, al comma 1, dispone la proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio e al 31 gennaio 2019 dei termini entro i quali devono essere effettuati, rispettivamente, i versamenti della riscossione dei tributi e gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
segnalato, con particolare riferimento agli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, che la norma dispone l'aumento da 24 a 60 delle rate mensili in cui è possibile eseguire il pagamento e che, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta;
rilevato che il comma 2 del medesimo articolo 1 proroga al 1o gennaio 2019 la sospensione, tra gli altri, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS;
apprezzato che il comma 6-quater dell'articolo 1 dispone, in deroga ai limiti di durata previsti dalla legislazione vigente, la concessione, per l'anno 2019 ed entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi con riferimento alle imprese, con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dal sisma e, contestualmente, in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa;
osservato che l'articolo 1-ter, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, estende al 2018 la possibilità, già prevista per il 2017, di impiego delle risorse disponibili già destinate alla concessione, in favore di lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito dell'evento sismico, qualora non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.