CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 153

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria che – com’è noto – sono stati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  Segnala, in primo luogo, che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione (Ambiente) è stato notevolmente ampliato sotto il profilo dei contenuti, rispetto alla versione iniziale che disponeva soltanto in merito alla proroga dei termini per adempimenti e versamenti tributari, contributivi, per il canone RAI e per altre utenze.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analitica descrizione del testo in esame, si limita ad illustrarne sinteticamente i contenuti.
  Un primo gruppo di norme ha ad oggetto interventi volti a rinviare e, per quanto possibile, ridurre gli oneri economici e burocratici che, a vario titolo, ricadono sui cittadini e lavoratori di quelle aree, come aiuto concreto anche al loro impegno a ricostruire e reinsediarsi nei luoghi (articolo 1).
  Altre disposizioni favoriscono il ritorno alla vita sociale dei territori interessati e il mantenimento e riattivazione di un tessuto economico fortemente compromesso (articoli 02 e 07).
  Sono inoltre previsti – a supporto dei cittadini interessati alla ricostruzione – contributi concessi anche per finalità di adeguamento energetico e alle norme antincendio, nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 03), o per esborsi dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata da interventi di ricostruzione (articolo 04). L'articolo 05 consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti possano riguardare singole unità immobiliari e prorogando termini per la presentazione delle schede AEDES.
  Misure significative, in tale ambito sono recate anche dall'articolo 1-bis, che modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.
  L'articolo 1-ter estende al 2018 le possibilità di impiego, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, delle risorse già destinate alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.
  Inoltre, con riguardo agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, l'articolo 1-septies in materia di recupero degli aiuti di Stato erogati per i danni subiti e giudicati illegali dalla Commissione europea con la decisione C(2015)5549 estende i termini assegnati ai soggetti destinatari degli aiuti per la comunicazione di dati e di osservazioni al Commissario straordinario incaricato del recupero, modificando la disciplina di cui al DPCM 14 novembre 2017.
  In proposito, rileva come, pur nel pieno rispetto della richiamata decisione della Commissione europea, sia auspicabile che il Governo compia ogni ulteriore sforzo, a partire dalle disposizioni positive introdotte al Senato, per tenere nel debito conto le esigenze delle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato considerati illegali.
  Sempre in riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009, auspica inoltre che, anche in successivi provvedimenti, si possa valutare un ulteriore ampliamento del cratere, al fine di ricomprendere ulteriori comuni che hanno comunque riportato danni ad edifici pubblici e privati consentendo talvolta l'inagibilità.
  Un ulteriore ambito di intervento del provvedimento in esame concerne la semplificazione burocratica e lo snellimento delle procedure per l'affidamento delle opere e le connesse autorizzazioni ed esecuzione dei lavori. Pag. 154
  L'articolo 06 aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l'attestazione «SOA», per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi. L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni. L'articolo 010 semplifica l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al comune che rilascia tali titoli anziché all'ufficio speciale per la ricostruzione. L'articolo 012, modifica la composizione della Conferenza permanente, consentendo la partecipazione, in assenza dell'Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta. L'articolo 013 è volto a superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici, consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali. Inoltre, attribuisce ai presidenti di regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali. L'articolo 014 mira ad agevolare le opere di recupero urbanistico estendendo – da 18 a 30 mesi – il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio. Inoltre, l'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati. L'articolo 1-quinquies, dispone che il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione del complesso delle norme emanate e delle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo della protezione civile, nonché delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
  Infine, l'articolo 1-sexies introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, per accelerare l'iter degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).
  Un ulteriore filone di intervento concerne le disposizioni relative agli enti territoriali. In particolare, l'articolo 015 prevede la proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci, nonché il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 con riguardo ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Analogamente, il comma 6-ter dell'articolo 1 prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si prevede inoltre la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e la Regione interessata, per stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo.
  Per quanto riguarda, infine, gli aspetti relativi alle dotazioni finanziarie, segnala che, l'articolo 01 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. I commi 8 e 8-bis dell'articolo 1 contengono la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per Pag. 155il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023, integrati quindi dalla copertura dei maggiori oneri associati al comma 6-quater, ove si prevede la possibilità di una deroga ai limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (10 milioni di euro per l'anno 2019).

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO, nel sottolineare come il provvedimento in esame risponda a esigenze importanti e urgenti, ricorda come esso contenga anche disposizioni volte al recupero di taluni sgravi fiscali per i soggetti interessati dall'evento, che sono stati considerati quali aiuti di Stato illegittimi da una decisione della Commissione europea che, a suo avviso, contiene diverse criticità dal punto di vista giuridico. Rileva in particolare come la questione nasca dall'interpretazione restrittiva da parte della Commissione europea della nozione di danno derivato dall'evento, comprendendovi il solo danno emergente materiale e non anche il danno immateriale o il lucro cessante. Osserva in proposito come una simile interpretazione, a suo avviso, non sarebbe stata accettata da altri Paesi e che, pertanto, il precedente Governo avrebbe dovuto impugnare la decisione. Rileva, inoltre, come, in definitiva, la decisione si ponga in contrasto con uno dei prìncipi cardine del nostro ordinamento costituzionale, quale quello della solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Evidenzia, infine, come vi sia un difetto di motivazione nella citata decisione della Commissione, che, a suo avviso, non reca un'adeguata dimostrazione dell'effettivo effetto distorsivo della concorrenza nel mercato interno delle misure considerate illegittime, anche in considerazione dell'ambito limitato di operatività e delle dimensioni delle imprese coinvolte.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling), chiede alla relatrice se è possibile tenere conto, nella formulazione della proposta di parere dell'opportunità di arricchire le disposizioni che concernono il ritorno alla vita sociale dei territori interessati e la riattivazione del loro tessuto economico con un riferimento alla valorizzazione delle attività formative a favore dei giovani, che sono la vera forza della rinascita dei territori colpiti. Sottolinea, inoltre, che pur valutando positivamente le iniziative volte a ridurre la burocrazia sarebbe opportuno che ciò non significhi attentare alla trasparenza degli appalti. Ritiene, infine, essenziale che i lavori connessi alla ricostruzione rappresentino un volano per l'economia locale dei territori coinvolti.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, nel ricordare come i tempi per l'esame del provvedimento siano particolarmente stretti, valuta positivamente la proposta formulata dalla deputata Rossini.

  Guido Germano PETTARIN (FI), ritiene necessario, pur consapevole della difficoltà di modificare il testo, favorire ogni possibile semplificazione per una rapida ricostruzione delle strutture e delle economie dei territori coinvolti nel sisma, anche derogando al sistema della centrale unica degli acquisti. Sottolinea in proposito che se le attuali fossero state in vigore anche nel 1976, la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli-Venezia Giulia forse sarebbe stata molto più complessa.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari Europei, Luciano Barra Caracciolo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Pag. 156

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24). Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo sulla compatibilità dello schema di decreto legislativo con la normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, restando in capo alle competenti Commissioni permanenti (I Affari costituzionali e IX Trasporti) le determinazioni attinenti ai profili di merito del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la delega legislativa per il recepimento della citata direttiva è stata posta dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che reca specifiche disposizioni agli articoli 1 e 14.
  In particolare, l'articolo 14 indica alcuni princìpi e criteri direttivi specifici che prevedono: in materia di accessibilità, di prendere come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 che dispone in ordine alla verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet. Questa verifica si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani valuta l'accessibilità e esprime un giudizio su una scala soggettiva formata da quattro livelli. La disposizione in esame prevede appunto che l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici debba almeno coincidere con il terzo livello della scala, corrispondente al secondo livello di qualità ivi previsto; riguardo alle disposizioni circa l'onere sproporzionato, di emanare linee guida nazionali, volte a individuare i casi in cui un ente pubblico possa ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. Si introduce, inoltre, la definizione di onere sproporzionato, ovvero un onere organizzativo o finanziario eccessivo che metta a rischio la capacità dell'ente di adempiere allo scopo prefissato e mette a rischio la capacità dell'ente di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi; di non far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo alla direttiva (UE) 2016/2102, vorrei innanzitutto evidenziare che il termine previsto per il suo recepimento da parte degli Stati membri – fissato alla data del 23 settembre 2018 – non è ancora scaduto.
  Ricorda che l'obiettivo della direttiva (UE) 2016/2102 è quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici per favorire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici.
  L'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
  Agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, Pag. 157ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.
  Vengono inoltre individuati quattro principi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità: percepibilità; utilizzabilità; comprensibilità; solidità.
  La direttiva consente di non applicare i principi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati e sancisce una presunzione di conformità per i contenuti di siti web e applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate (o parte di esse) o determinate specifiche tecniche.
  Con riguardo ai contenuti dello schema di decreto legislativo, faccio osservare che i principi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità della direttiva sono da ritenere già trasposti nella normativa italiana vigente in ampia misura; pertanto, il recepimento della direttiva non ha comportato una radicale trasposizione di una nuova disciplina, bensì l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni limitati profili.
  Venendo ai contenuti del provvedimento, osserva che lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli. L'articolo 1, commi da 1 a 12, reca puntuali modifiche alla legge n. 4 del 2004 contenente specifiche «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici». In particolare, il comma 1 modifica il titolo della legge n. 4 del 2004 conferendogli, con riferimento all'utenza, una valenza più ampia e generale rispetto a quello attuale. Esso è, nel testo finora vigente: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici». Diviene: «Disposizioni in materia di accessibilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni da parte degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità». Viene altresì specificato che il riferimento è agli strumenti informatici «delle pubbliche amministrazioni». Il comma 2 sostituisce, quando ricorra il sostantivo «disabili», la menzione di soggetto (persona, lavoratore, alunno, ecc.) «con disabilità». Il comma 3 incide su alcune definizioni. Il comma 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 nonché introduce gli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies. In particolare, il novello articolo 3-bis introdotto nella legge n. 4 declina i principi di accessibilità indicati dalla direttiva (percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità). Il nuovo articolo 3-ter disciplina uno dei profili di maggiore novità rispetto all'attuale assetto normativo, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva: quello relativo all'onere sproporzionato, in presenza del quale i soggetti erogatori possono astenersi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità. Il novello articolo 3-quater disciplina la dichiarazione di accessibilità che i soggetti erogatori devono fornire circa la conformità degli strumenti informatici (inclusi i siti web e le applicazioni mobili, si è detto) alle prescrizioni in materia di accessibilità. Il nuovo articolo 3-quinquies disciplina alcuni profili inerenti al controllo e verifica, relativi alla dichiarazione di accessibilità.
  Il comma 8 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale una serie di compiti amministrativi, tra cui si annoverano il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità e la relazione sugli esiti di tale monitoraggio, da presentare ogni tre anni alla Commissione europea.
  Il comma 9 concerne l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei soggetti pubblici erogatori, mediante corsi sull'accessibilità.
  Il comma 10 concerne l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge.
  Il comma 11 «decentra» presso l'Agenzia per l'Italia digitale (anziché la sede ministeriale) la determinazione delle linee guida circa i requisiti tecnici dell'accessibilità.
  Infine, i commi 5, 6, 7 e 12 dispongono modifiche a fini di coordinamento normativo.
  L'articolo 2 contiene norme transitorie relative alla decorrenza dei termini di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo – in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2016/2102 –, nonché Pag. 158abrogazioni, incluso il decreto ministeriale 8 luglio 2005 a decorrere dalla data di adozione delle soprarichiamate linee guida.
  Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO rileva come, a suo avviso, il provvedimento in esame rappresenti un tipico esempio di una normativa europea connotata da estrema analiticità, senza un effettivo cambiamento in favore degli utenti. Osserva come ciò sia aggravato dalla circostanza che l'attuazione della direttiva debba avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Rileva, inoltre, che ogni volta che si debbano attuare simili direttive sarebbe opportuno premettere una sorta di clausola di preservazione che stabilisca con nettezza che diritti o prestazioni sociali costituzionalmente garantiti non possono essere diminuito come conseguenza del recepimento delle normative europee. Segnala, quindi, come, con riferimento all'accessibilità dei siti web, molte volte il cittadino che cerca di fruire di servizi on line non solo trova difficoltà a reperire informazioni ma si trovi spesso di fronte a notevoli complicazioni che rendono difficile l'effettiva fruizione a larghe parti della popolazione.

  Marina BERLINGHIERI (PD), in riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo sottolinea come i problemi relativi all'accessibilità dei siti non derivino dall'applicazione della direttiva europea, ma da criticità nell'attuazione del quadro normativo, su cui invita il Governo a vigilare attentamente.

  Simona VIETINA (FI), concorda con quanto in precedenza osservato circa la difficoltà di reperire informazioni da molti siti istituzionali. Evidenzia in proposito come il quadro normativo di riferimento si sia fermato alla legge Stanca del 2004 e chiede di chiarire come le nuove disposizioni si collochino rispetto alle linee guida Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in materia fornite dal World Wide Web Consortium (W3C), evidenziando come sia importante il tema dell'attuazione delle norme in materia di accessibilità. Chiede inoltre un chiarimento sulla competenza ad effettuare i controlli sull'effettiva accessibilità dei siti.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, nel condividere le preoccupazioni espresse sulla effettiva accessibilità di taluni siti, in riferimento all'ultima osservazione dell'onorevole Vietina, segnala che nel provvedimento in esame è previsto un meccanismo di segnalazione di eventuali disservizi, in prima battuta, all'ente erogatore del servizio.

  Elena MURELLI (LEGA), nel richiamare gli interventi precedenti e le osservazioni del rappresentante del Governo, rileva come molti siti web di enti pubblici siano spesso di difficile accesso, con particolare riferimento a quelli di regioni, comuni e scuole, osservando inoltre come molti non risultino aggiornati. Sottolinea, quindi, l'esigenza di una corretta applicazione della direttiva europea, evidenziando anche la necessità di opportuni controlli.

  Piero DE LUCA (PD), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Berlinghieri, sottolinea come le osservazioni avanzate vadano rivolte al Governo affinché assicuri un'azione adeguata. Evidenzia in proposito come la responsabilità per i disservizi richiamati non sia imputabile al quadro normativo vigente né alla direttiva in corso di recepimento, ma ricada sul Governo che deve vigilare nella fase attuativa. Ritiene pertanto necessaria una particolare in fase di elaborazione delle linee guida per l'accesso al web da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), previste ai sensi dello schema di decreto legislativo in esame.

  Guido Germano PETTARIN (FI), nel condividere le osservazioni dell'onorevole De Luca, sottolinea che la clausola d'invarianza finanziaria contenuta nello schema di decreto legislativo potrebbe rivelarsi Pag. 159una specie di trappola e chiede alla relatrice se non sia possibile introdurre nel parere una considerazione volta a rimarcare che operazioni simili non possono essere fatte gratuitamente, ma che per essere effettivamente utili necessitino di adeguati investimenti.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO concorda con quanto rilevato circa la dannosità di simili clausole di invarianza finanziaria ed austerità fiscale, che ritiene peraltro quasi genetiche in questi tipi di normativa, e ribadisce quanto già affermato circa il rispetto dei diritti sociali costituzionalmente garantiti.

  Roberto GIACHETTI (PD), considerato quanto affermato dal rappresentante del Governo chiede di conoscere quali siano le azioni che il Governo intenda porre intraprendere in proposito.

  Piero DE LUCA (PD), concorda con quanto rilevato dal collega Giachetti e chiede al rappresentante del Governo se sia intenzione dell'Esecutivo tradurre in modifiche allo schema di decreto legislativo quanto affermato dal rappresentante del Governo.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), sottolinea che quanto proposto nella direttiva in corso di recepimento va certamente nella direzione giusta a condizione che vi siano le necessarie risorse economiche. Ricorda che vi sono comunque fondi europei a disposizione proprio in questo ambito mentre altri sono finalizzati all'accrescimento delle competenze digitali. In tal senso, osserva come si tratti di aprire efficienti canali di richiesta dei finanziamenti da parte dei comuni e degli altri enti pubblici interessati.

  Simona VIETINA (FI), in relazione a quanto osservato dalla collega Rossini, segnala che la direttiva in questione si occupa di accessibilità al web ed è pertanto rivolta ai soggetti che costruiscono i siti, come, ad esempio, i comuni, mentre non si occupa dell'accrescimento delle competenze digitali. In proposito, osserva come l'indicazione dell'invarianza finanziaria sia relativa alla necessità che i soggetti pubblici coinvolti, che sono tutti dotati di strutture che si occupano dell'informatica, adeguino i propri siti alle nuove disposizioni nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ribadisce che il provvedimento in oggetto stabilisce, comunque, che le Amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31). Ricorda che il termine per l'espressione Pag. 160del parere scade il prossimo 31 luglio.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, segnala che la direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 622, sulla quale il Parlamento italiano non si è espresso in fase ascendente.
  Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.
  In particolare la direttiva è contenuta nell'allegato A, n. 19 alla legge, contenente l'elenco delle direttive per le quali è prevista l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, che sono chiamate ad esprimersi entro il 31 luglio 2018.
  Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018.
  La direttiva (UE) 2016/1629 costituisce l'ultimo di una serie di interventi del legislatore europeo volti a prevedere requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna. Essa stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e la classificazione delle vie navigabili interne nell'Unione europea, e sostituisce la precedente direttiva 2006/87/CE, che verrà abrogata dal 7 ottobre 2018, modificando la precedente direttiva 2009/100/CE.
  Con riguardo al contenuto dello schema di decreto in esame, segnalo che esso si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi, e di 9 allegati.
  Il Capo I (articoli 1-4) reca le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni dello schema di decreto legislativo; il Capo II (articoli 5-16) disciplina i certificati della navigazione interna; il Capo III (articoli 17-20) prevede norme in materia di identificazione delle unità navali, di organismi di classificazione e di ispezioni; e il Capo IV (articoli 21-26) reca disposizioni finali.
  Più specificamente, l'articolo 1 dello schema in esame definisce la finalità del decreto legislativo. Il provvedimento si propone di disciplinare i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.
  L'articolo 2 individua il campo di applicazione del provvedimento con riferimento alle unità navali impegnate nelle vie navigabili interne nazionali come individuate dall'allegato I (comma 1) specificando i casi di non applicazione (comma 2).
  Segnala che nell'allegato I allo schema (elenco delle vie navigabili interne italiane) sono comprese tutte le vie navigabili interne nazionali. Ritengo opportuno ricordare che l'articolo 24 della direttiva 2016/1629/UE consente ai singoli Stati di derogare (anche in toto) alla normativa in esame con riguardo alle le unità navali che navighino su vie navigabili interne non collegate e alle unità navali di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le unità navali non destinate al trasporto merci con volume d'immersione inferiore a 100 metri cubi la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 e che navighino esclusivamente nel loro territorio, a condizione che sia assicurato comunque un livello di sicurezza appropriato.
  L'articolo 3 reca le definizioni utili all'applicazione dello schema di decreto in esame. Segnalo che per «Amministrazione» ci si riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l’«autorità competente» è individuata negli Uffici della Motorizzazione civile.
  L'articolo 4 disciplina le funzioni e le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia.
  L'articolo 5 impone a tutte le unità navali addette alla navigazione interna l'obbligo di conformità ai requisiti tecnici fissati nel decreto in esame. La conformità deve essere attestata dai certificati europei della navigazione interna (il certificato Pag. 161europeo della navigazione interna, il certificato supplementare europeo della navigazione interna e infine il certificato provvisorio europeo della navigazione interna).
  L'articolo 6 disciplina le attività di accertamento e di certificazione, prevedendo che gli uffici della motorizzazione civile effettuino tramite le previste Commissioni territoriali della navigazione interna, le visite tecniche alle unità navali addette alla navigazione interna: iniziale; di rinnovo; addizionale; volontaria.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione presso le autorità competenti della Commissione territoriale della navigazione interna. La commissione effettua le visite tecniche e quelle per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna sia per le unità navali che per i galleggianti e gli impianti galleggianti.
  L'articolo 8 disciplina il certificato europeo per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente ed obbligatorio per le unità navali oggetto di applicazione della Direttiva, imponendo l'obbligo sanzionato di tenuta a bordo (comma 1). Il rilascio del certificato europeo per la navigazione interna avviene a seguito di visita tecnica antecedente l'immissione in servizio dell'unità (comma 3). L'autorità competente – dopo aver verificato che non siano stati già rilasciati certificati validi da parte di altri Stati membri dell'UE (comma 9) – rilascia il certificato, qualora si accerti la conformità delle unità navali ai requisiti prescritti dal decreto in esame (comma 4). Nel caso che le autorità competenti riscontrino una violazione, e questa non si sostanzi in un pericolo palese, è consentito all'unità continuare la navigazione fino a quando le parti della nave non conformi vengano sostituite o modificate (comma 5). Per «pericolo palese» s'intende il mancato rispetto dei requisiti di robustezza strutturale dell'unità, di navigabilità, manovrabilità nonché delle specifiche di cui all'Allegato II (comma 6). Il comma 7 dispone in merito al rinnovo del certificato europeo: la richiesta di rinnovo va presentata dal proprietario, o dall'armatore, all'autorità competente per il rilascio. Il rinnovo è subordinato a una ispezione, volta ad accertare che la nave sia in possesso dei requisiti tecnici indicati nello schema di decreto. È previsto il rilascio di un nuovo certificato europeo della navigazione interna (ovvero la modifica di quello esistente) anche in occasione del primo viaggio dell'unità navale, successivo alla visita addizionale (comma 8). Il periodo di validità del certificato- che deve essere annotato sul certificato (comma 12) – rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è fissato dall'autorità competente, ma in ogni caso non deve superare i 5 anni per le navi da passeggeri e le unità veloci e 10 anni per tutti gli altri tipi di unità navale (comma 10). Per quanto riguarda invece le unità navali non di nuova fabbricazione si prevede che il periodo di validità del certificato sia stabilito caso per caso dall'autorità competente, sempre nei limiti sopra ricordati (comma 11). La disposizione (comma 13) reca una deroga, prevedendo che, in via eccezionale la validità del certificato può essere prorogata, per un periodo massimo di sei mesi, senza previa effettuazione della visita tecnica. In proposito, ricordo che l'articolo 11 della direttiva europea n. 2016/1629 prevede espressamente tale possibilità di proroga.
  L'articolo 9 stabilisce che il certificato già rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno costituisce titolo valido per navigazione sulle acque interne nazionali; obbliga, poi, le unità autorizzate alla navigazione sul Reno a munirsi di un certificato supplementare europeo per la navigazione interna qualora intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici di cui all'articolo 10. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente su richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro rappresentante. L'articolo 10 consente, infatti, l'applicazione di requisiti tecnici ridotti per le unità operanti esclusivamente nelle acque interne nazionali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione Pag. 162della Commissione UE, si può procedere alla riduzione dei requisiti tecnici. La riduzione dei requisiti tecnici deve essere notificata dall'amministrazione alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.
  L'articolo 11 stabilisce, poi, che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate alla rete navigabile degli altri Stati dell'UE, può autorizzare deroghe dall'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali (comma 1). Tali deroghe, oltre ad essere annotate nel certificato europeo della navigazione e, laddove previsto, anche nei certificati supplementari e provvisori, devono essere notificate alla Commissione UE (commi 1 e 2).
  L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, dispone circa il certificato provvisorio della navigazione interna.
  L'articolo 13 prevede che in caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati l'autorità competente possa rilasciare un duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore o da un loro rappresentante dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle autorità competenti (commi 1 e 2). In caso di danneggiamento l'autorità può rilasciare il duplicato previa restituzione del certificato deteriorato. In tal caso il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato (comma 3).
  L'articolo 14 dispone che il rifiuto di rilascio o di rinnovo dei certificati da parte dell'autorità competente, deve essere motivato e notificato all'interessato. I certificati possono essere revocati dall'autorità competente quando la nave non risulti più in possesso dei requisiti tecnici indicati nel certificato stesso.
  L'articolo 15 – dando attuazione all'articolo 16 della direttiva – introduce una norma di carattere transitorio. Si prevede, in particolare, che, in attesa della stipulazione fra gli Stati membri di accordi per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, le navi appartenenti a Paesi terzi possono navigare nelle acque interne nazionali, a condizione che il proprietario, o l'armatore, richieda all'autorità competente il riconoscimento del certificato di cui è in possesso, ovvero sottoponga la nave alla visita tecnica prevista per il rilascio del certificato.
  L'articolo 16 disciplina, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, il registro di tutti i certificati rilasciati o rinnovati, detenuto dall'autorità competente.
  L'articolo 17 – recependo l'articolo 18 della direttiva – prevede l'attribuzione, a ciascuna unità navale e per l'intera sua vita, di un unico numero di identificazione delle navi, denominato ENI. Secondo il comma 1, l'assegnazione del numero avviene secondo le disposizioni di cui all'Allegato II e all'articolo 2.18 dell'Allegato V. Il numero viene assegnato dai competenti uffici della Motorizzazione civile di cui all'Allegato VI (comma 2). L'elenco delle autorità competenti deve essere trasmesso alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).
  L'articolo 18, comma 1, pone in capo ai competenti uffici della Motorizzazione civile l'obbligo di inserimento dei dati delle unità navali nella banca dati europea degli scafi (EHDB). La banca dati è disciplinata dall'articolo 19 della direttiva in recepimento. Conformemente alla direttiva, la norma in esame stabilisce l'inserimento nella EHDB dei dati identificativi delle unità navali, delle informazioni relative ai certificati corredate dalla copia digitale degli stessi, dei dati relativi al diniego o alla sospensione del rilascio dei certificati. Sono, inoltre, riportate tutte le modifiche a tali dati. La demolizione dell'unità navale comporta, secondo il comma 2, l'eliminazione dei dati ad essa riferiti. Il trasferimento dei dati a Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale avviene su base individuale e nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulla protezione dei dati (comma 4). Pag. 163
  L'articolo 19 – recependo l'articolo 21 della direttiva – reca disposizioni inerenti gli organismi di classificazione. Tali organismi svolgono compiti di controllo tecnico su unità navali, galleggianti e impianti galleggianti, anche ai fini del rilascio dei certificati per la navigazione interna (comma 1). Ogni organismo deve ottenere formale riconoscimento da parte della Commissione europea e l'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli Stati membri l'adozione di provvedimenti di revoca o sospensione; esso è inoltre tenuto a comunicare alla Commissione tutte le informazioni da questa richieste in merito ad un organismo, in relazione alla competenza e all'ottemperanza dei propri doveri. Il Ministero comunica alla Commissione anche le modifiche alle denominazioni e agli indirizzi degli organismi di classificazione (commi 14 e 17). In caso di revoca del riconoscimento di un organismo da parte della Commissione europea, il Ministero, con decreto, revoca l'autorizzazione (comma 15).
  Agli uffici della Motorizzazione civile l'articolo 20, comma 1, attribuisce compiti di vigilanza e di ispezione, prevede, poi, le decisioni che gli uffici possono adottare in caso di irregolarità (commi 3-6).
  L'articolo 21 stabilisce che per l'attuazione delle norme dell'UE che modificano le modalità esecutive e caratteristiche tecniche, previste negli allegati al decreto in esame, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 22, dando attuazione all'articolo 45 della direttiva, disciplina la materia delle sanzioni previste per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto. La disposizione estende al Corpo delle capitanerie di porto la competenza per gli accertamenti dei reati e delle violazioni amministrative dell'articolo in esame (comma 11).
  L'articolo 23 reca disposizioni tariffarie poste a carico del proprietario, dell'armatore dell'unita navale o del loro rappresentante.
  L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, e che le amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti con le sole risorse già disponibili.
  L'articolo 25 abroga il decreto legislativo n. 22 del 2009, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE. Infine la disposizione, dando attuazione all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva, dispone che le visite tecniche per il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato ai sensi del decreto legislativo n.22 del 2009 sono effettuate a scadenza del predetto certificato e, comunque, devono essere effettuate entro il 30 dicembre 2018.
  Ricorda che nel passato altre direttive in materia non sono state recepite dal legislatore. Conclude segnalando che, anche sulla base di incontri informali con gli operatori del settore, ritiene utili suggerire un breve ciclo di audizioni degli operatori del trasporto e per focalizzare quali limiti e possibilità di deroga alla normativa comunitaria siano consentiti dalla Direttiva in argomento e valutare ciò che è utile per il settore.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Pag. 164

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura.
COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura.
COM(2018)268 final.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, in sede consultiva, l'esame congiunto di due Comunicazioni della Commissione europea: «Una nuova agenda europea per la cultura», COM(2018)267 e «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura», COM(2018)268, presentate alle istituzioni europee il 22 maggio 2018, all'esame della Commissione cultura dal 4 luglio 2018. Entrambe si inseriscono in una serie di misure non legislative volte a promuovere e potenziare le politiche culturali, per i giovani e della formazione. Rileva che la nuova agenda europea per la cultura, dà seguito all'auspicio, che i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni europee hanno formulato nel marzo del 2017, in occasione del 60o anniversario della firma dei trattati di Roma, per la costruzione di un'Unione europea più inclusiva e più equa anche grazie al contributo di risorse come cultura, innovazione, e creatività. Nella Dichiarazione di Roma, si chiedeva all'UE di divenire un luogo «in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica», di preservare il patrimonio culturale comune e promuovere la diversità culturale». Il messaggio è stato confermato dalla riunione di Göteborg del novembre 2017 e quindi dal Consiglio europeo del dicembre 2017, in cui è stata sottolineata l'opportunità di utilizzare il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, come un momento di comunicazione e sensibilizzazione sull'importanza sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale. Ricorda che in una ulteriore comunicazione, «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» (COM(2017)673), la Commissione europea ha ribadito che «è nell'interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale, e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità».
  Osserva che, con la prima comunicazione, relativa alla nuova agenda per la cultura, la Commissione europea assegna alla risorsa culturale un importante ruolo di crescita e di coesione per un'Europa in fase di profondo cambiamento. Nella relazione introduttiva si sottolinea che il «fattore cultura» può contribuire a creare uno spirito di comunità in un momento in cui, secondo un'indagine Eurobarometro (2017), se il 53 per cento dei cittadini europei ritiene che gli Stati membri condividano un insieme di valori comuni, ben il 40 per cento per cento ritiene al contrario che la popolazione dell'Unione europea sia profondamente divisa. Secondo la stessa indagine, il 71 per cento degli europei ritiene che vivere in luoghi legati al patrimonio culturale migliori la qualità della vita, mentre alcune ricerche scientifiche collocherebbero ai primi posti nella classifica dei fattori che incidono maggiormente sul benessere delle persone, l'accesso alla cultura. Tra le misure indicate nell'agenda per la cultura al fine di aumentare la partecipazione culturale, vengono indicate in primo luogo la circolazione delle opere d'arte europee e la mobilità degli artisti e dei professionisti del settore culturale. Le azioni annunciate nella comunicazione perseguono questi due obiettivi principali con azioni strategiche articolate in tre dimensioni: sociale, economica ed esterna. Quanto alla dimensione Pag. 165sociale, obiettivo generale è quello di fare della cultura e della diversità culturale uno strumento di coesione e benessere sociale.
  Fa presente in particolare, che l'agenda prevede di sostenere la capacità culturale di tutti gli europei con un'ampia gamma di attività culturali e mettendo tutti in condizione di parteciparvi in modo attivo; favorire la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte, anche attraverso la richiesta agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli amministrativi, come la doppia tassazione degli artisti e dei professionisti dei settori culturali; proteggere e valorizzare il patrimonio culturale europeo, risorsa condivisa anche per rafforzare un senso di identità europea comune. Osserva che la Commissione europea intende inoltre sostenere la ricerca e gli scambi (crossover) culturali per valutarne l'impatto su diversi ambiti, compresi salute e benessere; sviluppare azioni per l'inclusione sociale attraverso la cultura, i programmi Europa creativa (con criteri di selezione dei progetti basati sul principio della parità di genere) ed Erasmus+; promuovere, nell'ambito di «Europa creativa», un progetto sulle città e gli spazi culturali urbani (2018); proporre, nell'ambito di «Europa creativa» (2018-2019), un programma di mobilità per i professionisti nei settori creativi e culturali. Fa presente che la Commissione europea invita inoltre gli Stati membri a impegnarsi per un progresso sostanziale nella rimozione degli ostacoli fiscali e amministrativi alla mobilità, anche attraverso il prossimo piano per la cultura. La seconda dimensione è quella economica, indicata come seconda direttrice d'intervento, con l'intento di fare della cultura uno strumento di crescita e di incremento dell'occupazione. La Commissione europea sottolinea che i settori culturali hanno contribuito positivamente negli ultimi anni alla crescita economica e al commercio nei Paesi dell'Unione. I posti di lavoro in questi settori, coniugati a quello turistico, hanno registrato una crescita costante fino ad attestarsi ad 8,4 milioni nel 2016. Il surplus commerciale per i prodotti culturali è di 8,7 miliardi di euro e il contributo del settore al prodotto interno lordo dell'UE è stimato al 4,2 per cento. Sottolinea altresì come in molti Paesi europei le attività culturali costituiscano uno dei principali settori di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, che restano tuttavia interessati dalle criticità derivanti dalla diffusione di contratti di lavoro a progetto, atipici e part-time. Rileva che l'agenda illustra alcune azioni considerate necessarie dalla Commissione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese culturali e delle attività dei professionisti della cultura. In proposito, la Commissione europea evidenzia in particolare la necessità di un contesto normativo che ricompensi la creazione e assicuri un'equa remunerazione di autori e creatori, nonché un'adeguata protezione sociale dei lavoratori intermittenti e un migliore accesso ai finanziamenti, anche attraverso un ricorso al crowdfunding e a finanziamenti privati.
  La Commissione europea rileva, inoltre, come l'attività dei professionisti nei settori creativi e della cultura richieda un'ampia varietà di competenze digitali, tradizionali, trasversali, imprenditoriali e specializzate, di cui si prospetta la promozione;
  Evidenzia come, per raggiungere tali traguardi, la Commissione intenda: sostenere la fase di convalida del progetto «Teaching, assessing and learning creative and critical thinking skills in education» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), con l'intenzione di includere un modulo sulla creatività nel PISA 2021, e analizzare le possibilità per progetti analoghi nell'istruzione e nella formazione superiore (2018); promuovere la musica e le arti nell'istruzione e nella formazione, anche come tema prioritario nel programma Erasmus+ (2019) e incentivare lo sviluppo di moduli interdisciplinari orientati alla creatività negli istituti di istruzione superiore (2018); sostenere le regioni nell'attuazione delle strategie in materia di specializzazione intelligente e delle strategie macroregionali concentrate sulla cultura, e promuovere il turismo culturale sostenibile anche nell'ambito Pag. 166dell'Anno europeo; sostenere i partenariati tra le industrie e i professionisti creativi e le reti di incubazione europee per l'innovazione guidata dalla creatività che integrino creatività, arte e design con scienza e tecnologie all'avanguardia; realizzare un progetto pilota che favorisca partenariati più solidi tra i settori creativi e della cultura, gli enti locali, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione (2018); vagliare una Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia in materia di patrimonio culturale e industrie creative (2019); organizzare un dialogo costante con i settori creativi e della cultura nel contesto della nuova strategia di politica industriale, per identificare le esigenze politiche e porre le basi di un ampio quadro politico a livello di UE; organizzare un dialogo costante con il settore musicale anche attraverso l'azione preparatoria cosiddetta «Music Moves Europe»; rafforzare il dialogo con l'industria audiovisiva europea, anche tramite gli eventi del forum del cinema europeo (2018); sostenere gli Stati membri nell'assicurare retribuzioni eque agli artisti e ai creatori attraverso dialoghi settoriali e generali, in linea con la strategia per il mercato unico digitale (2019). Rileva che la Commissione europea invita gli Stati membri a impegnarsi a migliorare le condizioni socioeconomiche di artisti e creatori e a promuovere l'istruzione e la formazione artistiche nell'ambito del prossimo piano di lavoro. Ultima direttrice di intervento è infine rappresentata dalle relazioni internazionali, nel cui ambito il fattore cultura merita di essere promosso per promuovere lo sviluppo sociale ed economico sostenibile; per creare, anche attraverso il dialogo interculturale, relazioni pacifiche tra le comunità; per rafforzare la cooperazione in materia di patrimonio culturale. Tra i programmi e le azioni annunciati figurano, tra l'altro, il sostegno alla cultura nei Balcani occidentali e nei paesi dell'allargamento, e il dialogo culturale con Paesi come la Cina e il Giappone. La Commissione rileva inoltre l'opportunità di aggiungere la protezione del patrimonio culturale agli incarichi delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune.
  Sottolinea che, nella seconda comunicazione in esame, dedicata alle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura, «Costruire un'Europa più forte», la Commissione europea illustra il modo in cui sta dando attuazione all'agenda del vertice tenutosi a Göteborg nel novembre del 2017 e al mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, finalizzato a consolidare la dimensione culturale dell'Unione europea e la partecipazione dei giovani. Un iniziale seguito all'invito del Consiglio europeo è stato dato dalla Commissione europea con la presentazione, nel gennaio del 2018, di un primo pacchetto di misure, riguardanti le competenze chiave, le capacità digitali, i valori comuni e l'istruzione inclusiva (COM(2018)22; COM(2018)23; COM(2018)24). Ulteriori iniziative sono state adottate nel marzo 2018 con la presentazione della comunicazione sulla disinformazione (COM(2018)236) e la comunicazione sull'intelligenza artificiale COM(2018)237. Osserva che la comunicazione «Costruire un'Europa più forte» fa parte di un secondo pacchetto di iniziative nei settori della gioventù, della cultura, nonché nella politica dell'istruzione e della formazione per contribuire a garantire un'Europa più competitiva, inclusiva e coesa, comprendenti in particolare: una Strategia per la gioventù per il periodo 2019-2027, come prosecuzione di precedenti azioni di investimento sui giovani; due proposte di raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sul potenziamento dell'insegnamento e apprendimento delle lingue; una raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità. Rileva che la comunicazione è volta ad assegnare centralità alle politiche in materia di formazione, istruzione, cultura e a favore dei giovani dando seguito alla dichiarazione di Roma del marzo 2017 in cui i leader dell'Unione europea si sono impegnati per Pag. 167costruire «un'Unione in cui i giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale». Le azioni e le iniziative delineate nella comunicazione concorrono alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, obiettivo primario delle istituzioni europee che si baserà principalmente sul programma il programma Erasmus+ e sul nuovo programma Erasmus 2021-2027, che conta su di una dotazione finanziaria doppia rispetto al passato. Osserva che la Comunicazione elenca le iniziative che la Commissione definisce strategiche ai fini dello spazio europeo dell'istruzione: il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio; migliori competenze linguistiche, con l'obiettivo indicato dalla Commissione di consentire ad un numero sempre più ampio di giovani di padroneggiare due lingue oltre a quella del paese di origine; l'introduzione entro il 2021 di una carta europea dello studente, finalizzata a ridurre oneri amministrativi e costi per gli studenti e gli istituti. La carta europea consentirebbe agli studenti di accreditarsi presso qualsiasi istituto di istruzione superiore dell'UE, e accedere a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio); la costituzione di università europee, almeno venti entro il 2024. La loro creazione dovrebbe condurre alla nascita di titoli di laurea europei riconosciuti in tutta Europa; il potenziamento della scuola di governance europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze, per la formazione di dirigenti delle organizzazioni pubbliche, private e della società civile; la creazione di centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale, per promuovere competenze tecnico-professionali di alto livello.

  Simona VIETINA (FI), condivide le finalità dei programmi Erasmus ed Erasmus+ che giocano un ruolo importante nello sviluppo e definizione dell'identità europea e vede con favore il loro ampliamento e rafforzamento. Ritiene, tuttavia, improbabile che grandi risultati si possano raggiungere con la mobilità virtuale, che non consente un vero scambio culturale, quando la forza vera di questi programmi è lo stabilire relazioni tra persone di diversi Paesi. Sottolinea, infine, che è necessario dare sempre maggiore pubblicità e risalto ai programmi per consentirne una sempre maggiore fruizione e partecipazione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.
COM(2018)366 final.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), relatrice, ricorda che la proposta è stata presentata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2018, rientra nel capitolo «Investire nelle persone» della proposta di bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 e si riferisce a un'Unione a 27 Stati membri (senza il Regno Unito).
  Segnala che la VII Commissione (Cultura) ne ha avviato l'esame in data 4 luglio 2018. Osserva che Europa Creativa 2014-20, attualmente in corso, è il programma quadro dell'Unione europea a sostegno dei settori culturali e creativi e delle opere audiovisive europee, con una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi di euro e con Pag. 168due obiettivi generali: proteggere, sviluppare e promuovere la ricchezza culturale e linguistica europee, incluso il suo patrimonio culturale; rafforzare la competitività dei settori culturali e artistici, in particolare quello audiovisivo. I settori culturali e creativi comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi, compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali, il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, compreso il design della moda, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive. Il programma comprende tre sezioni: media; cultura; sezione transettoriale. Il programma è aperto alle organizzazioni culturali e creative degli Stati membri dell'UE come anche, a determinate condizioni, ad alcuni Paesi terzi (partecipano, tra gli altri, la Norvegia, la Tunisia, l'Ucraina, i Paesi della regione balcanica, la Georgia). I programmi di finanziamento esistenti, ad eccezione delle attività nel settore dei mezzi di informazione, sono attuati prevalentemente mediante gestione diretta, tramite l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Per domande, assistenza relativa al programma e aiuto nella cooperazione con le organizzazioni di altri Paesi, in ogni Paese partecipante vi è un Ufficio (Desk) di Europa creativa.
  Segnala alcune iniziative finanziate da Europa creativa. In particolare, ritiene opportuno ricordare che il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative, fra cui l'iniziativa «Capitali europee della cultura», il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'UE per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'UE per la musica popolare e contemporanea, il Premio annuale dell'UE per la letteratura, il sostegno ai film europei, il forum del cinema europeo. Inoltre, finanzia le piattaforme europee, che, tra l'altro, promuovono la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in particolare di quelli che non hanno proiezione internazionale, e stimolano una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, e le reti europee, che, tra l'altro, conducono attività che consentono agli operatori del settore di collaborare a livello internazionale e di ampliare le loro carriere e la loro influenza in Europa e nel mondo. Fa quindi presente che, secondo dati della Commissione europea, essi generano un valore pari al 5,3 per cento del Pil totale dell'Unione europea, e danno lavoro a oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5 per cento della forza lavoro europea, risultando il terzo più grande datore di lavoro nell'Unione europea, dopo i settori dell'edilizia e degli alimenti e bevande. Contribuiscono in misura rilevante agli investimenti, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'economia, favoriscono le esportazioni europee in tutto il mondo, rafforzando l'immagine dell'Europa e dello stile di vita europeo, e generano ripercussioni positive in particolare nel settore digitale e nel turismo culturale. Per migliorare l'accesso ai finanziamenti di piccole e medie imprese attive nel settore culturale e creativo, e in particolare per quelle con sede legale in Unione europea, Islanda e Norvegia, dal 30 giugno 2016 è stato anche istituito, nell'ambito del Programma, un fondo di garanzia di 121,4 milioni di euro, per il periodo 2016-2020. Ricorda che la Commissione europea ha proceduto ad una valutazione intermedia del programma in corso, che è servita anche da base per la predisposizione del nuovo programma 2021-2027, da cui è emerso, tra l'altro, che i settori culturali e creativi europei devono ottenere un maggiore sostegno, anche economico, al fine di favorire le produzioni transfrontaliere; aumentare il numero di opere europee e garantirne una maggiore distribuzione; garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno, evitando la standardizzazione e rispettando nel contempo la diversità culturale e linguistica dell'Europa; sostenere meglio la libertà e il pluralismo dei media.
  Nonostante la valutazione abbia riscontrato che Europa creativa sia stata in grado di soddisfare le esigenze dei settori Pag. 169emergenti nel settore creativo, la Commissione ha riscontrato che per produrre un'incidenza significativa su scala europea l'entità del bilancio non è sufficiente. Secondo la relazione di valutazione intermedia e le consultazioni pubbliche aperte, i principali ostacoli individuati dai rispondenti che possono impedire agli attuali programmi/fondi di raggiungere i loro obiettivi sono la «dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda»; l’«insufficiente sostegno fornito agli operatori minori» e la «mancanza di sostegno per coloro che fanno domanda per la prima volta». Rileva che i rispondenti con esperienza di uno o più programmi dell'Unione europea concordano la necessita di semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i beneficiari mediante una «semplificazione degli atti di candidatura», un’«agevolazione di reti e forme di collaborazione strutturate», un’«agevolazione dei finanziamenti per le azioni trasversali ai settori d'intervento» e un «maggiore coordinamento tra i diversi programmi/fondi». Il nuovo programma agisce su tutti i punti sopra elencati. Questo per facilitare l'accessibilità al programma e affrontare quelle che, secondo la Commissione europea, sono una serie di sfide che i settori culturali e creativi europei si trovano ad affrontare, sinteticamente sono: una maggiore concorrenza da parte di nuovi e forti attori mondiali, con motori di ricerca e le piattaforme sociali online, con nuove forme di modelli commerciali; la digitalizzazione, che incide sul modo in cui i beni culturali vengono prodotti, gestiti, diffusi, scoperti, consumati e monetizzati e che cambia le proposte di valore prevalenti all'epoca dell'analogico; la frammentazione del mercato delle opere culturali, dovuto alla diversità linguistica e culturale europea che è però la sua ricchezza. Osserva come ciò limiti la circolazione transnazionale delle opere e la distribuzione, ma anche la coproduzione attraverso le frontiere, sviluppando soluzioni per raggiungere il pubblico al di là dei confini; la non sufficiente competitività dell'industria audiovisiva europea nel mercato unico europeo: l'80 per cento dei film europei sono produzioni nazionali, anziché coproduzioni, che viaggerebbero oltre frontiera più facilmente; un fenomeno di disinformazione crescente – che un ambiente mediatico e artistico libero arginerebbe. Rileva che l'assetto e gli obiettivi dell'attuale programma Europa creativa sono stati confermati, ma la Commissione europea propone per il nuovo programma alcuni adattamenti per rispondere a sviluppi economici, tecnologici, sociali e politici, ed un aumento della dotazione finanziaria. Precisa quindi che il regolamento si articola in 5 Capi e 23 articoli e che il programma rimane suddiviso in tre sezioni: cultura, media e transettoriale. Nel dettaglio, secondo la Commissione europea: la sezione cultura continuare a sostenere partenariati, reti e piattaforme transnazionali, aiutando gli operatori a raggiungere pubblici all'interno e al di fuori dell'Europa; la sezione media, dovrebbe incentivare a creare e produrre opere audiovisive europee, coltivando i talenti europei; migliorare la distribuzione nelle sale e online, dare più ampio accesso transfrontaliero anche tramite modelli commerciali innovativi; ampliare i pubblici all'interno e fuori dall'Europa; avere approcci più flessibili per migliorare la cooperazione, anche dal punto di vista amministrativo, riducendo spese di gestioni e favorendo la mobilità degli operatori e artisti. In ambito audiovisivo, l'intervento della Unione europea è necessario per accompagnare le politiche a realizzare un mercato unico digitale. In questo si colloca la riforma di modernizzazione del diritto d'autore. Per la sezione transettoriale, le priorità dovrebbero andare a promuovere la transettorialità delle attività del settore culturale e creativo, a sostegno di un trasferimento dei benefici e dell'apporto della creatività e della cultura a settori quali l'istruzione, il giornalismo e l'alfabetizzazione, ma anche il turismo culturale, l'inclusività sociale. Fa presente che la dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 (articolo 7) viene aumentata portandola a 1,85 miliardi di euro a prezzi correnti (con un incremento Pag. 170pari a 0,39 miliardi rispetto alla dotazione del programma 2014-2020), suddivisi in 1,081 miliardi per la sezione MEDIA (erano 820 milioni nel programma 2014-2020), 609 milioni per la sezione Cultura (erano 450 milioni nel programma 2014-2020) e 160 milioni per la sezione transettoriale (erano 190 milioni nel programma 2014-2020). Inoltre, al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, ricorda che sono previsti contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni, ossia lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione. Osserva che gli articoli 8 e 8-bis disciplinano l'apertura del programma ai Paesi terzi. L'articolo 9 disciplina la cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, mentre l'articolo 10 le forme di finanziamento del programma. Il Capo II (articoli 13 e 14) concerne le sovvenzioni e i soggetti idonei del programma. Le sovvenzioni sono concesse e gestite conformemente al regolamento finanziario e il comitato valutatore può essere composto da esperti esterni. Inoltre, le azioni del programma devono definire criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere. Per quanto riguarda i soggetti idonei, sono ammessi i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti Paesi: uno Stato membro o un Paese o territorio d'oltremare a esso connesso; un Paese terzo associato al programma; un Paese terzo elencato nel programma di lavoro, a determinate condizioni; i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. Inoltre, possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte all’European Film Academy e all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea. Il Capo III (articoli 15 e 16) reca norme sulla complementarità del programma e sui finanziamenti cumulativi e combinati. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, deve garantire la coerenza complessiva e la complementarità del programma con alcuni programmi e politiche (tra cui quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo), mentre l'articolo 16 prevede che un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma possa anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Previsto marchio di eccellenza da assegnare. Il Capo IV reca disposizioni su monitoraggio, valutazione e controllo del programma (articoli 17-19), prevedendo, in particolare, gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio dei progressi del programma dell'Unione e obblighi di rendicontazione ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri. Tra gli indicatori valutativi: sono privilegiati indicatori quantitativi rispetto al pubblico che ha accesso alle opere, numero di artisti e operatori che si muovono oltre frontiera, numero dei partenariati istituiti col programma, numero di progetti sostenuti da partenariati con paesi terzi, numero di Coproduzioni audiovisive, numero di formati a nuove competenze audiovisive. È prevista anche una valutazione intermedia del programma da parte della Commissione europea entro quattro anni dall'inizio della sua attuazione e una valutazione finale, sempre da parte della Commissione europea, non oltre due anni dal termine dell'attuazione del programma.

  Elena MURELLI (LEGA), segnala come, anche per il programma in oggetto, si pongano le stesse problematiche, per il nostro Paese, che riguardano gli altri programmi, soprattutto per ciò che riguarda l'effettiva capacità di partecipare ai finanziamenti dell'Unione europea. Sottolinea, infatti, che l'Italia riesce ad acquisire finanziamenti solo per circa il 15 per cento Pag. 171dei progetti presentati, nonostante si presentino molti progetti. Evidenzia come ciò sia dovuto al fatto che in Italia non esistano strutture pubbliche che forniscano un supporto adeguato per elaborare e presentare progetti, a differenza di quanto avviene per i progetti Erasmus che sono supportati da una specifica struttura presso il Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica. Per quanto riguarda Europa creativa, pur in mancanza di dati specifici, richiama le criticità che si pongono sotto il profilo dei partenariati, soprattutto laddove è richiesta la presenza di più partner che non tutte le realtà locali o associazioni, specialmente quelle più piccole, sono in grado di reperire o contattare.
  In questo contesto si chiede cosa possa fare il Governo per rendere effettiva la partecipazione e per evitare che ai molti progetti ben fatti corrisponda un accesso ai finanziamenti molto limitato.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), relatore, concordando con quanto rilevato dalla collega Murelli segnala che anche in VII Commissione sono state sollevate questioni simili. Ritiene necessario che si diffonda la conoscenza per la predisposizione di progetti a bandi europei e il Governo potrebbe aiutare tali attività predisponendo strutture apposite, una sorta di «Ufficio Europa creativa», che si raccordi con i comuni e le regioni nonché che favorisca attività di formazione e sinergie con e per gli altri programmi europei. Sottolinea che il citato programma per il 2021 nasce anche a seguito delle esperienze riferite dagli utenti riferite alle difficoltà, non solo burocratiche, riscontrate negli anni precedenti. Il punto centrale resta la semplificazione degli oneri amministrativi, evidenziando in proposito l'opportunità di un punto di accesso unico per l'assistenza alle richieste di finanziamento.

  Elena MURELLI (LEGA), conferma che quanto citato dalla relatrice è il risultato dei questionari a cui lei stessa ha avuto modo di partecipare in passato. Sottolinea, inoltre, che è essenziale avere punti di riferimento nel territorio, a livello comunale prima ancora che regionale. Il fine dovrebbe essere presentare meno progetti, che però possano acquisire finanziamenti, piuttosto che molti progetti che non ottengono i finanziamenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.
COM(2018)367 final.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a istituire il nuovo programma Erasmus, per gli anni 2021-2027, il quale sostituirà l'attuale Erasmus+ relativo agli anni 2014-2020, ampliandone la portata, sia con riguardo alle risorse assegnate, che vengono aumentate, sia relativamente al numero dei beneficiari coinvolti in iniziative di formazione, che le istituzioni europee intendono triplicare. Segnala che la Commissione cultura ha iniziato l'esame della proposta nella seduta del 4 luglio 2018. Merita evidenziare che la proposta di regolamento al nostro esame fa seguito alla comunicazione adottata dalla Commissione il 2 maggio 2018, in cui si proponeva un rafforzamento delle politiche destinate ai giovani nel prossimo quadro finanziario. Il raggiungimento di tale finalità viene perseguito nel nuovo programma Erasmus raddoppiando per un verso l'entità dei finanziamenti e prevedendo Pag. 172per un altro la partecipazione di un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati, anche ricorrendo a forme di «mobilità virtuale» e all'uso sistematico delle piattaforme elettroniche. In linea con tale orientamento, il nuovo Erasmus, che potremmo definire «rafforzato», conterà su di una dotazione finanziaria doppia rispetto al programma precedente: 30 miliardi di euro contro i 14,7 miliardi di euro previsti per gli anni 2014-2020. Il raddoppio dei finanziamenti consentirà, nelle intenzioni delle istituzioni europee, di coinvolgere una platea molto più ampia di beneficiari, con l'obiettivo di toccare la soglia di 12 milioni di persone, contro i 4 milioni che ne hanno usufruito dal 2014 ad oggi. Le iniziative di mobilità finalizzate all'apprendimento che fanno capo ad Erasmus sono rivolte ad alunni delle scuole, studenti dell'istruzione superiore, studenti universitari tirocinanti, insegnanti, animatori socioeducativi, allenatori sportivi, discenti dell'istruzione e della formazione professionale e personale. Osserva come, a giudizio della Commissione europea, il nuovo programma Erasmus sia destinato a divenire un tassello chiave nella costruzione di quello spazio europeo dell'istruzione che la stessa Commissione si è prefisso come obiettivo dal novembre del 2017, con la presentazione della comunicazione «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» (COM(2017)673), in cui annunciava di voler fare dell'Europa un luogo in cui l'apprendimento non sia «limitato dai confini» nazionali e sia normale trascorrere un periodo in un altro degli Stati membri per studiare, seguire dei corsi di formazione professionale, conseguire una specializzazione, acquisire nuove competenze, perfezionare le lingue. Il nuovo Erasmus, secondo la Commissione europea, sarà funzionale e complementare anche ad altri obiettivi indicati come fondamentali dalla Commissione Ue. Tra questi, in primo luogo, la costruzione di una rete di Università europee, che dovrebbero favorire nell'arco di pochi anni l'introduzione di titoli di studio europei; quindi le sinergie e l'integrazione con il programma Horizon Europe, per la promozione della ricerca e dell'innovazione; ed infine la diffusione di un'identità europea più forte tra le nuove generazioni. Aumentandone in modo significativo la dotazione finanziaria, le istituzioni europee assegnano al nuovo Erasmus anche importanti funzioni di inclusione sociale, volendo coinvolgere un più ampio numero di studenti e discenti con minori opportunità o provenienti da aree o contesti svantaggiati. Nel progetto delle istituzioni europee, il programma potrà inoltre apportare un contributo significativo anche in termini di crescita delle competenze e dell'innovazione grazie ad azioni mirate a stimolare creatività e imprenditorialità nell'economia digitale, e in settori tecnologici emergenti. Verranno promosse attività di studio, ricerca e aggiornamento, in ambiti quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale, il digitale. Nell'ottica di diffondere un più solido senso di appartenenza europeo, vengono proposte iniziative come DiscoverEU, che consentirà ai giovani la possibilità di viaggiare in altri Stati dell'Unione, scoprendo il patrimonio culturale dell'Europa. Osserva che Erasmus si apre, nella proposta al nostro esame, anche ai Paesi terzi grazie al ricorso a soluzioni combinate di mobilità fisica e virtuale e a forme di apprendimento on line. Il nuovo programma Erasmus conferma la natura integrata di quello previgente a sostegno dell'apprendimento in tutti i contesti (formale, informale, non formale, formazione professionale) in tutte le fasi della vita. Passando al contenuto della proposta di regolamento, rileva che essa si compone di 12 capi e 34 articoli. Nel Capo I (disposizioni generali) sono individuati, gli obiettivi del programma, in particolare, dall'articolo 3, il quale anzitutto definisce Erasmus uno strumento fondamentale per la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione, quindi indica tra le finalità principali quelle di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo in tal Pag. 173modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, nonché al rafforzamento dell'identità europea. Sono poi individuati obiettivi specifici per ciascuno dei tre settori di intervento del programma (istruzione e formazione, gioventù e sport), a loro volta strutturati intorno a tre azioni chiave: «mobilità ai fini dell'apprendimento»; «cooperazione tra organizzazioni e istituti»; e «sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione». I Capi II-IV individuano le azioni che saranno sostenute dal programma in ciascun settore e nell'ambito di ciascuna azione chiave, rispettivamente nei settori dell'istruzione e della formazione (Capo II), della gioventù (Capo III) e dello sport (Capo IV). In particolare, nell'ambito dell'istruzione, il programma sostiene la mobilità di studenti e personale dell'istruzione superiore e le opportunità di apprendimento linguistico; nonché partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, piattaforme online e strumenti di cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning (la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa). In materia di gioventù, il programma sostiene azioni volte a favorire mobilità e attività di partecipazione dei giovani, tra cui DiscoverEU. In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo, nonché eventi sportivi senza scopo di lucro miranti a sviluppare la dimensione europea dello sport. L'articolo 7 è dedicato alle azioni Jean Monnet, introdotte dal previgente regolamento istitutivo di Erasmus+, con la finalità di promuovere l'eccellenza dell'insegnamento e della ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea e sul processo di integrazione. Tali azioni continuano ad essere sostenute nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Lo stesso articolo 7 prevede, inoltre, che il programma Erasmus offra sostegno ad alcune istituzioni precisamente individuate, che perseguono una finalità di interesse europeo. Si tratta, al proposito, dell'Istituto universitario europeo di Firenze, del Collegio d'Europa con sede a Bruges e Natolin, dell'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht, dell'Accademia di diritto europeo di Treviri, dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e del Centro internazionale di formazione europea di Nizza.
  Il Capo V (Disposizioni finanziarie) stabilisce la dotazione finanziaria del programma nel periodo 2021-2027 che – come anticipato – è fissata in 30 miliardi di euro, così ripartiti: 24, 94 miliardi di euro per le azioni in materia di istruzione e formazione; 3,1 miliardi di euro per le azioni in materia di gioventù; 550 milioni di euro per le azioni in materia di sport; 960 milioni di euro come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. Risorse ulteriori sono previste tramite l'assegnazione di un contributo finanziario aggiuntivo nell'ambito degli strumenti esterni. Il Capo IX (Sistema di gestione e audit) prevede, per ogni Stato membro, un'Autorità nazionale e una o più agenzie nazionali, quali organismi di attuazione del programma.

  Angela IANARO (M5S), considera ambizioso e condivisibile l'obiettivo di creare l'Europa partendo dalla cultura a cui si ispira il programma Erasmus. Tuttavia ritiene sproporzionato che l'obiettivo del programma in oggetto sia triplicare l'accesso dei cittadini quando si prevede che le risorse disponibili siano solo raddoppiate: in tal senso ritiene che vi sia un'incongruenza nella dotazione delle risorse. Inoltre esprime critiche su taluni obiettivi di percorso che le sembrano vaghi e non oggettivi, come ad esempio quando si fa riferimento, in tema di sviluppo scolastico, alla nozione di eccellenza dell'insegnamento.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea che il programma prevede forme di mobilità virtuale la cui maggiore partecipazione non si traduce in un maggiore onere direttamente proporzionale. Segnala inoltre che in VII Commissione si sta valutando la possibilità di effettuare audizioni volte ad approfondire aspetti Pag. 174concreti del programma, invitando quindi la Commissione a valutare l'opportunità di procedere ad un'attività conoscitiva.

  Guido Germano PETTARIN (FI), ritiene valido, anche nel presente dibattito, quanto espresso dalla collega Vietina precedentemente. Inoltre segnala che i fondi Erasmus+ destinati allo sport sono in gran parte inutilizzati. In tal senso, riterrebbe utile sul punto convocare in audizione rappresentanti del CONI.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, condivide quanto proposto dal collega Pettarin.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling), chiede di poter inserire in eventuali audizioni in materia di sport anche l'argomento dei finanziamenti alle discipline sportive femminili.

  Elena MURELLI (LEGA), ribadendo quanto precedentemente osservato concorda con quanto detto in materia di discipline sportive. Sottolinea, quindi, che mentre i fondi Erasmus sono utilizzati essenzialmente dalle scuole e dalle Università per i noti programmi all'estero, il programma Erasmus+ prevede anche fondi per Master universitari che però al momento non sono utilizzati: ritiene che sia una lacuna da colmare.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.