CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 141

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la deputata Claudia Maria Terzi ha cessato di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che, per meglio supportare il lavoro dei parlamentari e rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera, i deputati sono invitati ad utilizzare i numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite app. Fa riferimento, in particolare ai seguenti strumenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).
  La digitalizzazione della documentazione, già avviata nel corso della precedente legislatura, sarà pertanto portata avanti con decisione in quella presente, allo scopo di coniugare la crescente esigenza di apertura della Camera dei deputati e di pubblicità dei suoi lavori con la altrettanto crescente necessità di ridurre l'impatto sull'ambiente mediante la razionalizzazione dell'uso della carta nelle diverse attività.
  Infine, ricorda in estrema sintesi che la app geoCamera è costituita di «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari, essendo articolata in geoComm, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte (ivi compresi i documenti riservati); geoAula, che risponde alle medesime funzioni, con riferimento ai lavori dell'Aula; Pag. 142geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, compilandoli direttamente sull'app; geoPDL, per la presentazione delle proposte di legge; geoEme, per la presentazione degli emendamenti alle proposte di legge (di prossima attivazione).

DL 55/18 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Chiede, quindi, alla relatrice, on. Murelli, di illustrare il contenuto del provvedimento.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, fa presente preliminarmente che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame del provvedimento e che, pertanto, la relazione riguarderà il testo trasmesso alla Camera. In ogni caso, qualora la VIII Commissione dovesse concludere i suoi lavori prima dell'espressione del parere di competenza, si riserva di integrare conseguentemente la presente relazione. Rileva quindi che il decreto-legge, che nel testo originario constava di due soli articoli, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Pertanto, il testo oggi all'esame della Commissione è costituito da 23 articoli.
  Segnalato che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che incidono su profili di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 01 dispone la proroga dello stato di emergenza nelle zone terremotate fino al 31 dicembre 2018 e prevede la possibilità di un'ulteriore proroga di dodici mesi, deliberata dal Consiglio dei ministri in deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
  Con il successivo articolo 02 si prevede la possibilità di utilizzare le aree comunali attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpiti dal sisma. Segnala, quindi, che l'articolo 03 introduce gli interventi per l'adeguamento energetico ed antincendio, nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche tra le fattispecie in relazione alle quali è erogato il contributo alla ricostruzione, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
  Osserva che l'articolo 04, ai fini della concessione del contributo alla ricostruzione, reca disposizioni di natura contabile relative alle spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, mentre il successivo articolo 05 estende alle singole unità immobiliari la possibilità di adottare progetti di immediato ripristino, di riparazione ed agibilità.
  Segnala che l'articolo 06 dispone, per le imprese affidatarie dei lavori di immediata ricostruzione, l'innalzamento della soglia di obbligatorietà della attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), fissata in relazione al valore monetario dei lavori da eseguire, che certifica la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. Tale soglia, da 150.000 euro viene innalzata a 258.000 euro, comunque ampiamente al di sotto della soglia comunitaria che corrisponde a 5.548.000 euro.Pag. 143
  A prima vista, potrebbe sembrare che l'esclusione dall'obbligatorietà dell'attestazione SOA per lavori di importo ricadente tra la vecchia e la nuova soglia possa avere dei riflessi sulla condizione dei lavoratori impiegati da tali imprese, dal momento che l'attestazione riguarda la regolarità dell'impresa sotto diversi profili, tra cui l'accertata violazione delle norme relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché i requisiti tecnico-organizzativi. Tuttavia occorre notare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, ora novellato al comma 1, lettera c), prevede comunque l'obbligatorio affidamento dei lavori a imprese che sono iscritte all'Anagrafe dell'apposita struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno (comma 1, lettera a) e che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dal DURC (comma 1, lettera b). Pertanto persiste comunque una garanzia sulle condizioni dell'impresa.
  Osserva che l'articolo 07, sostituendo l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, introduce una nuova disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative; l'articolo 08 reca misure relative a ruderi e collabenti; l'articolo 09 esclude dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica taluni strumenti urbanistici attuativi di interventi relativi ad opere di ricostruzione o ripristino; infine, l'articolo 010 introduce semplificazioni nella procedura per la concessione dei contributi alla ricostruzioni.
  Con riferimento al successivo articolo 011, che, tra l'altro, aggiunge i comuni al novero dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione, segnala che la norma prevede, al comma 1, lettera b), anche la possibilità per i comuni medesimi di avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti a tempo determinato o con contratti di collaborazione, prorogabili fino al 31 dicembre 2018, assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile.
  Rileva, a tale proposito, che la disposizione rinvia all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, che autorizza l'assunzione a tempo determinato, la proroga di contratti in essere o la stipula di contratti di collaborazione in relazione a diversi profili di lavoratori. In proposito, ritiene utile che il Commissario per la ricostruzione, con apposita circolare, precisi il profilo del personale cui conferire la funzione di responsabile del procedimento. Resta il fatto che la ricostruzione segna un ritardo rilevante, anche per l'entità del disastro e il numero elevato dei comuni coinvolti, e che i comuni, senza l'assunzione di personale in deroga, non sarebbero in grado di provvedere con il proprio organico.
  Dopo aver segnalato che l'articolo 012 dispone modifiche alla composizione della Conferenza permanente, cioè il soggetto che dirige, coordina e controlla le operazioni di ricostruzione, l'articolo 013 introduce la possibilità di istituire centrali di committenza locali e l'articolo 014 reca disposizioni riguardanti i materiali da scavo, rileva che l'articolo 015 dispone, oltre ad un nuovo differimento delle rate dei mutui, in scadenza nell'esercizio 2019, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni al secondo anno successivo alla medesima data di scadenza, anche l'estensione da due a tre anni del periodo per il quale è data facoltà al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, colpiti dal sisma di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.
  Venendo alle parti di specifica competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 1, che, al comma 1, dispone la proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio e al 31 gennaio 2019 dei termini entro i quali devono essere effettuati, rispettivamente, i versamenti della riscossione dei Pag. 144tributi e gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Con riferimento alla ripresa di tale ultima tipologia di versamenti, la norma aumenta da 24 a 60 le rate mensili in cui è possibile eseguire il pagamento. Segnala che, sia con riferimento ai versamenti tributari sia con riferimento a quelli contributivi, la norma prevede che, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Inoltre, il comma 2 proroga al 1o gennaio 2019 la sospensione, tra gli altri, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS.
  I successivi commi da 3 a 5 introducono disposizioni riguardanti la sospensione del pagamento del canone RAI nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; il comma 6 dispone l'ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia; il comma 6-bis introduce esenzioni in favore delle utenze localizzate in una «zona rossa»; il comma 6-ter prevede una deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti.
  Osserva altresì che il comma 6-quater dispone, in deroga ai limiti di durata previsti dalla legislazione vigente, la concessione, per l'anno 2019 ed entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro, di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. Il provvedimento riguarda le imprese, con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dal sisma e, contestualmente, in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa. La concessione dell'intervento di integrazione salariale è subordinata all'erogazione da parte della Regione di misure di politica attiva finalizzate al reimpiego dei lavoratori. La copertura, disposta dal comma 8-bis, è a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Segnala che le aree di crisi industriale complessa che potrebbero essere interessate ai provvedimenti in esame sono l'area di Rieti, l'area di Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno e l'area di Terni-Narni.
  Infine, i commi 7, 8 e 9 recano le disposizioni di carattere finanziario per la quantificazione e la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo 1.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 1-bis reca disposizioni relative alla proroga della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in genere, osserva che l'articolo 1-ter, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, estende al 2018 la possibilità, già prevista per il 2017, di impiego delle risorse disponibili già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa. Ricorda infatti che, nel limite di spesa di 124,5 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni interessate, la norma del decreto-legge n. 45 del 2017 prevedeva la concessione di un'indennità ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico, qualora questi non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  Rileva, infine, che l'articolo 1-quater introduce deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, in caso di ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; l'articolo 1-quinquies prevede la predisposizione di Linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti Pag. 145connessi agli interventi di ricostruzione; l'articolo 1-sexies introduce una disciplina per la concessione del contributo alla ricostruzione e il riconoscimento dell'agibilità con riferimento agli edifici, danneggiati dagli eventi sismici del 2016, che presentano lievi difformità rispetto ai progetti originari; l'articolo 1-septies interviene sulla procedura prevista per il recupero degli aiuti percepiti dalle imprese per gli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo dal 2009, di fatto posticipando i termini per l'eventuale recupero di benefici che, secondo la Commissione europea, contrasterebbero con la normativa sugli aiuti di Stato; l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione, preannuncia che nella sua proposta di parere terrà conto delle eventuali indicazioni e istanze che dovessero emergere dal dibattito o che i colleghi le vorranno fare pervenire.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, giovedì 12 luglio.

  La seduta termina alle 14.25.