XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 2020.
Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 6 luglio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FORMENTINI ed altri: «Istituzione della Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo» (2570);
MELONI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di tutela del patrimonio artistico nazionale» (2571).
Saranno stampate e distribuite.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2500-A/R)
A.C. 2500-A/R – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
TITOLO I
SALUTE E SICUREZZA
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)
1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 2.
(Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19)
1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei princìpi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018».
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.
14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 3.
(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.».
Articolo 4.
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)
1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.
Articolo 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)
1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 6.
(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)
1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 7.
(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)
1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.
Articolo 8.
(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)
1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.
2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.
Articolo 9.
(Proroga piani terapeutici)
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: « di medici, personale infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.»;
b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e socio –sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;».
Articolo 11.
(Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)
1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.»;
d) il comma 3-bis è abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
– dopo le parole «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;
– le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
«4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.»;
h) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici, «e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola «integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,»;
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
« 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
15-nonies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.».
Articolo 12.
(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 13.
(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 14.
(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)
1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 15.
(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.
Articolo 16.
(Misure straordinarie di accoglienza)
1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».
Articolo 18.
(Utilizzo delle donazioni)
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
« a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.»
b) al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»
c) al comma 5, dopo le parole « per la quale è» è aggiunta la seguente: «anche».
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.
Articolo 19.
(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 20.
(Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 21.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:
«Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.».
b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.».
Articolo 22.
(Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione «Strade sicure»)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 23.
(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.
TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Capo I
MISURE DI SOSTEGNO
Articolo 24.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 25.
(Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, –società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1o gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI”» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche «il Gestore»)
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
15. La società emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
20. I benefìci previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 27.
(Patrimonio destinato)
1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i princìpi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1o aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
Articolo 28.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 29.
(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 30.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1o maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
Articolo 31.
(Rifinanziamento fondi)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 32.
(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS)
1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 33.
(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
Articolo 34.
(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)
1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
Articolo 35.
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)
1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
Articolo 36.
(Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID – 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 37.
(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)
1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 38.
(Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative)
1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000».
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 39.
(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)
1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».
4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 40.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 41.
(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)
1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.
2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
Articolo 42.
(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 43.
(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 45.
(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)
1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 46.
(Misure urgenti in materia di servizi postali)
1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
3) è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Articolo 47.
(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia)
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 48.
(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)
1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni»;
2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de minimis)» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese».
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:
a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 49.
(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)
1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell’automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive» con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 50.
(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)
1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.
Articolo 51.
(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)
1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.
Articolo 52.
(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.
Capo II
REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI
Articolo 53.
(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)
1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione
Articolo 54.
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.
Articolo 55.
(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Articolo 56.
(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1o gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
Articolo 57.
(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.
Articolo 58.
(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Articolo 59.
(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Articolo 60.
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)
1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1o febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Articolo 61.
(Disposizioni comuni)
1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
Articolo 62.
(Disposizioni finanziarie)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Articolo 63.
(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)
1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.
Articolo 64.
(Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)
1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 65.
(Esonero temporaneo contributi Anac)
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
TITOLO III
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI
Capo I
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27
Articolo 66.
(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non»;
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
Articolo 67.
(Incremento Fondo Terzo Settore)
1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID –19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 68.
(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;
c) al comma 2, secondo periodo, la parola «quarto» è soppressa.
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione».
« 2-ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis»
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.».
h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 20202»;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 69.
(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»;
b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 70.
(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo è soppresso;
2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: « 4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
« 5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»
f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 71.
(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:
« Art. 22-ter
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)
1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater
(Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 72.
(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 73.
(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 74.
(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 75.
(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Articolo 76.
(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».
Articolo 77.
(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Articolo 78.
(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»;
b) al comma 2, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 79.
(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».
Articolo 80.
(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».
Articolo 81.
(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.».
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Capo II
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Articolo 82.
(Reddito di emergenza)
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il Reddito di emergenza». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 83.
(Sorveglianza sanitaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Articolo 84.
(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 85.
(Indennità per i lavoratori domestici)
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 86.
(Divieto di cumulo tra indennità)
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Articolo 87.
(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)
1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:
« 251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:
« 253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.».
Articolo 88.
(Fondo Nuove Competenze)
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
Articolo 89.
(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)
1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
Articolo 90.
(Lavoro agile)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Articolo 91.
(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)
1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Articolo 92.
(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Articolo 94.
(Promozione del lavoro agricolo)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefìci previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».
Articolo 95.
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefìci, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
Articolo 96.
(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)
1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Articolo 97.
(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» è soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».
Articolo 98.
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefìci di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 99.
(Osservatorio del mercato del lavoro)
1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Articolo 100.
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 101.
(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 102.
(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 103.
(Emersione di rapporti di lavoro)
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità».
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA
Articolo 104.
(Assistenza e servizi per la disabilità)
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui periodo precedente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 105.
(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
TITOLO V
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 106.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.
Articolo 107.
(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 108.
(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)
1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: « 6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Articolo 109.
(Servizi delle pubbliche amministrazioni)
1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 48.
(Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.
Articolo 110.
(Rinvio termini bilancio consolidato)
1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.
Articolo 111.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 113.
(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)
1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Articolo 114.
(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.
Articolo 115.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 116.
(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Articolo 117.
(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
Articolo 118.
(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)
1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
TITOLO VI
MISURE FISCALI
Articolo 119.
(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 120.
(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 121.
(Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 122.
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 123.
(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)
1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 124.
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.
Articolo 126.
(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
Articolo 127.
(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;
b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».
Articolo 128.
(Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Articolo 129.
(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 130.
(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.»;
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o ottobre 2020»;
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1o gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 131.
(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
Articolo 132.
(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Articolo 133.
(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021»;
b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 134.
(Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)
1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.».
Articolo 135.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020.
Articolo 136.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
« 2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
b) il comma 112 è sostituito dal seguente: « 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 137.
(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 138.
(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 139.
(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)
1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 140.
(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)
1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1o gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1o luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1o gennaio 2021».
Articolo 141.
(Lotteria dei corrispettivi)
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2021».
Articolo 142.
(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1o gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Articolo 143.
(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 144.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Articolo 145.
(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)
1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 146.
(Indennità requisizione strutture alberghiere)
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.».
Articolo 147.
(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)
1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 148.
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:
a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.
2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
Articolo 149.
(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)
1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
Articolo 150.
(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.».
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1o gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 151.
(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)
1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 152.
(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 153.
(Sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973)
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 154.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)
1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: « 2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.»;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».
Articolo 155.
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.».
Articolo 156.
(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)
1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.
Articolo 157.
(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;
Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 158.
(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Articolo 159.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)
1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Articolo 160.
(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Articolo 161.
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)
1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1o maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Articolo 162.
(Rateizzazione del debito di accisa)
1. All'articolo 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;
b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;
c) l'ultimo periodo è soppresso.
Articolo 163.
(Proroga in materia di tabacchi)
1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
Articolo 164.
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti»;
b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti».
2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.».
3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile.» Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie».
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO
Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE
Articolo 165.
(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 166.
(Condizioni)
1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Articolo 167.
(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
Capo II
REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI
Articolo 168.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 169.
(Sostegno pubblico)
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
Articolo 170.
(Cessione del compendio)
1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:
a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
Articolo 171.
(Concessione del sostegno)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
Articolo 172.
(Altre disposizioni)
1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.
Articolo 173.
(Relazioni alla Commissione europea)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
Articolo 174.
(Disposizioni di attuazione)
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.
Articolo 175.
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE
Capo I
MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA
Articolo 176.
(Tax credit vacanze)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 177.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 178.
(Fondo turismo)
1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 179.
(Promozione turistica in Italia)
1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 180.
(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)
1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: « 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 181.
(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1o maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 182.
(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 183.
(Misure per il settore cultura)
1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente «I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale»;
b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».
10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente « 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario»;
c) il comma 3 è abrogato.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 184.
(Fondo cultura)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 185.
(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.
5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Capo II
MISURE PER L'EDITORIA
Articolo 186.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1o ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1o ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 187.
(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)
1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 188.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 189.
(Bonus una tantum edicole)
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 190.
(Credito d'imposta per i servizi digitali)
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 191.
(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)
1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Articolo 192.
(Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Articolo 193.
(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)
1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.
Articolo 194.
(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)
1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 195.
(Fondo emergenze emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Capo III
MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI
Articolo 196.
(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)
1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 197.
(Ferrobonus e Marebonus)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 198.
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 199.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostino di aver subìto subìto, nel periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1o febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefìci previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 200.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.
6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 201.
(Incremento Fondo salva-opere)
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
Articolo 202.
(Trasporto aereo)
1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, è definito l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.»;
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
« 5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.
5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.»;
d) il comma 6 è soppresso;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 203.
(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)
1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.
Articolo 204.
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1o luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole « A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono inserite le seguenti: « e fino al 30 giugno 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 205.
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Articolo 206.
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)
1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all’iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'aperturà di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.
Articolo 207.
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.
Articolo 208.
(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.
4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante di Riga», nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario «Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio».
5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
Articolo 209.
(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)
1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 210.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere l-ter e l-quater del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 211.
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 212.
(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)
1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.
Articolo 213.
(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)
1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.
Articolo 214.
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)
1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 215.
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)
1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.
Capo IV
MISURE PER LO SPORT
Articolo 216.
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)
1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2020»;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».
2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.
Articolo 217.
(Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.
Articolo 218.
(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)
1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adìto. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 2020, n. 26.
Capo V
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 219.
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 220.
(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)
1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.
Articolo 221.
(Modifiche all'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.».
Capo VI
MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Articolo 222.
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 223.
(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 224.
(Misure in favore della filiera agroalimentare)
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti « , in alternativa all'ordinario procedimento,».
2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:
« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l’’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.»;
c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:
« 4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1o marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.».
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.».
4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:
« 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.».
Articolo 225.
(Mutui consorzi di bonifica)
1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 226.
(Fondo emergenza alimentare)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Capo VII
MISURE PER L'AMBIENTE
Articolo 227.
(Sostegno alle zone economiche ambientali)
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Articolo 228.
(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132» sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.
Articolo 229.
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:
«Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un ”buono mobilità”, cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.».
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole «corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;»;
2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: « 9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 230.
(Incremento posti concorsi banditi)
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. All'onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 231.
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 232.
(Edilizia scolastica)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «vincolate» è aggiunta la seguente «prioritariamente»;
b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento».
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indìce nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 233.
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 234.
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
Articolo 235.
(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Capo IX
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 236.
(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
1. Il «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefìci per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 237.
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)
1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.
Articolo 238.
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono aggiunte le seguenti «e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Capo X
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Articolo 239.
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Articolo 240.
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1o aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo XI
COESIONE TERRITORIALE
Articolo 241.
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)
1. A decorrere dal 1o febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
Articolo 242.
(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)
1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.
Articolo 243.
(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente:
« 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Articolo 244.
(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)
1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, dell'della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 245.
(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)
1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:
a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 246.
(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)
1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei princìpi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.
Capo XII
ACCELERAZIONI CONCORSI
SEZIONE I
DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Articolo 247.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)
1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.
Articolo 248.
(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.
3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
Articolo 249.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i princìpi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE
Articolo 250.
(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.
Articolo 251.
(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)
1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunti le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
Articolo 252.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Articolo 253.
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)
1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.
Articolo 254.
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)
1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».
Articolo 255.
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1o settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 256.
(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)
1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole «definizione dei procedimenti», sono aggiunte le seguenti: «penali e» e dopo le parole «Corti di appello» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero»;
b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 257.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i princìpi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 258.
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1o giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4o Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Articolo 259.
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)
1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.
3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.
Articolo 260.
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
Articolo 261.
(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)
1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Articolo 262.
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 263.
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
Capo XIII
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Articolo 264.
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefìci economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'articolo 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'articolo 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai princìpi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefìci, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;
3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.»;
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,»;
2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:
« 2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» è sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.
Articolo 265.
(Disposizioni finanziarie finali)
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «148.330 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono soppressi;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
– al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
– il quarto periodo è soppresso;
– al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono abrogate;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 al presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.
Articolo 266.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2500-A/R – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: « qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» è sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;
al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» è sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»;
al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 11:
il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;
al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;
al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
il nono periodo è sostituito dai seguenti: « Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Borse di studio per medici) – 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
Art. 1-ter. – (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità) – 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;
al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Trento e di Bolzano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;
al comma 10:
al terzo periodo, le parole: «e province» sono sostituite dalle seguenti: «e le province» e le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al quarto periodo, le parole: «all'articolo 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come “decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”,»;
al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o agosto 2011»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: “i medici e i medici veterinari” sono sostituite dalle seguenti: “i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi”;
b) al comma 548, le parole: “dei medici e dei medici veterinari di cui” sono sostituite dalle seguenti: “dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui” e le parole: “della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data” sono sostituite dalle seguenti: “della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data”;
c) al comma 548-bis:
1) le parole: “di formazione medica specialistica”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di formazione specialistica” ;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “fatti salvi” sono inserite le seguenti: “, per i medici specializzandi,”;
3) al quarto periodo, le parole: “I medici e i medici veterinari” sono sostituite dalle seguenti: “I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi” e le parole: “del personale della dirigenza medica e veterinaria” sono sostituite dalle seguenti: “del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”;
4) al decimo periodo, dopo la parola: “specializzandi” è inserita la seguente: “medici” e dopo le parole: “trattamento economico previsto” sono inserite le seguenti: “per i predetti specializzandi medici”».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;
al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1o marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da Sars-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;
al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale) – 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: “alla data del 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2020”;
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) – 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Art. 5-ter. – (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) – 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: « nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;
al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;
al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), dopo la parola: « infermieristico» è inserita la seguente: « e», dopo le parole: « seguenti: “degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: « , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: « degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il FSE»;
alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;
alla lettera f):
al primo capoverso, le parole: «– dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;
al secondo capoverso, le parole: «– le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;
alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;
alla lettera i):
al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;
al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 1999».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche) – 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: “, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore” sono sostituite dalle seguenti: “gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi”».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalità scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19) – 1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) – 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1º settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) – 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 19:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;
al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonché dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».
All'articolo 25:
al comma 9:
al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;
al sesto periodo, le parole: «nonché quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli relativi»;
al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;
al comma 12:
al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;
al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. – (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) – 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
All'articolo 26:
al comma 2:
alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;
alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I benefìci di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a);»;
al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»;
al comma 20:
al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;
al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;
al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19”,».
Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis. – (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) – 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 26-ter. – (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) – 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».
All'articolo 27:
al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;
al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: « , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» e, al terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»;
al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: “diverse dalle banche” sono soppresse».
All'articolo 28:
al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: « , alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;
al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» è inserita la seguente: «, 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;
al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. – (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) – 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come “decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”,»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa»;
al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».
Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. – (Confidi) – 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1”».
All'articolo 33:
al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali) – 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1o marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa».
All'articolo 36:
ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: «paneuropeo»;
al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID – 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;
al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 37:
al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» è inserita la seguente: «Innovations».
All'articolo 38:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;
al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in “de minimis”» sono sostituite dalle seguenti: «in regime “de minimis”»;
al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”»;
al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;
al comma 13, la parola: « videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» è soppressa;
al comma 16:
all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;
alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;
al comma 17, la parola: « videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;
al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. – (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori) – 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 38-ter. – (Promozione del sistema delle società benefit) – 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 38-quater. – (Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio) – 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».
All'articolo 39:
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 40:
al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».
All'articolo 41:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «a partire» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio».
All'articolo 42:
al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. – (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico) – 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: “di cui all'articolo 3” sono inserite le seguenti: “e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030”;
2) alla lettera a), le parole: “di cui al presente Titolo” sono sostituite dalle seguenti: “di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica”;
3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:
“i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie”;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “di cui ai numeri ii e iv della lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla lettera b)”».
All'articolo 43:
al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall'abrogazione della disposizione».
Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. – (Contratto di rete con causale di solidarietà) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
“4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
CO2g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 2.000 |
21-60 | 2.000 |
61-110 | 1.500 |
b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
CO2g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 1.000 |
21-60 | 1.000 |
61-110 | 750 |
1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) – 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
“1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno”».
Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. – (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali) – 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 48:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: “euro 4 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6 milioni”»;
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;
al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;
i commi 6 e 7 sono soppressi.
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. – (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze del magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 49:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» è inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. – (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia) – 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata “Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita”, con sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis. – (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “bilanci relativi all'esercizio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “bilanci relativi all'esercizio 2021”».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 52-bis. – (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati) – 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-ter. – (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità) – 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».
All'articolo 54:
al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;
al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».
All'articolo 55:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;
al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
All'articolo 56:
al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;
al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;
al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».
All'articolo 57:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».
All'articolo 58:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 59:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 60:
al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».
All'articolo 61:
al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «dell'articolo 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'articolo 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».
All'articolo 64:
al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;
alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».
All'articolo 65:
al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 66:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;
alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:
«Art. 66-bis. – (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) – 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, importare e immettere in commercio” sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: “e gli importatori”, ovunque ricorrono, e le parole: “e coloro che li immettono in commercio,” sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: “, gli importatori” e le parole: “e coloro che li immettono in commercio” sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: “e gli importatori” sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: “e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio” sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. – (Inserimento al lavoro dei care leavers) – 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria».
All'articolo 68:
al comma 1:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “in ogni caso” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza” e la parola: “quarto” è soppressa;»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52”»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale ‘emergenza COVID-19’ sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22”»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52».
All'articolo 70:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
« f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”».
Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. – (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale) – 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».
All'articolo 71:
al comma 1:
al capoverso Art. 22-ter, comma 1:
al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;
al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;
al capoverso Art. 22-quater:
al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;
al comma 2, dopo le parole: « dal presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 89-bis»le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 72:
al comma 1:
alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 4, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”».
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».
All'articolo 78:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».
All'articolo 80:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni».
Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:
«Art. 80-bis. – (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento».
All'articolo 81:
il comma 1 è soppresso.
All'articolo 82:
al comma 1, alinea, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: « luglio»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014»;
al comma 10, le parole: « 954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 966,3 milioni di euro»;
al comma 11, le parole: « pari a 959,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « pari a 971,3 milioni di euro».
All'articolo 83:
al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».
All'articolo 84:
ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;
al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;
al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera»;
al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;
al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto».
All'articolo 85:
al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».
All'articolo 89:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. – (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile) – 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 90:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;
ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».
All'articolo 93:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».
All'articolo 95:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»;
alla rubrica, le parole: «rischio da contagio» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».
All'articolo 98:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 101:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».
All'articolo 102:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;
al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;
al comma 3, lettera b), le parole: « per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: « per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;
al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;
al comma 8, lettera a), le parole: « dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: « dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «articolo600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;
al comma 10:
alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;
al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;
al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti “dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “rappresentanti” sono inserite le seguenti: “dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,”»;
al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».
Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:
«Art. 103-bis. – (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) – 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 104:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;
al comma 4, le parole: « pari a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « pari a 155 milioni di euro»;
All'articolo 105:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di età compresa tra zero e sedici anni»;
alla lettera b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;
al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».
Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 105-bis. – (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) – 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 105-ter. – (Contributo per l'educazione musicale) – 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 105-quater. – (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) – 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».
All'articolo 106:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”».
Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:
«Art. 106-bis. – (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 109:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:»;
al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».
All'articolo 110:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
“3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020”».
All'articolo 111:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 112:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020».
Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis. – (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19) – 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 113:
al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria”».
All'articolo 114:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;
alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;
alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».
Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:
«Art. 114-bis. – (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini) – 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1o gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 114-ter. – (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani) – 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:
“4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefìci per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”».
All'articolo 115:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;
al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
All'articolo 117:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;
al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 118-bis. – (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto) – 1. Nel rispetto dei princìpi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
Art. 118-ter. – (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria) – 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
Art. 118-quater. – (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) – 1. All’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2020”;
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 118-quinquies. – (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
L'articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) – 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1o gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:
«Art. 119-bis. – (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) – 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 ottobre 2020”;
b) le parole: “, per fatti non imputabili all'amministrazione” sono soppresse».
All'articolo 120:
al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;
al comma 3, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati».
All'articolo 121:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «detrazione» è inserita la seguente: «spettante»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;
al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;
il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;
al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;
al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».
All'articolo 122:
al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: « il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;
al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».
All'articolo 123:
al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».
All'articolo 124:
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».
All'articolo 125:
al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: « nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»;
al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi» è sostituita dalla seguente: «dispositivi»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».
All'articolo 126:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subìto danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 127:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;
alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».
All'articolo 128:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».
Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:
«Art. 129-bis. – (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
b) al comma 574, le parole: “alla data del 20 ottobre 2019” sono soppresse e la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
c) al comma 575, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
“576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;
e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
“577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile”;
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
“577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19’”.
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “comma 1” sono sostituite delle seguenti: “commi 1 e 2” e le parole: “come modificato dal comma 631 del presente articolo,” sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 130:
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 134:
alla rubrica, la parola: «IVAFE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».
All'articolo 135:
al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».
All'articolo 136:
al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:
«Art. 136-bis. – (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) – 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
All'articolo 137:
al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;
al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 139:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».
All'articolo 143:
al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 145:
al comma 2, la parola: «valutati,» è sostituita dalla seguente: «, valutate».
All'articolo 146:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».
All'articolo 148:
al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differiti».
All'articolo 149:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»;
alla lettera g), le parole: «all'articolo33, comma 1bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» è sostituita dalla seguente: «approvato».
All'articolo 152:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» è inserita la seguente: «alla»;
al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro».
All'articolo 153:
al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».
All'articolo 157:
al comma 2:
alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;
al comma 7, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
All'articolo 161:
al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti».
Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:
«Art. 163-bis. – (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) – 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022”;
b) dopo le parole: “dogane interne” è inserita la seguente: “anche”;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”».
All'articolo 164:
al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» sono sostituite dalle seguenti: «e di altri enti pubblici ovvero di società»;
al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito con decreto del»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:
“17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti”»;
al comma 3, capoverso, le parole: «dell'articolo 952 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».
All'articolo 165:
al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto»;
al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli schemi».
All'articolo 168:
al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 170:
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità del quadro normativo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al quadro normativo».
All'articolo 171:
al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;
al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».
All'articolo 172:
al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessioni»;
al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».
All'articolo 175:
le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».
Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:
«Art. 175-bis. – (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) – 1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “nonché i loro” è inserita la seguente: “coniugi,”».
All'articolo 176:
al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».
All'articolo 177:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;
al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76,55 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».
All'articolo 178:
al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».
All'articolo 179:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 180:
al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;
al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;
al comma 3, capoverso 1-ter:
al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;
al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;
al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione», dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».
All'articolo 181:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;
al comma 6, le parole: «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»
All'articolo 182:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefìci di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;
al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
“11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
“12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”».
All'articolo 183:
al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;
al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;
al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;
al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
« 8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di “Capitale italiana della cultura”, in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: “A eccezione dell'anno 2020,”»;
al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. La dotazione del Fondo “Carta della cultura”, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020»;
al comma 11:
all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»;
alla lettera b), capoverso 2:
al secondo periodo, dopo la parola: « provvede» sono inserite le seguenti: « al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto» ;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
« 11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “160 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “190 milioni”.
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;
alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».
All'articolo 184:
al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: « investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;
al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto “Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento” è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»;
al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»;
alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».
All'articolo 185:
al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari».
Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:
«Art. 185-bis. – (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO) – 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 186:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».
All'articolo 187:
al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».
All'articolo 189:
al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».
All'articolo 190:
al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.
All'articolo 192:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
All'articolo 194:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
All'articolo 195:
alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».
Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 195-bis. – (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore) – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione”.
Art. 195-ter. – (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416) – 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”».
All'articolo 196:
al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio».
All'articolo 198:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: « agli operatori che» sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;
alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».
All'articolo 199:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: «che dimostino di aver subìto subìto» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subìto»;
alla lettera b), dopo le parole: « a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: « e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: « nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84» sono soppresse;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;
al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
“1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio”.
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:
«Art. 199-bis. – (Disposizioni in materia di operazioni portuali) – 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7”.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio».
All'articolo 200:
al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalità»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;
al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:
«Art. 200-bis. – (Buono viaggio) – 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 201:
al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».
All'articolo 202:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;
alla lettera c):
al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al capoverso 5-ter, dopo la parola: «fiscale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,».
All'articolo 203:
al comma 1, la parola: «assoggettate» è sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;
ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 204:
al comma 2, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
All'articolo 205:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021».
All'articolo 206:
al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»;
al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;
al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 “via Salaria” – variante Trisungo-Acquasanta — 2º lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 “via Salaria”– Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 6, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».
All'articolo 207:
al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».
All'articolo 208:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni»;
al comma 4, le parole: « , a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;
al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 209:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».
All'articolo 210:
al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «traporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: « l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: « l-ter) e l-quater)».
All'articolo 211:
al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;
al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».
Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:
«Art. 211-bis. – (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) – 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei princìpi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.
5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:
a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;
b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;
d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:
«Art. 212-bis. – (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia) – 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:
“Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua”.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:
«Art. 213-bis. – (Interventi di messa in sicurezza del territorio) – 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 214:
al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2009»;
al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato “SS 42 – variante Trescore-Entratico”. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato “Collegamento tra la strada statale n. 11 – tangenziale ovest di Milano – variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)”. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;.
al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;
alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».
All'articolo 215:
al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;
al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».
All'articolo 216:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario», dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;
al terzo periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: « , anche di durata uguale o superiore a un mese,».
All'articolo 217:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».
Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:
«Art. 217-bis. – (Sostegno delle attività sportive universitarie) – 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 218:
al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».
Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:
«Art. 218-bis. – (Associazioni sportive dilettantistiche) – 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 219:
al comma 1, la parola: « disinfestazione» è sostituita dalla seguente: « disinfezione»;
al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «, nonché di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;
al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».
Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:
«Art. 220-bis. – (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria” della missione 1 “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
L'articolo 221 è sostituito dal seguente:
«Art. 221. – (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) – 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale”.
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».
L'articolo 222 è sostituito dal seguente:
«Art. 222. – (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) – 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
“520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521”.
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
“2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19’ e successive modificazioni e integrazioni”.
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».
Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:
«Art. 222-bis. – (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020) – 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 223:
alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».
All'articolo 224:
al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l’’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»:
alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
“4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”».
Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis. – (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) — 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 224-ter. – (Sostenibilità delle produzioni agricole) – 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i princìpi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei princìpi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari».
All'articolo 225:
al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica ed enti irrigui».
All'articolo 227:
al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».
Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:
« Art. 227-bis. – (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini) – 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 228:
al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».
Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:
« Art. 228-bis. – (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti) – 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».
All'articolo 229:
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:
«Art. 229-bis. – (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) – 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili”.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 230:
ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale,»;
al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti».
Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:
«Art. 230-bis. – (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici) – 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale “Istruzione e ricerca”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 231:
al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;
al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;
al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;
al comma 11, la parola: « template» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;
al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:
«Art. 231-bis. – (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza) – 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».
All'articolo 232:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore “Salvatore Quasimodo” in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».
All'articolo 233:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»;
al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni per l'anno 2020»;
alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.
All'articolo 235:
al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni».
All'articolo 236:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
All'articolo 237:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».
All'articolo 238:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: « , nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»;
al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»;
al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» è inserita la seguente: «artistica,»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».
Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:
«Art. 238-bis. – (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale) – 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694,112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
All'articolo 240:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «:».
All'articolo 241:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»;
al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;
al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».
All'articolo 242:
al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;
al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;
al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».
All'articolo 243:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».
All'articolo 244:
al comma 1, dopo la parola: « Sicilia» sono inserite le seguenti: « nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
al comma 2, le parole: « Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: « Aiuti a progetti»;
al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,».;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».
Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:
«Art. 245-bis. – (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) – 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata “Resto al Sud”, all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: “fino ad un massimo di 50.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di 60.000 euro”;
b) al comma 8, lettera a), le parole “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”;
c) al comma 8, lettera b), le parole: “65 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”».
All'articolo 246:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: « nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».
La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».
All'articolo 247:
al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.
All'articolo 248:
al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».
All'articolo 250:
al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio».
All'articolo 251:
al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;
al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».
All'articolo 252:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».
All'articolo 258:
al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 259:
al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;
al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».
Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:
« Art. 259-bis. – (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 260:
al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».
Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:
«Art. 260-bis. – (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) – 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 261:
al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 262:
al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;
al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 263:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: “e, anche al fine” fino a: “forme associative” sono sostituite dalle seguenti: “. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata”».
Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:
«Capo XII-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE
Art. 263-bis. – (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
“3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro”.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 264:
al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1. Le amministrazioni».
All'articolo 265:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.413 milioni di euro per l'anno 2021»;
al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 7:
all'alinea, dopo la parola: «85,» è inserita la seguente: «89-bis,», dopo la parola: «211,» è inserita la seguente: «213-bis,» e dopo la parola: «230,» è inserita la seguente: «230-bis, commi 1 e 3,» ;
alla lettera a), le parole: « quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;
alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;
il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;
al comma 13:
alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;
alla lettera b):
le parole: «- al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;
le parole: «- il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;
le parole: «- al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;
al comma 14, dopo le parole: «dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».
Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:
«Art. 265-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'allegato 1:
le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 – (Articolo 265, comma 1) – “Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «”».
All'elenco 1:
le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 – (Articolo 265, comma 14) – “Elenco 1 – (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «”».
All'allegato C sono premesse le seguenti parole: «Allegato C – (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».
All'allegato A sono premesse le seguenti parole: «Allegato A – (Articolo 1, comma 11)».
All'allegato B sono premesse le seguenti parole: «Allegato B – (Articolo 1, comma 10)».
All'allegato D sono premesse le seguenti parole: «Allegato D – (Articolo 2, comma 11)».
All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: «Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2 – (Articolo 120, comma 1)».
Proposte emendative
ART. 1.
All'articolo 1, premettere i seguenti:
Art. 01.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)
1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:
a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;
b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;
c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».
3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;
b) il comma 3 è abrogato.
4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.
6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.
7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 02.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:
a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.
A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:
a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
Art. 03.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:
a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.
01. 01. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a cura dei Dipartimenti di Prevenzione inserire le seguenti: ed in particolare utilizzando sia le aree mediche che le aree mediche veterinarie ognuna per quanto di stretta competenza,;
Conseguentemente al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di focolai di trasmissione del virus, familiare o di comunità, ove si registri la contemporanea presenza di animali domestici, l'evoluzione della malattia (zoonosi) è monitorata anche tramite l'esecuzione dei tamponi e degli screening sierologici sui predetti animali.
1. 42. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i predetti piani sono recepiti nei programmi con le seguenti: i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 41. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e le altre strutture residenziali, anche garantendo con le seguenti: , le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche.
1. 33. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
1. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».
1. 38. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
Conseguentemente:
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
1. 36. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 25. Pella, Saccani Jotti, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
b) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
*1. 94. Fioramonti.
Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti con le seguenti: assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.
1. 31. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.
1. 64. Mandelli.
Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.
1. 30. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
*1. 32. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.
*1. 49. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: di terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere anche COVID positive;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì delle infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, con le seguenti: Al fine di rafforzare i servizi infermieristici e ostetrici, con l'introduzione altresì dell'infermiere e dell'ostetrica di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a due unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;
d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: agli infermieri, aggiungere le seguenti: e alle ostetriche;
e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: 8 unità ogni 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e di ostetriche un numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti.
1. 61. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.
1. 29. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
1. 47. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
1. 28. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.
1. 63. Bond, Baldini.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:, con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.
1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
6-ter. Ai fini del comma 6-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'istituto Superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
6-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
1. 51. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In conseguenza delle nuove esigenze conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, e per garantire un maggior controllo e tutela dell'ambiente, degli animali e del sistema antropico, gli enti locali possono prevedere un maggiore supporto e ulteriori modalità di ricorso alle Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Nazionali Ambientaliste e Protezionistiche.
1. 68. Paolo Russo, Gelmini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con home visiting e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 62. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Per gestire al meglio le azioni di sanità pubblica di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le Regioni si dotano di piattaforme informatiche di telemedicina/salute connessa con capacità di monitoraggio, tele visita, APP collegate specializzate per patologia (digital therapeutics), integrate con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) in modalità SaaS (Software as a Service) per minimizzarne l'impatto gestionale. Tali piattaforme saranno utilizzate nell'immediato per la gestione del tele rilevamento dei parametri vitali dei pazienti affetti da COVID-19 e in isolamento domiciliare e del loro monitoraggio remoto, per poi essere, a emergenza cessata, indirizzate a sanare la cesura tra Aziende Ospedaliere e medicina di territorio, in particolar modo nella gestione del post-acuzie per i pazienti fragili con particolare attenzione al monitoraggio remoto delle condizioni di salute dei cittadini afflitti da deficit fisici e/o mentali. Particolare attenzione va poi rivolta alla formazione di tutto il personale medico (Clinico, infermieristico, assistenziale) in merito alle tematiche delle tecnologie mediche di salute connessa. A tale formazione specifica deve essere destinato almeno il 10 per cento degli stanziamenti specifici di cui al comma 11.
7-ter. L'attuazione dell'infrastrutturazione di cui al comma 7-bis con apposita norma del Ministero della salute rientrerà nel computo dei parametri LEA (livelli essenziali di assistenza); il raggiungimento, Regione per Regione, degli obiettivi che verranno indicati, sarà requisito essenziale per la parametrizzazione della ripartizione dei fondi erogati.
7-quater. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 251.326.796 euro.
1. 48. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza dal 1o luglio fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti da destinare al profilo di medici di comunità, per un monte ore settimanale massimo di 30 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai medici di comunità un compenso lordo orario di 80 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis si provvede attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono alle maggiori risorse sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2020.
11-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola «cento».
1. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche per garantire le attività previste dai LEA. In ogni Azienda sanitaria è istituita l’équipe psicosociale per le emergenze e di primo intervento psicologico (EPE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, con una autonoma dotazione organica composta da cinque psicologi, i quali operano in stretta collaborazione con tutte le strutture aziendali deputate all'emergenza e con le istituzioni regionali e nazionali preposte alla gestione delle emergenze; partecipano alle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale.
1. 35. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 5. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
1. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.
1. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da COVID-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19.
1. 6. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.
1. 45. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
1. 70. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (ticket), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.
1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)
1. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.
2. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 06. Paolo Russo, Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 08. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 09. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela dei medici di Medicina Generale)
1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
2. I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalle Aziende Sanitarie/Regioni o Province Autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.
3. Tale articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione di somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.
1. 01. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riparto delle risorse del SSN)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni del Mezzogiorno.
1. 02. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sorveglianza sanitaria)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le lettere a) e b) sono soppresse.
1. 04. Silvestroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta su finanziamenti per le imprese del settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica)
1. Alle imprese di cui all'articolo 1, appartenenti al settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 100 per cento dei finanziamenti concessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 potrà essere fruito dall'anno successivo a quello di concessione del finanziamento a condizione che venga mantenuto per il medesimo anno un livello occupazionale non inferiore all'80 per cento.
1. 011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 2.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
2. 47. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
2. 40. Tasso.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di COVID-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.
Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'attuazione dei commi 1, 2, inserire le seguenti: 2-bis.
2. 16. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
2. 20. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
2. 24. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».
2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi,Bignami, Baldini.
Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto,.
2. 19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale, nonché del personale della dirigenza sanitaria e dei professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali dipendenti delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli enti con funzioni sanitarie delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
6-ter. Agli oneri stimati derivanti dal comma 6-bis pari a 200 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 27. Bagnasco, Bond.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le regioni e le province autonome aumentano le ore disponibili per la Specialistica ambulatoriale veterinaria, in misura correlata alle necessità determinate dall'andamento epidemiologico, al fine di eseguire tamponi e screening sierologici sugli animali domestici la cui presenza è stata registrata, nell'ambito dei processi di monitoraggio e sorveglianza della trasmissione del virus SARS-COV-2 di cui all'articolo 1, comma 1, in focolai di trasmissione del virus familiari o di comunità.
2. 23. Gemmato,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
2. 18. Patelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
2. 21. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.
15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle.opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo ,Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
2. 4. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di rafforzare le strutture sanitarie delle aree territoriali più disagiate, indispensabili per garantire protezioni adeguate di fronte all'emergenza COVID-19, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la riqualificazione e il rafforzamento dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone (Isernia) quale presidio sanitario di riferimento per circa trentacinque comuni delle regioni Molise e Abruzzo.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5. sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
2. 25. Tartaglione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implichino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di follow-up e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.
2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)
1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente:
«Art. 23.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.
2. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)
1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
2. 012. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Personale medici veterinari specialisti ambulatoriali)
1. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie e gli istituti zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei medici veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
2. 010. Bucalo,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale.
Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori.
Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico.
Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.».
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».
2. 08. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 3.
Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e;
b) sopprimere il terzo periodo;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.
3. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti anche presso le strutture sanitarie non incluse nella rete formativa.
3. 1. Lapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020,2021,2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
1-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. 3. Bellucci, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.
1-ter. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 8. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per rendere omogenea sul territorio nazionale la formazione specialistica dei medici, si rende necessario che i medici specializzandi che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando.
3. 4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
1. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in Reparti del Servizio sanitario nazionale interessati dall'emergenza COVID-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-COV2 durante l'emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per Strutture di Medicina Interna, Medicina d'emergenza/Urgenza, Malattie Infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall'azienda sanitaria dove ha svolto l'attività, con valore equipollente alla Specializzazione ed il titolo di Specialista equiparato.
3. 08. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Bond.
ART. 3-bis.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162)
1. Vista l'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
3-bis. 400. Tasso.
ART. 4.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 18. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 19. Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. Sono da intendersi erogatori le Case di Riposo per anziani in regime di convenzione con gli enti del servizio sanitario nazionale».
4. 15. Giacometto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 10. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.
6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 11. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, prevedono che i Centri trasfusionali effettuino gratuitamente la ricerca di anticorpi in occasione delle donazioni di sangue e comunicando immediatamente i risultati agli interessati. I donatori che risulteranno positivi per anticorpi devono essere sottoposti a tampone presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il prelievo».
4. 12. Mulè, Bagnasco, Novelli, Bond.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10o giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 02. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10o giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 011. Paolo Russo, Maria Tripodi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10o giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 05. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;
h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;
i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10o giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 03. Novelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)
1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.
*4. 013. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al fine aumentare di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 dall'anno 2021 i contratti annuali di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 milioni nel 2022; 620,9 milioni nel 2023; 764,6 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 770 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 15. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al fine aumentare di 5.000 l'anno i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 563,4 nel 2023, e 707 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 710 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
5. 17. Bagnasco, Saccani Jotti, Novelli, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.
Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 205 milioni e le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 210 milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, per la quota pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 100,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, per gli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. 3. Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)
1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «Gli studenti che conseguono la laurea in medicina e chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».
5. 01. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:
Art. 5-bis.
(Contribuzione figurativa)
1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.
Art. 5-ter.
(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)
1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono riconosciuti, per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.
5. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Mandelli, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Con riguardo alle disposizioni in materia di personale del servizio sanitario, le norme regionali intervenute in materia di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che comportino il superamento dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed emanate in relazione a oggettivi fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale, sono fatte salve a condizione che in fase di attuazione la Regione garantisca il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.
5. 04. Milanato, Marin, Cortelazzo.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Durata massima dei corsi di specializzazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione.».
5. 05. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione identificazioni SIM)
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».
6. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: salute degli assistiti, aggiungere le seguenti: e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti: e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;
b) al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
*7. 15. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti:, in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi.
Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali aggiungere le seguenti:, in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*7. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
7. 16. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)
1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.
Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche».
7. 03. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)
1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.
Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede quanto a 200 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.
7. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori sostegni per malattie rare)
Oltre a quanto prescritto nell'articolo precedente, al fine di sostenere i cittadini affetti da malattie rare, si stabilisce che le Regioni dispongano, nel presente periodo di emergenza sanitaria, prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, proroga della validità dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità (codice V07) cure domiciliari; ove possibile, terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi « covid-free» nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di screening neonatale esteso.
8. 02. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
ART. 9.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: per ulteriori 90 giorni, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020, con possibilità da parte delle regioni di procedere con tali modalità anche dopo il termine suddetto;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le regioni adottano procedure semplificate e il rinnovo automatico dei nuovi piani terapeutici sancendo che le prescrizioni possono essere rinnovate anche tramite il medico di famiglia, utilizzando la «ricetta dematerializzata» con la consegna dei dispositivi monouso e dei presidi, direttamente al domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del rischio contagio. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al punto precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.
9. 3. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il «durante noi, dopo di noi» di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi.
9. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)
1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali.».
9. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 10.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5-sexies, prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.».
10. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.»
10. 17. Paolo Russo, Fasano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
2-ter. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dei rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
10. 11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 47, comma 2, le parole: «fino alla data del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno» e le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».
10. 15. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione;
4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis.
10. 10. Foscolo, Latini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 12. Pittalis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*10. 13. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sanificazione degli ambienti scolastici)
1. L'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: «Un relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
10. 02. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 04. Novelli, Bagnasco, Gelmini, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
*10. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 13.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis).Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.»
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
13. 400. Gregorio Fontana.
Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti:, ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungere le seguenti:, ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.
*13. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di indagini tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale, sui fenomeni sociali e di opinione e sulle scelte dei consumatori, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza economico-sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, le suddette ricerche, trattando i dati nella medesima forma anonima e aggregata e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, sono da intendersi ricomprese nelle attività con finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, di cui all'articolo 2, lettera cc), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e all'articolo 89 del citato Regolamento.
13. 3. D'Ettore.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
*13. 06. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)
1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale «dati.gov.it», a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. 04. Magi, Fusacchia.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
14. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
14. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS».
14. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8.300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24.900 milioni per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono anche ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».
14. 07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 15.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 2. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
15. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16. 5. Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.
Sopprimerlo.
*16. 6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
1. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
16. 2. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è soppresso».
16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore;
b) dopo le parole: 31 gennaio 2020 aggiungere le seguenti: e comunque fino alla scadenza del progetta di accoglienza nel medesimo Sistema di protezione;
c) dopo le parole: richiedenti protezione internazionale aggiungere le seguenti: e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio,.
16. 10. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga dei permessi di soggiorno)
1. Le misure relative alla proroga e alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
16. 01. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole: «centottanta giorni» è introdotto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale»;
b) al sesto periodo dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale».
16. 05. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di garantire la mobilità dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri.
16. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Al comma 1, le parole: «3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «9 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale».
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
16. 08. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Carnevali.
ART. 18.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
18. 3. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Novelli, Dall'Osso.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2020.
18. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020”»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di donazioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
18. 4. Versace.
ART. 19.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 70 ufficiali medici aggiungere le seguenti: e psicologi-psicoterapeuti.
19. 4. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)
1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.
2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.
3. Il percorso dì formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.
19. 03. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.
20. 1. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)
1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.
2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato.
20. 01. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.
2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.
20. 02. Maria Tripodi.
ART. 21.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trecentosessantacinque giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
0b) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate a partire dal 2010 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704 comma 1-bis, entro trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».
21. 5. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2204-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti correttivi al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
21. 4. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 2204-ter» comma 1, con il seguente:
Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma del personale in ferma prefissata)
1. Il personale militare di complemento e i volontari in ferma prefissata il cui congedo è previsto negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere ammessi, su richiesta degli interessati e nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di un anno.
21. 2. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.
21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) In deroga all'articolo 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, si applica il comma 1, articolo 210, dello stesso decreto legislativo.
a-ter) Ai medici e alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie militari, si applica l'articolo 1654, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
21. 6. Dall'Osso.
Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «Art. 2197-ter.1» con il seguente:
Art. 2197-ter.1
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito Italiano, n. 15 della Marina militare e n. 5 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
21. 8. Maria Tripodi.
ART. 22.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza del personale delle Forze armate e di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, al personale di cui agli articoli 19, 21 e 22 è prevista l'assegnazione diretta di veicoli da trasporto leggero in uso alle Forze armate.
22. 01. Perego Di Cremnago.
ART. 23.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 2. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 1. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'amministrazione della pubblica sicurezza, entro 36 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 3. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di «vittime del dovere».
23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subìto da soggetti appartenenti alle forze di polizia a al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al primo periodo. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con uno stanziamento pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 8. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero delle salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: «far transitare» sono sostituite dalle seguenti parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
8. Il presente articolo non comparta oneri a carico dello Stato.
*23. 095. Morrone, Tateo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia condominiale)
1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, la costituzione in giudizio del condominio ovvero per i fini di cui all'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.
4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.
5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole «far transitare» sono sostituite dalle parole: «riscuotere e pagare» e le parole: «su uno specifico conto corrente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
23. 01. Rampelli.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 02. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 021. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)
1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
23. 059. Murelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «medici» sono inserite le seguenti: «e sanitari»;
b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «, e dirigenti sanitari,».
23. 060. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-bis, dopo le parole: «per il personale medico,» è aggiunta la seguente: «sanitario».
23. 061. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonché gli spettacoli con uno più animali selvatici anche se riprodotti in cattività. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono vietati la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce e regola con proprio decreto il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del Titolo IX-bis del codice penale.
Conseguentemente, all'articolo 183, comma 12, dopo le parole: e 10, aggiungere le seguenti: e 11-bis.
23. 010. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.
23. 012. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. All'articolo 12, comma 6, delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi.».
23. 011. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva economica.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
23. 018. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2020, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;
b) quanto a 1.000 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
23. 019. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
23. 055. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Piano straordinario di assunzioni nell'ambito delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorsi destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.
23. 016. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. I 455 allievi agenti di polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.
23. 017. Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Arruolamento straordinario degli allievi agenti della polizia di Stato e degli allievi della guardia di finanza)
1. Per consentire lo svolgimento da parte delle forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della guardia di finanza bandito con decreto del generale della guardia di finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 – 4a serie speciale – n. 38.
2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione.
3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 023. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo forestale dello Stato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011.
23. 024. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)
1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 030. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 031. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)
1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
23. 032. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)
1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
23. 068. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)
1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017,2018,2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 034. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 035. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 036. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)
1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS- CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvedi mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 040. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 037. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi «u-bot» da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 041. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della polizia di Stato.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 048. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 042. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario designati alle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 049. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)
1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 050. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)
1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 043. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)
1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 044. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)
1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari a 1 milione di euro, con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 045. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Aggiornamento della formazione antiterroristica)
1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 038. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 047. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle Forze di polizia)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 052. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 039. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)
1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 063. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:
«7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo nazionale quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere, dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 046. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle società concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 051. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)
1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, si interpreta nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 053. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 054. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 056. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 057. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)
1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto
23. 062. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 24.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Disposizioni in materia di IRAP)
1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:
a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;
b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dai commi 5 e 6;
c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Sandra Savino.
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021;
b) all'articolo 265 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
24. 18. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 2. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Tomasi, Cestari.
Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta con le seguenti: il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.
*24. 16. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 3. Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.
Al comma 2, dopo le parole: 162-bis aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e b).
**24. 15. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 2, sopprimere le parole:, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;
c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.
24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.
Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. 19. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 1, il termine di versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è posticipato al 30 settembre 2020. Per i medesimi soggetti è altresì posticipato a tale data il versamento delle prime rate dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
24. 12. Polidori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020 e 2021 per le società sportive professionistiche, con esclusione di quelle che partecipano al campionato di calcio di Serie A.
24. 9. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Non concorre alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.
24. 6. Gava, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La medesima disciplina prevista per l'articolo precedente si applica per l'imposta regionale sulle Società (IRES).
24. 13. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
Art. 24-bis.
(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-bis.1) le cooperative sociali».
24. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
24. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:
a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;
b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 05. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», per i lavoratori residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 13 dicembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 31 dicembre 2020.
2. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale sono escluse per i versamenti di cui al comma 1.
24. 06. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)
1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 07. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)
1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.
24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, le parole «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:
«4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.».
24. 011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
24. 012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».
24. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:
«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini Fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021, Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
24. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche c dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24 seguente:
Art. 24-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
3. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
24. 019. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1o gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)
1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 017. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10 per cento della propria dotazione organica.
2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10 per cento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30 per cento, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un massimo di 7 giorni.
5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50 per cento di quella in godimento.
6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
24. 021. Gava.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure in materia di compensazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.
4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di 3.500.000 euro di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di Imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.
24. 023. Tateo, Sasso, Bellachioma.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)
1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministro dello sviluppo economico.
5. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione dei corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 025. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 25.
Sostituirlo il seguente:
Art. 25.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di euro 1.500,00 mensili.
25. 110. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: e di reddito agrario, inserire le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
25. 94. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
25. 75. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti.
25. 8. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate.
25. 35. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti, cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per la copertura dei costi aggiuntivi ulteriori, sono destinati ulteriori 600 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 78 sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio con le seguenti: per il mese di aprile;
sopprimere il comma 2 dell'articolo 84.
25. 117. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.
25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
*25. 103. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.
*25. 100. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.
Al comma 2, sostituire le parole: ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità con le seguenti: ai contribuenti già percettori delle indennità e sostituire le parole: nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti con le seguenti: nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.
25. 30. Potenti, Murelli, Cavandoli, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Covolo, Moschioni, Legnaioli, Bisa, Tateo, Cestari, Tomasi.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 77. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 95. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 104. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
25. 134. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Minardo.
Apportarle seguenti modifiche:
a) al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
b) dopo il comma 2, inserire inseguente:
«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»;
c) al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;
d) dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
25. 59. Covolo, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 1. Fasano, Casino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 13. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 88. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 109. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 115. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 118. Elvira Savino.
Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
*25. 197. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente».
25. 156. Pittalis.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: 20 per cento sostituire con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro sostituire con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) le parole: un milione di euro sostituire con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro sostituire con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 27. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Minardo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 93. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;
al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;
alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;
alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.
*25. 122. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:, in via esclusiva.
25. 157. Mulè.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di chi svolge attività in maniera abusiva.
25. 96. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 800 milioni di euro.
25. 173. Pentangelo.
Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».
25. 112. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 40. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 28. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 92. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Squeri.
Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.
*25. 120. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.
Conseguentemente:
al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente».
25. 119. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 128. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti economici di cui al presente comma, alle attività di catering e banqueting.
25. 126. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi con le seguenti: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:
a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
25. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 9. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nel periodo d'imposta per gli anni 2018 e 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
25. 190. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;
sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;
6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;
al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
25. 10. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;
sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 21. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Catturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;
sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*25. 108. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
**25. 137. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; le parole: corrispettivi del mese di aprile 2019 con le parole: dei corrispettivi del primo semestre 2019.
**25. 195. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Ai commi 4 e 5 sostituire le parole: aprile con le seguenti: marzo, aprile e maggio.
25. 89. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019, al comma 15, sostituire le parole: valutati in 6.192 milioni con le seguenti: valutati in 6.392 milioni;
sopprimere l'articolo 43;
sopprimere l'articolo 44.
25. 114. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 5, sostituire le parole: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019;
b) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
4) quanto a 1.305 milioni di ero, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7) quanto a 813 milioni di euro, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
25. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.
25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.
Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.
25. 107. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le aziende che hanno la propria attività o la sede locale sopra 1600 mslm in Appennino o 1.000 mslm sulle Alpi il calcolo verrà effettuato sui mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 e per lo stesso periodo nel 2020.
25. 132. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
25. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
25. 121. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 131. Fiorini, Moretto, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.
*25. 164. Gelmini, Mandelli.
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le agenzie di viaggio e i tour operator si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.
25. 34. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: dal 1o gennaio 2019 aggiungere le seguenti:, ai commercianti ambulanti, anche stagionali.
25. 90. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui sopra è estesa anche alle società neocostituite che, a causa dell'emergenza COVID-19, non hanno potuto intraprendere la propria attività e deve essere parametrata a investimenti e costi dimostrabili.
25. 105. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 123. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.
*25. 191. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 38. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.
**25. 161. Bond, Baldini.
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.;
Conseguentemente:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione;
al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 4 inserire il seguente;
4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1o aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.
25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo al fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 41. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro nell'anno 2020.
25. 91. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 129. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del primo semestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019.
25. 196. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;
d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;
e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1o gennaio 2021.
25. 147. Gelmini, Occhiuto.
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: aventi per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;
b) alla lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;
c) alla lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,».
25. 58. Binelli.
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento;
b) alla lettera b), sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: venticinque per cento;
c) alla lettera c), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
25. 78. Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) in ogni caso, quaranta per cento per le imprese esercenti servizi nell'ambito turistico e ricettivo.
25. 192. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguenti: il contributo a fondo perduto spetta, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi dichiarati di cui al precedente comma 3, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del venti per cento ai soggetti la cui attività è stata sospesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
25. 136. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 127. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 158. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Gallinella.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 135. Patassini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.
*25. 171. Squeri.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura.
25. 7. Minardo, Bellachioma, Alessandro Pagano.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 32. Bellachioma, Gusmeroli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 124. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 168. Pentangelo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 194. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator il contributo di cui al comma 5 spetta per i mesi da aprile ad ottobre, a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile ad ottobre 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad ottobre 2019.
25. 80. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator a cui risulta la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile a dicembre 2020, inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per ogni mese in cui risulta la differenza.
5-ter. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno 2020 ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.
25. 79. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
Conseguentemente è ridotto di 200 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
25. 169. Pentangelo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 125. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.
*25. 193. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per i soggetti operanti nelle aree sciistiche o a forte stagionalità invernale l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da confrontare è quello del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
25. 133. Bond.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus nonché negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente, nelle modalità e percentuali previste dal comma 5 del presente articolo.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 101. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al Fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 17. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostentare il settore del trasporto persone, per 1 soli esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta alle aziende il cui fatturato dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore dei due terzi rispetto Io stesso periodo del 2019. Lo stesso contributo viene elargito come aiuto per ognuno dei mesi successivi fino ad arrivare al 31 marzo 2021 sulla base autocertificativa resa mensilmente da parte dell'impresa. Qualora in uno o più dei mesi successivi il fatturato dell'impresa superasse la soglia indicata, e/o quindi l'impresa stessa non producesse autocertificazione, il contributo verrebbe interrotto per la mensilità, pur mantenendo la valenza dell'impianto per le mensilità successive con le medesime modalità.
25. 159. Zanettin.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui, all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 comma 1 lettera a), b), c), d), al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e riconosciuto un contributo, a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente andrebbe riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 23 per cento del fatturato presunto, ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 146. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, alle imprese del settore marittimo, che abbiano chiuso l'esercizio 2019 in disavanzo o con unità naviganti in fase di disarmo.
Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: 6.192 milioni di euro con le seguenti: 20.000 milioni di euro.
25. 81. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo il comma 5, è inserita il seguente:
5-bis. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
25. 72. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.
25. 208. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per spese di adozione nuovi protocolli sanitari.
25. 207. Tasso.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
25. 206. Tasso.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6.
25. 11. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreta legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese dello spettacolo che non usufruiscono di contributi spettanti dal Fondo Unico per lo Spettacolo, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del trenta per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal mese di Marzo 2020 al mese di dicembre 2020 e rammentare del fatturato e dei corrispettivi del periodo intercorrente tra marzo 2019 e dicembre 2019.
25. 102. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019.
25. 14. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 111. Trancassini, Galantino, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 167. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 170. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 446.
25. 69. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
25. 163. Gelmini, Mandelli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:
14-bis. ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103. In luogo del contributo, nel ricorrere delle stesse condizioni, e nei medesimi importi, spetta un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2019.
25. 2. Fasano, Casino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sospensione split payment)
1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
25. 017. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Garanzia per il pagamento split payment)
1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
25. 018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Liquidità Imprese)
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
25. 04. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 019. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo straordinario per le imprese del settore organizzazione feste e cerimonie)
1. In caso di annullamento di matrimoni, cerimonie ed eventi dovute alle misure adottate al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, i prestatori dei servizi ed i fornitori dei beni restituiscono senz'altro al cliente l'importo versato a titolo di acconto e/o caparra; è sempre esclusa la restituzione del doppio della caparra laddove l'annullamento avvenga per decisione del fornitore o prestatore di servizi.
2. Agli operatori professionali del settore organizzazione feste e cerimonie, ivi compresi i prestatori di servizi di ristorazione catering, i fornitori di beni utilizzati nell'ambito dell'evento ed i proprietari delle location, è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento degli acconti e delle caparre restituite.
3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'articolo 25; tuttavia, dell'importo della caparra o dell'acconto restituito si tiene conto ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
4. Il contributo di cui all'articolo 25, per le imprese di cui alla presente disposizione, è riconosciuto, sussistendone i presupposti, a partire dal mese di aprile e sino al mese di dicembre 2020.
25. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 25, aggiungere seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 900 milioni di euro.
5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo bimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
Conseguentemente:
l'articolo 42 è soppresso;
l'articolo 43 è soppresso;
l'articolo 44 è soppresso;
l'articolo 48, i commi da 1 a 3 sono soppressi.
25. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto, Mazzetti.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
25. 011. Novelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Sostegno a favore delle imprese ed ai lavoratori autonomi della provincia di Bergamo danneggiati in conseguenza della pandemia)
1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente decreto-legge, è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.
25. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del Tulps dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
25. 010. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Gallinella.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei per l'annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all'occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.
25. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1o marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1o aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 in materia di attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzata)
1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: «(Promozione straordinaria del Made in Italy, misure per l'attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate)»;
b) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;
c) al comma 2 dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente: «1-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata»;
d) al comma 3-bis, sostituire le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», con le seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato»;
2. Alle imprese italiane precedentemente delocalizzate in Paesi europei si applicano, per quanto compatitili, le medesime procedure finalizzate alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni del presente comma si applicano nelle modalità stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 023. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)
1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».
25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)
1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Strumenti finanziari regionali)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
25. 022. Gava, Vanessa Cattoi.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.
4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
25. 024. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza; In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili»;
b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
25. 025. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Regime di neutralità fiscale)
1. Gli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
25. 026. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
25. 030. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)
1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficia economico.
25. 032. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera f)bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)-bis e all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i..
25. 0400. Bergamini.
ART. 26.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.
4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.
7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.
26. 22. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: un milione.
Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: di medie dimensioni.
26. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.
26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 2. Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Gava, Bellachioma, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera d);
al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;
al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.
*26. 20. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
26. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dai comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile».
26. 29. Porchietto.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al 33 per cento con le seguenti: non inferiore ai 20 per cento.
26. 9. Currò.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: È possibile effettuare l'aumento di capitale sociale anche tramite la destinazione delle riserve di patrimonio netto iscritte in bilancio al 31.12.2019.
26. 27. Torromino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 26. Patassini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale».
*26. 32. Squeri.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 500 persone.
26. 18. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 16. Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
*26. 24. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 17. Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.
**26. 25. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 15. Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 23. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6».
*26. 40. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
«13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
26. 5. Murelli.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».
26. 28. Porchietto.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al fine di promuovere sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19 sono attribuiti ad ISMEA 300 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni. Al medesimo comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'intervento di ISMEA è ammesso anche a fronte di operazioni di ammodernamento e di ampliamento aziendale dei soggetti di cui al primo periodo, ivi compreso l'acquisizione di terreni precedentemente gestiti in affitto o in concessione.».
26. 33. Paolo Russo, Occhiuto, Torromino.
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.
21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 780.
26. 30. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi; gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B I 1-bis «costi a recuperabilità differita».
3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
26. 013. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.
2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico uh fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
26. 020. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)
1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera a), è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera c), è elevato ad euro 5.000.
3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)
1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.
26. 015. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)
1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1.
26. 021. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza»;
c) al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
26. 026. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di commi in stato di dissesto)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
26. 012. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:
« q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro»;
b) Conseguentemente al comma 13, la parola: 249 è sostituita dalla seguente: 349.
26. 024. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Compensazione crediti e debiti)
1. All'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano con riferimento ai crediti maturati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.».
26. 018. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Acquisto semplificato di beni o servizi innovativi)
1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
« b-bis) per affidamenti di importo inferiore a 350.000 euro per le forniture di beni o servizi innovativi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.».
26. 017. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Obblighi di controllo della regolarità fiscale in capo ai committenti di opere e servizi)
1. All'articolo 4, comma 1, capoverso 17-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000» sono sostituite con le seguenti: «se di importo complessivo annuo superiore ad euro 500.000».
26. 016. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Aiuto alla crescita economica)
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «all'1,3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6 per cento».
26. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Perdite su beni e crediti)
1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
26. 028. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis.
(Cessione di crediti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Tutti I crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».
«14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».
26. 029. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «diciotto» è sostituita dalla parola: «trenta».
26. 030. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizione in materia societaria)
1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
26. 031. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di riduzione del capitale sociale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» sono sostituite con le seguenti: «qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data»;
b) All'ultimo periodo, dopo le parole: «per lo stesso periodo» sono aggiunte le seguenti: «e negli stessi casi».
26. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)
1. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».
26. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese labour intensive)
1. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».
26. 011. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 27.
Sopprimerlo.
27. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché per il supporto della internazionalizzazione delle industrie della difesa per la promozione del Sistema Paese.
27. 14. Perego Di Cremnago.
All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti:, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
27. 7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle società di capitali dopo l'articolo 2443 del codice civile e aggiunto il seguente:
«Art. 2443-bis.
(Aumento di capitale diretto)
1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».
27. 5. Barelli, D'Attis.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
27. 6. Barelli, D'Attis.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, la stessa è tenuta a riferire trimestralmente alla Commissione di cui al periodo precedente.
27. 4. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le imprese che beneficiano degli interventi del Patrimonio Destinato, entro tre mesi dalla data di perfezionamento delle operazioni di partecipazione ad aumenti di capitale, adottano le opportune deliberazioni per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 12 luglio 2011, n. 120.
27. 20. Pollastrini, Boldrini, Bonomo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 010. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 012. Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)
1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
*27. 04. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 09. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)
1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.
2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
**27. 011. Fascina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di stato d'insolvenza)
1. Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si fa luogo quando lo stato d'insolvenza sia determinato da forza maggiore.
27. 05. Zanettin.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 le parole: «30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»
27. 013. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: «anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea».
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti ai parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 dei 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012».
27. 06. D'Attis, Barelli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, rubricato «Interessi delle obbligazioni pubbliche», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 2. «Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50».
27. 014. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.
27. 07. Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
ART. 28.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «credito d'imposta» con le seguenti: «rimborso a carico dello Stato»;
b) sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020»;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
28. 119. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: «esercenti attività d'imprese, arte o professione,» inserire le seguenti: «ivi compresa l'attività di spettacolo e l'attività cinematografica,».
28. 5. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*28. 93. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*28. 82. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
b) conseguentemente sopprimere il comma 3.
**28. 22. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
b) conseguentemente sopprimere il comma 3.
**28. 78. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 sostituire le parole da: con ricavi fino a: 60 per cento, con le seguenti: spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro, con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
28. 131. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
c) il comma 5 è sostituto dal seguente: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi da marzo ad agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».
28. 136. Bond, Baldini.
All'articolo 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
c) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,.
28. 46. Binelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 85. Cattaneo, Prestigiacomo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 99. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*28. 24. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 le parole: 5 milioni di euro sono sostituite con le parole: 50 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;
b) al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.
28. 95. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: concessione di immobili inserire le seguenti: e/o terreni.
28. 120. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 142. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, aggiungere le seguenti: comprese le concessioni demaniali marittime – qualsiasi ne sia la destinazione,.
28. 94. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo le parole: canone di locazione, aggiungere le seguenti: o di sublocazione,.
28. 84. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, di leasing o di concessione aggiungere le seguenti: anche demaniale.
28. 35. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle agenzie viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e tour operator, per ciascuna unità produttiva.;
b) dopo il comma 5 è inserito II seguente:
5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.;
c) al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 34. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: affitto d'azienda aggiungere le parole: o di ramo d'azienda;
b) sostituire le parole: nella misura del 30 per cento dei relativi canoni con le parole: nella misura del 60 per cento dei relativi tali canoni.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2, dopo la parola: Dopo le parole di interesse turistico inserire: comprese le attività di trasporto pubblico funiviario.
28. 121. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;
il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture ad uso culturale, alberghiere ed extra alberghiere, agrituristiche, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari e della ristorazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
28. 126. Porchietto.
Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 32. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 113. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
*28. 165. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.
**28. 137. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.
**28. 146. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
28. 143. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo;
c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 31. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatario che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.
28. 72. Rampelli, Ferro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.
28. 27. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle imprese del turismo, ivi comprese le strutture alberghiere e agrituristiche, i catering per eventi i banqueting, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
28. 116. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 61. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 30. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.
*28. 79. Paolo Russo, Valentini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 3, dopo la parola: alberghiere, aggiungere la seguente: extralbeghiere.
*28. 102. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti:, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti:, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 138. Gelmini, Mandelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti:, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 122. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti:, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 112. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti:, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 108. Lollobrigida, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti:, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 168. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti:, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 188. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti:, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le agenzie di eventi.
**28. 104. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 3 dopo le parole: e agrituristiche, inserire le seguenti: nonché alle imprese del settore della distribuzione non alimentare.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
28. 105. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, dopo le parole: alle strutture alberghiere e agrituristiche sono inserite le seguenti: nonché alle imprese esercenti attività di commercio al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali e/o paracommerciali in locali aperti al pubblico.
28. 106. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché campeggi e villaggi. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 117. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo le parole: alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti:, ai campeggi e villaggi turistici.
28. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche aggiungere le seguenti:, nonché campeggi e villaggi.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 118. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: ed esercenti attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto per l'anno 2020 di 21 milioni di euro.
28. 141. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche, agli immobili ad uso teatrale, alle scuole di danza, agli impianti sportivi.
28. 97. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.
28. 18. Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Frassini, Bellachioma, Gava.
Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché alle imprese operanti nel TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
28. 86. Perego Di Cremnago, Gelmini, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1 704,1 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 23. Piastra, Andreuzza, Murelli, Patassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Gava.
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1.704,1 milioni di euro.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 280 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 140. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 96. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 107. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: 1.704,1 milioni di euro.
*28. 98. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito d'imposta per le strutture di cui al comma 3, con affitto superiore a 10 mila euro mese, spetta al locatario che applicherà lo sconto subaffitto pari al credito d'imposta.
28. 73. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n, 392 in materia di inadempimento del conduttore.
28. 162. Gavino Manca, Mura, Frailis, Miceli, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo, Pezzopane.
Al comma 4, sostituire le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti con le seguenti parole:, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le scuole pubbliche paritarie e gli asili nido.
28. 71. Varchi, Maschio, Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 4, inserire dopo le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
28. 83. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.
Conseguente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 725 milioni di euro.
28. 19. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il comma:
4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
28. 16. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto ad un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nei periodi d'imposta per gli anni 2018 e 2019.
28. 189. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
28. 7. Furgiuele, Bellachioma, Frassini, Gusmeroli, Covolo, Cavandoli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 109. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 76. Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.
*28. 20. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 5 sostituire le parole: marzo, aprile e maggio con le seguenti: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
28. 63. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 5, sostituire le parole: marzo, aprile e maggio con le seguenti: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, dopo la parola: maggio aggiungere le seguenti: giugno, luglio e agosto.
28. 100. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
28. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
28. 26. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 187. Pentangelo.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 166. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
*28. 114. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: 1.421,1 milioni con le seguenti: 1.621,1 milioni.
28. 174. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: di almeno il cinquanta per cento, con le seguenti: di almeno il trentatré per cento;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si provvede:
1) quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;
2) quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 110. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 77. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.
*28. 21. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura.
28. 8. Molinari, Cecchetti, Gusmeroli, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Alessandro Pagano, Minardo, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo anche con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa anche alle società costituite nel primo semestre 2020 anche carattere stagionale.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis pari a 115 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
28. 124. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Il predetto credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019.
*28. 111. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 167. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
*28. 115. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.
28. 74. Rampelli, Ferro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Conseguentemente, all'articolo 122, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
28. 148. Della Frera, Squeri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 la cui attività sia iniziata successivamente al mese di giugno 2019, la diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi è calcolata con riferimento alla media di quelli realizzati dal momento dell'avvio dell'attività, sino al febbraio 2020.
28. 149. Della Frera, Squeri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
28. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Il credito di imposta previsto dal presente articolo e dall'articolo 65 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere ceduto al locatario a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.
28. 164. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1o marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.
10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.
28. 150. Della Frera, Squeri, Barelli, Spena, Perego Di Cremnago.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito».
28. 034. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
28. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)
1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad Albi ed Ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di incapienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, Regioni ed Enti previdenziali.
28. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)
1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata «COVID-19» ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 percento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.
3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.
4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.
5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.
6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1o gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.
7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
28. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 046. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
7. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 010. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».
28. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. 019. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
28. 020. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
28. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa – Parte prima – Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento».
28. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)
1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
28. 028. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.
3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per Iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
28. 037. Ribolla, Belotti, Frassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 percento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.
14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:
a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;
b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;
c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;
d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;
e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;
f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;
g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.
14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019».
28. 029. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale/produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, se ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per centro.
2. L'assoggettamento al regime della cedolare secca dei canoni di locazione di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 032. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: cancellazione del riferimento specifico in fattura)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine, le fatture o gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In caso di omessa indicazione del riferimento di cui al secondo periodo, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
28. 033. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 035. Ribolla, Frassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Toccalini, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)
1. All'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo e aprile» e aggiungere, in fine, le parole «ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-quater, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.
1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso»;
c) al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-ter.».
2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 036. Centemero, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole «agrituristiche», sono inserite le seguenti: «ed alle attività di cui all'allegato 1».
2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
2) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».
Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 120 inserire le seguenti voci:
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
93,29,10 Discoteche, sale da ballo e simili;
96,09,05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
28. 038. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
*28. 039. Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Pella.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
*28. 045. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
28. 024. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 29.
Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,
*29. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,
*29. 9. Porchietto.
Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 253 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
29. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: ulteriori 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Nello stesso fondo confluiranno le risorse previste per il fondo morosità incolpevole istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013.
Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.
29. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse devono considerarsi relative alle morosità maturate dall'inizio dell'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 e sono erogate direttamente ai proprietari degli immobili.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
29. 10. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1o gennaio 2022.
29. 4. Cappellacci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)
1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
29. 018. Ravetto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
29. 017. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)
1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.
29. 014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)
1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
29. 015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per scuole di danza)
All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
29. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)
All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».
29. 021. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)
1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo dei canone mensile.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29. 022. Minardo, Raffaelli, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 30.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.
2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 21. Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.
2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
30. 22. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Vanessa Cattoi.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1o maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1o maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 4. Gava, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1o maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1o maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 12. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «tra il 1o maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1o maggio e il 31 ottobre»;
c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».
*30. 14. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i mesi da maggio a dicembre 2020»;
b) al comma 2, le parole: «e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2020»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare detto importo sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presento decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».
30. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole da: Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 con le seguenti: Per il 2020 e il 2021.
Conseguentemente, dopo la parola: domestici inserire le seguenti: anche dei locali adibiti alla diffusione della cultura nazionale.
30. 13. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: luglio 2020, aggiungere le seguenti: e per il settore del trasporto a fune per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 comprese le forniture a media tensione,.
30. 16. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «trasporto e gestione del contatore e» inserire le seguenti: «l'azzeramento della voce indentificata come»;
b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione alla voce “oneri generali di sistema”, l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1o maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
*30. 11. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «trasporto e gestione del contatore e» inserire le seguenti: «l'azzeramento della voce indentificata come»;
b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione alla voce “oneri generali di sistema”, l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1o maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
*30. 15. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
30. 17. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.
Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
30. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1o febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
*30. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1o febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
*30. 5. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 031. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 09. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)
1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.».
*30. 029. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 agosto 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
30. 023. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)
1. Sono sospesi:
a) fino al 31 dicembre 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero in numero quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nei periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2021, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.
5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
30. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)
Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.
30. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per immobili industriali e di logistica)
1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
30. 017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 018. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con
1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 025. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)
1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) il comma 7 è soppresso;
d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;
e) il comma 13 è soppresso.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di sìngoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con
1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 026. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riattivazione utenze per indigenti)
1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.
30. 020. Ricciardi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 024. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
30. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)
1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.
2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 028. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: «può adottare,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro 3 mesi», e dopo le parole: «nei limiti degli stanziamenti assegnati,» sono inserite le seguenti: «anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,».
30. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 31.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1o gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)».
31. 6. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1, lettera m), primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
31. 10. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3,1. del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19», a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
31. 8. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.
31. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
31. 08. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
Art. 31-bis.
(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 dei codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
31. 011. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 07. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 013. Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».
*31. 014. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: «inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli agenti in attività finanziaria, ai mediatori, al loro collaboratori e ai cambivalute».
31. 04. Versace, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19, finalizzato monitore e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresentante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso istituito presso SIMEST, del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, garantendo la dovuta liquidità alte aziende agricole, le indicazioni del tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
31. 012. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 e misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettori di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020 e alle relative richieste di sospensione non si applicano i disposti del comma 479 della legge n. 244 del 24 novembre 2007. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
5. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 09. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. Limitatamente al triennio 2020-2022 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1o febbraio 2020.
31. 017. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
d) numero di notti di turno effettuate in un anno.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 018. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Ristoro danni imprese commerciali)
1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
31. 022. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 32.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)
1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.
3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dai rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;
b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
32. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)
1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:
a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;
b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.
3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:
a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.
4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.
6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.
32. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)
1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto- legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.
2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
32. 05. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 33.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;
b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari sono aggiunte le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori.
33. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni.
3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Conseguentemente inserire i seguenti allegati:
ALLEGATO 1
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO | Descrizione |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative;
sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici) |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo e simili |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera |
93.19.1 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie |
ALLEGATO 2
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)
Codice ATECO | Descrizione |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera |
93.21.0 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.11.1 | Gestione di stadi |
93.11.2 | Gestione di piscine |
93.11.3 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.9 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
79.11 | Attività delle agenzie di viaggio |
79.12 | Attività dei tour operator |
93.12.0 | Attività di club sportivi |
93.13.0 | Gestione di palestre |
93.19.9 | Attività sportive nca |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.10.00 | Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia |
56.10 | Ristorazione |
33. 08. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Ampliamento dell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) è sostituito il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
b) al comma 2, è sostituita la lettera d) con la seguente:
« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1906, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:
a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, fa domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza difetta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;
e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
33. 03. Barelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)
1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, al comma 2 sopprimere la lettera l).
33. 04. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 34.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 34.
(Emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)
1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.
34. 1. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o luglio 2021».
*34. 02. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o luglio 2021».
*34. 03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o luglio 2021».
*34. 04. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli, Gusmeroli.
ART. 35.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
35. 1. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 per i corrispettivi pagati al cedente, in caso di mancato pagamento del debitore ceduto, per le cessioni di crediti per le quali il cessionario abbia rinunciato alla garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
35. 2. Fiorini.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 1 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni» e le parole: «24 mesi» sono sostitute dalle seguenti: «60 mesi».
35. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale i Garanzia PMT)
1. La lettera e) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è sostituita dalla seguente: e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
35. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei concessionari che hanno realizzato progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine in regime di finanza di progetto)
1. È previsto il rilancio di apposita garanzia da parte di SACE S.p.A., secondo le modalità di cui ai commi seguenti, ai concessionari cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi delle vigenti convenzioni, nei recenti anni hanno contratto prestiti per realizzare progetti pubblici infrastrutturali in concessione a lungo termine, in regime di finanza di progetto, e che abbiano subito per effetto dell'epidemia COVID-19, tra il 1o marzo 2020 e il 31 maggio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, al fine di assicurare la liquidità strettamente necessaria per far fronte al servizio del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021.
2. La garanzia può essere rilasciata, su richiesta del singolo concessionario, entro il 31 dicembre 2020, in relazione all'indebitamento finanziario già contratto al 31 dicembre 2019 dai concessionari gestori di progetti infrastrutturali a lungo termine. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.
3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui Operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
4. L'importo garantito è pari al 100 per cento del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021 ossia le quote capitale e gli interessi dovuti con riferimento a detti periodi ai sensi della relativa documentazione finanziaria. Sono ricompresi tra gli interessi anche gli eventuali differenziali dovuti in relazione ai contratti derivati di copertura dal rischio di interesse.
5. L'importo garantito non può in ogni caso superare l'ammontare di 60 milioni di euro per ciascun concessionario.
6. Le commissioni annuali dovute dai concessionari gestori per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
a) 50 punti base per il primo anno (o frazione d'anno);
b) 100 punti base per secondo anno (o frazione d'anno).
7. In caso di escussione della garanzia:
a) non si procederà al recupero dei crediti nei confronti dei concessionari per un periodo massimo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di escussione della garanzia scaduto il quale gli importi dovuti saranno immediatamente esigibili e dovranno essere versati a SACE S.p.A.;
b) entro tale data il concessionario ed il rispettivo ente concedente dovranno provvedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario al fine di recepire la perdita sui ricavi derivante dall'epidemia COVID-19;
c) al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della concessione sarà prevista, ove dovesse essere accertata, ai sensi delle convenzioni vigenti, un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, derivante dall'epidemia COVID-19, una quota di contributo pubblico a fondo perduto a favore del concessionario commisurata al debito complessivo del concessionario verso SACE S.p.A. e vincolata al rimborso a SACE S.p.A. di tale credito.
35. 07. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Estensione della garanzia SACE S.p.a. agli studi professionali associati)
1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo le parole: «Liberi professionisti» sono inserite le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».
35. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE)
La lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita dalla seguente: l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica.
35. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «imprese danneggiate» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti beneficiari danneggiati».
35. 010. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d) dopo le parole: «o da altro fondo di garanzia» sono aggiunte le seguenti:
«o di cui all'articolo 112, comma 7 terzo periodo del decreto legislativo 1o settembre 1993, 385»;
b) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b) le parole: “quindici milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “trenta milioni di euro” e alla lettera c) le parole: “20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “40.000 euro”».
35. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia in forma individuale che informa associata, la cui attività è stata danneggiata»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «25 per cento dell'ammontare dei ricavi», sono aggiunte le seguenti: «o dei compensi»;
c) al primo periodo, le parole: «dall'ultima dichiarazione fiscale presentata» sono sostituite con le seguenti «dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata».
35. 012. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera n), primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «di ricavi» sono inserite le parole «o compensi» e dopo le parole «attività di impresa» sono inserite le parole «, arte o professione».
35. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
35. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «in via residuale» sono sostituite dalle seguenti: «in via non prevalente».
35. 017. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)
1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
35. 018. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore, universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.
L'Ente Nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014.
35. 019. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 1, comma 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «primaria agenzia di rating» sono aggiunte le seguenti: «o dal modello interno di rating delle banche»
35. 021. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 36.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)
1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di Fondo Gasparrini)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole «Fondo Gasparrini» sono aggiunte le seguenti: «ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole «liberi professionisti» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», dopo le parole «21 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019», dopo le parole «della domanda» sono aggiunte le seguenti: «e il 21 febbraio 2020» e dopo le parole «superiore al 33 per cento» sono soppresse le parole «del fatturato dell'ultimo trimestre 2019»;
c) al comma 2, dopo le parole «intermediari bancari o finanziari» sono aggiunte le seguenti: «per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale».
36. 02. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziano alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali».
36. 03. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziano alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole «Misure di sostegno finanziario» sono aggiunte le seguenti: «ai professionisti»;
b) al comma 2 alle parole «Al fine di sostenere le attività» sono aggiunte le seguenti: «professionali ed»;
c) al comma 2, lettera a) dopo le parole «fino al 30 settembre 2020» inserire le seguenti: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020»;
d) al comma 2, lettera c) le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2021»;
e) al comma 5 dopo le parole «aventi sede in Italia» sono aggiunte le seguenti: «nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfue2»;
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata».
36. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)
1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 05. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Cavandoli.
ART. 37.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori)
1. Al fine di sostenere a livello nazionale l'industria del tessile, della moda e degli accessori (del Cluster TMA), è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole 500 milioni con le seguenti 200 milioni.
37. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
ART. 38.
Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
38. 36. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
38. 34. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 2, dopo le parole: business angels aggiungere le seguenti: innovation broker.
38. 28. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 dei decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 355, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:
a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.
2-ter. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e dalle piccole e medie imprese innovative nel corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
38. 7. Centemero, Guidesi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle start up e piccole e medie imprese innovative come definite rispettivamente all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi; alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto. Altresì, ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di dicembre 2020.
38. 31. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, al comma 9 e al comma 18, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 30 giorni.
38. 35. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro;
b) al comma 7, capoverso « Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
c) al comma 7, capoverso « Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
d) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole o medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in piccole o medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole o medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;
e) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
38. 11. Centemero.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'1 per cento delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a start up innovative che elaborano e sviluppano piattaforme e portali per la promozione, la vendita, e la consegna di prodotti agricoli o della pesca.
38. 39. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
*38. 2. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
*38. 45. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 199, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del settembre 1996.»;
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.»;
e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.».
38. 10. Centemero, Guidesi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di settantadue mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quinto anno» sono sostituite dalle seguenti: «sesto anno»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
38. 8. Centemero, Guidesi.
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: è prorogato di 12 mesi aggiungere le seguenti: ed entra in vigore dal 1o febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
38. 6. Centemero, Guidesi.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che ii possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando ii negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).».
5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «per il 50 per cento del relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di open innovation, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di open innovation e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata.».
38. 40. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che ii possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando ii negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);
ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).».
5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «per il 50 per cento del relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di open innovation, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di open innovation e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata.».
38. 49. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 7, capoverso « Art. 29-bis», al comma 1 sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;
2) al comma 8, capoverso 9-ter, sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI.
38. 38. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7, capoverso « Art. 29-bis», comma 1, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso 9-ter, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.
38. 9. Centemero, Guidesi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, capoverso « Art. 29-bis», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;
b) al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;.
*38. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, capoverso « Art. 29-bis», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;
b) al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;.
*38. 44. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono riconosciute anche alle start up innovative e alle piccole e medie imprese innovative che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
38. 37. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Al fine di completare il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2020-2022, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di data center, anche utilizzando metodologie cloud computing, è riconosciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga. Per l'accesso ai benefìci di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.
38. 46. Martino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
38. 42. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:
18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
18-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
38. 41. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle start up che investono nel design e nella creazione con particolare riferimento al settore del tessile, della moda e degli accessori (Cluster TMA).
38. 43. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Alla rubrica, dopo le parole: delle start-up aggiungere le seguenti: e delle PMI:
38. 5. Centemero, Guidesi.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incentivi all'investimento in società di capitali non quotate)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di capitali non quotate direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in dette società o in start-up innovative.
2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
38. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.».
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
38. 010. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.».
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
38. 023. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interventi per il sostegno alla nuova imprenditorialità)
1. Al fine di sostenere una nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, le risorse finanziarie di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono incrementate di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
38. 018. Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo)
1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
38. 05. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili dei codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa fa capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1 bis «costi a recuperabilità differita».
3. La nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alfa restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nei piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alfa deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altro procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 mano 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
38. 06. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38. 07. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)
1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di rullino di cui all'articolo 31-73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
38. 09. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)
1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della Nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della Regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
7. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.
38. 011. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
38. 012. Porchietto.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interruzione dei canoni concessori per il periodo di emergenza COVID-19)
1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutto il periodo di sospensione dell'attività» sono sostituite dalle parole: «fino ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
38. 013. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Durata degli affidamenti in materia di giochi)
1. Tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19, dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori ed al fine di consentire un allineamento temporale delle concessioni e della titolarità dei punti regolarizzati per la raccolta delle scommesse nonché delle sale per la raccolta del Bingo, evitando l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiede l'aggiornamento di tutte le garanzie economiche previste dalle convenzioni in vigore in coerenza con la presente disposizione. Gli affidatari delle concessioni sono tenuti a versare le somme dovute per l'esercizio delle concessioni nei termini previsti dall'articolo 1, commi 1047 e 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni.
38. 014. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di design e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire start-up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.
3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
38. 015. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 185, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
c) al comma 188, le parole: «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.
38. 016. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
ART. 39.
Sopprimerlo.
39. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimere i commi 1 e 4.
39. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 dopo le parole: di consulenti ed esperti aggiungere le seguenti: tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali.
39. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
39. 1. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
39. 10. Porchietto.
Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese, alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 9. Porchietto.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)
1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
« l-bis) “attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis»;
2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;
c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;
2) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis»;
2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25»;
f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Operazioni di rilevante interesse nazionale)
1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.
6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.»;
h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
« c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis,»;
i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;
j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: « k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 1-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;
k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l’» sono sostituite dalla seguente: «nell’» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;
l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
(Incrementi ai Fondi di dotazione)
1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».
39. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
4. Al fine della classificazione da parte degli istituti d credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
39. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del crediti in Italia».
39. 05. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Approvazione bilanci società)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 dei 2011 è rinviato al 30 novembre 2020”.».
39. 06. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».
Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.
39. 07. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Abolizione del concordato in continuità aziendale)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:
«6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.».
39. 08. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 40.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 03. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nei limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 04. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)
1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione dei contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 07. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioieiliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1o marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e dei calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 08. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)
1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del le marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 41.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
*41. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
*41. 2. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I certificati bianchi per le unità di cogenerazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al Gestore servizi energetici (GSE); la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.
41. 4. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e E/1».
Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126 comma 4.
41. 03. Pentangelo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».
*41. 04. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».
*41. 05. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti a sostegno per la creazione di cluster per la produzione di energia green nelle aree di estrazione di idrocarburi)
1. Al fine di aumentare la produzione energetica domestica, riducendo la necessità di approvvigionamento estero, nonché di sostenere e accelerare i processi di transizione alla produzione di energia green, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema produttivo nazionale è costituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato al per il finanziamento a fondo perduto dei costi di impianto di start up energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle imprese insediate in aree di estrazione, trattamento o raffinazione di idrocarburi, incentivando la creazione di cluster dell'energia che mettano a sistema risorse, competenze ed infrastrutture fisiche e tecnologiche.
2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga finanziamento fino al limite del 50 per cento dei costi sostenuti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.
3. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 le parole: 800 e 90 sono sostituite dalle seguenti: 750.
41. 09. Torromino.
ART. 42.
Sopprimerlo.
42. 15. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1 dopo le parole: Fondo per il trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e per lo sviluppo professionale sostenibile.
42. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.
42. 2. Centemero.
Sopprimere i commi 5, 6, 7.
Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: 517 con la seguente: 505.
42. 13. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 5.
42. 14. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di voucher di importo certo per l'impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del voucher.
9-quater. Agli oneri di cui ai commi 9-bis e 9-ter pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
42. 9. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di voucher di importo certo per l'impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del voucher.
42. 7. Costa, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere la cultura brevettuale e la lotta alla contraffazione e per sostenere le PMI attraverso misure agevolative per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, asset di valore strategico del capitale intangibile d'impresa, la misura di incentivazione di cui al Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 29 dicembre 2016 per la registrazione dei marchi storici la cui domanda di deposito sia antecedente al 1o gennaio 1967, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis (pubblicato in Gazzetta Ufficiale unione europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013), è riaperta e alla stessa sono destinati, 5 milioni di euro per l'anno 2020.
42. 6. Cortelazzo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi saranno utilizzati modelli non animali nell'intero ciclo di produzione e controllo sicurezza.
42. 20. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare ai fini del al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle Zone economiche speciali (ZES), segnatamente per il settore della logistica e dei trasporti, in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – (C.I.S.E.) –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europee impegnate e non ancora spese a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:
a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;
b) urbanizzazione e logistica;
c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 05. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra MISE e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – CISE –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:
a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;
b) urbanizzazione e logistica;
c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
42. 04. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)
1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni e-commerce, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite on-line e off-line, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni e-commerce integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite on-line e off-line.
3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di advertising e per investimenti pubblicitari.
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.
42. 07. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondi per il supporto agli operatori del settore di pubblicità esterna e cartellonistica stradale)
1. Al fine di sostenere il settore della pubblicità esterna e cartellonistica stradale a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, finalizzate al rimborso delle spese tributarie sostenute nell'anno 2020 per i canoni di concessione degli impianti pubblicitari, l'imposta comunale sulla pubblicità, i canoni occupazione suolo pubblico, la tassa occupazione suolo pubblico.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
42. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 43.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
43. 1. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e sostituire le parole: società di capitali con le seguenti: società.
43. 2. Porchietto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 07. Rossello, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Accordi per la ristrutturazione dei debiti per le imprese in situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 agevolati tramite il credito d'imposta)
1. Le imprese in stato di crisi dovuta agli effetti dell'emergenza da COVID-19 possono proporre, entro il termine del 31 dicembre 2020, istanza di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche con le percentuali di adesione dei creditori previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.
2. In seguito all'omologazione degli accordi di cui al comma 1, ai creditori aderenti spetta un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento della perdita sui crediti subita.
3. I crediti d'imposta di cui al comma 2 sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi nel periodo d'imposta di omologazione dell'accordo e possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non sono riconosciuti ai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione qualora siano legati alle imprese debitrici da rapporti di controllo o collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
43. 012. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Mutui agevolati)
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
43. 04. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)
1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
b) è soppresso il seguente periodo: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
43. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
43. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)
1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
43. 013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Decontribuzione temporanea dei salari)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
43. 011. Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)
1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1o comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1o giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
43. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 44.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Conseguentemente, all'articolo 229, sopprimere il comma 1, lettera a), e il comma 2.
44. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km;
b) al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
21-60 | 4.000 |
61-95 | 2.000 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 4.000 |
21-60 | 2.500 |
61-95 | 1.000 |
c) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».
*44. 6. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km;
b) al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
21-60 | 4.000 |
61-95 | 2.000 |
».
b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 4.000 |
21-60 | 2.500 |
61-95 | 1.000 |
».
c) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».
*44. 3. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
21-60 | 4.000 |
61-95 | 2.000 |
».
b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 4.000 |
21-60 | 2.500 |
61-95 | 1.000 |
».
c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021».
2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.
Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;
2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;
3) sopprimere il comma 6.
44. 9. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole: «con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa», sono soppresse.
1-ter. Gli importi dei contributi indicati nelle tabelle riportate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, come modificate dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono triplicati.
44. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la tabella di cui alla lettera a) con la seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
21-60 | 4.000 |
61-95 | 2.000 |
».
b) sostituire la tabella di cui alla lettera b) con la seguente:
«
CO 2 g/km | Contributo (euro) |
0-20 | 4.000 |
21-60 | 2.500 |
61-95 | 1.000 |
».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell’ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).
44. 8. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 10. Casciello.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 1042 a 1047, è sospesa.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell’ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).
44. 22. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa o esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) | Elettrico |
Alimentazioni
alternative (ibrido, Metano, GPL) |
Alimentazioni
benzina e diesel |
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione | 5.000 | 2.500 | 1.500 |
Senza rottamazione | 4.000 | 1.500 | 1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione | 7.000 | 3.500 | 2.500 |
Senza rottamazione | 6.000 | 2.500 | 1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione | 10.000 | 5.500 | 3.500 |
Senza rottamazione | 8.000 | 3.500 | 2.000 |
3,5-7 ton | |||
Con rottamazione | 12.000 | 7.000 | 4.000 |
Senza rottamazione | 10.000 | 4.000 | 2.500 |
7-12 ton | |||
Con rottamazione | 14.000 | 9.000 | 5.000 |
Senza rottamazione | 12.000 | 5.000 | 3.500 |
2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
44. 019. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per provvedere all'erogazione del contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) | Elettrico |
Alimentazioni
alternative (ibrido, Metano, GPL) |
Alimentazioni
benzina e diesel |
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione | 5.000 | 2.500 | 1.500 |
Senza rottamazione | 4.000 | 1.500 | 1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione | 7.000 | 3.500 | 2.500 |
Senza rottamazione | 6.000 | 2.500 | 1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione | 10.000 | 5.500 | 3.500 |
Senza rottamazione | 8.000 | 3.500 | 2.000 |
3,5-7 ton | |||
Con rottamazione | 12.000 | 7.000 | 4.000 |
Senza rottamazione | 10.000 | 4.000 | 2.500 |
7-12 ton | |||
Con rottamazione | 14.000 | 9.000 | 5.000 |
Senza rottamazione | 12.000 | 5.000 | 3.500 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 017. Porchietto.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) | Elettrico |
Alimentazioni
alternative (ibrido, Metano, GPL) |
Alimentazioni
benzina e diesel |
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione | 5.500 | 3.500 | 2.000 |
Senza rottamazione | 4.500 | 2.500 | 1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione | 7.500 | 4.500 | 3.000 |
Senza rottamazione | 6.500 | 3.000 | 1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione | 12.000 | 7.000 | 4.500 |
Senza rottamazione | 10.000 | 4.500 | 2.500 |
3,5-7 ton | |||
Con rottamazione | 14.000 | 9.000 | 5.500 |
Senza rottamazione | 12.000 | 5.500 | 3.000 |
7-12 ton | |||
Con rottamazione | 16.000 | 11.000 | 6.500 |
Senza rottamazione | 14.000 | 6.500 | 4.000 |
2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del benefici.
44. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) | Elettrico |
Alimentazioni
alternative (ibrido, Metano, GPL) |
Alimentazioni
benzina e diesel |
0-1,999 ton | |||
Con rottamazione | 5.000 | 2.500 | 1.500 |
Senza rottamazione | 4.000 | 1.500 | 1.000 |
2-3,299 ton | |||
Con rottamazione | 7.000 | 3.500 | 2.500 |
Senza rottamazione | 6.000 | 2.500 | 1.500 |
3,3-3,5 ton | |||
Con rottamazione | 10.000 | 5.500 | 3.500 |
Senza rottamazione | 8.000 | 3.500 | 2.000 |
3,5-7 ton | |||
Con rottamazione | 12.000 | 7.000 | 4.000 |
Senza rottamazione | 10.000 | 4.000 | 2.500 |
7-12 ton | |||
Con rottamazione | 14.000 | 9.000 | 5.000 |
Senza rottamazione | 12.000 | 5.000 | 3.500 |
2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 025. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione dei contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 024. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
44. 030. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
44. 023. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)
1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;
b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.
2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore automotive)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 4 e antecedenti. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.
2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 455 milioni.
44. 021. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)
1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificata di proprietà e per i successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.
7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.
12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai finì di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
44. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 sostituire la frase: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», con la seguente: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;
d) al comma 191, apportare le seguenti modifiche:
1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;
2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Alla copertura degli oneri, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
44. 022. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incremento del fondo per l'acquisto di macchine agricole e forestali di nuova generazione)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. Al medesimo articolo 1, comma 862 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, dopo la parola: «destinato» inserire le seguenti: «ad incentivare la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali di vecchia generazione, dando priorità a quelli più vecchi di 20 anni, nonché».
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
44. 028. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1 in stock)
1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, fatturato dal produttore al concessionario di veicoli a motore prima dell'11 marzo 2020, e immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:
a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;
b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.
2. Qualora il veicolo acquistato ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l’ecobonus di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 08. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche al credito di imposta per i veicoli commerciali e industriali)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 188, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
b) al comma 185, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025».
44. 09. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle autovetture per imprenditori e lavoratori autonomi)
1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «100 per cento».
44. 010. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Motori elettrici natanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al Titolo è soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero».
44. 011. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1o giugno al 31 dicembre 2020 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a euro 500 per ciascun veicolo nel limite delle risorse disponibili.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
44. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Rimodulazione i.p.t.)
1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse.
2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
44. 013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli)
1. Al fine di favorire la ripresa dei mercati di riferimento e per far fronte alle limitazioni al servizio di trasporto pubblico locale necessarie per limitare il rischio di contagio da covid-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.
44. 016. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)
1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta Provinciale di Trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
44. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Abolizione superbollo)
1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato; è altresì abrogato il comma 15-ter l'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
44. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
44. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))
1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: «può essere incrementata» con le seguenti: «è incrementata».
44. 027. Durigon, Covolo, Bitonci, Paternoster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 45.
Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.
*45. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.
*45. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Strumenti finanziari regionali)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
45. 02. Gava.
ART. 46.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Al comma 2 le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
46. 2. Baldelli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Considerata la condizione eccezionale, anche di natura economica, prodotta dall'epidemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale, la somma di cui all'articolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.».
46. 3. Baldelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
46. 04. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:
Art. 46-bis.
(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)
1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020 dall'articolo 12- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, per il medesimo anno a 50 milioni di euro. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parola: 800 con la parola: 760.
46. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
ART. 47.
Sopprimerlo.
47. 4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.»;
1-ter. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.
47. 5. D'Attis.
ART. 48.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;
e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1o febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
48. 29. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
« d-bis) apertura di showroom permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di showroom permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi rispetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazione fieristiche all'estero.».
48. 40. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
48. 7. Formentini, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.
Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) sopprimere le parole: nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), e dopo le parole: internazionalizzazione del sistema Paese aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
48. 5. Ribolla, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Zoffili.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
« b-bis) Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative posso riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi».
48. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontare massimo di euro 30 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative posso riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.
48. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Calabria.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».
48. 30. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole: mediante operazioni di mercato;
2) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19;
4) al terzo periodo, sopprimere le parole: adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
5) al terzo periodo, sostituire la parola: funzionamento con le seguenti: erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
6) al terzo periodo sopprimere le parole da: comprese le modalità fino alla fine del comma 1;
b) sopprimere i commi 2 e 3.
48. 43. Meloni, Lollobrigida, Trancassini.
Sopprimere il comma 4.
48. 33. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
48. 18. Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 37. Fitzgerald Nissoli, Martino.
Sopprimere il comma 5.
48. 32. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
48. 28. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.
48. 34. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: «Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.
48. 3. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Fondo per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie)
1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Fondo per la promozione delle località turistiche italiane» con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento di una campagna nazionale ed internazionale finalizzata a promuovere la celebrazione di matrimoni ed altre cerimonie nelle località turistiche italiane., nonché a consentire la partecipazione di operatori del settore wedding alle Fiere dedicate.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei periodi di cui sopra.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari ad euro 1.000.000.
4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:
settore sanitario e biomedicale – settore delle tecnologie della comunicazione;
settore farmaceutico – settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi;
settore dell'energia;
settore del tessile innovativo;
settore dell'informatica;
settore dell'industria alimentare.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 51 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 60.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefìci ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il reddito di cittadinanza.
48. 05. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 09. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)
1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi» al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
48. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentate del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
48. 013. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)
1. L'articolo 56, comma 2, del decreto.legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020 e 19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 762 milioni e 71 milioni.
48. 014. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 49.
Sopprimere il comma 1.
49. 6. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
49. 1. Maccanti
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, aggiungere le seguenti: nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma inserire le seguenti:, la mobilità per le persone con disabilità;
al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca aggiungere le seguenti: e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità».
*49. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, aggiungere le seguenti: nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma inserire le seguenti:, la mobilità per le persone con disabilità;
al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca aggiungere le seguenti: e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità».
*49. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Centro favorisce il coinvolgimento di aziende e piccole e medie imprese innovative nazionali e incentiva la ricerca universitaria.
49. 4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Centro produce annualmente una Relazione sullo stato delle attività da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti.
49. 3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Area di crisi industriale complessa della Città di Torino. Stanziamento risorse economiche)
1. Per il rilancio degli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con Decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di centocinquanta milioni di euro.
49. 03. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 50.
Al comma 1, sostituire le parole: il termine del 30 giugno 2020 previsto con le seguenti parole: i termini del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020 previsti e le parole: è prorogato al 31 dicembre 2020 con le seguenti parole: sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
50. 4. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per il deposito della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
50. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2020».
50. 08. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
50. 013. Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del Piano Transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
50. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 07. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*50. 020. Cannatelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
3. La Nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I costi a recuperabilità differita devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
50. 014. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)
1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
50. 015. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di ammortamento)
1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
50. 016. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 51.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di fallimento e stato di insolvenza)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19».
51. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «379» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
51. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è soppresso.
51. 05. Tartaglione.
ART. 52.
Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022 e sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: dodici rate.
52. 1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 01. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
*52. 033. Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
**52. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
**52. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)
1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
52. 034. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)
1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è aggiunta, la seguente:
« c-bis) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13 – comma 3 – decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».
52. 08. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno al settore della pubblicità esterna)
1. Per l'anno 2020, in ragione del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spostamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, con riferimento al settore della pubblicità esterna nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie, sono ridotti del 50 per cento i canoni concessori, i canoni di occupazione suolo pubblico, la tassa di occupazione suolo pubblico ed il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Gli oneri già assolti a partire dal mese di gennaio 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano in acconto sugli oneri dovuti per il successivo periodo, senza limitazione alcuna.
3. I minori introiti per gli enti locali dovuti a quanto previsto dal comma 1 sono considerati ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 106.
52. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Anticipazione crediti certificati)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «di parte corrente» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
2. Il Fondo istituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è incrementato di 300 milioni di euro.
52. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto. La disposizione si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri».
52. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti».
52. 012. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte)
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater sono aggiunti i seguenti numeri:
«41-quinquies: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita al minuto».
52. 015. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 036. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 038. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
*52. 058. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 037. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 039. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)
1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**52. 059. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. In riferimento alle misure in materia di accesso al Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le disposizioni in materia di esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente non si applicano agli operatori economici vittime di usura ed estorsioni che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito ulteriori danni economici e finanziari.
52. 019. Torromino.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Proroga dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dei termini dei relativi adempimenti)
1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.
52. 021. Squeri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per le Zes Adriatica interregionale)
1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregionale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);
b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;
e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.
4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
52. 022. Tartaglione, D'Attis.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. I prestiti concessi dalle banche ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 non richiedono, anche ai fini dell'istruttoria, la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia aggiuntiva.
52. 024. Bartolozzi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, in deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.
2. In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della Pubblica Amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.
52. 027. Fiorini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.
2. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991.
52. 026. Fiorini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di accesso al credito)
1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
52. 025. Marin.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)
1. Per un periodo di 9 mesi a decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.
52. 029. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.
2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.
52. 035. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rafforzamento del Fondo rotativo perii sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 è ridotto di 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 560 milioni di euro nell'anno 2021».
52. 040. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2019 ed entro il 30 settembre 2020. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2019 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2019 deve avere data certa anteriore al 1 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021.
52. 044. Spena, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Istituzione Fondo per l'acquisto di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per agevolare l'acquisto ai soggetti esercenti attività di impresa, di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, i criteri di attuazione, nonché le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 045. Paxia, Berardini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento».
2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.
3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, sostituire le parole: «35.000» con le seguenti: «50.000».
52. 050. Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Incentivi per riportare la produzione in Italia)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficia e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
2. Le diposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'Importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
52. 054. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 53.
Sopprimerlo.
53. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 54.
Al comma 2, sopprimere la parola da: a condizione che fino alla fine del comma.
54. 2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 4. Porchietto.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dalle Camere di commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari e non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
54. 3. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Trancassini.
ART. 55.
Al comma 4, sostituire le parole: e ii) con le seguenti:, ii) e iii).
55. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)
1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
55. 01. Tasso.
ART. 56.
Al comma 3 sostituire le parole: di sei anni. con le seguenti: di trenta anni.
56. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 5 sostituire le parole: e ii), con le seguenti: , ii) e iii).
56. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 sostituire ovunque ricorra la parola: «trimestre» con la seguente: «semestre»:
b) Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di un quarto» con le seguenti: «della metà»;
c) Al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».
56. 01. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto-legge.
56. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 57.
Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.
57. 4. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.
3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università’, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività dì ricerca & sviluppo da parte di un revisore legale terzo.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per reddito di Cittadinanza.
57. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Promozione della ricerca scientifica, della rilevazione statistico-epidemiologica e dell'educazione sanitaria)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: “Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici da COVID-19, attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.”».
57. 03. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)
1. Al fine di consentire il rilancio del termalismo italiano, alle aziende termali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.
2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 9,17. ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241.
3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale», con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
57. 04. Bond, Baldini.
ART. 60.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.
60. 4. Cristina.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
60. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati da imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 100 per cento cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) 93 per cento per la durata di ventiquattro mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 7 per cento.
60. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 61.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizoozie ed organismi nocivi.
*61. 2. Sandra Savino, Nevi, Caon, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizoozie ed organismi nocivi.
*61. 3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 63.
Sopprimerlo.
*63. 1. Torromino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Sopprimerlo.
*63. 2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 64.
Sopprimerlo.
64. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 65.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
65. 1. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.
3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
65. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
Art. 65-bis.
1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640 fissata da provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni tipologia di apparecchio senza vincita in denaro è ridotta della metà.
2. Gli importi eventualmente versati in eccedenza alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le modalità applicative di cui al comma precedente sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
4. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.
65. 02. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
65. 03. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1 . Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sull'articolo 265, comma 5.
65. 04. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta.
2. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
65. 05. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)
1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1 gennaio 2021».
Conseguentemente è ridotto di 40 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
65. 06. Pentangelo.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)
1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
65. 07. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 484 le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle parole: «di entrata in vigore della presente legge»;
b) al comma 484 dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» aggiungere le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;
c) al comma 484 dopo le parole: «n. 296, sono sospesi» aggiungere le seguenti: «fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;
d) a ! comma 484, dopo le parole: «giudiziari di natura penale» aggiungere le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;
e) al comma 484, dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» aggiungere: «negli ultimi cinque anni».
65. 010. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
b) al comma 733 la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
c) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
d) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio» aggiungere le seguenti: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;
e) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni».
65. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
d) al comma 732 lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
e) al comma 732 lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
f) al comma 732, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico».
65. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127: la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.
65. 014. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 66.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 5. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale,» sono aggiunte le seguenti: «anche adatti alle persone con disabilità,»;
b) al comma 3 dopo le parole: «la gestione della stessa» aggiungere le seguenti: «, garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti.».
*66. 6. Versace.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
« a-bis) al comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”».
66. 7. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.
66. 2. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.
ART. 67.
Al comma 1, dopo le parole: fondazioni del terzo settore inserire le seguenti: società e associazioni sportive dilettantistiche.
67. 10. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
67. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 9. Versace.
Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.
*67. 8. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2020
67. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 1. Morrone, Locatelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 6. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:
«3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni».
67. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
67. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Formentini, Cecchetti.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni a favore del Terzo Settore)
1. Le disposizioni di cui al Titolo III, Titolo IV e Titolo V del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo Settore.
67. 09. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)
1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consuntivate con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria.
67. 011. Durigon, Gava, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
ART. 68.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 68.
1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato medio dell'ultimo triennio.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.
3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020.
4. Il Capo I, del Titolo II, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020, pari a 3.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 69, 70 e 71.
68. 92. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire l'articolo 68, con il seguente:
Art. 68.
(Trattamento temporaneo di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. L'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015, che nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposto il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura prevista dell'articolo 3 e con il beneficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015.1 periodi di trattamento concessi con causale COVID-19 non sono considerati ai fini del computo della durata massima dei trattamenti.
3. Per gli operai agricoli il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni.
4. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro, entro 5 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario, presenta domanda di concessione all'Inps utilizzando apposito modulo a causale unica con codice COVID-19, indicando la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Entro cinque giorni dallo scadere del periodo di paga l'impresa invia all'Inps per ciascun lavoratore il consuntivo delle ore non lavorate da indennizzare. Su richiesta del datore di lavoro l'Inps provvede al pagamento diretto nei dieci giorni successivi al ricevimento del consuntivo. Nel caso di tardiva o omessa domanda si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Il datore di lavoro adempie all'onere di informazione sindacale, inviando ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, copia della domanda di concessione.
6. Gli articoli 19-bis, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
7. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i datori di lavoro, che, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, hanno presentato domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, inviano all'Inps una comunicazione relativa ai periodi concessi o in corso di concessione, affinché siano ricondotti nell'ambito di applicazione del presente articolo. La mancata comunicazione preclude la procedibilità di ulteriori domande di ammissione.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265».
68. 136. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti:, anche in via telematica.
*68. 9. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Minardo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti:, anche in via telematica.
*68. 10. Vanessa Cattoi, Trancassini, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti:, anche in via telematica.
*68. 59. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.
Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti:, anche in via telematica.
*68. 86. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) sopprimere la lettera b).
68. 3. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
68. 210. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per il 2020.
68. 76. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
68. 11. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».
68. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
68. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva con le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
68. 22. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera i) e al comma 2 sostituire le parole: 11.599,1 milioni di euro con le seguenti: 28.997,75 milioni di euro.
Conseguentemente,
all'articolo 70, comma 1,
alla lettera a), le parole: «per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
alla lettera b) sostituire le parole: 4.936,1 milioni di euro con le seguenti: 12.340,25 milioni di euro.
sopprimere l'articolo 70-bis (norme in materia di trattamenti di integrazione salariale).
68. 202. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 100. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 54. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole da: per una durata massima di nove settimane, fino alla fine del periodo, con le seguenti: per l'intero periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per il 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 93. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.
68. 17. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), le parole da: per una durata massima fino a: quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 121. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte
Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: nove con la parola: diciotto e la parola: agosto con la parola: dicembre;
sopprimere il periodo: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
68. 69. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020;
lettera a), le parole: 31 ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;
b) al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
68. 79. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire la parola: cinque con la seguente: nove;
b) sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 69, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, sopprimere le parole da: È altresì fino a: 22-ter;
b) all'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, e sopprimere le parole da: È altresì fino alle parole: quattro settimane;
c) all'articolo 71 al capoverso «articolo 22-ter», comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: prevedendo eventualmente fino alla fine del periodo.
68. 72. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Bagnasco, Bergamini, Spena, Porchietto, Barelli.
Al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: 5 settimane sono sostituite dalle seguenti: 7 settimane, al secondo periodo, le parole: 4 settimane sono sostituite dalle seguenti: 6 settimane e, al terzo periodo, dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 11.521,9 milioni sono sostituite dalle seguenti: 16.642,7.
all'articolo 70, al comma 1, lettera a), al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: 5 settimane sono sostituite dalle seguenti: 7 settimane, al terzo periodo, le parole: 4 settimane sono sostituite dalle seguenti: 6 settimane e, al quarto periodo, dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 1.642,9 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2.373.
all'articolo 265, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è posticipata al 1º gennaio 2021.
68. 80. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori dieci settimane.
68. 104. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.
68. 67. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo apportare le seguenti modifiche:
a) le parole per i periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 sono soppresse;
b) le parole fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter;
c) le parole da: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori fino a: durata massima di quattordici settimane sono soppresse.
68. 73. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. aggiungere le seguenti: I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del decreto Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
68. 222. Labriola, D'Attis.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
68. 48. Andreuzza, Lucchini, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e» e all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020».
68. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e e all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.
68. 83. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e e all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.
68. 57. Paolo Russo, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dai vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
68. 18. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane con le seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
68. 205. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
68. 207. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo la parola: turismo sono aggiunte le parole:, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente,.
68. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
68. 81. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.
68. 105. Sandra Savino.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
*68. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
*68. 87. Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
*68. 108. Gregorio Fontana.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, aggiungere le parole: servizi educativi e scolastici.
*68. 120. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: congressi, aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado.
68. 102. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Cattaneo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:, parchi divertimento, sono inserite le seguenti: beni culturali, imprese culturali dello spettacolo, scuole di danza, spettacoli viaggianti.
68. 66. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: parchi divertimento aggiungere le seguenti: Giardini zoologici, quali Bio Parchi, Acquari e Parchi Faunistici,.
68. 71. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sale cinematografiche, con le seguenti:, sale cinematografiche e termale.
68. 206. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Lazzarini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
Al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione e del settore cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone dei settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;
sopprimere la lettera b).
68. 91. Porchietto.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
68. 8. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 7. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 62. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 94. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
*68. 98. Zanettin.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero degli autoservizi pubblici non di linea.
68. 75. Bergamini.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, sono aggiunte le seguenti: nonché per tutti gli altri datori di lavoro la cui sospensione dell'attività è stata prolungata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
68. 90. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale a ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati in relazione ai suddetti dipendenti,.
68. 35. Cominardi, Tripiedi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: servizi socioeducativi territoriali.
68. 99. Ruffino.
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;
2) sopprimere la lettera b).
68. 14. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi.
68. 211. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
68. 213. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
68. 214. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 58. Paolo Russo, Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 84. Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 85. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 21. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*68. 47. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.
68. 82. Elvira Savino, Spena.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: quattordici settimane aggiungere il seguente periodo: Per i locali da ballo le disposizioni sono da intendersi in modo continuativo fino alle due settimane successive all'ottenimento della dichiarazione di conformità. Per le aziende esercenti le attività di organizzazione di Festival pubblici le disposizioni si applicano fino al marzo 2021.
68. 70. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 78. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 135. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
68. 119. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.
68. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 24. Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 64. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 61. Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 88. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi..
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*68. 209. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa.»;
b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
d-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.»;
c) alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole «alla data del» sono sostituite con le parole: «a far data dal».
68. 63. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 65. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 77. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, punto b) sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, con le parole: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
68. 101. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello e sostituire le parole: della comunicazione preventiva con le seguenti: la comunicazione preventiva, anche in via telematica.
68. 212. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, aggiungere le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
68. 53. Rampelli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.
68. 89. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.
68. 203. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.;
b) al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
68. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese ai settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
b) Al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
68. 228. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
68. 60. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
68. 55. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
Conseguentemente, al comma sostituire la parola: 490 con la seguente: 1490 e dopo la parola 265 inserire le seguenti: quanto a 490,4 milioni di euro, quanto a 1.000 milioni si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
68. 49. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
68. 122. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».
68. 330. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
68. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute.
68. 16. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.
68. 52. Rampelli, Bellucci, Frassinetti, Bucalo, Mollicone.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».
68. 229. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 3.000 all'anno, elevato ad euro 6.000 all'anno in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
68. 03. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)
1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società è associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività».
68. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1,350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 07. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o eventuali limiti di ricorso alla CIGS derivanti da accordi già sottoscritti.
2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente comma e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. In deroga alla condizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale richiesti con procedure avviate nel periodo di emergenza epidemiologica tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020.
68. 06. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Estensione CIG per il settore turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Proroga semestrale dell'integrazione salariale ordinaria per le imprese del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 02. Pentangelo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-l9», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)
1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario dell'integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.».
68. 0244. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
68. 0248. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 69.
Sopprimerlo.
69. 5. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»; con le parole: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
69. 2. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».
*69. 3. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».
*69. 8. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1 lettera a), le parole: per una durata massima fino a: dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
Conseguentemente:
al comma 1 lettera b), le parole: 828,6 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 2.600 milioni di euro.
al comma 2 le parole: pari a 490,4 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 1.261,80 milioni di euro.
69. 9. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire le parole: «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
69. 7. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.
69. 4. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.
69. 6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria in atto, per tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre 2020 in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, così come attuato dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero del lavoro n. 94033 del 2016, non si applica l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
69. 10. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19 di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.».
69. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 70.
Sopprimerlo.
70. 33. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) sostituire la lettera g) con la seguente:
g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
70. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale».
70. 2. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 65. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'orticolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
70. 9. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
*70. 22. Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
*70. 48. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020” e, all'ultimo periodo, le parole: “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse».
70. 240. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter” con le seguenti: “per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”».
70.238. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».
70. 236. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» con le seguenti: «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
70. 245. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» aggiungere le seguenti: «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili,».
70. 242. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Belotti, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».
70. 235. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «nonché delle scuole paritarie».
70. 241. Belotti, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».
70. 237. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
“5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.».
70. 243. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole «Le Regioni e Province autonome» sono aggiunte le seguenti: «o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni»;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1.1 lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.».
70. 25. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 4. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava, Bellachioma, Cavandoli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 23. Marin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;
b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
c) sopprimere il quarto periodo.
*70. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2020
b) alla lettera a) terzo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
70. 37. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: incrementate di ulteriori cinque settimane con le seguenti: incrementate di ulteriori otto settimane.
70. 31. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
b) al quarto periodo, sopprimere le parole da: Per i datori di lavoro dei settori turismo fino a: quattordici settimane.
Conseguentemente all'articolo 71 sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020.
70. 32. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.
70. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a) sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli ulteriori oneri derivanti dal quarto periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
70. 21. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 24. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.
*70. 39. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
70. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,.
70. 28. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.
*70. 3. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.
*70. 50. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, aggiungere le seguenti: beni culturali, danza, teatro, spettacoli viaggianti.
70. 29. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: settore trasporto persone pubblico non di linea e turistico.
70. 27. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 49. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 56. Gregorio Fontana.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti:, scuole private che gestiscono asili nido e servizi per l'infanzia,.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
70. 41. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché delle scuole paritarie,.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge.
70. 5. Belotti.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, sopprimere, le parole: a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
70. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.
70. 38. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: «fino a cinque dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci dipendenti».
70. 26. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
« a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: “previo accordo” fino a: “per i datori di lavoro”;
a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
“1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.”».
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: “di cui al presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.”».
70. 36. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 1, le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro» sono soppresse;
a-ter) dopo il comma 1, sono aggiunti inseguenti:
«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.»
70. 30. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariate con causale «emergenza COVID-19» possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.
70. 11. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle società a partecipazione pubblica,.
70. 35. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)
1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
70. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 02. Pentangelo.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di trentadue settimane, comunque entro il mese di ottobre 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
70. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, comunque entro il mese di dicembre 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
70. 0251. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 07. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*70. 011. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Incremento periodo integrazione salariale per settore turismo)
1. In aggiunta alle settimane già previste dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dagli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la durata dei trattamenti di cui ai medesimi articoli è incrementata di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro del settore turismo.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.
70. 08. Della Frera.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».
70. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. A decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ciascun licenziamento effettuato da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ridotta del 90 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni per l'anno 2020 e 1300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 600 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge;
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
70. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Modifiche all'articolo 22-bis in materia di iniziative di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)
1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
70. 012. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)
1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto.
70. 013. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale)
1. A decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2021, il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, la cui disciplina è contenuta nel Titolo I Capi 1 e 2, del 14 settembre 2015, n. 148, è esteso a tutti i datori di lavoro dei settori privati, ad eccezione del lavoro domestico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, è stabilita la misura del contributo ordinario e dell'eventuale contributo addizionale a valere per l'anno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo medesimo.
2. I Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo, limitatamente all'anno 2021, uniformano la contribuzione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2001, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al reddito e all'occupazione, alimentato con fondi europei e nazionali, anche mediante trasferimento di disponibilità da altri fondi che presentano disponibilità non utilizzate.
4. Il Fondo è destinato a finanziare politiche regionali di riduzione della disoccupazione attraverso misure che incentivano l'occupazione a orario ridotto con un temporaneo sostegno al reddito in favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma,
5. Per il primo anno di sperimentazione i criteri di ripartizione del fondo e le linee guida delle misure da attivare sono definite con l'intesa di cui al comma 3.
6. Le Regioni e Province Autonome possono con legge regionale istituire fondi regionali analoghi, al fine di incrementare con risorse regionali le risorse.
70. 014. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70.1.
(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
70. 0250. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 70-bis.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventidue e la parola: quattro con la seguente: otto.
70-bis. 260. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciannove e la parola: quattro con la seguente: cinque.
70-bis. 261. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Resta ferma fino a: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: La durata massima dei trattamenti riconosciuti ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 e del presente comma è estesa a complessive 45 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite di ulteriori 24.000 milioni di euro per l'anno 2020. I medesimi trattamenti sono riconosciuti altresì ai lavoratori frontalieri e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
70-bis. 263. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020. Ai datori di lavoro del settore turismo è comunque garantita la concessione dei suddetti trattamenti per un periodo aggiuntivo di 27 settimane da usufruire entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, pari a 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
70-bis. 264. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 71.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 3. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 8. Marrocco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter» (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020.
*71. 11. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», comma 1, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020 con le seguenti: entro il 31 ottobre.
71. 9. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni.
71. 2. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composta da più mesi, L'INPS dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del lavoratore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande del datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'INPS autorizza le domande e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema Uniemens entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
71. 1. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*71. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Al comma 1, capoverso 22-quater, comma 4 , terzo periodo sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
*71. 256. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.
Al comma 1, capoverso «Art. 22-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 1 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.
2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole: «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le seguenti: «anche se sospeso».
71. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo dei lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.
71. 010. Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*71. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*71. 04. Mazzetti.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)
1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*71. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Al comma 2, articolo 57, del decreto legislativo 26 marzo 2001, sono aggiunte le parole: «fatti salvi i trattamenti da rendersi nei confronti dei dipendenti di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 o di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 02. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 33 comma 4 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nella loro qualità di datori di lavoro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 03. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella loro qualità di datori di lavoro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
71. 08. Baratto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea dei costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, fa riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: in 1.477,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 133,8 milioni di euro per l'anno 2021.
71. 09. Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
71. 012. Andreuzza, Lazzarini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento del contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
71. 015. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*71. 011. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
*71. 016. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
71. 013. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
71. 017. Bitonci, Sutto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Delega al governo per l'anticipo bancario della Cassa Integrazione)
1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 del presente decreto, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l'anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.
2. Il termine per l'esercizio di tale deroga è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
71. 018. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Sostegno alla formazione continua)
1. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
2. Le imprese che, in data antecedente al 1o maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
71. 024. Viscomi, Miceli, Serracchiani, Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Bonomo.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. A sostegno e ristoro dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
71. 0253. Murelli, Durigon, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
71. 0254. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.
71. 0255. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 72.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino ai 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
72. 16. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.355 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
a-ter) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.884 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 dei 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:
a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;
a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
a-quater) al comma 6, le parole: «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2020»;
c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1,766 milioni di euro»;
d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
72. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 570 milioni.
72. 54. Carfagna, Gelmini, Palmieri, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, lettera a) le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni».
2. Al comma 1, lettera c) le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1800 euro».
72. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con 75 per cento della retribuzione.
72. 62. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 75 per cento della retribuzione.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.
72. 53. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
72. 100. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 70 per cento della retribuzione.
72. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 57. Versace.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 32. Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.
*72. 46. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Apportare le seguenti modifiche:
1) Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano utilizzato interamente il congedo di cui al medesimo comma e che non hanno usufruito interamente del congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono usufruire della parte residua di detto congedo con le modalità di cui al medesimo comma, entro il 31 luglio 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020».
2) Alla lettera c) dopo le parole: «al comma 8» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;
3) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) al comma 10, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.
72. 74. Musella, Zangrillo, Cannatelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».
72. 24. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I congedi possono essere utilizzati a giornata intera, a mezza giornata oppure a blocchi di due ore».
72. 56. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Prestigiacomo, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Siracusano.
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità.».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020.
72. 22. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consenta al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterarle per una sola volta nell'arco del quadriennio.
In questo caso, al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento per la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
« c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;
c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole “in alternativa alla prestazione di cui al comma 1” sono soppresse.».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
72. 18. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 58. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
*72. 69. Bond, Baldini.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
72. 103. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8, aggiungere le parole: sopprimere le parole «, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e», e sostituire le parole: «possibilità di scegliere la corresponsione», con le parole: «possibilità della corresponsione», inoltre.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.
72. 48. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8 inserire le seguenti: le parole: «in alternativa» sono sostituite dalla seguente: oltre.
72. 75. Novelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1200 euro con le seguenti: 3000 euro;
b) al comma 11, sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.804 milioni di euro;
c) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2000 euro con le seguenti: 5000 euro;
d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 102 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 463 milioni di euro.
72. 20. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 1200 euro, sono sostituite dalle parole: 1.200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo;
b) dopo le parole: innovativi per la prima infanzia, aggiungere le parole: Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 200 milioni.
72. 52. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1200 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.609 milioni di euro;
c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: 2000 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;
d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 67,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
72. 21. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro, inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.
72. 47. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 26. Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Olgiati.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 60. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 67. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
*72. 101. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
*72. 45. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prima infanzia aggiungere le seguenti: compresi quelli erogati da imprese che forniscono servizi di ausilio alla famiglia.
72. 76. Polverini.
Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido limitatamente ai servizi educativi estivi per l'infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni.
72. 36. Barzotti, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Pallini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Lattanzio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: è altresì compatibile con la percezione dello strumento di sostegno al reddito della cassa integrazione esclusivamente se parziale.
72. 63. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile.
72. 64. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
72. 41. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione.».
72. 44. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del bonus usufruito.
72. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 51. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 59. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 68. Bond, Baldini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 102. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 110. Giannone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 150 milioni.
72. 42. Polidori.
Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7» sono sostituire dalle seguenti: «delle prestazioni di cui all'articolo 23».
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 267,6 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
72. 17. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:, e dopo le parole: «operatori sociosanitari» sono inserite le seguenti: «nonché per tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio».
72. 50. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo le parole: medici, sono inserite le parole: dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 87,6 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
72. 31. Boldi, Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: «72 ore» sono sostituite dalle seguenti: «100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore.»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente;
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 678,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 676,7 milioni ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
72. 78. Sandra Savino.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 1 le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020».
72. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: «medici» aggiungere le parole: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,».
72. 79. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche) per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese sostenute e documentate, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, per il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie e ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati.
3-quater. All'onere recato dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
72. 55. Ferraioli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Credito d'imposta per gli asili nido privati)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
72. 0400. Mandelli.
ART. 73.
Al comma 1, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6» e.
73. 11. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto giornate» e sostituire le parole «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
73. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.
Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.
*73. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.
Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.
*73. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, le parole: dodici giornate sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro giornate e dopo le parole: maggio e giugno sono inserite le seguenti: nonché luglio e agosto.
Conseguentemente, al comma 2 le parole: 604,7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1209, 4 milioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 195,3 milioni.
*73. 9. Versace.
Al comma 1, dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020.
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 907,05 si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
73. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la parola: trenta e le parole: nei mesi di maggio e giugno con le parole: fino al 30 settembre.
73. 8. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti parole: «e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse».
73. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020,18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore».
73. 4. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Sutto, Loss, Binelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il numero di giorni di permesso di cui al comma 1 è di 18 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, se la persona con handicap non ha la possibilità di essere assistita da un altro familiare convivente ovvero un coniuge o genitore o figlio lavoratore con attività sospesa per motivi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o che sta svolgendo la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».
73. 10. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
73. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 74.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dai medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall’INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento della stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.».
74. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
*74. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».
*74. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) al comma 1 le parole: «del settore privato» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati».
74. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inidonei alla mansione».
74. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Ampliamento della competenza per il rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita)
1. Fino al termine dell'emergenza, sono organi abilitati a certificare la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita di cui all'articolo 26, commi 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale che i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
74. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria per i liberi professionisti)
1. Sono sospesi fino al 31 luglio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria dovuta dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
74. 02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
ART. 75.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86.
75. 8. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
L'articolo 75 è sostituito dal seguente:
Art. 75.
(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con trattamenti pensionistici indiretti ammontanti ad una somma inferiore ad euro 1.000 mensili».
75. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
All'articolo 75, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche.
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
75. 6. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.
Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 sono aggiunte le seguenti: e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.
75. 9. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: n. 222 inserire le seguenti: e con il trattamento di pensione indiretta.
75. 7. Marrocco, Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75. 1. Cestari.
ART. 76.
Sopprimerlo.
76. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituire con il seguente:
Art. 76.
(Abrogazione dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ripristino delle misure di condizionalità delle politiche attive per il lavoro)
1. L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
2. Sono ripristinati gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
76. 2. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Riformularlo come segue:
Art. 76.
(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)
1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del coronavirus per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza».
76. 4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019».
76. 1. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 devono, comunque, essere impiegati nell'esercizio di lavori socialmente utili ai fini della situazione di emergenza, come individuati dall'autorità competente. Il rifiuto comporta la decadenza dal beneficio».
76. 3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
76. 02. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Stage formativi per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021 i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi presso datori di lavoro che abbiano inoltrato apposita richiesta ai centri per l'impiego. Nei casi in cui per il periodo di stage sia prevista una retribuzione, questa non implica la perdita, la riduzione o la sospensione del beneficio.
2. Per il periodo temporale di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accettazione della proposta di stage formativo avviene ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.
3. Il rifiuto di accettare la proposta di stage formativo equivale al rifiuto di una delle offerte di cui all'articolo 4, comma 8, n. 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per un ulteriore periodo temporale, successivo a quello previsto dal comma 1.
76. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Detassazione incrementi contrattuali)
1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
76. 04. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
ART. 77.
Al comma 1:
alla lettera a) le parole: contributi alle imprese e agli enti del terzo settore sono sostituite dalle seguenti: contributi alle imprese, agli enti del terzo settore e agli esercenti arti, e professioni;
alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte le seguenti: e delle attività svolte dagli esercenti arti e professioni;
alla lettera b), al numero 2), le parole: e agli enti, del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono sostituite dalle seguenti:, agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli esercenti arti e professioni.
77. 2. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo le parole: terzo settore, ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: e le aziende agricole sociali e fattorie sociali.
77. 1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Detraibilità delle spese per l'effettuazione di tamponi)
1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
77. 01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
ART. 78.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: aprile e maggio 2020 con le seguenti: aprile, maggio e giugno 2020 e, alla lettera a), sostituire le parole: 1.150 milioni con le seguenti: 1.600 milioni.
b) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro.
78. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: aprile e maggio sono aggiunte le seguenti: e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.
Conseguentemente:
alla lettera a) le parole: 1.150 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.500 milioni e al comma 4 le parole: 650 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.000 milioni;
ai maggiori oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
78. 1. Parolo, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 27 inserire le seguenti: il cui importo è pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio,;
2) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 1.150 con le seguenti: 1.283;
3) al comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 1.083 e dopo la parola: 265 inserire le seguenti: quanto a 650 milioni di euro, quanto a 433 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
78. 12. Zangrillo, Gelmini, Musella, Cannatelli, Carfagna, Elvira Savino.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contributo previsto dal presente articolo è destinato anche ai liberi professionisti non iscritti in via esclusiva a casse private. In particolare, i soggetti liberi professionisti aventi contratto di lavoro dipendente, in rispetto delle disposizioni impartite dai rispettivi consigli dell'ordine, avranno diritto a tale beneficio in via esclusiva al verificarsi delle seguenti condizioni concorrenti:
a) salario mensile inferiore a euro 300 lordi;
b) contratto di lavoro in essere al 10 gennaio 2019.».
78. 16. Mulè.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro.
78. 257. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
78. 8. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui può essere destinata quota parte del Fondo stesso. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno facoltà di anticipare tali somme su richiesta degli interessati, previa verifica della sussistenza dei requisiti e con le percentuali ed i limiti di reddito di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
78. 10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le casse di previdenza di diritto privato possono integrare l'indennità riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.
78. 11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 13. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del reddito di cittadinanza)
1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «primi dodici mesi» con le seguenti: «primi ventiquattro mesi»;
b) sostituire le parole: «6 mensilità» con le seguenti: «12 mensilità».
*78. 07. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Manzo.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)
1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.
3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri», con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
78. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i Ministeri competenti autorizzano le necessarie variazioni di bilancio delle casse di previdenza obbligatorie al fine della concessione di finanziamenti agevolati agli iscritti.
78. 08. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)
1. Le indennità erogate dalle casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2020.
78. 010. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 80.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «per 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane;» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
80. 1. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «per 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre» è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
80. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cinque mesi aggiungere le parole: senza soluzione di continuità.
80. 7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.”»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”».
80. 2. Gava, Bellachioma, Frassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Tomasi, Comaroli, Garavaglia.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
a-bis) dopo le parole «del contratto d'appalto» aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
*80. 11. Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
a-bis) dopo le parole «del contratto d'appalto» aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di interruzione dì rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
*80. 12. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.
80. 9. Casciello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
*80. 32. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
*80. 34. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui le imprese abbiano utilizzato interamente i periodi di cassa integrazione o assegno ordinario fruibili entro il 31 agosto 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020.
80. 13. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il divieto di licenziamento si applica altresì ai lavoratori il cui periodo di prova scada nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; il suddetto periodo è pertanto prorogato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di contratto collettivo, al 30 settembre 2020».
80. 22. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.
80. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
*80. 3. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
*80. 8. Migliore.
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».
*80. 10. Martino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) La salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alla regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.
80. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, anche in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVICM9 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata In vigore del presente decreto-legge.
1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 14. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».
80. 21. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 54-bis.
(Misure concernenti i prestiti o finanziamenti erogati a favore di soggetti privati)
1. I versamenti rateali previsti per prestiti o finanziamenti a titolo personale, chiesti da soggetti privati erogati da finanziarie o similari, risultano sospesi fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, al fine di impedire che il soggetto subisca le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
3. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevato che tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi causerebbero un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia, le stesse saranno interrotte dal 1o gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID-19, per ulteriori due mesi e, comunque, fino al termine della emergenza.
5. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile per impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di evitare un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia gli effetti di tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID- 19.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non troveranno applicazione solo ed esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
a) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 641 – 648 – 648-bis del codice penale, anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, quando la fattispecie criminosa ha come oggetto una cambiale, un assegno e/o altro titolo di credito equivalente o equipollente ovvero quando il fatto riguarda finanziamenti o prestiti concessi od erogati da finanziarie ed Istituti bancari;
b) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 640 bis – 648 – 648 bis del codice penale. anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale quando il fatto riguarda finanziamenti, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
c) anche nel caso in cui il condannato abbia usufruito del beneficio di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2006) per i reati di cui agli articoli 624 – 640 – 640 bis – 641 – 648 del codice penale, anche in concorso materiale o formale tra loro, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nelle ipotesi previste alle lettere a e b del presente articolo».
80. 05. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)
1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
80. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 75 in materia di acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agite e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)
1. All'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 5 si è aggiunto il seguente: «6. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inseriti nel conto economico consolidato e nella contabilità generali dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile».
80. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 65 in materia di credito d'imposta per canoni di locazione)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:
a) dopo le parole «soggetti esercenti attività di impresa» sono aggiunte le seguenti «ed esercenti attività professionale»;
b) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti «per un periodo pari a 6 mensilità»;
c) dopo le parole «categoria catastale C/1» sono aggiunte le seguenti «e categoria catastale A/10».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Credito d'imposta per sono aggiunte le seguenti: canoni di locazione di e dopo la parola: negozi sono aggiunte le seguenti: e studi professionali Cat. A/10.
80. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso non abitativo)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, le mensilità di affitto e/o locazione di locali ad uso commerciale di studi professionali e di Associazioni dilettantistiche sportive regolarmente riconosciute dal C.O.N.I., saranno sospese fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi. A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme de quibus, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonchè del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020».
80. 08. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 65-ter.
(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso abitativo)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, sono sospesi i pagamenti delle mensilità locatizie ad uso abitato fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme de quibus, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020».
80. 07. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 68-bis.
(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi bonari affidati all'Agenzia delle entrate)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da esse derivato, con conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19, ai sensi dell'articolo 1256 cod. civ., con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 27 febbraio 2020 al 31 maggio 2021, derivanti da avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle entrate, relativi ad Imposta sul Valore Aggiunto, Tasse e ritenute previdenziali dei dipendenti non corrisposte dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
80. 06. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «in tutte le categorie catastali».
80. 09. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «20 marzo 2021».
80. 010. Mulè.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Comunicazione di assunzione semplificata)
1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
80. 012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali.
80. 013. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
ART. 81.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «16 aprile 2020» aggiungere: «e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*81. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «16 aprile 2020» aggiungere: «e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
*81. 10. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «arte e professione», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,».
b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
«7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».
*81. 11. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale)
1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento.
81. 0400. Mollicone
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
81. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:
«189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1o febbraio – 31 luglio 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici».
81. 01. Porchietto.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Il comma 102, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente: «102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, l'esonero è riconosciuto senza alcun limite di età dei neo assunti, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.»
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7:
a) all'alinea, dopo le parole 78, inserire la seguente: 81-bis;
b) sostituire la lettera b), con la seguente: b) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante la soppressione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
81. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)
1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
81. 02. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure fiscali per le prestazioni terapeutiche)
1. Ai contribuenti persone fisiche si applica il regime forfetario del 10 per cento sulle prestazioni terapeutiche di supporto psicologico se, al contempo, nell'anno precedente il professionista riduce il proprio tariffario del 30 per cento, oppure se le prestazioni di questi vengono erogate ad un costo inferiore al tariffario orario di euro 30.
81. 06. Romaniello.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis.
(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)
1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.»
81. 03. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Esonero contributivo per le imprese delle isole minori)
1. Al fine di sostenere l'economia delle isole minori colpite maggiormente dalle misure di contenimento da COVID-19 e dalla limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è destinato all'esonero contributivo totale delle imprese che hanno sede legale nei comuni delle isole minori per le assunzioni a tempo determinato, anche frazionato, per un periodo non inferiore ai sei mesi annui o a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come integrato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
81. 08. Scoma.
ART. 82.
Sopprimerlo.
82. 69. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: In Italia, inserire le seguenti: da almeno cinque anni.
82. 77. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.
82. 34. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 100. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
*82. 25. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 30.000.
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.
82. 273. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 30.000.
82. 274. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le parole: euro 30.000.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.
82. 33. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 26. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;
b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
82. 30. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente: Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma;
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».
82. 94. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al comma 5.
82. 275. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 36. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 28. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 89. De Menech, Rotta, Pellicani.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.
*82. 96. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilita a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
*82. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilita a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
*82. 31. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Alla lettera c) del comma 3 aggiungere infine: di importo superiore ad Euro 400.
82. 11. Potenti, Bellachioma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: «422» è aggiunto: «633».;
b) al comma 6 dopo le parole: tali soggetti aggiungere il seguente periodo: Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato;
c) al comma 8 dopo le parole: ISEE aggiungere le seguenti: L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla lettera d).
82. 5. Iezzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.
82. 38. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 27. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
*82. 276. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
82. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Morelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 95. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
*82. 40. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.004,6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
82. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 39. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 97. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 37. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).
*82. 32. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Al comma 6 dopo la parola: nonché sono aggiunte le parole: condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
82. 70. Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 43. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640, II comma n. 1) del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 71. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 72. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 44. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 45. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 317 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 46. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 318 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 47. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 319 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 48. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 414-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 49. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale.
82. 50. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-ter del codice penale.
82. 51. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 544-bis e dall'articolo 544-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 52. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 572 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 53. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale.
82. 54. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 578 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 55. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 583-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 56. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600 del codice penale.
82. 57. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1 e 600-quinquies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 58. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600-octies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 59. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dagli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.
82. 60. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 605 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 61. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quater del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 66. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quinquies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 65. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 67. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-octies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 64. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 628 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 63. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 630 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 62. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 644 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.
82. 73. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
82. 17. Brescia, Elisa Tripodi, Quartapelle Procopio, Carinelli, Casa, Villani, Gribaudo, Siani, Muroni, Rizzo Nervo, Emanuela Rossini, Fusacchia, Di Giorgi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Toccafondi, Migliore, Lattanzio, Alaimo.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo, nonché l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è comunque riconosciuto ai soggetti vittime di reati di mafia o racket. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
82. 68. D'Attis.
Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: Le attività svolte ai sensi del comma 7 dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono finanziate mediante urto specifico fondo di 5 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ripartito tra gli Istituti medesimi in proporzione alle domande accolte, presentate da ciascuno. La ripartizione è effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS e comunicati ai patronati stessi.
Conseguentemente, al comma 11, le parole: pari a 959,6 milioni di euro sono sostituite dalle parole: pari a 964,6 milioni di euro.
82. 120. Gadda, Scoma.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.
11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.
82. 20. Cominardi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)
1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
82. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)
1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*82. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)
1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
*82. 012. Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 011. Paolo Russo, Pentangelo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.
Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: venticinque è sostituita dalla seguente: quaranta.
82. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo figli a carico (CFC))
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in corso di validità inferiore a 15,000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.
2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
82. 03. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo una tantum)
1. A tutte le persone fisiche non destinatarie delle indennità previste dagli articoli 78, 84, 85 e 98 del presente decreto-legge è garantito un contributo una tantum di euro 1.000,00.
82. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo patronati)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».
82. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Offerta congrua)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera:
e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata.
82. 07. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
ART. 83.
Al comma 1, dopo le parole: i datori di lavoro pubblici e privati assicurano inserire le seguenti: su richiesta dei lavoratori o del relativo medico di medicina generale.
83. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.
83. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporto.
83. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sui lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore.
83. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
83. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.
83. 21. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Sui premi assicurativi INAIL previsti agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 è applicata una riduzione del premio una tantum del 25 per cento. La riduzione di cui al comma uno è riconosciuta attraverso riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, a valere sull'annualità 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
83. 14. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.
83. 2. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Sorveglianza sanitaria nella riorganizzazione della medicina fiscale)
1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di, tutelare i lavoratori e gli operatori sanitari che operano a livello ambulatoriale e domiciliare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, e di preservare e potenziare l'efficacia e l'efficienza del servizio ispettivo attraverso una maggiore flessibilità e disponibilità numerica dei medici su tutto il territorio nazionale e contenere la spesa pubblica di indennità di malattia, in attuazione della riorganizzazione della medicina fiscale prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dal successivo atto di indirizzo, decreto 2 agosto 2017, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, possono optare tra il mantenere gli incarichi in essere, senza soluzione di continuità, nelle stesse sedi ed unità periferiche in cui risultano incaricati, fino ad esaurimento delle liste stesse, oppure, aderire alle nuove convenzioni che scaturiranno dalle trattative tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali, e che dovranno prevedere incarichi rinnovati fino ad esaurimento delle liste stesse nelle sedi e unità periferiche di appartenenza. La ripresa degli accertamenti medico-legali ambulatoriali e domiciliari sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio di malattia dovrà prevedere protocolli operativi di emergenza epidemiologica concordati tra l'INPS ed i sindacati dei medici fiscali, nel rispetto delle direttive ministeriali ed a tutela dei medici e dei lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)
1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 05. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:
Art. 83-bis.
(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)
1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato dì emergenza proclamato per contenere il contagio da COVID-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.
2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio dì fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.
83. 06. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 84.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 70. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 118. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 51. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
b) al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
d) al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
e) al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;
f) al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.
*84. 14. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
84. 63. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escludi soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del successivo comma 14 con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 82. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 9. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 62. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 1.;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 74. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Al comma 2, sostituire le parole: scritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con le seguenti: iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione.
84. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Conseguentemente, al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
84. 19. Potenti, Frassini.
Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
84. 46. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie aggiungere le parole: ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*84. 65. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie aggiungere le parole: ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*84. 54. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente di cui decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non titolari di pensione.
84. 64. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: che abbiano cessato il rapporto di lavoro sono sostituite dalle seguenti: il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020;
b) al comma 7 dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere: inclusi i lavoratori in somministrazione;
c) al comma 8 lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere: inclusi i lavoratori in somministrazione e le parole: 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 17 marzo 2020;
d) al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole: Gli stessi a: un contributo mensile, è soppresso.
84. 16. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
Al comma 3 sostituire le parole: che abbiano cessato il rapporto di lavoro con le seguenti: il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
84. 68. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai lavoratori marittimi stagionali, con cittadinanza italiana, appartenenti al settore mercantile, diportistico, della pesca (e pescatorismo), iscritti nella categoria «gente di mare» e/o impiegati a passaporto, che abbiano effettuato imbarchi a tempo determinato negli ultimi 3 anni, con uno stacco di almeno cinque mesi tra un imbarco e l'altro, non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito di cui alla presente legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 1000 euro per ciascun mese.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni di euro con le seguenti parole: 33.912 milioni di euro.
84. 52. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.
84. 53. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
84. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la maggiore indennità pari a 1.000 euro è erogata per i mesi da aprile a ottobre 2020 compreso.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
84. 91. Pentangelo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti:, nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività.
84. 12. Iezzi, De Martini, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
84. 113. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
84. 107. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai lavoratori stagionali del settore del turismo residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 5.
Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 73. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963. n. 1525.
84. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I lavoratori di cui ai commi 5 e 6, nella richiesta, autocertificano di essere lavoratori stagionali e di aver svolto attività lavorativa presso aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica delle autocertificazioni di cui al periodo precedente.
84. 87. Novelli.
Al comma 7, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: inclusi i lavoratori in somministrazione.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
84. 67. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
84. 28. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio.
84. 21. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile, pari a 600 euro per ciascun mese.;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 72. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali.
84. 22. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati.
84. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «lavoro agricolo», aggiungere le seguenti: «anche in imprese agricole sociali o fattorie sociali.».
84. 61. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 10, aggiungere dopo la parola: 27 le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo e sostituire le parole: aprile e maggio 2020 con: aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
84. 56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Hanno diritto alla indennità di cui al comma 10 tutti i lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
84. 57. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
84. 59. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 114. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 69. Bond, Baldini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
*84. 66. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. 1 titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste ai commi da 1 a 8 e al comma 10, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.
84. 60. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 112. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
*84. 45. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
84. 55. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
84. 18. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 47. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 111. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*84. 58. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 680 milioni.
84. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di assicurare il pieno sostegno economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda che hanno cessato l'attività negli anni tra il 2014 ed il 2016.
84. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
84. 17. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Gava.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 96.
(Indennità collaboratori sportivi)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato olimpico nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
84. 010. Belotti, Ribolla, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.
84. 09. Carfagna, Casciello.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. In favore dei soggetti titolari di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali e di alloggi ad uso turistico regolarmente censiti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile se il soggetto richiedente appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
84. 06. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità professionisti)
1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
84. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote Irpef stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84. 03. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)
1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di 1.500 euro.
84. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
ART. 85.
Al comma 1 dopo le parole: lavoratori domestici aggiungere le seguenti: inclusi i lavoratori in somministrazione;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
85. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «non sono adottati altri provvedimenti concessori», con le seguenti parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con: 600 milioni.
85. 7. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Marrocco, Spena, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 12. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori con: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.
*85. 6. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
85. 8. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
85. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
85. 03. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
85. 06. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 86.
Al comma 1 sostituire le parole: 84, 85, 78 e 98 con le seguenti: 84, 85 e 98.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità di cui all'articolo 44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 78 del presente decreto, non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98.
86. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 5. Bitonci, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Potenti, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 8. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 11. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 1, sopprimere la parola: 78.
*86. 14. Cristina, Pittalis.
Al comma 1, sopprimere la parola: 84.
86. 12. Porchietto.
Al comma 1 sostituire le parole: e non sono cumulabili con l'indennità di cui con le seguenti: e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui.
86. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 dopo le parole: non sono cumulabili aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per quelle previste al comma 8 dell'articolo 84.
86. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, no 222 aggiungere in fine, il seguente periodo: e con la pensione di reversibilità ai superstiti
Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
86. 4. Potenti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78 comma 2 lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
86. 10. Novelli, Versace, Bagnasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime.
86. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuna degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
86. 02. Eva Lorenzoni, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 87.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Assegno di solidarietà)
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli articoli 21, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è consentito stipulare accordi collettivi aziendali per l'ammissione all'assegno di solidarietà anche in assenza della finalità di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
87.02. Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1o marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 08. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1o marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 011. Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Comaroli.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».
2. Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 :
1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;
2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo».
«1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci al sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo ai valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alte attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;
c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
d) al comma 3:
1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
87. 06. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro.
ART. 88.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
88. 1. Gerardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle imprese e dei lavoratori dipendenti aderenti.
88. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 10. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
*88. 6. Rosso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
*88. 9. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)
1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata laripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive» approvate dalla Conferenza delle regioni il 22 maggio 2020.
2. Per tali finalità, ai Fondi interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.
3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi interprofessionali.
4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli aiuti di stato.
88. 06. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure a sostegno della formazione continua dei lavoratori)
1. Per l'anno 2020, all'articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, le parole «0,30%» sono sostituite con le parole «0,40%».
2. I Fondi Interprofessionali tengono in considerazione, tra gli indici di preferenza per le attività di formazione da finanziare, lo svolgimento a distanza della formazione erogata.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
88. 0400. Mandelli
ART. 89.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato del secondo bimestre 2020, rispetto ai due dodicesimi del reddito del 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
89. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)
1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.
2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.
3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
89. 01. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Incremento dell'assegno ordinario di invalidità)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno non può essere, in ogni caso, inferiore ad euro 600 mensili».
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.600.000 annui, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
89.02. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 90.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilita con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
*90. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilita con connotazione di gravità ai sensi dell'arti colo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
*90. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: anni 14 inserire le seguenti: o indipendentemente dall'età, con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
90. 14. Versace.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: anche in assenza di accordi individuali;
b) sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei degli obblighi informativi con le seguenti: fermo restando il rispetto dei principi.
Conseguentemente:
a) al comma 4 sostituire le parole: anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti con le seguenti: dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
90.2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.
Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione a: non lavoratore.
90. 11. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola: «telelavoro» sono inserite le seguenti: «o lavoro in modalità agile».
90. 12. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.
90. 1. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo,Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici.
90. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, hanno il diritto di accedere in via transitoria al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a seguito di comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nella comunicazione il lavoratore indica anche il periodo temporale nel quale richiede di svolgere l'attività lavorativa a tempo parziale. Detto periodo non può comunque protrarsi oltre la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro non può impedire al lavoratore che si è avvalso del diritto di cui al primo periodo di tornare a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno.
90. 13. Gelmini, Palmieri.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incentivi fiscali per agevolare il lavoro agile nel settore privato)
1. Allo scopo di incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale per facilitare la concessione del lavoro agile ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
90. 04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art 90-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
90. 02. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)
1. Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020.
90. 03. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 91.
Al comma 1, dopo le parole: dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), aggiungere le seguenti: e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
91. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.
*91. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti:, anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.
*91. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis Le modalità a distanza di cui al comma 1 devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, social network, e ogni altro strumento a disposizioni dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'articolo 120, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»
91. 400. Mandelli
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)
1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
91. 02. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)
1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265.
91. 03. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)
1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.
2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per. la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1o settembre 2020.
91. 04. Tasso.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 dopo le parole: «da soggetti privati,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli enti bilaterali di settore deputati alla formazione professionale,».
91. 05. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 92.
Al comma 1, sostituire le parole: tra il 1o marzo 2020 con le seguenti parole: tra il 1o febbraio 2020.
92. 9. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di NASpI e Dis-Coll prevista dal comma 1.
92. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
92. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
92. 18. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni, della legge del 9 agosto 2018 n. 96 al comma 3 dopo le parole: «di coordinamento e direzione della stessa» aggiungere le seguenti: «le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi.».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 265 aggiungere le seguenti:, comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265.
92. 4. Vanessa Cattoi, Paternoster, De Martini, Iezzi, Murelli, Eva Lorenzoni, Legnaioli, Caffaratto, Durigon, Moschioni.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
*92. 03. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
*92. 06. Rotondi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
92. 02. Rotondi.
ART. 93.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.
*93. 12. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».
3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.
*93. 26. Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 6. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 20. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 22. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.
**93. 54. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Le disposizioni all'articolo 19, commi 1, 1-bis, 2 e 3 e all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogate.
93. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Per favorire la ripresa delle attività produttive, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2020 è possibile apporre un termine di durata non superiore a trentasei mesi ai contratti di lavoro subordinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. I contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 dicembre 2020.
93. 32. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.
93. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Gava.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 8. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 25. Milanato, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 39. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 36. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 38. Cannatelli, Zangrillo, Musella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).
93. 5. Covolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 30. Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Musella, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 31. Musella, Gelmini, Zangrillo, Cannatelli, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*93. 7. Tomasi, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
*93. 62. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020;
dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
1-ter. Sino al 31 dicembre 2021, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
93. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 41. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 45. Pentangelo.
Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, con le seguenti: la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.
*93. 52. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**93. 16. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**93. 33. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 15. Moschioni, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
*93. 28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;
b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
*93. 27. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
*93. 23. Cassinelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
*93. 21. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93. 11. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.
93. 14. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 30 agosto 2020.
93. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
93. 35. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « de minimis».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
93. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « de minimis».
*93. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « de minimis».
*93. 021. Trancassini, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 05. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 022. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 023. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto- legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 027. Mulè, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contratti di prestazione occasionale)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5».
93. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 016. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le seguenti: «dodici giorni».
*93. 029. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Modifiche alla contribuzione addizionale in materia di riassunzione a tempo determinato per effetto delle misure di precedenza)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».
93. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Cumulabilità del reddito con prestazioni di sostegno)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:
«3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
93. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
93. 031. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
Conseguentemente è ridotto di 170 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
93. 013. Pentangelo.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 010. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
*93. 019. Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Bonomo, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
93. 015. Zangrillo, Cannatelli, Musella.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».
93. 017. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:
« a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
93. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 54-bis. – (Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio) – 1. Per prestazioni di’ lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi short message service (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.
12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui al l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».
93. 024. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
*93. 025. Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
*93. 028. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
**93. 020. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
**93. 033. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:
« a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
93. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 94.
Sostituire l'articolo 94 con il seguente:
Art. 94.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nel settore agricolo)
1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:
a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non derogate dal comma 1.
3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
94. 6. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per incentivare il lavoro nel settore primario è consento l'uso dei voucher agricoli al fine di semplificare la remunerazione del lavoro in agricoltura e permettere al datore di lavoro di combattere il lavoro sommerso corrispondendo tasse e contributi in maniera semplice;
3-ter. É Consentita l'implementazione dei programmi di trasferimento degli operai specializzati, dai Paesi Ue e extra Ue, sviluppando percorsi privilegiati, stabiliti da accordi bilaterali, che permettano ai lavoratori agricoli di raggiungere l'Italia per la stagione agricola e per cui attualmente è inibito il trasferimento in Italia a causa delle restrizioni agli spostamenti, dovute all'emergenza COVID-19.
94. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
94. 1. Comaroli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
94. 8. Porchietto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «i CAA» aggiungere le seguenti: «che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario».
94. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)
1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali agricole derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle imprese agricole fino al 31 dicembre 2020.
94. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
94. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. In ragione dell'emergenza economica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2023 le seguenti disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospese:
a) comma 1, lettere b) e c);
b) comma 6, lettere a);
c) comma 14, lettere c) e d).
2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».
b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: «di reddito di inclusione (REI)», inserire le seguenti: «di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)»;
c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, ONLUS, nonché imprese agricole»;
d) al comma 16, primo periodo, le parole: «La misura minima» a: «sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro».
94. 04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito. Con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.
94. 03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 95.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 10. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.
Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, dopo la parola: agrituristiche, inserire le seguenti: le aziende agricole sociali, le fattorie sociali.
*95. 16. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Gli interventi straordinari di cui al comma 1 sono altresì destinati ai liberi professionisti, anche non iscritti agli ordini professionali.
*95. 19. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 3. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 12. Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
95. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 13. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.
*95. 15. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 3.
95. 18. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità dei datori di lavoro)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
95. 02. Porchietto, Gelmini, Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Zangrillo, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Marin.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Sospensione versamento canoni demaniali)
1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
95. 05. Gava.
ART. 96.
Sopprimerlo.
96. 1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 97.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale».
97. 05. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 98.
Al comma 1, sostituire le parole: Per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per l'anno 2020.
98. 6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 9. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.
*98. 14. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in dei lavoratori.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 700 milioni.
98. 8. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Siracusano, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro e le parole: 600 euro con le seguenti: 1000 euro.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro;
al comma 5, sostituire le parole: 230 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.
98. 10. Marin.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1200 euro.
98. 7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 2. Morrone.
Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 99.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate inserire le seguenti:, anche in relazione al periodo successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.
99. 3. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: e analogamente in tutte le loro sedi regionali e delle province autonome;
al comma 2 sostituire le parole: L'Osservatorio realizza con le seguenti: L'osservatorio e gli osservatori regionali realizzano;
al comma 3, sostituire le parole: promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando con assicura;
al comma 4, dopo le parole: indipendenti aggiungere le seguenti: e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
99. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti:, prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione inserire le seguenti:, prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.
*99. 9. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie.
99. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working e in riferimento al fenomeno del gender gap. In particolare, l'Osservatorio ha il compito di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità, contrastando fenomeni quali lo stalking e il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, psicologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
99. 12. Frate, Pezzopane, Cenni, Quartapelle Procopio, Carnevali, Boldrini, Muroni, De Lorenzo, Bruno Bossio, Serracchiani, Ascari, Papiro, Baldini, Bologna, Casa, Giordano, Fitzgerald Nissoli, Rotta, Aprile, Bonomo, Vizzini, Lattanzio, La Marca, Schirò.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.
*99. 6. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.
*99. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 100
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
«Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori esodati)
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. entro il 31 dicembre 2021; b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; e) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013. n. 147. il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del 2 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.
2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma I non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto- legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio. avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. 6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni per l'anno 2021, 195,3 milioni di 3 euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di curo per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di curo a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
100. 0400. Rizzetto, Zucconi.
ART. 101.
Sopprimerlo.
101. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 102.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
Art. 61-bis.
(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)
1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.
102. 2. Fioramonti.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)
1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:
a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;
b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.
6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
102. 02. Centemero, Gava, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
ART. 103.
Sopprimerlo.
*103. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sopprimerlo.
*103. 106. Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimerlo.
*103. 115. Gelmini, Ravetto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 103.
(Emersione rapporti di lavoro)
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1o giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:
a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
c) che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane c strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità».
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
103. 156. Fioramonti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata a una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al comma 3 e all'approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle Commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.
103. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata allo svolgimento di un'indagine relativa alla conclusione delle procedure di cui al procedente all'articolo 94 nei settori di cui al comma 3 del presente articolo. A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti Commissioni parlamentari competenti, per la sua approvazione, una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori comma 3.
103. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 1.
103. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, inserire le seguenti: valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:, limitatamente ai lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni;
d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: Nei casi di cui ai commi 1 e 2,;
e) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica;
f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1 e sopprimere le parole: nell'ipotesi di cui al comma 1;
g) al comma 7, sopprimere le parole: per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato;
h) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
i) al comma 9, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
l) al comma 10, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;
m) al comma 10, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare;
n) al comma 11, alinea, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
o) al comma 13, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
p) sopprimere il comma 14;
q) sopprimere il comma 16;
r) al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;
s) al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
103. 14. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: ovvero di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: subordinato e al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se erogata da imprese di servizi.
103. 133. Polverini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2;
b) al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;
c) al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 143. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 145. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 5, la lettera c) è soppressa;
al comma 7 le parole da: per la procedura di cui al comma 2 fino a: interessato sono soppresse;
il comma 16 è soppresso.
103. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 con le seguenti: alla data dell'8 marzo 2020;
b) al secondo periodo sopprimere le parole: , antecedentemente al 31 ottobre 2019,.
103. 146. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 2 dopo le parole: non rinnovato o convertito inserire le seguenti: ovvero con permesso di soggiorno non convertibile.
103. 147. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2.
103. 148. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Sopprimere il comma 3.
103. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3 sopprimere la lettera a).
103. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: e attività connesse.
103. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto e al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 144. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;
c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;
c-quater) commercio al dettaglio;
c-quinquies) attività manifatturiera;
c-sexies) costruzioni;
c-septies) servizi di supporto alle imprese.
103. 149. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Sopprimere il comma 4.
103. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 5.
103. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, sostituire le parole: Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020 con le seguenti: L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020
103. 281. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5 sopprimere le parole: , ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
103. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
103. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera b).
103. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
103. 73. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 6.
103. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 6, dopo le parole: delle istanze inserire la seguente: non.
103. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.
103. 151. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 7 sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
103. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 7 sostituire la parola: 130 con la seguente: 500.
103. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 8 sostituire le parole: limitatamente ai con le seguenti: anche per i.
103. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9 sostituire le parole: limitatamente ai con le seguenti: anche per i.
103. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 152. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: commi 1 e 2, lettera c),.
103. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, lettera c), dopo la parola: risultino inserire le seguenti: sottoposti a procedimento o.
103. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, lettera c), dopo la parola: condannati inserire le seguenti: a pena detentiva.
103. 154. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: anche con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.
103. 153. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10 lettera c) sostituire le parole: per i reati di cui agli articoli 73, commi da 1 a 4, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
103. 155. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.
Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1, e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
103. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità’ presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;.
103. 37. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.
103. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) nei cui confronti si stata avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati.
103. 39. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 11.
103. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 14.
103. 41. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 16.
103. 42. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 16, sopprimere le parole da: All'atto della presentazione fino a: presente articolo.
103. 43. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 17.
103. 44. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 19.
103. 45. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.
103. 48. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
103. 49. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
103. 50. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.
103. 51. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
103. 52. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 19 sopprimere le parole: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
103. 46. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
103. 47. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 20.
103. 53. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 21.
103. 54. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 23.
103. 55. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 26.
103. 56. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 26 sopprimere la lettera a).
103. 57. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 26 sopprimere la lettera b).
103. 58. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1o gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.
103. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Proroga passaggio a UNIEMENS)
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
103. 022. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)
1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
103. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile)
1. Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è prorogato al 30 ottobre 2020.
103. 026. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato)
1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «di cui ai commi da 1 a 3» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 27».
103. 014. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
103. 018. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.
103. 019. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)
1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di 30 milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e racket presso le emittenti televisive nazionali, i canali social e telematici.
103. 024. Montaruli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)
1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
103. 0285. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 104.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 9. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;
sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 14. Dall'Osso.
Al comma 1, sostituire le parole: 90 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 190 milioni per l'anno 2020 e sostituire le parole: di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente con le seguenti: di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 4. Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 30 per cento del Fondo per le autosufficienze è destinato ad iniziative per l'inclusione lavorativa di persone con invalidità superiore al 79 cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento inoccupate o disoccupate da oltre trentasei mesi.
104. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
*104. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
*104. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
*104. 13. Dall'Osso.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
104. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le misure regionali in attuazione del Piano di italiano della Garanzia per i Giovani, ai sensi della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, prevedono una specifica sezione dedicata ai giovani con invalidità superiore al 79 per cento nonché ai disabili intellettivi, psichici e alle persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, denominata «Garanzia Giovani Disabili», alla quale sono riservate almeno il 10 per cento delle risorse complessivamente stanziate dai piani regionali.
104. 20. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque siano denominate dalle normative regionali, aggiungere le seguenti: alle aziende agricole che operano nel sociale,.
104. 12. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indennità riconosciuta agli enti gestori di cui al presente comma deve essere utilizzata esclusivamente per la ripresa dell'attività delle strutture di cui al presente comma.
104. 29. Giannone.
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.
3-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.
Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 230 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;
41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».
104. 8. Ferro, Varchi, Bellucci, Bignami, Trancassini.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al 10 per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
104. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Una quota pari complessivamente al 10 per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del 50 per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.
104. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Coefficiente familiare)
1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:
a) 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;
b) 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi more uxorio;
c) applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.
2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68, 71, 78, 84, 85, 87 del presente decreto.
3. Le misure di cui al presente articolo si applicano i coefficienti pari o superiori a «1» sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare.
104. 02. Alessandro Pagano.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)
1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.
104. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Trasporto persone con disabilità)
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità grave e gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura (caregiver o assistenti), in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, visto quanto stabilito dall'articolo 104, comma 1, al fine di garantire il servizio di trasporto per le persone con disabilità grave e/o per i loro accompagnatori che, per le condizioni di salute, non possono usufruire dei servizi di mobilità pubblica, è previsto un incremento dei trasferimenti alle regioni affinché possano potenziare detto servizio, soprattutto nel periodo dell'emergenza, al fine di offrire maggiori possibilità per le loro attività sociali, di studio, di lavoro o di cure, dopo il periodo di isolamento.
104. 04. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria speciale ed Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto e disabili non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma nell'ambito del Progetto SMILE HOUSE ROMA)
1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con particolare riguardo alla finalità di contrastare il rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte delle categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per la specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza il Progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per i pazienti disabili non collaboranti, operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di 300.000 euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2022.
104. 05. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti. Il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità».
2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
104. 06. Gemmato, Silvestroni.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine; il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse ciel Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità».
2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
104. 011. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)
1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
104. 08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)
1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
104. 010. Rampelli, Bellucci, Ferro.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, le parole: 84, 85, 78 e 98 sono sostituite dalle seguenti: 84, 85, 98 e 104-bis.
104.013. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1o giugno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
104. 014. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
1. All'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al corrispondente giorno di scadenza dell'anno successivo».
104. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)
1. Al fine di tutelare maggiormente i diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 2 (Definizioni).
1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
b) All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1, primo periodo, le parole «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle
seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili»
c) All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola «possono» con «sono tenute ad».
104. 0400. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)
1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comprensione e comunicazione, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con disabilità uditive in genere, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni e la lingua italiana dei segni tattile. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi e gli ambiti di azione nonché i percorsi formativi specifici atti a potenziare i servizi di interpretariato.».
104. 0401. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 105.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, alinea, dopo le parole: con enti pubbliche privati, inserire le seguenti: compreso gli oratori delle strutture religiose;
alla lettera a), dopo le parole: interventi per il potenziamento inserire le seguenti: anche in collaborazione con istituti privati,.
105. 9. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali aggiungere le seguenti:, delle aziende agricole che operano nel sociale.
105. 10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: di età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: di età inferiore a 14 anni.
105. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: povertà educativa aggiungere le seguenti: e 10 milioni destinate alle associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità.
105. 12. Versace.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare con il coinvolgimento delle singole autonomie scolastiche.
105. 14. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per le finalità di cui alla lettera b) inserire le seguenti: e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera b-bis) e al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
105. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.
Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) accessibilità delle aree gioco dei centri estivi diurni per i bambini con disabilità sia motoria che sensoriale, realizzando, ove possibile, giochi inclusivi.
105. 8. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.
105. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni, di cui 10 destinati all'accoglienza nei centri di cui al comma 1, lettera a), di bambini e bambine con disabilità,
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.
105. 13. Versace, Spena, Marrocco, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 014. Bellucci, Rampelli, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 020. Versace.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 024. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 031. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)
1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 500 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.
105. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
105. 026. De Angelis.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)
1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi 1 e 2 su base volontaria.
3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
105. 04. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle Amministrazioni comunali)
1. Al proprietario di un cane o di gatto in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un bonus rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il bonus è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che al momento della domanda da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:
a) abbiano interrotto o l'attività lavorativa con assenza di reddito a causa dell'emergenza COVID-19;
b) siano disoccupati o inoccupati;
c) siano titolari di reddito di emergenza;
d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione a causa dell'emergenza Coronavirus e il cui reddito non sia superiore ai 28.000 euro lordi annui.
3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico o convenzionato con un Comune spetta un bonus una tantum del valore di 1.000 euro per adottanti con redditi fino a 55.000 euro e di 500 euro per adottanti con redditi oltre i 55.001 euro. Il bonus è erogato sotto forma di buono spesa da spendere nei 18 mesi successivi all'adozione per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
4. Al proprietario di animali d'affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro all'anno spetta un bonus del valore di 500 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il contributo è elargito sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.
5. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
«3-quater.1 Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 euro sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro si detrae un importo pari al:
a) 80 per cento per redditi fino a 28.000 euro l'anno;
b) 6 per cento per redditi tra i 28.001 e i 55.000 euro l'anno;
c) 4 per cento per redditi compresi tra i 55.001 e i 75.000 euro;
d) 19 per cento per i redditi oltre i 75.001 euro.».
6. La detrazione di cui al comma 5 spetta per le prestazioni professionali rese dal veterinario; le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture veterinarie, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, di antiparassitari e di mangimi medicati.
7. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa.
8. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».
9. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
«41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;
41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;
41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro».
10. Ai fini dell'applicazione del numero 41-septies), per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
11. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26, ottobre 1972, n. 633, le parole: «o veterinario, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.
12. Al fine di garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali:
a) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento;
b) se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione;
c) il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento;
d) il farmacista responsabile della vendita difetta e al dettaglio consulta l'elenco di cui alla lettera c) anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 12;
f) il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 12;
g) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
13. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) e aggiunta la seguente:
« m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “ !confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”»;
b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;
c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».
14. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non Destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano».
105. 05. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Animali d'affezione)
1. Al fine di sostenere economicamente le famiglie che ospitano un animale d'affezione, fino al termine dello stato di emergenza è riconosciuto un contributo una tantum di 200 euro per ogni cane posseduto e di 100 euro per ogni gatto. Per l'adozione di un animale da un rifugio viene erogato un contributo pari a 500 euro per adottanti con redditi fino a 55 mila euro e di 250 euro per chi ha redditi superiori. A tal fine saranno considerate le adozioni avvenute dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020. Il contributo viene disposto attraverso una carta e l'importo accreditato può essere speso in prodotti per l'alimentazione e la salute dell'animale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
105. 017. Cappellacci.
Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)
1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2020, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, una quota di risorse è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 046. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
105. 021. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Grippa.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 040. Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Frassini, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 045. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
105. 010. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.
105. 022. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La disposizione si applica per i soggetti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore uguale a 50 mila euro.
2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio della Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 011. Marrocco, Nevi, Saccani Jotti.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. Al fine di sostenere le famiglie di studenti universitari fuori sede, è prevista la sospensione del pagamento delle rate universitarie dovute nel corrente anno accademico e la sospensione del pagamento delle mensilità concordate in sede di stesura del contratto di locazione. Sono, altresì, riconosciute detrazioni una tantum di euro mille, a favore degli studenti in regola con gli esami o con le ore di frequenza e di esercitazioni oggetto di master o di altro corso di formazione o specializzazione.
105. 012. Ferraioli.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)
1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che del genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei princìpi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro quindici giorni dal deposito.
3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi quindici giorni.
4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.
5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per gli effetti di cui al comma 7, lettera g) medesimo articolo 83.
105. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)
1. Presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le iniziative di cui al primo periodo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.
3 All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto.
105. 018. Marrocco, Gribaudo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Anticipo 13ª mensilità trattamenti pensionistici)
1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie al fine di fronteggiare la crisi prodotta dall'emergenza COVID-19, l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da INPS e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreta legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di luglio 2020.
105. 016. D'Ettore.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo giugno-dicembre 2020)
1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in euro 350.
2. All'onere recato, stimato in 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
105. 019. Versace.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per le giovani famiglie)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1o giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati a massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
105. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:
a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;
d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 029. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:
Art. 105-bis.
(Registri territoriali dei lavoratori domestici)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di test diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.
105. 030. Iezzi, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
105. 043. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»
2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 044. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 106.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, l'espressione: dotazione di 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane è sostituita con l'espressione: dotazione di 6 miliardi di euro di cui 5 miliardi in favore dei comuni e 1 miliardo in favore di province e città metropolitane;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, le parole: delle funzioni fondamentali, sono sostituite da: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: fabbisogni di spesa sono sostituite da: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2 le parole: fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: fabbisogni finanziari e le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono abolite;
f) al comma 1, terzo periodo, le parole: dell'adozione del decreto sono sostituite dalle parole: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, sono inserite le parole: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;
h) al comma 1, quarto periodo, le parole da: tra comuni e: predetti comparti sono sostituite da: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e sono aggiunte in fine le parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è abolita.
106. 38. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, inserire le seguenti: alle unioni di comuni,;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, inserire le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;
c) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni fondamentali, con le seguenti: delle rispettive funzioni;
d) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;
e) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: fabbisogni di spesa, con le seguenti: fabbisogni finanziari e sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali;
f) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: di cui il primo;
g) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo;
h) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: tra comuni a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati e aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;
i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: fondamentali.
106. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
106. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;
b) conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
106. 13. Vanessa Cattoi, Gava, Sutto, Loss, Binelli, Covolo.
Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane con le seguenti: con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo amo, di cui 6 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardo di euro in favore di province e città metropolitane.
Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: pari a 3,5 miliardi con le seguenti: pari a 7 miliardi.
106. 24. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane con le seguenti: con una dotazione di 6,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 5,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere di cui al presente comma, pari a 6,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
106. 35. Baldino.
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: di 3,5 miliardi sono sostituite dalle parole: di 4 miliardi;
b) le parole: e 0,5 miliardi sono sostituite dalle parole: e 1 miliardo.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
106. 26. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.
106. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: sui fabbisogni di spesa sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.
106. 27. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: come risultanti dal Siope sono aggiunte le seguenti: nonché dalle banche dati Di Agenzia delle Entrate e Aci.
106. 29. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 le parole: tra Comuni e tra Province e Città metropolitane sono sostituite dalle parole: tra Stato, comuni, province e città metropolitane.
106. 30. Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 1, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. aggiungere il seguente periodo: Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
106. 3. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei bilanci degli enti locali, l'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivante dagli effetti diretti o indiretti dell'emergenza COVID-19 non viene applicato al bilancio di previsione 2021-2023 fino all'avvenuta regolazione di cui al comma precedente, penultimo periodo.
106. 31. Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, fra i fabbisogni di spesa dei comuni sono inclusi i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, anche in caso di adozione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini del medesimo riparto, rilevano altresì le spese per il finanziamento delle riduzioni riferite all'emergenza sanitaria COVID-19 sostenute dal comune ovvero dal gestore in caso di applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.
106. 25. Baratto, Pella.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
106. 2. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 6. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 32. Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 7. Guidesi, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 33. D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3-quater. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, e intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati al pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
3-quinquies. Sino al 31 dicembre 2020, è sospesa la facoltà per i Comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
106. 45. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per la didattica nelle scuole materne dei comuni in stato di predissesto e dissesto)
1. Al fine di favorire la didattica nelle scuole dell'infanzia nei comuni in stato di predissesto e dissesto è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il 2020, destinato alla didattica.
2. I comuni di cui al comma 1, accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'interno per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un decreto ministeriale con i criteri per la ripartizione delle risorse economiche del Fondo di cui al comma 1.
106. 01. Giannone.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Per far fronte alte minori entrate straordinarie dei comuni connesse alla pandemia in corso, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni accantonano al Fondo previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, una somma pari alla metà di quella risultante dall'applicazione del principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
106. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come montani.
2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265,
106. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Iniziative in favore dei piccoli comuni)
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
106. 04. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)
1. I comuni che hanno dichiarato dopo il 1o gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
106. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 106-bis.
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 79, le parole: «valore pari al 90 per cento» sono sostituite con le seguenti: «valore pari al 30 per cento» e le parole: «se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono soppresse.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
106. 011. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure di sostegno agli enti locali)
1. Agli enti locali previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, abbiano, nel bilancio di previsione del corrente esercizio, deficienze di liquidità, qualora ricorressero, entro il 15 dicembre 2020, all'anticipazione di tesoreria al fine di adottare misure di sostegno per le imprese, quali la sospensione o l'esenzione dal versamento, totale o parziale, dei tributi locali, non si applicano interessi sulla quota richiesta a titolo di anticipazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e qualsiasi altra disposizione con essa contrastante.
106. 013. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici)
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è costituito un «Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici» con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per interventi di recupero di centri storici, creazione di alberghi diffusi e rivitalizzazione dei borghi mediante:
a) attività di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
b) realizzazione di opere pubbliche o di interessi pubblico nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al presente comma;
c) manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
d) miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
e) interventi finalizzati al consolidamento statico ed antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica;
f) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
g) miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali apertura e gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con apposito decreto, disciplina le modalità di utilizzo e distribuzione del Fondo ai sensi del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
106. 014. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Terzo mandato per la carica di sindaco limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020)
1. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
106. 015. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Ristoro del gettito IMU per i comuni montani)
1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge della presente legge di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI), con apposito decreto, disciplina, limitatamente all'anno 2020 e in deroga alle normative vigenti, le modalità di ristoro, lascito e restituzione dell'intero gettito dell'Imposta Municipale Unica relativa ad immobili situati in comuni montani come da elenco Istat in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
106. 016. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)
1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 comma 567 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gallone del personale in capo alle Unioni stesse.
106. 039. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)
1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 040. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Covolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel comune di Pinzano al Tagliamento)
1. Al fine di incentivare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al recupero del tratto ferroviario dismesso Casarsa della Delizia – Pinzano al Tagliamento, è assegnato al comune di Pinzano al Tagliamento un contributo nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 041. Gava.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
106. 042. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;
c) al comma 2, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse e dopo le parole: «possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse.
106. 043. Vanessa Cattoi, Gava, Eva Lorenzoni, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Ribolla.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di interesse Regionale)
1. Per gli enti locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.
2. Tale misura è applicabile agli enti locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020.
106. 045. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Utilizzo in deroga dei fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
106. 047. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nel termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività dei diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
106. 048. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 107.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.000 con le seguenti: dell'importo di euro 800.000.000.
107. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Contributi agli investimenti dei comuni)
1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.
2. Ai comuni che fanno parte della comunità montana Valle Seriana e della comunità montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.
107. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco)
1. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
107. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Articolo 107-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
107. 03. Tartaglione, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)
Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
107. 07. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
107. 08. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 08, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007. n. 244.
107. 09. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
107. 010. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Aumento anticipazioni FSC)
1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 207 del DL 34/2018, all'articolo 97, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nella misura del venti per cento» sono sostituite dalle parole «nella misura del trenta per cento» e le parole «progetto esecutivo approvato» sono sostituite dalle parole «progetto definitivo approvato».
107. 0400. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 108.
Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020.
108. 1. D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
108. 04. Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le occupazioni permanenti complessivamente effettuate del territorio, con cavi, condutture e impianti,»;
b) dopo le parole: «risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.» sono aggiunte le seguenti: «I soggetti utilizzatori della rete sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate entro il 5 gennaio di ogni anno provvedendo, contestualmente, al pagamento dei relativi importi al soggetto titolare della concessione.»;
c) dopo le parole: «Per le occupazioni del territorio provinciale» sono aggiunte le seguenti: «o»;
d) dopo le parole: «dell'importo risultante dall'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «degli scaglioni tariffari».
108. 03. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 109.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 109.
1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 48.
(Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Centri di Formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie, socio-assistenziali, socio educativo e socio aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazione competente tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono ed in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità ed agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19.
2. Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
4. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione».
2. All'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.
109. 31. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 109.
(Servizi delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In tutti i casi di prestazioni individuali domiciliari di cui al comma 1 precedente, il fornitore del servizio deve provvedere a dotare gli operatori dei necessari DPI (mascherine, guanti, tute e visiera), al fine di agevolare la ripresa di tali servizi in sicurezza, consolidando il rapporto fiduciario tra utenti e pubbliche amministrazioni.
109. 17. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
109. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: per la salute mentale, per le dipendenze con le seguenti: dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici,;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono garantiti, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze,.
109. 11. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: dei servizi sanitari differibili aggiungere le seguenti: dei servizi territoriali di sportello sociale;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione aggiungere le seguenti: o in qualsiasi altro modo rimodulate;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».
109. 2. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», al comma 2, primo periodo, dopo le parole: servizi educativi e scolastici aggiungere le seguenti: ivi inclusi i trasporti scolastici.
109. 16. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate con le seguenti: provvedono regolarmente.
109. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 12. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
*109. 19. Dall'Osso.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
109. 36. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», sopprimere il comma 3.
109. 24. Porchietto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
109. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».
2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
109. 8. Pella, Spena, Baratto, Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Musella, Napoli, Ruffino, Casino.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al fine di prevedere un ristoro per gli utenti del servizio trasporto scolastico che abbiano subito un comprovato danno economico a seguito delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso al fondo di cui alla presente lettera. All'onere di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
109. 26. Vietina.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
109. 13. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.
Al comma 1, capoverso « Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
109. 20. D'Attis, Occhiuto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
1-quater. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1-bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.
109. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Carnevali.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realiste a decorrere dal 23 febbraio 2020.
1-ter. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
1-quater. Per il fine di cui al comma 1-ter, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
109. 15. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)
1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.
109. 01. Gava.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)
1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
109. 02. Gava.
ART. 110.
Al comma 1, sostituire le parole: bilancio consolidato con le seguenti bilanci e sostituire le parole lettera c) con le seguenti: lettere b) e c).
110. 2. Buratti.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)
1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
110. 03. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)
1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione «Fondi e accantonamenti», in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti.».
110. 04. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.
110. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
ART. 111.
Al comma 1, dopo le parole: è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione aggiungere la seguente: in acconto.
111. 1. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.
Al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno con le seguenti: di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede:
a) per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) per l'importo di 695 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
111. 2. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 3 miliardi di euro;
2) al comma 1 sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;
3) sostituire il comma con il seguente: 3. Entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto tra regioni e province autonome è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e istituito presso il Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle regioni e province autonome.
111. 3. Giacometto, Porchietto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi;
al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e le parole: di cui uno con le seguenti: di cui due;
al comma 3, sostituire le parole da: attivare, fino a da individuarsi con le seguenti: concordare con le competenti strutture tecniche monitoraggi presso Regioni e Province autonome.
111. 6. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate | ||||
Regioni | Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 | quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 | quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 | Totale |
A | B | C | ||
Abruzzo | 3,16% | 15.812.894,74 | 63.251.578,95 | 79.064.473,68 |
Basilicata | 2,50% | 12.492.894,74 | 49,971.578,95 | 62.464.473,68 |
Calabria | 4,46% | 22.302.894,74 | 89.211.578,95 | 111.514.473,68 |
Campania | 10,54% | 52.699.210,53 | 210.796.842,11 | 263.496.052,63 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 42.532.894,74 | 170.131.578,95 | 212.664.473,68 |
Lazio | 11,70% | 58.516.578,95 | 234.066.315,79 | 292.582.894,74 |
Liguria | 3,10% | 15.503.947,37 | 62.015.789,47 | 77.519.736,84 |
Lombardia | 17,48% | 87.412.631,58 | 349,650.526,32 | 437.063.157,89 |
Marche | 3,48% | 17.411.842,11 | 69.647.368,42 | 87.059.210,53 |
Molise | 0,96% | 4.786.052,63 | 19.144.210,53 | 23.930.263,16 |
Piemonte | 8,23% | 41.136.052,63 | 164.544.210,53 | 205.680.263,16 |
Puglia | 8,15% | 40.763.421,05 | 163.053.684,21 | 203.817.105,26 |
Toscana | 7,82% | 39.086.578,95 | 156.346.315,79 | 195.432.894,74 |
Umbria | 1,96% | 9.810.263,16 | 39.241.052,63 | 49.051.315,79 |
Veneto | 7,95% | 39.731.842,11 | 158.927.368,42 | 198.659.210,53 |
TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
*111. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate |
||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 | quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 | quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242 | Totale |
A | B | C | ||
Abruzzo | 3,16% | 15.812.894,74 | 63.251.578,95 | 79.064.473,68 |
Basilicata | 2,50% | 12.492.894,74 | 49,971.578,95 | 62.464.473,68 |
Calabria | 4,46% | 22.302.894,74 | 89.211.578,95 | 111.514.473,68 |
Campania | 10,54% | 52.699.210,53 | 210.796.842,11 | 263.496.052,63 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 42.532.894,74 | 170.131.578,95 | 212.664.473,68 |
Lazio | 11,70% | 58.516.578,95 | 234.066.315,79 | 292.582.894,74 |
Liguria | 3,10% | 15.503.947,37 | 62.015.789,47 | 77.519.736,84 |
Lombardia | 17,48% | 87.412.631,58 | 349,650.526,32 | 437.063.157,89 |
Marche | 3,48% | 17.411.842,11 | 69.647.368,42 | 87.059.210,53 |
Molise | 0,96% | 4.786.052,63 | 19.144.210,53 | 23.930.263,16 |
Piemonte | 8,23% | 41.136.052,63 | 164.544.210,53 | 205.680.263,16 |
Puglia | 8,15% | 40.763.421,05 | 163.053.684,21 | 203.817.105,26 |
Toscana | 7,82% | 39.086.578,95 | 156.346.315,79 | 195.432.894,74 |
Umbria | 1,96% | 9.810.263,16 | 39.241.052,63 | 49.051.315,79 |
Veneto | 7,95% | 39.731.842,11 | 158.927.368,42 | 198.659.210,53 |
TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
*111. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate |
||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 | quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 | quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria | Totale |
A | B | C | ||
Abruzzo | 3,16% | 15.812.894,74 | 63.251.578,95 | 79.064.473,68 |
Basilicata | 2,50% | 12.492.894,74 | 49,971.578,95 | 62.464.473,68 |
Calabria | 4,46% | 22.302.894,74 | 89.211.578,95 | 111.514.473,68 |
Campania | 10,54% | 52.699.210,53 | 210.796.842,11 | 263.496.052,63 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 42.532.894,74 | 170.131.578,95 | 212.664.473,68 |
Lazio | 11,70% | 58.516.578,95 | 234.066.315,79 | 292.582.894,74 |
Liguria | 3,10% | 15.503.947,37 | 62.015.789,47 | 77.519.736,84 |
Lombardia | 17,48% | 87.412.631,58 | 349,650.526,32 | 437.063.157,89 |
Marche | 3,48% | 17.411.842,11 | 69.647.368,42 | 87.059.210,53 |
Molise | 0,96% | 4.786.052,63 | 19.144.210,53 | 23.930.263,16 |
Piemonte | 8,23% | 41.136.052,63 | 164.544.210,53 | 205.680.263,16 |
Puglia | 8,15% | 40.763.421,05 | 163.053.684,21 | 203.817.105,26 |
Toscana | 7,82% | 39.086.578,95 | 156.346.315,79 | 195.432.894,74 |
Umbria | 1,96% | 9.810.263,16 | 39.241.052,63 | 49.051.315,79 |
Veneto | 7,95% | 39.731.842,11 | 158.927.368,42 | 198.659.210,53 |
TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
**111. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:
Tabella 1
Riparto fondo minori entrate |
||||
Regioni |
Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018 | quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020 | quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria | Totale |
A | B | C | ||
Abruzzo | 3,16% | 15.812.894,74 | 63.251.578,95 | 79.064.473,68 |
Basilicata | 2,50% | 12.492.894,74 | 49,971.578,95 | 62.464.473,68 |
Calabria | 4,46% | 22.302.894,74 | 89.211.578,95 | 111.514.473,68 |
Campania | 10,54% | 52.699.210,53 | 210.796.842,11 | 263.496.052,63 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 42.532.894,74 | 170.131.578,95 | 212.664.473,68 |
Lazio | 11,70% | 58.516.578,95 | 234.066.315,79 | 292.582.894,74 |
Liguria | 3,10% | 15.503.947,37 | 62.015.789,47 | 77.519.736,84 |
Lombardia | 17,48% | 87.412.631,58 | 349,650.526,32 | 437.063.157,89 |
Marche | 3,48% | 17.411.842,11 | 69.647.368,42 | 87.059.210,53 |
Molise | 0,96% | 4.786.052,63 | 19.144.210,53 | 23.930.263,16 |
Piemonte | 8,23% | 41.136.052,63 | 164.544.210,53 | 205.680.263,16 |
Puglia | 8,15% | 40.763.421,05 | 163.053.684,21 | 203.817.105,26 |
Toscana | 7,82% | 39.086.578,95 | 156.346.315,79 | 195.432.894,74 |
Umbria | 1,96% | 9.810.263,16 | 39.241.052,63 | 49.051.315,79 |
Veneto | 7,95% | 39.731.842,11 | 158.927.368,42 | 198.659.210,53 |
TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
**111. 014. Giacometto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2 miliardi di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
4. Entro una settimana dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.
Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;
b) ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti a statuto speciale;
c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.
111. 013. Giacometto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)
1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementati di 1.500 milioni di euro.
Conseguentemente, l'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 220.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
111. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le e modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.
4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
111. 09. Molinari, Pettazzi.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 2018, n. 132, è inserito il seguente:
« 898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.».
111. 011. Giacometto, Porchietto.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
111. 015. Gava.
ART. 112.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;
b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.
112. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Fondo Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
112. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché i comuni della provincia di Parma;
Conseguentemente,
sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 240 milioni.
modificare la rubrica in (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti).
al relativo onere-, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 3. Cavandoli, Cestari, Tomasi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
112. 400. Gregorio Fontana
Al comma 1, dopo le parole: I comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 inserire le seguenti: nonché i comuni di Villafrati, Salemi, Agira e Troina dichiarati zona rossa con ordinanza del presidente della Regione Siciliana.
112. 7. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Fiorini.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
112. 16. Casciello, Pella, Zangrillo, Rosso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020.
112. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole: I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
112. 25. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. con le seguenti: nonché a spese di investimento.
112. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 450 milioni.
112. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Alla rubrica, sostituire le parole: e Piacenza, con le seguente:, Alessandria, Asti e Piacenza.
112. 19. Giacometto.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per ristrutturazione immobile storico in comune di Mornico al Serio)
1. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, al comune di Mornico Al Serio, in provincia di Bergamo, è attribuita la somma di un milione di euro, da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile «Cascina Castello», nota per essere l'ambientazione del noto film «L'albero degli Zoccoli»
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di un ulteriore tratto in variante alla SS42 tra Entratico e Sovere)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 60 milioni per la realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di un tratto in variante alla ex SS671 tra Casnigo e Clusone)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 100 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Casnigo e Clusone, che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 1 milione per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso dei centro abitato.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 04. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la sistemazione di un incrocio stradale nel comune di Brignano Gera d'Adda)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di 500.000 euro per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 05. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 400 milioni per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale Sud Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 06. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla SS470)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la riqualificazione della SP24 in provincia di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP24 tra i comuni di Sedrina e Valbrembilla.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della tangenziale di Treviglio)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale di Treviglio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la riqualificazione della SP32 in provincia di Bergamo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione del secondo lotto della variante di Verdello)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 4 milioni per la realizzazione del secondo lotto del tratto in variante alla strada SP42 noto come Variante di Verdello.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 011. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per il completamento della variante alla strada SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni per la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 sul territorio del comune di Comun Nuovo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 012. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla strada SP525)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 5 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SP525 che consenta di aggirare il centro abitato di Boltiere.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione dell'infrastruttura stradale «Nuova Cremasca»)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 50 milioni per la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 014. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)
1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. SOSE s.p.a., entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
112. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante di Castelli Calepio)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 8 milioni per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla SP166 in comune di Calusco D'Adda)
1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni quale cofinanziamento necessario alla realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale denominata SP166, di collegamento tra la predetta SP166 e la SP170 a sud dell'abitato di Calusco D'Adda.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere i seguenti:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.
Art. 112-ter.
(Commissario straordinario)
1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il presidente della provincia di Bergamo, il presidente della comunità montana Valle Seriana ed il presidente della comunità montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
112. 018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.
3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra Stato, provincia di Bergamo e presidenti delle comunità montane costituite all'interno del territorio della provincia di Bergamo.
4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 019. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 350 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico.
3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra lo Stato e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Contributo straordinario a favore delle comunità montane ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Alle comunità montane costituite, alla data del 31 gennaio 2020, sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è attribuito un contributo straordinario per l'anno 2020 di 20 milioni di euro, da destinare a spese di investimento, con priorità agli interventi di sistemazione delle problematiche di dissesto idrogeologico e di ammodernamento delle infrastrutture viarie di interesse sovracomunale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nell'ambito della mobilità sostenibile a favore dei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19 e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la mobilità sostenibile nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, gravemente colpiti dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato prioritariamente al finanziamento di opere di realizzazione di nuove linee tramviarie che colleghino i capoluoghi ai comuni delle rispettive province.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 022. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili nel territorio della provincia di Bergamo)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento al settore del turismo, e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali nei territori della provincia di Bergamo, con particolare riferimento alle valli Seriana e Brembana, gravemente colpiti dalla pandemia, con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 023. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Ulteriori fondi per i comuni montani)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni classificati dall'Istat come montani, ricadenti nel territorio delle province di cui all'articolo 112. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 025. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di tutela del territorio con problematiche di dissesto idrogeologico nella provincia di Bergamo)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la messa in sicurezza dei territori della provincia di Bergamo soggetti a rischio idrogeologico, con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020.
2. Il riparto e le modalità di accesso al predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare emesso dal Ministro dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 026. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondi per il risanamento del comune di Foppolo)
1. Al comune di Foppolo è attribuito un trasferimento straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al sostegno dell'attività di riequilibrio del bilancio, con particolare riferimento ai debiti pregressi.
2. Il trasferimento è diretto ad evitare il dissesto economico dell'Ente, importante stazione sciistica della bergamasca, la cui situazione finanziaria è ulteriormente aggravata dalle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
3. Il comune di Foppolo è tenuto ad elaborare un piano straordinario relativo all'impiego dei Fondi trasferiti, soggetti a rendicontazione finale.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 029. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Contributo straordinario ai comuni dichiarati «zona rossa» dalle regioni nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai comuni ubicati all'interno della «zona rossa» istituita mediante ordinanze dei presidenti delle regioni, è concesso un contributo straordinario, per il 2020, pari a 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite i criteri e le modalità di riparto tra le regioni del contributo di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
112. 032. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite dall'emergenza COVID-19 delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
112. 033. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei comuni e nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.
2. Con provvedimento del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni e delle province interessate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
112. 035. Molinari, Frassini.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)
1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.
2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.
3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di coversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
112. 036. Deidda, Varchi, Luca De Carlo, Trancassini.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
112. 038. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
5. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti, dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
112. 039. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)
1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
112. 040. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza. COVID-19)
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
112. 041. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
112. 042. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Sospensione del versamento annuale dovuto al Fondo di Solidarietà Comunale per le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona Lodi e Piacenza, sono esonerati, per l'annualità in corso, dal versamento delle rispettive erogazioni dovute al Fondo di Solidarietà Comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità dell'esonero totale per i soli comuni di cui al comma 1.
3. Al ristoro del Fondo, ai fini della compensazione dei mancati versamenti derivanti dall'esonero, calcolati in quota parte per ciascun comune col decreto di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
112. 0401. Gregorio Fontana.
ART. 113.
Al comma 1, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.
113. 14. Giacometto, Porchietto.
Al comma 1, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e.
113. 1. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Nevi.
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
113. 6. Tateo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*113. 3. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*113. 10. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.
113. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2020 sono sospese tutte le rate in scadenza relative ai mutui contratti dagli Enti Locali, sia in relazione alla quota capitale, che alla quota interessi. Il Piano di ammortamento dei suddetti mutui è ricalcolato spostando in coda le rate non pagate in quanto sospese, anche qualora l'ente abbia aderito alla rinegoziazione prevista dai commi precedenti.
113. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.».
113. 7. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e a copertura dei relativi maggiori oneri, per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, gli enti territoriali possono utilizzare le somme accantonate a titolo di quota vincolata del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013. n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
113. 15. Porchietto, Pella, Giacometto.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
113. 2. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo)
1. Per le Regioni e le Province autonome i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono rispettivamente prorogati, per l'anno 2020, per il rendiconto al 30 giugno e al 30 settembre e per il bilancio consolidato al 30 novembre.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011 anche prima dell'approvazione del rendiconto.
3. Le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio sono altresì prorogate di novanta giorni.
113. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
113. 05. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 1 proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
113. 09. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma 1, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1o dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanare entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
113. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno)
1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non interiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del Ministero dell'interno.
2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.
113. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)
1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
113. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Modifiche all'articolo 112 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di sospensione delle rate dei mutui degli Enti Locali)
1. All'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportante seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi», mentre le parole: «trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono soppresse.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19».
113. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020,
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
113. 012. Cestari.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. Al fine di estendere alle Regioni a statuto ordinario la previsione normativa dell'articolo 113 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 1 del medesimo articolo 113.
113. 06. Giacometto.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. Al fine di aumentare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
113. 07. D'Attis.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020:
a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;
b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2909, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del 10 per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.
113. 03. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
113. 04. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
« i-bis) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».
113. 014. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 114.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 30 settembre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 31 ottobre 2020;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 28 febbraio 2021.
114. 4. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.
114. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
c-bis) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;
c-ter) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.
114. 1. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente all'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:
a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;
b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;
c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.
114. 3. Lucchini, Binelli, Rixi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)
1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
114. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento entrata in vigore canone unico enti locali)
1. Le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore a decorrere dal 2022.
2. Si applicano, anche per l'anno 2021, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai Capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
114. 03. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Parametri di deficitarietà strutturale)
1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
114. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
114. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio – sospensione termini «dissesto guidato»)
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
114. 07. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
114. 08. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di città metropolitane e province)
1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.
3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel «Fondo Sperimentale di riequilibrio» connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:
a) all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) articolo 28, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.
114. 012. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali)
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.
114. 013. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)
1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
114. 018. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Rinvio termine pagoPA)
1. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» sono aggiunte le seguenti: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.»;
c) nell'ultimo periodo le parole: «di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».
114. 014. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento termini)
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 017. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Differimento termini)
1. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 04. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.
2. Le permute saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20 per cento del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80 per cento, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20 per cento della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80 per cento del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposi canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei «canoni di disponibilità» di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 3 agosto 2011 n. 138, abrogato dall'articolo 44, con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permute con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.
4. Avranno carattere di assoluta priorità le permute attuate come sopra, per la realizzazione di nuovi edifici destinati a carceri e ad uffici giudiziari.
5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di energia molto ridotti (edifici a «Consumo 0» o «Consumo quasi 0») e con requisito di «Emissioni 0» di CO2 nell'ambiente.
6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta.
114. 09. Tateo, Sasso.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Facoltà di finanziamento welfare aziendale)
1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 139 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.
2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
114. 05. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
ART. 115.
Ai commi 1 e 2, sostituire ovunque ricorrano, le parole: degli enti locali e delle regioni e province autonome con le seguenti: degli enti territoriali, dei consorzi tra enti locali, degli enti pubblici economici di livello locale delle società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali.
115. 2. Sarro, Paolo Russo, Sibilia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Gli Enti Locali che rispettano il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, possono ricorrere all'indebitamento al fine di procurarsi maggiore liquidità, anche in deroga ai vincoli di impiego previsti dall'articolo 202 del predetto decreto legislativo.
115. 3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni, per il pagamento dei debiti di cui al presente articolo o per liberare comunque risorse da destinare all'emergenza, sino al 31 dicembre 2021 potranno ridurre l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in misura pari al 50 per cento e utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione, anche al di fuori dei limiti di spendibilità previsti.
115. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Pagamento debiti p.a. mediante compensazione)
1. È data facoltà alle imprese che vantino crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione degli importi dovuti per il versamento di imposte, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, oneri contributivi, premi dell'assicurazione obbligatoria, nonché delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e relative all'addizionale regionale e comunale.
2. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nelle forme previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
115. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
115. 03. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Vazio.
ART. 116.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 116.
(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)
1. Gli enti territoriali, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici economici di livello locale, le società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei propri debiti di qualunque natura, sia certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, sia non ancora certi, liquidi ed esigibili, possono chiedere, con deliberazione dell'organo competente entro il 31 agosto 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la corresponsione di somme a fondo perduto da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.
2. Tale delibera degli organi competenti dei suindicati enti dovrà contenere un duplice elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili e di quelli che non hanno ancora conseguito tali requisiti.
3. Tali elenchi così formulati dovranno essere trasmessi entro il successivo termine di cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la quale sarà tenuta, nei successivi cinque giorni, a sommare tutti i crediti degli elenchi ricevuti in due elenchi, concernenti i crediti certi, liquidi ed esigibili e quelli che non hanno conseguito tali requisiti e a trasmetterli al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base delle disponibilità finanziarie destinate per tali occorrenze, procederà all'individuazione delle differenziate percentuali di riduzione che saranno offerte alle due categorie di creditori.
4.1 creditori riceveranno, per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'offerta delle somme, che potrà essere accettata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta. I creditori, nella loro lettera di accettazione, indicheranno l'istituto di credito presso il quale le somme dovranno essere corrisposte.
5. Le somme che saranno erogate, previa verifica dell'Agenzia delle entrate circa l'esistenza di crediti fiscali, che dovrà intervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente o futura.
6. È fatta salva la possibilità dei creditori di non rinunciare alta decurtazione operata.
116. 8. Sarro, Paolo Russo.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*116. 2. Tateo.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*116. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;
b) al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;
c) al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;
d) al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
116. 3. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al paragrafo 3.23 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» si aggiungono le parole: «e alla riduzione del disavanzo derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID».
116. 7. Ferro.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)
1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento».
116. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 187, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente».
116. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «non vincolato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021,».
116. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
116. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Per gli enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal consiglio comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.
2. Per gli enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2012 può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025.
116. 022. Molinari, Frassini.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1o gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
116. 018. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
116. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)
1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione.».
116. 019. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.
116. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.
2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
116. 020. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020.
116. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 1, comma 866, lettera c), della legge n. 205 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio».
116. 012. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, dopo le parole: «per il finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti: «e minori entrate».
116. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Sospensione aggravi sulle bollette elettriche degli enti locali in crisi finanziaria)
1. Al fine di non aggravare la crisi di liquidità degli enti locali, a fronte dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, a decorrere dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione dei sovrapprezzi a carico degli enti stessi per effetto del servizio di salvaguardia, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e connessi provvedimenti di regolazione assunti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ARERA e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, sono inoltre fissati i termini e le modalità attraverso i quali gli enti locali, che alla data del 15 marzo 2020 si trovavano in situazione di pregressa morosità, determinano con delibera dell'organo esecutivo un piano di rientro dal debito, da estinguersi a decorrere dal 2021 in un massimo di dieci rate semestrali di pari importo.
116. 021. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)
1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei Comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.
116. 08. Luca De Carlo, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:
Art. 116-bis.
(Misure straordinarie di finanza locale per i Comuni situati nelle cd. zone rosse durante l'emergenza sanitaria da Covid-19)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 e per tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO VID-19, disposte con ordinanze regionali, è prevista la sospensione del piano di rientro deliberato a seguito del disavanzo straordinario, derivato dall'operazione di riaccertamento dei residui di cui al comma 7, per i prossimi tre anni (2020-2021-2022).
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:
79-bis. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV-ID-19, disposte con ordinanze regionali, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022, 2021 – 2023 e 2022-2024, per ridurre il lò-ndo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
116. 0400. Colletti.
ART. 117.
Sopprimere il comma 4.
117. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
(Semplificazione gestione cassa vincolata)
1. Per gli enti locali che hanno avuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti non si applicano, per tutta la durata del piano, le disposizioni di cui all'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000* n. 267, fermo restando l'obbligo di garantire il pagamento delle spese finanziate con le corrispondenti entrate vincolate alla scadenza delle relative obbligazioni. La ricostituzione della consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle per le quali era stato apposto il vincolo, avviene attraverso l'impiego di entrate non soggette a vincolo di destinazione ed entro il periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Resta fermo l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la programmazione dei pagamenti, nonché l'obbligo di assicurare il pagamento delle obbligazioni dovute in ragione dei vincoli originari.
117. 01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le Regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.
2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
117. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 118.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente titolo:
TITOLO V-BIS
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Art. 118-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)
1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto Idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.
Art. 118-ter.
(Commissario straordinario)
1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 118-quater.
(Misure in materia fiscale)
1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
Art. 118-quinquies.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza della pandemia)
1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente legge; è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.
Art. 118-sexies.
(Istituzione della zona economica speciale per ii sostegno alle imprese colpite dall'evento)
1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;
d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;
d) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra. le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 118-septies.
(Contributi agli investimenti dei comuni)
1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.
2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.
Art. 118-octies.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI)
1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Art. 118-novies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Al fabbisogno finanziario derivante dall'applicazione delle misure previste dal presente titolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
118. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
118. 028. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
118. 026. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Anticipazioni di liquidità)
1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1o dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.
118. 027. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)
1. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella prima annualità del bilancio di previsione in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro-tempore vigenti».
118. 029. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
118. 033. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Deroghe al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)
1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
118. 037. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Facoltà di prevedere ulteriore esenzione della TOSAP)
1. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
2. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della Tari giornaliera di cui all'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
118. 025. Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)
1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1 commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. SOSE S.p.A., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alta revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
118. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
118. 021. Casino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse.
b) dopo le parole: «rispetto all'anno precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».
2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 779».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le seguenti: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto».
b) al secondo comma le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita con la seguente: «2021».
118. 017. Bartolozzi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
118. 034. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», aggiungere il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
118. 035. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli Enti Locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 sono stanziati euro 400.000, a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI»
118. 016. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 50 del 2016.»;
b) aggiungere infine il seguente comma:
«8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.».
118. 01. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 119.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030;
b) al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2030;
c) al comma 5, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2030.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027,1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, 636,6 milioni di euro per l'anno 2021, 1.806,8 milioni di euro per l'anno 2022, 4.323 milioni di euro per l'anno 2023, 6.191 milioni di euro per l'anno 2024, 5.576 milioni di euro per l'anno 2025, 4.634,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 5,5 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;
dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119 si provvede altresì per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 416. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2025 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;
f) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-bis dell'articolo 119.
119. 253. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025.
d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
e) sopprimere il comma 10.
119. 256. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;
b) al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;
c) al comma 5, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6.024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5,490 milioni di euro per l'anno 2027,4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2.660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032,11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.365 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 5.899,9 per l'anno 2026, 5.490 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
119. 198. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023;
b) al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2023;
c) al comma 5, le parole: dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1o luglio 2020 ai 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027,1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2,660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 42;
sopprimere l'articolo 44;
all'articolo 48, sopprimere i commi da 1 a 3;
sopprimere l'articolo 49.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 261. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Vietina.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 8. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 300. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Mazzetti, Vietina, Sozzani, Cattaneo.
Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 232. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
119. 174. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;
b) al comma 4, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;
c) al comma 5, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022.
119. 276. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4 sostituire le parole: dicembre 2021: con le seguenti: dicembre 2022.
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021, con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
119. 248. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spena.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: dicembre 2021, con le seguenti: dicembre 2022.
Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 800 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 212. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Prestigiacomo, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Nevi, Marrocco, Spena, Rosso, Fiorini.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 110. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
119. 88. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
119. 387. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: verticali inserire la seguente:, inclinate e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento dei materiali di risulta, incluso l'eternit.
119. 333. Novelli.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: delle superfici opache verticali e orizzontali aggiungere le seguenti:, ivi compresi i serramenti e infissi,.
119. 145. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: incidenza superiore al 25 per cento con le seguenti: incidenza superiore al 50 per cento.
119. 381. Magi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo sopprimere la lettera a).
119. 202. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 10. Cestari, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 147. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 188. Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 228. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*119. 264. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: I materiali isolanti utilizzati devono, aggiungere le seguenti: derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;
b) alla medesima lettera a), dopo le parole: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiungere le seguenti: Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;
c) alla lettera b), dopo le parole: al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
d) alla medesima lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
e) alla lettera c), dopo le parole: ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
119. 168. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 236. Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Giacomoni, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;.
Conseguentemente, al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti di comma 1, lettera a-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
119. 30. Gava.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
119. 273. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
119. 384. Magi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti:, ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1 lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 24. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti:, ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 274. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti:, ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015.
119. 32. Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: interventi sugli edifici unifamiliari inserire le seguenti: e plurifamiliari.
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: gli impianti ibridi o geotermici inserire le seguenti: ed idrotermici;
119. 31. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 288. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Loss, Binelli, Dara, Pettazzi, Colucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 413. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
*119. 304. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Squeri.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, impianti solari termici, a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
b) alla lettera c), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, impianti solari termici e a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
119. 385. Magi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2 lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
119. 220. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000 euro.;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 539.
119. 104. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
119. 229. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:, salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 169. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;
b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:, salvo quanto previsto al comma 10;
c) sopprimere il comma 10.
*119. 399. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 86. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, ovvero.
119. 339. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.
*119. 108. D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.
*119. 266. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
119. 221. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici in categoria catastale C/4 e D/6, di proprietà pubblica e privata anche se affidati in concessione a terzi. In tale ultimo caso la detrazione spetta al soggetto anche concessionario che ha in uso l'edificio o al proprietario o titolare di altro diritto reale minore, anche se ente pubblico, a seconda di chi abbia eseguito e mantenuto a proprio carico i relativi pagamenti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio. Tale beneficio non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) dagli enti pubblici e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli interventi di cui sopra al comma 1, lettera d).
119. 335. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ex articoli 1 comma 3, 3 comma 1, e 9 comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti di 1.000 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 235. Mazzetti, Versace, Cortelazzo, Dall'Osso, Fiorini, Sozzani, Bagnasco, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021,539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026,1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 148. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei piani di assetto idrogeologico (PAI) o nei piani di gestione del rischio di alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai frontisti nonché altri interventi di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui al periodo precedente e i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica, all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 42. Cestari.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) interventi volti alla realizzazione di piscine pertinenziali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 37.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.000 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 48. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 13. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 238. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.
*119. 303. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
119. 222. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che, più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.
119. 18. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ai sensi degli articoli 1, comma 3, 3 comma 1 e 9, comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.
119. 268. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi sulle unità immobiliari ad uso residenziale per la sostituzione e la messa a norma degli impianti elettrici esistenti, impianti di climatizzazione invernali esistenti di cui alla lettera b) e per il miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
119. 239. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) caldaie ed elettrodomestici ad alto efficientamento energetico.
119. 14. Gava.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la miglioria, in conformità con le norme sanitarie, degli impianti sportivi pubblici e privati e delle palestre.
119. 199. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per la messa a norma dei luoghi dello spettacolo secondo le nuove norme sanitarie;.
119. 200. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di smaltimento di amianto ed eternit, spese di consulenza professionale per lo smaltimento delle predette sostanze, e delle altre misure previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016. Le misure di cui al presente articolo si applicano alternativamente a quelle già previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016 e in vigore per l'anno in corso.
119. 233. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi di cui alle lettere a), b), e c) su immobili privati in locazione al Ministero della difesa.
119. 201. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri della disposizione di cui al comma 2 si provvede con una riduzione di pari importo del fondo per il reddito di cittadinanza.
119. 285. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.
119. 383. Magi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
2-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».
119. 281. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Conseguentemente, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 218. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 40. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli, Colletti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 302. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
*119. 223. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 64,8 milioni di euro per il 2020, 1.346,8 milioni di euro per l'anno 2021, 3.477,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.046,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2,869 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.388,1 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 210 milioni di per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 – decreto requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lettera b) e 1 lettera c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.;
c) sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.272,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.243,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.831,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.663 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.294,1 milioni di euro per l'anno 2026, 15,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 52,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 217. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento tra la situazione ante e post intervento o almeno il raggiungimento della Classe «B».
119. 382. Magi.
Al comma 3, sostituire le parole: due classi energetiche con le seguenti: una classe energetica.
119. 146. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta con le seguenti: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.
*119. 186. Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta con le seguenti: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.
*119. 226. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le detrazioni d'imposta per le spese relative a interventi di efficienza energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano agli interventi effettuati su ciascun immobile, a qualsiasi titolo posseduto.
b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 16-ter e 16-quater.
16-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 16-ter, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 3-bis.
119. 214. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Spena, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Casino, Sozzani, Rosso.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato».
*119. 9. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato».
*119. 263. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: «A+» sono sostituite dalle seguenti: «A—» e le parole: «A per i forni» sono sostituite dalle seguenti: «A+ per i forni e le cappe da cucina»;
b) al comma 4, dopo le parole: 1-septies, aggiungere le seguenti: e 2.
119. 340. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 4, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
Conseguentemente:
a) al comma 14, sostituire la parola: 500 mila con la seguente: 250 mila;
b) al comma 15, dopo le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11 aggiungere le seguenti:, oltre che quelle sostenute per gli oneri di verifica propedeutici agli interventi di cui ai commi da 1 ad 8 del presente articolo.
119. 389. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
119. 210. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
119. 49. Pretto.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
119. 209. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti:, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 140.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
119. 206. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 4, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le parole: compresi quelli idrogeologici,.
119. 241. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano altresì applicazione per gli interventi eseguiti su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
119. 207. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1o maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 192. Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1o maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 254. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 193. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 255. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile».
119. 299. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».
119. 171. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. La detrazione di citi al comma 4 si applica anche all'acquirente di unità immobiliari antisismiche site nei comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
119. 391. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: su edifici.
119. 242. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, sopprimere le parole: sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4;
al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti;
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
al comma 15, dopo le parole: di cui ai commi 3 e 13, inserire le seguenti: nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
119. 41. Pettazzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.;
al comma 7, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui ai commi 5, 5-bis e 6.
Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026,0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
119. 21. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento di cui al presente articolo, è riconosciuta ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.
Conseguentemente:
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Agli oneri di cui al comma 7-bis, si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; per 40 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;
all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni, sopprimere dalle parole: e di 90 milioni fino alla fine del comma; sopprimere il comma 6.
119. 415. Versace, Nevi, Dall'Osso, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Marrocco, Spena, Rosso.
Al comma 8, dopo le parole: negli edifici inserire le seguenti:, anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria,.
Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;
b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria».
119. 4. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere dalle parole da: sempreché fino alla fine del comma;
aggiungere in fine il seguente periodo: Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni;
sopprimere il comma 6.
119. 246. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al presente articolo;
aggiungere in fine il seguente periodo: Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 265:
al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni;
sopprimere il comma 6.
119. 245. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione anti-sismica (cosiddetto sisma-bonus) ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive; per questi ultimi il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri:
a) 100 euro/metro quadrato fino a 1.000 metri quadrati;
b) 40 euro/metro quadrato per l'eccedenza fino a 5.000 metri quadrati;
c) 20 euro/metro quadrato per l'eccedenza oltre i 5.000 metri quadrati.
Conseguentemente sostituire il comma 16 con il seguente:
16-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4,439,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.627,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3.259 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.590,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 1290.1 milioni di euro per l'anno 2027; 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 172. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
d) dalle associazioni tra professionisti;
e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
119. 305. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati da ogni soggetto che sia proprietario dell'immobile, di cui vengono eseguiti gli interventi ivi previsti.
119. 388. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 29. Morrone.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 271. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.
*119. 185. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;.
119. 33. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D2-Alberghi e Pensioni.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
119. 277. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 65 milioni di euro a decorrerà dall'anno 2020.
119. 278. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.
119. 284. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su tutte le unità immobiliari ivi incluse quelle non adibite ad abitazione principale;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
all'articolo 265 sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
119. 279. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
*119. 15. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
*119. 176. Napoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.
*119. 282. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
119. 183. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 9, lettera b) sostituite le parole: al di fuori con le seguenti: anche nell'ambito.
Conseguentemente:
al comma 10, sopprimere le parole da: al di fuori, fino a: professioni;
sopprimere il comma 5 dell'articolo 265;
il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
119. 267. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente sopprimere il comma 10.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 87. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 10;
all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 107. Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dalle cooperative edilizie di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento o in locazione ai propri soci.
119.321. Porchietto.
All'articolo 119, comma 9, lettera c) dopo le parole: predetti Istituti, aggiungere le seguenti: per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica.
119. 349. Gregorio Fontana.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti;
d-ter) alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62;
d-quater) servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
All'onere di cui allo presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti non commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
119. 350. Gregorio Fontana.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti del Terzo settore.
119. 325. Mandelli.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
119. 270. Gelmini, Palmieri, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle Onlus ed altri enti del terzo settore senza scopo di lucro per interventi realizzati su immobili di loro proprietà.
119. 252. Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.
119. 19. Golinelli, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dagli alberghi e dalle strutture turistico-recettive.
Conseguentemente al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano net corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 34. Gava, Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico ricettive.
Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-bis), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 283. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 390. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle persone fisiche o giuridiche, per interventi realizzati su strutture turistico-ricettive per le quali detengano diritti reati di proprietà o di godimento;
Conseguentemente dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Per gli interventi realizzati sulle strutture turistico-ricettive si applicano i seguenti massimali di spesa:
1) per la sommatoria delle opere contemplate ai commi 1, 2, 5, 6 e 8 del presente articolo, euro 35.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività;
2) per le opere contemplate al comma 4 del presente articolo, euro 45.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività. Per entrambe le tipologie di cui ai precedenti punti A e B, sono sempre ammissibili anche le spese per l'acquisto di arredi.
119. 275. Casciello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) da soggetti, ivi compresi gli esercenti attività d'impresa anche in forma societaria, su fabbricati destinati ad attività ricettiva, di qualsiasi tipologia.
119. 362. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.
*119. 191. Mazzetti, Sozzani, Cassinelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.
*119. 230. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dalle società sportive per interventi realizzati su impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione.
119. 144. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) da persone giuridiche, proprietarie di unità immobiliari vincolate dalla soprintendenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano esse pubbliche o private.
119. 272. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2 «alberghi e pensioni», il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.
119. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis. del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
119. 35. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Murelli, Lucchini, Ribolla, Alessandro Pagano, Cecchetti, Colmellere, Latini, Cavandoli.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su Immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000.1 termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.
119. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
119. 380. Magi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022.
119. 36. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nei comuni fino a cinquemila abitanti, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati per le unità immobiliari ad uso residenziale anche se diverse da quelle adibite ad abitazione principale.
119. 240. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli interventi effettuati dalla fattispecie di cui al comma 9, lettera a) possono essere avviati con le maggioranze previste ai sensi dell'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, anche senza deliberazione assembleare ovvero con l'adesione formale con firma elettronica qualificata (FEQ) o con firma autentica amministrativa.
119. 414. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì, nei limiti di 1.500 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 244. Cortelazzo, Gelmini, Labriola, Nevi, Spena, Marrocco, Mazzetti, Ruffino.
Sopprimere il comma 10.
*119. 231. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 10.
*119. 189. Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, nel limite di una volta, optano su quale immobile applicare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 relative ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, esclusi gli immobili in condominio.
10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 50. Pretto.
Al comma 10, sostituire le parole: da quello adibito ad abitazione principale con le seguenti: dalla prima casa di proprietà.
119. 39. Cecchetti, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Billi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà, salvo che quest'ultima non appartenga ad una delle categorie catastali A/7, A/8 e A/9.
119. 38. Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà.
119. 37. Guidesi, Gava, Cecchetti, Minardo, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Billi, Cavandoli.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività turistico alberghiera. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.
119. 286. Bond.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività di agriturismo. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.
119. 417. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici anche in regime di concessione dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto che esercita tale attività.
119. 336. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
119. 334. Mulè.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
*119. 215. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
*119. 332. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3, si applicano anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche in forza dei rispettivi «Piani Casa» regionali, utilizzando l'istituto della demolizione e ricostruzione, anche con incremento del volume originario. In quest'ultimo caso, la detrazione del 110 per cento spetta in proporzione ridotta secondo la formula: 110% x volume precedente la demolizione: volume ricostruito = % di applicazione della detrazione. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
10-ter. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, nei limiti di 500 milioni l'anno, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 249. Bagnasco, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Casino.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e dagli edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive.
119. 287. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 11.
119. 109. Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti:, previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.
c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 7. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti:, previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.
c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 262. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.
**119. 175. Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 11;
b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.
**119. 170. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 11, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: acquisisce copia dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore degli interventi nell'ambito del sistema unico previsto all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza sussistenza di limitazione alcuna in ordine agli importi o classifiche conseguiti, rilasciata dall'esecutore stesso con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le stesse finalità il contribuente altresì.
119. 293. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 11, dopo la parola:, contribuente, aggiungere le seguenti:, qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.
*119. 85. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 11, dopo la parola:, contribuente, aggiungere le seguenti:, qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.
*119. 111. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Ettore.
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39.
119. 342. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
«2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: a) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; b) soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; c) cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».
119. 234. Rotelli, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere le seguenti: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;
alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.
*119. 47. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*119. 227. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*119. 187. Mazzetti, Sozzani, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.
Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti:; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
*119. 265. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti:; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
*119. 106. D'Ettore, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per accedere agli incentivi di cui al presente articolo e alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 dei decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, deve possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
119. 386. Magi.
Al comma 15, infine inserire le seguenti parole:, nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.
119. 301. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 105. D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 84. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole:, nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta e inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.
119. 224. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza ed elaborazione pratiche (SCIA, CILA) e ogni altra spesa di natura tecnica.
119. 203. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano altresì tra le spese ammesse alla detrazione del 110 per cento, anche gli interventi di sostituzioni di serramenti e schermature solari.
119. 216. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «72 per cento» e le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «10.000 euro».
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: sisma bonus aggiungere le seguenti: bonus verde,.
119. 12. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del presente articolo, gli interventi realizzati su abitazioni adibite ad agriturismo.
15-ter. Agli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5.
119. 269. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Delle detrazioni misure di cui al presente articolo, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 121, possono beneficiarne il figlio o i figli del proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di miglioramento energetico o sismico, qualora ne abbiano sostenuto tutta o parte della relativa spesa;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 247. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spena.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le detrazioni di cui agli articoli 14, 16, e 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo, e ad esse si applicano le misure previste dall'articolo 121;
b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziate ulteriori risorse, nel limite di 1.200 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del Fondi di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 237. Rosso, Cortelazzo, Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Mazzetti, Labriola, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 225. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 289. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 341. Porchietto, Gelmini, Mandelli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
119. 5. Tarantino, Gusmeroli, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Ai fini della certificazione necessaria per beneficare delle detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'intervento di riqualificazione energetica effettuato è asseverato da un professionista abilitato e la relativa scheda descrittiva dell'intervento deve essere redatta e firmata dal medesimo tecnico abilitato, facendo riferimento al relativo tariffario regionale e in base al bollettino degli ingegneri.
119. 213. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Sozzani.
Dopo il comma 16 si aggiungere il seguente:
16-bis. Attraverso specifici atti normativi da definirsi in dettaglio, al fine di garantire piena efficacia agli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico si dispone la predisposizione di un piano di prevenzione antisismica articolato come segue:
1) entro 3 anni dall'approvazione del presente decreto tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;
2) obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica:
3) entro 7 anni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo numero 5), obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65;
4) entro i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;
5) con regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al numero 3);
6) i costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1, 2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti «sismabonus» di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.
119. 173. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 4 sono destinate per ciascuna annualità una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al comma precedente.
119. 208. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Alla rubrica dopo la parola: fotovoltaico aggiungere le parole: bonus verde.
119. 219. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16.000 euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 06. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione Bonus Verde)
1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 056. Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 10 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119. 059. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 018. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 026. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue.».
3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
*119. 028. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 65 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 1o luglio 2021, relative a interventi di ristrutturazione, antisismici, nonché di efficienza energetica, su edifici esistenti e su parti comuni quali aree a terra e aree a mare ubicati all'interno di complessi nautici, per un valore massimo di detrazione di 96.000 euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
119. 064. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)
1. Dall'anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico – sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all'articolo 119 del presente decreto-legge, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
119. 013. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per le infrastrutture di ricarica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «dal 1o marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: dal 1o marzo 2019.
119. 067. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per le flotte aziendali)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018».
119. 068. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)
1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di Impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.
2. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
119. 024. Magi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
« i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:
1) interventi di manutenzione dei veicoli;
2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;
3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica.»;
d) al comma 3-quater, dopo le parole: «lettera c)», sono inserite le seguenti: «e per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1)».
*119. 029. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
« i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:
1) interventi di manutenzione dei veicoli;
2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;
3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica.»;
d) al comma 3-quater, dopo le parole: «lettera c)», sono inserite le seguenti: «e per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1)».
*119. 074. Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «incentivi nel settore elettrico e termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica»
2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti,» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti».
119. 044. Patassini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti.
119. 085. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Sono esenti da responsabilità i titolari di studio professionale e i professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto ai doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
119. 075. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 1-ter è abrogato.
2. Gli aumenti di volumetria in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalle leggi regionali approvate in attuazione dell'intesa Stato-regioni sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), possono essere realizzati anche con interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, ivi compresi quelli che prevedano la demolizione di uno o più edifici presenti nell'area di pertinenza e la loro ricostruzione all'interno della medesima, anche con diversa sistemazione plano-volumetrica o diverse dislocazioni del volume massimo consentito.
119. 078. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 055. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 069. Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)
1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».
2. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro trenta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accolta subordinatamente al pagamento dell'oblazione di cui al comma 2.».
119. 076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)
1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».
119. 062. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Incentivi per la bonifica dell'amianto nelle costruzioni private)
1. La detrazione nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, di cui all'articolo 119, si applica anche alle spese sostenute per le attività di bonifica e rimozione dell'amianto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, 600 per l'anno 2022, 550 per l'anno 2023, 560 per l'anno 2024 e 480 per l'anno 2025 si provvede con il ricorso ai fondi strutturali della programmazione 2021-2027.
119. 052. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazione per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 100 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2021, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 054. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o luglio 2020 al 1o luglio 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro all'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 063. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede modificando come segue l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
119. 037. Carfagna.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. In deroga all'articolo 1130, comma 1, del codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020. In deroga all'articolo 1129 del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al primo periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
119. 046. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso non abitativo per giovani under-35 e start-up)
1. Al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile e innovativa, il reddito fondiario derivante da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani under-35 e start-up, regolarmente registrati alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento, a fronte di una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto a quello registrato.
2. Il reddito fondiario derivante da nuovi contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani under-35 e start-up, regolarmente registrati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 6.
119. 049. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Grippa.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione del « Bonus facciate»)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 04. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 021. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
*119. 050. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Estensione del « Bonus facciate»)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Bonus facciate)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
*119. 023. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Bonus facciate)
1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.
*119. 051. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazione per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
119. 03. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: in 1.627,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 483,8 milioni di euro per l'anno 2021.
119. 071. Paolo Russo, Zanettin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli, Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Agevolazioni per gli investimenti)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 077. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
*119. 019. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
*119. 045. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1o luglio 2020 al 1o luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
119. 02. Caparvi, Murelli, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1o luglio 2020 al 1o luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.
119. 07. Legnaioli, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserita la seguente:
« d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39».
119. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998)
1. All'articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
119. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, 5 l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
119. 043. Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
119. 017. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Ulteriori interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio attività di cui al Capo III, articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti, ivi incluse le disposizioni di pianificazione territoriale regionale, gli interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, eseguiti contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto.
119. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge n. 160 del 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 025. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. A decorrere dall'entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto, è disposta la digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi a tutti gli impianti di sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti di sollevamento e a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.
119. 032. Pittalis.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1o luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.
119. 087. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 120.
Al comma 1, sopprimere le parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.
120. 13. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.
120. 11. Barelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Al comma 1 dopo la parola: spogliatoi aggiungere le seguenti: aree fumatori, ascensori.
120. 4. Potenti, Bellachioma.
Al comma 1, dopo le parole: di carattere innovativo quali aggiungere le seguenti: webcam, webaround portable e programmi di video conferenza.
120. 7. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Garavaglia, Comaroli, Cestari.
Al comma 1, Allegato, aggiungere, in fine, la seguente voce: Centri e Gallerie commerciali.
120. 14. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta è elevato, al fine di garantire la maggior sicurezza di utenti e addetti, al 100 per cento per l'acquisto di sistemi diagnostici per la rilevazione del virus, per l'acquisto per il conteggio mediante tecnologia wireless delle persone, per corsi di formazione in tema di sicurezza sanitaria e per i costi di visite mediche del personale.
120. 12. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
120. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*120. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*120. 15. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2021 aggiungere le seguenti: e nei cinque periodi di imposta successivi.
Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
120. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
120. 10. Anna Lisa Baroni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Detrazione fiscale per spese legate alla celebrazione di matrimoni)
1. Per favorire il rilancio del settore Wedding, gravemente colpito dalle misure adottate al fine di contenere il contagio della pandemia da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita una detrazione dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione e la celebrazione di matrimoni, ivi compreso il banchetto e l'acquisto di beni e servizi connessi alla cerimonia.
2. La detrazione può essere usufruita, in caso di incapienza, sino al quinto anno di imposta successivo alla celebrazione.
120. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
120. 03. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)
1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.
120. 04. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)
1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da COVID-19, con dotazione per l'anno 202o pari a 1.000 milioni di euro.
2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
120. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Proroga credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
All'articolo 1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sono sostituite dalle parole» sono sostituite dalle parole: «Per ciascuno dei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sino al 31 dicembre 2026».
120. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Estensione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali al settore della pubblicità esterna)
Per sostenere il settore della pubblicità esterna, gravemente colpito dalla pandemia in corso per effetto del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spostamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, il credito di imposta istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 è esteso al settore della pubblicità esterna, con particolare riferimento alla pubblicità nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie.
120. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di eco-packaging)
1. Al fine di ridurre il consumo di plastica monouso, ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che effettuano servizio di asporto spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di eco-packaging compostabile.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate nel dettaglio le spese ammissibili o i soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 120, inserire la seguente: 120-bis.
120. 09. Magi.
ART. 121.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
121. 70. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1 le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.
Conseguentemente:
al comma 3 sopprimere il terzo periodo;
aggiungere il seguente comma:
2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a
* Si vedano anche l'Avviso di rettifica e l’Errata corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020
* Si vedano anche l'Avviso di rettifica e l’Errata corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020.
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
121. 24. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Al comma 1 alinea le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.
Conseguentemente al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
121. 26. D'Attis, Occhiuto, D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020.
121. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 68. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 36. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;.
*121. 38. Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
121. 73. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: di successiva cessione del credito aggiungere le seguenti: anche frazionata;
2) al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;
3) al comma 1, lettera b) dopo le parole: di successiva cessione aggiungere le seguenti: anche frazionata;
4) al comma 1, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;
5) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta esclusa l'applicabilità delle sanzioni del cedente successivo al primo, salvo che non sia dimostrata la sua responsabilità».
Conseguentemente all'articolo 122, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: parziale con la parola: frazionata;
b) al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti.
121. 51. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La cessione del credito da parte del fornitore agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari è coperto da garanzia statale. Il fornitore può chiedere e ottenere ai predetti soggetti finanziamenti, con garanzia statale, mediante presentazione di apposita fattura attestante l'intervento svolto.
121. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti:, imprese di assicurazione.
Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
121. 74. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) titoli di stato cartacei di piccolo taglio, non nominativi, non produttivi d'interesse e senza scadenza, di importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Tali titoli di Stato hanno tagli di importo pari a euro 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di realizzazione tecnica e di distribuzione.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis) del comma, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
121. 14. Cestari.
All'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini della cessione del credito di imposta, lo stesso diventa disponibile solo dal momento in cui il beneficiario ha sostenuto la spesa o ottenuto il contributo sotto forma di sconto, anche parziale e relativa allo stato di avanzamento lavori, In caso di cessione ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i soggetti di cui al comma 1 o il fornitore che intenda effettuare ulteriori cessioni, devono darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando il cessionario individuato;
b) al comma 5, dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti:, ferma restando l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei cessionari.
121. 23. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: lettere a) e b) con le parole: lettere a), b) ed e);
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui alla lettera e) ricomprendono anche interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della sicurezza degli impianti.
121. 86. Pittalis.
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;.
121. 4. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 12. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 66. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 57. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.
*121. 78. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
**121. 85. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
**121. 65. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.
121. 39. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi di cui al comma 2 sono ripartite fra gli aventi diritto in cinque quote, annuali di pari importo.
121. 40. Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
121. 3. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.
121. 67. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, anche un efficientamento energetico.
121. 63. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruite relative a spese per lavori edili effettuate in passato.
121. 72. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
121. 7. Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
121. 41. Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: negli anni successivi aggiungere le seguenti: nel caso di trasformazione della detrazione in credito d'imposta senza cessione.
121. 5. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: non può essere richiesta a rimborso inserire le seguenti:, ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.
121. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica IVA. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.
121. 6. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.
*121. 45. Costa, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.
*121. 61. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.
**121. 58. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.
**121. 79. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 6.
*121. 46. Cristina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Sopprimere il comma 6.
*121. 62. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.
*121. 59. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.
*121. 80. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 69. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 60. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 44. Mazzetti, Sozzani, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 10. Cestari, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le modalità attuative devono essere stabilite, anche previo accordo tra Ance e l'Associazione banche italiane (ABI), devono garantire lo sconto in fattura con immediata liquidità all'impresa che ha effettuato gli interventi.
121. 64. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Fiorini.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all'articolo 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all’ecobonus anche avvalendosi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale.
121. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, inserire la seguente: «giuridica»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile».
121. 13. Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Fabbricati rurali)
1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente:
e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
121. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;
121. 02. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 12 , aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti)
All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «a partire dall'esercizio successivo» sono sostituite dalle parole: «a partire dall'esercizio in corso»;
al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il pagamento del canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, è dovuto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020».
121. 05. Porchietto.
ART. 122.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è cedibile anche nel caso in cui non sia stato fatto il pagamento conduttore.
122. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
122. 13. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.
122. 12. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.
122. 10. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 14. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 15. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle società finanziarie regionali.
5-ter. 1 cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
122. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)
1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.
2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
122. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)
1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.
2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.
122. 029. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
122. 06. Porchietto.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)
1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
122. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
122. 012. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Anticipazione crediti certificati)
1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e 2 eliminare: «di parte corrente»;
b) al comma 1 lettera a) modificare: «entro il 31 ottobre 2014» con: «sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;
c) al comma 4 aggiungere: «incrementare il Fondo di garanzia per i debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro».
122. 020. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
122. 024. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.
122. 022. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Misure in materia di congelamento detrazioni)
1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno dei reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nei periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinarla, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapienza del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospendono spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.
122. 023. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 123.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto».
«3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento».
123. 03. Porchietto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'Imposta sui valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)
1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato,
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
123. 02. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)
1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:
«127-vicies. le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
123. 01. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Riduzione aliquota IVA su cessioni di alimenti e bevande ai fini di asporto e consegna a domicilio)
1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121) è inserito il seguente:
«121-bis. cessioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi ai fini di asporto o consegna a domicilio».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
123. 06. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Aliquota agevolata per opere pubbliche connesse alla manutenzione del territorio)
1. Le opere di manutenzione, salvaguardia e manutenzione idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e con finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in aree sottoposte a tutela del vincolo, idrogeologico di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono sottoposte al regime di imposta sul valore aggiunto agevolata del 10 per cento, in deroga alla normativa vigente.
123. 07. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)
1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
123. 09. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del medesimo decreto.
123. 011. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani, Vanessa Cattoi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, le imprese di “intrattenimento danzante” e “spettacolo”».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
123. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Ulteriori misure fiscali)
1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
123. 013. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 124.
Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.
*124. 7. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.
*124. 20. Trancassini, Bignami.
Al comma 1, dopo le parole: Ffp3, aggiungere le seguenti: mascherine filtranti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;.
124. 9. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 2. Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; sostituire la parola: umidificatori;, con le seguenti: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;
b) al comma 2, sostituire le parole: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*124. 18. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Al comma 1, dopo le parole: detergenti disinfettanti per mani;, aggiungere le seguenti: altre preparazioni detergenti cosmetiche per il bagno.
Conseguentemente, al comma 3, le parole: 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 295,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 377 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
124. 10. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: provette sterili aggiungere le seguenti: reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 332 milioni di euro per l'anno 2020 e 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
124. 15. Magi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussorie pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.
124. 22. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.
124. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai relativi dazi doganali per le operazioni di importazione dei medesimi beni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
124. 24. Polidori.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
124. 8. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Scorporo IVA)
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-bis è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
124. 016. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
124. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(IVA sugli intrattenimenti)
1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: «Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio». Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
124. 017. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
124. 015. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)
1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1o gennaio 2021».
2. Ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
124. 012. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)
1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
124. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Operazioni agricole esenti ai fini IVA)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, le parole: 800 milioni e 90 milioni sono sostitute rispettivamente dalle seguenti: 780 milioni e 70 milioni.
124. 03. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:
«121-bis) prodotti per l'infanzia ivi inclusi l'abbigliamento, le calzature e gli accessori;».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
124. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)
1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» inserire le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nei campo biomedico,».
124. 04. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)
1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dai 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari ai 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
124. 05. Magi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Per il periodo decorrente dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.
124. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)
1. A decorrere dal 1o settembre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
124. 011. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Riduzione imposta sul capital gain)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 per cento».
124. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Cessioni all'esportazione)
1. In deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unicamente per l'anno 2021, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, il plafond è maturato in riferimento alle esportazioni effettuate nel 2019 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. L'efficacia della misura prevista al comma precedente è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
124. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di limite di deduzione)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
124. 018. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 019. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2).
2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 020. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)
1. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
124. 08. Donina, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola: «2020» ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) al comma 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
124. 013. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 125.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 24. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Sostituire l'articolo 125 con il seguente:
Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 120;
b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;
2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 2. Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli, Bellachioma, Tomasi, Garavaglia, Cestari.
Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
125. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.
125. 13. D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.
125. 22. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
125. 25. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento;
b) al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
« f) l'acquisto degli strumenti per il conteggio delle persone».
125. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: 60 per cento sono sostituite dalle seguenti: 100 per cento, le parole: 60.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro e le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro;
b) al comma 6, le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro, le parole: 150 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni di euro.
125. 33. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento e le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro con le seguenti: fino ad un massimo di 160.000 euro.
125. 37. Rachele Silvestri, De Toma.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.
125. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.
125. 27. Bond, Baldini.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: ovvero per l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee;
b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:
« e-bis. l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
125. 30. Porchietto.
Al comma 1 sopprimere le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5. Quanto a 1.800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
125. 26. Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
125. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita con la seguente:
« c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e per la sterilizzazione di attrezzature;»;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
« c-bis) lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza;».
125. 21. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'acquisto di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
125. 16. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi.
125. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle organizzazioni del Terzo Settore come definite dall'articolo 61, comma 2, lettera t) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione del ruolo di utilità sociale svolto dalle stesse, si riconosce un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate.
125. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*125. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
*125. 28. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di sostenimento della spesa aggiungere le seguenti: o nei cinque periodi di imposta successivi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.
125. 34. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche non titolari di partita che rendono locazioni turistiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma sostenuta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nonché per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
125. 29. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per spese di adeguamento degli ambienti domestici)
1. Al fine di sostenere l'adozione di investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti domestici in dipendenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, per un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad acquisto di mobili e complementi di arredo necessari per la realizzazione di spazi domestici adeguati per far fronte alle esigenze della didattica a distanza dei familiari conviventi ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, (bonus mobili), comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto- legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50.342.528 per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
125. 013. Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Estensione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 9, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 in materia di imposta sui canoni di locazione)
1. Per il quinquennio 2020/2025 la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 si applica anche ai contratti di locazione ovunque stipulati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
125. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)
1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:
a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di marketing e di organizzazione di eventi;
b) alle ricerche di mercato;
c) ai servizi finanziari;
d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.
3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumularle con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo
125. 03. Squeri.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, comma 2, eliminare le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro».
125. 010. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, alle imprese del settore turistico ricettivo spetta un credito di imposta di importo pari alle commissioni addebitate in relazione alle transazioni oltre 999 euro effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.
125. 08. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 2, sostituire: «400.000» con: «1.500.000».
125. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dell'intrattenimento e di pubblico spettacolo, spetta un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di servizi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) corsi di formazione per il personale finalizzati a istruire lo stesso sulle modalità di prevenzione sanitaria;
b) visite mediche relative alla diagnosi dei sintomi ricollegabili al COVID-19.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
125. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dai credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
125. 07. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 43 comma 1 del Cura Italia è di garantire la sicurezza del personale operante in ambito socio-sanitario, si trasferiscono ad Invitalia, entro 10 giorni dai giorno della conversione in legge di questo decreto, l'importo di 300 milioni di euro da erogare, mediante apposito bando, alle imprese del comparto socio-sanitario per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
125. 012. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)
1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:
« c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
125. 020. Garavaglia, Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«1-quinquies): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
125. 023. Gusmeroli, Garavaglia, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agile avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte sono deducibili nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
125. 021. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI bando ImpresaSicura – Invitalia)
1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare del spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva affini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
125. 022. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 126.
Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
1. Per i contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel bimestre da marzo a aprile 2020 rispetto allo stesso bimestre del precedente periodo di imposta, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sui fondi europei e le disponibilità finanziarie attivate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
126. 17. Occhiuto, Giacomoni, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Mazzetti.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 2. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 8. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri, Calabria.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 19. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021.
Conseguentemente sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
**126. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 4.500 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma.
3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
126. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani.
Ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
126. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
126. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021;
b) al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entra il 31 gennaio 2021.
126.16. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021;
b) sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque;
c) sostituire le parole: con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.
126. 14. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;
b) al comma 2, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;
c) al comma 3, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino d un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a, decorrere dal 31 gennaio 2021.
126. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
126. 18. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo il comma aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «inferiore all'ottanta per cento» sono sostituite con le seguenti: «inferiore al cinquanta per cento».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 285, comma 5, è ridotto di 200 milioni di euro nell'anno 2020.
126. 7. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i debiti tributari e per contributi previdenziali cosiddetto assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 a carico delle imprese e dei datori di lavoro agricoli possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
126. 11. Caon, Sandra Savino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593 del Ministro dello sviluppo economico.
126. 15. Casino.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 715.
126. 21. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.»;
b) al comma 3:
1) nella lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.».
*126. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.»;
b) al comma 3:
1) nella lettera a) le parole: «di cui agli articoli 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) alle entrate di competenza degli enti locali.».
*126. 020. Ruggieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Modifiche all'articolo 18 decreto-legge n. 23 del 2020)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “700.000 euro” sono sostituite dalle parole “euro 1.000.000”.
Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Art. 18-quater.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti net periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 19971 n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 20131 n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 20191 n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
Art. 18-quinquies.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente “Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.
Art. 18-sexies.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”.
Art. 18-septies.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un “periodo di non normale svolgimento dell'attività” ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 20171 n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.».
126. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Estensione della sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), le parole «23 e 2411» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»;
2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria»;
3. al comma 3, alla lettera a) le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»;
4. Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 1 a 4-bis»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.».
5. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'B marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.».
126. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
*126. 06. Zanettin.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
*126. 014. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 40 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 40 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi. fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 023. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti del contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
126. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)
1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: «16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre».
126. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Disposizioni in materia di tributi comunali)
1. I debiti di natura tributaria di competenze degli enti locali, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ovvero in riscossione diretta da parte degli enti locali, sia nella fase accertativa che nella riscossione coattiva, relativi a qualunque tipologia di entrata tributaria, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il versamento di una somma determinata con apposito regolamento comunale deliberato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina le modalità e i termini per usufruire della definizione agevolata, con particolare riferimento:
a) alla data entro cui presentare domanda di definizione agevolata;
b) alla indicazione della scadenza della rata unica o delle ulteriori rate in caso di dilazione;
c) ai criteri di determinazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica;
d) all'importo delle somme ridotte, oltre al totale delle sanzioni e degli interessi maturati, calcolate proporzionalmente ai criteri di cui alla lettera c).
3. Il regolamento di cui ai commi 1 e 2 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e non potrà comunque prevedere una scadenza di pagamento delle rate anteriore al periodo di sospensione delle attività di riscossione e accertativa di cui all'articolo 67 del presente decreto-legge.
4. Per i debiti affidati all'Agente della riscossione, la definizione agevolata, in ogni caso preventivamente approvata con regolamento comunale, seguirà le medesime disposizioni fissate dall'articolo 1 commi 184 e seguenti della legge n. 145 del 2018, ove compatibili con la tipologia di entrate.
126. 012. Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
126. 013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)
1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
126. 015. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 017. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 028. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità)
1. Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID-19, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31 dicembre 2020.
126. 018. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese degli autoservizi pubblici non di linea e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
126. 022. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
126. 024. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)
1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
Conseguentemente:
All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 13, le parole: 96 per cento sono sostituite con le seguenti: 86 per cento;
2) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.».
All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 731, le parole: nell'8,60 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 13 per cento;
2) al comma 732, dopo le parole: all'83 per cento aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
126. 025. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi del commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;
d) il comma 8 è soppresso.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Estinzione dei versamenti tributari e contributivi.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 026. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime forfetario sperimentale)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
126. 027. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Proroga dei termini dei versamenti relativi olle dichiarazioni fiscali)
1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: «16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
126. 029. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
126. 030. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Regime agevolato studi professionali)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
126. 031. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Mini-IRES sperimentale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 032. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
ART. 127.
Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1o gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2020 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e le parole: con le modalità e nei termini previsti dal comma 4 con le seguenti: a far data dal 1o gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.
127. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1 lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Conseguentemente:
2) al punto 2) sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
3) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.
127. 29. Rachele Silvestri, De Toma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 1. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 9. Novelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*127. 18. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;
b) al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
127. 15. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.
127. 26. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis). All'articolo 62 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i soggetti residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, sono sospesi i versamenti del saldo e della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono il 30 giugno 2020.»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «2, 3 e 3-bis».
127. 16. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 62, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
127. 25. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020.
127. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis. All'articolo 78, il comma 2-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:
«2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 2 marzo 2020 e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1o aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
127. 11. Caon, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 69, comma 2, le parole: «per tutto il periodo di sospensione dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 787 conseguentemente alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: e 62 con le parole:, 62 e 69.
127. 19. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 17. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
*127. 23. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La sospensione del termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla gestione di cui all'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Dure provvisorio ex articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.
127. 3. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
1-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 2.200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.200 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
127. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
127. 8. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1o gennaio 2021.
127. 12. Barelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
127. 01. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette,»; le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera e), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020»;
3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
« e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020.».
b) all'articolo 62, comma 2:
1) nella alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali.».
*127. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette,»; le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera e), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020»;
3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
« e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020.».
b) all'articolo 62, comma 2:
1) nella alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette;»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali.».
*127. 019. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ghigno 2022» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2022».
**127. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ghigno 2022» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2022».
**127. 010. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Estensione ai soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e del relativo indotto della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)
1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
« t-bis) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto».
127. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga delle procedure di sfratto)
1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni,» le seguenti: «1o settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2021».
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1o gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.
*127. 011. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga delle procedure di sfratto)
1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni,» le seguenti: «1o settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2021».
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1o gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.
*127. 012. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
**127. 013. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
**127. 014. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Definizione agevolata dei mancati versamenti contributivi)
1. Al fine di definire le posizioni contributive nei confronti delle rispettive casse di previdenza, i soggetti tenuti al versamento possono estinguere i mancati pagamenti dovuti sino al 31 dicembre 2018 in favore di enti, casse professionali o gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ancorché non ancora accertati e affidati agli agenti della riscossione, versando integralmente le somme dovute senza corrispondere sanzioni, interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, in numero massimo di sei rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
127. 015. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Sospensione del versamento della prima dell'IMU)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.
127. 017. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga dei termini di versamento in scadenza nel mese di giugno 2020)
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono al 30 giugno 2020, sono effettuati in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
127. 018. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. I soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non operano la ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 27 del citato decreto, e successive modificazioni, sui compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti, di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare del redditi stessi.
127. 020. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
127. 021. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Riduzione costo del lavoro)
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) le parole: «ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dall'età».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
127. 023. Piastra, Murelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Claudio Borghi.
Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020» con le seguenti: «sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
127. 026. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite da: “30 giugno 2020”; b) al comma 1, lettera a), le parole: “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
c) il comma 5 è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
127. 027. Vanessa Cattoi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 128.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)
1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
128. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 128, è aggiunto il seguente:
Art. 128-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)
1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre l'ottavo».
128. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)
1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67» sono soppresse.
128. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)
1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
128. 06. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
ART. 129.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
129. 08. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
129. 07. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 130.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;
quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
130. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 dicembre.
130. 3. Piastra, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal 1o luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2021 ; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede assensi dell'articolo 265.
130. 06. Cattaneo.
Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)
1. A decorrere dal 1o maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
130. 05. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente
Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020)
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «al sessanta per cento».
2. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato».
130. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
Art. 130-bis.
(Differimento entrata in vigore dei nuovi criteri di determinazione della TARI e dalla TARI corrispettivo)
1. È differita al 2022 l'applicazione dei nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.
130. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 132.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 1. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «630. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole “di categoria euro 2 o inferiore” sono sostituite dalle seguenti “di categoria euro 4 o inferiore.”».
*132. 5. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) servizio noleggio con conducente.
All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
**132. 3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) servizio noleggio con conducente.
All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
**132. 7. Rachele Silvestri, De Toma.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
132. 4. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Esenzione dall'accisa e dall'Iva per la produzione di dispositivi medici, Dpi e prodotti per la sanificazione donati)
1. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
132. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Versamento delle royalties spettanti alla regione Basilicata)
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
132. 02. Casino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Dopo il numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «1-sexies) beni originati da operazione di recupero o riciclo.».
Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti «700 milioni»;
b) al comma 6, sostituire le parole «200 milioni» con le parole «50 milioni».
132. 03. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) servizio noleggio con conducente».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
132. 04. Brunetta.
ART. 133.
Sopprimerlo.
133. 5. Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 133.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)
1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 731 milioni di euro nel 2021 e, 759 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
133. 14. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 133.
(Soppressione dell'imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 634 a 658 sono abrogati;
b) i commi da 671 a 676 sono abrogati.
133. 10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.
Conseguentemente, al comma 2 sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata «reddito di cittadinanza», di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
133. 3. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), le parole: dal 1o gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2022.
133. 15. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2021 con le seguenti: dal 1o luglio 2022.
133. 4. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 2. Cestari, Garavaglia, Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 676 è sostituito dal seguente:
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 675 sono sospese per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 153 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 1. Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2023;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2023;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata “reddito di cittadinanza”, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
133. 12. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)
1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.
2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.
3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.
133. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
1. Fatte salve le misure già adottate dalle regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore della sanità.
2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
133. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Differimento delle disposizioni in materia di accisa sulla birra artigianale)
1. In deroga alle normative vigenti, e fino al 31 gennaio 2020, ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l'accisa ridotta di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata al momento della fatturazione della vendita del prodotto.
133. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Sospensione delle accise su vino con marchio di tutela)
1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su vino IGT, IGP, DOC e DOCG è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
133. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Sospensione delle accise su birra e vino prodotti in Italia)
1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su birra e vino, prodotti in impianti di lavorazione e produzione situati in Italia, è sospeso fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
133. 06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)
1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 07. Cattaneo.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)
1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 08. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bazzaro, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Misure per l'acquisto di autoveicoli)
1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
133. 010. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)
1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero nel caso di prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 011. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 134.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 01. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 011. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*134. 014. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 02. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Abrogazione del reverse charge in edilizia)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**134. 012. Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifiche alla disciplina della nuova IMU)
1. Al fine di garantire ai Comuni il medesimo gettito in occasione del passaggio tra l'abolita Imposta Unica Comunale alla nuova IMU, all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «di cui al comma 754» sono soppresse.
134. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)
1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
134. 06. Calabria, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Semplificazione in materia di compensazioni)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
134. 07. Brunetta, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
134. 08. Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni d'affitto non riscossi)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
134. 016. Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
134. 09. Caon, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
Art. 134-bis.
(Metodo previsionale acconti giugno)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, comma 1, sostituire le parole «all'ottanta per cento» con le seguenti: «al cinquanta per cento».
134. 010. Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, D'Ettore.
ART. 135.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».
135. 4. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle competenti somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale amministrativo in servizio esclusivo presso le Segreterie delle Commissioni tributarie territoriali e la Segreteria generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nell'anno 2020; è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1o semestre 2021 dal Dipartimento delle finanze. Per tutti i magistrati tributari le competenti somme del contributo unificato tributario vanno, invece, ripartite come maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile liquidato per l'attività giurisdizionale e giudiziaria svolta dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020; per attività giurisdizionale si intende ad ogni effetto anche l'emanazione di ordinanze e decreti presidenziali che sono valutati a tal fine rispettivamente nella misura di un mezzo ed un terzo rispetto alla valutazione della sentenza; come attività giudiziaria si intende ad ogni effetto la pubblicazione nel portale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei propri massimari di giurisprudenza entro la data di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2021, che saranno valutati esclusivamente per la competente quota di ripartizione ai magistrati formalmente ed ininterrottamente componenti dell'ufficio del massimario dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020. La maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile per l'attività giurisdizionale e giudiziaria è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1o semestre 2021 dal Segretario generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e vistata dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
135. 3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis della medesima legge fallimentare».
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'alticcio 135-bis, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
135. 07. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19» con le seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;
b) al comma 3 sopprimere le parole: «in via temporanea» e «diretta»;
c) sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-bis, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
135. 09. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)
1. All'articolo 83, secondo comma, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi al procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflativi del contenzioso medesimo.».
135. 012. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
4. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
135. 08. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Definizione agevolata delle liti fiscali)
1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di cassazione o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che, al momento della data di presentazione della domanda di definizione della lite, ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 20 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 settembre 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1o ottobre 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si precisa che:
a) per lite pendente, si intende quella in cui è parte l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2019, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
d) sono espressamente escluse le liti pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e qualsiasi atto emesso dall'Agente della riscossione.
e) sono altresì escluse dalla definizione agevolata le liti relative ad accertamenti aventi rilevanza anche ai fini penali, ad eccezione di quelli per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione definitiva entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 30 settembre 2020, una distinta domanda di definizione telematica, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2020, salvo rinuncia da parte del contribuente, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. L'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
135. 01. Bucalo, Trancassini.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Disposizioni in materia di personale marittimo)
1. Al fine di garantire, per il personale marittimo, i corsi di aggiornamento sul rischio biologico da COVID-19 previsti dal Ministero della salute (Primo Soccorso Elementare, Medical Care e Basic Life Support), sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020, a valere sui Fondi del Ministero della salute.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dell'attività professionale, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese effettuate dall'armatore o dal marittimo per i corsi di cui al comma 1 oltre che per l'acquisto e l'analisi dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 da effettuare al personale marittimo e a tutte le persone che transitino a bordo delle unità naviganti.
135. 05. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Art. 135-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire le parole: «1o gennaio 2020» con le seguenti: «1o gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
135. 010. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 136.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, dopo le parole: «da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia»;
b) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
136. 1. Centemero.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*136. 05. Porchietto.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni d'impresa)
1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.
*136. 010. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
**136. 07. Porchietto.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.
**136. 011. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d'Italia)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 573 le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e alla fine del periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
al comma 574 le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e alla fine del periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
al comma 575 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
è aggiunto il comma 576-bis: «In deroga al comma 576, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.»;
il comma 577 è sostituito dal seguente: «In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del predetto comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.»;
è aggiunto il comma 577-bis: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577, il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui al predetto comma, in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.»;
è aggiunto il comma 578-bis: «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final — “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.»
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti parole: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.
136. 06. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Disposizioni in tema di proroga di termini in materia condominiale)
1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto od in scadenza, entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri dodici mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
4. Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.
136. 012. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
ART. 137.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'Importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente, La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: Sui valori di acquisto delle partecipazioni non’ negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.
137. 1. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata, e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282.
137. 9. Acquaroli.
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3, inserire il seguente:
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento».
2) in rubrica, dopo le parole: nei mercati regolamentati inserire le seguenti:. Disposizioni in materia di beni d'impresa.
137. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Norma di interpretazione autentica sulla contabilizzazione delle, rivalutazioni)
1. In via straordinaria, per le operazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nei senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.
2. Il comma 5 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 342 del 2000, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dai 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004.
137. 01. Acquaroli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Modifiche all'articolo 50 – Proroga del termine di presentazione della istanza di indennizzo al FIR – Fondo indennizzo risparmiatori)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al Fir, da ultimo prorogato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020.
137. 02. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)
1. Per il periodo di imposta in corso al 1o marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di tre milioni di euro.
137. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 138.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «24 giugno 2018» sono aggiunte le seguenti: «come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;
b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.
138. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. il metodo di calcolo della TARI secondo la deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale. Pertanto il Pef per l'esercizio 2020 sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.
1-ter. per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.
138. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2021.
138. 7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agrituristiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
138. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato)
1. All'articolo 107, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.».
138. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Disposizioni inerenti gettito IMU)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
138. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1o gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 2015 del 2017.
138. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)
1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
138. 04. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – sospensione sanzioni amministrative)
1. Sono sospese per il 2020 le sanzioni amministrative pecuniarie da ventisei euro a centosessanta euro previste dall'articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di comunicazione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come modificato dall'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
138. 05. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie Imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
138. 06. Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Ribolla.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
138. 07. Ribolla, Gusmeroli, Gava, Lucchini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
ART. 139.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis.
(Fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate – Riscossione e ad altri enti pubblici)
1. Qualsiasi fidejussione bancaria e assicurativa da produrre all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate – Riscossione e ad altri enti pubblici viene emessa esclusivamente in formato Pdf/A con apposizione di firma digitale e marcatura temporale e trasmessa direttamente dal soggetto emittente attraverso posta elettronica certificata al soggetto beneficiario.
139. 01. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 140.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1o gennaio 2021 per gli altri soggetti, e fino al 1o gennaio 2023 per i soggetti ne comuni totalmente e parzialmente montani, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
140. 1. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:
Art. 140-bis.
(Esclusione scontrino elettronico per le prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)
1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.
140. 01. Brunetta.
ART. 141.
Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:
Art. 141-bis.
(Proroga della concessione dei giochi)
1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla nominativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del bingo, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la l'attribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nei quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
141. 02. D'Attis.
Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:
Art. 141-bis.
(Differimento in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale)
1. In considerazione della straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la stipula e la decorrenza della convenzione di concessione per la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è prorogato per ulteriori diciotto mesi dal giorno di scadenza mediante provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
2. Il versamento del residuo della somma una tantum di cui all'articolo 1, comma 576 lettera c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, viene definito in base alle valutazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo e corrisposto dalla società aggiudicataria a decorrere dal 15 dicembre 2020.
141. 0400. D'Attis.
ART. 143.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su accordi di modifica dei contratti di finanziamento)
1. Gli accordi con i quali le parti di contratti di mutuo o altri finanziamenti conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concordano la sospensione e il differimento del pagamento delle rate in scadenza, il differimento della restituzione del finanziamento se previsto in unica soluzione, la proroga del contratto o la rinuncia alla facoltà di revoca da parte del soggetto finanziatore, sono esenti dall'imposta di bollo.
143. 01. Ferro, Trancassini.
Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
143. 09. Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti del Fondo sviluppo e coesione ai sensi dell'articolo 241.
143. 03. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materiali di appalti)
L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.
143. 012. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: «... e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.»
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
143. 05. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Esenzione imposta di bollo per la pesca e acquacoltura)
1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
143. 06. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:
Art. 143-bis.
(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)
1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.
6. All'onere derivante dai presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
143. 07. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 144.
Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020 e al comma 3, sostituire le parole: settembre 2020 con le seguenti: dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
144. 3. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 2, dopo le parole: entro il 16 settembre 2020, inserire le seguenti: ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,.
144. 1. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 145.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis.
(Compensazione debiti-crediti nei confronti della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole: «nell'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2020 al 2022»;
b) aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in fase di liquidazione della dichiarazione dei redditi.».
145. 01. Ferro, Trancassini.
ART. 146.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
« i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
146. 01. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
ART. 147.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 147.
(Abolizione del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)
1. Il comma 1 dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
147. 7. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 147.
(Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste, il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.
147. 11. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.
*147. 2. Comaroli, Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.
*147. 8. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.
Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
147. 1. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno 2020 con le seguenti: Per gli anni 2020 e 2021.
147. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese»;
c) al comma 5, è inserito il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)»;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;
g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 3-bis, lettera b)»;
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
*147. 3. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese»;
c) al comma 5, è inserito il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)»;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;
g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 3-bis, lettera b)»;
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
*147. 13. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni fiscali 2020 e 2021 si preveda la compensabilità totale indifferita dei crediti/debiti verso la pubblica amministrazione cumulativamente per i settori fiscali e contributivi.
147. 9. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
*147. 01. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
*147. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
*147. 013. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Utilizzo crediti verso la pubblica amministrazione)
1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.
2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici, che non possono opporsi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
147. 014. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 148
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere le parole: l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è rinviata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
b) al primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2020 e 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
148. 6. Spena.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21, giugno 2017, n. 96.
148. 3. Cappellacci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
148. 1. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Sospensione Isa trasporto persone)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza, epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 493210/493220/503000/493901 /493909/493100/50.30.00.
148. 07. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Esenzione ISA trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00)
1 Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.
148. 010. Brunetta.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 08. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 011. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 012. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
**148. 09. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:
Art. 148-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
**148. 016. Bellachioma, Garavaglia, Tomasi, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli.
ART. 149.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: 31 maggio 2020, con le seguenti: 31 agosto 2020 e al comma 5, sostituire le parole: 16 settembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020 e le parole: settembre 2020, con le seguenti: dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
149. 1. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le imprese esercenti il trasporto pubblico non di linea di cui ai codici ATECO 493220 e 493210 i termini di sospensiva sono fissati alla data del 31 dicembre 2020.
149. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 518 del 1997 in materia di accertamento con adesione, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che non siano stati già sottoposti ad accertamento fiscale o abbiano commesso violazioni in materia penale-tributaria, possono definire le imposte sul reddito e sul valore aggiunto relative alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con atto unico, contraddittorio e con adesione, secondo le seguenti disposizioni.
2. La definizione di cui al comma 1 avviene mediante accettazione degli importi proposti dall'amministrazione finanziaria nell'invito a comparire inviato al contribuente ed ivi indicati, per ciascuna dichiarazione, a titolo di imposte, ritenute, contributi obbligatori INPS o di altre casse previdenziali, sanzioni ed interessi, unitamente ai motivi che hanno dato luogo alla determinazione degli importi stessi.
3. L'amministrazione finanziaria provvede ad individuare gli importi di cui al comma 2 anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengano conto, per ciascuna categoria economica, della dichiarazione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti di cui al comma 1. Relativamente all'IVA, questa è individuata in base all'aliquota media, mentre le sanzioni nella misura di un ottavo di quelle dovute. Gli eventuali maggiori imponibili individuati dall'amministrazione finanziaria non rilevano a fini penali, né ad altri fini extratributari.
4. Le somme relative agli importi di cui al comma 2 sono pagate in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di adesione all'invito di cui allo stesso comma, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito. In alternativa, tali somme possono essere rateizzate in tre, sei, o dodici rate semestrali, di cui la prima versata entro sessanta giorni dalla data di adesione della proposta, secondo fasce di importi determinate dal decreto di cui al comma 7.
5. La definizione di cui al comma 2 si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'adesione in unico versamento o con il versamento della prima rata. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. I soggetti di cui al comma 1, altresì, possono definire e assolvere le imposte di successione e donazione, di registro, ipotecarie e catastali relative ad atti presentati entro il 31 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
149. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
1. Le imposte risultanti da dichiarazioni uniche presentate soggetti esercenti, attività d'impresa, arte o professione per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e non pagate possono essere liquidate su domanda del soggetto obbligato, mediante un unico versamento, senza corresponsione di interessi, sanzioni ed eventuali accessori, da effettuare contestualmente alla domanda. In alternativa, l'importo dovuto può essere liquidato mediante rateizzazione in tre, sei o dodici rate semestrali, di cui la prima da versare contestualmente alla presentazione della domanda, secondo fasce di importi che saranno determinate dal provvedimento di cui al comma.
2. Le modalità di liquidazione di cui al comma 1, possono essere richieste dai soggetti indicati nello stesso comma anche per le imposte dovute contenute negli avvisi bonari dell'Amministrazione finanziaria, o non iscritte a ruolo, ovvero non notificate agli agenti della riscossione, ovvero le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle imposte per l'intero importo o della prima rata in caso di rateizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
149. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)
1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184,185,185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 19 dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione rende ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. Ai soli fini del presente articolo:
a) le parole: «alla data del 31 luglio 2019» di cui all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2020»;
b) la parola: «2017» di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita, ovunque ricorra, con la parola: «2018».
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
149. 04. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
1. L'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2019, convertito dalla legge n. 136 del 2019 è sostituito dal seguente:
«1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti alla data del 9 marzo 2020 possono essere definite, a domanda del ricorrente, da presentarsi entro 60 giorni ai sensi del successivo comma 4, con il pagamento:
a) del 60 per cento del valore della controversia se il giudizio è pendente in primo grado;
b) del 70 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del ricorrente nella pronunzia, non cautelare, di primo grado;
c) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronunzia, non cautelare, di primo grado;
d) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronunzia, non cautelare, di secondo grado;
e) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronunzia, non cautelare, di secondo grado.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione contestualmente alla presentazione della domanda o rateizzati in tre, sei, o dodici rate semestrali di cui la prima contestualmente alla presentazione della domanda; secondo fasce di importi che saranno determinate dal regolamento di attuazione.
3. Sono altresì definibili gli avvisi di accertamento notificati alla data del 9 marzo 2020, non impugnati e per i quali pendono i termini per l'impugnazione con il pagamento del 60 per cento del valore della controversia. Non sono dovuti gli interessi, le sanzioni ed eventuali accessori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per ciascuna autonoma controversia autonoma, il ricorrente presenta una distinta domanda di definizione esente dalla imposta di bollo ed, ai fini della regolarizzazione, effettua un distinto versamento, per l'intero importo dovuto o, in caso di rateizzazione, la prima delle rate. Per controversia si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui sopra le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera “a”, delle decisioni 2007/436 CE Eurotom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Eurotom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa alla importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento dell'Unione europea 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo».
Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
149. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;
b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
149. 05. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Misure agevolative derivanti dal metodo previsionale acconti giugno)
1. In caso di errore nel calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuti con metodo previsionale in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel mese di giugno 2020, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 anche se risultante fuori dai margini dello scostamento come da legislazione vigente.
149. 06. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Dichiarazione di successione eredi vittime da COVID-19)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è prorogata di ulteriori 12 mesi, o comunque, 9 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
149. 07. Minardo, Alessandro Pagano, Bellachioma.
ART. 152.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: tra il 1o marzo;
b) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: prima del 1o marzo.
152. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8,7 milioni, con le seguenti: 23 milioni e le parole: 26,4 milioni, con le seguenti: 90 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 763,4, milioni.
152. 3. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
ART. 153.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «26 febbraio 2021».
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila»;
c) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Conseguentemente, all'articolo 154, comma 1, sopprimere la lettera a).
153. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, per le quali fino a: del medesimo decreto.
153. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:
Art. 153-bis.
1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pagamenti delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
153. 01. Biancofiore.
ART. 154.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 31 agosto, con le seguenti: 31 dicembre;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 31 agosto 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 10 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
154. 7. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.
154. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il termine del 10 dicembre 2020 con le seguenti: entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:
“14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-ter. In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”»
154. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2019 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 31 gennaio 2021, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. La volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
154. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «I debiti», sono inserite le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile», le parole: «diverga quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020»;
b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 luglio 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2020», le parole: «1o agosto 2019», con le seguenti: «1o gennaio 2021», le parole: «30 aprile 2019», con le seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «30 giugno 2019», con le seguenti: «30 novembre 2020»;
c) di comma 2, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «trentasei», sopprimere le parole: «e la seconda» e «ciascuna», sostituire le parole: «scadenti rispettivamente», con le seguenti: «scadente», sostituire le parole: «31 luglio», con le seguenti: «31 dicembre 2020», sopprimere, in fine, le parole: «e il 30 novembre 2019» e sostituire la parola: «2020» con la seguente: «2021»;
d) al comma 16, lettera a), dopo le parole: «13 luglio 2015», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile»;
e) al comma 23, le parole: «, la seconda il 30 novembre 2019» sono soppresse, e le parole: «2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023»;
f) al comma 24 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente «2021».
154. 07. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
1. Il contribuente che, ai sensi dell'articolo 154 del presente decreto-legge, ha sospeso il pagamento delle rate concordate con Equitalia a seguito della rottamazione del proprio debito con la concessionaria della riscossione, ha diritto ad una proroga del suddetto debito pari al numero delle rate non pagate nel periodo ricompreso tra i mesi di marzo e agosto 2020.
2. Le rate non pagate vengono automaticamente poste in coda al piano di rateizzazione in essere ed i relativi interessi sono ricalcolati, a carico del contribuente, dalla concessionaria della riscossione che è tenuta ad emettere ed inviare agli interessati i nuovi bollettini entro il mese di dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i contribuenti che, entro il 31 agosto, non abbiano provveduto al pagamento delle rate scadute nel periodo di sospensione di cui al comma 1.
4. Il contribuente riprende i pagamenti del proprio piano di rateizzazione a decorrere dal mese di settembre 2020 con i bollettini già in suo possesso.
5. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.
154. 02. Polverini.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Estensione della durata della rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 1990 ai 31 marzo 2020, complessivamente di importo superiore ad euro 5.000 per ogni contribuente e non oggetto delle precedenti domande di rottamazione e/o saldo e stralcio, possono essere estinti mediante il pagamento di un massimo di n. 300 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente, da applicare con le medesime modalità degli interessi di mora, il cui decorso sarà bloccato al 31 agosto 2020 nell'ipotesi di adesione alla presente definizione agevolata.
Il debito rateizzato comprenderà ogni onere ricompreso nelle cartelle notificate al contribuente, compresi interessi di mora, aggi ed oneri accessori.
2. Per gli stessi debiti il contribuente avrà diritto ad una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di rateizzazione inferiore a quello massimo di cui al comma precedente, con un massimo del 15 per cento.
3. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuato a decorrere dal 15 dicembre 2020, con successivo pagamento previsto ai giorno 15 di ogni mese.
4. L'agente dalla riscossione fornisce ai debitori i dati necessari individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet entro il 31 agosto 2020.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui ai commi 1 e 2 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutiva precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.
8. Entro il 15 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
10. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 ottobre 2020 le dilazioni in corso sono automaticamente revocate a non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 197 3, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, comprese quelle presso terzi, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
11. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1 e 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione ciel debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione previsto dal precedente comma, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Per le sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 21, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dai codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento,
14. facoltà dei contribuenti che hanno già aderito alle precedenti rottamazione dei ruoli e/o saldo e stralcio, rinunciare a tali procedure per accedere al maggior termine di rateizzazione previsto dalla presente normativa. La rinuncia determina la perdita delle riduzioni ottenute con le richiamate procedure.
154. 04. Osnato, Rotelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Estensione della durata della rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione per tributi relativi a risorse proprie dell'Unione europea)
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 1990 al 31 marzo 2020 a titolo di risorse propria tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione di importo complessivamente superiore ad euro 5.000 per ogni contribuente, possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo precedente, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, dei 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere l'intero importo delle cartelle, come definite al comma 1 dell'articolo 1, senza alcuna riduzione ed indipendentemente dal numero di rate richieste, che comunque non potrà essere superiore a 300 mensili.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio dell'Unione europea, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/ 2014 del Consiglio, dei 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
3. Restano ferme tutte le modalità ed i termini di pagamento previsti dall'articolo 1.
154. 05. Osnato, Rotelli, Trancassini.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Diritto di rivalsa)
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.
154. 08. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Rateizzazione debiti tributari e previdenziali)
1. I debiti tributari e per contributi previdenziali ed assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.
154. 09. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un valore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere.
154. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)
1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.
154. 011. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)
1. All'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovunque ricorrano, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
154. 012. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Compensazione di debiti e crediti verso la pubblica amministrazione)
1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nel confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti dicui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.».
2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«Art. 28-quater.
1. A partire dal 1o gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse certificazioni non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
5. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
154. 013. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Cestari, Tomasi.
ART. 155.
Sopprimerlo.
155. 1. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
ART. 156.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020 con le seguenti: entro il 31 giugno 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 15 settembre 2020.
156. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 luglio.
156. 2. Gelmini, Palmieri, Versace.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Esenzione da imposte e tasse locali per le scuole paritarie)
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
156. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
156. 017. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 256.
156. 09. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 08. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 012. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
156. 014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:
Art. 156-bis.
(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)
1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
156. 016. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.
ART. 157.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alta notifica dei sopra indicati atti»;
b) sopprimere il comma 5;
c) dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».
157. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato “Falconera” nel comune di Caorle».
157. 2. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.
Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:
Art. 157-bis.
(Semplificazioni al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)
1. L'istruttoria della domanda presentata dagli operatori commerciali titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene in un tempo massimo di 10 giorni, trascorso il quale, l'esito della richiesta è comunque da ritenersi positivo.
157. 03. Trancassini, Osnato, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:
Art. 157-bis.
(Misure urgenti in materia di entrate locali)
1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
157. 04. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli.
Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:
Art. 157-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
157. 05. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
ART. 159.
Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:
Art. 159-bis
(Compensi spettanti per assistenza fiscale)
1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati 1 compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma.
159. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:
Art. 159-bis
(Soggetti di cui possono avvalersi i centri di assistenza fiscale)
1. All'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «o in quello dei ragionieri liberi professionisti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
159. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:
Art. 159-bis.
(Modifica dei compensi per l'assistenza fiscale)
1. L'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
2. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 è abrogato.
3. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio, n. 241 è sostituito dal seguente:
«1. Per le attività di cui al comma 4, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:
a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo Idei decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a)nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega».
159. 04. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
ART. 160.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1; del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, e) e d),»;
dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.
12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
160. 06. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
160. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
160. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
l. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
160. 08. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
160. 010. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1o e 3o, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24.
160. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
160. 012. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
160. 013. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: «lettere a), b),» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
160. 014. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
160. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Proroga del versamento dell'ultima rata per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)
1. Il termine per il pagamento della rata di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in scadenza al 30 giugno 2020, è prorogato al 30 giugno 2021.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 26 comma 5, sostituire le parole: «800» e «90» rispettivamente con: «700» e «40».
160. 016. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
160. 017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.
160. 018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
160. 019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
160. 020. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis.
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 36-bis.
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo e l'incremento dei livelli occupazionali per le imprese e le attività produttive legate ai settori dell'edilizia, della rigenerazione urbana e della riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio, i comuni, sentite le regioni e le soprintendenze territorialmente competenti, predispongono ed approvano appositi Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana con specifica attenzione ai valori paesaggistici.
2. Al solo fine dell'attuazione dei Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana di cui al comma 1, gli interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai predetti Piani».
160. 021. Bond, Baldini.
ART. 162.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
162. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), le parole: in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno, sono sostituite dalle seguenti: in numero non inferiore a sei e non superiore a trentasei.
162. 2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:
Art. 162-bis.
(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)
1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.
162. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 163.
Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:
Art. 163-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*163. 01. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:
Art. 163-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*163. 04. Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:
Art. 163-bis.
(Riduzione delle somme dovute per l'anno 2020 dalle utenze non domestiche in relazione alla TARI e alla TARI corrispettivo)
1. In conseguenza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, che hanno comportato la sospensione dell'attività di molte imprese e lavoratori autonomi, per l'anno 2020 è ridotta del 30 per cento la somma dovuta dalle utenze non domestiche in relazione alla TARI ed alla TARI corrispettivo.
2. Per far fronte alle minori entrate degli enti locali in conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è stabilito un maggiore trasferimento a favore di detti entri di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2020.
3. Il riparto del trasferimento di cui al comma 2 avviene sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti relativi agli importi dovuti per tributi di cui al comma 1 dalle utenze non domestiche.
4. Le modalità per la trasmissione dei dati e per il riparto del trasferimento sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
163. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
ART. 164.
Sopprimerlo.
164. 23. Magi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio».
*164. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
b-bis) le parole: «pari almeno al 70» sono sostituiti dalle seguenti: «pari almeno al 30»;
b-ter) dopo le parole: «corrisposta in denaro», sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo».
*164. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Sopprimere i commi 2 e 3.
164. 24. Magi, Fassina.
Sopprimere il comma 2.
164. 25. Magi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare è aggiunto il seguente comma:
«3-ter. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste dal decreto biennale ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296» e dopo la parola: «provvedano» sono inserite le seguenti: «anche tramite imprese appaltatrici».
*164. 3. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296» e dopo la parola: «provvedano» sono inserite le seguenti: «anche tramite imprese appaltatrici».
*164. 5. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «ristrutturazione immobiliare» sono inserite le seguenti: «nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296» e dopo la parola: «provvedano» sono inserite le seguenti: «anche tramite imprese appaltatrici».
*164. 6. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
164. 01. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1o giugno 2019 al 12 marzo 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
164. 013. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:
Art. 164-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.
11. Entro il 30 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 30 settembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
21. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
Art. 164-ter.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione relativi a soggetti in stato di difficoltà economica)
1. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6.
2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
4. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
5. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 4, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
6. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 4, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 5, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma
5. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
7. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 31 dicembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 4 o al comma 6 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 8.
8. Il versamento delle somme di cui al comma 5, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 20 per cento con scadenza il 31 maggio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 ottobre 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 dicembre 2021.
9. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 8, si applicano, a decorrere dal 1o marzo 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
10. Entro il 28 febbraio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 7, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 4 e 6 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 3 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.
10. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 10, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 7, ove definibili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto-legge, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 21 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciotto rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 31 marzo 2021; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 1 e 2.
12. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 4 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato sino al 31 dicembre 2025.
13. All'esito del controllo previsto dal comma 12 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
14. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico delle somme indicate nei provvedimenti di riscossione oggetto della dichiarazione di cui al comma 7, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
15. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 14 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
164. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale)
1. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«59. Ove più favorevole per il periodo d'imposta 2020, il canone di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.».
164. 012. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale)
1. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«59. Ove più favorevole per il periodo d'imposta 2020, il canone di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.».
164. 043. Sandra Savino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla flat tax)
1. All'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera d) è soppressa.
2. All'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e, al comma 65, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».
164. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Misure in materia fiscale a favore della provincia di Bergamo)
1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
164. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dalla pandemia in provincia di Bergamo)
1. Nel territorio della provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;
d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;
e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
164. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI per le utenze attive sul territorio della provincia di Bergamo)
1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
164. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)
1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
164. 037. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Causa di forza maggiore)
1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.
164. 036. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Imposta di registro)
1. Agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, stipulati entro il 31 dicembre 2021, l'imposta di registro si applica nella misura del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
164. 035. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Abrogazione split payment)
1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
164. 034. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.
Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:
Art. 164-bis.
(Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis e all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:
a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.
A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Tub) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:
a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
Articolo 164-ter.
(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)
1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 164-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
164. 033. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Estensione della cedolare secca sugli affitti)
1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265.
164. 030. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:
Art. 164-bis.
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le procedure di definizione e rateizzazione dei versamenti fiscali e tributari previsti della presente legge da parte dei contribuenti da effettuare con le seguenti modalità:
a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.
2. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 1 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 (Tub) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
Art. 164-ter.
(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)
1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 164-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
164. 028. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Snellimento delle procedure esecutive immobiliari)
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli articoli 14 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del trasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
164. 027. Porchietto, Giacometto, Rosso.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)
1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.
2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.
3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avviene mediante girata sul tergo del modello F24.
4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 può essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24, che corrisponderà con i dieci giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.
164. 026. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:
«59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
164. 025. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Patto Stato-industria della raffinazione)
1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni del Mezzogiorno realizzando gli obiettivi dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il massimo coinvolgimento delle imprese interessate e degli enti locali, attiva la procedura per la formalizzazione del «Patto Stato-settore della raffinazione» finalizzato a garantire gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione attraverso la destinazione di quota parte delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) sostenere gli investimenti da parte delle imprese del settore della raffinazione che hanno registrato una sensibile diminuzione del fatturato a causa della diffusione sul territorio nazionale del COVID-19;
b) agevolare e sostenere i livelli occupazionali;
c) garantire congrue disponibilità finanziarie per le Zone economiche speciali (ZES);
d) istituire centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di transazione energetica e di sviluppo sostenibile in conformità al New Green Deal.
164. 024. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all. 121, il contribuente richiede la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo al professionista certificato a norma Uni 11511.
164. 023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Proroga termini settore R.C. auto)
1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.
164. 022. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Proroga di termini nel settore R.C. auto)
1. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Qualora il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione non adotti un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.
164. 021. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per automazione)
1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le spese documentate e sostenute nel mese di dicembre concorrono alla formazione del periodo d'imposta in corso alla stessa data.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, ove più favorevoli, anche con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo di imposta 2019.
164. 019. Squeri.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Riduzione imposta provinciale di trascrizione)
1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è ridotta del 50 per cento l'imposta istituita dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
164. 017. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Sospensione dello split payment)
Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese da impiegare nel rilancio dell'attività, per i soggetti esercenti attività economica è sospesa, sino alla dichiarazione della fine dell'emergenza, l'applicazione del meccanismo dello split payment.
164. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 1.550», sono sostituite con le seguenti: «euro 4.500».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
164. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Estensione della flat tax)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
6. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
7. Con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità di adesione e di allineamento al regime previsto dal presente articolo per coloro che decidano di aderire al medesimo con decorrenza dal 1o gennaio 2020.
8. Agli oneri conseguenti all'applicazione del regime previsto dalla presente disposizione, si fa fronte ai sensi dell'articolo 265, comma 1.
164. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)
All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*164. 014. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini,Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)
All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80».
*164. 041. Sarro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
**164. 031. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
**164. 040. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:
Art. 164-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)
Al comma 1 dell'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 abitanti».
164. 042. Elvira Savino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
ART. 175.
Dopo l'articolo 175, aggiungere il seguente:
Art. 175-bis.
(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico-finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquisire azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è abrogato.
175. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 176.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 176.
(Tax credit vacanze)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.
4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
176. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 176.
(Carta del turismo)
1. Per il periodo d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto un credito, utilizzabile dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, nonché per l'acquisto di pacchetti turistici, di titoli di viaggio sui mezzi di trasporto nazionali o locali, o per il pagamento di servizi di ristorazione in comuni al di fuori del comune di residenza.
2. In favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro, decreto-legge è riconosciuto, in ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella forma di beneficio economico dell'importo di 500 euro, nella forma di una «Carta del turismo» (di seguito «Carta»), utilizzabile entro il 30 settembre 2021.
3. Il beneficio di cui al comma 2 è richiesto presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il beneficio economico può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. La richiesta può essere effettuata anche presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, nonché presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
4. Il beneficio economico di cui ai commi 2 e 3 è erogato attraverso una apposita Carta, la cui emissione avviene in avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. La predetta Carta è utilizzabile unicamente per pagamenti di tipo elettronico e non è cedibile a terzi. È in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per fini diversi di quelli di cui al comma 1. In tal senso l'Agenzia delle entrate ha facoltà di monitorare le movimentazioni sulla Carta e di disporre la decadenza del servizio, nonché il conguaglio della cifra utilizzata in caso di utilizzi difformi dalle finalità di cui al comma 1.
5. In favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non inferiore a 30.000 euro, decreto-legge è riconosciuto nella forma di credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di servizi dei cui al primo comma, entro il tetto massimo del 20 per cento del reddito dichiarato per l'anno 2020 e 2021.
6. Il credito di cui ai commi 1, 2 e 5 è riconosciuto, a pena di decadenza, unicamente per spese documentate da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 5 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 7, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
9. Il beneficio economico di cui al comma 2 è esente dai regimi di imposizione fiscale vigenti.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
176. 134. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 176.
(Detrazione per servizi ricettivi)
1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 e per gli acquisti di prodotti italiani acquistati nel territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, primo periodo, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Ai fini della detrazione per l'acquisto di prodotti italiani, la fattura o il documento commerciale rilasciato dal venditore deve attestare l'identità dei soggetti che hanno acquistato il prodotto, l'importo pagato e la località italiana in cui è stato costruito.
3. il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
176. 62. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 176.
(Interventi in favore della ripresa del turismo)
1. Alle regioni, in base alla loro capacità ricettiva, sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni, con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive, favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite voucher.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
176. 53. Lollobrigida, Zucconi, Silvestroni, Trancassini.
Al comma 1, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta 2020 con le seguenti: Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e le parole: 40.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 65.000 euro.
Conseguentemente, al comma 2, le parole: La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona sono soppresse.
176. 105. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.
Conseguentemente:
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*176. 64. Bond, Baldini.
Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;
b) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*176. 102. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;
b) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*176. 43. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE sino a: 40.000 euro;
Conseguentemente:
sostituire il successivo comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare.
sostituire ii comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1467,6 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
176. 21. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE sino a: 40.000 euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.054,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1467,6 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 577,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 533,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
176. 22. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Silli, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 200 milioni.
176. 55. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori, Siracusano.
Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.
176. 44. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con: non superiore a 60.000 euro e sopprimere le parole da:, nonché dagli agriturismo fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;
al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.
*176. 46. Novelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con: non superiore a 60.000 euro e sopprimere le parole da:, nonché dagli agriturismo fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;
al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.
*176. 8. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con le seguenti: non superiore a 60.000 e sopprimere le parole da:, nonché dagli agriturismo fino alla fine del comma;
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;
al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.
*176. 130. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1 è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;
all'articolo 265, sopprimere i commi 5 e 6.
176. 59. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Versace, Calabria, Occhiuto, Polidori, Siracusano.
Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.
Conseguentemente:
al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo e dai bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale e;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale;
al comma 3, lettera c), prima delle parole: agenzie di viaggio e tour operator, inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi;
al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;
dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti IRES saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.
5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
aggiungere in fine il seguente comma 7-bis:
7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
176. 15. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.
Conseguentemente:
al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo e dai bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale e;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale;
al comma 3, lettera c), dopo le parole: portali telematici diversi da inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi;
al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;
dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti del saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.
5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
176. 107. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 90 per cento;
b) al comma 5, dopo le parole: n. 241 sono inserite le seguenti:, anche in relazione alle imposte locali,.
176. 70. Lollobrigida, Silvestroni, Zucconi, Trancassini.
Al comma 1 sostituire le parole: 40.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: Tali importi sono raddoppiati se il periodo di soggiorno presso le strutture di cui al comma 1 è superiore a 4 netti;
aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
176. 16. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.
Al comma 1 sostituire le parole: 40.000 euro, con le seguenti: 50.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
176. 61. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
176. 14. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.
176. 68. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.
Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
*176. 85. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.
Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
*176. 56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: turistico ricettivi aggiungere le seguenti: nonché per l'acquisto di biglietti aerei per viaggi in Italia.
176. 13. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo.
176. 40. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti:, le aziende agricole e fattorie sociali.
176. 57. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
Conseguentemente, al comma 3, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: o da una singola agenzia di viaggio e turismo.
176. 72. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il credito di cui al periodo precedente è utilizzabile anche nelle attività del servizi di ristorazione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.
176. 7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 e è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator.
*176. 106. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator.
*176. 132. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile anche per il pagamento dei canoni destinati alle locazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 50 del 2017.
176. 51. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare, La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.
Conseguentemente all'articolo 265, sopprimere il comma 6.
176. 58. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. Il credito è attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
176. 23. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare.
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
176. 125. Giannone.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.
*176. 65. Bond, Baldini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.
*176. 45. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.
*176. 103. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.
*176. 124. Giannone.
Al comma 2 sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro; le parole: 300 euro con le seguenti: 600 euro; le parole: 150 euro con le seguenti: 300 euro.
176. 69. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La misura del credito di cui al presente comma è incrementata del 25 per cento per il pagamento di servizi offerti dai soggetti di cui al comma 1 che operano nel territorio delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001. n. 448. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
176. 79. Siracusano, Occhiuto, Paolo Russo.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.
176. 60. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1, Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
176. 24. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui al comma 1. Tale credito è utilizzabile da uno dei genitori affidatari.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
176. 54. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Versace, Anna Lisa Baroni, Spena, Siracusano, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.
176. 104. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: diverse da, inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi.
176. 67. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei servizi. Lo sconto di cui al precedente periodo è recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110 per cento del corrispettivo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con garanzia dello Stato. Il credito ceduto agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non può essere compensato ed utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
176. 63. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere le parole: nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento;
b) sopprimere il comma 5.
176. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento.
176. 66. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.
5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
176. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Le richieste di cui al presente articolo possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 9 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193.
176. 95. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «È sempre corrisposto» sono aggiunte le seguenti: «sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente».
176. 78. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 7 sostituire le parole: valutati in 1.677,2 milioni con le seguenti: valutati in 1.102,2 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 182, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 600 milioni.
176. 11. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 47 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è inserito il seguente articolo:
Art. 47-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «COVID-19»)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.
2. Il Fondo svolge le seguenti funzioni:
a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di queste ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente riprotetti;
b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 dell'articolo 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio dei viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'articolo 47, comma 2;
c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto articolo 4, non siano stati recuperati o restituiti;
d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 202, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore;
3. Il Fondo è alimentato:
1) quanto alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle compagnie di assicurazione percipienti;
2) quanto alla funzione di cui alla lettera d), dal versamento dello 0,5 per cento del prezzo del biglietto aereo, a carico delle compagnie aeree da corrispondere con cadenza mensile;
4. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dlla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
176. 74. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «È sempre corrisposto» sono aggiunte le seguenti: «, sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente,».
176. 73. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Adeguamento strutture alberghiere e agrituristiche)
1. Al fine di sostenere l'adeguamento delle strutture alberghiere ed agrituristiche alle esigenze di distanziamento sociale, dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a
30.000 euro per ciascuna unità, delle spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di piscine destinate all'utenza.
2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e di 10 milioni per il 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro nel 2020 e 10 milioni di euro nel 2021.
176. 020. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*176. 019. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*176. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Esonero contributivo per favorire la ripresa delle imprese del settore alberghiero e turistico)
Dopo l'articolo 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è introdotto il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche, alle aziende operanti nel settore alberghiero, turistico e termale, nonché ai lavoratori dipendenti di tali aziende, è rispettivamente riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 7.000 euro per ogni lavoratore di cui al comma 2, frazionabili anche su base mensile fino al 31 dicembre 2020.
2. L'esonero di cui al comma 1 può essere riconosciuto a tutte le aziende operanti nel settore alberghiero, turistico e termale, che alla data di riapertura delle proprie attività:
i) assumano i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 marzo 2020;
ii) assumano lavoratori dipendenti stagionali senza un preesistente rapporto di lavoro nel medesimo settore;
iii) richiamino in servizio i lavoratori attualmente posti in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria ovvero in deroga, nonché in regime di fondo d'integrazione salariale.
3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche a favore delle aziende che forniscono lavoratori in somministrazione ad imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
4. La presente disposizione viene finanziata con risorse che si sommano a quelle già stanziate per la misura prevista dall'articolo 84 comma 6, che viene abrogato.
5. All'articolo 84 al comma 13, le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10».
176. 017. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Sostegno del settore turismo e Bonus vacanze)
1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un buono vacanze di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed & breakfast, agenzie di viaggio, tour operator, nonché con la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.
2. Il bonus viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.
3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, gli agriturismo, i bed & breakfast, nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, con una dotazione di 850 milioni di euro.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto dei suddetto fondo.
Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.
176. 012. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021:
a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;
b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché finiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 265, inserire il seguente:
Art. 265-bis.
All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
176. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Rimborso ski-pass e contributo gestori impianti)
1. I gestori di impianti di risalita a servizio delle stazioni sciistiche, la cui attività sia stata sospesa in seguito all'entrata in vigore delle norme finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19 provvedono al rimborso a favore degli utenti di una quota del 30 per cento dell'importo da questi corrisposto per l'acquisto di abbonamenti stagionali.
2. Ai gestori degli impianti è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla restituzione di cui al comma 1 ed alla riduzione o ai mancati introiti determinati dalla sospensione dell'attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.
176. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Modifiche all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici)
1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 13, inserire il seguente: 14. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di voucher è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento del valore del rimborso o del voucher emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza.
176. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 176-bis.
(Tax credit pacchetti turistici in Italia)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo tour operator con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento dei servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari, il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni per l'anno 2020 e in 680 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
176. 023. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Tax credit pacchetti turistici in Italia)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1o luglio ai 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo tour operator con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rileva un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
176. 018. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:
Art. 176-bis.
(Tax credit pacchetti turistici in Italia)
1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo tour operator con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni per gli anni 2020 e 2021, quanto a 600 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
176. 01. Gelmini, Mandelli.
ART. 177.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e D/8 e per immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi nonché per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e quelli degli stabilimenti termali, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.
1-bis. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
1-ter. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
b) al comma 2 sostituire le parole: di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 624,55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
177. 14. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale del gruppo C e D.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro; al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni, con le seguenti: 705,45 milioni; all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
177. 43. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria con le seguenti: non è dovuta l'imposta municipale propria;
b) alla lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: e immobili siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8.;
c) alla lettera b), dopo le parole: dei campeggi, aggiungere le seguenti: e immobili adibiti all'esercizio della attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e tour operator,.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 253,9 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 564 milioni di euro.
177. 32. Orsini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria con le seguenti: non è dovuta l'imposta municipale propria;
b) alla lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;
c) alla lettera b), dopo le parole: dei campeggi, aggiungere le seguenti: e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 209 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 574 milioni di euro.
*177. 5. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria con le seguenti: non è dovuta l'imposta municipale propria;
b) alla lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;
c) alla lettera b), dopo le parole: dei campeggi, aggiungere le seguenti: e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 209 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 574 milioni di euro.
*177. 47. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la prima rata dell'imposta, con le seguenti: l'imposta e dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) immobili utilizzati dalle imprese del settore della distribuzione non alimentare.
Conseguentemente:
a) al Titolo, dopo le parole: turistico inserire le seguenti: e della distribuzione non alimentare;
b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
177. 49. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: non è dovuta la prima rata con le seguenti: non sono dovute la prima e la seconda rata
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) immobili delle altre imprese del settore turistico, ivi comprese le imprese dell'intrattenimento e i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
177. 57. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
177. 39. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.
*177. 13. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.
*177. 44. Bond, Baldini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non è dovuta la prima rata con le seguenti: non sono dovute la prima e la seconda rata.
Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) immobili delle altre imprese del settore turistico, ivi comprese le imprese dell'intrattenimento e i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
177. 46. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.
*177. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.
*177. 50. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.
*177. 75. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e fluviali aggiungere le seguenti:, nonché immobili destinati alla nautica da diporto e alle attività commerciali e produttive legate alla nautica da diporto.
177. 33. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) immobili rientrati nella categoria catastale D/3.
177. 40. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: D/2, sono inserite le seguenti: C/1;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2020, relativi alla TARI, riferiti agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020.
177. 41. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
*177. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
*177. 45. Bond, Baldini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva;.
**177. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
**177. 51. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
**177. 76. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;
b-quinquies) tutti i terreni pertinenziali e collegati alle suddette unità;
b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
177. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, nightclub, sale da ballo, sale bingo e gaming hall, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
177. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) locali di pubblico spettacolo appartenenti alle categorie catastali D3/D8/C1 a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività anche con soggetti giuridici diversi.
Conseguentemente, ridurre di 26 milioni di euro per l'anno 2020 l'importo del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
177. 55. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D3/D8/C1 adibiti a locali di pubblico spettacolo a condizione che i proprietari siano contestualmente i gestori della medesima attività anche con soggetti giuridici diversi, ma riconducibili allo stesso soggetto economico.
177. 37. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
177. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 205,45 con la seguente: 225,45.
177. 34. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli immobili ad uso abitativo utilizzati per la locazione di cui all'articolo 4, decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito in legge, per i quali dal 1o gennaio 2019 al 1o giugno 2020 ci sia stata almeno una comunicazione inviata tramite il portale «Alloggiati» della Polizia di Stato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 450 milioni di euro per l'anno 2020.
177. 27. Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) gli immobili ad uso abitativo utilizzati per la locazione di cui all'articolo 4, decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito in legge, per i quali dal 1o gennaio 2019 al 1o giugno 2020 ci sia stata almeno una comunicazione inviata tramite il portale «Alloggiati» della Polizia di Stato.
177. 42. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.
Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.
*177. 35. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.
Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.
*177. 59. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) immobili delle attività di ristorazione, delle attività di catering e delle attività dei bar.
177. 48. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
177. 9. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: 205,45 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.815 milioni;
b) dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare;
c) all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;
b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”».
177. 64. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale proprio (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: 205,45 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.815 milioni;
b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare;
c) ai maggiori oneri pari a complessivi 1.609,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per l'importo pari a 1.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per l'importo pari a 209,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
177. 15. Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Tomasi, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 1.815 milioni;
b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare.
*177. 36. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 1.815 milioni;
b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare.
*177. 38. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Agli oneri relativi, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
177. 28. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 2, sostituire la cifra: 74,90 con la seguente: 150.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 8 per cento.
177. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella.
Al comma 2 sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni.
177. 52. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)
1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati, sino al 31 dicembre 2020, dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.
3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 30 giugno 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati.
4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.
177. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la prima rata della tassa sui rifiuti (Tari) relativa alle imprese di intrattenimento e pubblico spettacolo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
177. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. Non è dovuto per l'anno 2020 il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistico-ricreative.
177. 08. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. All'articolo 1 comma 251, lettera b), punto 1.3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze»; il punto 2 è abrogato.
177. 09. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79.».
177. 010. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: «riferibile alle utenze domestiche», sono soppresse, e al successivo comma 659 le parole: «può prevede», sono sostituite dalla parola: «prevede».
177. 011. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» inserire le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
177. 012. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
«732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere a) e b), comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.».
177. 013. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
177. 014. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. Al primo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse.
177. 017. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. All'articolo 47 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Non costituisce causa di decadenza il non uso della concessione a causa dall'emergenza COVID-19.».
177. 018. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.
177. 019. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:
«1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari»;
b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.
2. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
177. 020. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Disposizioni in materia di IVA per l'attività di pescaturismo)
1. L'attività di pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esente dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni erogate (fatture emesse e simili) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
177. 021. Varchi, Silvestroni, Trancassini.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)
1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
177. 024. Gava, Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)
1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge 1089 del 1939).».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
177. 025. Gava, Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:
Art. 177-bis.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale», inserire le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
177. 026. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 178.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 178.
(Fondo emergenza turismo)
1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.
178. 6. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.
178. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
178. 016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Fondo per comuni ad alta vocazione turistica)
1. Sono istituite «zone rosse economiche» nei comuni ad alta vocazione turistica individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa della Conferenza Stato-città, in base a criteri relativi ai flussi turistici annui nonché ad altri criteri relativi alla popolazione residente, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Per l'anno 2020, a tutti i comuni di cui al comma 1 è destinato un fondo istituito nella dotazione finanziaria del Ministero dell'interno, pari a 15 milioni di euro quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico e ripartito in base a criteri individuati nel medesimo decreto di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
178. 017. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Fondo a sostegno del turismo invernale nei comuni montani)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi di investimento nell'ambito della valorizzazione e promozione del turismo dei comuni classificati dall'ISTAT come montani, con priorità alla realizzazione di piste di sci di fondo nelle regioni interessate dai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
2. L'accesso ed il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
178. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
178. 010. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 013. Torromino, Occhiuto.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 014. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 015. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 021. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Parco nazionale dello Stelvio)
1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.
178. 018. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:
Art. 178-bis.
(Proroga del Tax Credit riqualificazione)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
178. 020. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 179.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro. Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 500 milioni; all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 320 milioni.
179. 15. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
179. 3. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, sopprimere la parola: «anche»;
2) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni di amministratore delegato» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante delle imprese del settore turistico, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'Enit Agenzia nazionale del turismo coordina la promozione turistica del territorio nazionale di concerto con le regioni e ove presenti gli Ambiti Turistici, attraverso, social network, servizi di media audiovisivi ed ogni altro mezzo che possa valorizzare e promuovere tutto il territorio nazionale ivi comprese le piccole località. A tal fine, l'Enit istituisce un portale di prenotazioni online nazionale che include tutte le imprese operanti nel settore del Turismo, prenotabili con le stesse modalità delle Online Travel Agencies –- OTA –- mediante applicazione a ciascuna prenotazione di una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
179. 14. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;
b) sopprimere il comma 2.
179. 18. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
179. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: con funzioni di amministratore delegato, sopprimere la seguente: e;
b) dopo le parole: provincie autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*179. 1. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: con funzioni di amministratore delegato, sopprimere la seguente: e;
b) dopo le parole: provincie autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*179. 10. Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: con funzioni di amministratore delegato, sopprimere la seguente: e;
b) dopo le parole: provincie autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*179. 16. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
Agli oneri derivanti dal l'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225. 7. Il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0.
179. 17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
3-ter. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1o luglio 2020.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
3-quinquies. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
*179. 4. Andreuzza, Centemero.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
3-ter. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1o luglio 2020.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
3-quinquies. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
*179. 13. Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
3-ter. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1o luglio 2020.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
3-quinquies. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
179. 20. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:
Art. 179-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)
1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1o luglio 2020.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
179. 07. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:
Art. 179-bis.
(Piano strategico nazionale per il made in Italy e come to italy)
1. Al fine di elaborare una strategia di rilancio del settore del «made in Italy» e di rafforzamento dell'offerta turistica italiana nei confronti della domanda estera, è istituto un apposito comitato interministeriale composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che lo presiede, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «made in italy e come to italy» Il comitato interministeriale per il «made in Italy e come to Italy» elabora le linee guida del piano strategico nazionale finalizzato ad incentivare le esportazioni di prodotti italiani all'estero e a potenziare il flusso di turisti stranieri in Italia.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo illustra alle Camere il piano strategico nazionale per il made in Italy e come to Italy.
179. 06. Baldelli.
Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:
Art. 179-bis.
(Prolungamento e destagionolizzazione della stagione turistica)
1. Allo scopo di favorire la ripresa del settore turistico in ambito nazionale, le regioni possono:
a) posticipare fino a due mesi la chiusura degli stabilimenti balneari e delle attività esercitate a regime stagionale, anche in regime concessorio;
b) posticipare l'apertura fino al 15 ottobre 2020, l'apertura dell'anno scolastico, previa adozione di un adeguato calendario scolastico di recupero;
c) introdurre norme che consentano alle famiglie di coordinare i tempi di lavoro con i tempi scolastici, al fine di consentire il prolungamento della stagione turistica;
d) per le finalità di cui al punto 3) stipulare specifici accordi con le organizzazioni imprenditoriali;
e) introdurre specifici pacchetti di agevolazione che favoriscano il turismo destagionalizzato, anche con riferimento al turismo della terza età.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle somme stanziate, anche tenendo conto delle proposte regionali. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parole: 800 con la seguente: 720.
179. 01. Biancofiore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:
Art. 179-bis.
(Fondo per gli investimenti nelle isole minori)
1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, in particolare nelle isole minori, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con lo scopo di finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
179. 02. Siracusano, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 179, inserire il seguente:
Art. 179-bis.
(Misure a sostegno dei giardini zoologici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005)
1. Ai giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.
2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero, per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
179. 03. Racchella, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Patassini, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.
ART. 180.
Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro, per il ristoro parziale, con le seguenti: 600 milioni di euro, per il ristoro totale.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
180. 10. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1, le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni;
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
180. 6. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 1, sostituire la cifra: 100 milioni con la seguente: 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 13 per cento.
180. 12. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) sopprimere il terzo periodo.
*180. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) sopprimere il terzo periodo.
*180. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) sopprimere il terzo periodo.
*180. 11. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Sopprimere i commi 3 e 4.
**180. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere i commi 3 e 4.
**180. 2. Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: ed esclusivamente in via telematica con le seguenti:, anche in via telematica,;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente:
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
*180. 8. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: ed esclusivamente in via telematica con le seguenti:, anche in via telematica;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente:
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dei tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con casamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
*180. 7. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda.
180. 5. Formentini, Eva Lorenzoni, Bordonali, Donina, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
ART. 181.
Al comma 1, dopo le parole: turistiche aggiungere le seguenti: e le attività dello spettacolo viaggiante e del circo.
181. 24. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: 25 agosto 1991, n. 287 inserire le seguenti: nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto.
181. 27. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991. n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.
*181. 28. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991. n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.
*181. 38. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: e le imprese turistico ricettive.
181. 42. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: nonché i soggetti esercenti attività di commercio ambulante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 233,75 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 127,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265; e quanto a 106,25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
181. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: suolo pubblico, aggiungere le seguenti: e le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114,;
b) al comma 5 le parole: 127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 255 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
181. 5. Molinari, Saltamartini, Iezzi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: dal 1o maggio fino al 31 ottobre 2020 , con le seguenti: dal 1o maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1o maggio 2021 al 31 dicembre 2021;
b) al comma 2, sostituire le parole: A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, con le seguenti: Per i medesimi periodi di tempo di cui al comma 1;
c) al comma 3 sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, con le seguenti: dal 1o maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1o maggio 2021 al 31 dicembre 2021;
d) dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle imprese dello spettacolo viaggiante.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 170 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
181. 26. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: dal 1o maggio fino al 31 ottobre 2020 con le seguenti: dal 10 marzo 2020 fino alla scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;
2) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eventualmente versate a titolo di imposta dalle imprese di cui al precedente periodo sono compensate con le imposte comunali dovute dai medesimi soggetti nell'anno 2020.;
3) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;
4) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni favoriscono la possibilità di occupazione di spazi da parte delle imprese individuate ai sensi del comma 1, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali.
181. 23. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 1o maggio con le parole: 1o marzo;
b) al comma 1, dopo le parole: 15 dicembre 1997, n. 446 inserire le seguenti: Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.;
c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1o gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
181. 25. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: 30 dicembre 2020;
b) al comma 5 le parole: 127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 170 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
181. 3. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 si applica ai medesimi soggetti ivi indicati anche per il periodo, antecedente al 1o maggio 2020, di vigenza di provvedimenti restrittivi dell'orario di esercizio o interdittivi dell'attività, imposti dalle autorità governative, regionali o locali, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) al comma 5 le parole: 127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 170 milioni di euro.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
181. 4. Boldi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
1-ter. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della TARI giornaliera di cui all'articolo 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.
181. 12. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo;.
181. 13. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020 con possibilità di estendere a tutto il 2021.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
181. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Misure di semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)
1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera « b)».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
*181. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Misure di semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)
1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera « b)».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
*181. 015. Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**181. 020. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**181. 027. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**181. 029. Piastra, Murelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Agevolazione sull'Imposta comunale sulla pubblicità)
1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 500.
181. 028. Sandra Savino, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 cui i provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 5.
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;
b) al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
181. 08. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)
1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle regioni e dai comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus COVID-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle attività sono esonerate per l'anno 2020 dal versamento dei Tributi Comunali TOSAP o COSAP e TARI.
2. Al fine di garantire ai comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento di detti tributi viene riconosciuto il trasferimento di fondi pari ad 900 milioni di euro.
181. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Riduzione del canone locatizio per i pubblici esercizi)
1. La sospensione delle attività di pubblico esercizio, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti a pubblico esercizio di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
181. 010. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro finalizzato al ristoro al consumatore conseguente all'annullamento e al rinvio degli eventi culturali a far data dal 31 gennaio 2020.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
181. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle pertinenti disposizioni approvate dalle regioni, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1o maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 400 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
181. 016. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)
1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e subconcessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura h24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e sub-concessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:
a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrere dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;
b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione del fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;
d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;
e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.
3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.
4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività oggetto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
181. 017. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)
1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «professioni» e prima della parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-ter,»;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili»;
c) al comma 2, dopo le parole: «commi 1 e 1-bis» e prima della parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «e 1-ter»;
d) al comma 4, dopo le parole: «credito d'imposta» e prima delle parole: «è utilizzabile», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-bis»;
e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-ter possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020».
f) al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 1-bis» e prima della parola: «trasmettono» sono inserite le seguenti: «e 1-ter».
181. 018. Zucconi, Acquaroli, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Riduzione del canone locatizio per i pubblici esercizi)
1. La sospensione delle attività di pubblico esercizio, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti a pubblico esercizio di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
181. 019. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)
1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus COVID-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle attività sono esonerate per l'anno 2020 dal versamento dei Tributi Comunali TOSAP o COSAP e TARI. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di garantire ai comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento di detti tributi viene riconosciuto il trasferimento di fondi pari a 800 milioni di euro milioni.
Conseguentemente all'articolo 265 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
181. 022. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici, incentivare i consumi e la domanda interna)
1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1o luglio 2020, per i pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi legati al noleggio dei Pos da parte dei titolari degli esercizi commerciali.
181. 023. Biancofiore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)
1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.
2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.
3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.
4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
181. 024. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art-Bonus)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
181. 025. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:
Art. 181-bis.
(Agevolazioni in favore delle imprese)
1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.
4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
181. 026. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
ART. 182.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di sostenere e le agenzie di viaggio, i tour operator e le agenzie di organizzazione di eventi e fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
182. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 75 milioni.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
182. 51. Mugnai, D'Ettore.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator ed agenzie di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020.
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.
182. 110. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al comma 1, secondo capoverso, le parole: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. sono abrogate;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.
1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società dei gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.
1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.
1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.;
d) al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 75.
182. 79. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per Vanno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al comma 1, secondo capoverso, le parole: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 sono abrogate;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.
1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione IVA relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.
1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.
1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per fanno 2021.;
d) al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
182. 93. Gelmini, Mandelli.
Apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 1, secondo capoverso, le parole: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.» sono abrogate.;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.
1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi dell'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione IVA relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.
1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.
182. 73. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: agenzie di viaggio e i tour operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator nazionali agenzie di eventi e sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020 e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per il 2021 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
182. 62. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 75 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione fra le imprese destinatarie sarà proporzionale al volume di ricavi registrati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.
182. 103. Brunetta.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 750 milioni;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
c) al comma 5 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
d) al comma 6 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
e) al comma 7 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
f) al comma 8 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
g) al comma 9 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;
h) al comma 11 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
182. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1, dopo le parole: agenzie di viaggio inserire le seguenti: servizi di trasporto persone.
182. 53. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al comma 1, secondo capoverso, le parole: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COV1D-19. Sono abrogate;
c) dopo il comma 1, sono aggiungere i seguenti:
1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.
1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.
1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale del conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.
1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.;
e) al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
182. 13. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
182. 44. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un «buono vacanze» di euro 150 da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed&breakfast, agenzie di viaggio, tour operator nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.
1-ter. Il bonus di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma medesimo.
Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
182. 77. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « tour operator» aggiungere le seguenti: nonché le guide e gli accompagnatori turistici e sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.;
c) al comma 3 sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro con le seguenti: pari a 250 milioni di euro.
182. 46. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: tour operator aggiungere le seguenti: nonché le guide e gli accompagnatori turistici e sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati ai riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.;
c) al comma 3 sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro con: pari a 250 milioni di euro.
182. 9. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
182. 16. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi turistici dall'estero in ambito nazionale mediante la promozione del settore culturale e didattico-museale, ai cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione europea è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 ottobre, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città dei territorio nazionale.;
b) conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
182. 24. Manzato.
Dopo comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2020 non è dovuto il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistiche ricreative.
182. 80. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «delle strutture ricettive», sono inserite le seguenti: «e delle imprese turistiche»;
b) le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
182. 42. Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
182. 17. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «delle strutture ricettive», sono inserite le seguenti: «e delle imprese turistiche»;
b) le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
182. 18. Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dell'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta, già avviata o da avviare oppure di procedimenti di nuova assegnazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 della Direttiva CE n. 123 del 2006, recepita dall'ordinamento con decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo l'interpretazione enunciata dalla Corte di giustizia europea il 14 luglio 2016, con sentenza pronunciata rispetto alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, a cui si è conformato il Consiglio di Stato, da ultimo con sentenza n. 7874 del 2019, gli operatori proseguono l'attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio di fatto, fino ai 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 dei decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
182. 108. Magi, Raciti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
182. 58. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
3. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
4. L'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così sostituito:
«1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1o gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; i criteri determinati a seguito della revisione si applicano a far data dal 1o gennaio 2020 e comunque non possono prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50 per cento di quelli determinati alla data di approvazione della presente legge; continua ad essere sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».
182. 74. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, dopo le parole: demanio marittimo in concessione aggiungere le seguenti: le concessioni aventi destinazione nautica da diporto.
182. 54. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Fiorini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai fini di una regolarizzazione formale della validità delle concessioni demaniali marittime, i comuni rilasciano apposita certificazione che attesti l'estensione di 15 anni denaturata dei titoli concessori in essere.
182. 35. Cristina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati.».
182. 109. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682 della legge dicembre 2018, n. 145, e ai fini di una regolarizzazione formale della validità delle concessioni demaniali marittime, i comuni rilasciano apposita certificazione che attesti l'estensione di 15 anni della durata dei titoli concessori in essere.
182. 45. Caretta, Ciaburro, Trancassini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
2) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;
3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
4) al comma 732, lettera a), dopo: «somme», la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
5) al comma 732, lettera b), dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
6) al comma 732, dopo la lettera b), aggiungere: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;
7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
8) al comma 733 dopo: «importo» la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
9) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;
11) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere a) e b), comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.»;
c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
182. 43. Raffaelli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – codice della navigazione – aggiungere, in fine, il seguente comma: «non costituisce causa di decadenza il non uso della concessione a causa dell'emergenza COVID-19».
182. 96. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – codice della navigazione – sopprimere le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso».
182. 97. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sopprimere le parole: «riferibile alle utenze domestiche» e al successivo comma 659 sostituire le parole: «può prevedere», con la parola: «prevede».
182. 98. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
182. 99. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.
182. 111. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 1.3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze»; il punto 2 è abrogato.
182. 100. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce evento straordinario per l'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera c), punto 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
182. 101. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Non è dovuto per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.
182. 102. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
182. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.
182. 75. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 484 dell'articolo 1, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.».
182. 83. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della specificità turistica dei servizi resi dalle imprese e soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, fluviale e lacuale connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psicofisico ed alla salute a cui sono predisposti, l'imposta sul valore aggiunto per i servizi a dette strutture riferiti è ridotta al valore impositivo del 10 per cento equiparandola a quella a carico dei servizi delle strutture ricettive.
182. 91. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 107, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in presenza di considerazioni di salute pubblica ed obiettivi di politica sociale ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si dispone il rinvio delle procedure di nuova assegnazione dei medesimi beni per la durata ivi stabilita.
Le relative procedure – ivi comprese quelle relative alle aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata – sono sospese e gli operatori proseguono l'attività in ragione dell'automatica modifica della durata dei titoli concessori in atto, nel rispetto dei relativi obblighi, nonché degli atti e titoli ad essi complementari e comunque funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
182. 92. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:
«732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alta lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni».
182. 84. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.
2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.
182. 85. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:
«683-bis. La proroga di cui al comma 1 è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».
182. 82. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – dei decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alleggiati».
182. 76. Zucconi, Caiata, Trancassini, Acquaroli, Prisco.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
c) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
d) alla lettera a) dopo la parola: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
e) alla lettera b) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
f) dopo la lettera b) aggiungere: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
182. 63. Bond, Baldini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 1, comma 484 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» aggiungere le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;
c) dopo le parole: «n. 296, sono sospesi» aggiungere le seguenti: «Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;
d) dopo le parole: «giudiziari di natura penale» aggiungere le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159».
e) dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» aggiungere le seguenti: «negli ultimi cinque anni».
182. 64. Bond, Baldini.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la durata delle subconcessioni delle spiagge libere attrezzate in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata per un periodo di due anni.
182. 65. Mulè.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 capoverso 1, lettera b), numero, 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze»;
b) Al comma 1 capoverso 1, lettera b), sopprimere i punti 2 e 2.1.
182. 66. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
b) al comma 733 dopo «importo,» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
c) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
d) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le seguenti: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».
e) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni».
182. 67. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre del 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» sono aggiunte le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;
c) dopo le parole: «n. 296, sono sospesi.» sono aggiunte le seguenti: «Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;
d) dopo le parole: «giudiziari di natura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;
e) dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» sono aggiunte le seguenti: «negli ultimi cinque anni».
182. 69. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera b) punto 1.3), dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze»;
b) alla lettera b) i punti 2) e 2.1) sono soppressi.
182. 70. Bond, Baldini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «per un anno dall'emissione» con le seguenti: «per diciotto mesi dall'emissione.».
182. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale.
182. 72. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732:
1) le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
2) dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
3) le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»;
4) alla lettera a) dopo la parola: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
5) alla lettera b) dopo: «somme» la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
« c) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) al comma 733:
1) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
2) dopo: «importo» la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
3) le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
4) dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;
5) dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni»;
2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera b), 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» aggiungere le seguenti: «e pertinenze»;
b) i punti 2 e 2,1 sono abrogati.
182. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:
«683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».
182. 57. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
182. 14. Tateo, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nel territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.
3-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
182. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
182. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio e la migliore fruizione del demanio marittimo, i canoni demaniali marittimi previsti nelle concessioni demaniali marittime sia per le attività turistico ricreative sia per la nautica da diporto viene riconosciuta la diminuzione del 100 per cento per l'anno 2020 e del 50 per cento per gli anni 2021 e 2022, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 400 del 1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime – premesso all'articolo 1 dalla legge di conversione n. 494 del 1993 e modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.
5. Per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime che hanno subito un aumento a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 251, legge 296 del 2006 e hanno un contenzioso, anche stragiudiziale, pendente aperto entro e non oltre il 19 maggio 2020, per gli anni dal 2007 al 2020 si applica un ricalcolo dell'importo del canone sulla base del 30 per cento degli introiti di pagamento con eventuale conguaglio a debito o a credito del concessionario fino all'annualità 2020 e non oltre.
182. 55. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a, b, c, e, f, g, l, m, n, o, p, q, r, del decreto 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
182. 59. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19, ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2020, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito.
182. 60. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro di enti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.
3-ter. I portali di cui al comma 3-bis che svolgono attività di intermediazione per strutture extra alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sui valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura.
182. 61. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Prevenzione incendi)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
182. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
182. 03. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)
1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
182. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
1. In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la cancellazione delle attività di rievocazione storica per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici e delle attività commerciali connessi a dette attività e di sostenere i livelli occupazionali, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite in forma di contributo di solidarietà tra tutti i soggetti che svolgono manifestazioni storico rievocative da almeno 3 anni sulla base di parametri individuati nel decreto ministeriale su citato.
2. Per l'anno 2020 le risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 1 milione di euro.
182. 015. Nevi, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Sospensione della riscossione dei canoni demaniali)
1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data dei 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
182. 016. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Sanzioni antitrust per contratti di soggiorno intermediati con modalità telematiche)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi, d'ufficio o su denuncia del soggetto interessato, che, in relazione a titoli di viaggio o di soggiorno o a pacchetti turistici intermediati da terzi, con modalità telematica, tali soggetti abbiano annullato su richiesta del cliente la relativa prenotazione, senza consentire, rispettivamente, ai vettori, ai titolari di struttura ricettiva o agli organizzatori di viaggi di poter esercitare l'opzione, riconosciutagli ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di emettere un voucher di importo pari alla somma versata dal cliente nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi relativi all'emergenza COVID-19, diffida i terzi intermediari a versare al vettore, al titolare di struttura ricettiva o all'organizzatore di viaggi il corrispettivo della somma non ricevuta o altrimenti non goduta o comunque a non ripeterla. Qualora il terzo diffidato non provveda ad adempiere, l'Autorità irroga la sanzione pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro cinquemila e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, allegando il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per la liquidazione della somma dovuta.
182. 017. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Irregolare intermediazione di servizi turistici)
1. È vietata l'attività esercitata da chiunque effettui con modalità telematica l'intermediazione di servizi offerti da strutture ricettive, guide turistiche, operatori esercenti attività di noleggio con conducente ed in generale da imprenditori e professionisti del turismo privi delle pertinenti abilitazioni ed autorizzazioni ovvero delle necessarie registrazioni o iscrizioni in elenchi o di qualsiasi altro titolo prescritto dalla legge o da regolamenti.
2. In caso di violazione del divieto è irrogata la sanzione pecuniaria della somma da 2500 a 5000 euro. In caso di recidiva, è previsto l'oscuramento del sito del soggetto intermediario.
182. 019. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Durata del voucher emesso ai sensi dell'articolo 88-bis della legge n. 27 del 2020)
1. Il voucher emesso ai sensi dei commi 3,4, 5,6,7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione, anziché entro un anno.
182. 020. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Sospensione della riscossione dei canoni demaniali)
1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: «Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
182. 025. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alte disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
182. 027. Zucconi, Acquaroli, Caiata.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Fondo per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)
1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito Fondo per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi di agevolazione per piccole e medie imprese costituite in società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, attive alla data del 23 febbraio 2020.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
182. 028. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
1. Ai fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.
2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
182. 029. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione dei COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di Importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del redditi contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
182. 030. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Abbassamento soglia minima tax free shopping)
1. Per stimolare le vendite in regime di tax free shopping a seguito della crisi dovuta all'emergenza COVID-19 in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e di aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire:
a) al comma 1, le parole «lire 300 mila» con «euro 75»;
b) al comma 2, le parole «mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.» con «mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite sistema OTELLO ex articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 182-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
182. 039. Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Prevenzione incendi)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
182. 041. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:
Art. 182-bis.
(Misure per il sostegno al settore termale)
1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti COVID-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori – stabilimento ex INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
182. 043. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 183
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 245 milioni con le seguenti: 345 milioni e 145 milioni con: 245 milioni.
Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) In considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza per COVID-19, una quota del Fondo di parte corrente pari a 100 milioni di euro è destinata al sostegno e alla promozione di attività e manifestazioni della cultura e dello spettacolo organizzate per il 2020 si svolgono in luoghi all'aperto. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione delle risorse.
183. 59. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 245 milioni con le seguenti: un miliardo, 145 con le seguenti: 600, e 100 con le seguenti: 400.
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: un miliardo.
183. 48. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà assicurare una equa suddivisione delle risorse tra i settori interessati.»;
b-ter) al comma 2, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali e per il turismo;» sono aggiunte le seguenti: «la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi allo stato non cantierabili o per il riutilizzo di economie;».
183. 96. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017».
183. 97. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica».
183. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 500 milioni e inserire dopo la parola: nonché le seguenti: delle imprese culturali e creative,.
183. 46. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 13. Colmellere, Capitanio, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 44. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 72. Pettarin, Calabria.
Al comma 2, primo periodo dopo le parole: articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: e dei musei civici,.
183. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del Fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata «Buono libri», utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», per l'acquisto, da parte delle biblioteche comunali di pubblica lettura, di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca. L'importo della carta è calcolato tenendo conto del bacino di utenza delle biblioteche, della minore dimensione demografica dei comuni e della loro collocazione nelle aree interne e in quelle con più sfavorevoli indici di lettura e minore presenza di servizi bibliotecari.
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto che regola le modalità di ripartizione della «Carta biblioteche» è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.
183. 15. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del Fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata «Buono libri», utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto che regola le modalità di ripartizione della «Carta biblioteche» è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.
183. 47. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: annullamento, inserire le seguenti: o dalla sospensione.
183. 24. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 2, dopo le parole dell'intera filiera dell'editoria, sono inserite le seguenti di copisteria e legatoria,.
183. 400. Mandelli
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle con utilizzo di animali.
183. 99. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria è istituita una carta elettronica, denominata «Buono libri», del valore di 100 euro, destinata a nuclei familiari residenti sul territorio nazionale con figli che compiono 5 o 6 anni nel 2020, per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa, il buono è rilasciato alle famiglie che ne facciano richiesta secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme assegnate con la Carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al precedente comma 2 nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.
2-ter. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del Paese una quota del fondo di cui al comma 2 è utilizzata per l'istituzione di una Carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», destinata alle biblioteche e con un importo commisurato al bacino di utenza delle stesse, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15. Gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
183. 68. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere e tutelare le librerie quali fondamentali presidi culturali, per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a settemila euro fino a un limite massimo di euro quindicimila, per ciascuna libreria, a favore dei soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 47.61. La disciplina non si applica alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete. Il contributo non concorre alla formazione del reddito e non confligge con l'accesso ad altri contributi o misure di sostegno per le imprese del settore. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione del contributo sulla base di parametri quali la dimensione aziendale, i costi fissi di gestione, il numero di dipendenti impiegati. All'onere derivante dalla presente misura si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
183. 67. Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale, la quota per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è calcolata in commisurando i criteri generali e le percentuali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla riduzione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. A tal fine rileva la durata della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri dell'adeguamento di cui al comma precedente.
183. 60. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al Fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.
183. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Per le Fondazioni lirico sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è differito di un anno, a partire dall'anno 2020.
183. 100. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da COVID-19».
5-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da COVID-19».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
183. 61. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 2020 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2021.
183. 2. Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondazioni lirico-sinfoniche aggiungere le seguenti: ad esclusione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animati.
183. 103. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Al comma 9, dopo le parole: concertistiche e corali aggiungere le seguenti: delle attività di lirica ordinarla, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione,.
183. 7. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza.
183. 50. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.
Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione.
183. 4. Latini, Furgiuele, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: e di tutte le associazioni culturali private e ai beni culturali privati.
183. 5. Patelli, Latini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: che non utilizzano animali.
183. 104. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Al comma 9, aggiungere, infine, le seguenti parole: che non hanno in alcun modo acquisito animali a partire dal 1o gennaio 2020 e che hanno avviato processi di dismissione dell'utilizzo degli animali detenuti.
183. 105. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, e rilanciare la produzione, la distribuzione e la fruizione di prodotti cinematografici, audiovisivi, teatrali e di altre forme di spettacolo, il Mibact promuove in collaborazione con la Rai-Radiotelevisione italiana la realizzazione di una piattaforma digitale nazionale fruibile tramite l'infrastruttura di rete di Raiplay finalizzata all'offerta di contenuti e prodotti afferenti ai settore dello spettacolo e della cultura, di produzione italiana o europea. L'accesso alla piattaforma è organizzato sulla base di un sistema integrato che prevede, per l'utente:
a) la possibilità di accedere mediante la sottoscrizione di abbonamento con canone periodico (SVOD) che non può essere superiore a 5 euro mensili;
b) la possibilità di accedere ai servizi mediante l'acquisto di contenuti attraverso il sistema pay-per-view (TVOD); il costo di accesso al singolo contenuto non può essere superiore al costo medio del biglietto per l'accesso alle sale cinematografiche. Nella valutazione dei contenuti pubblicati è data priorità ai prodotti più recenti e realizzati da piccole e medie imprese del settore. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
183. 69. Spena, Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.
183. 106. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
*183. 26. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
*183. 55. Porchietto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di sostenere e rilanciare il settore culturale e teatrale, all'articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la parola: «innovative» sono aggiunte le seguenti: «nonché del patrimonio museale, delle mostre, delle pinacoteche, di spettacoli, delle performance di danza».
183. 43. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
« c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000 euro».
183. 49. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3;
b) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.
11-ter. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.
11-quater. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali;
c) al comma 12, sostituire le parole: 9 e 10 con le seguenti: 9, 10, 11-bis e 11-ter e le parole: 1,54 con 1,6.
183. 3. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».
183. 53. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 11, lettera b) sostituire le parole da: L'organizzatore fino alla fine della lettera con le seguenti: L'organizzatore dell'evento provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale ha ricevuto il pagamento. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di importo pari a quello del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione, previa accettazione del destinatario.
183. 108. Giannone.
Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per quanto riguarda i titoli di accesso per i concerti l'acquirente può scegliere di chiedere il rimborso in denaro o in voucher al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, a fronte della presentazione del relativo titolo di acquisto. I soggetti organizzatori provvedono al rimborso o all'emissione del voucher entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.
183. 62. D'Ettore.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per l'acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, emessi dal 15 giugno 2020, spetta una deduzione dal reddito complessivo rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 100 per cento del costo sostenuto fino a concorrenza di un importo massimo di euro 500 per ciascun periodo di imposta. Al fine di agevolare la conservazione dell'elenco delle presenze per scopi di sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2, i titoli di accesso di cui al periodo precedente sono nominativi e contengono il codice fiscale.
183. 45. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere, infine, i seguenti commi:
12-bis. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per la rinascita culturale «Cura Cultura», destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:
a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;
b) sostenere la domanda culturale nelle città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche « card» di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.
12-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 13 fra i Comuni.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 13, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
183. 27. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Aggiungere il seguente comma:
12-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
183. 6. Latini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Fondo nazionale per il sistema fieristico)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il fondo denominato «fondo nazionale per il sistema fieristico», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
183. 01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale propria per teatri, cinema, luoghi dello spettacolo, centri sportivi)
1. In relazione agli immobili adibiti alla promozione della cultura e dell'attività sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 giugno 2021.
183. 02. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
« e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
183. 03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Misure urgenti per il contrasto alla pirateria digitale)
1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
«31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
183. 04. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Misure per le imprese culturali e creative)
Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.
183. 05. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Misure urgenti per le imprese culturali e creative)
1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023.
2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.
183. 06. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».
183. 07. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Istituzione della carta dello studente)
1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la carta dello studente. La carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
183. 09. Capitanio, Colmellere, Cavandoli, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Garavaglia, Tomasi, Bellachioma.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:
« c-quinquies) le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti».
183. 010. Latini, Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:
Art. 183-bis.
(Brescia Bergamo Capitali della cultura 2023)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l'anno 2023 il titolo di capitale italiana della cultura è conferito alle città di Brescia e Bergamo.
2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del conferimento di cui al comma 1.
183. 011. Bordonali, Eva Lorenzoni, Formentini, Donina, Ribolla.
ART. 184.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «50» con: «100»;
dopo le parole: «materiale e immateriale» inserire le seguenti parole: «e per la valorizzazione dello spettacolo della danza, del cinema, della musica e della cultura nazionale.».
184. 9. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
All'articolo 184, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro» e dopo le parole «e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale» inserire le seguenti: «nonché per la trasformazione dei libri di testo italiani nel formato elettronico e-Book e nel sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti»;
b) al comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro»;
c) conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
184. 4. Fogliani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*184. 10. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*184. 8. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale aggiungere le seguenti: nonché per l'adeguamento tecnologico dei teatri sia pubblici che privati.
184. 3. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È istituito il «Fondo liquidità per la cultura» pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 6-bis.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
184. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)
1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.
2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.
184. 016. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dai comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
184. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 184 inserire il seguente:
Art. 184-bis.
(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
184. 05. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
Art. 184-bis.
(Fondo per il recupero e la valorizzazione storico-artistica delle dimore natali)
1. Al fine di promuovere il rilancio turistico e artistico del territorio nazionale attraverso la promozione e la conoscenza dei luoghi di significato storico, sociale e artistico del Paese sono promossi il riconoscimento e la valorizzazione, nonché un'adeguata conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore natali di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 una quota del fondo di cui all'articolo 184 è destinata al recupero e la valorizzazione storico-artistica delle dimore natali, attraverso il sostegno ai progetti presentati da proprietari, pubblici o privati, di una dimora natale o da una Associazione o Fondazione ad essa correlata.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative del comma 2.
4. I progetti di cui al comma 2, devono avere ad oggetto il restauro conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria delle dimore natali o la definizione di percorsi di conoscenza, approfondimento e promozione storico colturale e turistico-territoriale in una prospettiva di massima integrazione tra arte, cultura e territorio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
184. 06. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
Art. 184-bis.
(Valorizzazione dei cammini storici nazionali)
1. Al fine di promuovere il rilancio turistico e artistico del territorio nazionale attraverso la riscoperta di luoghi e dei percorsi storicamente e culturalmente fondamentali per il territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni e di istituzioni, pubbliche e private e di Associazioni, il censimento dei cammini storici nazionali, di seguito denominanti «cammini».
2. I cammini sono dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. 11 procedimento di dichiarazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, è avviato anche su richiesta di un'Associazione o Fondazione correlata al cammino.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dei Beni e delle attività culturali il registro nazionale dei cammini storici nazionali. Hanno accesso al registro tutti i cammini storici nazionali rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.
4. L'Agenzia Nazionale Italiana del Turismo promuove ed incentiva la conoscenza e l'informazione dei cammini storici nazionali annoverati nel registro di cui al comma 3, anche attraverso la definizione di progetti, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati alla definizione di strategie comunicative, informative e promozionali multicanale.
184. 07. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
Art. 184-bis.
(Bonus cultura)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e dare supporto alla filiera del libro, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità è assegnato, nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, un buono di 50 euro ciascuno, utilizzabile per l'acquisto di libri. Le somme assegnate con il buono non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione e di utilizzo del buono.
184. 08. Varchi, Maschio, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per l'anno 2021 per un importo pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 195 milioni.
184. 012. Ungaro.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nel 2020» sono sostitute dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole: «160 milioni» dalle seguenti: «240 milioni».
2. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: «anche in formato digitale» inserire le seguenti: « ebook reader, personal computer, notebook, stampanti».
3. Alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
184. 014. Capitanio, Colmellere, Cavandoli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Digital Art Bonus)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.
4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
184. 015. Cavandoli, Colmellere, Gusmeroli, Tarantino, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Credito d'imposta per l'innovazione culturale e turistica)
1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta:
a) gli investimenti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;
b) in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 250.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili per gli investimenti destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre olla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
184. 01. Porchietto.
Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:
Art. 184-bis.
(Credito d'imposta per l'investimento nel capitale delle imprese culturali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente net capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.
2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.
3. I benefici di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
4. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta; l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
184. 017. Porchietto.
ART. 185.
Al comma 3 dopo le parole: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono inserite le seguenti: e destinate per attività di studio e di ricerca nonché per fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.
185. 3. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il venti per cento delle somme di cui al comma 3 devono essere destinate a favore di progetti discografici per la realizzazione di produzioni di giovani artisti ovvero di artisti esordienti con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare supporti fisici.
185. 2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
1. L'importo di 8 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aumentato a 10 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
185. 01. Brunetta.
Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:
Articolo 185-bis.
1. Al comma 398 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
185. 03. Brunetta.
Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:
Articolo 185-bis.
(Osservatorio nazionale per il patrimonio culturale immateriale Unesco)
1. In ragione della emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è costituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'Unesco.
185. 04. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:
Articolo 185-bis.
1. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un «Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo» per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
185. 05. Torromino, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso)
1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.LA.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
3. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate ai sensi del presente articolo, è destinato dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale».
185. 06. Pettarin, Calabria.
Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni per i rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da COVID-19)
1. Al fine di coprire la produzione cinematografica e teatrale dai danni subiti da un'interruzione della lavorazione causata da COVID-19, lo Stato concede in favore delle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 500 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e operative, per la concessione della garanzia di cui al comma 1.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutata in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
185. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
185. 09. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Proroga imposta sugli intrattenimenti)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
185. 010. Legnaioli, Frassini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Sospensione esecuzione immobiliari)
l. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dopo le parole «1 settembre 2020» aggiungere le seguenti: «e, limitatamente alle procedure che riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato 1 e 2, fino al 31 dicembre 2020».
Allegato 1:
• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
• 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;
• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;
• 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
Allegato 2:
• 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;
• 93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;
• 93.11,1 Gestione di stadi;
• 93.11.2 Gestione di piscine;
• 93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;
• 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;
• 79.11 Attività delle agenzie di viaggio;
• 79.12 Attività dei tour operator;
• 93.12.0 Attività di club sportivi;
• 93.13.0 Gestione di palestre;
• 93.19.9 Attività sportive nca;
• 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
• 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;
• 51 trasporto aereo;
• 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
• 53 servizi postali e attività di corriere;
• 55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
• 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia;
• 56.10 Ristorazione.
185. 011. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, Imposta sugli spettacoli, e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente:
All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 13, le parole «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».
2) dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare,».
185. 012. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Voucher)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 17 marzo 2017 n. 25 è sospesa sino 31 dicembre 2021, per le attività di cui all'allegato 1,
Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19
• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
• 93,29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;
• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;
• 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
185. 013. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)
1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per le attività di cui all'allegato 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:
a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;
b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.
• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);
• 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;
• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;
• 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
185. 014. Toccalini, Ribolla, Comencini.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 185-bis.
(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)
1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico- sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
185. 015. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 186.
Sostituire il primo comma con il seguente:
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Limitatamente affanno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 70 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e di 10 milioni ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno del centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 10 ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 10 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
186. 19. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Al comma 1 capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso sono aggiunte le seguenti:, anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale,.
186. 21. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso comma 1-ter, primo periodo, le parole: 60 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni;
b) al medesimo capoverso, secondo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni;
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
186. 4. Bianchi, Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
*186. 12. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
*186. 10. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, capoverso comma 1-ter., secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali e le parole: non partecipate dallo Stato.
186. 11. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro e, limitatamente al secondo periodo, le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro;
b) al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e con la copertura prevista dal comma 2-ter mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, di cui al comma 1, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro. Per l'erogazione si applicano le norme procedurali e regolamentari di cui al comma 1.
2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
186. 15. Mandelli.
Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:
Art. 186-bis.
1. Per l'anno 2020, alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 241/1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 1.400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
3. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
186. 06. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:
Art. 186-bis.
1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
186. 03. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:
Art. 186-bis.
1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 4-sexies, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-sexies. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1, gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 4-bis costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: «800» con la seguente: 780.
186. 018. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 186, è inserito il seguente:
Art. 186-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
4.Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
186. 015. Morrone, Furgiuele, Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:
Art. 186-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetta pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla do cumentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
186. 011. Ribolla, Belotti.
Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:
Art. 186-bis.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
5 Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
186. 04. Caiata, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:
Art. 186-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
186. 017. Cecchetti, Capitanio, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tombolato, Giacometti, Di Muro, Zordan, Morelli, Cavandoli.
ART. 189.
Al comma 1, sostituire: 500 con 1000 e: 7 con 10.
189. 2. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole: fino a 500 euro, con le seguenti: fino a 700 euro.
189. 1. Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 189 aggiungere il seguente:
Art. 189-bis.
(Fondo Certificati e documenti in Edicola)
1. Al fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro a comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
189. 01. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi
ART. 190.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola 30 con le seguenti: 50. Al secondo periodo sostituire la parola 8 con la seguente: 10.
190. 2. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 190 apportare le seguenti modifiche:
a) le parole «8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
190. 1. Bianchi, Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:
Art. 190-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)
1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*190. 05. Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Giacometti, Zordan.
Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:
Art. 190-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)
1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*190. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mollicone.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 190-bis.
(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
« e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
190. 02. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 190-bis.
(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
190. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
Art. 190-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. La dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, istituito nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 400 milioni per l'anno 2020.
Agli oneri relativi si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
190. 04. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 190 inserire il seguente:
Art. 190-bis.
(Misure straordinarie urgenti a sostegno delle emittenti radiofoniche)
1. Per l'anno 2021, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge n. 388 del 2000.
2. Le spese di cui al comma 1 devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
4. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1 sono indicate nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
5. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
190. 06. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.
ART. 191.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
191. 5. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
ART. 192.
Sopprimerlo.
192.1. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli.
ART. 193.
Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis.
(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.
*193. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis.
(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.
*193. 06. Zanettin.
Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis.
(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.
*193. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
ART. 194.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le agenzie di stampa gli importi delle convenzioni in essere per la fornitura di servizi giornalistici e informativi per l'anno 2020 si intendono maggiorate di una quota pari al 15 per cento dell'importo complessivo dovuto.
*194. 2. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le agenzie di stampa gli importi delle convenzioni in essere per la fornitura di servizi giornalistici e informativi per l'anno 2020 si intendono maggiorate di una quota pari al 15 per cento dell'importo complessivo dovuto.
*194. 5. Carfagna, Mulè, Bergamini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il «Fondo straordinario per le Agenzie di stampa» per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 15 milioni di euro finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di stampa di rilievo nazionale quale concorso al riequilibrio finanziario dei bilanci condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali.
*194. 4. Mulè, Bergamini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 397 le parole: «8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
b) al comma 398 le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
194. 3. Sensi, Gariglio, Pezzopane, Mollicone.
Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:
Art. 194-bis.
(Misure urgenti per l'editoria)
1. Al comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
194. 01. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:
Art. 194-bis.
(Misure per il sostegno delle Agenzie di Stampa)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione.
194. 02. Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 195.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 195.
(Fondo straordinario emergenze emittenti locali)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore radiotelevisivo derivanti dalla diffusione del COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un fondo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 volto a consentire alle emittenti locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini.
2. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.
3. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il 100 per cento dell'ammontare del contributo destinato alle emittenti televisive commerciali è ripartito tra tutte le emittenti ammesse alla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del succitato decreto, relativa all'anno 2019 secondo i criteri e le seguenti aliquote:
a) il 50 per cento relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b);
b) il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.
195. 2. Di Muro, Patassini, Tomasi, Cestari, Bellachioma.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 195.
(Fondo emergenze emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.
195. 18. Mulè, Nevi.
Sostituire l'articolo 195 con il seguente:
Art. 195.
(Fondo emergenze emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19» con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a garantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.
2. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.
3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le mittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività ed al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.
4. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione a ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
195. 29. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.
195. 17. Mulè, Nevi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni;
al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
195. 24. Sandra Savino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80;
b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico.;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al relativo onere, pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto legge.
195. 21. Zanella.
Al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Inoltre, al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
195. 3. Cecchetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;
b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
*195. 11. Bordo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;
b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
*195. 23. Sandra Savino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 primo periodo sostituire la parola: 50 con la seguente: 80;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al relativo onere, pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge».
195. 22. Zanella.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui ai precedente comma 1 si applicano anche ai portali di informazione digitali registrati presso il Registro pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) che editi da imprese autonome che non siano titolari di quotidiani o altre pubblicazioni in formato cartaceo, radio o televisioni.
Conseguentemente dopo l'articolo 195 è aggiunto il seguente:
Art- 195-bis.
(Fondo di supporto all'informazione digitale)
1. Al fine di supportare le iniziative editoriali digitali volte ad aumentare la diffusione dell'informazione presso il pubblico e ridurre la disoccupazione dilagante e fenomeni di sfruttamento della professionalità giornalistica con prestazioni sottopagate tra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, è istituito un fondo annuale da 50 milioni di euro volto a supportare le Testate regolarmente iscritte presso il Registro pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) che offrano ai lettori servizi originali nel temi dell'economia, della politica nazionale e locale, della politica estera, della tecnologia, del mondo delle startup, della nuova economia e degli italiani nel mondo.
2. La Testata beneficiaria dei contributi s'impegna ad erogare ai lettori contenuti in almeno 3 ambiti di quelli descritti al comma sub 1), con premialità aggiuntive per ciascuna area tematica offerta, numero degli articoli pubblicati quotidianamente e anzianità di pubblicazione della Testata.
3. La testata beneficiaria dei contributi s'impegna ad applicare nei confronti degli autori dei servizi un equo compenso professionale, computato in 100,00 euro (oltre ad Iva e oneri previdenziali, se dovuti) in ragione di ogni 2.000 battute di testo (spazi inclusi) ordinato dal Direttore responsabile della testata e a questi consegnato. Tale compenso è riconosciuto solo ai giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti, oltre ad estensori di provata fama e/o capacità professionale e/o tecnica.
4. L'erogazione del contributo è parametrato in base ai seguenti criteri:
a) contributo base fisso erogato a tutte le Testate rientranti nella graduatoria;
b) quota aggiuntiva sulla base di ogni collaboratore dipendente/autonomo regolarmente contrattualizzato;
c) quota aggiuntiva per ogni area tematica aggiuntiva oltre alle prime tre.
5. L'erogazione dei contributi è calcolata sulla base dell'anzianità di registrazione della Testata al competete Registro della stampa detenuto presso i Tribunali, dalla media degli articoli pubblicati quotidianamente e dal numero delle aree tematiche pubblicate.
6. La graduatoria delle testate ammesse al contributo è formata dal Dipartimento per l'editoria. Per l'anno 2020, la scadenza delle domande è il 30 luglio. Entro il 31 settembre deve essere definita la graduatoria, mentre l'erogazione dei contributi ai richiedenti in graduatoria è effettuata entro il 31 ottobre. Per gli anni successivi, le scadenze sono fissate rispettivamente al 28 febbraio, 30 aprile e 30 maggio.
7. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 e 90 con le seguenti: 750 e 40.
195. 12. Bond.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
(Misure per il settore radiofonico nazionale)
All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005 le parole da: «È inoltre» fino a: «comunitaria» sono sostituite con le seguenti: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione precedentemente conseguita è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. L'affitto di impianti senza concessione non costituisce trasferimenti ai fini del precedente periodo».
195. 01. Mollicone.
Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
1. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, la seguente:
« e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
195. 08. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:
Art. 195-bis.
(Fondo emergenze settore radiotelevisivo privato)
1. Al fine di sostenere l'attività di preminente interesse generale svolta dal settore radiotelevisivo privato e il suo ruolo centrale per il pubblico di riferimento e contenere gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese che svolgono attività radiotelevisiva privata finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.
195. 010. Zanella.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
1. Per l'anno 2020 è istituito uno stanziamento straordinario per l'emergenza COVID-19 per settore delle emittenti radiotelevisive locali di 50 milioni di euro, da suddividersi secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 100 per cento della parte destinata alle emittenti televisive commerciali è ripartito tra tutte le emittenti ammesse alla graduatoria di cui all'articolo 6 comma 2 relativa all'anno 2019:
a) Il 70 per cento in misura proporzionale al punteggio conseguito per l'Area «A» relativa al criterio inerente i dipendenti e i giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).
b) il 30 per cento in parti uguali.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
195. 011. D'Attis.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)
1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni contenute nella delibera 79/20/CONS, tenendo conto della comunicazione della Commissione Europea del 24 aprile 2018 «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di tutelare la sovranità digitale, implementa un sistema di monitoraggio continuativo della qualità dell'informazione online, sulle piattaforme digitali e per i prestatori di servizi online, e garantisce misure di vigilanza atte a salvaguardare il pluralismo informativo e la concorrenza.
Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un Regolamento in materia di tutela del pluralismo informativo sulle piattaforme digitali.
195. 012. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 196.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogato di due anni.
196. 1. Mandelli.
ART. 197.
Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:
Art. 197-bis.
(Interventi a favore degli impianti di risalita)
1. All'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2020, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo». Alle minori entrate derivanti, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si procede con pari riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197. 01. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:
Art. 197-bis.
(Zone Logistiche Semplificate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 61, dopo le parole: «aree portuali» sono aggiunte le seguenti: «e aeroportuali»;
b) al comma 62, dopo le parole: «area portuale» sono aggiunte le seguenti: «o aeroportuale».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, e in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
197. 05. Bianchi.
ART. 198.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1-bis. Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:
a) ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;
b) alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
1-ter. Le compensazioni erogate ai sensi della lettera b) del comma 1-bis del presente articolo sono vincolate:
a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;
b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.
1-quater. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 530 milioni.
198. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non ricompresi al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile del 2020.
198. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 250 milioni;
b) sostituire le parole: operatori nazionali con le seguenti: operatori stabiliti sul territorio nazionale;
c) dopo le parole: Ente nazionale dell'aviazione aggiungere le seguenti: o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei;
d) dopo le parole: superiore a 19 posti aggiungere, in fine, le seguenti: e abbiano basi di servizi in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965 del 2012;
e) sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;
f) dopo le parole: comparativamente più rappresentative sono aggiunte le seguenti: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 250 milioni.
198. 6. Mazzetti.
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
198. 4. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:
Art. 198-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)
1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro (120) giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definirà la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.
4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi: (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019; (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
5. La durata del periodo di estensione della concessione sarà pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità che saranno definite da ENAC.
6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
198. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
ART. 199.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
« a) dispongono una riduzione dell'importo dei canoni, corrispondente alla riduzione delle attività dei titolari di concessioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dovuti per l'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione dei canoni è riconosciuta, per quelli dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per quelli dovuti dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;»;
b) al comma 8, sopprimere la parola: complessivo;
c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. La lettera c) del comma 716, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
199. 50. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono.
199. 58. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1. dopo la parola: canoni aggiungere le seguenti: determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;
2. dopo le parole: articolo 36 del codice della navigazione, aggiungere le seguenti: per i provvedimenti di cui;
3. dopo le parole: servizi di supporto ai passeggeri, aggiungere le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.;
4. sostituire le parole: la riduzione di cui alla presente lettera può essere con le seguenti: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;
5. sostituire la parola: fatturato con le seguenti: volume di attività;
b) al comma 3:
1. alla lettera b), sostituire le parole: di 12 mesi con le seguenti: di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile;
2. dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
« c-bis) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.»;
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 8, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e sopprimere la parola: complessivo;
e) sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».
*199. 26. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1. dopo la parola: canoni aggiungere le seguenti: determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;
2. dopo le parole: articolo 36 del codice della navigazione, aggiungere le seguenti: per i provvedimenti di cui;
3. dopo le parole: servizi di supporto ai passeggeri, aggiungere le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.;
4. sostituire le parole: la riduzione di cui alla presente lettera può essere con le seguenti: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;
5. sostituire la parola: fatturato con le seguenti: volume di attività;
b) al comma 3:
1. alla lettera b), sostituire le parole: di 12 mesi con le seguenti: di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile;
2. dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
« c-bis) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.»;
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 8, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e sopprimere la parola: complessivo;
e) sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».
*199. 34. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) dopo la parola: canoni aggiungere le seguenti: determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;
2) dopo le parole: articolo 36 del codice di navigazione aggiungere le seguenti: per i provvedimenti di cui;
3) dopo le parole: servizi di supporto ai passeggeri aggiungere: anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
4) sostituire le parole: la riduzione di cui alla presente lettera può essere con le seguenti: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;
b) al comma 3:
1) alla lettera b) sostituire le parole: di 12 mesi con le seguenti: di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.;
2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
« c-bis) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.»;
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 8 dopo le parole: presente decreto, inserire le seguenti: sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, e sopprimere la parola: complessivo;
e) sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».
199. 41. Mulè, Bergamini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione aggiungere le parole: dell'incasso.
199. 22. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento aggiungere le parole: dell'incasso.
199. 23. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 30 novembre 2020, una diminuzione aggiungere le parole: dell'incasso.
199. 25. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento aggiungere le parole: dell'incasso.
199. 24. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 800 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
*199. 20. Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 800 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
*199. 33. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio.»;
2) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:
« c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso può essere prorogata di dodici mesi.»;
3) al comma 9, dopo le parole: destinare temporaneamente inserire le seguenti: e assentire direttamente e dopo le parole: piani regolatori portuali vigenti aggiungere in fine le seguenti:, anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;
4) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza Covid-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merci possono essere trasmessi in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuovi disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza Covid-19.».
199. 10. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 1o marzo 1967 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari».
199. 31. Deidda, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) la validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.
199. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali nonché favorire il contenimento dell'epidemia Covid-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative al l'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.
6-ter. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, la sospensione del pagamento dei bolli, laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, e in ogni caso l'invio di tutta la documentazione esclusivamente in via telematica.
199. 21. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.
*199. 7. Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.
*199. 14. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.
*199. 32. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nella misura di complessivi euro 16 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, prevedendo uno schema di priorità in sede di assegnazione che favorisca i porti turistici maggiormente colpiti dal blocco dei traffici crocieristici rispetto agli scali commerciali.
199. 30. Battilocchio.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la lettera c) è soppressa;
b) per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.
*199. 28. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la lettera c) è soppressa;
b) per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.
*199. 36. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1, comma 716 della legge n. 160 del 2019 la lettera c) è soppressa.
9-ter. Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.
199. 42. Mulè, Bergamini.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
*199. 27. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
*199. 29. Bergamini, Mulè.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
*199. 35. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di lavoro portuale, di trasporti marittimi e di investimenti in ambito portuale.
199. 8. Rixi, Molinari, Viviani, Di Muro, Foscolo.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al fine di fronteggiare il calo dei traffici nel settore crocieristico e di salvaguardare i livelli occupazionali nel medesimo settore, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.
199. 9. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Foscolo, Viviani.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al fine di porre rimedio alla grave perturbazione economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
199. 67. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)
1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza Covid-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
199. 025. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni autostradali attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata per un tempo strettamente necessario al fine di garantire ai concessionari il recupero dei mancati ricavi conseguenti ai suddetti effetti economici. La durata della proroga potrà essere valutata dal concedente solo al termine della fase emergenziale e sarà oggetto di approvazione da parte delle amministrazioni/autorità competenti.
199. 04. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.
Dopo l'articolo 199 inserire il seguente:
Art. 199-bis.
(Contributi per l'ammodernamento della flotta da pesca)
1. Al fine di consentire l'ammodernamento della flotta delle navi da pesca ai proprietari delle medesime navi residenti in Italia è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la spesa sostenuta per l'acquisto di una nuova nave.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
199. 010. Mulè.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Sostegno straordinario al trasporto pubblico della Regione Liguria)
1. A fine di sostenere la maggiore incidenza degli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema di trasporto pubblico locale della Regione Liguria, finanziato per una quota pari ad un terzo delle risorse complessive da ricavi tariffari, e tenuto conto delle specifiche caratteristiche morfologiche del territorio ligure, il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati all'incremento della quota del suddetto fondo da destinare alla Regione Liguria, al fine di garantire, in coerenza con i provvedimenti emergenziali emanati in materia di TPL, il regolare svolgimento del servizio per l'anno 2020.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
199. 011. Mulè.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Misure a sostegno della nautica da diporto)
1. Al fine di agevolare la ripresa del settore della nautica da diporto a seguito della crisi prodotta dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
199. 012. Mulè, Sozzani.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Misure per l'efficientamento dei porti)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare al finanziamento di opere di efficientamento e accrescimento della capacità produttiva dei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aventi sede nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
199. 016. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di persone per fini turistici)
1. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo funzionali alla attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 525 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
199. 018. Brunetta.
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Misure a sostegno dell'economia della Sardegna)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, il Governo trasmette alla Commissione Europea la necessaria comunicazione per l'attuazione della Zona Franca nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 1998, nonché quella per l'attivazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
199. 019. Deidda, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 200.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro di cui 300 milioni per gli enti locali per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
200. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1 dopo la parola: passeggeri sopprimere le seguenti: oggetto di obbligo di servizio pubblico.
200. 57. Zanettin.
Ai commi 1 e 9, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2.000 milioni.
200. 69. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1200 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
200. 14. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caparvi, Murelli, Vanessa Cattoi, Colmellere, Bubisutti, Cavandoli.
Al comma 1 le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 800 milioni.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*200. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è destinato, sono aggiunte le seguenti: altresì alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica dei contratti di servizio di cui al comma 2-bis e;
al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: grosscost, sono aggiunte le seguenti:, ivi compresi i contratti modificati ai sensi del comma 2-bis;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. In considerazione delle esigenze di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, al fine di garantire l'operatività dei servizi, in accordo con le imprese esercenti i servizi stessi, possono modificare, in via eccezionale e temporanea, i contratti di servizio in contratti grosscost, anche retroattivamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di modifica, il corrispettivo contrattuale riconosciuto alle imprese esercenti i servizi è quantificato in base ai costi standard come determinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157, tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. A tal fine si applicano i criteri definiti dal decreto di cui al comma 2 nel rispetto del divieto di sovra-compensazioni.
*200. 33. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è destinato, sono aggiunte le seguenti: altresì alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica dei contratti di servizio di cui al comma 2-bis e;
al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: grosscost, sono aggiunte le seguenti:, ivi compresi i contratti modificati ai sensi del comma 2-bis;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. In considerazione delle esigenze di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, al fine di garantire l'operatività dei servizi, in accordo con le imprese esercenti i servizi stessi, possono modificare, in via eccezionale e temporanea, i contratti di servizio in contratti grosscost, anche retroattivamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di modifica, il corrispettivo contrattuale riconosciuto alle imprese esercenti i servizi è quantificato in base ai costi standard come determinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157, tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. A tal fine si applicano i criteri definiti dal decreto di cui al comma 2 nel rispetto del divieto di sovra-compensazioni.
*200. 40. D'Attis.
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è integrato con ulteriori 300 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che sostengono oneri per il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato flusso finanziario verso i rispettivi gestori del servizio stesso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
200. 31. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis, In relazione all'assoluta specificità in termini di costi e di modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia e dei conseguenti effetti negativi sull'equilibrio economico del contratto di servizio causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la necessità di garantire la continuità territoriale con le Isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico, vista anche la particolare conformazione geo-morfologica della Città Antica, una quota del fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni, viene riservata quale concorso finanziario dello Stato al fine di garantire adeguati standard di servizio del trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia.
200. 37. Brunetta.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*200. 35. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*200. 39. D'Attis.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*200. 46. Mandelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.
200. 47. Mandelli.
All'articolo 200, comma 6, le parole: al 31 agosto 2020 sono sostituite con le seguenti: al 31 ottobre 2020.
*200. 36. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.
*200. 41. D'Attis.
Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.
*200. 45. Mandelli.
Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi con le seguenti: gli obblighi di cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi previsti dalla legislazione vigente;
al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino allo stanziamento di competenza dell'annualità 2021.
200. 44. Mandelli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa».
*200. 12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa».
*200. 43. Mandelli.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi» sono inserite le seguenti: «ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t» sono aggiunte in fine le seguenti: «nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa.».
**200. 13. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi» sono inserite le seguenti: «ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t» sono aggiunte in fine le seguenti: «nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa.».
**200. 42. Mandelli.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 158 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del prolungamento verso nord della linea metropolitana M1 di Brescia fino a San Vigilio di Concesio. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 158 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
200. 8. Bordonali, Donina, Formentini, Eva Lorenzoni.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
200. 9. Capitanio, Andrea Crippa, Centemero, Cecchetti, Toccalini, Grimoldi, Iezzi, Boniardi, Colla.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» dopo il comma 613 aggiungere il seguente:
«613-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico Privato, ivi incluso lo strumento del project financing secondo i termini e le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
200. 34. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano anche in vista delle Olimpiadi 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Rho-Fiera verso nord-ovest.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
200. 10. Cecchetti.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. In relazione all'assoluta specificità in termini di costi e di modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia e dei conseguenti effetti negativi sull'equilibrio economico del contratto di servizio causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la necessità di garantire la continuità territoriale con le Isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico, vista anche la particolare conformazione geo-morfologica della Città Antica, una quota del fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni, viene riservato quale concorso finanziario dello Stato al fine di garantire adeguati standard di servizio del trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia.
200. 11. Bazzaro, Andreuzza, Vallotto.
Aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, per l'anno 2020, servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
200. 67. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)
1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, possono optare, in luogo diretto della detrazione alternativamente per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
4. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*200. 03. Zanettin.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)
1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, possono optare, in luogo diretto della detrazione alternativamente per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
4. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*200. 012. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)
1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.
2. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
200. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Disposizioni in materia di veicoli per il trasporto di persone con disabilità)
1. I veicoli di cui all'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, acquistati dopo la data del 1o gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
200. 09. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma 5.
200. 010. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caparvi, Murelli, Vanessa Cattoi.
ART. 201.
Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:
Art. 201-bis.
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:
a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;
b) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
201. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:
Art. 201-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
201. 018. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
ART. 202.
Sopprimerlo.
202. 13. Magi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per 1'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
*202. 2. Zicchieri.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per 1'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
*202. 9. Cattaneo.
Al comma 1, premettere la lettera seguente:
Oa) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ente nazionale dell'aviazione» sono aggiunte le seguenti. «o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei»; conseguentemente le parole: «esercitano oneri di servizio pubblico,» sono soppresse.
202. 11. Mazzetti.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza è abolita la possibilità di concedere contributi alle compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte.
202. 8. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
202. 10. Cappellacci, Pittalis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Conformemente a quanto previsto dai Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1o marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
202. 1. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caffaratto.
Dopo l'articolo 202 aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerte di servizi aeroportuali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro il 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il nuovo piano aeroportuale nazionale.
202. 01. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
«Art. 202-bis.
(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)
1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante, dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
202. 03. Furgiuele.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
(Aeroporto di Milano-Malpensa)
1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma 5.
202. 04. Bianchi.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
(Misure a supporto degli aeroporti)
1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che sì manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
202. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
(Disposizioni in materia di navi da crociera)
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
202. 06. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
(Continuità territoriale aerea)
1. Al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il triennio 2020-2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo da ripartire per le predette esigenze la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provvede al riparto delle risorse fra gli aeroporti. Almeno la metà delle risorse è destinata agli aeroporti di interesse nazionale già ricompresi fra quelli di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'articolo 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
202. 07. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:
Art. 202-bis.
(Aeroporto di Brescia-Montichiari)
1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari, volti al potenziamento dello stesso come hub europeo per il trasporto aereo delle merci e snodo intermodale strategico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
202. 08. Donina, Bordonali, Formentini, Eva Lorenzoni, Raffaele Volpi, Rixi, Dara.
ART. 203.
Sopprimerlo.
203. 7. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Ritirato)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;
b) al comma 3, sostituire le parole: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza;
c) al comma 4 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;
d) al comma 4, inserire in fine le parole: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.
203. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore ed aggiungere in fine le parole: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.
b) al comma 4 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore ed aggiungere in fine le parole: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.
203. 8. Mazzetti.
Al comma 1, sostituire le parole: dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato con le seguenti: dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati.
203. 3. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 3, sostituire le parole: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
203. 9. Mazzetti.
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.
*203. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.
*203. 10. Mazzetti.
ART. 204.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e dell'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattata sul funzionamento dell'unione europea.
204. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
ART. 205.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» sono Inserite le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».
3-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto marittimo di persone e cose da e per la Sardegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione autonoma della Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
3-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima per la Sardegna lo Stato eroga annualmente alla regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio cui si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
205. 1. Cappellacci, Pittalis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:
Art. 205-bis.
(Analisi costi-benefici opere infrastrutturali)
1. Nell'ambito di una ricognizione delle opere infrastrutturali da completare, anche al fine di contenere gli effetti economici e le difficoltà logistiche derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un'analisi costi-benefici della realizzazione dell'opera del ponte sullo Stretto di Messina, per un collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. Gli esiti dell'analisi di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 settembre 2020.
205. 01. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:
Art. 205-bis.
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il riequilibrando della movimentazione complessiva dei container su tutti gli scali nazionali con un intervento di razionalizzazione sul cabotaggio capace di distribuire le occasioni di lavoro e ottimizzare anche le direttrici di approvvigionamento italiano, che garantisca una movimentazione minima garantita per tutti gli scali portuali italiani.
205. 06. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 206.
Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:
Art. 206-bis.
(Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività di cantiere)
1. Al fine di garantire la ripresa delle attività di cantiere, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2020, destinato all'aggiornamento e adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
206. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:
Art. 206-bis.
(Interventi urgenti per il completamento e la messa in sicurezza della SS 106 – Ionica)
1. Al fine di accelerare le attività di completamento e messa in sicurezza della SS 106 – Ionica, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.
2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all’iter autorizzativo.
3. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dall'ANAS ed emana, d'intesa con l'ANAS, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
206. 06. Rixi, Furgiuele, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:
Art. 206-bis.
(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)
1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di Sari Michele sul fiume Adda.
2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all’iter autorizzativo.
3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020-2024, da destinare al soggetto attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali e di sicurezza.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
206. 07. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi.
Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:
Art. 206-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.
2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
206. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:
Art. 206-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)
1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
206. 012. Tomasi
Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:
Art. 206-bis.
(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas S.p.A. e di Rete ferroviaria italiana S.p.A.)
1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sul quale il Comitato interministeriale per il programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo atto integrativo al contratto di programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.
4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS S.p.A., è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., sul quale il Comitato Interministeriale per il Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
206. 013. Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:
Art. 206-bis.
1. Nell'ambito di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, al fine di favorire la realizzazione di un progetto di sviluppo del sistema infrastrutturale della Regione Calabria e, in particolare, della costa ionica calabrese, per l'interconnessione porti-ferrovie-strade-aeroporti del territorio, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è istituita una cabina di regia presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Calabria, e dei rappresentanti degli enti territoriali interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per Vanno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
206. 018. Torromino.
ART. 207.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: può essere incrementato con le seguenti: è incrementato e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
b) al comma 2, primo periodo dopo le parole: Fuori dei casi previsti dal comma 1 inserire le seguenti: e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; sostituire le parole: può essere riconosciuta con le seguenti: è riconosciuta e sopprimere le parole da: e comunque fino a: stazione appaltante;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.
*207. 6. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: può essere incrementato con le seguenti: è incrementato e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
b) al comma 2, primo periodo dopo le parole: Fuori dei casi previsti dal comma 1 inserire le seguenti: e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; sostituire le parole: può essere riconosciuta con le seguenti: è riconosciuta e sopprimere le parole da: e comunque fino a: stazione appaltante;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.
*207. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;
b) al comma 2, sostituire le parole: può essere con la seguente: è; sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante.
**207. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;
b) al comma 2, sostituire le parole: può essere con la seguente: è; sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante.
**207. 5. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture)
Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e fino al 31 dicembre 2022, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione dei servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedano alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
207. 08. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Rinegoziazione contratti pubblici a seguito emergenza COVID-19)
1. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici di forniture e servizi in corso alla data di entrata in. vigore dei decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la/Sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici-e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
207. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.
*207. 07. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.
*207. 025. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, è inserito il seguente:
Art. 207-bis.
(Sblocco delle opere pubbliche)
1. Accertati il contesto emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, gli «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19» emanati con comunicazione CE 01.04.2020 (2020/C 1081/01) e la conseguente eccezionale necessità di rilancio del comparto dei contratti pubblici e di difesa dell'occupazione nel settore di riferimento, le Stazioni Appaltanti, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e applicano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 oltre agli articoli della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la disapplicazione delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, emanate alla luce del decreto legislativo n. 50 del 2016, non necessita di motivazione. Per la fase di esecuzione dei contratti pubblici si applicano, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate, in quanto compatibili con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
3. Attesa la necessità di concentrare le risorse delle stazioni appaltanti all'attività di rilancio di cui al comma primo, a far data dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data del 31 dicembre 2022, sono sospesi gli obblighi del Responsabile unico del procedimento di comunicazione e trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Restano impregiudicati gli obblighi di pubblicazione nel sito web «amministrazione trasparente» e gli adempimenti connessi con il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo, comma 2-bis, legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. In relazione ai contratti di cui presente articolo, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dalle Stazioni Appaltanti, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio». Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente articolo.
207. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Accelerazione procedure di affidamento contratti pubblici)
1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2020 si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi ad eccezione dei casi ritenuti strettamente necessari.
2. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
3. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.
207. 017. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Semplificazione nel settore delle opere pubbliche)
1. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: «10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativi dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)».
207. 09. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Semplificazione ed al sostegno alle imprese nel settore delle opere pubbliche)
1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «trenta giorni», sono sostituite dalle parole: «dieci giorni»;
b) al comma 1, le parole: «e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi», sono soppresse;
c) al comma 2, sostituire le parole: «salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.», con le parole: «prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto».
207. 010. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)
1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate dal Concedente alla data del 31 luglio 2020».
207. 011. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)
1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale ed economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.
207. 012. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)
1. Dalla data dell'entrata in vigore della legge in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli/30, comma 1, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.
2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
207. 013. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
207. 014. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Supporti al Rup)
1. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8 del codice dei centrati pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000 euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità.
207. 015. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Accelerazione della contabilizzazione delle prestazioni e dei pagamenti)
1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo il comma è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di Pagamento previsti nel contratto».
207. 016. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
Art. 207-bis.
(Proroga ed estensione contratti pubblici)
1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno.
2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.
207. 018. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni urgenti in materia edilizia)
Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti.
207. 019. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Disposizioni urgenti in materia edilizia)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi» a «accertarne la preesistente consistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale”, finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1o aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato piano volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis».
207. 020. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
207. 021. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a)», sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
207. 022. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Centrali Uniche di committenza)
1. L'articolo 1 comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto,.
207. 023. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale)
1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14».
207. 024. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 208.
Sopprimerlo.
208. 23. Trancassini, Lucaselli.
Al comma 3, dopo le parole: Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, aggiungere le seguenti:, Roma-Pescara.
208. 22. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo parole: Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, inserire le seguenti: con riapertura al traffico della diramazione Sicignano-Lagonegro, linea attualmente sospesa all'esercizio.
208. 24. Ferraioli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l'importo di ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
208. 34. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.
Apportate le seguenti modifiche:
al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
aggiungere il comma 4-bis:
4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle «Finali ATP Torino 2021-2025», è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*208. 4. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Apportate le seguenti modifiche:
al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
aggiungere il comma 4-bis:
4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle «Finali ATP Torino 2021-2025», è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*208. 32. Giacometto, Porchietto.
Al comma 4 dopo le parole: Variante di Riga, sostituire le parole da: nonché di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 29 milioni nel 2020, di euro 33 milioni nel 2021, di euro 31 milioni nel 2022, di euro 22 milioni nel 2023, si euro 19 milioni nel 2024, di euro 21 milioni nel 2025 e di euro 15 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio.
208. 27. Gregorio Fontana.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 20 milioni per la realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi.
4-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la realizzazione degli interventi per il nodo di Bari-Bari Nord. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione dì cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
208. 2. Sasso, Tateo, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 284 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 284 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
208. 8. Molinari, Rixi, Lucchini, Maccanti, Boldi, Pettazzi, Maggioni.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione degli interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
208. 7. Rixi, Di Muro, Foscolo.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione degli interventi finalizzati al raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
208. 11. Patassini, Rixi, Marchetti, Paolini, Latini, Lucchini, Maccanti.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 50 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione delle fermate S. Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, S. Luigi Orbassano, Dora e Zappata del servizio ferroviario metropolitano (SFM) di Torino.
208. 12. Maccanti, Benvenuto, Caffaratto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 100 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «Velocizzazione linea Torino-Genova.».
208. 13. Molinari, Rixi, Maccanti, Boldi, Pettazzi, Giaccone, Benvenuto, Caffaratto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di 60 milioni di euro nell'anno 2020 e di 31 milioni di euro nell'anno 2021 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.
208. 6. Valbusa, Comencini, Lorenzo Fontana, Turri, Paternoster, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di un milione di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea S13 del servizio ferroviario suburbano di Milano.
208. 10. Lucchini, Maggioni.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 29 milioni di euro nell'anno 2021 per la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta.
208. 5. Rixi, Maccanti, Benvenuto, Giglio Vigna.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 40 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi previsti per il nodo di Napoli, nonché di euro 33 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno.
208. 3. Cantalamessa, Castiello, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, Commissario per la realizzazione delle opere relative al nodo AV di Firenze, già previste e finanziate nel Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 1644.
208. 9. Picchi, Ziello, Legnaioli, Lolini, Potenti, Rixi.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2020 la trasformazione in tratta ad alta velocita della tratta ferroviaria Bologna-Padova. All'onere di cui al presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,2022 e 2023 si provvede quanto ad euro 300 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge, quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 t 2022 e 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
208. 25. Marin, Caon.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
208. 26. Torromino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'ammodernamento e la realizzazione della ferro via a doppio binario della tratta Sibari-Crotone. All'onere di cui al presente comma, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 33. Torromino.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 21. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Cestari, Gava, Tomasi, Tombolato.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 del delibera CIPE n. 28 del 2018 è prorogato di un anno.
208. 29. Mandelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302 del 2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.».
208. 30. Mandelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine di cui all'articolo, 4 del decreto ministeriale n. 30 del 1o febbraio 2018 è prorogato di un anno.
208. 31. Mandelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
c) sviluppo delle reti ferroviarie.
5-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, del volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
5-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
208. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Fondo Progettazione)
1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
«51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.»;
b) al comma 52:
al primo periodo sostituire le parole: «, 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo», con le seguenti: «1o maggio 2020»:
all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: «Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e»;
e) Al comma 53 sostituire le parole: «28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo», con le seguenti: «15 giugno 2020»;
d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:
«53-bis. I contributi di cui al comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020.».
*208. 05. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Fondo Progettazione)
1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
«51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.»;
b) al comma 52:
al primo periodo sostituire le parole: «, 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo», con le seguenti: «1o maggio 2020»:
all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: «Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e»;
e) Al comma 53 sostituire le parole: «28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo», con le seguenti: «15 giugno 2020»;
d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:
«53-bis. I contributi di cui al comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro U termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020.».
*208. 07. Anna Lisa Baroni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
1. Nel rispetto di quanto richiesto dall'Unione europea per accedere al Recovery fund viene posta come opera prioritaria da inserire nel quadro degli investimenti infrastrutturali del Mezzogiorno il ponte sullo stretto di Messina.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi dell'avvio dei lavori.
208. 02. Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
e) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) mobilità sostenibile;
e) infrastrutture sociali;
f) riqualificazione urbana.
3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 giugno 2020 il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
5. Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati:
a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
b) per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo;
e) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.
11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2291 classificando le opere sotto la voce «Contributo Piano Italia».
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:
a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva rassegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;
d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della legge 27 dicembre 2019. n. 160.
13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.
15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo.
*208. 04. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
e) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) mobilità sostenibile;
e) infrastrutture sociali;
f) riqualificazione urbana.
3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 giugno 2020 il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
5. Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati:
a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
b) per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo;
e) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.
11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2291 classificando le opere sotto la voce «Contributo Piano Italia».
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:
a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva rassegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;
d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della legge 27 dicembre 2019. n. 160.
13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.
15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo.
*208. 06. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione ,16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitati vi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 08. Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Loss, Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. L'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritari o per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione dell'opera. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 09. Gobbato, Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno – Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per I tanno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 010. Cavandoli, Gobbato, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma l. del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre, e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo ·e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero, – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 20201 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 011. Cavandoli, Gobbato, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio dei settore infrastrutturale)
1. Ai fini del completamento della pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 in favore della Regione Veneto. All'onere derivante dal presente comma pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 012. Manzato, Vallotto, Badole, Gobbato, Andreuzza, Rixi, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Il fondo istituito nel lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte della Becca, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 42 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 013. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 014. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Al fine di accelerare la connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dell’ ANAS, per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra lo scalo portuale di Ancona e la Statale 16, la cosiddetta Uscita a Nord. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 015. Patassini, Paolini, Latini, Rixi, Marchetti, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
ART. 209.
Sopprimere il comma 1.
209. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:
Art. 209-bis.
(Documento unico di circolazione)
1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita al 1o gennaio 2021.
209. 01. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
ART. 210.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: «o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)», sono sostituite dalle seguenti: «, e dei loro rimorchi».
210. 1. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto dei Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578.
*210. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto dei Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578.
*210. 9. Pettarin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
210. 011. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, all'articolo 265 comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725.
210. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani.
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
210. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 1o ottobre 2020 sono sostituite con le seguenti: 1o aprile 2022;
b) le parole: 1o gennaio 2021 sono sostituite con le seguenti: 1o luglio 2022.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
210. 012. Caretta, Ciaburro, Trancassini.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 1o ottobre 2020 sono sostituite con le seguenti: 1o aprile 2022;
b) le parole: 1o gennaio 2021 sono sostituite con le seguenti: 1o luglio 2022.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 720.
210. 020. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 1o ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1o aprile 2022;
b) le parole: 1o gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2022.
210. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto persone)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera a), b) e c) dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla regolamentazione fiscale vigente in materia incrementato di ulteriori due annualità.
*210. 06. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Zanettin.
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto persone)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera a), b) e c) dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla regolamentazione fiscale vigente in materia incrementato di ulteriori due annualità.
*210. 010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Razionalizzazione delle attività di revisione veicoli)
1. Al comma 4 dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: «31 ottobre» fino a: «medesimo decreto legislativo,» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione circolazione dei veicoli la cui di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.».
210. 05. Fasano, Paolo Russo, Pentangelo.
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni in materia di attività di supporto ai trasporti)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per assicurare sostegno e garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria ed autostradale, è riconosciuto un contributo una tantum alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso nonché i criteri di individuazione dei destinatari anche avvalendosi degli elenchi prefettizi ci cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
210. 07. Pentangelo.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)
1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
Kg | Contributo (euro) |
1760 | 3.000 |
1306-1760 | 2.000 |
<1306 | 1.000 |
4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
210. 08. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli industriali)
1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali» con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.
3. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 350 milioni.
210. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni per la nuova accessibilità viaria al sistema portuale di Venezia)
1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:
a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea ed al sistema portuale di Marghera (bretella di lunghezza 2,9 km categoria C1);
b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;
c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;
d) interconnessione con la viabilità portuale.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210. 017. Giacometti, Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:
Art. 210-bis.
(Disposizioni per la viabilità Nord di Padova)
1. Ai fini della di una soluzione ambientalmente sostenibile del nodo viario di ingresso a NORD di Padova che eviti le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante NORD del Comune di Padova, dei Comuni confinanti di Cadoneghe e Vigodarzere e dei comuni dell'Alta Padovana che rappresentano un comparto residenziale, commerciale e produttivo tra i più caratteristici ed importanti del Veneto centrale, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:
a) una strada extraurbana secondaria, che collega la Tangenziale NORD di Padova, con la direttrici della ex Statali del Santo 307 e SR 308, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta;
b) le opere viarie necessarie agli innesti sulla nuova direttrice di uscita da Padova Nord in progetto ed i raccordi con la mobilità debole dei territori interessati;
c) i tracciati ciclopedonali di accompagnamento e collegamento per aree antropizzate esistenti;
d) l'attraversamento della linea ferroviaria e del torrente Muson dei Sassi per il collegamento con la zona industriale di Cadoneghe e utilizzo della viabilità esistente fino alla SR308;
e) la realizzazione di una nuova stazione di fermata sulla linea ferroviaria del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto) sulla linea Padova Castelfranco-Mestre-Venezia in via di completamento, all'altezza della frazione di Terraglione (Vigodarzere) ai confini con una estesa zona industriale in Comune di Cadoneghe.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210. 018. Zordan, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 211.
Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:
Art. 211-bis.
(Misure per la funzionalità del Porto di Venezia)
1. Al primo periodo del comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione dell'intero sistema».
2. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovraintende all'affidamento e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dai Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto, dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. La Struttura opera a mezzo di una dotazione economica finanziata con oneri a carico del bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio dello Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla data di costituzione delle Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E. in capo ad altri organismi e il decreto di cui al comma 6-bis disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-bis disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-bis anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Le passività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
211. 02. Vallotto, Rixi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Zordan, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 212.
Sopprimerlo.
212. 4. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Lollobrigida.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al comune di Taranto aggiungere le seguenti parole: e alle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno;
Conseguentemente al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno è destinato lo stanziamento di Euro 50.000.000 per la sostituzione del 20 per cento del parco rotabile con oltre dieci anni di attività;
alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine, le seguenti parole: e nelle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno.
212. 3. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1, sono attribuiti alla Città metropolitana di Genova 7 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione del prolungamento della metropolitana in Valpolcevera dalla fermata Canepari (alla fermata Pallavicini. Al medesimo fine, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2020 e di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il prolungamento della metropolitana di Genova dalla fermata di Dinegro alla fermata di S.P. D'Arena-Fiumara.
1-quater. Agli oneri recati dal comma 1-ter, pari complessivamente a 101 milioni di euro per l'anno 2020, a 143 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 123 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel comune di Taranto e nella Città metropolitana di Genova.
212. 1. Rixi, Viviani.
Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione de) Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
212. 02. Ziello, Picchi, Legnaioli, Lolini, Potenti, Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale)
1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo l, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di Tesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:
a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);
b) Scavalco Strada Statale 14 a San Dona di Piave (VE);
c) Bretella di collegamento SS 14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);
d) Collegamento SR43 Jesolo – Cavallino Treporti (VE);
e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE);
f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – «della Venezia Giulia», la SP 41 –«Casale Portegrandi» e la SP 43 – «Portegrandi – Caposile – Jesolo»;
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
212. 03. Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell'Alto Adriatico)
1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico «Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due regioni in base all'estensione chilometrica dell'opera per ciascun territorio regionale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
212. 04. Andreuzza, Gava, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Giacometti, Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Zordan, Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Ai fini dell'accelerazione delle attività per la realizzazione del tunnel del Valfontanabuona il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A12, tra Rapallo e Recco, con Moconesi attraverso le gallerie e viadotti necessari.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti del completamento della progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per te attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Liguria. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
212. 05. Rixi, Viviani, Foscolo, Di Muro, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di area demaniali nel comune di Caorle)
1. L'area demaniale del comprensorio denominato «Falconerei», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004. n. 311.
2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa ventre meno le pretese dello Stato per canoni pregressi c in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia c delle finanze ò autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
212. 06. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cavandoli, Cecchetti, Comencini, De Angelis, Di Muro, Giacometti, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Locatelli, Lolini, Lucchini, Panizzut, Pretto, Racchella, Ribolla, Sutto, Tateo, Tonelli, Zordan.
ART. 213.
Sopprimerlo.
213. 1. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:
Art. 213-bis.
1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti FL4 e FL5 in metropolitane leggere.
213. 09. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 214.
Sopprimere il comma 3.
214. 14. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci aggiungere le seguenti parole: e servizi di trasporto passeggeri con autobus e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delie quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
214. 15. D'Attis.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019».
b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3-bis».
c) al comma 6 le parole: del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-bis.
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 202lai 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
*214. 16. Mandelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019».
b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3-bis».
c) al comma 6 le parole: del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-bis.
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 202lai 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265».
*214. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)
1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1o giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)
1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1o giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 06. Mandelli.
ART. 215.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: nonché dai relativi provvedimenti attuativi, aggiungere le seguenti: e comunque per il periodo convenzionalmente ricompreso tra il 1o marzo e il 30 aprile 2020, e sostituire le parole:, ivi compresi gli abbonamenti, con le seguenti: annuali o mensili relativi al mese di marzo,;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: pari all'ammontare aggiungere le seguenti:, anche proporzionale al periodo di mancato utilizzo,;
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti:, entro il 30 settembre 2020,;
d) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020.
*215. 7. Mandelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti:, entro e non oltre il 30 settembre 2020,;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
*215. 4. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti:, entro e non oltre il 30 settembre 2020,;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
*215. 6. D'Attis.
Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: i pendolari con le seguenti: gli utenti.
215. 5. Baldelli.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Capo:
Capo III-bis
MISURE PER IL RILANCIO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Art. 215-bis.
(Modifica della parte V del codice dei contratti pubblici)
1. Gli articoli da 200 a 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)
1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
4. Il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.
4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di cui al comma 1.
4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatoli di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello progetto di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con i.1 decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza dei Consiglio dei Ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;
12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali, seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dal lo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)
1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la projectreview delle infrastrutture già finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
b) rassegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di projectreview, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.
Art. 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)
1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. I livelli di progettazione sono quelli previsti dall'articolo 23, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), i cui rispettivi contenuti sono definiti con il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 23.
3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica é comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.
Le valutazioni in capo alle regioni e provincie autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime regioni o province autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento interministeriale per la programmazione economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue;
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei trenta giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi tre mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione dei progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica é resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed é comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE.
La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriale ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. É corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto esecutivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.
Art. 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presenta Parte e il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai finì urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto esecutivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti;
4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo.
6-bis. Le varianti di cui ai commi 5 e 6 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
6-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
6-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Le proposte di adeguamento e delle eventuali prescrizioni da apportare al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo ai fini del relativo recepimento di ottemperanza, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
6-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 6-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
6-septies. La istruttoria delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 6-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: “struttura tecnica”.
8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CTPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
23. Il procedimento di valutazione di’ impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese Io studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
40. La commissione:
a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.».
215. 02. Sozzani, Mazzetti, Mulè.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Capo:
Capo III-bis
(Misure a sostegno del settore automobilistico)
Art. 215-bis.
(Detraibilità integrale dell'I.V.A. per gli acquisti di veicoli)
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata:
Art. 215-ter.
(Abolizione superbollo)
1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Art. 215-quater.
(Rimodulazione I.P.T.)
1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono abrogate. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Art. 215-quinquies.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)
1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'Imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'I.V.A. non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.
215. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Sospensione procedure di affidamento servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di evitare distorsioni alla libera concorrenza conseguenti alle misure restrittive adottate in materia di limitazione della diffusione del contagio della pandemia da COVID-19, danneggiando ingiustamente le imprese maggiormente colpite da tali misure, sono sospese tutte le procedure in corso relative agli affidamenti, in qualsiasi forma, dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Gli affidamenti in essere sono pertanto prorogati sino al 31 dicembre 2020.
215. 01. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 012. Mandelli.
Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)
1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.
2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Agli eventuali oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 200, comma 1 del presente decreto-legge.
215. 07. Spena, Pella, Battilocchio, Marrocco, Giacomoni, Polverini, Sozzani, Zanella, Mulè, Elvira Savino.
Dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:
Art. 215-bis.
(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)
1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.
2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 215-ter.
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
215. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)
1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2020, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
2. Le risorse di cui al presente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
215. 06. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Sibilia, Fasano, Ferraioli, Nevi.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Interventi urgenti sulla responsabilità erariale e sul reato di abuso d'ufficio)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di consentire una rapida ed efficiente ripresa e rilancio del settore infrastrutturale, e dei lavori pubblici, all'articolo 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle procedure per la localizzazione, l'aggiudicazione e la realizzazione di appalti pubblici, la colpa grave è esclusa quando l'azione amministrativa si è conformata a una sentenza della magistratura che non sia stata ancora riformata nel grado successivo del giudizio o si è conformata a linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione o di altra autorità amministrativa sovraordinata o comunque a qualsiasi altra tipologia di atto proveniente dalle stesse autorità di carattere interpretativo, applicativo o comunicativo.»
2. Il primo comma dell'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme precettive di legge o di regolamento che disciplinano le concrete modalità di esercizio dell'azione amministrativa, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».
215. 011. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
215. 014. Gava.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)
1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'autorità di regolazione dei trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
215. 015. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Dopo l'articolo 215, è aggiunto il seguente:
Art. 215-bis.
(Disposizioni urgenti per il rilancio della politica infrastrutturale dopo l'emergenza da COVID-19)
1. Al fine di rilanciare la politica infrastrutturale del Paese dopo l'emergenza da COVID-19, entro il mese di gennaio di ciascun anno, nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, il Governo presenta il disegno di legge annuale sulle grandi opere, recante il quadro programmatico triennale degli interventi, l'ammontare complessivo delle risorse articolate per ciascuna annualità e l'individuazione di dieci infrastrutture strategiche e grandi opere.
2. Alla definizione degli interventi infrastrutturali strategici il Governo perviene previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni. Per la copertura degli interventi viene fissata una quota fissa, per ogni annualità, del 1,2 per cento del prodotto interno lordo, a valere anche sui Fondi europei di sviluppo regionale. Le opere possono essere eseguite secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Nella identificazione delle opere il Governo tiene conto dei seguenti principi e criteri:
a) sviluppo economico e promozione della concorrenza;
b) concreta attivazione della spesa in quanto legata ad interventi già in avanzata fase progettuale e autorizzativa;
c) garanzia di elevati livelli di prestazione agli utenti;
d) tutela degli investimenti degli operatori economici;
e) coesione sociale e recupero delle aree territoriali interne e depresse;
f) sostenibilità ambientale;
g) valorizzazione del partenariato pubblico privato.
4. Ogni anno, entro il 15 ottobre, nella presentazione del disegno di legge di stabilità il Governo presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato di attuazione delle grandi opere e se necessario la proposta di annullamento o di inserimento di nuove opere, nonché il piano delle fonti di finanziamento e dell'uso delle risorse.
5. Per consentire l'approvazione, in tempi certi non superiori ai 90 giorni, gli elaborati progettuali inseriti nel quadro programmatico di cui al comma 1, vengono esaminati da apposito organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che acquisisce i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e gestisce la Conferenza dei servizi. Conclusa tale istruttoria la proposta viene inoltrata al CIPE e in tale sede, alla presenza anche di un delegato della Corte dei conti, la proposta viene approvata definitivamente.
6. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge annuale sulle grandi opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono nominati i commissari straordinari, scelti nell'ambito dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è incompatibile con qualunque altra carica o ufficio pubblico o privato. Esso è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca, e in ogni caso per un tempo massimo di cinque anni. Il decreto determina altresì il compenso del commissario, entro i limiti massimi previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
7. Per la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
8. La nomina a commissario straordinario è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei commissari straordinari, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede all'istituzione dell'albo di cui al comma 1 e alla determinazione dei requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza per l'iscrizione. Ai commissari si applicano, in ogni caso, le cause d'incompatibilità previste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
9. In sede di prima applicazione, le opere di cui al presente articolo sono individuate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni.
10. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia rendono il parere entro i successivi 30 giorni, indicando eventuali proposte di modifica. Il Governo, nei 30 giorni successivi, adotta il decreto, dando analiticamente conto delle ragioni, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte al parere.
215. 016. Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Bergamini, Labriola, Rotondi, Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
(Misure di sostegno alla accelerazione della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici regionali)
1. I Presidenti delle regioni, allo scopo di dare impulso alle attività di investimento infrastrutturale, in deroga all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano fino ad un massimo di venti interventi ritenuti di interesse strategico regionale ed urgenti nell'ambito delle opere per lo sviluppo sostenibile del territorio che, con precedenza, riguardino la salute dei cittadini e la mobilità sostenibile, il cui importo complessivo a base d'appalto dei lavori non sia inferiore a 50 milioni di euro.
2. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni procedono alla nomina di commissari straordinari, scelti, prioritariamente, fra i sindaci dei comuni sul cui territorio l'opera insiste.
3. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari sono abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5. Nell'atto di nomina commissariale, il Presidente della regione, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera programmata, determinerà la durata massima dell'incarico, minimo triennale, prorogabile. Con successivo atto, il Presidente della regione determina il compenso del commissario con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 209. Il commissario procede direttamente all'organizzazione di una struttura commissariale di supporto informandone il Presidente della giunta regionale.
215. 017. Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
1. Al fine di far fronte all'insufficienza di organico e all'enorme quantitativo di pratiche accumulate presso gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.) a causa del COVID-19, vengono abilitati al ruolo di esaminatori, ai fini dello svolgimento dell'esame pratico descritto al punto 7.3 della Circolare Ministeriale – 19 settembre 2019 – Protocollo n. 28819 relativa alle Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie B, tutti gli operatori facenti parte dei Corpi di Polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e al Corpo di Polizia Municipale così come definito dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla revoca dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
215. 018. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 216.
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: al 30 giugno 2020 con le seguenti: al 31 dicembre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
216. 23. Rampelli, Mollicone.
Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di impianti sportivi di proprietà privata».
216. 36. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 1, dopo le parole: «enti territoriali», sono aggiunte le seguenti: «nonché di tutti quegli impianti sportivi privati di dimensione superiore a 2500 posti».
216. 21. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, a semplice richiesta scritta del concessionario da presentarsi all'ente pubblico proprietario dell'impianto entro il 31 dicembre 2020, prorogano la durata del rapporto concessorio fino ad un massimo di 6 anni ed a prescindere dall'originaria data di scadenza della concessione, con contestuale obbligatorio aggiornamento annuale del canone per il periodo di proroga, rispetto al canone pagato nell'ultima annualità di durata originaria del rapporto, in misura pari al 100 per cento dell'indice ISTAT sull'inflazione per le famiglie di operai ed impiegati; a tale fine dovrà essere stipulato entro il 31 marzo 2021, con tutti gli oneri a carico del concessionario, un apposito atto pubblico che abbia quale unico ed esclusivo fine quello di consentire la formalizzazione della proroga della durata della concessione e l'aggiornamento del canone all'inflazione; tutte le pattuizioni diverse da quanto sopra e che non siano stipulate in esito ad una gara di evidenza pubblica per la proroga della concessione sono nulle.
216. 28. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo le parole: le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, aggiungere le seguenti: e delle attività connesse anche di carattere imprenditoriale.
216. 11. Nobili.
Al comma 2, sostituire le parole: possono concordare con le seguenti: concordano.
216. 22. Rampelli.
Al comma 2 sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2023 con le seguenti: della data di scadenza.
216. 26. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella.
Sopprimere il comma 3.
*216. 2. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Sopprimere il comma 3.
*216. 9. Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
All'articolo 216 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la parola: conduttore, aggiungere le seguenti: qualora abbia i requisiti e le finalità proprie delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, il cui registro è stato istituito presso il CONI della legge n. 289/02, articolo 90, commi 20 e 21;
b) dopo le parole: canone contrattualmente stabilito, aggiungere le seguenti: Al locatore è riconosciuto un indennizzo pari al 60 per cento del mancato introito derivante dall'applicazione dalla riduzione del canone locatizio, previsto dal presente comma. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.
216. 24. Elvira Savino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, numero 6 e 25 marzo 2020 n. 19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative dell'anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle degli agenti della riscossione.
216. 1. Morrone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto ministeriale 28 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella misura del 40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. Le disposizioni di cui a ! precedente periodo non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
216. 3. Parolo, Belotti, Furgiuele, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale 2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro 50.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
216. 4. Parolo, Belotti, Furgiuele, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità affinché siano concesso, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.
216. 6. Nobili.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1o luglio 2020 e fino ai 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente:
all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 750;
all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 150.
216. 8. Nobili.
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere e incentivare l'attività motoria e sportiva, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per un importo non superiore ad euro 500.
216. 27. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:
Art. 216-bis.
(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)
1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, seconda le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;
b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile, l'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.
9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.
10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede.
216. 019. Centemero.
Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:
Art. 216-bis.
(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A.. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020.1 criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.
216. 018. Centemero, Vanessa Cattoi, Gava.
Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:
Art. 216-bis.
(Misure a sostegno dello Sport)
1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per riscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020. la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.
216. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:
Art. 216-bis.
(Rafforzamento dell'attività delle società e associazioni sportive)
1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre n. 289 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 8 la parola: «200.000» è sostituita dalla parola: «300.000»;
b) Per le sponsorizzazioni erogate entro il 31 dicembre 2020 alle società e alle associazioni sportive iscritte al registro CONI è concesso all'erogante un credito di imposta, da utilizzare in sola compensazione, pari al 50 per cento dell'Importo effettivamente erogato.
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265 sostituire le parole: 800 e: 90 con le seguenti: 790 e 70.
216. 04. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Estensione alle aree demaniali lacuali e fluviali dell'estensione quindicennale della durata delle concessioni)
1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 682 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999»;
b) al comma 683 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: «le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999».
216. 05. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Proroga delle concessioni relative all'affidamento degli impianti sportivi)
1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici».
216. 06. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Credito d'imposta a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Allo scopo di incentivare la liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di sponsorizzazione, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
216. 010. Rampelli.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)
1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.
2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 785.
216. 07. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020.1 versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265
Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
216. 08. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Sospensione pagamenti utenze imprese sportive)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 luglio 2020, dei ,termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
216. 011. Rampelli.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. – La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo».
216. 016. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
(Tassi di interesse per finanziamenti a impianti sportivi)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. – Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.».
216. 017. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
1. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, lettera i-ter) le parole: «di importo non superiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non superiore a 5.000 euro».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
216. 021. Furgiuele, Sasso, Patelli, Bellachioma.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
1. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, lettera i-quinquies) le parole: «di importo non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non superiore a 1.000 euro».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
216. 020. Furgiuele, Belotti, Sasso, Patelli, Bellachioma.
Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al registro C.O.N.I., in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 In combinato con l'articolo 25, comma 1, della legge 133 del 1999, ancorché non si avvalgano dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
216. 022. Furgiuele, Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 217.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore sportivo aggiungere le seguenti: comprensivo delle scuole di danza, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche.
217. 15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, dopo le parole: movimento sportivo aggiungere le seguenti: anche con forme di microcredito.
217. 16. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
217. 17. D'Ettore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, sono direttamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
217. 25. D'Attis.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 40 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro nel 2021.
217. 20. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative, con le seguenti: una quota pari all'1 per cento del montepremi relativo;
b) dopo le parole: acquisita all'erario, aggiungere le seguenti: Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l'istituto per il credito sportivo.
217. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il predetto prelievo non si applica alle start-up innovative e alle imprese costituite dopo il 1o gennaio 2020.
217. 13. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: nella misura di 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, dell'articolo 265.
217. 29. Mugnai, D'Ettore.
Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero superiori alle somme iscritte nel Fondo, per la parte eccedente verrà corrisposto ai concessionari un credito di imposta in misura proporzionale ai versamenti loro effettuati.
217. 26. D'Attis.
Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
217. 11. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi precedenti aggiungere le seguenti: riservando una quota alla gestione diretta dei comuni.
217. 12. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all'interno dei luoghi di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall'emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, La carta prepagata è acquistabile dai giocatore nei luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di modulistica o l'acquisizione di informazioni e documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l'operatività della carta è sospesa automaticamente dai sistemi del concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo di vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.
217. 23. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono, le controversie, anche di natura risarcitoria, nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 662 milioni.
217. 24. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Dalla data di conversione del presente decreto, sono riaperti i punti di raccolta di cui all'articolo 1, lettera l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
217. 28. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Mulè, Ruggieri.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.
217. 27. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Mulè, Ruggieri.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Fondo per l'innovazione nello Sport)
1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per l'innovazione nello Sport», cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'anno 2020.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capital operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.
3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il «crowfunding» e la sottoscrizione di «mini bond».
4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dai Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.
6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.
7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
217. 014. Centemero.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
217. 015. Centemero.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Microcredito per lo Sport nel sociale)
1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.
2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
217. 013. Centemero.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Estensione della garanzia SACE S.p.a. alle associazioni sportive e culturali)
1. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono destinate altresì a:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.
217. 04. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
1. In via transitoria fino al 30 giugno 2021, l'imposta sull'IVA sui titoli di accredito, biglietti e abbonamenti per la fruizione dal vivo degli eventi sportivi, con esclusione degli eventi sportivi relativi alle società sportive partecipanti al Campionato di Calcio di Serie A, è ridotta al 5 per cento, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 1972. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui al precedente articolo 217.
217. 07. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Misure urgenti nello sport in materia di sponsorizzazioni società di betting e credito di imposta)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2022».
2. Una quota pari al 10 per cento del totale del valore delle sponsorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, viene versata al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui al precedente articolo 217.
3. A tutti coloro che stipulano, entro il 30 giugno 2021, contratti di sponsorizzazione, diversi da quelli di cui al comma, con società sportive professionistiche e dilettantistiche, con federazioni e con leghe, con esclusione della Lega di Serie A e la Lega di Serie B, relative a discipline sportive che svolgono attività olimpica, di valore contrattuale annuale nel minimo di euro 10.000,00 euro e nel massimo di euro 400.000,00, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 30 per cento di detto valore da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il beneficio è concesso nel limite dei 40 milioni di euro. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al precedente articolo 217.
4. Le spese sostenute per le sponsorizzazioni sono, ai fini della loro deducibilità, equiparabili alle spese della pubblicità.
217. 08. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Esenzione Irpef per compensi di attività sportive)
1. All'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: «periodo d'imposta a 10.000 euro» con le seguenti: «periodo d'imposta a 15.000 euro».
217. 09. Rampelli, Mollicone.
Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:
Art. 217-bis.
(Credito d'imposta per il settore giochi nel segmento scommesse)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 783.
217. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
ART. 218.
Al comma 1, dopo le parole: classifiche finali sono aggiunte le seguenti: sulla base dei piazzamenti e dei punti di distanza maturati al momento dell'interruzione.
218. 1. Potenti, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. I contributi per sponsorizzazioni sportive, fino ad un massimo di diecimila euro, corrisposti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche su richiesta dell'interessato sono trasformati in credito d'imposta nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
218. 2. Tasso.
Dopo l'articolo 218, sono aggiunti i seguenti:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai mesi da marzo a dicembre 2020» e le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8».
Art.2 18-ter.
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.
Art. 218-quater.
(Abolizione I.S.I.)
1. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
Art. 218-quinquies.
(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano in riferimento alle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo».
Art. 218-sexies.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1o semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1o semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'asssicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
218. 01. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai mesi da marzo a dicembre 2020» e le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8».
218. 02. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.
218. 03. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Abolizione l.S.I.)
1. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
218. 04. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:
Art. 218-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)
1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
218. 011. Marin, Barelli.
Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:
Art. 218-bis.
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
218. 09. Rampelli, Mollicone.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1o semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1o semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
218. 07. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Capo IV-bis
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano in riferimento alle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo».
218. 06. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 218 aggiungere il seguente:
Art. 218-bis.
1. All'articolo 1 della legge il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti la Regione Piemonte e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A. previa intesa con la stessa Regione Piemonte in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento».
2. A far data dal 01 gennaio del 2020, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 e tutte le attività ancora pendenti verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
218. 08. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:
Art. 218-bis.
(Sport Bonus)
All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «enti di promozione sportiva» aggiungere le seguenti: «e strutture private».
218. 010. Fogliani, Furgiuele, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 219.
Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:
Art. 219-bis.
(Arruolamento straordinario degli Allievi del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per il reclutamento di 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019.
219. 01. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:
Art. 219-bis.
1. L'indennità di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 è estesa fino al 31 dicembre 2020 al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio nelle sezioni detentive nonché nei servizi che sono esposti al rischio contagio da COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
219. 02. Versace, Bartolozzi, Prestigiacomo, Cassinelli, Novelli, Pittalis, Rossello, Spena.
Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:
Art. 219-bis.
(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)
1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.
2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).
219. 08. Morrone, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.
ART. 221.
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. A11'art 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis: Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto •a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.».
1-ter. All'art 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 7 le lettere j)-(g)-h) sono soppresse.
221. 400. Colletti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.
221. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)
1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:
a) L'AQUILA – AVEZZANO – T. AVEZZANO;
b) L'AQUILA – AVEZZANO – P.R. AVEZZANO;
c) L'AQUILA – LANCIANO – T. LANCIANO;
d) L'AQUILA – LANCIANO – P.R. LANCIANO;
e) L'AQUILA – SULMONA – T. SULMONA;
f) L'AQUILA – SULMONA – P.R. SULMONA;
g) L'AQUILA – VASTO – T. VASTO;
h) L'AQUILA – VASTO – P.R. VASTO.
2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.
4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.
5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.
221. 03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
(Deroga per approvazione dei bilanci delle assemblee condominiali e rinnovo dell'incarico di amministratore)
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, laddove non fosse possibile convocare l'assemblea condominiale senza che ne derivi una forma di assembramento, i bilanci preventivi e consuntivi ordinari riguardanti la gestione degli stabili condominiali, al fine di garantire la prosecuzione e gestione dei servizi essenziali, sono considerati validi ed approvati con la semplice trasmissione degli stessi da parte dell'amministratore in carica a tutti i condomini, salvo integrazioni o modifiche future.
2. È fatta salva, in deroga a quanto previsto dalla legge, la possibilità di prorogare l'incarico di amministratore di condominio per dodici mesi qualora sia scaduto il termine di due anni.
221. 05. Montaruli, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 221 aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
221. 09. Morrone, Molinari, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.
Dopo l'articolo 221 aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula. Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
221. 07. Molinari, Morrone, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.
Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
1. All'articolo 492-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «su istanza del creditore,» sono inserite le seguenti: «degli eredi e dei legatari»;
b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «omero da individuare per gli eredi».
221. 016. Piccolo.
Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e dei comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
4. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex articolo 26 contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
221. 017. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo, Tomasi, Cestari.
Dopo l'articolo 221 inserire il seguente:
Art. 221-bis.
(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel falliamo e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.
221. 018. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
ART. 222.
Al comma 1, sostituire le parole: da: dotazione fino alla fine del comma con il seguente: dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro sono destinati all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, mentre i restasti 800 milioni di euro destinati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche.
Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
222. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 sostituire le parole dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. con le seguenti: dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, dando priorità ai settori del florovivaismo, agriturismo, lattiero caseario e vitivinicolo.
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole pari a 500 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 2 miliardi per l'anno 2020.
222. 7. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: di interventi di ristoro sono aggiunte le seguenti: a fondo perduto.
222. 9. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire:, ippica.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.
222. 2. Morrone.
Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire la seguente:, ippica.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto Fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
222. 3. Morrone, Cantalamessa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la loro riconversione e la promozione da essi derivati.
222. 17. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia e di quelle non effettuate all'aperto.
222. 30. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È istituito un fondo emergenziale di 250 milioni di euro, a fondo perduto, destinato al settore dei grandi eventi e fiere dell'agroalimentare italiano per il supporto delle manifestazioni in programma per l'anno 2020 e ufficializzate prima dell'entrata in vigore del DPCM 11 Marzo 2020, con priorità agli eventi pianificati in zone di crisi complessa.
222. 18. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, non inferiore 70 milioni di euro è destinato alla filiera del latte per l'adozione di un programma di riduzioni produttive di latte vaccino, nel periodo dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste dal Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera. Con propri provvedimenti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali fissa le modalità di programmazione della riduzione produttiva volontaria di latte da parte degli allevatori. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
222. 14. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi in conformità con le norme comunitarie in maniera da risultare compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
222. 16. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano, la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
222. 8. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
222. 19. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed olivicole)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed olivicolo, particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui finanziamenti comunitari delle politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo».
4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali non avente natura regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.
222. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)
1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità» con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 50 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il beneficio è riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 365.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 680.
222. 015. Porchietto, Spena, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)
1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi da diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
*222. 04. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)
1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi da diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
*222. 019. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)
1. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale), Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuale nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
222. 018. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)
1. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale). Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
222. 06. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Registro aiuti di Stato)
1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*222. 05. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Registro aiuti di Stato)
1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*222. 08. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Misure di sostegno alla produzione e consumazione suinicola DOP)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il «Fondo di sostegno alla produzione e consumazione suinicola», con una dotazione di 200 milioni di euro per Vanno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a sostenere il consumo di prodotti suinicoli DOP sul territorio nazionale anche mediante riduzione dei prezzi relativi alla vendita dei predetti prodotti, da attuarsi mediante corrispondente indennità a produttori e distributori degli stessi.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, ai sensi del comma 1, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
222. 012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Sostegno al comparto suinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
222. 07. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Misure a sostegno del settore florovivaistico)
1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
222. 09. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale – FSN)
1. In considerazione dell'eccezionalità delle gelate che hanno colpito le produzioni frutticole nei mesi di marzo e aprile 2020, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo è garantito anche in assenza di sottoscrizione delle polizze assicurative in forma collettiva o individuale.
222. 010. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Sblocco dei pagamenti per il fermo pesca)
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è garantito lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalle misure di contenimento del COVID-19 saranno scomputate sul prossimo periodo di fermo obbligatorio.
222. 011. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Misure fiscali per l'incremento della dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole)
1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.
2, All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
222. 013. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Disposizioni a sostegno delle imprese agricole)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è ad esse riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.
222. 016. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Smaltimento delle eccedente di prodotti agroalimentari tipici)
1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:
a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;
b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;
c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on line dei prodotti dei propri associati.
2. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali « low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 222. Quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265. Le somme eventualmente non utilizzate per l'anno 2020, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate, con le medesime finalità, per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.
222. 014. Spena, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Misure per la maggiore tutela del latte, della Mozzarella di bufala DOP, della Mozzarella di latte di bufala e della Bufala Mediterranea Italiana)
1. Ai fini della conservazione e della protezione del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della Mozzarella di Bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro della Salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292 ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) 1226/2002, al Regolamento (CE) n. 852/2004, al Regolamento (UE) 2016/429 nonché al Regolamento (UE) n. 2017/625, nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino , profilassi di stato, e per la cui esecuzione provvederanno anche i veterinari aziendali di cui al decreto ministeriale salute 7 dicembre 2017, prevedendo altresì l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.
2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento (UE)n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla Mozzarella di Bufala Campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche non DOP.
222. 017. Sarro, Paolo Russo, Carfagna, Casciello, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate in Emilia Romagna)
1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 2 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
222. 035. Morrone, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.
ART. 223.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal DOC più il supero di campagna.
Al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa.
Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
223. 3. Gastaldi, Giaccone, Liuni, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
Il contributo è concesso prioritariamente alle uve destinate ai vini a denominazione di origine ed è pari almeno al mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto della tipologia dei vini cui esse sono potenzialmente in grado di essere destinate nonché una componente di incentivo.
223. 5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 223-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione VE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.
223. 01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 223-bis.
(Cessione della produzione agricola)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».
223. 02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 223-bis.
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)
1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
223. 03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 223-bis.
(IMU coadiuvanti e pensionati agricoli)
1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
223. 04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 223, aggiungere il seguente:
Art. 223-bis.
(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.».
223. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 224.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento.».
224. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Per gli agricoltori che hanno avviato la conduzione di superfici agricole successivamente alla data del 15 giugno 2020, l'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAG) può essere concessa in via presuntiva dagli organismi, tenendo conto dei fatturato realizzato nel 2019, nonché dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2019 o nell'anno 2020, nel limite del 50 per cento dei relativi importi».
224. 17. Torromino, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «15 giugno 2020», con: «15 maggio 2020».
224. 25. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera c), capoverso «4-sexies», dopo le parole: cambiali agrarie aggiungere le seguenti: su richiesta delle anzidette imprese.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: rinegoziati aggiungere le seguenti: con un piano di rientro del debito della durata di 15 anni.
224. 23. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: Le operazioni di rinegoziazione, sono aggiunte le seguenti: prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e;
b) aggiungere infine le seguenti parole: Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.
*224. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: Le operazioni di rinegoziazione, sono aggiunte le seguenti: prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e;
b) aggiungere infine le seguenti parole: Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.
*224. 26. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nei bilancio di previsione.
4-sexies-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
224. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 4-novies, sono aggiunti i seguenti:
«4-decies. Al fine di assicurate la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 217, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-undecies. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-octies, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-octies».
224. 13. Mulè, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o agosto 2020 e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa ma resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.».
224. 22. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'intera durata dell'emergenza in corso e per l'intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 368, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 e l'entità minima del compenso di etti al comma 16.
224. 53. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 200 milioni per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2021.
5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
224. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.
5-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cento».
224. 24. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, primo periodo, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
224. 15. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché»;
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
«10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
b) sono revocati i pignoramenti in essere».
224. 6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3.1. del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID», a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
224. 27. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:
a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;
b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;
c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del OSA di riferimento.
224. 12. Nevi, Sandra Savino, Calabria.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
224. 14. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 4-bis, articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
224. 16. Fasano, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ridurre gli impatti ambientali del settore zootecnico mediante azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofiti associati a enzimi catalitici termos labili incapsulati e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartite» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
224. 18. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di grano duro di produzione nazionale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla modifica del proprio decreto del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», prorogando le disposizioni ivi previste fino al 31 dicembre 2023 e prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura della pasta della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
224. 19. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Cillis, Cadeddu.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la parola: 720.
224. 21. Paolo Russo, Torromino, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)
1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.
2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.
3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.
5. All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario».
224. 034. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Ammodernamento macchine agricole e forestali)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di
10 milioni di euro annui per l'anno 2020.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
224. 031. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Pratiche sleali nel settore agroalimentare)
1. Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del COVID-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione, applicandosi l'articolo 62, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 gennaio 2001, n. 1.
3. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.
6. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi.
224. 015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)
1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto, per l'anno un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, le parole: 800 milioni sono sostitute dalle seguenti: 740 milioni.
224. 016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Sospensione versamenti per il settore vitivinicolo e della pesca)
1. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1o aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenza del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
224. 035. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di benefici fiscali per opere di sistemazione a verde)
1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 11 17-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
224. 019. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «100» è sostituita con la parola: «200»;
b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme,’ i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.
3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
224. 037. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)
1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
224. 036. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Misure per sostenere la filiera della canapa)
1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».
2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
224. 05. Magi, Davide Aiello, Baldino, Berti, Brescia, Bruno Bossio, Casa, Caso, Corneli, Daga, Ficara, Giannone, Giarrizzo, Giuliodori, Licatini, Olgiati, Pallini, Papiro, Penna, Perantoni, Andrea Romano, Sarli, Serritella, Sodano, Tasso, Termini, Trano, Elisa Tripodi, Ungaro, Giordano, Luciano Cantone, Lombardo, Pini, Saitta, Di Lauro, Masi, Sportiello, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma 13-quater:
«13-quater. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto».
224. 021. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Scadenze temporali per le procedure di esbosco)
1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma: «In riferimento alle prescrizioni attualmente in vigore, per il 2020, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottano provvedimenti per disporre il differimento di almeno sei mesi delle tempistiche limite in vigore o già decorse per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco. Per gli anni successivi, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco in maniera da consentire un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto».
224. 018. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
224-bis. L'articolo 8, par. 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 540/1999 è modificato come segue:
«b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3».
224. 024. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Disposizioni per favorire il rilancio del settore avicolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)
1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».
2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge provvedono alla modifica dell'articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» prevedendo l'inserimento in etichettatura del riferimento al «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 71.
224. 027. Perego Di Cremnago, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
Art. 224-bis.
(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)
1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari « made in Italy» di alto valore qualitativo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
224. 033. Loss, Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Equiparazione imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)
1. All'articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, aggiungere il seguente comma 2:
«2. L'imprenditore agromeccanico, quale soggetto che svolge attività agromeccanica in via prevalente, sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, come definito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo».
224. 08. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 770 milioni e 60 milioni.
224. 017. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(IVA per allevamenti equini)
1. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), le parole: «destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari» sono soppresse;
b) dopo il numero 120) è inserito il seguente:
«120-bis) prestazioni di servizi rese da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c. mediante l'utilizzo di animali della specie equina».
224. 022. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Agricoltura urbana)
1. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli, o associati, su superfici urbane o praticate nelle costruzioni urbane comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di redditi dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
224. 023. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Tavolo di rilancio per la crescita)
1. All'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma: «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da “COVID-19”, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un tavolo per il rilancio della crescita con la presenza dei Ministeri ed Enti di riferimento, delle Organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e delle principali Rappresentanze del mondo bancario».
224. 025. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di etichettatura di prodotti di origine suina)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, organizzano tavoli di confronto con le sigle di rappresentanza del settore suinicolo e, con apposito decreto, disciplinano l'indicazione in etichetta dell'origine della carne utilizzata nei prodotti suinicoli destinati al consumo umano, compatibilmente con il regolamento (UE) 1169/2011.
2. Il sistema di etichettatura di cui al comma 1 deve prevedere necessariamente una dicitura riportante l'origine della carne, una dicitura riportante il Paese di condizionamento della carne ed una dicitura attestate l'origine genuinamente italiana del prodotto qualora sia derivato da carne di origine italiana e condizionato in Italia.
3. Ai sensi del comma 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni attuative di cui al comma 1.
224. 026. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Misure in favore degli agriturismi)
1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio – giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici, nonché per l'adeguamento delle strutture rurali ad attività socio sanitarie di supporto a metodologie di degenza o di convalescenza alternative, da svolgere in accordo con le Aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministro della salute, sentito l'istituto superiore di sanità, emana specifiche istruzioni e prescrizioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per Vanno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento c di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 . 1. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per Vanno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorite l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 745.
224. 028. Spena, Nevi, Paolo Russo, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)
1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita con «cinquanta».
224. 029. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
224. 038. Gastaldi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.
2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017- 2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.
3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune «premialità» da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette «premialità», gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.
224. 039. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T – 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per Fanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
224. 041. Comaroli, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR)
1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
224. 046. Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
224. 047. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
224. 048. Gastaldi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, è istituito un fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'efficientamento energetico nel settore agroalimentare.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti per sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
224. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
Art. 224-bis.
(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende, i suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
224. 050. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».
2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i) «prodotto lavato e pronto per il consumo», o
ii) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
iii) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;
per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.
*224. 020. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Art. 224-bis.
1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».
2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i) «prodotto lavato e pronto per il consumo», o
ii) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
iii) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;
per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.
*224. 040. Tomasi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Cavandoli.
ART. 225.
Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:
Art. 225-bis.
(Garanzie ISMEA)
1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
225. 02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:
Art. 225-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 509 è sostituito dal seguente: «Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».
225. 03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:
Art. 225-bis.
(Disposizioni riorganizzative in materia di patronati)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: «Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative».
225. 01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 226.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata all'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte vaccino, con stagionatura minima 20 mesi, con relativo porzionamento sottovuoto.
226. 1. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Fondo per la promozione del settore vitivinicolo ed olivicolo)
1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore vitivinicolo ed olivicolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19», con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale del comparto vino/olio in sinergia con il settore della pesca e della ricettività.
226. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 226, inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)
A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
226. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 226 il seguente:
Art. 226-bis.
(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione alle utenze di energia elettrica e gas)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle accise pagate da dette imprese sulle forniture di gas naturale ed energia elettrica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
226. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 226 il seguente:
Art. 226-bis.
(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 a favore delle imprese agricole in materia di al Fondo centrale di Garanzia PMF)
All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), quarto periodo, dopo le parole: «31 gennaio 2020», aggiungere il seguente periodo: «restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni,»;
b) alla fine del comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: 100 milioni, sono sostituite dalle parole: «300 milioni».
226. 04. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Semplificazioni per l'accesso dia garanzia SACE S.p.a. delle imprese agricole)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricole che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.».
3. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguite: «Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.».
4. All'articolo 1, comma 2, lattera c) numero 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: «se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio», aggiungere le seguenti: «o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole».
226. 05. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.
Dopo l'articolo 226 è aggiunto il seguente:
Art. 226-bis.
(Misure in favore delle imprese familiari del settore florovivaistico)
1. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente dal lavoro dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'ENPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
226. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)
1. All'articolo 15 del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
« i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DDP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
226. 022. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:
«i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
226. 073. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno filiera carne bianca di vitello)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
226. 023. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno filiera carne bianca di vitello)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro, per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 034. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
226. 024. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 035. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Loss, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016, n. 199)
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti «gennaio 2021».
226. 025. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)
1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
226. 026. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:
Art. 226-bis.
(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7,8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
226. 027. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dai 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 028. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole «imprenditori agricoli» sono inserite le seguenti: «ed agromeccanici».
4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
226. 029. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)
1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
226. 030. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle imprese colpite da Xylella fastidiosa)
1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della Xylella fastidiosa sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
226. 031. Elvira Savino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 032. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 033. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento».
226. 036. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore, I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.
226. 037. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)
1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.
3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli, organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.
5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 038. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Filiera della carne degli ungulati)
1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi I e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno,
5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
226. 039. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)
1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo
3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
226. 040. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)
1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale COVID-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 042. Frassini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (HalyomorphaHalys) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le Regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 21 dicembre 2019, n. 160.
226. 043. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)
1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: « i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
226. 044. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 056. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)
1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale COVID-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 061. Frassini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (HalyomorphaHalys) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nei rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le Regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
226. 062. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 063. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)
1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
226. 064. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
226. 065. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.
226. 066. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)
1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.
3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale e Agroalimentare territorialmente competenti.
5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1.90, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Filiera della carne degli ungulati)
1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria e immesse sul mercato intracomunitario.
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
226. 068. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)
1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
226. 069. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 070. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari ai 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 071. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)
1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
226. 074. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Interpretazione autentica in materia di IMU)
1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.
226. 076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento».
226. 077. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 227.
Al comma 1, dopo le parole: e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere le seguenti: nonché di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 come da elenco nazionale aggiornato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
227. 5. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.
227. 3. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis: è istituito un Fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario ai Giardini Zoologici italiani (includendo gli acquari, i parchi faunistici e le strutture assimilabili ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005).
227. 4. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Aggiungere il seguente:
Art. 227-bis.
(Misure urgenti in materia di depurazione)
1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
227. 07. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Aggiungere il seguente:
Art. 227-bis.
(Misure urgenti in materia di invasi)
5-bis. Per l'aggiornamento e completamento della progettazione delle opere da eseguire per la realizzazione della diga di Vetto e del relativo invaso sul fiume Enza, al confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
227. 08. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
Aggiungere il seguente:
Art. 227-bis.
(Misure urgenti in materia di invasi)
5-bis. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso, nel comune di Calestano in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
227. 09. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
ART. 228.
Sopprimerlo.
*228. 13. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Sopprimerlo.
*228. 7. Prestigiacomo, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti.
Sopprimerlo.
*228. 4. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 2. Gava, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 6. Cattaneo, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 8. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico regionale comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».
228. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Gestione materiali di escavo)
1. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a, dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la salvaguardia e la protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinnabrite o cinnabarite) non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016.
228. 07. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Bonifica siti inquinati)
1. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole «ad una singola origine;» sono inserite le seguenti: «oppure dovute ad attività estrattive storiche;»
228. 04. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Bonifica siti inquinati)
1. All'allegato 4 del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole «60 giorni» sono sostituite con le parole «30 giorni».
228. 05. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La lettera O) dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, è sostituita dalla seguente:
« o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione».
228. 9. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Alla lettera z. b) del numero 7 dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dopo le parole «all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.», aggiungere il seguente periodo: «, fatta eccezione per gli impianti mobili di cui all'articolo 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152 del 20/06, se costituenti parte dell'attività di cantiere per la realizzazione di opere non ricomprese negli allegati III e IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di opere ricomprese nei predetti allegati, per le quali sia già stato effettuato il relativo procedimento valutativo di cui all'articolo 6 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
228. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)
1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
228. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)
1. Le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
2. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.
3. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
228. 03. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
1. All'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «trenta giorni».
228. 06. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:
Art. 228-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.
228. 08. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 228-bis.
(Proroga termini in materia di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra)
1. All'articolo 113, dopo il comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e); articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50 per cento le quote da restituire nell'anno 2020, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006.».
228. 010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 228-bis.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
PARTE cipazione alle procedure del DM FER 4 luglio 2019 di impianti FER su aree bonificate
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
228. 011. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 228-bis.
(Estensione validità certificazione antimafia)
All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente comma 2-ter:
«La validità della certificazione antimafia è estesa in capo al medesimo soggetto, per più procedimenti inerenti alla medesima normativa, entro i sei mesi di validità del certificato stesso».
228. 09. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 228 aggiungere il seguente:
228-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «2021» e «2030» sono sostituite con «2023» e «2032».
228. 012. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.
ART. 229.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono destinate interamente al finanziamento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del presente decreto-legge;
b) al comma 2 sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: da destinare alla finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
229. 78. Rosso, Mulè, Baldelli.
Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti purché abbiano in esercizio una rete di piste ciclabili o ciclopedonale per una lunghezza minima corrispondente al 10 per cento della rete infrastrutturale, Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti purché abbiano adottato il Piano della Mobilità Sostenibile o, in alternativa, uno Studio sulla mobilità che abbia previsto la realizzazione e messa in esercizio di zone 30 km/h e/o nuove zone 20km/h».
229. 42. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: in favore dei residenti maggiorenni fino alle parole: superiore a 50.000 abitanti.
229. 60. Paolo Russo, Cortelazzo, Gelmini.
Al comma 1, lettera a), primo periodo le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: di tutti i soggetti residenti in Italia e le parole: e, comunque, in misura non superiore a euro 500, sono soppresse.
229. 88. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: di tutti i soggetti residenti in Italia.
229. 87. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti con le seguenti: maggiorenni residenti in Italia.
229. 6. Maccanti, Gava, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, sopprimere le parole: nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono soppresse.
229. 45. Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: , compresi i comuni ricadenti nella medesima città metropolitana e sostituire: 50.000 con 30.000.
229. 8. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: città metropolitane, aggiungere le seguenti: nella rete metropolitana del nord Sardegna,.
229. 69. Pittalis.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono aggiunte le seguenti: e nei Comuni totalmente montani come da elenco Istat in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.
229. 43. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: di un buono mobilità fino a: rispetto del limite di spesa con le seguenti: appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, di un «buono mobilità» del valore di 500 euro valido per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di richiesta ed erogazione del «buono mobilità» nonché le modalità di rimborso a favore dei venditori dei veicoli che possono essere acquistati tramite il suddetto buono.
229. 80. Rosso, Mulè.
Al comma 1 lettera a), primo periodo sopprimere le parole: e, comunque, in misura non superiore a euro 500,.
229. 86. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: legge 28 febbraio 2020, n. 8, inserire le seguenti: purché prodotti da imprese italiane,.
229. 97. Gava, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.
Al comma 1, lettera a), primo capoverso, alla fine del primo periodo, dopo le parole: mediante autovetture aggiungere le seguenti: e per l'acquisto di ciclomotori.
229. 56. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale.
229. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: per una delle destinazioni d'uso previste. inserire i seguenti periodi: In alternativa al «buono mobilità» e a valere sulle medesime risorse di cui al terzo periodo del presente comma, può essere riconosciuto un «buono parcheggio» pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque, non superiore a 200 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per il pagamento di parcheggi a tariffa oraria delimitati da striscia blu e siti in zone a traffico delimitato. Il «buono parcheggio» deve essere richiesto in unica soluzione e alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute ai sensi del quinto periodo;
2) sostituire le parole: del beneficio di cui al terzo periodo con le seguenti: dei benefici di cui al terzo e al quinto periodo.
229. 47. Baldelli.
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: anche ai fini del rispetto del limite di spesa inserire le seguenti: garantendo comunque l'accesso prioritario al suddetto beneficio ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, in grado di comprovare la propria condizione lavorativa a seguito di attestazione rilasciata dalla piattaforma digitale committente.
229. 82. Spena.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: Il buono mobilità, di cui al periodo precedente, può essere utilizzato anche per l'acquisto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni, a prescindere dal tipo di motorizzazione.
229. 9. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.
229. 20. Della Frera, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Sopprimere il comma 3.
229. 77. Rosso, Mulè, Baldelli.
Al comma 3, lettera a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) dopo il numero 12 è inserito il seguente:
«12-bis) Corsia ciclabile; parte longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura».
Conseguentemente, all'articolo 146 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 la parola: piste è sostituita con le seguenti: itinerari ciclabili.
229. 24. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità».
*229. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità».
*229. 55. Casciello.
Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità».
*229. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 9-bis dell'articolo 182 premettere il seguente periodo: «Durante la marcia, il conducente di velocipede o di veicolo assimilato a propulsione prevalentemente elettrica, ha l'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080».
229. 79. Rosso, Mulè, Baldelli.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: previa valutazione delle condizioni di sicurezza.
229. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-bis.
b) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 dei restanti veicoli.
229. 18. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre il sovraffollamento dei mezzi adibiti al servizio di Trasporto pubblico locale e di favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate per il loro utilizzo nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2020 l'accesso alle zone a traffico limitato è liberamente consentito a tutti i veicoli.
229. 49. Baldelli.
Sopprimere il comma 4.
*229. 41. Squeri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Baldelli.
Sopprimere il comma 4.
*229. 48. Baldelli.
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: le imprese e.
229. 50. Baldelli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
229. 025. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l'installazione delle infrastrutture di ricarica sul territorio)
1. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.
2. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici», è abrogato. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti.
3. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso, le modalità di pagamento, eventuale aggiornamento tecnologico del software del sistema di gestione, modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;
b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
d) segnaletica orizzontale e verticale:
e) cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;
f) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).
229. 030. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
a) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati».
229. 050. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Norme in materia di recupero di rifiuti)
1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 “NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI” del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi».
229. 051. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico)
All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
« f-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».
229. 029. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Proroga bonus verde)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
*229. 015. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 ottobre 2020», e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
« d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSO)».
*229. 016. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. L'obbligo di vidimazione previsto dagli articoli 190, comma 6, e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sospeso fino al 31 dicembre 2020».
229. 045. Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 04. Tasso.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 019. Osnato, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 020. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
229. 052. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 1 O, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.
4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
229. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1o luglio 2020 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
4. Al fabbisogno finanziario derivante dalla presente disposizione, stimato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si fa fronte ai sensi dell'articolo 265, comma 1.
229. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli per la mobilità sostenibile)
1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è garantita, a chiunque acquisti uno dei veicoli di cui all'articolo 229, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'Iva non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie.
229. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Misure in favore del settore automotive)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1o gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:
a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo a pari a 500 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
229. 027. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Tariffa per veicoli e bus elettrici)
1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevede l'applicazione della tariffa dei clienti domestici residenti ai punti di prelievo ubicati presso box, garage e posti auto ad uso privato utilizzati per la ricarica di veicoli elettrici.
2. Entro lo stesso termine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede altresì a ridurre del 50 per cento le componenti regolate della tariffa per la ricarica pubblica «Bassa Tensione Veicoli Elettrici» (BTVE) prevedendone l'applicazione anche alle forniture in media tensione.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro lo stesso termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, riduce della medesima percentuale di cui sopra le tariffe applicate ai punti di prelievo dell'energia elettrica dedicati alla ricarica dei mezzi di trasporto pubblico locale.
229. 028. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni in materia di microcogenerazione)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite, da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
229. 042. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229- bis.
(Disposizioni in materia di microcogenerazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4 comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a» aggiungere i seguenti periodi:
7,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;
2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;
2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;
1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;
conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole: «1,4 per le quote di potenza fino a 1 Mwe» con le seguenti: «1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 Mwe».
2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
« h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori;»;
b) all'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H
Codice intervento | Tipologia intervento | Soggetti ammessi | Durata dell'incentivo |
1.H | Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori | Amministrazioni pubbliche | 5 anni |
c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.»;
d) all'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente:
1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:
I tot = %spesa · C · Pnint
con I tot ≤ I max
dove:
– Pnint è la potenza elettrica del microcogeneratore installato in kWe;
– C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
– %spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per L'intervento, come espressa in Tabella 6;
– I tot è I ’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
– I max è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale;
e) all'allegato II, punto 1., inserire la tabella 6
Tipologia di intervento | Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa) | Costo massimo ammissibile (Cmax) | Valore massimo dell'incentivo (Imax ) [€] | |
Articolo 4 comma 1 lettera h). |
Installazione di microcogeneratori | 65 | 3.076 €/kWe | 100.000 |
Installazione di microcogeneratori (celle a combustibile) | 65 | 18.000 €/kWe | 100.000 |
229. 043. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:
Art. 229 bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1o luglio 2020 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro nel 2020 e nel 2021.
229. 044. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)
1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'autorizzazione integrata ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
229. 046. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.
2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
229. 047. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)
1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.
2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.
3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.
229. 048. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2021» e «2030» sono sostituite con: «2023» e «2032».
229. 018. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)
1. I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.
229. 017. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 230.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione della procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alla relativa procedura sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento della procedura in condizioni di massima sicurezza.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 2, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
5. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
6. Il numero dei posti destinati all'assunzione del personale di cui al comma 2, del presente articolo, viene elevato a trentaduemila.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rinvio procedura concorsuale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; istituzione graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo.
230. 16. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è prevista la stabilizzazione della figura riconoscimento e l'inserimento dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.
230. 12. Tasso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
230. 15. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA. Fermi restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 01. Fioramonti, Frate.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato fa prova preselettiva ed effettuata fa prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque. un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
2. All'onere derivante dell'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
230. 02. Fioramonti.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'articolo 1 comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.
230. 029. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso i succitati concorsi per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 05. D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 03. Fioramonti, Frate.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)
1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso, La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
230. 045. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Ai fini di assicurare la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni citate, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire entro il 30 giugno 2020 una procedura straordinaria per titoli per le classi di concorso A57 – Tecniche della danza classica, A58 – Tecniche della danza contemporanea, A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza, la procedura è riservata ai soggetti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova la procedura è finalizzata alla definizione di una graduatoria provinciale utile ai fini della immissione in ruolo dei docenti sulle cattedre disponibili in tempo utile per l'anno scolastico 2020/2021.
230. 04. Nevi, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Calabria.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. La Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, è estesa al tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità.».
230. 08. Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)
1. Al fine di garantire la fruizione da parte di tutti gli studenti delle modalità didattiche in formato digitale e per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di Istruzione mettono a disposizione degli studenti, In comodato d'uso, dispositivi digitali Individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono Il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economica.
230. 09. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.
*230. 011. Alessandro Pagano.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.
*230. 039. Eva Lorenzoni.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli ed esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.
2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1 settembre 2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.
3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B all'area o, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;
4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti e/o disponibili, Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
230. 014. Vietina, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Per l'anno 2020, allo scopo di riconoscere le particolari condizioni delle prestazioni correlate allo svolgimento delle lezioni tramite didattica a distanza adottata in seguito alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, un'indennità dell'importo di 350 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 295 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
230. 015. Vietina.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)
1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.
230. 033. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Al fine di assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.
230. 027. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.
230. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Disposizione in materia di prora a di contratti del personale docente)
1. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.
2. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
230. 032. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. All'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
230. 034. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, è disposto – con successivo decreto del Ministero dell'istruzione da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.
230. 035. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
230. 036. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati:
a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010;
b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio anche in assenza del titolo specifico richiesto.
230. 037. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Incremento risorse per assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità)
1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata da assumere entro il 31 luglio 2020.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 720 milioni di euro.
230. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Incremento posti in organico di diritto)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di 11o grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.
2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'Istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.
3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.
230. 044. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)
1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:
«Art. 121-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
230. 046. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)
1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:
«Art. 121-bis.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.
2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
230. 047. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)
1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso – concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018,pubblicato nel supplemento n. 1 al bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
230. 048. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)
1. All'articolo 2 della legge n. 159, del 2019, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:
“c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni”».
230. 049. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)
1. È soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126.
Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata: Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
230. 050. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)
1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:
“3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le università e presso gli istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito”».
230. 051. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)
1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma:
“4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito”».
230. 052. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)
1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”)
1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
“1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: ’Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali’. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alfa suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIª fascia.
1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-quinquidecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.
1-sexie-decies. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinario di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dallo legge 28 gennaio 2009, n. 2.”».
230. 053. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», in materia di concorsi per insegnanti di religione)
1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituto dal seguente:
«Art. 1.
1. In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemologica da COVID-19, all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.”;
b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli Idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.
Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali”».
2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
230. 054. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)
1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profila di direttore servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per direttore servizi generali e amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numera di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da direttore servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2ª posizione economica, al possesso della 1ª posizione economica.
6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A. che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
230. 055. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dall'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella Il fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posta di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
9) decenti non di ruolo, sforniti dell'aspecifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno ti titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
9 I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
10 Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.
230. 056. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali , anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
3. In subordine:
a) il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella lii fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno;
b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato;
b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
230. 060. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)
1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera b) del comma 2 è così sostituita:
“b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto”».
230. 061. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:
Art. 230-bis.
(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «se prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritari».
230. 062. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 231.
Al comma 1, premettere il seguente:
01) In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica il Ministro dell'istruzione definisce la rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
a) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
b) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
c) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;
d) la sanificazione degli ambienti scolastici;
e) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: epidemiologica con le seguenti: Ai fini di cui al comma 01.
Al comma 12, alle parole: dai commi 1 e 7 premettere le seguenti: dall'attuazione del comma 01, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
231. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;
b) al comma 2 lettera a), dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
c) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «piccola manutenzione,» aggiungere le seguenti: «eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti»;
d) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «di pulizia straordinaria e sanificazione» aggiungere le seguenti: «realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19»;
e) al comma 7 sostituire le parole: «euro 39,23 milioni» con le seguenti: «euro 50 milioni».
231. 17. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «337 milioni» con le seguenti: «431 milioni»;
b) al comma 12 sostituire le parole: «370,23 milioni» con le seguenti: «470,23 milioni».
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: quanto a 464,22 milioni di euro per l'anno 2020.
231. 14. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) gli interventi di cui alla lettera d) devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, social network, e ogni altro strumento a disposizioni dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'articolo 120, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»
231. 401. Mandelli
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera f) con le seguenti:
f) adattamento degli spazi interni ed esterni in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per COVID-19, in modo che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale dei titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado;
f-bis) per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera f) le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di cui alle lettere f) e f-bis del comma 2 è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
231. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui alla lettera f) del comma 2, sono istituite presso gli uffici scolastici regionali apposite Commissioni tecnico ispettive che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19.
2-ter. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2-bis, hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e certificare l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e il protocollo operativo di sicurezza adottato.
231. 18. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19
231. 16. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.
Al comma 4, sostituire la parola: statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
231. 2. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 4, dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2020.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020 e sopprimere le parole: o al completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2.
231. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Al comma 5 sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 ottobre.
231. 21. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto-legge, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'istruzione;
b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'istruzione ovvero dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge dei 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
11-quinquies. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma 11-quater, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'amministrazione pubblica, può essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.
231. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
231. 3. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:
Art. 231-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, dopo la lettera d-bis), aggiungere le seguenti:
d-ter) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso – concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso; d-quater) all'onere derivante dall'attuazione della lettera e-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
231. 013. Fioramonti.
Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:
Art. 231-bis.
1. Al fine di garantire un adeguato programma di sanificazione di tutti gli ambienti e relative pertinenze afferenti alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, attraverso pulizia specialistica di fondo e disinfezione, il termine del 31/3/2020 di cui al comma dell'articolo 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2020. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a euro 107.800.000 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
231. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:
Art. 231-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)
1. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità.
3. Ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte del presente articolo, l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.
231. 06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 231 inserire il seguente:
Art. 231-bis
(Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica, entro 15 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
2. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente e in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato.
3. Al fine di supportare gli enti locali e le istituzioni scolastiche in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 di cui ai commi precedenti e per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 800 milioni per gli anni 2020 e 2020.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 800 milioni per 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Conseguentemente all'articolo 232 sopprimere i commi 8 e 9.
231. 400. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina
ART. 232.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.
232. 10. D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis.
Al comma 8 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.
232. 11. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.
*232. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.
*232. 12. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.
*232. 14. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al fine di realizzare interventi volti ad ampliare le superfici utili degli edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi esterni degli stessi edifici strutture leggera è stanziata la somma di 300 milioni che saranno assegnate direttamente ai Comuni con decreto del Ministero dell'istruzione previa intesa in conferenza stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
232. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo l'articolo 232 aggiungere il seguente:
Art. 232-bis.
1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori».
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare – di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato – città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del «Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021» redatto dall'Unione delle Province d'Italia – entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;
d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
232. 02. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 232 inserire il seguente:
Art. 232-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse.
2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2».
232. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 233.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 233.
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai diciotto anni e al sistema integrato da zero a sei anni)
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato per l'anno 2020, di 80 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 255 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 265 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai diciotto anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a diciotto anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 600 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
233. 25. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro : 80 milioni di euro e sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: fino ai sedici anni di età;
b) sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni).
233. 27. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie degli enti locali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
233. 41. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 15 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni;
b) al comma 3, le parole: 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: 255 milioni;
c) al comma 4, le parole: 70 milioni sono sostituite dalle seguenti: 265 milioni;
d) al comma 5, le parole: 150 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.
233. 26. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
b) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265 con le seguenti: 200 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
233. 5. Colmellere, Lorenzo Fontana, Sasso, Belotti, Furgiuele, Fogliani, Latini, Eva Lorenzoni, Lucchini, Murelli, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 212.
233. 29. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1 sostituire le parole: di 15 milioni di euro con le seguenti: di 35 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 780 milioni.
233. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;
b) sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 19. Rampelli, Bellucci.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;
b) sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;
b) sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 51. Lupi, Rampelli, Giorgetti, Toccafondi, Aprea.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sostituire le parole: contributo complessivo di 65 milioni, con le seguenti: contributo complessivo di 230 milioni;
b) al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.
Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;
c) aggiungere il seguente articolo:
Art. 233-bis.
(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 265.
233. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3 sostituire le parole: contributo complessivo di 65 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 230 milioni e aggiungere in fine le parole: Con successivo decreto il MIUR provvede a semplificare le procedure per l'erogazione delle somme alle istituzioni scolastiche da applicarsi anche per la fase successiva a quella emergenziale.
*233. 49. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.
*233. 43. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.
*233. 42. Gregorio Fontana.
Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.
*233. 37. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: complessivo di 65 milioni di euro con le seguenti: complessivo di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 565 milioni di euro.
233. 8. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 3, sostituire il numero: 65 con il numero: 300.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
233. 7. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
233. 20. Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I nidi e le strutture per la prima infanzia private già autorizzate, possono organizzare la loro offerta come centri estivi e ricreativi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria imposte dall'emergenza sanitaria in atto. A tal fine è sufficiente presentare la comunicazione al comune di appartenenza.
233. 23. Spena, Versace, Zanella, Marrocco.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 350 milioni.
233. 21. Rampelli, Bellucci.
All'articolo 233, comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado; sostituire le parole complessivo di 70 milioni di euro con le seguenti: complessivo di 300 milioni di euro; sopprimere le parole: fino ai sedici anni di età.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 570 milioni di euro.
233. 9. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo capoverso le parole primarie e secondarie sono sostituite dalle seguenti: di ogni ordine e grado;
b) le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo 140 milioni di euro;
c) le parole fino ai sedici anni di età sono soppresse.
Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
233. 30. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Versace, Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.
*233. 44. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.
*233. 18. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
Al comma 4, sopprimere le parole fino a sedici anni di età.
**233. 34. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Al comma 4, sopprimere le parole fino a sedici anni di età.
**233. 10. Colmellere, Vanessa Cattoi, Gava, Cestari, Tomasi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.
*233. 12. Colmellere, Cestari.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.
*233. 24. Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.
*233. 36. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.
**233. 11. Colmellere, Tomasi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.
**233. 22. Rampelli, Bellucci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.
**233. 35. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il diritto all'istruzione, alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
233. 45. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo il comma 4, dell'articolo 233 inserire il seguente:
4-bis. I soggetti privati che gestiscono in via continuativa i servizi educativi dell'infanzia, nonché le scuole di istruzione primaria, secondaria e secondaria superiore sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento delle imposte IRES e IRAP.
233. 53. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente;
Art. 233-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)
1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;
c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».
4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
5. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annuì a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico.
233. 031. Colmellere, Latini, Belotti, Lorenzo Fontana, Lucchini, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 120-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»
233. 029. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)
1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
«Art. 120-bis.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni – anche a utilità pluriennale – e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articola, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
233. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 233 aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Rimborso rette scolastiche)
1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:
a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;
b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile; c) il rimborso integrale di quanto versato alte scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000; d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.
233. 027. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure per assicurare parità di trattamento per gli alunni con disabilità)
1. Al fine di garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito Fondo per la disabilità con una dotazione annua pari a 200 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole paritarie che le utilizzano al fine di prevedere misure di accompagnamento per favorire l'integrazione degli studenti con disabilità quali: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare.
3. Per assicurare la ripresa dell'attività scolastica dopo il periodo di sospensione per la diffusione del COVID-19 e per garantire gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000 n. 62 sono incrementate per una somma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) interventi in favore della didattica on line per gli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
b) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica.
233. 013. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)
1. Al fine di consentire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale, a decorrere dal 1 settembre 2020, è riconosciuto un bonus, denominato «Retta scolastica di necessità».
2. La retta scolastica è riconosciuta alle famiglie, anche monoparentali, con I.S.E.E. non superiore a 10.632,94 euro, per ogni figlio iscritto in una scuola paritaria.
3. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e non può comunque essere superiore a 1.600 euro annui.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'istruzione eroga la retta scolastica di necessità direttamente alla scuola paritaria frequentata dall'avente diritto. A tal fine, la scuola e la famiglia beneficiaria della retta scolastica di necessità trasmettono al Ministero la documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno e dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale nonché la dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.
5. A decorrere dal 1o settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. compresa tra 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si procede nel limite massimo di 500 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
233. 012. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)
1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1o settembre 2020, la retta scolastica di necessità, un bonus riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.
2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno, dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa situazione fiscale, personale e familiare.
3. A partire dal 1o settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
233. 032. Colmellere, Frassini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)
1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
233. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
233. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
233. 019. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
233. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
233. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure per le scuole paritarie)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dei COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola «cinquanta».
233. 05. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)
1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
233. 06. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
*233. 07. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
*233. 025. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.
233. 018. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 233 è aggiunto il seguente:
Art. 233-bis.
(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 65 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ai servizi educativi per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia paritarie)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie.»;
2. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così sostituita «Credito d'imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie.».
233. 033. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
233. 015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 034. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 08. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 010. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis.
1. Dopo il comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:
Art. 355-bis. Qualora dall'applicazione del comma 355 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate, le stesse sono destinate al sostegno degli asili nido nella forma di contributo forfettario mensile ripartito sulla base del numero di bambini iscritti in ciascuna struttura. Tale contributo non può essere superiore a 136,37 euro a bambini. Sono escluse dal conteggio i bambini le cui famiglie hanno usufruito del buono di cui al primo periodo.
233. 011. Ruffino.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, le parole «a trenta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a ventimila euro». Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5, dell'articolo 265 del presente decreto.
233. 04. Tartaglione, Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 233-bis.
L'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si applica anche ai nidi autorizzati e alle scuole dell'infanzia private che accedono alle risorse di finanziamento in misura proporzionale al numero dei bambini ospitati, nel rispetto della normativa nazionale e degli enti locali, anche in materia di obblighi di accoglimento di bambini disabili.
233. 014. Spena, Zanella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 233, è inserito il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure di sostegno alle scuole di lingua)
1. Alle scuole di lingua accreditate dalla Regione competente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166/2001, è erogato un contributo complessivo di 2 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero degli alunni di qualsiasi età iscritti presso le scuole di lingua. Le regioni provvedono al successivo riparto in favore delle scuole di lingua in proporzione al numero di alunni di qualsiasi età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 231, comma 2, nonché al fine di favorire la collaborazione tra le scuole di lingua e i centri estivi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Dopo l'articolo 233, è inserito il seguente:
233. 400. Mandelli
ART. 234.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
2-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
234. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:
Art. 234-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di Piattaforme per la didattica a distanza)
1. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.».
b) il comma è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2020 di euro, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
234. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:
Art. 234-bis.
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding e superamento digital divide attraverso la formazione docenti didattica digitale)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e I tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione Informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di formazione obbligatoria che può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale.
3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Con regolamento definisce i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
234. 03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
ART. 235.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 1.000 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 202.
235. 14. Magi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è ripartito inserire le seguenti: tra Comuni, Città Metropolitane e Province, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
235. 6. D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
235. 2. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche statali aggiungere le seguenti: e paritarie.
235. 7. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
All'onere di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
b) sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
2. I contributi di cui al precedente comma possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
235. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
*235. 10. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
*235. 12. Gregorio Fontana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
*235. 15. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
235. 8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 06. Gregorio Fontana.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 016. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 019. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
235. 07. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
235. 08. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
235. 09. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:
Art. 235-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica)
1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 10 milioni di euro per il 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
235. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)
l. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.
235. 012. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace, Barelli.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma e delle scuole paritarie.
235. 013. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, ai fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
235. 014. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, In comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
235. 015. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace, Barelli.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)
1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione».
2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126».
3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro.» e «2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui al precedente comma 1-bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS.».
4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
Art. 120-bis.
(Conservazione validità anno formativo)
1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.
2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.
3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.
235. 020. Caparvi, Belotti, Colmellere, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole private e pubbliche paritarie)
1. Le disposizioni di cui al Capo VIII si applicano, in quanto compatibili, alle scuole pubbliche paritarie e alle scuole private aventi sede nel territorio nazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole private e paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
235. 021. Rampelli, Bellucci, Ferro.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Misure di sostegno economico alle università popolari)
1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università popolari nei periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono assegnati alle Province contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
235. 029. Durigon.
Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
Art. 235-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
235. 030. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 236.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fondo potranno accedere costituende Accademie del mare e comunque avviate entro il 31 dicembre 2020..
236. 17. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:
Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud
e isole |
Medica | € 4.070 | € 3.100 | € 1.980 |
Sanitaria | € 2.860 | € 2.420 | € 1.760 |
Scientifico-
tecnologica |
€ 3.850 | € 2.640 | € 1.760 |
Umanistico-
sociale |
€ 3.080 | € 2.530 | € 1.650 |
Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud
e isole |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 4.070 | € 3.100 | € 1.980 |
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
236. 5. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Colmellere, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.
Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
236. 4. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Cavandoli, Colmellere, Latini, Murelli, Alessandro Pagano, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 5, sostituire le parole due mesi con le seguenti: quattro mesi.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
236. 29. De Martini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653», sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
236. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100».
Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
236. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 236, inserirei seguente:
Art. 236-bis.
1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.
2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
236. 03. Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:
Art. 236-bis.
(Detrazione acquisto testi scolastici)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e-quater è inserita la seguente:
e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;
236. 05. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Tartaglione.
Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:
Art. 236-bis.
(Risorse emergenziali per il fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (sistema I.T.S.))
1. Al fine di contenere l'emergenza COVID-19 e garantire la diffusione del sistema degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S), è incrementato, per il 2020, di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge 29 dicembre 2019, n. 160. Le risorse aggiuntive saranno ripartite tra le regioni con successivo decreto del Ministero dell'istruzione.
236. 07. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 236 inserire il seguente:
Art. 236-bis.
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività didattica e attività di trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
c) le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di approvvigionamento attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
2. L'acquisto, di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività didattica e attività di trasferimento tecnologico e terza missione per importi inferiori ai 1.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica può avvenire su semplice indicazione del fornitore da parte del responsabile del fondo sul quale grava l'acquisto, previa motivazione scritta della scelta dello stesso.
236. 08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:
Art. 236-bis.
1. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nei periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Nel caso il versamento della rata fosse già avvenuto l'università prevede la compensazione a valere sulle tasse relative all'anno successivo o al rimborso nel caso di conseguimento della laurea o di laurea magistrale nell'anno accademico 2019/2020. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.
236. 09. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:
Art. 236-bis.
(Canoni locazione «studenti fuori sede»)
Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
236. 014. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 236, inserire il seguente.
Art. 236-bis.
(Fondo per studenti fuori sede)
1. È costituito un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione di un bonus straordinario agli studenti «fuori sede» iscritti ad Università statali e non, pari al 70 per cento del canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. La procedura è gestita dalle regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) La misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;
b) Lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi di specializzazione di area medica;
c) il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di pagamento delle rate per le quali si richiede il bonus.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
236. 015. Parolo, Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Colmellere, Alessandro Pagano, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:
Art. 236-ter.
A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
236. 012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:
Art. 236-bis.
1. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che nel corso del 2020-2021 si iscrivono ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
236. 010. Bond, Baldini.
Dopo l'articolo 236 aggiungere il seguente:
Art. 236-bis.
(Promozione della cultura musicale)
Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1987 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici, sono inserite le seguenti: ai formatori e;
b) dopo le parole: cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, sono inserite le seguenti: costituite in qualsiasi forma associativa,.
236. 011. Bond, Baldini.
ART. 237.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'accreditamento definitivo o provvisorio e per chi non ha superato l'accreditamento ministeriale concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, si potrà ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità e i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
237. 4. Grillo, Tuzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di definizione della disciplina del concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.
237. 2. Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilita o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.
3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.
237. 1. Sutto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 237-bis.
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale-Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo,
237. 01. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 237-bis.
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)
1.il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale-Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
237. 02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 238.
Al comma 1, dopo le parole: e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, aggiungere le seguenti: compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.
238. 32. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva una quota destinata alla assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), attualmente in servizio in quanto vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) (Linea 2 Attrazione dei ricercatori), finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, emanato con D.D.G. n. 407 del 27 febbraio 2018.
238. 14. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204 aggiungere le seguenti: e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Conseguentemente
al medesimo comma 2, secondo periodo sostituire le parole: secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2023 con le seguenti: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto;
al comma 3, sostituire le parole per le finalità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: esauriti soggetti di cui ai commi 1 e 2.
238. 9. Melicchio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218.
238. 37. Fioramonti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
238. 36. Fioramonti, Orfini, Melicchio, Lattanzio, Frate, Fassina.
Al comma 4 sopprimere le parole i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.
238. 6. De Martini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nelle more di una complessiva riforma del sistema nazionale di ricerca, all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, nell'ambito dell'attività di ricerca, effettuate nei confronti di università e istituti di ricerca pubblici, di organizzazioni finanziatrici pubbliche o private, nazionali od internazionali, di enti nazionali od internazionali.
4-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
238. 1. De Martini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di migliorare la capacità di ricerca pubblica italiana, è consentito ai titolari di fondi di ricerca erogati da istituzioni nazionali o internazionali di derogare all'obbligo di ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le spese non eccedenti l'importo complessivo pari a euro 20.000 effettuate tramite l'uso dei suddetti fondi.
238. 2. De Martini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020».
238. 3. De Martini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis: Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento annuo di 50 milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
238. 38. Fioramonti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
238. 35. Fioramonti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai genitori iscritti ad un corso di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45 per i figli di età non superiore ai 12 anni.
5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
238. 4. De Martini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti Pubblici di ricerca, a tutto il personale di applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
238. 33. Melicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali, verrà data priorità alle ricerche precliniche human-based attraverso lo sviluppo e implementazione delle NAMs-New Approach Methodologies, rispondendo ai princìpi di innovazione e avanzamento tecnologico e per far fronte, nei tempi più brevi possibili, all'emergenza sanitaria sopradescritta. A tali ricerche senza uso di modelli animali andrà riservata una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti previsti al presente articolo.
238. 42. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.
Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:
Art. 238-bis.
(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)
1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205».
e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, in 200 milioni di euro per l'anno 2022, in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2023 al 2025, in 200 milioni per l'anno 2026 e in 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
238. 011. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:
Articolo 238-bis.
(Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 198, dopo le parole: «a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per i quattro periodi d'imposta successivi»
a) al comma 203, al primo periodo dopo le parole: «nel limite massimo di 3 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale»
b) al comma 203, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi»;
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 200 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
238. 012. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:
Art. 238-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
b) al comma 423, primo periodo, le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,»;
c) al comma 424, primo periodo, dopo le parole: «di ricerca, personale» sono inserite le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori» e, dopo le parole, «del contratto collettivo nazionale di lavoro» sono aggiunte le parole: «dell'area dirigenziale»;
d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
e) al comma 426, le parole «cinque anni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «tre anni»;
f) al comma 427, primo periodo, dopo le parole: «il personale» sono inserite le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore» e la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
g) al comma 428, le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto»;
h) al comma 429, la parola «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «triennio».
238. 016. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:
1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 63-bis.
(Interventi per fa formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)
1. Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e, attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, dei 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
b) le imprese artigiane.
4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»
238. 02. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:
Art. 238-bis.
1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:
a) cure palliative e terapia del dolore;
b) medicina aeronautica e spaziale;
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
238. 017. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:
Art. 238-bis.
1. Al fine di valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e di promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la realizzazione di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Scuola europea di industrial engineering and management di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
238. 06. D'Attis.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 238-bis.
Nelle Università dove sono a scadenza le elezioni per il Rettore e prorogate alla luce dei precedenti decreti «Covid» fino alla data del 31 luglio 2020, le stesse dovranno svolgersi e concludersi entro e non oltre l'inizio del nuovo anno accademico.
In ogni caso dovranno essere subito avviate le procedure elettorali secondo gli Statuti dei singoli Atenei e, nelle more della proclamazione dei nuovi Rettori, potranno essere sottoscritti solo atti relativi all'ordinaria amministrazione restando pertanto escluse le sottoscrizioni di nuove convenzioni o le nomine dei dirigenti amministrativi.
238. 08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 239.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
239. 5. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 236, comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni.
239. 8. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: la realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico Banda Ultra Larga e, in generale, per le politiche di riduzione del divario digitale in materia di sviluppo della fibra ottica.
239. 6. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di una strategia a: 82, con le seguenti: dell'acquisto di dispositivi portatili necessari per la realizzazione della didattica a distanza.
239. 3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strategia di condivisione aggiungere le seguenti:, anche con le Regioni e Province Autonome, e dopo le parole: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,;
b) al comma 2, dopo le parole: tecnologica e la digitalizzazione aggiungere le seguenti:, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281;
c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA, le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.
d) al comma 3, sostituire le parole: cinquanta milioni con le seguenti: centodieci milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
239. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie aggiungere le seguenti: nonché all'implementazione delle tecnologie delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e dell’internet of things.
239. 2. Centemero, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro a: digitalizzazione con le seguenti: all'Agenzia per l'Italia Digitale.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
239. 4. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Viene introdotta una figura esperta del settore quale il Disability Management, sul breve, medio e lungo periodo, in grado di strutturare bisogni ed esigenze delle persone al fine di includere e condizionare con essi l'utilizzo delle piattaforme e delle modalità di didattica alternative a quelle fisiche, garantendo un piano progettuale specifico in caso di analoga crisi e convertendo le misure emergenziali adottate in uno standard rispettoso di tutti i cittadini con disabiliti gravi e deficit visivi, indipendentemente dalle abilità di supporto, prevedendo inoltre software accessibili alle persone con disabilità visive.
239. 10. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione trasmette annualmente alle commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
239. 7. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. I proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di concedere al primo operatore di rete che ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti irrevocabili d'uso di durata almeno quindicennale, sull'impianto multiservizio in fibra ottica e sui punti di accesso di cui sono titolari o che gestiscono a qualunque titolo.
1-ter. L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multiservizio in fibra ottica o sui punti di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agli impianti multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2020, linee guida recanti la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto multiservizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida l'Autorità definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo operatore deve applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti multiservizio, I criteri per la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle economie di scopo conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 135-bis.
239. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Domanda pubblica di innovazione)
1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma successivo, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo dei medesimo periodo di spesa attraverso:
a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.
2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al precedente comma sono:
a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.
3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.
5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
239. 02. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Credito di imposta transizione 4.0)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;
b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
239. 05. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Misure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio, dei titoli autorizzativi)
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività» sono soppresse.
239. 06. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Microtrincea quale tecnica di scavo a basso impatto ambientale)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
2. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga di cui sopra, potrà concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
3. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sola sezione di scavo a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
239. 07. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Esenzione da autorizzazione paesaggistica per edifici non sottoposti a vincolo)
All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, anche quando si trovino all'interno di un centro storico, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituita da una comunicazione di avvio delle attività.
239. 08. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Esenzione da autorizzazione monumentale per edifici non sottoposti a vincolo)
All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando si trovino all'interno di un centro storico, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituita da una comunicazione di avvio delle attività.
239. 09. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Divieto di imposizioni di oneri per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità)
Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 è aggiunto il seguente periodo: «tali previsioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici».
239. 010. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
L'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito con il seguente:
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso, non può opporsi all'installazione di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuni.
3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e giustificati motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servìzi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del Codice Civile e pertanto l'amministratore del condominio non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.
7. In tutti i casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il condomino a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica richiesto, hanno il diritto di rivolgersi immediatamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 33/2016, qualora il proprietario, il condominio o l'amministratore, impediscano oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso ovvero lo svolgimento delle attività. L'Autorità si pronuncerà entro massimo 30 giorni e potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 30.000,00 euro.
8. Alle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
239. 011. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per investimenti – Agricoltura 4.0)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 185:
a. le parole: «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b. le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
b) All'articolo 1, comma 188 le parole: «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».
239. 012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Rafforzamento del Progetto WiFi Italia e sostegno alla realizzazione di infrastrutture e servizi digitali)
1. Al fine di rafforzare la diffusione della connettività digitale attraverso lo sviluppo di una rete WiFi liberamente accessibile su tutto il territorio nazionale, anche alla luce dell'accresciuta esigenza di connettività funzionale a contrastare gli effetti sociali ed economici negativi connessi all'emergenza COVID-19, all'attuazione del Progetto Piazza WiFi Italia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1o giugno 2019, sono assegnate ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare prioritariamente all'attivazione di servizi di connettività e servizi accessori ad alto valore sociale e culturale presso strutture ospedaliere pubbliche, musei e altri edifici pubblici e privati di rilievo sociale e culturale.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico continua ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore del progetto, di Infratel Italia S.p.A., che provvede ad individuare ed attivare i servizi, anche ricorrendo ad operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali e accessori selezionati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche mediante il ricorso a procedure negoziate, nonché a svolgere le attività funzionali ai servizi stessi, ivi inclusa la fornitura, l'installazione e la manutenzione di punti accesso e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, presta supporto alla realizzazione delle infrastrutture abilitanti funzionali al miglior dispiegamento sul territorio degli appalti di domanda pubblica intelligente, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019, la cui dotazione, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, è incrementata di 10 milioni di euro, nonché delle sperimentazioni effettuate nell'ambito del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2019, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2019.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
239. 013. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Giuliodori.
Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:
Art. 239-bis.
(Misure per le reti elettroniche)
1. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi wholesale.
2. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
3. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni Regione o Provincia autonoma.
4. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia fixed wireless access.
5. Le installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,», sono inserite le seguenti parole: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».
7. Terminata l'emergenza e comunque entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
8. Al fine di dare avviare l'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.
9. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le Amministrazioni regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.
239. 014. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 240.
Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:
Art. 240-bis.
1. L'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
Art. 91.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso, non può opporsi all'installazione dì antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuni.
3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e giustificati motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
6. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo delia rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'Immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'Immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 5.
7. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
8. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile e pertanto l'amministratore del condominio non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.
9. In tutti i casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il condomino a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica richiesto, hanno il dritto di rivolgersi immediatamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, qualora il proprietario, il condominio o l'amministratore, impediscano oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso ovvero lo svolgimento delle attività. L'Autorità si pronuncerà entro massimo trenta giorni e potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da l.000 euro a 30.000 euro.
10. Alle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
240. 01. Butti.
Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:
Art. 240-bis.
1. L'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
Art. 91.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1. bis. 1.1 proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di concedere al primo operatore di rete che ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti irrevocabili d'uso di durata almeno quindicennale, sull'impianto multiservizio in fibra ottica e sui punti di accesso di cui sono titolari a che gestiscono a qualunque titolo.
1. ter. L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multiservizio in fibra ottica o sui punti di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agii impianti multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 3l dicembre 2020 linee guida recanti la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto multiservizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida l'Autorità definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo operatore deve applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti multiservizio. I criteri per la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle economie di scopo conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 135-bis.
240. 02. Butti.
ART. 241.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo.»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.».
241. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
ART. 242.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche;
d) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
242. 4. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
242. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
242. 5. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020.
242. 1. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Guidesi.
ART. 243.
Al comma 1, capoverso comma 65-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente:
a) all'articolo 244, comma 3, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 265;
b) all'articolo 246, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sul Fondo per lo sviluppo fino alle parole: n. 147 con le seguenti: sui fondi di cui all'articolo 265.
243. 3. Bartolozzi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Articolo 243-bis.
(Verifica di impatto macroregionale)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno.»
2. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole: «di AIR e di VIR», sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle politiche di coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.».
243. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Articolo 243-bis.
(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
243. 03. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES. .
4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
243. 04. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Fondo investimenti delle amministrazioni centrali)
1. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente comma:
«15-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 14, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.».
243. 05. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dall'emergenza COVID-19)
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017. 2018. 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-viciessexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d)». Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),»;
b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»
9. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del programma di sviluppo rurale 2007- 2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.
11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al periodo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui all'articolo n. 267 del 1942, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.
12. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure contigue alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
243. 06. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),». Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «lettera a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),»;
b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
2. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola «privata» è soppressa. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.
3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 105 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-viciessexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:
a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;
b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.
5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvedere mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;
b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli enti e non comporta oneri aggiuntivi.
243. 07. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
243. 08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Programmi straordinari per le aree in crisi)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.»
243. 09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:
Art. 243-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
243. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 244.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Marche e Umbria;
b) al comma 3, sostituire le parole: 48,5 milioni con le seguenti: 60,5 milioni;
c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, Marche e Umbria.
244. 2. Caparvi, Marchetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: Umbria, Marche e Lazio;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 68,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 48,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
244. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:
Art. 244-bis.
1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei comuni, delle città metropolitane e delle province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
244. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:
Art. 244-bis.
(Stabilizzazione e potenziamento del credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi e del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica)
1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in considerazione della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 188, le parole: «6 per cento» e le parole: «nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «10 per cento» e «nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro»;
c) al comma 191, le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle parole: «in un'unica quota annuale»;
d) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
e) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «5 milioni di euro»;
2) al quarto periodo, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
f) al comma 204, le parole: «in tre quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica quota annuale»;
g) dopo il comma 204, è aggiunto il seguente: «204-bis. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
h) dopo il comma 207, è aggiunto il seguente: «207-bis. Il possesso della documentazione di cui ai commi 205 e 206 ritenuta idonea, in sede di verifica, a consentire la corretta determinazione del credito spettante, esclude dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 207».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
244. 02. Polidori.
ART. 245.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento.»
245. 1. Latini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:
Art. 245-bis.
1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
245. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 245-bis.
(Proroga del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2020-2022»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «e 2020» sono aggiunte le seguenti «2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
245. 02. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
a) le parole «sei mensilità» sono sostituite con le seguenti: «dodici mensilità»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il benefico di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».
245. 04. Porchietto.
Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:
Art. 245-bis.
(Regime speciale per i lavoratori espatriati)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»
245. 09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 246.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
246. 5. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì concessi contributi pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, volti al sostegno degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore, che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: «800 milioni» e «90 milioni», rispettivamente con le seguenti: «785 milioni» e «85 milioni».
246. 3. Gelmini, Palmieri, Versace.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: povertà educativa aggiungere le seguenti: e 10 milioni destinati alle associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità.
246. 4. Versace.
Dopo l'articolo 246 inserire il seguente:
Art. 246-bis.
(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, letterata, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020 è abrogato.
246. 02. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.
Dopo l'articolo 246, inserire il seguente:
Art. 246-bis.
(Fiscalità differenziata per le aree montane)
1. Ai fini di agevolare imprenditori ed esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per i periodi di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria competente, nel quale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di documentazioni contabili e di certificazioni fiscali.
2. Ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito un tavolo di lavoro presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI). Il predetto tavolo di lavoro è deputato ad individuare, anche con criteri basati su altitudine, densità di popolazione e attività commerciali, le aree montane a cui applicare le disposizioni di cui al primo cammelli tavolo di lavoro elabora un piano di attuazione entro trenta giorni dalla sua istituzione. Una volta elaborato il predetto piano, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, gli dà attuazione entro trenta giorni.
246. 03. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:
Art. 246-bis.
(Ristoro del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
246. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:
Art. 246-bis.
1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
246. 05. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:
Art. 246-bis.
1. Le risorse per gli interventi e le misure previsti nel Capo XI sono riservate a interventi a carattere regionale o locale connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 nelle aree del Mezzogiorno.
246. 06. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 246 aggiungere il seguente:
Art. 246-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1o gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
246. 07. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 249.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.»;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente.».
249. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 147 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019. n. 160, le parole: «fino al 30 marzo 2020» e «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2020».
249. 2. Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti locali possono applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 in forma associata, con protocolli che prevedano lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza e in forma aggregata in ambito provinciale e metropolitano.
249. 3. Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Napoli, Ruffino, Nevi.
ART. 250.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono ammessi a partecipare con riserva alle prove del concorso di cui al comma 1 del presente articolo tutti coloro che maturano i requisiti richiesti dal bando entro il 31 dicembre 2020.
250. 4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:
Art. 250-bis.
(Modifica articolo 20, commi 1-bis e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017)
1. All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «o di un contratto di somministrazione utilizzato dalla stessa amministrazione»;
b) al comma 11-bis la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;
c) al comma 2, lettera b) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2020»;
d) al comma 9, le parole da: «il presente articolo a pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
250. 06. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.
Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:
Art. 250-bis.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per l'accesso alla qualifica di Segretario Comunale)
1. Allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:
a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in una sola prova, attraverso la discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati su uno degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;
b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati.
250. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:
Art. 250-bis.
1. All'articolo 21, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La gestione amministrativa dell'ente è affidata ad un dirigente di livello non generale, reclutato attingendo all'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri conseguenti l'ente provvede mediante l'adeguamento della propria disciplina statutaria, attraverso una razionalizzazione della struttura organizzativa, a valere su proprie risorse finanziarie già disponibili a regime.».
250. 02. Gemmato, Silvestroni.
ART. 251.
Sopprimerlo.
251. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
251. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.
Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:
Art. 251-bis.
(Modifiche all'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
251. 01. D'Attis, Paolo Russo, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.
Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:
Art. 251-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della salute)
1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di Prevenzione e Sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della Prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
3. Il comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito: «355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria nazionale COVID-19, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 150 unità appartenente all'Area II, posizione economica F1».
251. 03. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:
Art. 251-bis.
1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «dipendenti del settore pubblico» sono inserite le seguenti: «o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica».
251. 02. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 252.
Sopprimerlo.
252. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, lettera f), le parole «degli ispettori» sono sostituite dalle seguenti «dei funzionari».
2. Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: « g-bis) aver conseguito il diploma di specializzazione biennale che rispetti i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80 e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.».
3. Al comma 3, lettera a), le parole «da a) ad f)» sono sostituite dalle seguenti «da a) ad h)».
4. Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto servizio nell'amministrazione giudiziaria, a tempo indeterminato e senza demerito, tenendo conto degli anni di servizio e dell'inquadramento professionale.».
5. Al comma 6, lettera a), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «due anni».
6. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può riservare al personale interno di Area III per il concorso da Direttori e di Area II per il concorso da Cancellieri Esperti, in possesso degli stessi titoli previsti per l'accesso dall'esterno, una percentuale pari al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 che modifica l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017.»
252. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Al comma 2 sostituire la parola «orale» con le seguenti: «scritto con quesiti a riposta multipla sena previa a pubblicazione della banca dati dei quesiti.»
Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola «orale» con le seguenti: «scritto con quesiti a riposta multipla sena previa a pubblicazione della banca dati dei quesiti».
252. 400. Colletti
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;
2) al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) lo svolgimento di una prova scritta.
252. 9. Sisto.
ART. 254.
Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:
Art. 254-bis.
(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)
1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.
2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e subdelega.
4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
254. 03. Sisto.
Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:
Art. 254-bis.
(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)
1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
254. 04. Cavandoli, Tateo, Vinci, Tomasi, Cestari.
Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:
Art. 254-bis.
(Formazione Continua Ordini Professionali)
1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno intercorrente tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti.
254. 05. Cavandoli, Tateo, Vinci, Tomasi, Cestari.
ART. 255.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 255.
1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento della continua emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante I uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con decorrenza non anteriore al 1o settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed è riservata in via esclusiva ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedura per soli titoli.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono così ripartite: 1.000 unità di Area II/F2, 755 unità di Area II/FI e 340 unità di Area I/Fl.
255. 3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Ferro.
ART. 256.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 256.
(Misure per l'accelerazione dei giudizi in sede di appello nel processo civile).
1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000, per le cause di valore indeterminabile superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mentii istruttori uno dei suoi componenti; in tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.»
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa somma»;
3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.
256. 400. Colletti
ART. 257.
Dopo l'articolo 257, aggiungere il seguente:
Art. 257-bis.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)
1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
257. 01. Centemero, Cavandoli, Covolo, Tomasi, Bellachioma.
ART. 258.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzato:
a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra. Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;
b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle camere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;
c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione.
2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista dal comma 2-bis entro il mese di agosto dell'anno 2020.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
258. 1. Latini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2 e per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, ed in relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento, gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto dei contestuali gravosi compiti istituzionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la piena efficienza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata l'assunzione di 30 unità nei ruoli direttivi e dirigenti – Vicedirettori – provenienti dalla carriera interna del ruolo non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in possesso alla data del 31 aprile 2020 del titolo accademico Laurea Magistrale in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale, da selezionare secondo l'ordine di ruolo. Detto personale è assegnato, previo superamento corso di formazione straordinaria in deroga di cui al precedente comma 2, alle direzioni regionali e alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
258. 7. D'Attis.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le assunzioni ordinarie e straordinarie nell'ambito del Corpo dei Vigili del fuoco sono, nella misura del 50 per cento, riservate agli idonei della procedura di assunzione in deroga, decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Il personale non idoneo alle prove fisiche o visite mediche alla procedura di assunzioni in deroga dovrà transitare nel personale per i ruoli tecnici (ex SATI) del C.N.VV.F., con la collocazione derivante dal titolo di studio in possesso del candidato.
258. 6. Paolo Russo, Casciello.
Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:
Art. 258-bis.
1. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento.
258. 03. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:
Art. 258-bis.
(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)
1. A decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 1o luglio 2021, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro all'anno ai sensi dell'articolo 265.
258. 04. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:
Art. 258-bis.
1. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisico motorie della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenti, del ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.
258. 05. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 259.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
« b-bis) la possibilità, anche in deroga alle diverse o precedenti previsioni di settore, di ricorrere all'arruolamento, richiamo o avanzamento del personale, in servizio o in congedo, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti, nel termine generale di validità triennale delle stesse, in presenza di personale risultato idoneo al fine di mantenere il necessario livello di disponibilità e alimentazione dei Ruoli e di sopperire alle esigenze corrispondenti all'aumentato impiego istituzionale nelle more della ripresa e conclusione delle nuove procedure concorsuali e sul presupposto della straordinarietà ed eccezionalità della situazione contingente;
b-ter) la facoltà, in attesa della ripresa dell'espletamento di tutte le procedure concorsuali già bandite, per rispondere alle esigenze di continuo e costante reclutamento di personale qualificato e di pronto impiego nelle Forze Armate e di polizia, anche al fine di implementare e ripianare posizioni carenti in organico e/o alimentare le risorse umane da destinare all'assolvimento dei compiti istituzionali, degli ulteriori impieghi connessi alla crisi e dei frequentatori da avviare ai prossimi programmati corsi applicativi, in virtù della contingente situazione straordinaria, di procedere alla tempestiva selezione del personale partecipante e/o già dichiarato idoneo in graduatorie di precedenti concorsi di pari livello, qualifica, professionalità e impiego, attraverso la sola valutazione dei titoli, senza ulteriori spese ed oneri per l'amministrazione Difesa.»
259. 9. Maria Tripodi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis, Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, secondo quanto disposto dai commi 2 e 5 del presente articolo, la rideterminazione procedurale della seconda prova del “Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato” di cui al bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. È altresì, autorizzato l'ampliamento dei posti a disposizione, nonché l'immissione, anche in deroga a suddetto ampliamento, nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato dei vincitori e degli idonei non vincitori mediante scorrimento della relativa graduatoria, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129.».
259. 4. Ferro, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il comma 7-bis.
7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:
a) le parole: «cinque anni» sono sostituite con le parole: «due anni».
Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.
259. 3. Prisco, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«8. Alle assunzioni di cui al comma precedente, si provvede, in via prioritaria, mediante scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie vigenti, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo».
259. 2. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 259-bis.
1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.
2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
259. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:
Art. 259-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)
1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
259. 02. Prisco, Cirielli, Ferro, Deidda, Galantino.
Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:
Art. 259-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)
Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
259. 03. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 260.
Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:
Art. 260-bis.
1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
260. 08. Cirielli, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 261.
Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:
Art. 261-bis.
(Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della regione Abruzzo)
1. Allo scopo di garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della regione Abruzzo, nonché di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, la regione Abruzzo è autorizzata ad avviare procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione Civile e nelle strutture emergenziali, nonché del personale che, pur appartenendo ad altri servizi, abbia collaborato nelle attività di gestione e superamento dell'emergenza COVID-19, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come prorogato dall'articolo 1, comma. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
2. Per le risorse umane di cui al comma 1, la regione Abruzzo verifica la disponibilità di posti nel fabbisogno triennale del personale, ovvero aggiorna il fabbisogno esistente con inserimento dei relativi posti in pianta organica.
261. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:
Art. 261-bis.
(Potenziamento del sistema di gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo)
1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale con contratto a tempo determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione Civile o nelle strutture emergenziali, nonché del personale che, pur appartenendo ad altre Amministrazioni, abbia collaborato nelle attività di gestione e superamento dell'emergenza COVID-19, la regione Abruzzo è autorizzata ad espletare, con oneri a proprio carico, concorsi per soli titoli, con valorizzazione delle professionalità specifiche e del servizio prestato, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato nel limite massimo di n. 20 unità.
2. Ai fini dello snellimento delle procedure di cui al comma 1, la regione Abruzzo può utilizzare le graduatorie concorsuali ancora in corso di validità, qualora disponibili.
261. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:
Art. 261-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
261. 03. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 262.
Al comma 1, dopo le parole: 56 unità di personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: per la durata di sei mesi.
262. 5. Sisto.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;
262. 6. Sisto.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Proroga graduatoria concorsi negli enti locali)
1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dagli enti locali negli anni 2011-2018 sono valide sino al 31 dicembre 2021.
262. 01. Tasso.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate, negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.
*262. 02. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.
*262. 09. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dai comuni, dall'anno 2011 all'anno 2018, sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.
262. 03. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262 aggiungere il seguente:
Art. 262-bis. (Esaurimento graduatorie concorsuali). In conformità alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge di conversione, relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
262. 04. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
1. Fino al 31 dicembre, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19 sono sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo pertanto abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream ad opera delle Università pubbliche e private.
262. 05. Tasso.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Procedure assunzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica.
2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.
262. 07. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi)
Sostituire l'articolo 6-bis della legge 3 settembre 2019 n. 101, con il seguente:
«All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”;
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
“362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1o gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.”».
262. 010. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)
1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.
262. 011. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)
1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni e gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).
3. Le regioni e gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici.
262. 012. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:
Art. 262-bis.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)
1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisiche, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
262. 013. Cirielli, Ferro, Varchi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 263.
Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.
*263. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.
*263. 3. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente comma:
«4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle società in house controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti».
*263. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:
Art. 263-bis.
(Disposizioni in materia di condominio)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 agosto 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
2. Quando il mandato dell'amministratore in carica sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in una data non anteriore al 1o gennaio 2020, ovvero scada entro i tre mesi successivi alla stessa, l'incarico è rinnovato per ulteriori sette mesi dalla scadenza, in deroga a quanto previsto dell'articolo 1129 del codice civile. Resta fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
263. 03. Rosso.
Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:
Art. 263-bis.
(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione delle procedure medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene definita dalla contrattazione collettiva nazionale.
263. 011. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:
Art. 263-bis.
4-bis. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.
263. 012. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma.
ART. 264.
Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.
Conseguentemente:
sostituire le parole: 31 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2021;
alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19,;
alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: adottati in relazione all'emergenza COVID-19,;
alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19;
alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.
*264. 13. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.
Conseguentemente:
sostituire le parole: 31 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2021;
alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19,;
alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: adottati in relazione all'emergenza COVID-19,;
alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19;
alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.
*264. 7. Torromino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sopprimere la lettera e);
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'articolo 14-bis, commi 4 e 5 e 14-ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
264. 11. Caon, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) In deroga alle previsioni di cui all'articolo 1130 del Codice civile il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale in scadenza tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 1129 del codice civile è prorogato sino alla data di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
264. 22. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., al comma 4 sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere b) e c) ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2».
264. 2. Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Al comma 2, lettera a), n. 2) apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché» con le seguenti: «in caso di condanna ai sensi dell'articolo 76,»
b) dopo le parole: «l'atto di decadenza e» aggiungere le seguenti: «la revoca degli eventuali benefìci già erogati prima della sentenza di condanna».
264. 3. Fascina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il pagamento di corrispettivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai professionisti è effettuato entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti.
b) alla rubrica, dopo le parole: «contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione».
264. 6. Giuliodori.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma 2-bis: «La firma apposta dal professionista con competenza piena per il progetto delle strutture, è idonea a garantire la conformità del progetto anche per la parte architettonica»;
2) il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'articolo 93, comma 1»;
3) il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: «Il competente ufficio tecnico della regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'articolo 93, comma 1, ovvero sospendere immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza dell'opera o parti di essa»;
4) il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dai seguente: «Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo».
264. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Gli enti locali gestiscono in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Le Province e le Città Metropolitane, definiscono nelle Assemblee dei sindaci delle Province e dalle Conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all'attuazione delle norme di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
264. 9. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per tutta la durata del periodo emergenziale sono sospesi gli oneri e gli adempimenti che fanno capo agli operatori economici relativi alla registrazione informa di atto pubblico dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, al rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani di cui si fa carico la stazione appaltante.
È altresì sospesa la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di cauzioni provvisorie a garanzia delle offerte, fermo restando l'obbligo di cauzione definitiva e di polizza assicurativa previste nelle forme e modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di ogni altro contributo e rimborso connesso allo svolgimento di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.
264. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.
264. 4. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
264. 5. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire il comma 2-bis con il seguente: «Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, valide fino al 31 luglio 2020, sono prorogati di un anno. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi plani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
264. 12. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Sblocco delle opere pubbliche)
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici in seguito alla crisi conseguente all'epidemia da COVID-19 e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche; per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more dell'attuazione di una radicale semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della disciplina penale ed antimafia, non trova applicazione il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
264. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
All'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«2. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.
3. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
4. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.».
264. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Delega al governo in materia di semplificazione)
1. Allo scopo di predisporre condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa economica al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, consentendo alle imprese una destinazione efficiente di energie e risorse, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare una radicale opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione delle procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro, e previdenza.
264. 03. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
264. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Proroga ed estensione contratti pubblici)
1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso, il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato di un anno.
2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, per tutto il periodo di durata del periodo emergenziale, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi, la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto 17 giugno 2016 del Ministro della giustizia e indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. L'affidatario è tenuto ad integrare la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.
264. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Semplificazione delle procedure di affidamento di attività di progettazione)
1. Al fine di predisporre progettazioni esecutive da porre a base di gara di procedure di aggiudicazione e concessione di lavori pubblici i cui bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 31 gennaio 2021, l'emergenza determinata da COVID-19 è causa di forza maggiore e di urgenza indifferibile, non determinata da fatto imputabile alla stazione appaltante.
2. Fino al 30 settembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 40.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016 commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2 si applica la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, nonché il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.
4. Entro 3 giorni dall'avvenuta scelta dell'operatore economico, la stazione appaltante trasmette l'atto di affidamento all'ANAC che si esprime entro e non oltre i successivi 5 giorni in ordine alla legittimità della procedura; l'atto è contemporaneamente pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente».
5. Sono ridotti della metà i termini per la presentazione di ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo e ogni altro termine previsto per l'acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni.
264. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Supporti al RUP per accelerare la gestione degli appalti pubblici)
1. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al termine di emergenza sanitaria, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, incarichi di supporto al Responsabile del procedimento, comprensivi della verifica della progettazione, per importi non superiori ad euro 100.000, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità, ovvero può delegare la funzione di stazione appaltante a Consip S.p.A., alle centrali uniche di committenza a livello regionale o ad altro soggetto aggregatore della domanda, i quali organizzano apposite « task force» destinate alla gestione delle procedure di affidamento e al controllo sullo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ivi compresa la verifica della progettazione.
264. 07. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Pagamenti della Pubblica Amministrazione)
1. Al fine di garantire la continuità delle imprese affidatarie di lavori e servizi pubblici, all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: «3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.».
264. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Accelerazione stipula dei contratti)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in deroga ad ogni vincolo derivante da norme pregresse, stipulano i contratti oggetto di procedure di affidamento concluse e per le quali sia trascorso il cosiddetto termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 è sufficiente la stipula attraverso sottoscrizione con firma digitale ed è sospeso l'obbligo di registrazione dei contratti per atto pubblico.
264. 09. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. I contratti attuativi degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono stipulati entro 15 giorni dell'avvenuta stipula dei predetti accordi, con l'inserimento dell'obbligo di attivazione per un importo annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore dell'accordo e, complessivamente, per almeno il 75 per cento dell'importo stimato dell'accordo.
2. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
3. Il termine finale dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è differito alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.
264. 010. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Misure in materia di notifica telematica di atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le parole: «dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».
264. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Anticipazione contrattuale)
1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: «32, comma 8, del presente codice», aggiungere le seguenti: «, nonché sulla parte della prestazione contrattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2019, n. 160».
264. 012. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(SUAP digitale)
1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale «impresainungiorno.gov.it» del sistema camerale.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma «pagoPA», dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.
*264. 031. Ciaburro, Caretta, Trancassini.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(SUAP digitale)
1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale «impresainungiorno.gov.it» del sistema camerale.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma «pagoPA», dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.
*264. 036. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Misure urgenti in materia di semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi; «Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi — diversi dalla mera sostituzione di componenti principali — di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza fino ad un valore massimo di 5 metri, mantenendo invariata l'altezza originaria se già superiore o uguale a 5 metri. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli Interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata — nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento —, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Gli interventi di cui ai periodi precedenti sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006.».
264. 024. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, le acquisizioni dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
264. 025. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)
1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle Pmi fino al 31 dicembre 2020.
264. 027. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Disposizioni in materia di DURC)
1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2020.».
264. 028. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Disposizioni urgenti per la riduzione della burocrazia e la semplificazione normativa)
1. A decorrere dal termine previsto dal comma 2, a tutti i procedimenti per i quali non siano già previsti livelli ulteriori di semplificazione, si applica quanto disposto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, sono individuati i procedimenti cui, per comprovati motivi d'interesse pubblico non altrimenti presidiabili, la disciplina di cui al comma precedente non si applica.
3. L'individuazione dei procedimenti di cui al comma precedente è effettuata in base ai principi di stretta proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché al diritto dell'Unione europea. Il decreto è accompagnato da una relazione illustrativa, in cui si da analiticamente conto delle ragioni delle scelte operate e dell'impossibilità di assicurare l'interesse pubblico mediante controlli preventivi.
264. 018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis.
(Clausola di salvaguardia delle autonomie)
1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
264. 037. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto.
ART. 265.
Sostituire il comma 8 con il seguente: Le risorse destinate a ciascuna delle mi sure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
*265. 288. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Sostituire il comma 8 con il seguente: Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
*265. 289. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Le risorse con le seguenti: Per l'esercizio finanziario 2020, le risorse.
Conseguentemente, al medesimo comma,
al terzo periodo, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere la seguente: vincolante;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato e del bilancio pluriennale.
265. 293. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
265. 294. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.
Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
265. 295. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di quindici giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
265. 298. Brunetta.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al terzo periodo sostituire le parole: per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: che si esprimono a maggioranza dei due terzi entro quindici giorni.
265. 299. Brunetta.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggingere le seguenti: fino al 30 settembre 2020.
265. 2101. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:, sentiti i Ministri competenti, con le seguenti: dal Consiglio dei ministri.
265. 2103. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: sentiti i Ministri competenti aggiungere le seguenti: e ferma restando l'allocazione tra programmi, come prevista dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.
265. 2102. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria,.
265. 2104. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni singolo esercizio finanziario.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto di variazione di bilancio, corredato dalla rispettiva relazione tecnica, è trasmesso.
265. 2105. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
265. 2108. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia fino al 30 settembre 2020.
265. 2109. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.