PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
Capo I | |
Articolo 1 | |
Articolo 2 | |
Articolo 3 | |
Articolo 4 | |
Articolo 5 | |
Capo I | Capo II |
Articolo 1 | |
Articolo 2 | Articolo 6 |
Articolo 3 | Articolo 7 |
Articolo 8 | |
Articolo 4 | |
Articolo 5 | Articolo 9 |
Articolo 10 | |
Articolo 6 | Articolo 11 |
Articolo 7 | Articolo 12 |
Articolo 8 | |
Articolo 9 | Articolo 13 |
Articolo 10 | Articolo 14 |
Articolo 11 | |
Articolo 12 | |
Articolo 13 | |
Articolo 14 | |
Articolo 15 | Articolo 15 |
Articolo 16 | |
Articolo 17 | |
Articolo 18 | |
Articolo 19 | |
Articolo 20 | |
Articolo 21 | |
Articolo 22 | |
Articolo 23 | |
Articolo 24 | |
Articolo 25 | |
Articolo 26 | |
Articolo 27 | |
Articolo 28 | |
Articolo 29 | |
Articolo 30 | |
Articolo 31 | |
Articolo 32 | |
Capo II | |
Articolo 16 | |
Articolo 17 | |
Capo III | |
Articolo 18 | |
Capo IV | Capo III |
Articolo 19 | Articolo 33 |
Articolo 34 | |
Articolo 35 | |
Articolo 36 | |
Articolo 37 | |
Articolo 38 | |
Articolo 20 | Articolo 39 |
Articolo 21 | Articolo 40 |
Articolo 22 | |
Articolo 23 | |
Articolo 41 | |
Articolo 42 | |
Articolo 43 | |
Articolo 44 | |
Articolo 45 | |
Capo IV | |
Articolo 46 | |
Articolo 47 | |
Articolo 48 | |
Capo V | Capo V |
Articolo 24 | Articolo 49 |
Articolo 50 | |
Capo VI | Capo VI |
Articolo 25 | Articolo 51 |
Articolo 26 | |
Articolo 27 | Articolo 52 |
Capo VII | |
Articolo 53 | |
Capo VII | Capo VIII |
Articolo 28 | Articolo 54 |
Articolo 29 | |
Articolo 30 | Articolo 55 |
Capo VIII | |
Articolo 31 | |
Articolo 32 |
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 982-673-1073-1362-A
PROPOSTA DI LEGGE
982
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, PARENTELA, VIVIANI, GADDA, NEVI, FORNARO, CADEDDU, CASSESE, CENNI, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GAGNARLI, GASTALDI, GOLINELLI, L'ABBATE, LIUNI, LO MONTE, LOLINI, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA, PIGNATONE, EMANUELA ROSSINI, SCHULLIAN, VALLOTTO, ZANOTELLI
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Presentata il 24 luglio 2018
e
PROPOSTE DI LEGGE
673
d'iniziativa dei deputati
PAROLO, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CECCHETTI, CENTEMERO, COMENCINI, COVOLO, DI MURO, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, LIUNI, LO MONTE, LUCCHINI, MATURI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, SEGNANA, TIRAMANI, TOMBOLATO, TURRI, VALLOTTO, VIVIANI, ZANOTELLI, ZIELLO, ZOFFILI
Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nonché modifica all'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dei segretari comunali e provinciali
Presentata il 30 maggio 2018
1073
d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, CARFAGNA, BOND, NEVI, BARATTO, BENDINELLI, BERGAMINI, BRUNETTA, CANNIZZARO, CASCIELLO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, GREGORIO FONTANA, LABRIOLA, MARIN, MILANATO, NAPOLI, NOVELLI, PELLA, PENTANGELO, PITTALIS, POLIDORI, POLVERINI, PORCHIETTO, SARRO, SANDRA SAVINO, COSIMO SIBILIA, SIRACUSANO, SISTO, SOZZANI, SPENA, VERSACE, VIETINA, VITO, ZANGRILLO
Introduzione dell'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande
Presentata il 6 agosto 2018
e
1362
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»
Presentata il 13 novembre 2018
(Relatore: CADEDDU)
NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 16 luglio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 982. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 673, 1073 e 1362 si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673, C. 1073 e C. 1362;
rilevato come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
considerato che assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie «tutela del risparmio», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s), della Costituzione, nonché le materie «tutela e sicurezza del lavoro», «alimentazione» e «valorizzazione dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevato come, a fronte del predetto intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescriva in tali casi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
considerato che il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi), e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;
rilevata tuttavia l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche nell'ambito dell'attuazione di altre disposizioni recate dal provvedimento;
rilevato come l'articolo 11 ampli l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, estendendo alle strutture agrituristiche con capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore i quali devono essere installati al fine di prevenire gli incendi;
segnalato come l'articolo 39, comma 1, conferisca una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, senza tuttavia prevedere specifici principi e criteri direttivi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'attuazione delle seguenti disposizioni:
articolo 2, comma 2, e articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori);
articolo 18 (delegificazione della materia della lombricoltura);
articolo 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri);
articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico);
articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta);
articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);
articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole);
articolo 49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie);
articolo 57, comma 1 (riproduzione animale);
b) con riferimento all'articolo 11, il quale amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, intervenendo dunque su una fonte di natura secondaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la predetta regola tecnica;
c) con riferimento all'articolo 39, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole valuti, la Commissione di merito l'opportunità di individuare specifici princìpi e criteri direttivi per la delega medesima.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che:
all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta» dallo stesso;
la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che, per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;
andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;
l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;
andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;
l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, creando non solo problemi di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;
l'articolo 52 restringe il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;
in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;
andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;
l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo, apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;
si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguirne una nuova,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'effettiva opportunità delle modifiche ivi introdotte;
b) all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità della disposizione introdotta;
c) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;
d) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella ed abb., recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020;
preso atto che il testo tratta diverse tematiche di interesse della Commissione Ambiente, ed in particolare:
all'articolo 15 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale al CONOE;
all'articolo 21 estende alle imprese commerciali la possibilità di esercitare l'attività di manutenzione del verde pubblico o privato a pari delle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa;
all'articolo 25 consente che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, a certe condizioni, possano assumere in appalto lavori per la sistemazione e manutenzione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, nonché realizzare o ripristinare strade rurali e piste forestali;
all'articolo 34, comma 1, estende ai periodi di imposta successivi al 2018 il credito di imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere e agrituristiche;
all'articolo 37 estende il cosiddetto bonus verde anche agli interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche;
all'articolo 42 dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica per alcune fattispecie di trasferimento immobiliare;
all'articolo 48, in materia di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di ridefinizione del sistema di esenzioni;
rilevato che:
il richiamato articolo 15 – che incide sull'articolo 10, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che, alla lettera c), già esonera i grassi animali e vegetali dal contributo CONOE, purché in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi – estende l'esenzione ai grassi animali di origine suina a prescindere dal parametro quantitativo; tale esenzione potrebbe non risultare indifferente ai fini della possibilità che si producano rifiuti da grassi animali non assoggettabili ad un sistema di responsabilità estesa da parte dei produttori, come configurato nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la norma di cui al citato articolo 48, nella sua formulazione attuale appare compromettere il raggiungimento dell'obiettivo individuato con i commi 98 e 99 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, con i quali è stata istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, presieduta dal Ministro dell'ambiente, e con i contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che esplicitano l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili; si rileva altresì che la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi ha l'obiettivo di avviare la transizione ecologica dei settori interessati, individuare misure che contribuiscano a ridurre la spesa pubblica e promuovere una riforma fiscale ambientale aderente al principio «chi inquina paga»;
osservato che si deve altresì prendere atto della difficile situazione che il mondo agricolo sta affrontando – profondamente aggravata dagli effetti della emergenza sanitaria – e che il green deal è una opportunità verso cui il settore agricolo va accompagnato e sostenuto con misure proporzionali e adeguate ad un corretto percorso di transizione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) si sopprima, per le ragioni espresse in premessa, la disposizione di cui all'articolo 15;
2) si sopprima, per le ragioni espresse in premessa, la disposizione di cui all'articolo 48;
e con la seguente osservazione:
dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire una disciplina che, per il comparto agricolo, specifichi che la proposta organica di ridefinizione del sistema delle esenzioni abbia una tempistica e misure quantitative funzionali alle peculiari esigenze di sostegno e rilancio del mondo agricolo.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella);
condivise pienamente le finalità di sostegno e di semplificazione nei settori dell'agricoltura e della pesca del provvedimento;
rilevato che:
l'articolo 2 prevede la concessione di mutui agevolati per i giovani agricoltori per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale;
l'articolo 39 contempla una delega al Governo per l'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli;
l'articolo 55 introduce, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, nei comuni ricadenti in aree montane o di collina, l'esonero o la riduzione ad un quinto dei canoni di concessione dovuti all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale;
osservato che gli interventi di cui agli articoli 2, 39 e 55 richiedono un'adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
rilevata altresì la necessità di precisare i contenuti della delega di cui all'articolo 39, con l'introduzione dei relativi principi e criteri direttivi, previsti dall'articolo 76 della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura» (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.);
rilevato, in particolare, che l'articolo 34, al comma 1, estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018;
sottolineato che il medesimo articolo 34, al comma 2, estende il credito di imposta a sostegno del Made in Italy per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera;
evidenziata, l'opportunità che, anche nel caso del credito di imposta concesso per la per la riqualificazione delle strutture ricettive, sia inserito un limite ai periodi di imposta oggetto della agevolazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 34, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'applicazione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta dal 2018 al 2022.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
considerato che l'articolo 1, che reca misure di sostegno al reddito per gli agricoltori, introduce, al comma 3, modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione;
preso atto che l'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli;
rilevato che, sulla base dell'articolo 7, comma 2, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;
considerato che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS;
osservato che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale;
considerato che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
rilevato che l'articolo 25, che introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevede, al comma 3, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica;
preso atto che l'articolo 27, al comma 1, lettera a), introduce la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani, di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e al comma 1, lettera b), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, dispone il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda;
rilevato che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali;
apprezzato che, all'articolo 39, la delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole è finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo;
osservato che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti strumentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la formulazione dell'articolo 9, al fine di rendere immediatamente chiara l'assenza dell'obbligo, per il socio lavoratore, di modificare la propria posizione previdenziale o di aprirne una nuova;
valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le microimprese, di cui al comma 3 dell'articolo 13, possano considerarsi equivalenti ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 14;
valuti, infine, la Commissione di merito, all'articolo 25, comma 3, l'opportunità di introdurre un termine entro il quale le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura»;
rilevate le limitate competenze della Commissione Affari sociali sulle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto;
evidenziato che l'articolo 59 interviene sull'articolo 56 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di consentire che i rimorchi per trasporto di cose possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente;
considerato che la previsione di una autorizzazione veterinaria sembra costituire una garanzia sufficiente per assicurare il benessere degli animali, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, cui sono abbinate le proposte di legge C. 673, C. 1073 e C. 1362;
rilevato che il testo in esame si compone di 59 articoli suddivisi in VIII Capi recanti disposizioni concernenti misure diversificate di sostegno al settore agricolo, interventi di semplificazione, anche in materia di fiscalità agricola e zootecnia, misure per le emergenze anche fitosanitarie e avicole, la disciplina dei controlli in agricoltura e quella in materia di contratti e di accesso ai fondi agricoli, nonché due deleghe legislative al Governo volte, rispettivamente, all'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente per l'uso agricolo e forestale e alla razionalizzazione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei territori montani;
considerato che talune disposizioni agevolative, anche di carattere fiscale e contributivo, recate dal provvedimento, debbano essere considerate alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, tenuto conto anche che la Commissione europea ha aperto, nel gennaio 2020, una consultazione pubblica sulla proroga, al 31 dicembre 2021, del periodo di applicazione degli Orientamenti generali dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2015/C 390/05, nonché dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili agli aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché del regolamento sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
considerato altresì che il recente Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) ha allentato le condizioni per l'adozione di misure di aiuto volte a sostenere l'economia e che alcune disposizioni di sostegno contemplate nel testo, in particolare quelle che esplicano i loro effetti per l'anno in corso, come quelle di cui all'articolo 2 in materia di mutui agevolati per i giovani imprenditori agricoli, potrebbero essere ricondotte nel novero delle misure di aiuto consentite in ragione dell'emergenza epidemiologica;
valutate con favore le disposizioni in materia di trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 12, che richiamano coerentemente la disciplina di cui dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevedendo la facoltà di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione e di riportare, nelle liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda, nonché quelle relative al nome e alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate e le loro caratteristiche organolettiche e merceologiche;
rilevato, con riferimento all'articolo 48 della proposta di legge, che l'esclusione del settore dell'agricoltura dall'elaborazione della proposta organica per la ridefinizione del sistema dei sussidi ambientalmente dannosi potrebbe compromettere l'obiettivo di evitare che taluni sussidi comportino un indiretto stimolo all'utilizzo di fonti energetiche ad elevato impatto ambientale, previsto in conformità con gli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia, nonché con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e, più in generale, con quanto previsto nell'ambito del Green deal europeo; rilevato altresì che tale revisione dei sussidi non dovrebbe comunque penalizzare un settore produttivo essenziale per l'economia del Paese, in relazione al quale occorre garantire in ogni caso adeguate misure compensative e di incentivazione per assicurare una transizione ecologica economicamente sostenibile per il comparto agricolo;
auspicato, in via generale, che il testo in esame possa essere ulteriormente implementato nel corso del suo iter anche alla luce delle innovazioni emerse in sede europea con riferimento al Green deal, al fine di armonizzare sempre più la normativa nazionale con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un aumento delle pratiche sostenibili e delle superfici ad agricoltura biologica e a garantire la sostenibilità lungo tutta la catena alimentare, tenuto conto degli indirizzi espressi nella recente strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente approvata dalla Commissione europea (COM/2020/381 final), ferma restando l'esigenza di salvaguardare la tipicità e gli standard di eccellenza delle filiera agroalimentare nazionale, anche contrastando l'adozione a livello unionale di strumenti di etichettatura dei prodotti alimentari articolati sul modello del c.d. «Nutriscore», che potrebbero ingiustamente penalizzarla,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 48 del testo, in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 definito dalle Istituzioni europee nell'ambito della strategia del Green Deal, ferma restando l'esigenza di garantire in ogni caso adeguate misure compensative, oltre che di incentivazione, al comparto agricolo per assicurare una transizione ecologica equa ed economicamente sostenibile, senza alcun aggravio di costi.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 982 recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che:
il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; previdenza sociale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) ed s) della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione);
a fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ed appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni (si veda, al riguardo, la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);
il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;
appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione animale), nonché ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18, comma 1 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); un decreto ministeriale di attuazione appare poi necessario con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie istituito dall'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa;
l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni appare invece opportuna per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);
andrebbero inoltre previsti specifici princìpi e criteri direttivi per la delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole di cui all'articolo 39, comma 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito:
1) a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 2; dall'articolo 4, comma 2; dall'articolo 22, comma 2; dall'articolo 29, comma 4 e dall'articolo 57, comma 1, nonché ai fini dell'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 18, comma 1 e dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 39, comma 1;
2) a inserire la previsione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 35, comma 2 e dall'articolo 36, comma 2;
3) a inserire la previsione di un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la disciplina del Fondo istituito dall'articolo 49;
4) a individuare specifici princìpi e criteri direttivi per la delega legislativa prevista dall'articolo 39, comma 1.
TESTO
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TESTO
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Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. |
Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura. |
Capo I
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Art. 1.
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1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. | |
2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola. | |
3. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: | |
«11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi». | |
4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al comma 1 dell'articolo 42, le parole: «direttamente coltivata» sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta»; | |
b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45, le parole: «coltivata direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta». | |
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
Art. 2.
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1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale. | |
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefìci di cui al comma 1. | |
3. I benefìci di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. | |
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. | |
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. | |
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
Art. 3.
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1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. | |
2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera. | |
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nell'ambito di un apposito piano di interventi. | |
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
6. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti «de minimis» e agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. | |
Art. 4.
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1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni». | |
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 del presete articolo con le agevolazioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza. | |
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. | |
Art. 5.
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1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. | |
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. | |
3. Le risorse di cu ai commi 1 e 2 sono utilizzate in base ai decreti che stabiliscono le modalità di utilizzo dei Fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2 per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e a mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e di mais, singoli o associati, e da altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. | |
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Capo I
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Capo II
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Art. 1.
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Soppresso |
1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013. | |
2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. | |
3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli. | |
Art. 2.
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Art. 6.
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1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale». |
Identico. |
Art. 3.
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Art. 7.
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1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio». |
1. Identico. |
2. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: | |
«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane». | |
Art. 8.
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1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: | |
«5. La menzione “superiore” non può essere abbinata alla menzione “novello”, fatte salve le denominazioni preesistenti»; | |
b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
«1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»; | |
c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: | |
«5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»; | |
d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
«2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». | |
Art. 4.
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Soppresso |
1. Il metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, è equiparato al metodo dell'agricoltura biologica purché sia applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. | |
Art. 5.
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Art. 9.
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1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Identico. |
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro». | |
Art. 10.
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1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2». | |
2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo». | |
Art. 6.
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Art. 11.
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1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative. |
Identico. |
Art. 7.
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Art. 12.
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1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite. |
1. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, tenendo conto della normativa di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, è possibile evidenziare l'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite. |
2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. |
2. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: |
a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; | |
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; | |
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande. | |
Art. 8.
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Soppresso |
1. Le imprese agro-meccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo sono equiparate agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma. | |
2. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma. | |
Art. 9.
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Art. 13.
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1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese». |
Identico. |
Art. 10.
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Art. 14.
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1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile». |
Identico. |
Art. 11.
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Soppresso |
1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente: | |
«e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»; | |
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: | |
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente». | |
Art. 12.
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Soppresso |
1. All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera d) è inserita la seguente: | |
«d-bis) adottare, per l'acquisto dei prodotti, la procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso». | |
Art. 13.
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Soppresso |
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: | |
«e-bis) i grassi animali di origine suina». | |
Art. 14.
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Soppresso |
1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al primo periodo, dopo la parola: «modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione»; | |
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo». | |
Art. 15.
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Art. 15.
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1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile. |
1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile. |
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 |
Art. 16.
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1. All'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: | |
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». | |
Art. 17.
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1. Il Governo, tramite un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: | |
a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore, inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost, all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile; | |
b) specificare che il lombricoltore può acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento; | |
c) estendere alla lombricoltura quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove prevede che sono considerate attività agricole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; | |
d) introdurre un codice ATECO e una tabella relativa alle unità lavorative in agricoltura specifici per l'attività di lombricoltura; | |
e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito; | |
f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. | |
Art. 18.
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1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge»; | |
b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato; | |
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»; | |
d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata. | |
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria». | |
3. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici». | |
4. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione ai fini dell'inizio di attività di cui al numero 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del predetto manuale allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. | |
5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: | |
«1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero». | |
6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente: | |
«12-bis) pappa reale o gelatina reale»; | |
b) alla parte III, dopo il numero 16) è inserito il seguente: | |
«16-bis) pappa reale o gelatina reale». | |
Art. 19.
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1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola. | |
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1: | |
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; | |
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; | |
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
Art. 20.
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1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è sostituita dalla seguente: | |
«b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze». | |
Art. 21.
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1. I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale. All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
Art. 22.
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1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. | |
2. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola è compatibile con gli scopi del contratto di rete». | |
3. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole che aderiscono a un contratto di rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. | |
4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «delle tecnologie innovative, le garanzie» è inserita la seguente: «dirette» e dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» sono inserite le seguenti: «in forma singola o associata». | |
Art. 23.
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1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole da: «aiuti di Stato» fino a: «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e». | |
Art. 24.
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1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente: | |
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto». | |
Art. 25.
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1. Al capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente: | |
«Art. 15-bis. – (Incentivi alla pluriattività) – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto da enti pubblici e da soggetti privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del presente decreto. | |
2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. | |
3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale degli interessati, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica». | |
Art. 26.
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1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono inserite le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,»; | |
b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: | |
«3-ter. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota a carico del datore i lavoro della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda». | |
Art. 27.
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1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola all'ex Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole in base all'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso testo unico. | |
2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte. | |
Art. 28.
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1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro». | |
2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. | |
3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012. | |
4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge. | |
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
Art. 29.
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1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: | |
«h-bis) le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194». | |
Art. 30.
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1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali. | |
Art. 31.
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1. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e di comodato per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Il presente comma trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia. | |
Art. 32.
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1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «anche». | |
Capo II
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Art. 16.
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Soppresso |
1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia, apportandovi le modifiche necessarie al perseguimento delle predette finalità, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2. | |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | |
a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; | |
b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; | |
c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; | |
d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali; | |
e) prevenzione, contrasto e repressione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e di acquacoltura, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico del responsabile della violazione nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali; | |
f) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; | |
g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva; | |
h) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo della navi della pesca costiera. | |
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. | |
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. | |
Art. 17.
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Soppresso |
1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. | |
2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa. | |
3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca e i suoi soci o viceversa ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. | |
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi. | |
5. Nel caso in cui occorra il rilascio di una nuova licenza di pesca, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle pertinenti norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento. In caso di controlli da parte delle competenti autorità, il richiedente può esibire una copia dell'istanza presentata. | |
Capo III
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Art. 18.
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Soppresso |
1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli adempimenti di cui al medesimo articolo 41, comma 2, si considerano assolti, a scelta del datore di lavoro, senza costi per il lavoratore, mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ovvero dal dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria locale. | |
2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. | |
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nelle imprese agricole. | |
4. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da un'apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia. | |
5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i medici competenti. | |
6. Il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui ai commi 1 e 3 non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. | |
Capo IV
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Capo III
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Art. 19.
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Art. 33.
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1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. |
1. Identico. |
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2020 al 2022 ai seguenti beneficiari: | |
a) reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il credito d'imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni; | |
b) alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. | |
Art. 34.
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1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) ovvero del Forest Stewardship Council (FSC), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. | |
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato. | |
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Art. 35.
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1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e che provvedono alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, è soggetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 9 punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata. | |
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. | |
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Art. 36.
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1. Alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «realizzazione pozzi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche». | |
Art. 37.
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1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: | |
«e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali». | |
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Art. 38.
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1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli. | |
Art. 20.
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Art. 39.
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1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse. |
Identico. |
Art. 21.
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Art. 40.
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1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: |
Identico. |
«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione». | |
Art. 22.
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Soppresso |
1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente: | |
«3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile». | |
Art. 23.
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Soppresso |
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
«7-bis Per i birrifici di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo, esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale sono registrati i quantitativi del prodotto finito in fase di condizionamento, quelli del prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli relativi all'applicazione del presente comma». | |
Art. 41.
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1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i prodotti derivati dalla sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | |
Art. 42.
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1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «l'allevamento di animali» sono inserite le seguenti: «, di proprietà o di terzi,». | |
Art. 43.
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1. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: | |
«6-bis. Ai produttori agricoli di cui al comma 2 con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del presente articolo». | |
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
Art. 44.
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1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) alla parte II: | |
1) al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse; | |
2) al numero 10), dopo le parole: «di frumento» è inserita la seguente: «, orzo»; | |
b) alla parte III: | |
1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse ; | |
2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa. | |
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
Art. 45.
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1. Alla parte III della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16-bis), introdotto dall'articolo 18, comma 6, lettera b), della presente legge, è inserito il seguente: | |
«16-ter) servizio di impollinazione». | |
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Capo IV
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Art. 46.
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1. È istituito, presso il Servizio fitosanitario nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con le regioni, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, le università e altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate. | |
2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. | |
Art. 47.
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1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria. | |
Art. 48.
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1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; | |
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole». | |
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Capo V
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Capo V
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Art. 24.
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Art. 49.
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1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»; |
a) ai commi 1 e 2, le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «imprese agro-alimentari»; |
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa; |
b) identica; |
c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari». |
c) alla rubrica, le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «imprese agro-alimentari». |
Art. 50.
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1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente: | |
«Art. 7. – (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) – 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di: | |
a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato; | |
b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; | |
c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione; | |
d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo; | |
e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente; | |
f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente. | |
2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. | |
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di: | |
a) revoca del certificato di accreditamento; | |
b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione; | |
c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione. | |
4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5». | |
Capo VI
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Capo VI
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Art. 25.
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Art. 51.
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1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»; | |
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione». | |
Art. 26.
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Soppresso |
1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi. | |
Art. 27.
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Art. 52.
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1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. |
1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. |
2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
2. Identico. |
Capo VII
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Art. 53.
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | |
a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado; | |
b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado; | |
c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto; | |
d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani. | |
Capo VII
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Capo VIII
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Art. 28.
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Art. 54.
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1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse. |
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: |
«2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche. | |
2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. | |
2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. | |
2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. | |
2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica». | |
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute». | |
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
«1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore»; | |
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
«2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: | |
a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati; | |
b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; | |
c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale; | |
d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione; | |
e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica; | |
f) personalità giuridica senza fini di lucro; | |
g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»; | |
c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»; | |
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati»; | |
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014»;. | |
4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute». | |
5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al comma 1: | |
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia e indipendenza»; | |
2) alla lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono inserite le seguenti: «, sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,»; | |
b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente: «vincolante». | |
Art. 29.
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Soppresso |
1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati». | |
Art. 30.
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Art. 55.
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1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Identico. |
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008». | |
Capo VIII
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Art. 31.
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Soppresso |
1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall'ISPRA. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio». | |
Art. 32.
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Soppresso |
1. Al comma 5 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Associazione italiana della caccia – Italcaccia» sono inserite le seguenti: «, Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI». |