FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BIANCHI, MOLINARI, DI MURO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, CURRÒ, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, INVIDIA, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Istituzione di un regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree

Presentata il 23 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge trae spunto da una riflessione di Confartigianato imprese Varese per contrastare il dumping salariale prodotto dal Canton Ticino, con gravi ripercussioni sulle aziende manifatturiere dei territori di confine. Guardando all'ultimo decennio del periodo di crisi, dal 2008 al 2017, l'occupazione, così come il numero di imprese nelle aree di confine hanno registrato flessioni ben più sensibili rispetto alla media registrata in provincia di Varese. Questo territorio, infatti, paga il prezzo dell'attrattività fiscale rappresentata dalla Svizzera, tra i primi Paesi per la contenuta imposizione fiscale cui sono soggette le persone giuridiche. In Ticino – si ricorda – l'onere fiscale per le imprese si attesta intorno al 20 per cento dell'utile; la Svizzera, inoltre, vanta l'IVA più bassa in Europa. Quanto alle differenze retributive tra Italia e Svizzera, secondo i dati di Confartigianato imprese Varese, la retribuzione lorda media, valutata in euro, in Italia è del 166 per cento superiore a quella rilevata in Svizzera; in Lombardia, il cui valore medio della retribuzione è più alto del 15 per cento rispetto alla media nazionale, la retribuzione lorda annua è del 32,3 per cento superiore a quella in Svizzera. Il divario diviene pari al 69,9 per cento se si tiene conto del valore espresso a parità di potere d'acquisto.
  Ovviamente sul divario del costo del lavoro incide fortemente il diverso cuneo fiscale, che in Italia è del 47,8 per cento, più che doppio rispetto al 21,8 per cento della Svizzera.
  Un tale costo del lavoro impedisce a molte aziende di confine di essere attrattive per i lavoratori già formati. Di contro, coloro che vivono entro 20 chilometri dalla Svizzera e che lavorano per le aziende di confine in Italia non hanno alcune agevolazioni che invece sono riconosciute ai colleghi occupati negli altri Stati confinanti.
  La presente iniziativa legislativa, dunque, si pone l'obiettivo di evitare la desertificazione dei territori italiani, dovuta alla concorrenza del cosiddetto «netto al dipendente». A tal fine, l'articolo 1 prevede un regime fiscale incentivante per i lavoratori che risiedono in Italia e sono occupati in aziende situate entro 20 chilometri dal confine, come già previsto dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 28 marzo 2017, n. 38, per la Svizzera, estensibile anche all'Austria, alla Francia e alla Slovenia. Nella fattispecie, si prevede che il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori residenti in Italia e dipendenti di aziende con sede legale situata entro 20 chilometri dal confine, concorra alla formazione della base imponibile in una misura che va dal 70 per cento al 50 per cento. Si tratta di un'agevolazione sperimentale, per massimo un quinquennio, non cumulabile con altre previste dalla legislazione vigente, e a carattere facoltativo per il lavoratore. La scelta irrevocabile del lavoratore di aderire al regime fiscale incentivante per tutto il quinquennio di vigenza del beneficio (prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2), costituisce una sorta di clausola di stabilità per l'azienda, consentendole un piano di sviluppo almeno triennale e una conseguente ipotesi di rientro degli investimenti, quantomeno potenziale. L'articolo 2 elenca i requisiti necessari per avere diritto al regime fiscale incentivante, mentre l'articolo 3 contempla le cause di decadenza dall'incentivo e con l'articolo 4 si provvede alla copertura dei relativi oneri conseguenti all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Regime fiscale incentivante)

  1. Con l'obiettivo di contrastare il dumping salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.
  3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.
  4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.

Art. 2.
(Requisiti)

  1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che:

   a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;

   b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;

   c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera d) per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;

   d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;

   e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;

   f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Cause di decadenza dall'incentivo)

  1. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.
  2. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.
  3. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d), dalla data dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.