FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 97

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni per la tutela del benessere degli animali di affezione

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione secondo precisi standard minimi di detenzione.
  In particolare si prevede che, chiunque detenga un animale di affezione sia responsabile della sua salute e del suo benessere e debba provvedere in modo adeguato alla sua sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo altresì conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
  Oltre a ciò, il detentore di animali di affezione è tenuto a garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale, nonché assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico.
  Deve essere evitata la riproduzione incontrollata e, nel caso in cui l'animale sia adibito alla riproduzione, il detentore dovrà tener conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie e della femmina gravida o allattante.
  Il detentore deve prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedire la fuga del proprio animale e altresì adottare ogni modalità idonea a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni.
  L'animale va trasportato e custodito in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
  La proposta di legge prevede anche alcuni divieti, tra cui quello di abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi o soli per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso; nonché il divieto, di grande interesse e attualità, di organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
  Si prevede altresì il divieto di detenere animali, per un periodo di cinque anni, a carico di chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi, nonché di cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli. È vietato inoltre detenere animali alla catena.
  Per la violazione delle disposizioni della presente proposta di legge sono stabilite sanzioni pecuniarie da euro 5.000 a euro 50.000.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Responsabilità e doveri del detentore).

  1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
  2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

   a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;

   b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;

   c) assicurargli la necessaria prevenzione, le cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

   d) evitarne la riproduzione incontrollata e comunque garantire la salute e il benessere della progenie e della femmina gravida o allattante;

   e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

   f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

   g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;

   h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

   i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, di attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

  3. Nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
  4. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

Art. 2.
(Divieti e prescrizioni).

  1. È vietato:

   a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente soli o incostuditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

   b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio;

   c) vendere animali a minorenni;

   d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

   e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

   f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

   g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;

   h) detenere gli animali alla catena o comunque legati.

Art. 3.
(Sanzioni).

  1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.