FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Istituzione della figura dell'educatore al benessere sessuale per le persone disabili

Presentata il 19 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende favorire il benessere psico-fisico delle persone disabili affinché possano avere una vita relazionale, affettiva e sessuale completa.
  L'obiettivo è quello di abbattere lo stereotipo secondo il quale le persone con difficoltà e con disabilità sono destinate all'asessualità, in quanto non idonee a vivere e a sperimentare la sessualità. L'educazione e l'assistenza alle persone disabili per garantire loro una vita affettiva e sessuale completa rappresentano un passo importante verso una concreta attuazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico e sessuale.
  Parlare di educazione e di assistenza alla sessualità potrebbe sembrare riduttivo, ma in realtà racchiude in sé i più ampi concetti di assistenza all'emotività, all'affettività e alla corporeità.
  L'educatore al benessere sessuale promuoverà l'educazione sessuale e affettiva aiutando il soggetto disabile a rendersi protagonista consapevole e responsabile delle proprie relazioni sia sentimentali che sessuali, nonché ad avere maggiore consapevolezza di sé e maggiore capacità di prendersi cura del proprio corpo e della propria psiche.
  Il problema è sempre stato sottovalutato da tutti gli attori istituzionali. Le persone disabili, infatti, sono troppo spesso considerate non idonee a vivere e a sperimentare la loro corporeità e la loro sessualità.
  L'educazione e l'assistenza alla sessualità in favore delle persone disabili per una concreta attuazione del diritto alla salute sono finalizzate ad aiutare tali persone a rendersi maggiormente protagoniste della loro vita e maggiormente responsabili delle loro potenzialità emotive, sentimentali e, anche, sessuali.
  La figura dell'educatore sessuale è da anni contemplata nei più evoluti Paesi membri dell'Unione europea come la Germania, l'Austria, la Svizzera, i Paesi scandinavi e la Danimarca.
  In Francia il dibattito era stato aperto ma subito chiuso in quanto si era ritenuto che la figura dell'assistente o dell'educatore sessuale fosse troppo vicina ai sex surrogate e rappresentasse una mascherata ipotesi di sfruttamento della prostituzione.
  In realtà le due figure devono essere nettamente distinte. L'educazione sessuale, infatti, deve essere condotta da professionisti formati ed esperti, regolarmente iscritti in registri e periodicamente supervisionati e deve consistere in una terapia mirata alla concreta realizzazione del diritto al benessere psico-fisico delle persone e a una maggiore responsabilizzazione nella loro vita affettivo-relazionale.
  La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
  L'articolo 1, al comma 1, definisce la figura dell'educatore al benessere sessuale per le persone disabili come l'operatore professionale che supporta tali persone nella presa di coscienza di sé e del loro corpo, per una sana e responsabile vita sessuale e affettiva. Il comma 2 caratterizza l'attività dell'educatore come libera e autonoma.
  L'articolo 2, al comma 1, affida al Ministro della salute il compito di definire, con proprio decreto, le linee guida degli interventi previsti dalla legge. Il comma 2 prevede l'istituzione degli elenchi degli educatori al benessere sessuale per le persone disabili.
  All'articolo 3, comma 1, sono specificati i requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a definire:

   1) il grado di disabilità che rende fruibile l'intervento dell'educatore al benessere sessuale;

   2) il percorso formativo dell'educatore, nonché i criteri e le procedure di accreditamento;

   3) le modalità per l'aggiornamento periodico dell'elenco;

   4) una supervisione periodica dell'idoneità psico-fisica degli educatori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'educatore al benessere sessuale per le persone disabili è un operatore professionale che supporta tali persone nella presa di coscienza di se stesse e del loro corpo, promuovendo l'educazione sessuale e affettiva, nonché aiutandole a condurre una vita relazionale completa, sana e responsabile.
  2. L'attività dell'educatore al benessere sessuale per le persone disabili è esercitata in piena libertà e autonomia.

Art. 2.

  1. Il Ministro della salute, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione e per il coordinamento degli interventi previsti dalla medesima legge.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio di competenza la funzione di educatore al benessere sessuale per le persone disabili, di seguito denominato «elenco».

Art. 3.

  1. Costituiscono elementi necessari per l'iscrizione nell'elenco i seguenti requisiti:

   a) il compimento della maggiore età;

   b) il possesso dell'idoneità psico-fisica certificata dall'azienda sanitaria locale competente;

   c) l'accreditamento di cui al comma 2.

  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a:

   a) definire il tipo e la gravità della disabilità della persona ai fini dell'intervento dell'educatore al benessere sessuale per le persone disabili;

   b) definire un percorso formativo ai fini dell'iscrizione nell'elenco e a determinare i criteri e le procedure di accreditamento;

   c) stabilire i tempi per l'aggiornamento periodico dell'elenco;

   d) regolamentare le modalità per una supervisione periodica dell'idoneità psico-fisica degli educatori al benessere sessuale per le persone disabili.