FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 861

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FASSINA

Interpretazione autentica della lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la validità del diploma magistrale per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente

Presentata il 3 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nel corso degli anni si sono succeduti una serie di interventi normativi in merito ai diplomati magistrali abilitati. Nello specifico il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, stabilisce che i diplomi magistrali conseguiti entro il 2002 conservano in via permanente il valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola, concetto ribadito dalla circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) n. 31 del 18 marzo 2003. In seguito, la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha istituito il doppio canale di reclutamento: il primo canale riservato agli idonei dell'ultimo concorso (graduatoria di merito-GM); il secondo canale riservato ai docenti in possesso di abilitazione (graduatoria permanente-GP) con 360 giorni di servizio per la scuola primaria. Successivamente, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, le GP sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE). Derogando ai requisiti richiesti dalla citata legge n. 124 del 1999 è stato consentito l'accesso alle GAE a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) e ai laureati in scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso, con esclusione tuttavia dalle GAE dei diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
  Inoltre, dal 2014 ben 10 sentenze hanno ristabilito il diritto, prima negato, ai diplomati magistrali (la prima del Consiglio di Stato n. 1089 del 2015 II sezione). Pur tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 ha ribaltato l'orientamento mantenuto fino a quel momento dalla giustizia amministrativa. Tale sentenza riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle GP all'atto della loro trasformazione in GAE nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l'inserimento nelle citate GAE. Il Consiglio di Stato ha deciso, con la sentenza pubblicata il 20 dicembre 2017, che tale richiesta tardiva di inserimento nelle GAE non ha fondamento giuridico. La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro, sui diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle GP nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in GAE.
  Infine i riportiamo i dati: il MIUR afferma che gli iscritti nelle GAE con riserva sono 43.534, quelli assunti a tempo indeterminato con riserva sono 6.669 e gli iscritti nelle GAE a pieno titolo sono 26.252. In molte regioni del centro e del nord Italia le GAE sono quasi esaurite (nell'ordine di poche centinaia di persone) e non arriverebbero a coprire nemmeno le richieste di pensionamento avanzate per il prossimo anno scolastico.
  Ritenuta la necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale e nell'anno scolastico 2018/2019, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, già inserito nelle GAE con riserva, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge per dare una risposta immediata a questa problematica e alle conseguenze della recente sentenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per garantire
la continuità didattica).

  1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono rideterminati gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.