FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 847

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
PRESTIPINO, PEZZOPANE

Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

Presentata il 2 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall'avanzamento operato in ambito penale, nella XIV legislatura, con l'approvazione trasversale, ad opera dei partiti rappresentati in Parlamento, della parziale, ma ampiamente positiva, legge 20 luglio 2004, n. 189. Proprio quest'ultima legge, con l'introduzione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico. Nella scorsa legislatura, proprio grazie a un'analoga iniziativa, vi è stato un primo riconoscimento nell'ambito della riforma in materia di condomini. Ma ciò non basta poiché quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Ma alcune sentenze hanno iniziato a riconoscere l'elemento «tutela degli animali», ad esempio nel diritto al soccorso, e la Corte di cassazione ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore. La presente proposta di legge mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto del disposto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nelle «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su tale riconoscimento anche gli Stati membri. Le disposizioni della presente proposta di legge permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Animale familiare).

  1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a tale fine di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si assume l'impegno a escludere, anche per il futuro, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione dei medesimi animali.
  2. Il servizio veterinario pubblico competente per territorio provvede alla registrazione degli animali di cui al comma 1, e ne certifica la detenzione a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'inoculazione di microchip.
  3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali possono essere affidati a chi ne faccia richiesta. Fino a tale affidamento, i costi di mantenimento e di cura degli animali sono a carico del comune.
  4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.
  5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 455-octies del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del medesimo codice.

Art. 2.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile, in materia di animali).

  1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis
DEGLI ANIMALI

   Art. 455-bis. – (Diritti degli animali). – Gli animali sono esseri senzienti. La legge riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa e compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La detenzione e l'impiego degli animali, a qualsiasi titolo, deve sempre avvenire nel rispetto dei diritti di cui al primo periodo. È vietato, salvo quanto previsto dalla legge, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia.
   Art. 455-ter. – (Affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi). – In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.
   Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
   La proprietà dell'animale, desunta dalla documentazione anagrafica, è valutata dal giudice ma non costituisce elemento vincolante, salvo che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario, ai fini della decisione, che è assunta nell'esclusivo interesse dell'animale, in ordine a quale sia la persona che può garantirne il migliore benessere.
   Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali familiari è competente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.
   Art. 455-quater. – (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore). – Tra i diritti e i doveri che si trasmettono con la successione per causa di morte è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale familiare di proprietà o comunque detenuto dal defunto. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
   È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale familiare.
   Art. 455-quinquies. – (Accesso degli animali familiari nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico). – L'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali familiari, purché accompagnati, è altresì consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.
   Art. 455-sexies. – (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati). – Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
   Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.
   Art. 455-septies. – (Animali delle forze di polizia). – Gli animali utilizzati per servizio dalle forze di polizia nazionali o locali non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e, comunque, al termine del loro impiego o servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere. In ogni caso ne è vietata la macellazione.
   Art. 455-octies. – (Divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite internet). – È vietata la vendita di animali familiari presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite internet.
   Art. 455-decies. – (Vendita di animali). – Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e del luogo di provenienza. Il trasferimento della proprietà dei cani è subordinato alla loro registrazione all'anagrafe canina, con contestuale inoculazione di un microchip identificativo, o alla modifica di una precedente registrazione alla medesima anagrafe.
   Gli articoli 1520 e 1521 non si applicano agli animali.
   Art. 455-undecies. – (Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia). – È vietato praticare agli animali la marchiatura a fuoco, anche a fini di attestazione della proprietà, la conchectomia e la caudotomia. È altresì vietata l'esposizione in manifestazioni di animali marchiati a fuoco o che abbiano subìto la conchectomia o la caudotomia».

Art. 3.
(Modifiche diverse al codice civile e al codice di procedura civile).

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente del rapporto affettivo con l'animale e del benessere dell'animale e, salvo che la detenzione costituisca reato accertato con sentenza passata in giudicato, non può disporre l'allontanamento coatto dello stesso. Il giudice, a sua discrezione, può avvalersi della consulenza di enti e di professionisti idonei a indicare metodi rieducativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e i soggetti che convivono abitualmente con esso»;

   b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli animali familiari, l'acquisto ai sensi del primo comma è consentito nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;

   c) l'articolo 1496 è abrogato.

  2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «, nonché degli animali familiari con essi conviventi,».

Art. 4.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e modifiche ai codici penale e civile in materia di stato di necessità).

  1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale.
  2. Nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di un'attività commerciale, il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto anche agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.
  3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «La disposizione del primo comma si applica, altresì, per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice.
   La disposizione del quarto comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

  4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2044 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un animale familiare»;

   b) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale»;

   c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari).

  1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

   «Art. 28. – (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari).1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
   2. Negli istituti penitenziari è sempre consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, a condizione che siano accompagnati, con le stesse modalità e per i medesimi tempi previsti per le visite delle persone».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di facoltà di agire davanti al giudice civile).

  1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».