FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 795

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PALAZZOTTO, FORNARO

Riconoscimento e disciplina delle attività zootecniche
minori e di supporto alla produzione animale

Presentata il 27 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha come finalità principale quella di rilanciare e valorizzare il settore della zootecnia minore e delle relative attività di supporto alla produzione animale, attraverso una disciplina e una regolamentazione capaci di raccogliere e di armonizzare le disposizioni legislative che vedono coinvolti differenti Ministeri a seconda delle specifiche competenze fiscali, della sanità veterinaria e del settore agrizootecnico.
  Infatti, attraverso una classificazione delle categorie allevatoriali (allevatore cinofilo professionale, allevatore cinofilo amatoriale, allevatore cinofilo occasionale) si possono assegnare i rispettivi «riconoscimenti giuridico-fiscali» e, quindi, integrare la classificazione delle attività economiche (ATECO).
  Ciò produrrà inevitabilmente una responsabilizzazione del settore produttivo migliorandone, nel contempo, l'azione di controllo da parte degli organi preposti (sanità, fisco, agricoltura eccetera), al fine di contrastare i fenomeni dell'abusivismo e dell'evasione fiscale e dando garanzie a coloro che operano con trasparenza e con professionalità.
  Un altro aspetto importante è il riconoscimento delle attività di supporto alla produzione animale e l'istituzione dell'Albo nazionale degli addestratori cinotecnici e dei conduttori cinofili da esposizione, la cui peculiarità è quella di aprire un nuovo fronte «professionale» operante nell'ambito delle tradizioni rurali e di grande utilità per la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura più in generale. A tale proposito, è bene precisare che, benché attualmente esista il Registro degli addestratori cinofili gestito dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), si rende necessario istituire comunque l'Albo nazionale per regolamentare e vigilare sull'accesso a un'attività professionale particolarmente complessa, che deve prevedere un preciso e specifico iter formativo e culturale.
  La presente proposta di legge, inoltre, riconoscendo le fondamentali importanza e validità dell'anagrafe canina attualmente gestita dal Ministero della salute, evidenzia comunque la mancanza di un allineamento dei dati fra quanto riportato dalle anagrafi regionali e quanto riportato da quella centrale del Ministero della salute: non esiste un controllo di sistema che verifichi l'aggiornamento dei dati in tempo reale. Infatti, per quanto concerne la ricerca dei dati identificativi legati a microchip e al proprietario dell'animale, attualmente si è obbligati ad effettuarla sulle singole anagrafi regionali proprio perché il sistema centrale anagrafico del Ministero della salute non riceve i dati in diretta o in contemporanea dai sistemi regionali.
  In ultimo, la proposta di legge, al fine di tutelare e di valorizzare il miglioramento genetico, prevede l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA degli animali d'affezione, in cui saranno raccolti obbligatoriamente tutti i profili genetici dei soggetti iscritti al Libro genealogico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica riconosce il valore sociale, economico e culturale delle zootecnie minori e delle relative attività di supporto alla produzione animale. Riconosce, altresì, la loro valenza nella salvaguardia delle tradizioni culturali rurali e del patrimonio regionale e la loro utilità per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie e delle razze animali autoctone tipiche, sostenendo il rafforzamento e lo sviluppo del settore.
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la presente legge disciplina, riqualifica e regolamenta la figura professionale dell'allevatore cinotecnico, al fine di limitare quanto più possibile i fenomeni dell'abusivismo e dell'evasione fiscale e di dare dignità e certezza giuridiche a coloro che svolgono tale professione nel rispetto delle norme vigenti in materia. La presente legge reca, altresì, disposizioni sulle figure professionali dell'addestratore cinofilo e del conduttore cinofilo da esposizione, in conformità a quanto disposto dal disciplinare di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 847 del 17 gennaio 2013, di seguito denominato «disciplinare 2013».
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, provvede a modificare il codice relativo alla sezione A – agricoltura, silvicoltura e pesca della classificazione delle attività economiche (ATECO) introducendo l'attività dell'addestratore cinofilo quale supporto all'attività agricola di allevatore cinofilo.
  4. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e avvalendosi della collaborazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI):

   a) provvede affinché le anagrafi degli animali d'affezione comprendenti le specie cane, gatto e furetto comunichino in tempo reale all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione ogni dato da esse inserito al fine di garantire l'identificazione in tempo reale degli animali in tutto il territorio;

   b) garantisce l'accesso all'anagrafe nazionale di cui alla lettera a) anche alle Forze dell'ordine e, in particolare, al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi di polizia locale che svolgono attività di vigilanza venatoria al fine di assicurare un'efficace azione di monitoraggio, di prevenzione e di contrasto del fenomeno del randagismo.

  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce l'obbligo di accertamento dell'ascendenza e del relativo deposito del materiale genetico per tutti i soggetti iscritti al Libro genealogico degli animali d'affezione, al fine di tutelare e valorizzare il miglioramento genetico delle specie. All'attuazione dell'obbligo di cui al periodo precedente è tenuto a provvedere l'ENCI, che per l'attività di genotipizzazione e di deposito dei profili genetici si avvale in via prioritaria del laboratorio di genetica forense veterinaria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altri laboratori autorizzati dal medesimo Ministero.
  6. È istituita la Banca dati nazionale (BDN) del DNA degli animali d'affezione presso il laboratorio di genetica forense veterinaria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in cui sono raccolti tutti i profili genetici dei soggetti iscritti al Libro genealogico degli animali d'affezione provenienti anche da altri eventuali laboratori riconosciuti o convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'ENCI esercita l'attività di coordinamento, gestione e trasmissione dei dati alla BDN del DNA provenienti dagli altri laboratori.
  7. L'attività di commercializzazione degli animali d'affezione o comunque ricadenti nella categoria produttiva della zootecnia minore, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, è consentita solo per le specie iscritte al relativo Libro genealogico ed è fatto divieto di vendita, salvo le cessioni a titolo gratuito, di animali sprovvisti di certificato d'origine genealogico.
  8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. È definita zootecnia minore la conduzione zootecnica di tutte le specie classificate come altri animali nonché ogni attività di supporto alla produzione animale. La zootecnia minore è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del fondo, e il soggetto che l'esercita è considerato a tutti gli effetti imprenditore agricolo qualora dedichi a tale attività, direttamente o in qualità di socio di una società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
  2. Sono definiti altri animali gli animali diversi da bovini da latte, altri bovini e bufalini, cavalli ed altri equini, cammelli e camelidi, ovini e caprini, suini e pollame, compresi i cani e i gatti detenuti dall'imprenditore agricolo a fini produttivi non detenuti da altri soggetti per motivi di compagnia o affezione.
  3. È definito allevamento di altri animali l'insieme delle attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di tali animali o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine, compresa l'attività cinotecnica di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349.
  4. Sono definite attività di supporto alla produzione animale tutte le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione, comprese le attività addestrative e di affinamento attitudinale, che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento di animali, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente degli animali allevati ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata e tutte le attività zootecniche esercitate per conto terzi, comprese le attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animali, i servizi di ispezione e di conduzione delle mandrie, di ingresso al pascolo o soccida, di castrazione dei galletti, di pulizia dei pollai, nonché le attività legate all'inseminazione artificiale, nella doma degli equini e nell'addestramento di altri animali, alla presa in pensione e alla cura, alla tosatura di ovini e alla toelettatura di altri animali, ad esclusione delle attività di affitto del bestiame, quali greggi, delle attività svolte dai medici veterinari e della vaccinazione degli animali.
  5. Sono definite organizzazioni e sindacati di categoria i sindacati, le società scientifiche e le associazioni professionali di operatori della zootecnica minore, compreso l'ENCI.
  6. È definito allevatore cinofilo professionale, categoria imprenditore agricolo professionale, colui che, allevando professionalmente cani o gatti, esercita l'attività di imprenditore agricolo diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di tali animali o di una fase necessaria del ciclo stesso secondo le disposizioni in materia di attività cinotecnica di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349, che detiene in allevamento un numero di fattrici non inferiori a cinque e che produce annualmente un numero di cuccioli non inferiore a trenta unità.
  7. È definito allevatore cinofilo amatoriale il detentore di cani o di gatti che, indipendentemente dalla quantità di soggetti detenuti, a qualsiasi titolo, fa riprodurre soggetti entro il limite stabilito in due cucciolate l'anno per i soggetti di sesso femminile, o che mette in riproduzione soggetti di sesso maschile entro il limite stabilito in cinque accoppiamenti l'anno, come previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1994. L'allevatore cinofilo amatoriale provvede al regime di contribuzione fiscale in regime d'impresa anche a titolo non prevalente e in regime dei minimi se ne ha i requisiti ovvero, qualora l'attività sia saltuaria, tenendo un registro per il rendiconto delle fatture attive e passive. La detenzione degli animali è regolamentata secondo i canoni stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia zootecnica e sul benessere degli animali da compagnia nonché secondo quanto riportato nell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
  8. È definito allevatore cinofilo occasionale il detentore di un numero inferiore a cinque fattrici certificate per l'allevamento di cani e di gatti per una produzione annua di cuccioli massima di dieci unità, secondo i parametri indicati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529. Sono ammesse deroghe subordinate all'autorizzazione della commissione, di cui all'articolo 5, per gli allevatori di razze non riconosciute dalla Federazione cinologica internazionale o in via di riconoscimento, su espressa domanda scritta degli stessi allevatori da inoltrare alla citata commissione. È definito allevatore cinotecnico il detentore che nello sviluppo di un ciclo biologico di cani e di gatti concorre a una fase necessaria del ciclo stesso immettendo in riproduzione, indipendentemente dalla quantità di animali detenuti, soggetti di sesso maschile più di cinque volte l'anno.
  9. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Albo nazionale degli addestratori cinotecnici e dei conduttori cinofili da esposizione, di seguito denominato «Albo», la cui gestione è affidata all'ENCI e che sostituisce il Registro degli addestratori cinofili, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 6352 del 21 marzo 2011. Il disciplinare degli addestratori cinofili e dei conduttori cinofili da esposizione, di cui al disciplinare 2013, è parte regolamentare integrante dell'Albo.

Art. 3.
(Inizio dell'attività).

  1. Il soggetto che intende avviare un'attività di allevamento di altri animali o di supporto alla produzione animale deve presentare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, una richiesta di autorizzazione all'amministrazione comunale, corredata di una relazione tecnico-descrittiva del tipo di attività e dei locali o delle strutture ad essa destinati e dalla documentazione attestante il possesso di adeguata capacità professionale. Il sindaco concede l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a seguito del parere sanitario obbligatorio con esito favorevole, rilasciato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta dall'azienda sanitaria locale competente previo esame della relazione tecnico-descrittiva e sopralluogo per verificare l'effettiva conformità dei locali e delle strutture. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, l'inizio dell'attività di allevamento di altri animali o di supporto alla produzione animale deve essere segnalato, sugli appositi modelli in uso per l'attività agricola, all'Agenzia delle entrate che, all'atto della segnalazione, attribuisce il numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Entro trenta giorni dalla segnalazione, l'attività deve essere iscritta nel registro delle imprese, sezione speciale, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente attraverso domanda sottoscritta dal legale rappresentante. Ai fini previdenziali l'imprenditore dedito all'allevamento di altri animali o alle attività di supporto alla produzione animale risulta imprenditore agricolo professionale.
  2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano già un'attività di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 9, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni sono tenuti a denunciare l'esistenza dell'attività all'amministrazione comunale corredata di una comunicazione di adeguamento, entro novanta giorni, dei locali e delle strutture in cui l'attività è svolta ai requisiti previsti dalla presente legge e sono altresì tenuti a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al citato comma 1. Nel caso di cui al presente comma, i trenta giorni previsti dal comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco decorrono trascorsi i novanta giorni necessari per l'adeguamento. Nei centoventi giorni successivi alla presentazione della comunicazione di adeguamento e della richiesta di autorizzazione, l'attività in essere è considerata in fase di autorizzazione e la ricevuta della presentazione della comunicazione di adeguamento e della richiesta di autorizzazione costituiscono requisito indispensabile per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 13.
  3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano già un'attività di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 9, autorizzata non come attività agricola, possono richiederne la conversione entro un anno.
  4. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione stabilito dal presente articolo non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
  5. Il requisito di adeguata capacità professionale di cui al comma 1 sussiste qualora un soggetto possegga almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) l'esercizio per almeno un triennio di attività agricola come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;

   b) un titolo di studio quale diploma di istituto tecnico o professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario veterinario, in scienze naturali o in scienze e tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila;

   c) un attestato di partecipazione e di superamento dell'esame finale di un corso specifico, tenuto dalle associazioni e sindacati di categoria accreditati per la formazione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero effettuato od organizzato dall'ENCI.

Art. 4.
(Vendita diretta degli animali).

  1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, esercitanti attività di allevamento di altri animali possono vendere direttamente nel territorio nazionale gli animali prodotti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento e previa comunicazione all'amministrazione comunale, attraverso una segnalazione certificata di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge secondo le seguenti modalità:

   a) presso l'azienda;

   b) presso un locale aperto al pubblico;

   c) mediante commercio elettronico;

   d) presso aree pubbliche in forma non itinerante allegando alla comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli comuni per l'assegnazione di un posteggio e trasmettendo al registro delle imprese gli estremi della comunicazione.

Art. 5.
(Commissione consultiva per le zootecnie minori e le attività di supporto alla produzione animale).

  1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la Commissione consultiva per le zootecnie minori e le attività di supporto alla produzione animale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione, nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da:

   a) un Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

   b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) un funzionario del Ministero della salute;

   e) un funzionario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   f) un rappresentante dell'ENCI o della Commissione tecnica centrale del Libro genealogico del cane di razza;

   g) tre rappresentanti delle imprese esercenti attività di allevamento di altri animali o di supporto alla produzione animale;

   h) tre rappresentanti dei lavoratori impiegati nelle attività di allevamento di altri animali o di supporto alla produzione animale tra cui almeno un addestratore cinotecnico iscritto all'Albo;

   i) tre tecnici, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  2. La Commissione si riunisce ogni tre mesi e il Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare un direttore generale dello stesso dicastero a presiederla. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 sono designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I membri della Commissione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati solo una volta.

Art. 6.
(Elenco delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale).

  1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco tipologie di attività di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, predisposto dalla Commissione, con l'indicazione dei requisiti tecnico-strutturali minimi, che non sono proporzionali alla superficie fondiaria e alle caratteristiche funzionali.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede, periodicamente, all'aggiornamento dello stesso su indicazione della Commissione.

Art. 7.
(Attività formative).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa concertazione con le organizzazioni e i sindacati di categoria rappresentati nella Commissione e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», stabilisce la durata, i requisiti minimi e i programmi di studio dei corsi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c).
  2. Le organizzazioni e i sindacati di categoria, gli enti e le associazioni che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 devono richiedere uno specifico accredito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo rilascia in seguito a valutazione di conformità ai requisiti di cui al citato comma 1, da parte della Commissione, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.
  3. L'accredito di cui al comma 2 comporta per l'ente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, come ente accreditato per la formazione. I corsi organizzati da enti non accreditati ed eventuali attestati da questi rilasciati non sono validi al fine del riconoscimento di adeguata capacità professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 5.
  4. Lo Stato e le regioni possono promuovere d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le organizzazioni e i sindacati di categoria, ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di zootecnie minori e di attività di supporto alla produzione animale, con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante prove pratiche o stage presso strutture autorizzate o enti accreditati che si rendono disponibili. Lo Stato e le regioni possono promuovere, altresì, d'intesa, programmi didattici riguardanti gli aspetti cinofili e cinotecnici.

Art. 8.
(Documento programmatico delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa concertazione con le organizzazioni e i sindacati di categoria rappresentati nella Commissione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale e ripartisce i fondi di cui all'articolo 14.
  2. Il documento programmatico di cui al comma 1 riguarda:

   a) la promozione e la tutela delle specie e delle razze animali autoctone tipiche italiane e la promozione dei processi di tracciabilità;

   b) il sostegno delle forme associative di livello nazionale tra gli operatori impegnati nelle zootecnie minori o nelle attività di supporto alla produzione animale e la promozione della stipulazione di accordi professionali;

   c) lo sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione zootecnica, d'intesa con le organizzazioni e i sindacati di categoria;

   d) l'integrazione tra zootecnie minori e attività di supporto alla produzione animale e l'agricoltura;

   e) l'incentivazione delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale anche in funzione della conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità;

   f) l'incentivazione e la programmazione della formazione nei settori delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale;

   g) la determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo delle attività;

   h) il potenziamento e l'attuazione dei controlli sugli animali e sui servizi di origine nazionale di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi esteri;

   i) l'incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani nei settori delle zootecnie minori e delle attività di supporto alla produzione animale;

   l) la previsione di indennità compensative per i soggetti che operano nelle zone montane o svantaggiate;

   m) la salvaguardia e la selezione in purezza delle specie e delle razze animali autoctone tipiche.

Art. 9.
(Documento programmatico concernente i canoni relativi all'addestratore cinotecnico).

  1. Gli addestratori professionali iscritti all'Albo si impegnano a rispettare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, di seguito denominata «Convenzione». Sono iscritti d'ufficio all'Albo, previa richiesta scritta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli addestratori riconosciuti ai sensi del disciplinare di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6352 del 23 marzo 2011, e tutti coloro che rientrano nell'ambito di quanto previsto dal disciplinare 2013 e che dimostrano di aver iniziato l'attività almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì iscritti d'ufficio all'Albo, previa richiesta scritta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i laureati in scienze e tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila, nonché i laureati in medicina veterinaria che dimostrano di gestire una struttura di addestramento da almeno due anni o comunque di svolgere tale attività secondo il coerente regime di contribuzione fiscale anche a titolo non prevalente nel medesimo periodo. Sono altresì iscritti d'ufficio all'Albo, previa richiesta scritta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medici veterinari comportamentalisti che dimostrano di gestire una struttura di addestramento da almeno un anno o comunque di svolgere tale attività secondo il coerente regime di contribuzione fiscale anche a titolo non prevalente nel medesimo periodo. Possono inoltre richiedere l'iscrizione all'Albo tutti i soggetti che hanno partecipato e superato con esito positivo il corso di formazione teorica di cui all'articolo 10 e, successivamente, un tirocinio di almeno dodici mesi secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 11, presso addestratori cinotecnici già iscritti all'Albo. Per l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono certificare di aver iniziato l'attività in forma individuale o societaria, ovvero dipendente e di essere in regola nei confronti dell'erario e degli enti di previdenza.

Art. 10.
(Formazione dell'addestratore cinotecnico).

  1. La formazione degli addestratori cinotecnici è di competenza delle regioni, dell'ENCI, nonché degli enti e associazioni accreditati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa verifica di conformità all’iter di cui all'articolo 11 e parere favorevole della Commissione.
  2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo impegnandosi ad adottare un regime di contribuzione fiscale con l'acquisizione della partita IVA, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i soggetti che abbiano partecipato e superato con esito positivo il corso di cui all'articolo 11. La domanda d'iscrizione all'Albo deve essere accompagnata da un attestato rilasciato sotto la responsabilità del soggetto che ha curato l’iter formativo del richiedente, contenente: le generalità del richiedente, la data d'inizio e di fine del corso, una descrizione analitica del percorso formativo seguito, una dichiarazione che il richiedente è in possesso delle nozioni e della qualifica professionale necessari allo svolgimento dell'attività, corredata di un'idonea documentazione attestante il possesso della necessaria esperienza pratica nel recupero comportamentale dei cani. Le prove pratiche del corso, previo accordo tra i soggetti formatori e i comuni, possono essere effettuate anche presso i canili sanitari o i rifugi, al fine di incentivare le adozioni di cani randagi, senza ulteriori costi per le amministrazioni comunali.
  3. Il rilascio di attestazioni mendaci o l'accertamento di gravi irregolarità poste in essere dal responsabile nello svolgimento del corso di formazione o nell'esercizio della propria professione comportano la cancellazione del responsabile dall'Albo. I soggetti non iscritti all'Albo, anche se riconosciuti presso altri soggetti per l'addestramento con finalità sportive, non possono comunque praticare l'attività di addestramento con finalità di recupero comportamentale dei cani.
  4. I formatori sono individuati dai soggetti accreditati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e indicati di volta in volta nell'elenco dei formatori. I formatori devono svolgere l'attività di formazione in regime di contribuzione fiscale con l'acquisizione della partita IVA o comunque rilasciando regolari ricevute fiscali nel caso di collaborazioni occasionali. È ammessa la collaborazione a titolo gratuito, a condizione che sia rilasciata esplicita dichiarazione sottoscritta.

Art. 11.
(Iter formativo).

  1. Gli addestratori cinotecnici devono essere qualificati mediante un corso di formazione professionale indetto da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 10, secondo le modalità e i programmi indicati dal presente articolo. Il corso deve avere una durata minima di quattordici mesi di cui almeno dodici mesi di tirocinio pratico da svolgere presso un addestratore cinotecnico già iscritto all'Albo. La parte teorica deve avere una durata minima di 200 ore e deve includere le seguenti materie:

   a) doti, pulsioni e istinti del cane;

   b) il branco;

   c) studio delle razze e dei loro derivati;

   d) aggressività;

   e) problematiche generali dei cani in canile;

   f) disturbi comportamentali del cane;

   g) elementi di zoosemiotica;

   h) addestramento:

    1) elementi di educazione civica cinofila, di educazione di base e di modificazione comportamentale del binomio costituito dal conduttore e dal cane;

    2) elementi di formazione del proprietario o conduttore secondo i canoni di oculatezza nella cura, nel controllo, nella conduzione e nella custodia;

    3) elementi di etologia e di scienze addestrative;

    4) elementi di base inerenti lo sviluppo fisico e cognitivo del cane;

    5) elementi di base sul funzionamento della mente del cane: apprendimento, apprendimento guidato e autoapprendimento;

    6) elementi di cinofilia sportiva: attività e sport più diffusi;

    7) elementi di pet therapy;

    8) elementi di allevamento cinofilo;

   i) profilo veterinario del cane:

    1) elementi di igiene e di primo soccorso veterinario e prevenzione delle patologie trasmissibili;

    2) principali profilassi e vaccinazioni;

    3) malattie infettive;

    4) alimentazione del cane;

   l) normative, regolamenti e cultura animalista:

    1) logistica dei parchi-recinto e regolamenti;

    2) educazione civica cinofila e rapporti di interazione in subordine con le Forze dell'ordine;

    3) educazione comportamentale del cittadino;

    4) normative e legislazione vigenti in ambito cinofilo e di tutela dei diritti degli animali;

    5) nozioni di prevenzione del randagismo;

    6) educazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'abbandono e delle adozioni;

    7) differenze tra maltrattamento di animali e detenzioni incompatibili.

  2. A completamento dell’iter formativo è previsto lo svolgimento di un esame con votazione finale e conseguente graduatoria, dinanzi a una commissione esaminatrice formata dai relatori del corso e da un delegato nominato dalla Commissione. Il superamento dell'esame è requisito indispensabile per la nomina e la conseguente iscrizione all'Albo.
  3. La commissione esaminatrice di cui al comma 2 è composta da nove membri:

   a) un addestratore cinotecnico con adeguato curriculum già iscritto all'Albo specializzato nella gestione di strutture ricettive per cani domestici, o per la modificazione comportamentale dei cani pericolosi, nella riabilitazione e nel reinserimento;

   b) un addestratore cinotecnico con adeguato curriculum già iscritto all'Albo specializzato nel settore della pet therapy;

   c) un medico veterinario in rappresentanza dell'azienda sanitaria locale competente;

   d) un medico veterinario comportamentalista iscritto all'Albo;

   e) un allevatore cinofilo di allevamenti di categoria catastale A o B;

   f) un consulente designato dal gruppo cinofilo della polizia locale, ove presente, o di un'altra Forza di polizia;

   g) un consulente animalista;

   h) uno psicologo o un educatore professionale con adeguato curriculum secondo le competenze specifiche per la parte inerente l'inserimento familiare del cane e per la pet therapy.

Art. 12.
(Responsabilità e divieti).

  1. L'allevatore cinotecnico e l'addestratore cinotecnico sono responsabili della salute, del benessere, del controllo e della conduzione dei cani detenuti a qualsiasi titolo. Devono fornire loro adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. In particolare, per ogni singolo soggetto detenuto a qualsiasi titolo, essi devono:

   a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli, nonché garantire la costante presenza di una ciotola di acqua fresca e pulita;

   b) assicurargli periodiche visite veterinarie, cure, vaccinazioni e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

   c) consentirgli la possibilità di un regolare esercizio fisico;

   d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga e il vagabondaggio;

   e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;

   f) assicurare la regolare pulizia e igiene degli spazi di dimora degli animali;

   g) assicurare la presenza di una cuccia sempre integra, pulita, proporzionata alle dimensioni dell'animale, in legno, plastica, muratura o altro materiale certificato, chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno 20 centimetri e con il tetto impermeabilizzato. È vietato tenere cani o altri animali all'esterno se sprovvisti di un idoneo riparo; in particolare la cuccia non deve essere di metallo o essere posta in ambienti umidi, soggetti a ristagni d'acqua o che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

  2. È vietato detenere cani legati per un periodo superiore alle 6 ore nell'arco delle 24 ore. I cani devono essere provvisti di collare adeguato, con fune o catena di dimensioni e peso adeguati alla taglia del cane, munite di due moschettoni rotanti alle estremità. La fune o la catena non devono essere inferiori a 5 metri di lunghezza e devono scorrere su un cavo aereo della lunghezza di 5 metri di altezza e di almeno 2 metri dal terreno.
  3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani, eccetto, in relazione esclusivamente alla caudotomia, nei casi di interventi preventivi ritenuti legittimi e consentiti purché effettuati da un medico veterinario, su giudizio motivato e certificato dello stesso, sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria, spesso svolte in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono l'animale al rischio di frattura, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell'animale stesso. Sono autorizzati solo interventi sanitari straordinari non di natura estetica resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali, certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione.
  4. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico dell'animale, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
  5. È vietato tenere animali in luoghi che impediscano il controllo quotidiano del loro stato di benessere e di salute o privarli di rapporti con esseri umani, altri animali simili o contatti sociali intraspecifici e interspecifici.
  6. È vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale deve stabilire la data d'inizio e di fine del trattamento. È altresì vietato esporre animali a temperature climatiche, suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla loro salute o benessere.
  7. È vietato l'utilizzo improprio di strumenti per la conduzione del cane o per l'addestramento ascrivibili a una condizione di gestione dell'animale in condizione di sofferenza o comunque non compatibile con la sua natura. Gli strumenti devono in ogni caso non mettere a rischio il benessere psico-fisico dell'animale; è comunque fatto obbligo al detentore, anche pro tempore, di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione degli incidenti.
  8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica ovvero in ambienti inadatti.
  9. Sono vietati l'utilizzo e la detenzione di sostanze inibenti o stimolanti senza la necessaria prescrizione medico-veterinaria.
  10. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 13.
(Sanzioni).

  1. In caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nel caso di reiterazione del fatto contestato la sanzione è maggiorata nella misura del 20 per cento.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 1, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede mediante ripartizione dei fondi assegnati al Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.