FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 694

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLVERINI

Introduzione di un credito d'imposta in favore
delle imprese per le nuove assunzioni

Presentata il 6 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La prolungata crisi economica sta avendo drammatiche ripercussioni sui livelli occupazionali. La rilevazione sul primo trimestre del 2018 mostra che le persone in cerca di occupazione in Italia sono poco meno di tre milioni, un dato analogo a quello di inizio 2013, a dimostrazione delle ridotte performance delle politiche occupazionali messe in atto, e addirittura il doppio rispetto allo stesso periodo del 2007, quando i disoccupati censiti erano 1.432.000. La disoccupazione, nel nostro Paese, cresce ormai da ventiquattro mesi consecutivamente, con qualche piccola eccezione legata ai lavori stagionali. Vi è una generazione di donne e di giovani, profondamente scoraggiata, che rinuncia a cercare un lavoro, mentre molti lavoratori anziani, che avevano immaginato di comune accordo con le aziende dei percorsi di esodo incentivato, si sono ritrovati, per effetto della riforma previdenziale varata nel 2011, senza lavoro né pensione.
  Davanti a questo scenario, corre obbligo al legislatore individuare delle misure che possano favorire l'occupazione di donne, giovani e lavoratori maturi, prioritariamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, sull'esempio di quanto già fatto con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 2) e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. In tal senso, il riferimento è al regolamento (UE) n. 651/2014 che individua le categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale) o molto svantaggiati (lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi in caso di particolari lavoratori svantaggiati). La presente proposta di legge, pertanto, introduce un credito d'imposta per l'assunzione di nuovi occupati, in particolare donne, giovani e lavoratori anziani, prioritariamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate.
  L'articolo 1 riconosce il credito d'imposta in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali per una durata di dodici mesi (assunzione di lavoratore svantaggiato) o di ventiquattro mesi (assunzione di lavoratore molto svantaggiato).
  L'articolo 2 individua i criteri di calcolo del credito d'imposta e della base occupazionale: si tiene conto della media annuale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
  L'articolo 3 specifica gli aspetti fiscali del credito d'imposta, mentre l'articolo 4 è relativo alle cause che determinano la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta.
  Ai sensi del successivo articolo 5, alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese per le nuove assunzioni).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di donne, giovani e lavoratori anziani, in particolare nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, è concesso un credito d'imposta in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato comune.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratori definiti «svantaggiati», ai sensi del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, o «molto svantaggiati», ai sensi del numero 99) dell'articolo 2 del medesimo regolamento.
  3. Per ogni nuovo assunto rientrante nella categoria di lavoratore svantaggiato, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, per i dodici mesi successivi all'assunzione.
  4. Per ogni nuovo assunto rientrante nella categoria di lavoratore molto svantaggiato, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, per i ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

Art. 2.
(Calcolo del credito d'imposta
e della base occupazionale).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono individuate le modalità di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, tenendo conto della differenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rilevata nei dodici mesi antecedenti la data di assunzione, con eventuale correzione nel caso di lavoro a tempo parziale e facendo riferimento a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 3.
(Indicazione del credito d'imposta
nella dichiarazione dei redditi).

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro due anni dalla data di assunzione.
  3. Il credito d'imposta non concorre al calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 4.
(Decadenza dal diritto al credito d'imposta).

  1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono disciplinate anche le cause di decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta, prevedendo che il datore di lavoro decade dal beneficio:

   a) in caso di riduzione del numero medio annuo di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

   b) se i nuovi posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di tre anni.

  2. In caso di decadenza dal diritto al credito d'imposta si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.