PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 671
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MAGI
Disposizioni per il contrasto della povertà e per la riforma delle prestazioni sociali
Presentata il 29 maggio 2018
Onorevoli Colleghi! — L'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale negli Stati membri è stato completamente mancato in Italia, dove il problema coinvolge oltre 17 milioni di persone e in modo particolare i giovani, gli stranieri, le persone con bassa istruzione, gli abitanti del Mezzogiorno, i lavoratori con contratti non standard e quelli dei settori meno sindacalizzati. In base ai dati dell'ISTAT, nel 2017 le persone in povertà assoluta erano 5.058.000 (l'8,4 per cento della popolazione, in crescita rispetto al 7,9 per cento del 2016 e al 7,6 per cento del 2015), mentre quelle in povertà relativa erano 9.368.000 (il 15,6 per cento della popolazione, contro il 14 per cento dell'anno precedente e il 13,7 per cento del 2015).
Ai fenomeni «classici» di povertà, spesso associati a condizioni di esclusione sociale, occorre aggiungere altri e nuovi fenomeni, che hanno caratteristiche del tutto diverse e che risulteranno sempre più diffusi in un futuro prossimo, determinati, da una parte, dalla sempre maggiore crescita di lavoratori autonomi, soprattutto giovani, che operano nell'economia sharing, on-demand, gig o peer-to-peer, con modalità di lavoro intermittenti che spesso prevedono retribuzioni complessive annue al di sotto della soglia di povertà e, dall'altra, dallo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dell'automazione attraverso i robot che mettono a rischio percentuali elevate di professioni non qualificate e manuali (9-10 per cento, secondo l'OCSE), generando un nuovo tipo di «disoccupazione tecnologica» di lunghissima durata e quindi a rischio di povertà che richiede politiche di contrasto basate non solo su sostegni al reddito temporanei, di durata superiore ai due anni della NASpI, ma soprattutto sull'adeguamento delle competenze dei lavoratori spiazzati dalla globalizzazione alla nuova domanda di professioni altamente qualificate.
La presente proposta di legge che tiene conto degli studi e delle proposte dell'Associazione per la ricerca sociale (ARS), dell'Istituto per la ricerca sociale (IRS) e della Caritas ha l'obiettivo di abolire quasi completamente la povertà assoluta e di contenere quella relativa attraverso l'introduzione di una misura strutturale di reddito minimo d'inserimento e la riforma di altre misure di protezione sociale per migliorare la loro efficacia e per concentrarle sui più poveri, con costi più bassi. Si propone, infatti, una riforma complessiva di numerose misure di welfare, che comporta un ripensamento delle prestazioni per una più equa ridistribuzione delle risorse secondo un principio di maggiore equità e corrispondenza ai bisogni reali, finalizzato al contrasto della povertà, al sostegno alle situazioni di fragilità economica, in particolare le famiglie con minori, e a un uso migliore delle risorse esistenti per i disabili e gli invalidi, attraverso una rimodulazione delle prestazioni che prevede l'eliminazione di alcune misure esistenti e la loro sostituzione con nuove prestazioni fondate su princìpi di maggiore equità sociale.
Senza una riforma complessiva che redistribuisca maggiori risorse in favore del reddito minimo d'inserimento, eliminando duplicazioni, come l'integrazione al minimo delle pensioni e l'assegno sociale, non è possibile abolire quasi completamente la povertà assoluta: infatti, con il reddito d'inclusione (Rei) è attualmente possibile raggiungere solo 900.000 persone in condizioni di povertà assoluta su un totale di oltre 5 milioni. Secondo le stime dell'IRS, il costo per far uscire dalla povertà assoluta la maggioranza delle persone in queste condizioni è pari a circa 15 miliardi di euro l'anno. Occorre tenere presente che i beneficiari del reddito minimo d'inserimento non percepirebbero più, per effetto della presente proposta di legge, una serie di erogazioni assistenziali, come per esempio l'assegno sociale e l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni; di conseguenza questa misura potrebbe contare, per il suo finanziamento, sulle risorse rese disponibili dall'abolizione delle misure richiamate.
Il reddito minimo d'inserimento è una misura universale, rivolta a tutti coloro che si trovano in povertà assoluta, che colma la distanza tra le risorse economiche della famiglia, calcolate mediante l'ISEE, e la soglia di povertà assoluta, che varia in base al numero e all'età dei componenti della famiglia, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
Le altre misure previste dalla presente proposta di legge sono il sostegno alle famiglie non abbienti con figli minorenni, o di età inferiore a 25 anni se impegnati in percorsi educativi; il sostegno alle persone non autosufficienti e con disabilità, rapportato all'entità e al carattere del loro bisogno di assistenza; la pensione unificata per invalidi civili destinata ai disabili in condizioni di fragilità socio-economica e l'assegno per l'inclusione sociale, con lo scopo di promuovere l'autonomia dei disabili di età fino a 64 anni.
Tutte le misure abbinano al trasferimento monetario e alla fornitura di servizi anche interventi d'inclusione attiva per responsabilizzare i beneficiari e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro, ovviamente commisurati alle loro caratteristiche e potenzialità.
La riforma sostanzialmente si autofinanzia con le risorse esistenti, redistribuendole a favore delle fasce più povere e riducendo quelle rivolte alle fasce più abbienti: costa poco meno di 80 miliardi di euro l'anno, con un costo aggiuntivo di poco meno di 5 miliardi rispetto alla spesa attuale (oltre 75 miliardi).
Gli effetti redistributivi attesi dalla riforma sono l'eliminazione quasi totale della povertà assoluta, la riduzione della povertà relativa, la concentrazione delle misure di protezione sociale a favore delle famiglie più povere e la diminuzione di quelle rivolte alle famiglie più ricche, senza penalizzarle perché si accrescono e soprattutto si migliorano gli interventi per le persone non autosufficienti, disabili e con figli.
La presente proposta di legge è costituita da quindici articoli.
L'articolo 1 reca le definizioni di ISEE, nucleo familiare, reddito del nucleo familiare, nucleo familiare beneficiario, soglia di povertà assoluta, ambito territoriale sociale, centri per l'impiego.
Nella tabella successiva sono indicati, a titolo d'esempio, i valori della soglia di povertà per alcune tipologie familiari, in relazione alla ripartizione di residenza.
2015 |
Soglia di povertà assoluta mensile (euro) | ||
Nucleo familiare residente in un'area metropolitana |
Nord |
Centro |
Mezzogiorno |
Una sola persona adulta (18-59 anni) |
819 |
787 |
609 |
Un adulto (18-59 anni) e un minore (4-10 anni) |
1.089 |
1.037 |
833 |
Due adulti (18-59 anni) e un minore (4-10 anni) |
1.373 |
1.299 |
1.070 |
Due adulti (18-59 anni) e due minori (0-3 anni e 4-10 anni) |
1.534 |
1.453 |
1.185 |
Due adulti (18-59 anni), un minore (11-17 anni) e un anziano (75 anni e più) |
1.638 |
1.545 |
1.276 |
Fonte: Istat |
L'articolo 2 istituisce il reddito minimo d'inserimento (RMI), che è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta relativo al nucleo familiare beneficiario e quello dell'indicatore della situazione reddituale ai fini ISEE dello stesso nucleo familiare. Infatti il diritto a beneficiare del RMI non deriva dall'insufficienza del reddito personale, ma da quella del reddito familiare. Il valore medio del RMI si può stimare intorno a 400 euro al mese, con valori più elevati per le famiglie con minori e anziani (circa 570 euro). Questa misura sostituisce il recente reddito di inclusione e le attuali misure d'integrazione dei redditi insufficienti, come l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni e l'assegno sociale.
L'articolo 3 definisce i requisiti e i limiti reddituali richiesti per beneficiare del RMI.
L'articolo 4 definisce i compiti degli ambiti sociali (i comuni associati) e dell'INPS nell'applicazione del RMI.
L'articolo 5 descrive i contenuti del progetto d'inclusione personalizzato, che è finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del nucleo familiare beneficiario. Si precisa che l'adesione al progetto personalizzato e il rispetto degli obblighi in esso definiti rappresentano condizioni necessarie ai fini del riconoscimento del RMI.
L'articolo 6 indica le cause di cessazione e revoca del RMI, tra le quali il rifiuto delle offerte di lavoro, che sono considerate sempre congrue.
L'articolo 7 istituisce l'assegno ai minori, sostitutivo delle detrazioni fiscali per figli a carico e degli assegni al nucleo familiare. Esso viene riconosciuto al nucleo familiare in cui siano presenti figli minori o figli conviventi di età fino a 25 anni, se impegnati in attività di studio, e con un valore dell'ISEE fino a 25.000 euro.
L'articolo 8 prevede che la dote di cura, che sostituisce l'indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti, sia erogata attraverso la corresponsione di buoni per l'acquisto di servizi (assistenza a domicilio, centri diurni, strutture residenziali e assistenti familiari erogati da soggetti pubblici e privati accreditati) ovvero con il rimborso anticipato delle spese sostenute personalmente per gli stessi servizi che devono essere successivamente rendicontate (i contratti di lavoro degli assistenti familiari devono essere comunicati con le procedure delle comunicazioni obbligatorie, per impedire il lavoro nero).
L'indennità di accompagnamento è maggiorata del 30 per cento nel caso sia corrisposta attraverso il buono. Essa è di importo pari a 300, 600 o 800 euro al mese, a seconda della gravità dell'impedimento.
L'articolo 9 istituisce l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni accreditate che erogano i servizi ai beneficiari della dote di cura che hanno scelto di percepirla per mezzo dei buoni.
L'articolo 10 istituisce la pensione unificata per invalidi civili, che sostituisce l'assegno d'invalidità civile, la pensione d'inabilità civile e la pensione per ciechi civili assoluti e parziali. Questa prestazione è riconosciuta alle persone appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito non superiore a 55.000 euro e un valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro. Esso ha un importo determinato in proporzione al valore dell'ISEE del beneficiario.
L'articolo 11 istituisce l'assegno per l'inclusione sociale delle persone con disabilità al fine di elaborare, in accordo e condivisione con i servizi sociali e socio-sanitari, progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior livello possibile d'autonomia in ambito domestico, sociale e lavorativo.
L'articolo 12 istituisce un sistema per monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previsti dalla legge e per valutarne la loro efficacia nel contrasto della povertà.
L'articolo 13 rinvia la definizione delle modalità di attuazione della legge ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 14 individua le fonti per la copertura finanziaria delle misure previste nella legge: la maggiore spesa annua di circa 5 miliardi è garantita dalla soppressione delle agevolazioni fiscali sui carburanti per il trasporto merci (veicoli, aerei e natanti).
L'articolo 15 abroga le disposizioni incompatibili con le nuove disposizioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, attualizzato con riferimento ai tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
b) «nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini dell'ISEE;
c) «reddito del nucleo familiare»: è pari all'indicatore della situazione reddituale determinato ai fini dell'ISEE, attualizzato con riferimento ai tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
d) «nucleo familiare beneficiario»: il nucleo familiare riconosciuto quale beneficiario del reddito minimo d'inserimento di cui all'articolo 2;
e) «soglia di povertà assoluta»: il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in base al numero e all'età dei componenti del nucleo familiare, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza;
f) «ambito territoriale sociale»: l'ambito territoriale, costituito dai comuni, singoli o associati, responsabile delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «centri per l'impiego»: i soggetti pubblici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 2.
(Reddito minimo d'inserimento).
1. Il reddito minimo d'inserimento garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, un reddito annuo netto pari alla soglia di povertà assoluta calcolata sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare stesso.
2. Il valore annuo del reddito minimo d'inserimento è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta relativo al nucleo familiare beneficiario e quello dell'indicatore della situazione reddituale determinato ai fini dell'ISEE, con esclusione delle sottrazioni per redditi da lavoro e da pensione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e con l'inclusione della pensione unificata per invalidi civili di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il reddito minimo d'inserimento è erogato in quote mensili al nucleo familiare beneficiario a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta.
4. Il reddito minimo d'inserimento sostituisce il reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 3.
(Requisiti dei richiedenti).
1. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 2, i membri del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o dell'Unione europea, ad eccezione dei minori di anni 18 e di quelli residenti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare;
b) essere familiari di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente;
c) essere cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno;
d) essere rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria.
2. Il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti concernenti la condizione economica:
a) possedere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore alla franchigia di cui all'ISEE stesso;
b) non possedere immobili, ad esclusione di quello destinato a uso abitativo del nucleo familiare il cui valore come risultante dalla dichiarazione ISEE non deve essere superiore alla franchigia di cui all'ISEE stesso;
c) un valore ISEE non superiore a 12.000 euro;
d) non essere in possesso di autoveicoli di potenza superiore a 50 kW, nonché motoveicoli di potenza superiore a 10 kW, immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso alla prestazione;
e) non essere in possesso di imbarcazioni da diporto.
Art. 4.
(Compiti degli ambiti territoriali sociali
e dell'INPS).
1. La richiesta del reddito minimo d'inserimento è presentata all'ambito territoriale sociale competente, o all'ente capofila individuato ai fini della sua erogazione, con apposito modulo le cui caratteristiche sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo da integrare i dati e le informazioni già contenuti nel modello dell'ISEE.
2. L'ambito territoriale sociale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, anche sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli ai quali ha accesso, nonché di ulteriori indicatori di controllo dei consumi, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, predispone il progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 e comunica all'INPS i dati relativi ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti richiesti e che hanno sottoscritto il progetto, con l'indicazione del titolare del beneficio.
3. L'INPS, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, procede al calcolo e all'erogazione del beneficio.
4. L'INPS, a seguito delle comunicazioni dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 6, procede alla cessazione o alla revoca del beneficio.
Art. 5.
(Progetto d'inclusione personalizzato).
1. Il progetto d'inclusione personalizzato è finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del nucleo familiare beneficiario. L'adesione al progetto d'inclusione personalizzato e il rispetto dei suoi obblighi rappresenta condizione necessaria al godimento del beneficio di cui all'articolo 2.
2. Il progetto d'inclusione personalizzato individua il responsabile dell'attuazione del progetto stesso e definisce gli obblighi per i membri del nucleo familiare in maniera differenziata in relazione alle loro caratteristiche, tra cui:
a) l'obbligo per i membri del nucleo familiare beneficiario che sono idonei al lavoro e non occupati di rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa e di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato e i conseguenti obblighi relativi alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, di non sottrarsi, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non rifiutare le offerte di lavoro che sono considerate sempre congrue, con l'esclusione dei gravi impedimenti di carattere oggettivo o familiare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
b) il rispetto dell'obbligo scolastico per i minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario;
c) l'obbligo della partecipazione a percorsi di alfabetizzazione, d'integrazione e socio-educativi per tutti i componenti stranieri del nucleo familiare beneficiario che hanno un grado insufficiente di conoscenza della lingua e dell'ordinamento giuridico italiani.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, i redditi da lavoro per occupazioni avviate durante il periodo di fruizione del beneficio di cui all'articolo 2 sono considerati nella misura dell'80 per cento per la durata di tre anni.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta uno o più decreti al fine di adeguare le risorse umane e strumentali dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego alle finalità e ai compiti previsti dal presente articolo, nell'ambito delle risorse dei Fondi di cui all'articolo 14, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo.
Art. 6.
(Cessazione e revoca del beneficio).
1. Il nucleo familiare beneficiario è tenuto a comunicare all'ambito territoriale sociale o all'ente capofila qualsiasi variazione della propria condizione, anche relativa alla composizione del nucleo familiare, attraverso la presentazione del modello aggiornato dell'ISEE. La mancata comunicazione comporta l'obbligo di restituzione del beneficio di cui all'articolo 2 indebitamente ottenuto.
2. L'ambito territoriale sociale è tenuto a verificare ogni dodici mesi la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, anche alla luce di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 determina la revoca del beneficio di cui all'articolo 2.
4. L'ambito territoriale sociale comunica all'INPS la cessazione del diritto al beneficio di cui all'articolo 2 nei casi previsti dal presente articolo.
Art. 7.
(Assegno ai minori).
1. L'assegno ai minori sostituisce le detrazioni fiscali per i figli a carico, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli assegni al nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. L'assegno ai minori è riconosciuto ai nuclei familiari con figli minorenni, o di età non superiore a 25 anni se conviventi e impegnati in attività di studio, e con un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro.
3. L'importo annuo dell'assegno ai minori è proporzionato al numero dei figli e alla composizione del nucleo familiare ed è determinato, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro, dalla tabella A allegata alla presente legge. Per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE superiore a 10.000 euro e fino a 25.000 euro, l'importo annuo dell'assegno ai minori è ridotto progressivamente in modo lineare.
Art. 8.
(Dote di cura per le persone
non autosufficienti).
1. La dote di cura per le persone non autosufficienti sostituisce l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La dote di cura è erogata attraverso la corresponsione di buoni per l'acquisto di servizi di assistenza presso il proprio domicilio, centri diurni o strutture residenziali, erogati da soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 9, ovvero attraverso l'anticipo delle spese che saranno sostenute personalmente dagli aventi diritto per gli stessi servizi. Le medesime spese devono essere successivamente rendicontate esclusivamente per via telematica, con esclusione dei casi di cui al comma 3.
2. Il buono di cui al comma 1 è nominativo, non può essere destinato a persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento dei servizi di assistenza previsti dal presente articolo.
3. Nel caso la dote di cura sia utilizzata per remunerare, anche parzialmente, assistenti familiari, l'INPS verifica il rispetto da parte del beneficiario dell'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dote di cura di cui al comma 6 è maggiorata del 30 per cento nel caso sia corrisposta attraverso il buono di cui al comma 1.
5. Nel caso di mancata rendicontazione delle spese di cui al comma 1 o di mancata comunicazione ai sensi del comma 3, l'erogazione della dote di cura è sospesa fino all'adempimento degli stessi obblighi.
6. L'importo della dote di cura è commisurato al grado di non autosufficienza, ovvero dell'impedimento a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ed è stabilito negli importi mensili di seguito indicati:
a) 300 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un'assistenza di base;
b) 600 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un'assistenza personalizzata;
c) 800 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un intervento anche di tipo socio-sanitario.
7. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce:
a) i tre livelli di gravità della non autosufficienza e i relativi bisogni di cura di cui al comma 6, anche sulla base dei criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di unificare tutti i criteri di valutazione della condizione di non autosufficienza;
b) i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali devono essere valutati, nell'ambito del distretto socio-sanitario, il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare alle persone non autosufficienti, in attuazione dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 9.
(Albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni. Accreditamento regionale).
1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 8.
2. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente tramite la rete internet al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi.
3. Possono richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale le imprese, organizzazioni o associazioni che hanno sedi operative in più di una regione e che sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 13.
4. Nell'albo nazionale sono altresì iscritti i soggetti accreditati dalle regioni, secondo criteri stabiliti con legge regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.
Art. 10.
(Pensione unificata per invalidi civili).
1. La pensione unificata per invalidi civili sostituisce l'assegno d'invalidità civile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione d'inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.
2. La pensione unificata per invalidi civili è riconosciuta, con gli stessi criteri di valutazione dell'invalidità previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti con un valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro e con un reddito del nucleo familiare non superiore a 55.000 euro.
3. L'ammontare annuo della pensione unificata per invalidi civili è proporzionato al valore dell'ISEE ed è stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.
Art. 11.
(Assegno per l'inclusione sociale
delle persone con disabilità).
1. Al fine di promuovere l'autonomia delle persone con disabilità che non beneficiano della pensione di vecchiaia, tra cui i percettori delle misure di cui all'articolo 10, è istituito l'assegno per l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
2. La misura di cui al comma 1 consente alle persone con disabilità di elaborare, in accordo con i servizi sociali e socio-sanitari, pubblici e privati, e tramite l'individuazione di un coordinatore, progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia in ambito domestico, sociale, scolastico, formativo e lavorativo, anche tenendo conto dei criteri della classificazione ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità.
3. Gli sportelli per i disabili, istituiti dai comuni in forma associata, definiscono, anche in collaborazione con altri enti locali, aziende sanitarie, università, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato, il progetto personalizzato di cui al comma 2 e l'ammontare dell'assegno personale necessario per coprire le spese per la sua attuazione, compatibilmente con le risorse, anche private, disponibili e le altre misure erogate dalle regioni e dagli ambiti territoriali sociali, e individuano i soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio responsabili della sua realizzazione.
4. Gli interventi previsti nel progetto personalizzato di cui al comma 2 sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 3 e sono soggetti a revisione annuale.
5. Gli sportelli di cui al comma 3 organizzano corsi di formazione su tematiche relative alla disabilità e alle tecnologie che favoriscono l'autonomia delle persone disabili, al fine di diffondere la conoscenza delle misure e degli interventi allo scopo previsti, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, come definiti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 12.
(Monitoraggio e valutazione).
1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia nel contrastare la povertà, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici e sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della legge.
2. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1 deve garantire l'interoperabilità dei dati, che sono resi disponibili, in forma anonima e a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di studio collegati a università, enti di ricerca o altri enti che hanno comunque finalità di ricerca, italiani o esteri.
Art. 13.
(Modalità di attuazione).
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
2. Le misure previste dalla presente legge si configurano come livelli essenziali di assistenza effettivamente esigibili in tutto il territorio nazionale.
Art. 14.
(Istituzione di Fondi e copertura
finanziaria).
1. Le misure previste dalla presente legge sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà e la protezione sociale e del Fondo per la disabilità, istituiti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione complessiva di 80 miliardi di euro a decorrere dal 2019.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione dei predetti Fondi e le modalità di erogazione delle misure previste dalla presente legge.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 80 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 75 miliardi di euro, mediante le risorse rivenienti dalla soppressione degli istituti e delle misure di cui all'articolo 15 e dalla loro riforma ai sensi della presente legge;
b) quanto a 5 miliardi di euro, mediante soppressione delle agevolazioni sui prodotti energetici utilizzati dagli esercenti delle attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e di navigazione nelle acque marine dell'Unione europea, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, indicate nella tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 15.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:
a) il reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
b) il trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
c) l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) le detrazioni fiscali per i figli a carico, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) gli assegni al nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153;
f) la pensione d'inabilità civile e l'assegno d'invalidità civile, di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
g) la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.
Tabella A
(Articolo 7, comma 3)
Assegno annuo ai minori (euro) per i nuclei familiari con valore ISEE fino a 10.000 euro | ||||
Numero dei minori | ||||
Numero dei componenti del nucleo familiare |
1 |
2 |
3 |
4 e più |
2 |
2.320 |
- |
- |
- |
3 |
1.913 |
4.233 |
- |
- |
4 |
1.709 |
3.623 |
5.943 |
- |
5 |
1.587 |
3.297 |
5.210 |
7.531 |
6 e più |
1.424 |
3.012 |
4.722 |
6.476 |
Tabella B
(Articolo 10, comma 3)
Pensione unificata per invalidi civili (euro) | |
Classe di ISEE |
Ammontare annuo della pensione |
0-5.394 |
5.000 |
5.395-8.992 |
5.000 |
8.993-12.358 |
4.000 |
12.359-15.691 |
4.000 |
15.692-19.068 |
3.000 |
19.069-22.661 |
3.000 |
22.662-30.000 |
3.000 |