PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 640
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GADDA, MORETTO, MARCO DI MAIO, VAZIO, GARIGLIO, DE FILIPPO
Istituzione e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica e di dermocompatibilità dei prodotti cosmetici
Presentata il 18 maggio 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende predisporre uno strumento idoneo per definire l'impatto dei prodotti cosmetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, con particolare riferimento alle acque, e garantirne l'applicazione attraverso un marchio italiano di certificazione gestito e garantito dallo Stato attraverso il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
La proposta di legge prevede quindi l'istituzione del marchio di qualità ecologica e di dermocompatibilità dei prodotti cosmetici, prevedendo che, per ogni prodotto per cui viene richiesta la certificazione, siano specificati la composizione, le sostanze non biodegradabili o con potenziale impatto sull'ambiente, sulla pelle e sulla salute eventualmente presenti e la loro quantità, nonché l'impatto dell'imballaggio.
Il mercato dei prodotti cosmetici, dei prodotti solari e dei prodotti cosmetici da sciacquare è in forte crescita ed è necessario garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, facendo sì che sulle confezioni siano indicate informazioni precise e univocamente interpretabili. La presenza di una pluralità di marchi privati e di autocertificazioni, benché privi di un disciplinare univoco, è la dimostrazione di una reale esigenza del mercato e della crescente attenzione degli acquirenti nei confronti dell'ecosistema e dell'impatto che tali prodotti hanno sulla salute.
Il marchio italiano di qualità del quale si prevede l'istituzione con la presente proposta di legge è in grado di coniugare l'impronta ecologica e la dermocompatibilità dei prodotti cosmetici, al fine di offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è concesso – a richiesta del produttore – sulla base di parametri univoci e di un sistema di controllo ben definito e garantito dallo Stato.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che è quello dei prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009.
All'articolo 2 si dispone l'istituzione del marchio italiano di qualità ecologica e di dermocompatibilità dei prodotti cosmetici, con le seguenti finalità: a) qualitativa, in quanto riguarda l'efficacia dei prodotti; b) ecologica, in quanto è volto a garantire il minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; c) informativa, in quanto assicura che siano messe a disposizione del consumatore informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la disciplina del marchio italiano, l'articolo rinvia a quella del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile.
Gli articoli 3 e 4 sono dedicati ai parametri e alla procedura di rilascio del marchio, mentre l'articolo 5 disciplina il supporto tecnico da parte dell'ISPRA e dell'ISS.
L'articolo 6 stabilisce le finalità e gli obiettivi dei controlli indicati dalla legge. L'articolo 7 riguarda le risorse finanziarie per la gestione del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, prevedendo che la presentazione della domanda di concessione dell'uso del nuovo marchio italiano sia soggetta al pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria, di controllo e di laboratorio.
All'articolo 8 sono determinate le sanzioni nei casi di contraffazione o alterazione del marchio o di sua utilizzazione in violazione della legge, mediante rinvio agli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale.
L'articolo 9, infine, stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare alle nuove disposizioni le norme ivi previste sul funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
Art. 2.
(Marchio italiano di qualità ecologica e di dermocompatibilità dei prodotti cosmetici).
1. È istituito il marchio collettivo italiano di qualità ecologica e di dermocompatibilità dei prodotti cosmetici, di seguito denominato «marchio di qualità», al fine di distinguere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio garantisce che ai consumatori siano offerte informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate. Esso è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio è concesso, su base volontaria e a richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
2. L'uso del marchio di qualità è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Parametri).
1. Per ogni tipo di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, in ordine ai seguenti parametri:
a) dermocompatibilità;
b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;
c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;
d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
f) quantità di sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;
g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;
h) incidenza ecologica dell'imballaggio.
2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;
b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;
c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera h) del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;
b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;
c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;
e) sull'imballaggio devono essere indicati il mese e l'anno di produzione nonché la durata minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
4. I parametri e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1, sentito il Comitato.
5. Le prove cliniche di dermocompatibilità sono obbligatorie e sono disciplinate con il regolamento di cui al comma 1.
Art. 4.
(Procedura per la concessione
dell'uso del marchio di qualità).
1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio di qualità, dichiara la composizione del prodotto, con la sua denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere stato sperimentato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori. Il produttore allega alla domanda un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto.
2. La domanda di concessione dell'uso del marchio di qualità è presentata al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3. Ove lo ritenga necessario, il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, può chiedere al produttore integrazioni della documentazione presentata e l'esecuzione di accertamenti da parte di laboratori indipendenti dal produttore medesimo. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio.
3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.
4. L'imballaggio dei prodotti che hanno ottenuto il marchio di qualità riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica e di dermocompatibilità perché non è sperimentato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, soddisfa i requisiti di dermocompatibilità, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».
Art. 5.
(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS).
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui collaborazione con il Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso di spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e prove specifiche per accertare la dermocompatibilità.
2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS riguarda, in particolare, le seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
a) analisi dei dossier ecologici e di dermocompatibilità, degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio di qualità ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio stesso;
c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato.
Art. 6.
(Finalità dei controlli).
1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:
a) la dermocompatibilità del prodotto cosmetico, determinata in relazione alla sua composizione, e la prevenzione dei potenziali rischi per la salute, connessi all'uso di sostanze pericolose o nocive;
b) la riduzione dell'inquinamento idrico, mediante la limitazione della quantità di ingredienti potenzialmente dannosi e del carico tossico totale del prodotto cosmetico;
c) la riduzione della produzione di rifiuti, mediante la diminuzione della quantità di imballaggi;
d) la prevenzione o la riduzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto cosmetico.
Art. 7.
(Risorse finanziarie per la gestione
del Comitato).
1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio di qualità è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3, a copertura delle spese di istruttoria della domanda stessa. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.
2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo e delle eventuali prove effettuate presso laboratori accreditati e necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio di qualità nonché le spese per la concessione del marchio stesso sono a carico del soggetto richiedente.
3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio di qualità o, comunque, di utilizzazione del medesimo marchio in violazione della legge, si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.
Art. 9.
(Disposizioni finali).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato ivi previsto alle disposizioni della presente legge.