XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 525
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAVIDE CRIPPA, ZENNARO
Disposizioni concernenti l'iscrizione nel catasto e il pagamento dell'imposta municipale propria per le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale
Presentata il 17 aprile 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone di colmare una grave lacuna normativa che riguarda la tassazione di alcune strutture in mare, nello specifico le piattaforme di ricerca ed estrazione petrolifera.
Su tale materia si è espressa, il 21 febbraio 2005, la sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 13794 che di fatto ha riconosciuto il potere impositivo del comune sulle acque territoriali.
Questa sentenza era nata da un ricorso del comune di Pineto presso la Corte al fine di imporre il pagamento dell'allora imposta comunale sugli immobili (ICI) all'ENI e in particolare alle sue installazioni – piattaforme di ricerca ed estrazione petrolifera – presenti nel mare territoriale.
Secondo la Suprema Corte, «sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali». Per questo motivo «Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali». Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della regione e del comune, «ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie».
È stata chiaramente rigettata, quindi, la tesi secondo la quale i fabbricati che insistono sul mare non rientrino nella potestà amministrativa degli enti locali, quindi i proprietari degli stessi non solo non godono dei vantaggi connessi alla loro esclusiva ubicazione, ma neanche di quelli di natura fiscale derivanti dalla non tassabilità degli immobili alle imposizioni locali.
L'indolenza del legislatore in questa materia ha creato una palese violazione dell'articolo 118 della Costituzione, che riconosce ai comuni, alle province e alle città metropolitane la titolarità di «funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Inoltre si sono venute a creare delle vere e proprie zone franche dove il potere dello Stato resta virtuale mentre quello concreto dei comuni è praticamente azzerato, fatto inaccettabile soprattutto in un periodo di grave crisi economica come quello attuale.
La proposta di legge in oggetto intende sanare questa mancanza normativa ripristinando la potestà dei comuni e assoggettando le piattaforme petrolifere all'imposta municipale unica (IMU).
Nello specifico, l'articolo 1 chiarisce che per piattaforme petrolifere si devono intendere le strutture definite dalla direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, in modo da utilizzare un concetto condiviso e approvato a livello europeo. In particolare, la direttiva stabilisce che per impianto s'intende «una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi».
Al comma 1 dell'articolo 2 si prevede una deroga all'articolo 8 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, consentendo alle piattaforme petrolifere di essere censite e categorizzate come immobili a destinazione speciale o particolare.
Il comma successivo stabilisce che le piattaforme petrolifere sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 – Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che i soggetti interessati – quindi le società proprietarie delle piattaforme – devono presentare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2018, domanda di accatastamento per l'attribuzione della categoria catastale D/9, mentre al comma 2 si stabilisce che per il primo anno tributario l'aliquota dell'IMU da pagare sarà dimezzata, in modo da garantire un regime progressivo.
Il comma 3 stabilisce che con un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno definite le modalità attuative delle disposizioni catastali e tributarie.
L'articolo 4, prevede l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge anche agli impianti di estrazione installati precedentemente all'entrata in vigore della stessa, secondo il procedimento di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Infine, l'articolo 5 stabilisce la creazione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finanziato dal gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'IMU alle piattaforme petrolifere, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico nei comuni confinanti con le stesse piattaforme.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per piattaforma petrolifera installata nel mare territoriale si intende, ai sensi articolo 2, numero 19), della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, l'impianto costituito da una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Art. 2.
(Categoria catastale delle piattaforme
petrolifere).
1. In deroga all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale sono considerate immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 – Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
Art. 3.
(Accatastamento delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale).
1. Le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale devono presentare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2018, la domanda di accatastamento per l'attribuzione della categoria catastale D/9.
2. Per l'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alle piattaforme petrolifere di cui al comma 1 si applica un'aliquota dimezzata della relativa imposta municipale propria (IMU); per gli esercizi finanziari successivi si applica l'aliquota piena.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 4.
(Applicazione del ravvedimento operoso).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale prima della data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 5.
(Istituzione di un fondo per interventi di efficientamento energetico nei comuni confinanti).
1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'IMU alle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale è devoluto a un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti con le stesse piattaforme petrolifere secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.