XVIII LEGISLATURA
N. 506
Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, il 14 maggio 2019, la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata Morani:
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su richiesta di parte il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10».
2. Il comma 12 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
Art. 2.
1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma».
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio alla data dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata, del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».
3. Il decimo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al tredicesimo comma».
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
IL PRESIDENTE