XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3156
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 giugno 2021 (v. stampati Senato nn. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160)
d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, NUGNES; DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, NUGNES; COLLINA, MARCUCCI, FERRARI, FERRAZZI; PERILLI; GALLONE; L'ABBATE; BONINO; CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 giugno 2021
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Art. 2.
1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3.
1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.