FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3156

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 giugno 2021 (v. stampati Senato nn. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160)

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, NUGNES; DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, NUGNES; COLLINA, MARCUCCI, FERRARI, FERRAZZI; PERILLI; GALLONE; L'ABBATE; BONINO; CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 giugno 2021

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2.

  1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

   b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

  1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.