XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2852
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RACCHELLA
Istituzione dell'Albo nazionale dei restauratori di beni culturali e disposizioni in materia di determinazione dei compensi per le prestazioni professionali
Presentata l'8 gennaio 2021
Onorevoli Colleghi! – Dopo un lungo periodo in cui si sono alternate richieste, spesso inascoltate, da parte di una categoria professionale effettivamente trascurata, nei limiti e secondo i requisiti prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono stati istituiti gli elenchi nazionali dei restauratori di beni culturali, che rappresentano una categoria dell'eccellenza italiana, purtroppo per lo più dimenticata.
L'Italia possiede circa i due terzi del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del pianeta e la cura di questo immenso patrimonio è stata – in molti casi – frammentata e lasciata all'iniziativa di pochi amministratori locali illuminati, nonché alla passione di singoli studiosi e ricercatori, che hanno saputo conservare l'eredità della nostra storia millenaria; in questo senso, il perfezionamento tecnico della categoria dei restauratori è andato di pari passo con l'evolversi delle scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un vero e proprio «fiore all'occhiello», invidiato dovunque nel mondo e in grado di formare soggetti che – approcciandosi a un manoscritto, un monumento o un dipinto – sappiano esattamente come intervenire per la manutenzione, per il restauro e, quando possibile, anche per il recupero dell'originale trattato.
Anzitutto va chiarito che l'attività del restauratore è inquadrabile tra le attività esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo.
L'articolo 29, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 ha stabilito che i profili di competenza dei restauratori fossero definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tale disposizione è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del citato Ministro 26 maggio 2009, n. 86, con cui, «Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualità, allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 del Codice» è stata definita la figura del restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del citato codice, come «il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione» (articolo 1).
Indubbiamente, quindi, l'attività del restauratore è un'attività che implica una prestazione intellettuale, in via prevalente ovvero concorrente a quella manuale. Tale carattere emerge ancora più nitidamente ove si considerino le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore individuate dall'allegato A annesso al citato regolamento e in particolare le attività di cui alla lettera A- Esame preliminare (che comprende la raccolta delle fonti, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente, anche in collaborazione con altre figure professionali; il rilevamento e lo studio delle tecniche esecutive e dei materiali, la valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto), di cui alla lettera B- Progettazione (redazione della scheda tecnica, prima formulazione del programma diagnostico, progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene, progetto esecutivo e piano di manutenzione, piano di conservazione, eccetera), ma anche con riferimento a quanto indicato dalle lettere C- Intervento, D- Documentazione e divulgazione, ed E- Ricerca e sperimentazione.
Pertanto, certamente l'attività del restauratore è un'attività esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo. Va sottolineato, infine, che, in caso di lavori pubblici, i requisiti richiesti per l'esercizio della professione nel settore dei beni culturali hanno un livello di selettività maggiore rispetto a quello di lavori svolti su opere più generiche e che, quindi, tali requisiti devono comprendere in primis l'obbligo di una formazione continua.
Per tali ragioni è necessario istituzionalizzare il ruolo dei restauratori di beni culturali attraverso l'istituzione di un apposito Albo professionale nazionale, con la parametrazione dei compensi spettanti per gli interventi secondo i criteri di equità e di proporzionalità, garantendo l'uscita dal «limbo» normativo di questa categoria, sempre a metà strada tra la collaborazione autonoma e la promessa di una stabilizzazione all'interno della pubblica amministrazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di istituzione dell'Albo nazionale dei restauratori di beni culturali e di determinazione dei compensi per le prestazioni professionali rese dai medesimi soggetti.
2. Ai fini della presente legge, per restauratori di beni culturali si intendono i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 2.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei restauratori di beni culturali)
1. È istituito l'Albo nazionale dei restauratori di beni culturali, di seguito denominato «Albo nazionale», al quale sono iscritti d'ufficio i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR/02, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, o di titoli equipollenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, conseguiti presso scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, università, accademie di belle arti e altri enti pubblici o privati accreditati presso lo Stato, ai sensi dell'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, abilitati all'esercizio della professione.
2. Possono, inoltre, essere iscritti all'Albo nazionale, previo esame di ammissione, i soggetti non in possesso della laurea magistrale a ciclo unico o di titoli equipollenti di cui al comma 1 del presente articolo inseriti negli elenchi previsti dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
3. Le modalità di iscrizione all'Albo nazionale, l'approvazione del codice disciplinare, l'adesione a una specifica cassa di previdenza nazionale e ogni altro aspetto organizzativo sono demandati a un apposito regolamento adottato dall'Ordine professionale dei restauratori di beni culturali.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di nomina del Consiglio dell'Ordine professionale dei restauratori di beni culturali rappresentativo degli iscritti all'Albo nazionale.
Art. 3.
(Tabella dei compensi per le prestazioni professionali)
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo è approvata la tabella dei compensi relativi alle prestazioni professionali rese dagli iscritti all'Albo nazionale, che devono essere conformi ai criteri di equità e di proporzionalità previsti dall'articolo 36 della Costituzione.