FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2823

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019

Presentato l'11 dicembre 2020

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

1. Contesto dell'Accordo.

  Le relazioni tra l'Italia e l'Argentina sono eccellenti, con un buon livello di cooperazione in campo economico e commerciale, suscettibile di essere ulteriormente rafforzato. La collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, particolarmente rilevante per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale.
  Il primo «Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici» è stato firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011.
  In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato «Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.
  In merito alla collaborazione nell'ambito del programma SIASGE, è importante rilevare che sono state siglate due ulteriori intese:

   il 7 maggio 2016, a Buenos Aires, l'ASI e la CONAE hanno firmato una Lettera di intenti nella quale esprimono il loro comune interesse a estendere la cooperazione del programma SIASGE alla nuova generazione del sistema italiano COSMO-SkyMed e del sistema argentino SAOCOM II, nonché alla definizione di un programma di applicazioni congiunto;

   il 23 maggio 2017, durante la visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Argentina, l'ASI e la CONAE hanno firmato le Linee-guida della politica dei dati del programma SIASGE, che definiscono ulteriori aspetti attuativi del Memorandum firmato nel 2005. In tale ambito si auspicano altresì intese a livello industriale per la commercializzazione dei dati generati dal programma.

  Il nuovo Accordo quadro tra l'Italia e l'Argentina amplia le aree di cooperazione già previste dal precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni, in considerazione dell'evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese, prevedendo anche la possibilità di collaborazione con il settore privato.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

  Il negoziato per la conclusione dell'Accordo è stato condotto su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei ministri) a seguito della scadenza dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato il 6 ottobre 1992, che è stato successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017.

3. Finalità dell'Accordo.

  L'Accordo mira a definire un nuovo quadro di riferimento per l'Italia e per l'Argentina sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.
  Il nuovo Accordo quadro conferma le due agenzie spaziali, ossia l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali, responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dall'Accordo.
  La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

  L'Accordo è composto da quindici articoli.
  L'articolo 1 stabilisce che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.
  L'articolo 2 dispone che le Parti nominino le due agenzie spaziali, rispettivamente l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione.
  L'articolo 3 individua le possibili aree di cooperazione:

   a) telerilevamento della Terra;

   b) scienze spaziali e iniziativa Open Universe;

   c) ricerche nello spazio profondo;

   d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni;

   e) promozione di iniziative a fini commerciali;

   f) accesso allo spazio;

   g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali;

   h) formazione nel settore spaziale e capacity building;

   i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

  Le agenzie attuatrici possono proporre ulteriori aree di cooperazione, che dovranno essere concordate dalle Parti.
  L'articolo 4 definisce le forme in cui potrà realizzarsi la cooperazione nell'ambito dell'Accordo:

   a) progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L;

   b) programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto «Mario Gulich» per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba, per promuovere la comunità degli utilizzatori dei dati del SIASGE;

   c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;

   d) scambio di scienziati e di tecnici;

   e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;

   f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali;

   g) promozione e costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE, sulla base delle linee guida sulla politica dei dati concordate dalle Parti attraverso le loro agenzie attuatrici;

   h) utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte;

   i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;

   l) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia;

   m) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno.

  Le agenzie attuatrici possono proporre ulteriori forme di cooperazione che dovranno essere concordate tra le Parti.
  L'articolo 5 dispone che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. Tali accordi attuativi devono stabilire gli impegni specifici delle agenzie e comprendere anche disposizioni relative alla natura e alla portata dei programmi di cooperazione, alle attività congiunte delle agenzie, ai princìpi sullo scambio di dati e di beni, agli impegni finanziari delle agenzie e qualsiasi altra disposizione che le agenzie ritengano necessaria per realizzare i programmi di cooperazione. Gli accordi attuativi sono soggetti alle disposizioni dell'Accordo quadro tra l'Italia e l'Argentina. Le Parti assicurano che le rispettive agenzie si adoperino per ottemperare agli impegni previsti dagli accordi attuativi. Le agenzie possono, inoltre, concordare di invitare terze parti a partecipare ai suddetti programmi di cooperazione, sulla base di specifici distinti accordi, informando preventivamente le Parti.
  L'articolo 6 prevede che le Parti mantengano un dialogo regolare al livello appropriato, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro.
  L'articolo 7 prevede che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures.
  L'articolo 8 prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti nell'ambito dell'Accordo, in funzione della rispettiva partecipazione ai progetti. Si prevede, inoltre, che la realizzazione dei programmi di cooperazione sia soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. Le disposizioni finanziarie specifiche relative ai programmi di cooperazione saranno definite negli accordi attuativi previsti dall'articolo 5.
  L'articolo 9 dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Si prevede, inoltre, che ciascun accordo attuativo definisca le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. Le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.
  L'articolo 10 stabilisce che le Parti mantengano riservate tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo quadro, salvo quanto diversamente concordato. Tutte le informazioni scambiate dalle agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto dalle stesse nei pertinenti accordi attuativi, che dovranno altresì disciplinare il trattamento delle informazioni riservate scambiate.
  L'articolo 11 prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo. Le Parti devono, invece, coordinarsi in anticipo per la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilità dell'altra Parte o alle attività congiunte. In conformità ai criteri di riservatezza stabiliti dall'articolo 10, le Parti garantiscono reciprocamente l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito dell'Accordo e assicurano che le rispettive agenzie attuatrici definiscano le condizioni per la condivisione di tali risultati. Si prevede, inoltre, che le informazioni e i dati scientifici e tecnici che deriveranno dai programmi di cooperazione non possano essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle agenzie attuatrici. Le Parti, tramite l'ASI e la CONAE e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui propri principali programmi spaziali nazionali.
  L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca delle Parti ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti. Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati), coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Viceversa, in caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente.
  L'articolo 13 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo sia risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 14 prevede che l'Accordo quadro non interferisca con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali, né pregiudichi il rispetto, a cura delle Parti, degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati o con organizzazioni internazionali, compresi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  L'articolo 15 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultima notifica del completamento, a cura di ciascuna Parte, delle rispettive procedure interne a ciò necessarie. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà automaticamente prorogato per un successivo periodo di dieci anni. L'Accordo può essere risolto da ciascuna delle Parti tramite una nota diplomatica. La risoluzione avrà effetto dopo sei mesi dalla data di notifica di una Parte all'altra Parte della sua intenzione di risolvere l'Accordo. L'Accordo può essere modificato o prorogato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti. In caso di risoluzione, le disposizioni dell'Accordo continueranno ad applicarsi ai programmi e ai progetti già avviati ai sensi degli accordi attuativi in vigore alla data della risoluzione, per la durata di tali accordi attuativi, se non diversamente concordato dalle Parti. La risoluzione dell'Accordo non può servire come base per la revisione o per la risoluzione delle obbligazioni di natura finanziaria o contrattuale in vigore alla data della risoluzione e non pregiudica i diritti e gli obblighi stabiliti negli accordi attuativi stipulati prima della risoluzione.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

  La presente iniziativa risponde all'esigenza di ristabilire un quadro coerente, in continuità con quello istituito con l'Accordo del 1992, atto a disciplinare le relazioni tra l'Italia e l'Argentina in materia di cooperazione spaziale, con una particolare enfasi sul programma SIASGE per la collaborazione nel settore dell'osservazione della Terra, che ha avuto inizio nel 2005. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo, per la sua natura politica, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Paesi. In particolare, l'Accordo designa le rispettive agenzie spaziali nazionali quali «agenzie attuatrici» della cooperazione e prevede che, per la realizzazione di programmi congiunti, le agenzie sottoscrivano specifici accordi attuativi in conformità alle disposizioni dell'Accordo quadro, alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Si ritiene che l'Accordo – al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione – non incida su leggi e regolamenti vigenti e che non comporti l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta alcun profilo di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non emergono profili di incompatibilità, dati la natura, l'oggetto e lo scopo dell'Accordo quadro.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a un atto che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  Al momento non risultano in Parlamento in itinere progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia in oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo. Nell'articolo 1 è stabilito che tutte le attività previste dall'Accordo siano condotte in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. Inoltre, l'articolo 14 prevede che l'Accordo non interferisca con le attività di cooperazione delle Parti con altri Stati od organizzazioni internazionali, né pregiudichi il rispetto a cura delle Parti degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati od organizzazioni internazionali, compresi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo. Inoltre, l'articolo 14 prevede che l'Accordo non interferisca con le attività di cooperazione delle Parti con altri Stati od organizzazioni internazionali, né pregiudichi il rispetto a cura delle Parti degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati od organizzazioni internazionali, compresi gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro della Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti ad atti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Il provvedimento rinnova la cooperazione attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo, a seguito della scadenza, il 15 ottobre 2017, del precedente Accordo del 1992.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non vi sono effetti abrogativi né espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano esservi deleghe sulle specifiche materie oggetto dell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 2, le Parti nominano rispettivamente la Comisión nacional de actividades espaciales de Argentina (CONAE) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), quali agenzie attuatrici nazionali (o «agenzie»), responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dall'Accordo quadro.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  La ratifica dell'Accordo non implica la necessità di interventi attuativi diversi dagli specifici accordi attuativi che saranno conclusi dalle agenzie spaziali dei due Stati ai sensi dell'articolo 5, in conformità alle disposizioni dell'Accordo quadro, alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti nonché ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

  La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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