FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2781

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, MULÈ, MARIA TRIPODI, FASCINA, RIPANI, APREA, BAGNASCO, BALDINI, BARATTO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CRISTINA, D'ETTORE, FERRAIOLI, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, MARIN, MILANATO, NAPOLI, NEVI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SISTO, SOZZANI, TARTAGLIONE, TORROMINO, VALENTINI, VERSACE, VIETINA

Modifica dell'articolo 213 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti il personale paramedico militare e le funzioni dei soccorritori militari

Presentata il 13 novembre 2020

  Onorevoli Colleghi! – Nei teatri operativi militari, oggi più che mai, è indispensabile conferire alle unità una «autonomia sanitaria», in termini sia di equipaggiamento che di capacità tecniche nel settore della medicina d'urgenza pre-ospedaliera, per garantire l'immediatezza dell'intervento di soccorso, subito dopo l'evento, e la continuità dell'assistenza dei feriti.
  L'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce la figura del «soccorritore militare» (personale militare non sanitario) che interviene con immediatezza per il soccorso di un ferito, lo assiste fino all'arrivo del personale sanitario e provvede a un eventuale trasferimento dello stesso ferito presso una struttura sanitaria, esclusivamente nelle aree operative all'estero in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e sulle unità navali. I soccorritori sono militari, non appartenenti alla componente sanitaria, ma specificatamente formati per svolgere azioni mediche di fondamentale importanza in contesti sia nazionali sia internazionali, a seguito di incidenti o di eventi che coinvolgono la loro struttura di appartenenza.
  La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare la figura del soccorritore militare, già prevista nel nostro ordinamento, al fine di porre le Forze armate italiane al livello dei più avanzati Paesi esteri per quanto concerne la gestione delle emergenze sanitarie.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge, infatti, istituisce la figura del paramedico militare che, dopo aver frequentato gli appositi corsi di formazione, è autorizzato a effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del soggetto traumatizzato.
  All'articolo 2 è, altresì, istituita la figura dell'istruttore militare di paramedicina che, in possesso del titolo di paramedico militare, di infermiere o di medico, è soggetto a una formazione specifica a cura degli enti competenti.
  L'articolo 3, tenuto conto delle particolari circostanze tattiche e operative delle operazioni speciali, istituisce la figura del soccorritore militare per le Forze speciali a cui, in aggiunta alle competenze già previste per il soccorritore militare, sono attribuite ulteriori competenze da acquisire attraverso un apposito corso di formazione tenuto dalle strutture competenti delle stesse Forze speciali. L'articolo 3 istituisce, inoltre, la figura dell'istruttore soccorritore per le Forze speciali.
  L'articolo 4, invece, sostituendo l'articolo 213 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede che nelle aree operative in cui si svolgono missioni internazionali e nei teatri operativi nazionali, in assenza di personale medico, il personale paramedico militare, al pari del personale infermieristico militare, può effettuare manovre per il sostegno di base delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. Resta fermo quanto già previsto dalla legislazione vigente: ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da un apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
  In considerazione delle funzioni assegnate al personale paramedico, i soggetti interessati, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, sono messi in grado di trattare i traumi da combattimento anche in condizioni estreme, ferma restando l'osservanza di specifici princìpi che circoscrivono l'ambito delle loro competenze. Tali princìpi sono definiti attraverso apposite consultazioni tecniche, in aderenza alle linee guida già ampiamente adottate nell'ambito dei Paesi dell'Alleanza atlantica, al fine di garantire la massima efficienza nel contesto di operazioni a carattere multinazionale.
  Quella del soccorritore medico è una figura ampiamente riconosciuta all'estero che merita il giusto riconoscimento anche in Italia in quanto svolge un'attività fondamentale di supporto e di sostegno dei militari impegnati nei numerosi teatri operativi che vedono il nostro Paese come uno dei protagonisti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura del paramedico militare)

  1. È istituita la figura del paramedico militare che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, effettua manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  2. Tra le manovre di cui al comma 1 sono comprese le seguenti:

   a) controllo delle emorragie venose e arteriose, interne ed esterne;

   b) gestione delle vie aeree con metodi di base e con manovre avanzate;

   c) gestione del trauma toracico e addominale;

   d) gestione delle emergenze a carattere circolatorio;

   e) gestione delle emergenze di carattere non traumatico in assenza di personale sanitario;

   f) somministrazione di farmaci per via orale, intravenosa, intraossea, intramuscolare e intranasale;

   g) rianimazione con fluidi e prodotti sanguigni;

   h) gestione prolungata del traumatizzato in caso di impossibilitato sgombero presso strutture ospedaliere;

   i) consulto telematico con personale sanitario.

  3. Al fine di garantire il mantenimento delle competenze acquisite tramite la formazione iniziale, al personale paramedico militare è riconosciuta la possibilità di frequentare tirocini di formazione nelle strutture della sanità militare sotto la supervisione di personale medico e infermieristico.

Art. 2.
(Istituzione della figura dell'istruttore militare di paramedicina)

  1. È istituita la figura dell'istruttore militare di paramedicina che, in possesso del titolo di paramedico militare di cui all'articolo 1, di infermiere o di medico, riceve una formazione specifica a cura degli enti competenti.

Art. 3.
(Istituzione delle figure del soccorritore militare per le Forze speciali e dell'istruttore soccorritore per le Forze speciali)

  1. Tenuto conto delle circostanze tattiche e operative particolari delle operazioni speciali, è istituita la figura del soccorritore militare per le Forze speciali a cui, in aggiunta alle competenze già previste per il soccorritore militare, sono attribuite ulteriori competenze da acquisire attraverso un apposito corso di formazione tenuto dalle strutture competenti delle stesse Forze speciali.
  2. È istituita la figura dell'istruttore soccorritore per le Forze speciali che, già in possesso della qualifica di soccorritore militare o del titolo di paramedico militare di cui all'articolo 1, di infermiere o di medico, riceve una formazione specifica a cura delle strutture delle Forze speciali.

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 213 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. L'articolo 213 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «Art. 213. – (Speciali competenze del personale infermieristico e paramedico e dei soccorritori militari) – 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, sui mezzi aerei e sulle unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali nonché nei teatri operativi nazionali:

   a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato nonché al personale paramedico militare è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;

   b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da un apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.

   2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri di accesso alla qualifica di paramedico militare, di cui al comma 1, lettera a), nonché i relativi percorsi di formazione».