FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2773

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CIABURRO

Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali

Presentata il 10 novembre 2020

  Onorevoli Colleghi! – La crisi pandemica da COVID-19 che quest'anno ha colpito tutta l'Italia ha reso evidenti alcuni limiti esistenti nel territorio nazionale a livello di enti locali. Sono moltissimi, infatti, i sindaci che hanno presidiato i propri territori giorno e notte, senza muoversi dalle aree maggiormente a rischio per i cittadini, al fine di poter gestire al meglio l'emergenza e di proteggere le proprie comunità e i propri territori. Tale necessità di presenza e di operatività si è poi resa ulteriormente evidente, nel corso del tempo, con il verificarsi di catastrofi naturali, come gli eventi alluvionali che hanno colpito il nord-est all'inizio dello scorso mese di ottobre. Tutti questi eventi hanno reso sempre più necessaria la presenza dei sindaci e degli amministratori nei territori di rispettiva competenza, in particolar modo nei piccoli comuni e nelle aree maggiormente isolate dai grandi centri abitati.
  Preso atto di questa situazione, la presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'estensione, in favore dei componenti degli organi esecutivi e dei presidenti dei consigli degli enti locali, dei permessi retribuiti da 48 a 72 ore e dei permessi non retribuiti da 24 a 36 ore, nonché, alla lettera c), la possibilità per gli stessi soggetti di usufruire di ulteriori 24 ore di permesso retribuito in caso di calamità naturali, catastrofi o emergenze simili quali, a titolo di esempio, l'emergenza pandemica da COVID-19, i recenti eventi alluvionali e i fenomeni sismici che negli ultimi anni hanno afflitto l'Italia centrale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi straordinari spettanti a componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali)

  1. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «a 72 ore»;

   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori dipendenti che ricoprono la carica di sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidente di comunità montana, presidente dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti fino a un massimo di 36 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per lo svolgimento del mandato»;

   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. I lavoratori dipendenti che ricoprono la carica di sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano o presidente di comunità montana hanno diritto a ulteriori permessi, ai sensi del comma 4, fino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, solo in caso di calamità naturali, catastrofi o emergenze simili le quali comportino grave danno o pericolo all'incolumità del territorio amministrato».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.