XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2747
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata PEZZOPANE
Istituzione dell'Associazione italiana degli alberghi per la gioventù quale ente pubblico non economico
Presentata il 27 ottobre 2020
Onorevoli Colleghi! – Rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo presentati da deputati e senatori dell'intero arco parlamentare, il Governo ha ricordato che «Durante la conversione in Senato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, fu approvato, e poi stralciato, l'emendamento 15.0.13 che prevedeva la soppressione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e, conseguentemente, costituiva l'ente pubblico non economico denominato Ente italiano alberghi per la gioventù (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il nuovo Ente sarebbe entrato a far parte degli enti di promozione economica con una nuova dotazione organica di 57 unità. Inoltre, veniva prevista la nomina di un Commissario straordinario al fine dell'adeguamento statutario e per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, nonché per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Gli oneri che lo Stato avrebbe sostenuto a decorrere dal 2020 sarebbero stati pari a 1,7 milioni di euro all'anno». Nelle medesime risposte, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ribadito che «Il Governo, oggi come un anno fa, è disponibile a valutare positivamente un'analoga proposta normativa per affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge».
La presente proposta di legge intende condurre all'approvazione della norma in questione per mettere in atto misure per la salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché dell'occupazione nel settore, intervenendo anche per la tutela dello storico marchio dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù. La stessa proposta di legge prevede che, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), anche attraverso la rete della federazione Hostelling International (in passato denominata International Youth Hostel Federation) – il massimo organismo mondiale competente per la ricettività dei giovani, con funzioni consultive presso l'UNESCO –, il Governo si avvalga dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù – che ha per scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo, culturale e sociale, attraverso la realizzazione e la gestione degli alberghi e degli ostelli per la gioventù e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire il miglioramento morale, culturale e fisico della gioventù mediante la pratica del turismo, considerato un mezzo insostituibile per la promozione sociale dei giovani e per favorirne la reciproca conoscenza e, quindi, l'affermazione dei sentimenti universali di pace e di fraterna solidarietà. Costituita nel 1945, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (che la presente proposta di legge sopprime e al cui posto istituisce la nuova Associazione italiana degli alberghi per la gioventù, ente pubblico non economico) è un ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1948) e assistenziale (decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40) a carattere nazionale e senza finalità di lucro. Degli organi centrali dell'Associazione fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive amministrazioni. L'Associazione è inserita tra le organizzazioni non governative segnalate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quali enti di sviluppo sociale.
A livello internazionale, l'Associazione è membro e unico rappresentante per l'Italia della Hostelling International, nella quale confluiscono oltre settanta associazioni nazionali di ostelli per la gioventù presenti in più di ottanta Paesi. Inoltre, in considerazione delle finalità statutarie perseguite dall'Associazione e di tutti gli elementi individuati dal legislatore e dalla consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile, si possono rinvenire elementi per suffragare la natura pubblica della stessa Associazione e nello specifico:
1) l'istituzione dell'ente con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del turismo dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo e del Commissario nazionale per la Gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato come fondo di dotazione;
2) il fatto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, è stata eretta a ente morale, con il citato decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40 è stata riconosciuta anche ente assistenziale e con il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è stata equiparata a un ente culturale;
3) la presenza all'interno degli organi direttivi dei rappresentanti designati dalle istituzioni, nonché l'erogazione di vere e proprie sovvenzioni da parte dello Stato (ad esempio, la concessione in comodato d'uso gratuito, o a canone ricognitorio simbolico, di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, oppure i contributi concessi negli anni, a partire dai contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariato del turismo e dalla legge 15 dicembre 1949, n. 964, fino a quelli recentemente erogati grazie ad apposite convenzioni sottoscritte con i diversi Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri);
4) la realizzazione degli scopi sociali mediante convenzioni con gli enti locali, i quali hanno affidato strutture da gestire per la riqualificazione del territorio e per la promozione di un turismo sociale a basso costo per lo sviluppo di aree disagiate con progetti legati al territorio stesso;
5) la sottoscrizione di protocolli con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'ANAS Spa, con la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con il Ministro competente per il turismo, con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la gioventù e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
6) la destinazione di contributi per la realizzazione della propria attività mediante apposite disposizioni di legge; inoltre, con il citato decreto-legge n. 97 del 1995, l'Associazione, per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile, era stata ammessa ai benefìci previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390 (ora abrogata).
Di tali evidenze, che palesano de facto la natura pubblicistica dell'Associazione, ha preso atto la stessa Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che, con la delibera n. 01/29 del 19 aprile 2001, ha affermato che i servizi erogati dall'Associazione rientrano nell'ambito della legge 12 giugno 1990, n. 146, e, quindi, tra i servizi pubblici essenziali.
Infine, anche l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento, nel parere del 2014 ha evidenziato che l'Associazione persegue scopi di natura ideale e lo specifico oggetto dell'attività «economica» consiste in un'attività di utilità sociale.
La presente proposta di legge è composta da un solo articolo che prevede:
a) al comma 1, l'istituzione dell'Associazione italiana degli alberghi per la gioventù (AIG), ente pubblico non economico vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e la soppressione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, anche attraverso la rete della federazione Hostelling International. Si prevede altresì che le amministrazioni pubbliche si avvalgano dell'esperienza e delle competenze dell'AIG;
b) al comma 2, l'inserimento dell'AIG nella parte III, relativa agli enti di promozione economica, della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;
c) al comma 3, la nomina di un commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente il compito di adeguare lo statuto della soppressa Associazione al nuovo status di ente pubblico non economico dell'AIG, di provvedere il trasferimento dei beni, delle funzioni e del personale della soppressa Associazione all'AIG e di definire i rapporti pendenti in capo alla stessa AIG. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, nonché le modalità, i termini e le condizioni per la richiesta, anche avvalendosi degli istituti di credito, di prestiti per gli interventi di adeguamento e di valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso all'AIG;
d) al comma 4, che il commissario straordinario, ove necessario, sia autorizzato a bandire un concorso per l'assunzione fino a 57 unità di personale, in modo da garantire la continuità dell'attività dell'AIG;
e) al comma 5, l'obbligo, per l'AIG, di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, tutte le informazioni in possesso sull'organizzazione, sul personale dipendente, sull'attività svolta e programmata e sulla situazione patrimoniale e gestionale della stessa AIG;
f) al comma 6, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le modalità con cui gli enti pubblici e privati proprietari di immobili destinati o da destinare ad alberghi e a ostelli per la gioventù possono avvalersi dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture;
g) al comma 7, che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge, relativi alle spese per il personale e per la nomina del commissario straordinario, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e in 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, siano coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
h) al comma 8, infine, che, fatto salvo il disposto del comma 7, l'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso le risorse derivanti dalla sua attività e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Considerate la necessità e l'urgenza di porre in atto misure per la salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché dell'occupazionale nel medesimo settore, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, anche attraverso la rete della federazione Hostelling international, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Associazione italiana degli alberghi per la gioventù (AIG), ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, alla data di istituzione dell'AIG è soppressa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'AIG per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel settore del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo.
2. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Associazione italiana degli alberghi per la gioventù (AIG)».
3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario avente il compito di adeguare lo statuto della soppressa Associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo status di ente pubblico non economico dell'AIG, di garantire l'ordinato trasferimento dei beni, delle funzioni e del personale della soppressa Associazione all'AIG, nonché di definire i rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto stabilisce la durata e le funzioni del commissario straordinario, tenuto conto di quanto previsto dal primo periodo, il compenso a esso corrisposto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito della stessa, stabilendo le modalità, i termini e le condizioni per la richiesta, anche avvalendosi degli istituti di credito, di prestiti per la realizzazione di interventi di adeguamento e di valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso all'AIG.
4. Il commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato, ove necessario, a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato fino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce i criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 luglio 2020 presso la soppressa Associazione italiana alberghi per la gioventù.
5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata e la situazione patrimoniale e gestionale.
6. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, a livello nazionale e internazionale, gli enti pubblici e privati proprietari di immobili destinati o da destinare ad alberghi e a ostelli per la gioventù possono avvalersi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture, anche ai fini della loro valorizzazione.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e in 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso le risorse derivanti dalla sua attività.