FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
POTENTI, BAZZARO, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, DARA, DURIGON, FIORINI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, IEZZI, MORRONE, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, VINCI, ZORDAN

Modifiche agli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile,
in materia di prescrizioni presuntive

Presentata il 22 ottobre 2020

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende intervenire sugli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile modificando i brevi termini di prescrizione ivi previsti relativi ai diritti di retribuzione, ai prezzi, ai compensi e ad altro di varie categorie di soggetti. A seguito di tale modifica, la prescrizione dei crediti delle categorie professionali interessate risulterebbe aggiornata e maggiormente compatibile con il sistema del regime ordinario di prescrizione dei diritti disciplinato dall'articolo 2946 dello stesso codice civile, eliminando così una sempre meno giustificabile previsione di brevità dei termini delle prescrizioni cosiddette «presuntive». Lo scopo dell'intervento è quello di agevolare molte categorie professionali consentendo loro di non dover ricorrere all'interruzione dei termini di prescrizione verso i propri debitori. Le diverse ipotesi disciplinate nei tre articoli del codice civile oggetto di intervento sono: la prescrizione di sei mesi di cui all'articolo 2954, concernente il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano e di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione, che si intende elevare a un anno; la prescrizione di un anno di cui all'articolo 2955, riguardante gli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore, i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione, gli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità, i commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, e i farmacisti, per il prezzo dei medicinali, che si intende elevare a due anni; infine, la prescrizione di tre anni di cui all'articolo 2956, inerente al diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, dei notai, per gli atti del loro ministero, e degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese, che si intende elevare a cinque anni.
  La presente proposta di legge trova il suo fondamento e il suo senso logico-giuridico nel lungo dibattito sulle prescrizioni e intende essere un primo passo in attesa dell'auspicata revisione del codice civile prevista dal disegno di legge delega atto Senato n. 1151, all'esame della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica. Per quanto concerne la prescrizione presuntiva, si ricorda che il legislatore, attraverso questo istituto, ha inteso soddisfare l'esigenza di evitare liti defatiganti nei rapporti obbligatori, derivanti dal minuto commercio quotidiano, che, al momento della redazione delle norme in esame, si caratterizzavano per la consuetudine di venire liquidati in maniera sollecita e informale senza alcuna prova documentale dell'adempimento. Una situazione, quindi, ben diversa da quella attuale, che vede il costante rafforzamento di strumenti e di incentivi per l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronico. Il legislatore del 1942 ha riproposto anche nel nuovo codice civile le prescrizioni presuntive di sei mesi, di uno e di tre anni, con poche variazioni rispetto a quanto previsto dal codice del 1865.
  Le prescrizioni presuntive appaiono oggi anacronistiche e dovrebbero, pertanto, essere eliminate. Tale è stata, ad esempio, la scelta del legislatore francese nella recente riforma della prescrizione del 2008. Questo tipo di prescrizioni era stato criticato anche dalla stessa dottrina italiana, già sotto la vigenza del codice civile del 1865; si ricorda che secondo la dottrina (Pugliese) la «prescrizione presuntiva è rimasta nel Codice civile priva di una ragione giustificante, un organo sopravvissuto ed ingombrante». A livello internazionale, si ricorda che la Convenzione di New York del 1974 sulla prescrizione nei contratti di vendita internazionale prevedeva un doppio termine di prescrizione, ma in seguito la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci, resa esecutiva dalla legge 11 dicembre 1985, n. 765, ha disposto, a livello internazionale, il doppio termine di prescrizione. Tale Convenzione, infatti, oltre a una modalità di decorrenza della prescrizione di tipo soggettivo (la conoscibilità del venditore) ha previsto anche una modalità di decorrenza della prescrizione di tipo oggettivo, basata sulla consegna della merce, per ridurre il rischio che il dies a quo del termine di prescrizione fosse procrastinato all'infinito, per esigenze sia di certezza che economiche, limitando così nel tempo l'incertezza del venditore di dover rispondere per eventuali vizi di conformità della cosa venduta e, conseguentemente, di dover sostenere anche i relativi costi assicurativi.
  Nel codice civile, la categoria delle prescrizioni presuntive è attualmente prevista dai citati articoli 2954, 2955 e 2956 ed è caratterizzata dal fatto che, trascorso un dato periodo di tempo (variabile a seconda dei casi), il diritto si presume estinto per intervenuto pagamento. È evidente la volontà di tutelare il debitore il quale, a distanza di un periodo non breve, potrebbe trovarsi «costretto» a dimostrare un pagamento per il quale, data la natura dell'obbligazione, non ha conservato la prova documentale (si pensi al rapporto tra albergatore e cliente ovvero tra insegnante privato e allievo). Questo quadro presupposto è oggi ampiamente mutato sia per le modalità di pagamento esistenti, sia per il contesto normativo fiscale e tributario nel quale alcune delle categorie professionali interessate sono oggi tenute a esercitare la propria attività. Si pensi alle attività di agevole registrazione automatica di operazioni e di pagamenti anche in ragione del limitato e sempre più stringente utilizzo del contante e anche al rilevante importo che riguarda un sempre maggior numero di transazioni, come accade in molte prestazioni professionali. Oggi, pertanto, è venuta meno la necessità di tutelare il debitore nei confronti di determinate categorie di creditori.
  Nonostante il termine «prescrizione» utilizzato dal legislatore, l'istituto delle prescrizioni presuntive non si sostanzia in una vera e propria estinzione per prescrizione del relativo diritto, ma in una presunzione iuris tantum che ammette, quindi, la possibile prova contraria. Quest'ultima può ricavarsi attraverso le limitate forme della confessione giudiziale e del deferimento in giuramento decisorio, istituti tanto desueti quanto legati a un ancestrale concetto di rigore morale della propria parola che appare oggi, benché richiesto attraverso il solenne istituto del deferimento in giuramento o della confessione, un infrequente e «tombale» strumento di definizione della controversia con esito infausto per il creditore.
  Sotto la vigenza del codice civile del 1865 l'elemento dell'oralità era un presupposto essenziale per l'applicazione della presunzione presuntiva, mentre oggi sussiste un contrasto non sopito tra dottrina e giurisprudenza sull'essenzialità del requisito dell'oralità. Infatti, da un lato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la prescrizione presuntiva non operi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto e, dall'altro, la dottrina e parte della giurisprudenza di merito sono di opinione contraria. Tale contrasto è stato alimentato anche dalla scelta del legislatore del 1942 di non riportare il contenuto del secondo comma dell'articolo 2141 del codice civile del 1865 che prevedeva l'interruzione della prescrizione nel solo caso di riconoscimento del debito per iscritto.
  Sotto il profilo concettuale, invero, la prescrizione presuntiva è incompatibile con la prescrizione estintiva in quanto il primo istituto si fonda su una presunzione di pagamento del debito, mentre il secondo istituto si fonda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel chiedere la sua attuazione, prescindendo dall'effettivo adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, proposta in primo grado l'eccezione di prescrizione presuntiva, la parte non può, in appello, sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva ordinaria (Cassazione civile, sentenza n. 6120 del 5 dicembre 1985). Si osserva, inoltre, che l'articolo 2953 del codice civile chiarisce che per i diritti per i quali la legge stabilisca una prescrizione breve (rimarrebbero alcuni altri istituti inseriti in leggi speciali sui quali, appunto, sarebbe auspicabile un più complesso intervento sistematico legislativo) e riguardo ai quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, una volta accertati in una sentenza, essi si prescrivano nel termine ordinario decennale. Per una linea consolidata in giurisprudenza, si è ritenuto di dover applicare all'istituto in esame le medesime regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, fatte salve le disposizioni particolari espressamente dettate, come quella sulla decorrenza del termine di cui all'articolo 2967 dello stesso codice civile. Di conseguenza, si è ritenuto che anche alla prescrizione presuntiva sia applicabile la normativa dell'articolo 2938 del citato codice sul divieto di rilevarla d'ufficio da parte del giudice (Cassazione civile, sentenza n. 1248 dell'8 febbraio 1994).
  Va osservato, infine, che l'eccezione della prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che comporti, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta. Tale ammissione può essere anche desunta dall'affermazione che sia un altro il soggetto tenuto all'adempimento, un'affermazione che presuppone la mancata estinzione dell'obbligazione (Cassazione civile, sentenza n. 2648 del 13 marzo 1987).
  È, inoltre, da notare come il legislatore italiano, a differenza di quanto fatto dal legislatore tedesco e da quello francese, non ha provveduto a riorganizzare l'intero istituto della prescrizione, con l'intento di razionalizzare i numerosi termini di prescrizione, disseminati sia nel codice civile – anche al di fuori del libro sesto – sia nelle numerose leggi speciali, ma si è limitato a modificare esclusivamente un unico termine di prescrizione relativo a una materia particolare (quella delle assicurazioni), lasciando inalterato l'intero istituto della prescrizione. Termini di prescrizione sono rinvenibili anche nel codice della navigazione e nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altri termini di prescrizione sono rinvenibili nella normativa dell'Unione europea.
  Con la presente proposta di legge non si intende intervenire sull'ordine sistematico dato dal nostro legislatore al complesso della materia dei termini di prescrizione, ma proporre una soluzione che attualizzi l'istituto della prescrizione presuntiva, oggi del tutto desueta poiché collegata a brevissimi tempi di prescrizione. Infatti, nel nostro ordinamento, come già osservato, la prescrizione presuntiva ha una durata differente a seconda delle ipotesi per le quali essa è prevista, potendo estendersi per sei mesi, un anno o tre anni. Degni di nota sono gli interventi normativi della Francia e della Germania, ambedue nel solco di una modernizzazione dell'istituto della prescrizione e che si possono sintetizzare nell'individuazione di termini di prescrizione uguali per tutti i diritti di credito. Almeno in materia contrattuale, quindi, è individuato un termine di prescrizione «generale» piuttosto breve, di tre o di quattro anni al massimo, che decorre dal momento in cui il creditore sapeva o avrebbe potuto avere conoscenza dell'esistenza del proprio diritto. Si aggiunge a questo un termine «massimo» o assoluto di prescrizione, normalmente pari a dieci anni, che decorre dal momento in cui il diritto viene ad esistenza e decorso il quale il diritto è in ogni caso prescritto; inoltre, è riconosciuto alle parti un ampio potere di autonomia nel modificare consensualmente il regime di prescrizione. In Germania, la normativa pre-riforma stabiliva termini di prescrizioni trentennali di diretta derivazione giustinianea e anche termini brevissimi, addirittura di sei settimane, per la vendita di alcuni tipi di animali. Il codice tedesco vigente ha stabilito un termine di prescrizione ordinaria di tre anni, termine adottato anche dalla Commissione Lando nei Principles of European Contract Law. Per quanto concerne la Francia, i problemi riscontrati riguardavano l'eccessiva lunghezza del termine ordinario di prescrizione, ancora trentennale, e la proliferazione di una moltitudine di termini di prescrizione diversi dal termine ordinario, una differenziazione che contribuiva all'aumento dell'incertezza e del contenzioso. In alcuni casi, inoltre, la dottrina francese aveva messo in dubbio alcune prescrizioni brevi, in particolare i termini di prescrizione breve a favore di alcuni professionisti quali, ad esempio, gli assicuratori e i trasportatori. Come in Germania, anche in Francia il termine trentennale pre-riforma, previsto dal Code Napoléon, era ritenuto troppo lungo rispetto alle esigenze di un ordinamento civile moderno. Il testo attualmente in vigore in Francia prevede un termine ordinario quinquennale e risulta, appunto, frutto di un compromesso tra il termine decennale e quello triennale. Con la riforma del 1948 fu introdotto un termine decennale per tutta la materia delle obbligazioni commerciali e con la riforma del 2008 sono state abolite tutte le prescrizioni brevi e sono stati eliminati anche i termini di prescrizione presuntiva, definiti dalla dottrina francese, ma non dal legislatore, quali prescriptions présomptives. La dottrina francese aveva da tempo sostenuto come l'istituto della prescrizione presuntiva apparisse del tutto desueto, anche a fronte delle stesse modalità di pagamento oramai diffuse anche per i rapporti che regolano la vita quotidiana. L'introduzione nell'ordinamento francese di un secondo termine ordinario di prescrizione, cosiddetto «délai butoir», concorrente con il primo termine di prescrizione ordinario generalmente più breve, rappresenta una novità per l'ordinamento giuridico francese. L'articolo 2232 del codice civile francese vigente prevede, infatti, che il momento di decorrenza della prescrizione e le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione non possano prolungare il termine della prescrizione oltre i venti anni dalla nascita del diritto.
  La presente proposta di legge, prendendo spunto dalle citate esperienze tedesca e francese, intende, quindi, aggiornare il quadro normativo nazionale e, al contempo, costituire uno stimolo al dibattito parlamentare sull'argomento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2954, le parole: «in sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «in un anno»;

   b) all'articolo 2955, alinea, le parole: «in un anno» sono sostituite dalle seguenti: «in due anni»;

   c) all'articolo 2956, alinea, le parole: «in tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque anni».