XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2728
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZANETTIN
Modifica all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di collocamento in aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative
Presentata il 21 ottobre 2020
Onorevoli Colleghi! – Le cronache recenti hanno ancora una volta posto in evidenza quella che si è rivelata una vera e propria strumentalizzazione del disposto di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». La norma, che prevede l'aspettativa retribuita in caso di campagna elettorale degli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative, si è infatti prestata a comportamenti opportunistici e scorretti, nonostante che essa miri, in realtà, a tutelare coloro che, legittimamente, vogliono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo il principio tutelato anche dalla Costituzione.
La strumentalizzazione a cui è stata sottoposta tale norma è diventata un vero e proprio fenomeno, molto noto e ricco di precedenti, che ha avuto come protagonisti carabinieri, poliziotti e finanzieri. L'ultimo caso è quello avvenuto in occasione delle elezioni amministrative nel comune di Carbone, un piccolo paese in provincia di Potenza, per le quali si sono presentati alcuni poliziotti del reparto mobile di Reggio Calabria che da anni si candidavano alle elezioni comunali e sfruttavano il mese di aspettativa senza mai fare campagna elettorale. Un piano che però, in questo caso, si è scontrato con la mancanza di avversari: i poliziotti sono risultati gli unici candidati e quindi sono stati eletti. Gli stessi poliziotti, dopo essere stati eletti, si sono dimessi e pertanto il comune è stato commissariato.
Nel 2018 aveva fatto scalpore il caso del comune di Capodimele, in provincia di Latina, le cui liste elettorali avevano visto la cospicua presenza di appartenenti alle forze di polizia.
Più recentemente, ha destato sospetti la presenza di una vera e propria «lista fantasma » nel minuscolo comune di Posina, in provincia di Vicenza, dove, per un posto di consigliere eletto con quattordici voti, non si è mai presentato nessuno e si è scoperto in seguito che i nove candidati della lista «L'Altra Italia», tutti residenti in provincia di Foggia, non sapevano neanche di essere stati collocati in tale lista.
È, quindi, evidente come i fatti riportati dimostrino che troppe persone hanno approfittato della norma vigente e delle casse dello Stato solo per potersi vedere garantito un mese di retribuzione senza prestare servizio. È, pertanto, necessario modificare la disposizione dell'articolo 81 della legge n. 121 del 1981, mantenendone saldi i presupposti e i princìpi di fondo e garantendo comunque il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di poter svolgere liberamente la propria campagna elettorale, abolendo però il diritto alla retribuzione durante l'aspettativa. La modifica non comporta oneri finanziari e uniforma il trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato e ai corpi equiparati ai quali si applica la disciplina prevista dalla stessa legge a quanto già previsto in materia di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici candidati, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «aspettativa speciale con assegni» sono sostituite dalle seguenti: «aspettativa non retribuita».