FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2715

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZO, ARESTA, MAURIZIO CATTOI, CORDA, DEL MONACO, DORI, D'UVA, FANTINATI, FRUSONE, GIARRIZZO, GUBITOSA, IOVINO, MISITI, PENNA, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, SAITTA

Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi

Presentata il 13 ottobre 2020

  Onorevoli Colleghi! – Nel mondo militare l'attività premiale costituisce una delle più significative espressioni dell'azione di comando poiché la gratificazione morale dei militari, che si distinguono per condotta e risultati ottenuti, è uno strumento necessario per sostenerne il morale e la motivazione. Tale funzione assume un'altissima rilevanza e responsabilità per i comandanti, avendo anche considerevoli conseguenze ai fini della redazione della documentazione caratteristica e, soprattutto, dell'avanzamento di carriera del militare, da cui discende anche una progressione di tipo economico. Ne consegue che questa debba essere esercitata, nei differenti livelli, con grandi sensibilità, trasparenza, senso di responsabilità ed equilibrio.
  Tra le ricompense che possono essere concesse per particolari meriti da parte della linea gerarchica superiore vi sono l'encomio solenne, l'encomio semplice e l'elogio. In particolare, l'encomio solenne può essere tributato esclusivamente da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente ai sensi dell'articolo 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «codice», e deve essere inequivocabilmente riconducibile al compimento di un atto eccezionale e chiaramente rinvenibile nel testo in cui si dà atto della motivazione.
  Allo stesso modo, anche l'encomio semplice deve essere sostenuto da una motivazione dal cui testo sia chiaramente individuabile l'atto speciale o i meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza, che hanno indotto un generale o un ammiraglio della linea gerarchica a concederlo.
  Appare, dunque, evidente che l'aver dimostrato una particolare e spiccata diligenza nell'assolvimento dei propri incarichi, compiti o mansioni, non può costituire un elemento di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione di una delle citate ricompense che, pertanto, deve premiare attività che superano il solo rendimento meritorio e nelle quali sia rinvenibile un comportamento caratterizzabile per rilevanza e per straordinarietà.
  La Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) del Ministero della difesa ha più volte richiamato l'attenzione sulle modalità con le quali le attività premiali debbano essere concesse, evitando che queste siano attribuite nell'approssimarsi delle valutazioni o all'atto del trasferimento, limitandosi a esaltare le qualità e l'impegno nello svolgimento degli incarichi o nell'assolvimento delle mansioni, per fatti, quindi, nei quali non sono riscontrabili quei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità richiesti dalla normativa.
  Alla luce di quanto esposto, al fine di perseguire princìpi ispirati alla meritocrazia, alla giustizia e all'uguaglianza, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, una modifica all'articolo 1058 del codice in materia di giudizio di idoneità e di attribuzione del punteggio di merito per il personale in avanzamento. Si prevede la redazione, in aggiunta al verbale, di uno statino allegato contenente, oltre al punteggio, le motivazioni del giudizio di idoneità e le valutazioni di merito conferite da ciascun membro della commissione. Tale provvedimento consentirà di rendere trasparenti i giudizi di merito che hanno determinato o no l'idoneità dell'ufficiale (o del sottoufficiale) all'avanzamento al grado superiore.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 1462 del codice al fine di giungere a una maggiore trasparenza, specificando nella norma di legge che gli atti di «attestata eccezionalità» devono essere dettagliatamente trascritti nel testo della motivazione. Inoltre, affinché siano di monito per l'intera comunità, si prevede che ne siano date conoscenza e pubblicità attraverso una sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero della difesa. Si prevede, altresì, che la pubblicazione on line avvenga in forma anonima, al fine di impedire un'identificazione indiretta dei soggetti interessati, incrociando dati comuni con gli altri dati sensibili. Infine, si prevede che la PERSOMIL istituisca un adeguato archivio digitalizzato per il monitoraggio delle attività premiali.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1058 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione del punteggio di merito)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1058 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

   «7-bis. La commissione redige il processo verbale del procedimento di attribuzione del punteggio di merito. Al processo verbale è allegato uno statino contenente gli elementi e le motivazioni del giudizio di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, per ciascun ufficiale risultato idoneo, nonché i punti di merito attribuiti e la valutazione di sintesi espressa da ciascun componente della commissione con riferimento al complesso degli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d)».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1462 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di encomi ed elogi)

  1. All'articolo 1462 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti di attestata eccezionalità, descritti in dettaglio nella motivazione. Esso è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, dell'unità e dei comandi superiori e deve essere, altresì, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della difesa, affinché tutti ne traggano esempio; esso è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
   2-bis. Al fine di impedire l'identificazione indiretta del militare, nonché per finalità relative alla sicurezza nazionale e alla difesa, l'encomio solenne, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della difesa di cui al comma 2, deve riportare i soli dati personali dei soggetti interessati in forma anonima»;

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. L'encomio solenne e l'encomio semplice non possono essere conferiti all'atto delle valutazioni o del trasferimento del soggetto valutato o del soggetto che li conferisce»;

   c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività premiali, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa istituisce un archivio digitalizzato e aggiornato contenente i dati relativi agli encomi, agli elogi e alle altre ricompense».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.