FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2652

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRIBAUDO, CIAMPI, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, VERINI

Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie di volontari

Presentata l'8 settembre 2020

  Onorevoli Colleghi! — Per inserimento eterofamiliare supportato di adulti (IESA) si intendono l'integrazione e la cura di persone in stato di temporanea o cronica difficoltà di tipo psichico o fisico presso l'abitazione di volontari.
  Questa esperienza è fortemente radicata in molti Paesi europei (Germania, Francia, Inghilterra, Belgio e altri). Nel solo Regno Unito, a pochi anni dalla sua introduzione, lo IESA (shared lives plus) assiste circa 14.000 persone in altrettante famiglie ospitanti. Seppure con caratteristiche eterogenee a seconda del contesto, anche nel nostro Paese sono presenti alcune proficue esperienze di IESA, realizzate mediante appositi progetti in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Sardegna, Puglia e Campania. La regione Piemonte ha previsto, nella deliberazione della giunta regionale 19 settembre 2016, n. 29-3944, relativa alla «Revisione della residenzialità psichiatrica», un piano per l'estensione dell'attività di IESA secondo il modello dell'azienda sanitaria locale (ASL) T03 (individuata come centro esperto in Piemonte) a tutte le ASL piemontesi.
  Nei progetti di IESA un nucleo familiare di volontari (o un singolo volontario) accoglie una persona in difficoltà coinvolgendola in tutte le attività quotidiane. La convivenza si avvale del supporto continuativo offerto da professionisti appositamente formati, attraverso visite domiciliari a cadenza regolare e con pronta disponibilità telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette. È inoltre previsto per i volontari ospitanti un rimborso forfetario delle spese sostenute per l'accoglienza, corrisposto direttamente dal paziente che percepisce, qualora non sia in possesso della cifra necessaria, un'integrazione dai servizi sanitari o socio- assistenziali. Tali aspetti sono definiti da un apposito contratto che vede coinvolte le tre parti interessate dal progetto: il paziente, il volontario ospitante e la ASL o i servizi sociali.
  Lo IESA si configura come una modalità abitativa alternativa al ricovero in istituzioni chiuse e complementare ad altre soluzioni territoriali, nelle quali la famiglia assume il ruolo di ambiente di cura a valenza terapeutica, riabilitativo-risocializzante, assistenziale e inclusiva. I principali vantaggi di questa misura risultano essere: un aumento della qualità della vita percepita dal soggetto associata a una maggiore inclusione sociale e all'abbattimento dello stigma, il miglioramento della sintomatologia, la riduzione dei ricoveri ospedalieri e il contenimento dei costi per la residenzialità con il conseguente effetto di un ampliamento dell'offerta di cura alla popolazione.
  Sebbene lo IESA sia generalmente ricondotto a un'utenza di tipo psichiatrico e nasca storicamente nel territorio piemontese come strumento di deistituzionalizzazione durante la fase di chiusura degli ospedali psichiatrici, vi sono esperienze incoraggianti rivolte anche a persone in carico ad altre aree specialistiche (disabilità, anziani non autosufficienti, oncologia, dipendenze, demenze e altro).
  Per tutti questi motivi si ritiene utile e opportuno prevedere la possibilità che il modello dello IESA sia esteso a tutto il territorio nazionale e che le ASL adottino tale modello in collaborazione sinergica con i servizi sociali del territorio. Per quanto riguarda la gestione economica dei progetti è possibile fare riferimento al cosiddetto «budget di salute», uno strumento che garantisce l'esigibilità del diritto alla salute attraverso l'attivazione di interventi socio-sanitari integrati mirati alla realizzazione di progetti di vita individualizzati. Per l'adozione di regolamenti regionali in materia di IESA si potrà fare riferimento all'esperienza ventennale della ASL T03 della regione Piemonte. Con la presente proposta di legge si intende estendere il modello dello IESA a tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge ha la finalità di agevolare lo sviluppo di progetti di inserimento eterofamiliare supportato di adulti (IESA), attraverso l'integrazione e la cura di persone in stato di temporanea o cronica difficoltà di tipo psichico o fisico, di seguito denominate «ospiti», presso l'abitazione di volontari.

Art. 2.
(Normative regionali)

  1. Ogni regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta specifiche disposizioni per l'attuazione nel proprio territorio dei progetti di IESA di cui all'articolo 1 in ambito sanitario e sociale.

Art. 3.
(Istituzione di centri esperti regionali o interregionali)

  1. Per garantire l'avvio e la gestione dei progetti di IESA sono individuati appositi centri regionali o interregionali con esperienza consolidata nel settore.

Art. 4.
(Responsabile del progetto di IESA)

  1. Ogni progetto di IESA ha un responsabile, individuato nel dirigente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 5.
(Formazione degli operatori dei progetti di IESA)

  1. Gli operatori dei progetti di IESA devono essere in possesso di laurea triennale in ambito sanitario o sociale e devono avere successivamente usufruito di una specifica formazione certificata da parte di uno dei centri di cui all'articolo 3. Essi possono essere dipendenti delle aziende sanitarie locali o dei servizi socio-assistenziali, ovvero soggetti del privato sociale, di imprese private o di enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Art. 6.
(Selezione dei volontari)

  1. I volontari che dichiarano la propria disponibilità a fare parte di un progetto di IESA devono sostenere un apposito percorso di selezione basato su un protocollo strutturato e suddiviso in più fasi, condotte dagli operatori del progetto, che prevedano almeno due colloqui di conoscenza, una visita domiciliare e l'incontro con tutti i membri del nucleo familiare dei volontari. Al termine della selezione e delle opportune verifiche, gli operatori si esprimono in merito all'idoneità dei volontari e del loro contesto abitativo.

Art. 7.
(Selezione degli ospiti)

  1. Gli ospiti sono sottoposti a una selezione sulla base di un apposito protocollo e attraverso colloqui di approfondimento e riunioni con gli operatori del progetto di IESA e con i volontari.

Art. 8.
(Formazione dei volontari)

  1. I volontari selezionati per partecipare a un progetto di IESA ai sensi dell'articolo 6 devono ricevere, prima dell'avvio del progetto, un'adeguata formazione individuale o di gruppo da parte degli operatori dello stesso progetto.

Art. 9.
(Numero di ospiti)

  1. Ogni nucleo familiare volontario può accogliere al suo interno, di norma, un solo ospite del progetto di IESA di riferimento. In casi eccezionali, qualora vi siano risorse idonee e gli operatori del progetto lo ritengano opportuno ai fini terapeutici, un nucleo familiare può accogliere due ospiti. Per quanto riguarda eventuali inserimenti presso case famiglia o fattorie sociali, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 10.
(Rimborso delle spese di ospitalità)

  1. I volontari beneficiano di un rimborso forfetario mensile erogato dall'ospite per la copertura delle spese di ospitalità. Qualora l'ospite non sia in grado di fare fronte all'intera quota del rimborso, è previsto l'intervento del servizio sanitario o sociale competente per territorio, che provvede a rilasciare un apposito assegno di cura, o uno strumento affine, intestato all'ospite stesso.

Art. 11.
(Detassazione del rimborso delle spese di ospitalità)

  1. Il rimborso erogato dall'ospite ai volontari ai sensi dell'articolo 10 è esente da imposte e tasse.

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.