XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2649
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LONGO
Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate
Presentata il 7 settembre 2020
Onorevoli Colleghi! – Il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia: si celebra in questa data l'armistizio che nel 1918 pose fine alle ostilità tra l'Italia e l'Impero austroungarico, concluse con la vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto.
Una vittoria frutto della dedizione, del sacrificio e dell'unità del popolo italiano. Una vittoria «agrodolce», che costò la vita a oltre 700.000 soldati e che comportò circa 1 milione di soldati mutilati o feriti: sembrano semplici numeri, ma si tratta di persone che meritano di essere ricordate. La Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate fu istituita nel 1919 per commemorare la fine della prima guerra mondiale, un evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale.
Il 4 novembre, di fatto, è l'anniversario del cosiddetto «armistizio di Villa Giusti» del 1918, che coincide generalmente con la fine della prima guerra mondiale e che fu firmato a Padova il 3 novembre 1918.
La Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre è stata l'unica festa nazionale celebrata prima, durante e dopo il fascismo.
Fino al 1976, il 4 novembre è stato un giorno festivo; dal 1977, in pieno clima di austerity, a causa della riforma del calendario delle festività nazionali introdotta con la legge 5 marzo 1977, n. 54, la ricorrenza è stata trasformata in una «festa mobile», la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre.
Anche a distanza di un secolo è importante tenere viva la memoria collettiva degli italiani sulla Grande guerra, una guerra che gli italiani fecero per liberare altri italiani.
Se il nostro essere italiani ha un significato, se la nostra cultura, la nostra civiltà e la nostra identità sono per noi e per tutti i popoli europei un valore, allora dobbiamo tenere vivo nella memoria il 4 novembre.
Un valore, quello della nostra identità di popolo indipendente e libero, che, lungi dall'essere uno strumento di contrapposizione allo straniero e di chiusura verso gli altri popoli, è diventato propedeutico a un percorso di unione con i popoli europei e di fratellanza più che mai forte con quei popoli contro i quali abbiamo combattuto due guerre.
Ricordare e celebrare il 4 novembre non significa affatto esaltare l'Italia in guerra né, tantomeno, l'idea della guerra.
Quel che sentiamo e facciamo in proposito è già scritto con chiarezza nell'articolo 11 della Costituzione: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e si impegna per «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».
Per questo le nostre Forze armate sono uno strumento di pace, non solo perché sono pensate e organizzate solo per garantire la difesa della patria, senza alcuno spirito o intento di aggressione e di prevaricazione, ma anche perché sono diventate uno strumento di restaurazione della pace e dei diritti essenziali della persona in terre lontane e presso popoli che nella loro presenza vedono una garanzia di sicurezza e di pace civile.
Ricordare il 4 novembre significa onorare la memoria storica e civile di un'Italia che ancora oggi stenta a riconoscersi in un sistema condiviso di valori.
Ricordare i caduti delle trincee del Carso che accomunarono i veneti ai calabresi, i toscani ai siciliani, i lombardi ai sardi e ricordare il 4 novembre significa ricordare il sacrificio di tutti gli italiani.
Pertanto, con la presente proposta di legge si intende ripristinare la festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La celebrazione della Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che è ripristinato come giorno festivo ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.