XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2623
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza
Presentata il 3 agosto 2020
Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge è volta a introdurre un'ulteriore limitazione all'utilizzo di veicoli a motore da parte di soggetti che siano stati condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l'installazione sui veicoli da questi utilizzati di un dispositivo che impedisca l'avvio del motore qualora rilevi un tasso alcolemico superiore a zero.
Le modifiche incidono sugli articoli 186 e 125 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», prevedendo innanzitutto un sistema che imponga una norma di comportamento particolare al conducente al quale, a seguito della condanna per guida in stato di ebbrezza, viene imposto il divieto di guidare dopo avere assunto alcool. La previsione di un obbligo a carico del conducente non incide sulle caratteristiche costruttive dei veicoli. Lo scopo è quello di prevedere che chiunque sia stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza nelle condizioni previste dall'articolo 186, comma 2, lettere b) o c), del codice della strada, a seguito della revisione della patente di guida disposta dopo la condanna per tali reati, sia destinatario di una specifica prescrizione per la guida. Tale prescrizione è resa esplicita nella patente di guida del soggetto attraverso l'apposizione dei codici unionali 68 e 69, previsti dall'allegato I (Disposizioni relative al modello UE di patente di guida) alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, attualmente disposta dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada in caso di persone che hanno problemi di dipendenza dall'alcool o patologie che rendono pericolosa la guida dopo l'assunzione di alcool, per imporre al conducente l'obbligo di guidare senza aver assunto alcool anche se non è neopatentato o appartenente a categorie oggetto del divieto di assunzione di alcool alla guida di cui all'articolo 186-bis dello stesso codice.
Tale prescrizione deve avere durata non inferiore a due anni a decorrere dalla sentenza definitiva di condanna nel caso previsto dall'articolo 186, comma 1, lettera b) (stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 mg/l), e non inferiore a tre anni nel caso previsto dalla lettera c) (stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 mg/l).
Per dare concreta attuazione alla norma, si prevede che, in tali casi, dopo la sentenza di condanna, il prefetto imponga al titolare della patente di guida di sottoporsi alla revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada, al solo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione sopraindicata. Tale revisione non interferisce con le visite mediche disposte dal prefetto ai sensi dell'articolo 186, comma 8, del medesimo codice.
Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia, per rendere possibile l'imposizione della prescrizione specifica di guida senza assunzione di alcool, si prevede di applicare le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, del codice della strada, che impongono al titolare di patente straniera di convertire la propria patente estera in patente nazionale prima di effettuare la revisione della patente. Se l'operazione di revisione non viene effettuata nei termini previsti, la patente stessa non consentirà più di guidare in Italia (inibizione della guida a tempo indeterminato).
Chi è destinatario della prescrizione ai sensi del citato codice unionale 69 e guida un veicolo a motore in Italia è tenuto a installare e a tenere in efficienza, a proprie spese, sul veicolo che conduce o che utilizza, un meccanismo elettronico che impedisca l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
Le caratteristiche del dispositivo di blocco da utilizzare e le modalità di installazione sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme. Con tale decreto il Ministro individua anche le officine autorizzate a installare il dispositivo. Integrando una norma di comportamento del conducente titolare di patente di guida italiana che si trovi in determinate condizioni e non incidendo sulle caratteristiche costruttive del veicolo, la previsione è conforme alle norme dell'Unione europea in materia di veicoli.
Per conferire concreta forza all'obbligo previsto, la presente proposta di legge è stata completata attribuendo alla violazione dei codici unionali 68 e 69 una sanzione più grave di quella attualmente prevista per la violazione delle prescrizioni degli altri codici unionali relativi alle prescrizioni imposte ai conducenti. Si è, inoltre, prevista una specifica sanzione correlata alla circolazione con un veicolo sul quale non sia stato installato o non sia funzionante il prescritto dispositivo di blocco.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, essendo previste l'installazione e la manutenzione del dispositivo bloccante a carico del soggetto sanzionato, come esposto nella relazione illustrativa.
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CNEL
Art. 1.
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 125 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia ai quali è stato imposto il rispetto delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su tali veicoli è stato installato a loro spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico del guidatore superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo di blocco e sono individuate le officine autorizzate all'installazione dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, quando ricorre la violazione delle prescrizioni imposte dai codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, si applicano le sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, le cui entità e durata sono raddoppiate, si applicano quando il titolare di patente di guida italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con un dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i sigilli apposti al momento dell'installazione».
Art. 2.
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), è sempre disposto che sulla patente di guida rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Il citato codice unionale deve essere apposto sulla patente di guida, fatta salva una maggiore durata stabilita dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal citato comma 2, lettera b), e di almeno tre anni nei casi previsti dal medesimo comma 2, lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente di guida dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al citato comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c), sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli».