FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2600

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SILVESTRONI, PRISCO, LUCA DE CARLO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di presentazione delle liste elettorali e di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Presentata il 20 luglio 2020

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di limite del terzo mandato consecutivo del sindaco nei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti e del quarto mandato consecutivo del sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti nonché di elezione al primo turno dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  In particolare, l'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che il sindaco e il consiglio comunale durino in carica per un periodo di cinque anni e che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non sia immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  Tuttavia, nei comuni più piccoli il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta numerosi problemi, in quanto nelle piccole realtà è sovente difficile individuare candidature per la carica di sindaco. Seguendo tale logica, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto, in deroga al citato articolo 51 del testo unico, che ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applichino le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 51; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
  L'armonica distribuzione della popolazione nel territorio nazionale è sempre stata una ricchezza insediativa che anche durante la pandemia si è rivelata una garanzia del nostro sistema sociale e sanitario e una certezza nella manutenzione del territorio e non vi è dubbio che i piccoli comuni costituiscano un'opportunità di sviluppo economico della nazione. A causa del progressivo e fisiologico spopolamento di tali territori, tuttavia, risulta ancora più difficile individuare candidature per la carica di sindaco, rispetto a quanto già si è osservato per la generalità dei piccoli comuni.
  A tale fine, la presente iniziativa legislativa intende modificare il citato articolo 51 del testo unico prevedendo che ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sia consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi, un obiettivo auspicabile anche in considerazione del fatto che l'azione amministrativa dei sindaci e di tali amministrazioni ha subìto le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che, pertanto, i risultati del loro mandato elettorale risentiranno considerevolmente delle necessarie scelte economiche e gestionali, legate all'emergenza che ha avuto ricadute sia sulla qualità dei servizi che sulle performance del mandato dei sindaci, soprattutto dei piccoli comuni e di quelli montani.
  L'obiettivo della presente proposta di legge è innalzare la soglia da 3.000 a 5.000 abitanti, in modo da consentire il terzo mandato consecutivo dei sindaci dei piccoli comuni, considerando come tali gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e sostenere i piccolissimi comuni consentendo il quarto mandato consecutivo del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
  In secondo luogo, si intende apportare una novella al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, introducendo l'articolo 60-bis il quale stabilisce che, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in caso di presentazione di una sola lista elettorale e nel caso in cui il candidato non abbia conseguito la maggioranza prescritta, non sia necessario procedere a un successivo turno per consentire il conseguimento del quorum. Obiettivo della modifica proposta è consentire l'elezione al primo turno del candidato sindaco, qualora il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, dai quali è escluso il computo degli italiani residenti all'estero. In tal modo, si evita un inutile e dispendioso secondo turno elettivo avendo ottenuto una legittimazione popolare sufficiente. Il turno aggiuntivo, infatti, comporta inevitabili costi per lo Stato e registra sempre una minore partecipazione da parte degli elettori, con conseguenze deflagranti per i piccolissimi comuni.
  La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 apporta modifiche al citato articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di prevedere che il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato consecutivo non si applichi ai comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, ferma restando la possibilità di un numero massimo di tre mandati consecutivi, e ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ferma restando la possibilità di un numero massimo di quattro mandati consecutivi.
  L'articolo 2 apporta modifiche al menzionato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, prevedendo che, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intende eletto il candidato sindaco purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, dai quali è escluso il computo degli italiani residenti all'estero.
  L'articolo 3 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sia necessaria la sottoscrizione di almeno dieci residenti regolarmente iscritti alle liste elettorali per la presentazione di una lista elettorale.
  L'articolo 4 prevede che le disposizioni contenute nella presente legge trovino applicazione a decorrere dalle prime elezioni per gli enti locali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «3-bis. Ai comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.
   3-ter. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi».

  2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 60-bis del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione del consiglio comunale nei piccoli comuni)

  1. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

   «Art. 60-bis. – 1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera

    «i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»

   b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per gli enti locali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.