FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2567

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifiche all'articolo 104 della Costituzione concernenti la composizione del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 2 luglio 2020

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale è volta a modificare le norme concernenti la composizione del Consiglio superiore della magistratura.
  L'esigenza, divenuta ormai indifferibile, che la modifica aspira a soddisfare è quella di ridimensionare le distorsioni patologiche legate al peso preponderante assunto dalle correnti della magistratura non solo nel momento per così dire «genetico», cioè in sede di individuazione dei candidati destinati a concorrere per l'elezione, ma anche successivamente, nel quotidiano esercizio da parte dell'organo delle proprie attribuzioni costituzionali.
  Non è inutile rammentare come già in sede di Assemblea costituente massimo fosse stato lo sforzo di trovare un punto di equilibrio fra i due principali, e contrapposti, rischi sottesi alle regole di composizione dell'organo.
  È noto che, da un lato, si agitava il timore che le ragioni «esterne» della politica si infiltrassero nelle dinamiche del Consiglio superiore della magistratura, tramite un potere di nomina eventualmente troppo ampio affidato alle istituzioni del circuito democratico rappresentativo, a cominciare dal Parlamento. È altrettanto noto, però, che un timore speculare era quello di creare uno «Stato nello Stato», una «casta chiusa e intangibile» (onorevole Preti), «separata e irresponsabile» (onorevole Dominedò), un «mandarinato» (onorevole Persico), un organo del tutto separato dagli apparati amministrativi dello Stato e sottratto al controllo dell'organo di rappresentanza popolare, dei mezzi di informazione e della pubblica opinione (onorevole Cappi). La stessa designazione al vertice del Presidente della Repubblica rispondeva all'obiettivo di impedire che il Consiglio superiore della magistratura diventasse «un corpo chiuso e ribelle», una specie di «cometa che possa uscire per conto suo dall'orbita costituzionale» (onorevole Calamandrei).
  La disciplina congegnata dai Costituenti, se sotto molti profili ha assicurato un'egregia composizione degli interessi in campo, non ha impedito che, nelle sue maglie ampie, rimesse alla legislazione attuativa e alle concrete dinamiche della prassi, si prefigurasse un terzo rischio che, per certi versi, è un ibrido fra i due rischi paventati dai Costituenti: la politicizzazione all'interno della stessa magistratura.
  È sotto gli occhi di tutti che la strumentalizzazione dell'ufficio e l'utilizzo della funzione giurisdizionale come prosecuzione della politica con altri mezzi producono un danno incalcolabile all'immagine e alla legittimazione delle istituzioni. Il vulnus più grave si produce, paradossalmente, in capo alla stessa magistratura: gli abusi dei quali la «correntocrazia» è alla base ledono in primo luogo il potere giudiziario, il quale si legittima e si giustifica in base alla sua autorevolezza, competenza, terzietà e imparzialità. Prevenire sia l'uso politico della toga (evitare che i magistrati esercitino le loro funzioni per propiziarsi la successiva carriera politica o per raccogliere il consenso dei politici), sia l'uso giurisdizionale della carica politica (utilizzare l'incarico politico come prolungamento indebito della giurisdizione) è uno sforzo che deve cominciare dalla magistratura stessa, perché quelle storture la delegittimano agli occhi dei cittadini, che non accetteranno decisioni provenienti da soggetti privi di ogni aura di imparzialità, ma che non può non chiamare in causa il legislatore costituzionale.
  La presente proposta di legge costituzionale opera in una prospettiva complementare e sinergica rispetto a una parallela proposta di legge ordinaria, volta a riformare il sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura, secondo una logica ispirata da analoghe finalità di «rottura» rispetto alle degenerazioni correntizie, basata su un modello elettorale a due fasi: la prima tramite sorteggio, la seconda tramite voto singolo trasferibile.
  La presente proposta di legge costituzionale è composta da un solo articolo, che modifica l'articolo 104 della Carta costituzionale sotto due aspetti. Anzitutto, si sostituisce il quarto comma, introducendo modalità inedite di composizione dell'organo, volte a prevenire sia i rischi paventati dai Costituenti che quelli emersi nella concreta esperienza ordinamentale. Il numero dei componenti dell'organo è fissato in trenta (cui devono aggiungersi, ovviamente, i componenti di diritto), mentre attualmente la fissazione di tale numero è affidata alla legislazione attuativa. La proporzione vigente fra componenti togati e laici (due terzi e un terzo) viene invertita: il numero dei componenti eletti dai magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie è pari a dieci e quello dei componenti laici individuati fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio è pari a venti. Particolarmente innovativa è, poi, la modalità di designazione degli stessi componenti laici, che non sono più eletti dal Parlamento in seduta comune: quindici sono eletti da professori ordinari di università in materie giuridiche e da avvocati con quindici anni di esercizio e cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica. La nuova composizione risponde a una duplice esigenza: da un lato, riducendo la componente togata, si attenuano il peso delle correnti e il rischio di degenerazioni corporative o autoreferenziali dell'organo; da un altro lato, sottraendo l'elezione alle Camere e affidandola a professionisti del diritto (docenti universitari e avvocati) e a un organo di garanzia che rappresenta l'unità nazionale (il Presidente della Repubblica) si stemperano i rischi di lottizzazione politica.
  La seconda modifica rilevante, apportata al sesto comma dell'articolo 104, consiste nel divieto di rinnovo dell'incarico dei componenti eletti o nominati ai sensi del quarto comma. Anche in questo caso, la nuova disposizione tende a impedire che l'esercizio della funzione sia influenzato da dinamiche di ricerca del consenso o di avvicinamento a gruppi che possano garantire la rielezione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Gli altri componenti, in numero di dieci, sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, in numero di quindici, sono eletti da professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio tra gli appartenenti alle due categorie, in numero di cinque, sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio»;

   b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

   «I membri del Consiglio eletti o nominati ai sensi del quarto comma durano in carica quattro anni. L'incarico può essere esercitato per un solo mandato e non è rinnovabile».