XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 25
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BRAMBILLA
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per prestazioni veterinarie e di trasporto di animali in stato di necessità
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — La vigente disciplina tributaria riconosce esenzioni e agevolazioni nei più svariati settori economico-commerciali, ma esclude quello della cura degli animali. Ad oggi, mentre le prestazioni sanitarie per gli esseri umani, anche a seguito dell'istituzione dell'imposta europea hanno mantenuto la qualità di pubblica utilità, quelle veterinarie, a seguito di un'interpretazione ministeriale restrittiva, sono state poste tra quelle a utilità privata e quindi tassabili.
La disciplina tributaria viene così a penalizzare la cura e la salute degli animali, riconoscendo l'esenzione solo per alcune prestazioni veterinarie rese dal Servizio sanitario nazionale (SSN). In particolare, per quanto riguarda queste ultime prestazioni, una circolare dell'allora Ministero del tesoro, distinguendo tre tipologie di prestazioni, circoscriveva l'esenzione solo a quelle di igiene pubblica veterinaria, nelle quali rientravano le certificazioni, attestazioni, accertamenti tecnico-sanitari e altre prestazioni di igiene pubblica veterinaria svolte d'ufficio a favore di enti e di privati.
La risoluzione n. 220/E dell'8 luglio 2002 dell'Agenzia delle entrate successivamente aveva precisato che le prestazioni di medicina veterinaria e di igiene pubblica rese dalle aziende sanitarie locali come pubblica autorità erano escluse dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se non potevano essere rese anche da privati. La risoluzione, infatti, richiamando la normativa europea, aveva stabilito l'esclusione dal pagamento dell'IVA solo quando non si creavano distorsioni con la concorrenza privata.
Dunque la maggior parte delle prestazioni veterinarie, siano esse erogate dal SSN o da veterinari liberi professionisti, costituisce esercizio di attività commerciale, requisito espressamente contemplato dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'assoggettamento all'IVA.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) identificano la salute in modo unitario, sia che riguardi gli esseri umani sia che riguardi gli animali: per questi organismi le prestazioni medico-veterinarie, rientrando in un concetto di medicina integrata, sono prestazioni sanitarie a tutti gli effetti che riguardano la società umana.
L'OMS e l'OIE hanno posto in evidenza come più del 60 per cento delle malattie che colpiscono l'uomo sono causate da patogeni zoonosici, cioè trasmessi da animali, domestici o selvatici. L'evoluzione di patogeni emergenti e riemergenti costituisce una minaccia crescente per la salute umana e animale, per la sicurezza e per la salubrità degli alimenti, per la riduzione della povertà e per la biodiversità. Conseguentemente la prevenzione delle malattie negli animali è fondamentale per proteggere la salute umana. Le autorità per la salute umana e animale condividono la responsabilità della salute globale, priorità che richiede la cooperazione intersettoriale di tutti i Paesi. Per tale motivo ogni Paese deve essere dotato di sistemi sanitari efficaci e bene organizzati, che operino secondo i princìpi della buona governance per monitorare sia la salute animale che quella pubblica e conseguire gli obiettivi dell'approccio One Health-One Medicine, di cui l'OIE e l'OMS sono promotori attivi, con il sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
Le strategie sanitarie dell'Unione europea tengono conto del suddetto approccio, diversamente da quelle adottate nel nostro Paese nel quale le prestazioni di medicina veterinaria evidentemente in gran parte non vengono annoverate tra le azioni prioritarie di tutela della sanità pubblica stante il fatto che alle stesse viene applicata l'IVA al massimo livello percentuale. Per questo motivo la presente proposta di legge è finalizzata a introdurre l'esenzione di tutte le prestazioni medico-veterinarie di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili e agli adempimenti obbligatori di legge, quali le prestazioni di profilassi delle zoonosi, le sterilizzazioni per il controllo della popolazione animale e quelle finalizzate all'identificazione anagrafica.
Per la Corte di giustizia dell'Unione europea principalmente occorre individuare l'ambito in cui la prestazione sanitaria è resa, al fine di determinare il regime adottabile dell'IVA (criterio dello scopo principale), che viene quindi legato alla finalità principale della prestazione stessa.
La medesima Corte, nella sentenza 14 settembre 2000, causa C-348/98 e nelle sentenze 20 novembre 2003, cause C-212/01 e C-307/01, ha affermato che il beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere riconosciuto esclusivamente alle prestazioni di diagnosi, cura e guarigione di malattie e di problemi di salute effettuate direttamente alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che presentano uno scopo terapeutico, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (ora abrogata). Con la sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, la Corte ha poi sostenuto che l'applicabilità dell'esenzione dall'IVA alle prestazioni mediche debba essere valutata avuto riguardo delle prestazioni fornite in base alla relativa natura oggettiva, anche a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le effettua.
Inoltre, allo scopo di impedire fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi ai sensi della citata direttiva 77/388/CEE, sia la direttiva sull'IVA (2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) che la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche (2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005) si propongono il conseguimento di un sistema di applicazione uniforme dell'IVA in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'IVA di tutte le spese connesse alle necessità sanitarie e diagnostiche, nonché delle prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche veterinarie in favore di animali legalmente registrati.
Sempre facendo riferimento al concetto di tutela della salute come bene unico, secondo l'approccio One health-One medicine, l'iniziativa legislativa si prefigge lo scopo di esentare dal pagamento dell'IVA anche le prestazioni di trasporto di animali in stato di necessità effettuate da autoambulanze veterinarie, così come già previsto per prestazioni di trasporto di malati e di feriti con veicoli equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Tali prestazioni di trasporto di animali sono puntualmente disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2012, n. 217, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, adottato al fine di contemperare l'esigenza di assicurare un'efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. Il regolamento circoscrive il proprio ambito di applicazione definendo, in particolare, lo stato di necessità, richiamato anche nella presente proposta di legge, che si riscontra quando l'animale presenta sintomi riferibili ad alcuni stati patologici gravi quali il trauma grave o la malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto nonché la presenza di ferite aperte, emorragie o prolasso, l'alterazione dello stato di coscienza, convulsioni e alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 15) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le prestazioni di trasporto di animali in stato di necessità, effettuate da autoambulanze veterinarie»;
b) dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente registrati;»;
c) al numero 19), dopo le parole: «e vitto,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche veterinarie,».
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.