XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2466
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato COLLETTI
Modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato
Presentata il 10 aprile 2020
Onorevoli Colleghi! – In un momento in cui viene portata avanti una riforma del processo civile ancora da verificare in termini di efficacia reale e di fattibilità concreta, si ritiene necessario presentare una proposta di legge per modificare la disciplina del giudizio civile di appello, uno dei punti più critici del nostro sistema giudiziario, al fine di semplificarne, accelerarne e migliorarne l'efficienza e la qualità.
Da sempre sono emersi forti dubbi e perplessità sull'efficacia di modifiche troppo di sistema in materia di giustizia, in particolare sul processo civile, ritenendo sicuramente più funzionali interventi mirati e puntuali in grado di incidere effettivamente sul suo funzionamento complessivo.
Oggi ci troviamo di fronte a corti di appello che lavorano in maniera lentissima, che sono intasate di procedimenti e che emettono sentenze che non si caratterizzano certo per elevati standard qualitativi, sulle quali ormai pende la «spada di Damocle» del giudizio di costituzionalità relativo ai giudici ausiliari, una figura controversa al punto da far sollevare gli autorevoli dubbi della Corte di cassazione, con tutti i rischi insiti in un'eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Corte costituzionale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge inserisce il giudizio monocratico in sede di appello nel processo civile per le cause di valore fino a euro 260.000 nonché per le cause di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000.
In tale modo si intende aumentare la produttività delle corti di appello, spesso un vero e proprio «imbuto» della giustizia civile.
La previsione del giudizio monocratico anche in appello risponde a esigenze di concentrazione ed effettività del giudizio e di snellimento e accelerazione dei procedimenti che gravano oggi sulla nostra giustizia e che da sempre costituiscono gli obiettivi dichiarati di tutti i tentativi di riforma, messi in campo negli anni, che si sono finora rivelati del tutto velleitari.
Il fatto che la causa venga decisa dal collegio appare una fictio iuris, in quanto la causa viene decisa sempre dal relatore che ha sicuramente maggiore contezza ed effettiva conoscenza degli atti, per cui è necessario responsabilizzare ancora di più il relatore nella decisione della causa.
Si porrebbe fine, così, alle udienze inutili in appello, specie alle prime udienze di comparizione, nelle quali si dispone, di norma, un rinvio per la precisazione di conclusioni, e si prevede che i termini per le comparse siano stabiliti direttamente dai giudici, riducendo in tal modo il tempo in attesa del giudizio.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede l'abolizione della figura dei giudici ausiliari, che si è andata recentemente ad affiancare ad altre categorie di magistrati onorari giudicanti, già presenti nel nostro ordinamento giuridico.
L'abolizione della controversa figura dei giudici ausiliari incide favorevolmente sulla professionalità dei giudici e sulla qualità delle sentenze, ribadendo l'importanza che da sempre si riconosce al ruolo dei magistrati, alla loro responsabilità e alla necessità di programmare al meglio il lavoro, in termini di tempi e di organizzazione.
È opportuno soffermarsi sull'incidenza pratica dei giudici onorari e sull'attività giurisdizionale delle corti di appello visto che, dal raffronto con l'organico dei magistrati addetti alle stesse, la presenza nel collegio di un giudice non professionale non costituisce ormai più un'eccezione, ma è la regola.
La ratio della previsione costituzionale del concorso per la nomina dei magistrati, invece, è proprio quella di assicurare la qualificazione tecnica e professionale del magistrato, da riconoscere quale uno dei presupposti dell'indipendenza prevista come garanzia costituzionale per il ruolo dei giudici.
L'articolo 106 della Costituzione prevede deroghe limitate a tale principio, deroghe che non possono spingersi al punto da consentire una definitiva inclusione tra i ranghi della magistratura professionale di una nuova categoria di magistrati, come è invece accaduto per quanto concerne l'istituzione dei giudici ausiliari.
Pertanto, si ritiene che tale figura si ponga in contrasto con il disposto costituzionale, in conformità ai dubbi recentemente sollevati proprio dalla Corte di cassazione, e non sia coerente con l'intero impianto dell'articolo 106 della Costituzione, che prevede la nomina di magistrati onorari e la chiamata a consigliere di cassazione per meriti insigni quali eccezioni, peraltro uniche, alla regola del concorso.
La Cassazione civile, sezione III, con l'ordinanza interlocutoria n. 32032 del 9 dicembre 2019, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che istituiscono il giudice ausiliario, nella parte in cui conferiscono a questa nuova figura lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte di appello, non risultando coerenti con le norme costituzionali che riservano l'esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari nominati per concorso (articoli 102, primo comma, e 106, primo comma, della Costituzione).
L'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, inoltre, limita l'accesso – da effettuare anche mediante nomina elettiva – di magistrati onorari soltanto «a tutte le funzioni attribuite a giudici singoli», rimanendo di conseguenza esclusa l'attribuzione al giudice onorario delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, fatta salva la possibilità di sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori, in caso di situazioni organizzative temporanee ed eccezionali tali che, a causa di vacanze di organico o impedimenti dei magistrati professionali, ne impediscano la composizione e il regolare funzionamento.
La figura in esame, invece, più che un rimedio eccezionale, si è rivelata un vano tentativo di costituire una misura strutturale, volta a colmare le vacanze di organico della magistratura, ma che ha finito per sacrificare i valori costituzionali sanciti a tutela dell'ordinamento giudiziario.
Con la previsione dei giudici ausiliari, infatti, il legislatore ha creato una figura giuridicamente ibrida che avrebbe dovuto essere finalizzata ad agevolare le definizioni dei procedimenti civili, contribuendo a snellirne i tempi, senza tuttavia individuare una data certa per l'arretrato da smaltire.
L'articolo 3 della presente proposta di legge, anche alla luce delle modifiche previste all'articolo 1, modifica gli importi del contributo unificato, inserendo nuove categorie di «valore indeterminabile» fino a determinate soglie.
Tali nuovi valori, più rispondenti all'effettiva domanda spiegata dalla parte, permetteranno un surplus di risorse derivanti dal contributo unificato da utilizzare per compensare l'abolizione di alcuni oneri (vere e proprie storture del sistema) previsti dalla disciplina del medesimo contributo e, più precisamente: la «sanzione» del pagamento di un autonomo contributo unificato qualora l'impugnazione venga respinta integralmente (articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115); l'importo pari all'imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari per poter presentare ricorso in cassazione (citato articolo 13, comma 2-bis); la «sanzione» prevista qualora non si indichi il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificato nell'atto introduttivo (medesimo articolo 13, comma 3-bis).
L'articolo 4 della presente proposta di legge modifica l'articolo 112 del codice di procedura civile esplicitando che la cosiddetta «dichiarazione di valore» influisce direttamente anche sul contenuto della domanda, vincolando il giudice a non superare quanto dichiarato dalla parte.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000 e per le cause di valore indeterminabile ma comunque superiore a euro 260.000; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico».
Art. 2.
1. Il capo I del titolo III del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
Art. 3.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000»;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000»;
4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma»;
b) al comma 1-quater, le parole: «è respinta integralmente o» sono soppresse;
c) il comma 2-bis è abrogato;
d) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 4.
1. All'articolo 112 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte».