XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2465
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BITONCI, GARAVAGLIA, GUSMEROLI
Disposizioni concernenti la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione e di violazioni rilevate con processo verbale di constatazione, nonché la regolarizzazione di attività detenute all'estero, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19
Presentata il 10 aprile 2020
Onorevoli Colleghi! — La situazione emergenziale conseguente al diffondersi dell'epidemia causata dal virus COVID-19 sta cambiando rapidamente le condizioni sociali, lavorative, sanitarie ed economiche del nostro Paese. Soprattutto queste ultime sono causa di grande preoccupazione e angoscia per il futuro dei cittadini e delle imprese italiani. La necessità di essere nuovamente competitivi in un mercato globale fortemente provato dall'impatto dell'emergenza pandemica ci impone, pertanto, di intervenire per assicurare le condizioni più favorevoli a una ripartenza concorrenziale e non vessatoria nei confronti dei tanti operatori economici purtroppo inattivi in questo periodo. Al contempo, prevedere misure agevolative e compensative atte a creare liquidità per le imprese significa avere una visione lungimirante dell'agire politico, indispensabile in questo momento di estrema necessità e disorientamento.
Anche le previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relative all'inizio del mese di marzo 2020 hanno ipotizzato che le inevitabili misure di limitazione avrebbero comportato forti contrazioni nel livello di produzione, nella spesa delle famiglie, negli investimenti delle imprese e nel commercio internazionale; l'ampiezza del calo del livello di produzione è stata stimata equivalente a un calo della crescita del prodotto interno lordo (PIL) annuale fino a 2 punti percentuali per ogni mese di vigenza delle stringenti misure di contenimento. In caso di chiusura protratta per i successivi tre mesi, senza fattori di compensazione, si è ipotizzato che la crescita del PIL annuale potrebbe essere inferiore di 4-6 punti percentuali rispetto a quanto previsto.
La presente proposta legge, composta da tre articoli, vuole perciò essere un contributo positivo e concreto, immediatamente attuabile, per aiutare famiglie, imprese e operatori economici, ma anche liberi professionisti e commercianti.
Anzitutto, all'articolo 1, si prevede di estendere la misura della pacificazione fiscale, già realizzata nel 2018 per le persone fisiche, alle imprese in condizioni di difficoltà economica, consentendo loro di regolarizzare le pendenze tributarie con l'Agenzia delle entrate – Riscossione. Basti pensare che la pacificazione fiscale per le sole persone fisiche ha prodotto circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento, per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Un'eventuale estensione alle imprese permetterebbe di far rientrare molte somme nelle casse dell'erario, altrimenti difficilmente recuperabili, e di far tornare in bonis milioni di cittadini onesti consentendo loro di saldare i propri debiti in maniera rateale.
Successivamente, all'articolo 2, si vuol consentire ai contribuenti in difficoltà la possibilità di effettuare la definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione. Tale facoltà, infatti, consentirebbe al soggetto di definire con facilità e trasparenza, per ciascun periodo di imposta oggetto del processo verbale, le violazioni constatate in quel periodo. Si permette, quindi, di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata.
Infine, all'articolo 3, con la previsione di una dichiarazione integrativa speciale vincolata, si riconosce al contribuente la possibilità di regolarizzare, oppure di far rientrare in Italia, le somme depositate all'estero con il solo vincolo della sottoscrizione di strumenti finanziari subordinati in buoni del tesoro di durata vincolata trentennale. Inoltre, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Gusmeroli, uno dei firmatari della presente proposta di legge, tale possibilità è stata estesa anche ai depositi custoditi presso le banche e gli istituti di credito italiani che hanno ad oggetto contanti o valori al portatore. Si stima, infatti, che quanto detenuto dagli italiani nelle cassette di sicurezza ammonti a circa 150 miliardi di euro, una somma considerevole che lo Stato potrebbe reinvestire in liquidità e investimenti per le imprese, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attuale.
Si prevede, infine, l'istituzione di un'apposita banca di dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione delle domande di dichiarazione integrativa speciale vincolata per la definizione e la sottoscrizione degli strumenti obbligazionari finanziari subordinati.
L'invito ad approvare la presente proposta di legge è, pertanto, spinto dall'idea che il lavoratore e il cittadino non siano solo semplici contribuenti o beneficiari, bensì compartecipi nel rilancio economico e finanziario del nostro amato Paese.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione agevolata
per i redditi di impresa)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti previsti dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e di relativi interessi e sanzioni.
2. I debiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) del presente comma e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. Possono usufruire della definizione agevolata per redditi di impresa i soggetti di cui al comma 1 che versano in una grave e comprovata situazione economica di difficoltà, previo versamento delle somme secondo le modalità indicate al comma 5.
4. Al fine di comprovare la situazione economica di cui al comma 3, si tiene conto dell'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, risultante dal rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e le passività a breve termine. Qualora l'indice sia inferiore a 0,8 i soggetti possono accedere alla definizione agevolata.
5. Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020 o rateizzato con le seguenti modalità: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.
6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto presenta la relativa dichiarazione ovvero più dichiarazioni secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti in conformità a quanto disposto dal presente articolo, anche se già compresi nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini di cui ai commi 3 e 4.
10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, sono individuate le modalità per usufruire della definizione agevolata ed è definito il regime dei controlli nonché ogni altra misura necessaria.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2.
(Definizione agevolata del processo verbale
di constatazione)
1. Ai fini di cui al presente articolo, è ammessa la definizione agevolata per le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione.
2. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
Art. 3.
(Dichiarazione integrativa
speciale vincolata)
1. Al fine di migliorare il rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, nonché di garantire la copertura del fabbisogno statale per la fase emergenziale a seguito dell'epidemia di COVID-19, possono essere regolarizzate le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari stabiliti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. La procedura può essere esperita dai soggetti beneficiari di cui al comma 3 per l'emersione di redditi e di imponibili conseguiti all'estero con qualsiasi modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte e non inseriti nelle dichiarazioni fiscali per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.
2. Il beneficio della dichiarazione integrativa speciale vincolata di cui al comma 1 si applica alle somme in giacenza e alle attività depositate sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all'estero e rimpatriate ovvero regolarizzate secondo quanto disposto dal presente articolo.
3. Possono avvalersi del beneficio della dichiarazione integrativa speciale vincolata le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, pur avendo detenuto, nel periodo di imposta, investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, non li hanno indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
4. È altresì consentito effettuare la dichiarazione integrativa speciale volontaria per la regolarizzazione dei depositi custoditi in cassette di sicurezza presso le banche e gli istituti di credito italiani che hanno ad oggetto contanti o valori al portatore. A tale fine, al momento degli adempimenti istruttori, il contribuente dichiara l'origine lecita dei citati valori, ovvero non derivanti da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. Per i professionisti e per gli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della dichiarazione integrativa speciale volontaria di cui al comma 4 restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
6. Gli adempimenti eseguiti per effetto della dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 4 possono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
7. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con la sottoscrizione di strumenti finanziari subordinati in buoni del tesoro di durata vincolata trentennale di importo pari a quanto dichiarato nella dichiarazione integrativa speciale vincolata. La sottoscrizione non costituisce elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo.
8. Il beneficio della dichiarazione integrativa speciale vincolata di cui ai commi 1 e 2 non si applica:
a) al contribuente che è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti definizioni agevolate;
b) al contribuente che non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta fino al 2018;
c) al contribuente che è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
9. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, necessari per l'attuazione del presente articolo.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita banca di dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione delle domande di dichiarazione integrativa speciale vincolata per la definizione e la sottoscrizione degli strumenti obbligazionari finanziari subordinati.