FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BONIARDI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, LOCATELLI, LUCCHINI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PIASTRA, PICCHI, PRETTO, RIBOLLA, TARANTINO, TIRAMANI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Disciplina dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali speciali riservati alle persone fisiche residenti in Italia

Presentata il 27 marzo 2020

  Onorevoli Colleghi! – Nel contesto dell'attuale emergenza economico-sanitaria determinata dall'epidemia di COVID-19, le principali finalità perseguite attraverso la presente proposta di legge sono l'apertura del mercato dei titoli di Stato e degli strumenti similari a maggiori investimenti domestici, l'introduzione nell'economia reale nazionale di capitale che possa aumentare gli scambi di beni e servizi e, di conseguenza, accrescere il prodotto interno lordo, il connesso gettito fiscale e il benessere dei cittadini, nonché il consolidamento e lo sviluppo delle infrastrutture, della sicurezza e della competitività del Paese.
  Per conseguire tali finalità occorre, da un lato, ampliare le opportunità di investimento delle persone fisiche rendendole più vantaggiose e, dall'altro, indirizzare il risparmio nazionale verso i titoli di Stato e strumenti similari, incrementandone così la quota posseduta dai risparmiatori italiani.
  Quest'opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore viene realizzata attraverso l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato denominati buoni del Tesoro poliennali speciali (BTPS), un innovativo strumento finanziario a disposizione di qualunque persona fisica. Il limite massimo dell'emissione è previsto in 100 miliardi di euro per l'anno 2020 e concorre alla rideterminazione del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio per il medesimo anno.
  Le caratteristiche sostanziali dei BTPS sono individuate nell'articolo 1 della proposta di legge.
  I BTPS:

   possono essere sottoscritti soltanto da persone fisiche (articolo 1, comma 2);

   ferma restando la loro trasferibilità, in caso di cessione prima della scadenza si determina la perdita delle agevolazioni fiscali concesse (articolo 2, comma 3);

   non possono essere oggetto di vendita allo scoperto, prestito, garanzia, contratti di pronti contro termine o di operazioni assimilabili, pena la nullità dell'operazione (articolo 1, comma 7).

  Con queste disposizioni s'intende prevenire la possibilità che i BTPS siano utilizzati per manovre speculative sulla quotazione dei titoli dello Stato italiano.
  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, la scadenza dei BTPS è di cinque o di dieci anni. I suddetti strumenti finanziari offrono cedole annuali pagate semestralmente, il cui rendimento è costituito da un tasso fisso, comunicato a conclusione del periodo di sottoscrizione e calcolato sul capitale rivalutato secondo il criterio di indicizzazione del tasso di inflazione registrato in Italia.
  È possibile sottoscrivere BTPS per un importo minimo di 1.000 euro nominali ovvero per importi multipli di tale cifra. Ai sensi degli articoli 4 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i titoli sono dematerializzati e quindi rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto (articolo 1, comma 5).
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, il rimborso del capitale avviene in un'unica soluzione. Qualora i BTPS siano stati ininterrottamente detenuti dall'originario acquirente fino alla scadenza, sarà corrisposta alla scadenza una cedola aggiuntiva di importo determinato esclusivamente in relazione all'andamento positivo del prodotto interno lordo italiano, secondo le caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  La suddetta cedola aggiuntiva, riservata ai soggetti che hanno mantenuto sempre il BTPS in portafoglio dall'emissione, rappresenta un importante vantaggio per lo Stato, dal momento che non graverebbe sui conti pubblici in quanto legata al maggior gettito derivante dalla crescita del prodotto interno lordo.
  Per quanto concerne il regime fiscale dei BTPS, la proposta di legge prevede le seguenti agevolazioni (articolo 2):

   non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti in BTPS, realizzati, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;

   alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che sottoscrivono i BTPS, è consentito detrarre dall'imposta sul reddito un importo pari al 30 per cento del capitale investito, per un importo non superiore a 30.000 euro: la percentuale di detrazione e il limite di importo sono stabiliti in misura pari a quelli previsti dall'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per le erogazioni liberali destinate al finanziamento degli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19.

  I benefìci fiscali sopra descritti decadono in caso di cessione dei BTPS prima della loro scadenza; ne consegue l'obbligo di versare, entro sessanta giorni, le imposte non corrisposte unitamente agli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione dei proventi della cessione devono trattenere le suddette somme da quelle ricavate dalla vendita dei titoli e versarle all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di incapienza, la provvista per il versamento viene fornita all'intermediario dal cedente (articolo 2, comma 3).
  Al fine di incentivare la sottoscrizione dei BTPS, si prevede che il trasferimento di tali titoli mediante donazione sia escluso dall'imposta sulle donazioni prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, a condizione che il donatario detenga tali titoli fino alla loro scadenza. Si conferma altresì che i trasferimenti dei BTPS per causa di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, a condizione che l'erede detenga tali titoli fino alla loro scadenza.
  Nel caso in cui venga meno la condizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, l'intermediario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità definiti con il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affinché essa provveda alla liquidazione dell'imposta dovuta.
  Ulteriore misura volta a incentivare la sottoscrizione dei BTPS è rappresentata dall'impignorabilità o dall'insequestrabilità dei titoli suddetti (articolo 1, comma 8). L'articolo 4 della proposta di legge prevede, però, per i sottoscrittori di BTPS la possibilità di utilizzare fino al 50 per cento dell'importo investito per accedere al finanziamento bancario a fronte della costituzione di pegno sui medesimi titoli di Stato quale garanzia per l'intermediario finanziatore.
  In aggiunta, per i depositi che contengono esclusivamente i BTPS e nel caso delle suddette operazioni di finanziamento, i costi e le spese di gestione applicabili dagli intermediari non possono superare lo 0,10 per cento del loro valore.
  L'articolo 4, al comma 3, stabilisce, infine, che non sono dovute commissioni per la sottoscrizione dei BTPS.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Buoni del Tesoro poliennali speciali)

  1. È autorizzata, nel limite massimo di 100 miliardi di euro per l'anno 2020, l'emissione di titoli di Stato denominati «buoni del Tesoro poliennali speciali» (BTPS), disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati al finanziamento della realizzazione di opere infrastrutturali, a misure per il sostegno dei settori agroalimentare, energetico e turistico e a iniziative per il consolidamento, il miglioramento e lo sviluppo della sicurezza e della competitività del Paese. L'importo indicato al primo periodo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  2. I BTPS possono essere sottoscritti esclusivamente da persone fisiche.
  3. I BTPS hanno scadenza di cinque e di dieci anni, con cedole annuali pagate semestralmente, il cui rendimento è determinato da un tasso fisso d'interesse, comunicato a conclusione del periodo di sottoscrizione e calcolato sul capitale rivalutato secondo il criterio di indicizzazione del tasso di inflazione registrato in Italia.
  4. I BTPS possono essere sottoscritti per l'importo minimo di nominali euro 1.000 o per multipli di tale importo.
  5. Ai sensi degli articoli 4 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i titoli sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
  6. Il capitale è rimborsato in unica soluzione alla scadenza. Per i BTPS ininterrottamente detenuti dall'originario sottoscrittore fino alla scadenza è corrisposta, alla scadenza, una cedola aggiuntiva di importo determinato esclusivamente in relazione all'andamento positivo del prodotto interno lordo italiano, secondo le caratteristiche individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
  7. Sono nulle le vendite di BTPS allo scoperto e le operazioni assimilabili nonché le operazioni di prestito, garanzia, contratti di pronti contro termine e operazioni assimilabili stipulati per effettuare operazioni sui BTPS.
  8. I BTPS non possono essere oggetto di sequestro né di pignoramento.

Art. 2.
(Regime fiscale)

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti in BTPS, realizzati, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
  2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che sottoscrivono i BTPS possono detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento del capitale investito per la sottoscrizione dei medesimi BTPS entro una somma non superiore a 30.000 euro nel periodo d'imposta in cui è effettuata la sottoscrizione.
  3. La cessione dei BTPS prima della loro scadenza comporta la decadenza dai benefìci fiscali stabiliti dai commi 1 e 2 relativamente ai titoli ceduti e l'obbligo di versare, entro sessanta giorni dalla data della cessione, le imposte non corrisposte unitamente agli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione dei proventi derivanti dalle cessioni di cui al primo periodo devono trattenere le somme dovute ai sensi del medesimo periodo da quelle ricavate dalla vendita dei titoli e versarle all'Erario secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di incapienza, la provvista per il versamento è fornita all'intermediario dal cedente.

Art. 3.
(Trasferimenti per donazione o altra liberalità e per causa di morte)

  1. I trasferimenti dei BTPS per donazione o altra liberalità sono esenti dall'imposta sulle donazioni prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, a condizione che il donatario detenga i medesimi BTPS fino alla scadenza.
  2. I trasferimenti dei BTPS per causa di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, a condizione che l'erede detenga i medesimi BTPS fino alla scadenza.
  3. Nel caso in cui venga meno la condizione prevista ai commi 1 e 2, l'intermediario finanziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2. L'Agenzia delle entrate provvede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nella misura determinata secondo le disposizioni vigenti alla data della donazione o dell'apertura della successione.

Art. 4.
(Intermediari finanziari)

  1. Gli intermediari finanziari abilitati residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti possono concedere un finanziamento ai titolari maggiorenni dei BTPS. In tal caso, in deroga al comma 8 dell'articolo 1, è ammessa la costituzione di pegno sui BTPS in favore dell'intermediario finanziario entro l'importo del finanziamento concesso, comunque nel limite del 50 per cento dell'importo investito.
  2. Per i depositi che contengono esclusivamente i BTPS e nel caso di operazioni di finanziamento ai sensi del comma 1, i costi e le spese di gestione applicabili dagli intermediari finanziari non possono superare la misura dello 0,10 per cento del loro valore.
  3. Non sono dovute commissioni per la sottoscrizione dei BTPS.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.